REG 02
REG 02
REGOLAMENTO CONTENENTE LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER SERVIZI E FORNITURE
1. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE. NORMATIVA APPLICABILE
1.1 Le presenti condizioni generali si applicano ai contratti di appalto per la fornitura di beni e servizi, conclusi tra la Fondazione CMCC e i propri Fornitori. In assenza di disposizioni contrattuali in deroga, eventualmente pattuite dalle Parti, le presenti condizioni generali si applicano automaticamente a tutti i contratti conclusi.
I Fornitori, pertanto, non potranno applicare ai contratti di appalto stipulati con la Fondazione CMCC le proprie condizioni generali di contratto né i propri schemi e moduli contrattuali, salvo espressa accettazione scritta della Fondazione CMCC.
1.2 Ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione delle presenti condizioni generali valgono le seguenti definizioni:
“CG”: si intendono le presenti condizioni generali di contratto, pubblicate e liberamente consultabili su sito xxx.xxxx.xx nella loro versione più aggiornata.
“Fondazione CMCC” si intende la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxx, X.XXX XX 03873750750 che riveste il ruolo di Stazione Appaltante e/o Committente;
“Fornitore”: si intende l’operatore economico al quale la Fondazione CMCC affida la fornitura di beni e servizi;
“Codice dei Contratti Pubblici”: si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; “Contratto”: Si intende indifferentemente l’ordine d’acquisto e/o il contratto di appalto e/o l’accordo quadro emesso e/o stipulato dalla Fondazione CMCC per l’acquisizione di beni e servizi;
“Contratto di Appalto”: Il contratto di appalto stipulato in modalità elettronica e mediante scrittura privata, nel rispetto delle norme di legge;
“DEC”: Direttore dell’esecuzione del Contratto;
“Ordine di acquisto”: il documento immodificabile inviato dalla Fondazione CMCC al Fornitore; “RUP”: Responsabile Unico del Procedimento.
1.3 Ogni eventuale modifica alle presenti CG, così come ogni eventuale ulteriore disposizione particolare o integrativa del Contratto, sarà valida se risultante da atto scritto.
1.4 Le forniture di beni e i servizi affidati dalla Fondazione CMCC sono disciplinate, oltre che dalle presenti Condizioni generali:
a) dal Codice dei Contratti Pubblici;
b) dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti;
c) dalle norme del codice civile e leggi complementari;
d) da tutte le altre vigenti norme in materia di contratti pubblici.
2. REQUISITI GENERALI DEL FORNITORE
2.1 Il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, comunicati dal Fornitore alla Fondazione CMCC mediante compilazione del DGUE o altra dichiarazione equivalente, deve sussistere al momento della stipulazione del Contratto e deve permanere per l’intera esecuzione del Contratto.
2.2 Nei casi consentiti, il Contratto può essere concluso, sotto condizione risolutiva espressa, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione che, ai sensi della citata normativa, comprovi l’inesistenza di cause ostative alla stipula e/o il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici. In tale ipotesi, la Fondazione CMCC, ove sia successivamente accertata l’esistenza nei riguardi del Fornitore di cause ostative alla stipulazione del Contratto / difetto del possesso dei requisiti prescritti all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici provvederà:
- a risolvere di diritto il Contratto con ogni conseguenza di legge;
- al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del Contratto.
2.3 Durante l’esecuzione del Contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali può essere verificato dalla Fondazione CMCC mediante idonei controlli. Ove dalle verifiche effettuate dovesse emergere l’accertamento del difetto dei requisiti necessari per l’esecuzione dell’appalto, la Fondazione procederà alla risoluzione di diritto del Contratto stipulato.
Qualsiasi variazione che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione contrattuale in merito al possesso dei suddetti requisiti deve essere comunicata prontamente alla Fondazione CMCC.
3. MODALITA’ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
3.1 La Fondazione CMCC provvede alla stipula del Contratto alternativamente mediante:
- ordine di acquisto;
- contratto di appalto (o accordo quadro).
L’ordine di acquisto viene emesso dalla Fondazione CMCC e viene trasmesso al Fornitore, unitamente ad un modulo di “conferma d’ordine e tracciabilità dei flussi finanziari” che il Fornitore dovrà restituire, debitamente sottoscritto, quale accettazione integrale e incondizionata dell’Ordine di acquisto.
Il Contratto di Appalto è stipulato mediante scrittura privata, nel rispetto delle norme di legge.
Il tutto avverrà nell’osservanza degli adempimenti preliminari e delle tempistiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici
La validità del Contratto decorre:
– per l’ordine di acquisto, e salva diversa decorrenza in esso stabilita, dalla data di ricezione da parte della Fondazione del modulo di conferma d’ordine sottoscritto dal Fornitore;
- per il Contratto di Appalto, e salva diversa decorrenza in esso stabilita, dalla data della relativa sottoscrizione delle Parti.
3.2 È escluso ogni rinnovo tacito.
4. OBBLIGHI DEL FORNITORE
4.1 Il Fornitore si obbliga ad effettuare le prestazioni a regola d’arte secondo buona fede e con la dovuta diligenza, in conformità a quanto previsto nel Contratto alle norme deontologiche e professionali applicabili, garantendo altresì l’immunità dei vizi rispetto ai beni forniti o ai servizi a cui sia data esecuzione.
4.2 Il Fornitore è l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione della totalità delle prestazioni disciplinate nel Contratto, rinunciando sin d’ora a tutte le eccezioni derivanti da rapporti ulteriori ed eventualmente intercorrenti con soggetti terzi.
4.3 Il Fornitore manleva la Fondazione CMCC da ogni eventuale responsabilità verso terzi connessa alla realizzazione e all’esercizio delle prestazioni riferite al bene o al servizio affidato, qualora imputabili al Fornitore a qualunque titolo.
4.4 Resta a carico del Fornitore ogni onere comunque necessario per eseguire le attività nei
tempi e con le modalità comunicati dalla Fondazione CMCC. Sono a carico del Fornitore, inoltre, i seguenti oneri e obblighi:
a) provvedere all’esecuzione delle attività con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale;
b) provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidategli con personale idoneo, di provata capacità e adeguato numericamente alle necessità, in relazione agli obblighi assunti con il Contratto;
c) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese
d) comunicare tempestivamente alla Fondazione CMCC ogni fatto rilevante che possa incidere sulla esatta e regolare esecuzione delle attività del Fornitore stesso, oggetto del Contratto;
e) comunicare tempestivamente alla Fondazione CMCC qualsiasi modifica inerente all’assetto societario, le cariche sociali e gli organismi di controllo e/o vigilanza, se previsti.
4.5 Nel caso di inosservanza degli obblighi, termini e previsioni contrattuali assunti dal Fornitore, la Fondazione CMCC ha la facoltà, previa diffida, di risolvere il Contratto con il Fornitore e rivolgersi ad altro soggetto, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese sostenute.
5. CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.
5.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore sono indicati nel Contratto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
5.2 Tutti i corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e/o stime e sono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, facendosi carico, il Fornitore, di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento degli obblighi derivanti dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanante dalle autorità competenti.
5.3 Le fatture potranno essere emesse solo a seguito di verifica di regolare esecuzione da parte della Fondazione CMCC, secondo le modalità previste dal successivo art. 7.
5.4 Tutte le fatture dovranno essere intestate ed inviate alla Fondazione CMCC, oltre che emesse secondo i requisiti e le modalità di cui ai successivi commi.
La non conformità della fattura ai suddetti requisiti comporta che le stesse non potranno essere liquidate, determinandone pertanto il rigetto. Il Fornitore sarà tenuto ad emettere apposita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite dalla Fondazione CMCC e il documento dovrà essere riemesso completo dei dati corretti.
5.5 I corrispettivi, omnicomprensivi di ogni eventuale ulteriore onere e spesa, saranno liquidati entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m. Prima di procedere al pagamento la Fondazione CMCC provvederà altresì a verificare la regolarità contributiva del Fornitore, mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC.
5.6 Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio della fornitura prestata come da Xxxxxxxxx, dovrà contenere il riferimento al Contratto oltre che l’indicazione del codice C.I.G. e, ove previsto, del codice C.U.P.
5.7 Ciascuna fattura dovrà essere emessa applicando il meccanismo di scissione dei pagamenti “split payment”, riportando la seguente dicitura: “Operazione assoggettata a split payment ai sensi dell’ex art.17-ter del DPR 633/1972”.
5.8 Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed intestata come di seguito riportato:
Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici Xxx Xxxxx Xxxxx, 0, 00000 XXXXX;
Codice Fiscale/P.IVA 03873750750; Codice SDI: ACTKBBZ.
5.9 Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi sarà accreditato mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale indicato dal Fornitore nell’apposito modulo trasmesso in sede di offerta. In ciascun bonifico sarà indicato il codice
C.I.G. del Contratto, e ove previsto, il codice C.U.P.
5.10 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’esecuzione delle prestazioni e comunque, delle attività previste dal Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Fondazione CMCC da comunicarsi a mezzo scritto.
6. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
6.1 La Fondazione CMCC e il Fornitore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
6.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il codice unico di progetto (CUP);
6.3 Ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010, il Fornitore si impegna a comunicare alla Fondazione CMCC, utilizzando l’apposito modello fornito, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6.4 Ove il Fornitore abbia notizia dell’inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, deve darne immediata comunicazione alla Fondazione CMCC e alla Prefettura del competente Ufficio Territoriale del Governo.
6.5 Fermo restando quanto precede, il Fornitore si obbliga ad utilizzare esclusivamente uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva al Contratto, sui quali dovranno essere registrati
tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
6.6 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ogni operazione finanziaria sarà eseguita esclusivamente sul conto corrente comunicato dal Fornitore alla Fondazione CMCC con apposito modulo. Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (ad. es. in fattura).
6.7 La Fondazione CMCC verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto, sia prevista, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010
n.136 e s.m.i.
6.8 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
7. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
7.1 La Fondazione CMCC ha il diritto di effettuare controlli sull’andamento regolare del Contratto durante la sua esecuzione. Al termine dell’esecuzione, le prestazioni oggetto di affidamento (fornitura di beni/esecuzione di servizi), saranno soggette a verifica di regolare esecuzione da parte della Fondazione CMCC, per il tramite del DEC, ove designato, o del RUP, al fine di certificare che l’oggetto del Contratto si stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
7.2 La verifica di regolare esecuzione ha luogo entro e non oltre 90 giorni, dal completamento della prestazione oggetto del Contratto.
7.3 I beni o servizi risultati viziati e/o difettosi e/o difformi rispetto a quanto previsto nel Contratto, si intenderanno come non consegnati. In questi casi, il Fornitore ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, all’eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nel termine che gli sarà comunicato, ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto stesso.
7.4 Nelle ipotesi in cui la verifica di regolare esecuzione abbia dato esiti negativi e nel caso in cui il Fornitore non abbia provveduto all’eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai requisiti richiesti dalla Fondazione CMCC, quest’ultima si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento di ogni danno subito e subendo ed in generale di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela dei propri interessi.
7.5 Nel caso di verifica con esito positivo, si considerano accettate le prestazioni oggetto del Contratto.
7.6 Resta inteso che, come previsto all’art.5, le fatture potranno essere emesse solo a seguito di verifica di regolare esecuzione della prestazione (fornitura /servizio) resa.
8. PENALI
8.1 Nel caso di ritardo rispetto alla data di consegna richiesta, o rispetto ai termini di esecuzione del servizio, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, la
Fondazione CMCC si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera che, salvo diversa pattuizione, è prevista in misura pari allo zero virgola uno per cento (0,1%) dell’importo complessivo del Contratto, per ogni giorno di ritardo.
8.2 La Fondazione CMCC ha altresì la facoltà di procedere all’applicazione di penali nei limiti sopra indicati in caso di non regolare/corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali / situazioni di disservizio da parte del Fornitore. La Fondazione CMCC contesterà per iscritto il disservizio, indicando altresì un termine perentorio entro il quale quest’ultima dovrà provvedere al ripristino del regolare e corretto andamento della fornitura. Il Fornitore è tenuto a rispondere per iscritto alla contestazione entro 5 (cinque) giorni consecutivi e naturali.
Qualora le giustificazioni addotte non fossero ritenute soddisfacenti, o il disservizio non fosse risolto entro il termine fissato nella contestazione scritta, la Fondazione CMCC si riserva di applicare le suddette penali sino alla data in cui il disservizio venga risolto e il servizio/fornitura inizierà ad essere nuovamente eseguito in modo effettivamente conforme.
8.3 Qualora gli inadempimenti comportino l’applicazione di penali di importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, la Fondazione CMCC, ferma restando l’applicazione della penale e il risarcimento del maggior danno, procederà alla risoluzione del Contratto.
8.4 L’applicazione delle penali è effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione delle fatture o escussione delle garanzie bancarie / fideiussioni eventualmente prestate, con conseguente obbligo immediato del Fornitore di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime.
9. DURATA DEL CONTRATTO
9.1 Il Contratto cessa ogni effetto alla data nello stesso indicata quale termine di scadenza.
9.2 Alla scadenza del termine, non è ammesso il rinnovo automatico o tacito. Eventuali proroghe, rinnovi o opzioni vanno previsti nel Contratto.
10. INFORMATIVA PRIVACY
10.1 La Fondazione CMCC è Titolare del trattamento dei dati personali, forniti dal Fornitore in occasione della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio/fornitura.
10.2 I dati personali sono trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come descritto in dettaglio nell’informativa privacy trasmessa al Fornitore.
11. RISERVATEZZA
11.1 Per tutta la durata del Contratto e per 3 (tre) anni successivi alla sua cessazione, intervenuta per qualsiasi ragione, il Fornitore, ad eccezione delle comunicazioni previste per legge, si assume l’obbligo di riservatezza, impegnandosi a mantenere strettamente riservate e a non divulgare in alcun modo tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro), afferenti, in senso lato, alla Fondazione CMCC e/o relative al contenuto e all’esecuzione del Contratto, di cui sia venuto a conoscenza ai fini e in occasione dell’esecuzione del Contratto o che vengano messe a sua disposizione dalla Fondazione CMCC stessa. Il Fornitore garantisce il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori. Il Fornitore, pertanto, rimane responsabile del rispetto di tale obbligo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori.
11.2 L’obbligo di cui sopra include anche l’obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.
11.3 Al Fornitore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Fondazione CMCC. La violazione di quanto sopra stabilito a tutela della riservatezza costituisce grave ed irreparabile pregiudizio per la Fondazione CMCC.
12. CODICE ETICO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
12.1 Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del Codice Etico e di Comportamento e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione CMCC, pubblicati sul sito istituzionale xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi e valori in essi contenuti.
12.2 Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n.
190 (di seguito “Legge Anticorruzione”) e ss.mm.ii., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a realizzare comportamenti conformi ai principi ivi contenuti e a rispettare i principi e i valori contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione CMCC.
12.3 Il Fornitore prende, altresì, atto che l’inosservanza dei principi del Codice Etico e di Comportamento della Fondazione CMCC integra un inadempimento degli obblighi di cui al Contratto che può comportare l’eventuale irrogazione di sanzioni, ivi compresa la risoluzione del contratto, in conformità con quanto stabilito dalle previsioni del predetto Codice.
13. RECESSO
13.1 Ai sensi dell’art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici, la Fondazione CMCC può recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, con preavviso da inviarsi con lettera raccomandata A/R o PEC non inferiore a 20 (venti) giorni.
13.2 Il recesso ha effetto dal giorno indicato nella comunicazione con la quale viene manifestata la volontà di avvalersi dello stesso. A partire dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore è tenuto a cessare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, salvo diversa indicazione espressa della Fondazione CMCC.
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
14.1 La Fondazione CMCC, potrà risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice del Contratti Pubblici.
14.2 Le parti convengono che il Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta della Fondazione CMCC, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge,
i) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti d’ordine generale e speciali richiesti
per partecipare alla procedura e la sottoscrizione del Contratto;
ii) in caso di affidamento in subappalto senza autorizzazione della Fondazione CMCC;
iii) qualora il Fornitore contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 12 (Codice Etico e Normativa Anticorruzione) 15 (Subappalto e Cessione del Contratto);
iv) in caso di superamento della soglia di penalità del 10% dell’ammontare netto contrattuale (ove previste);
v) in caso di esito negativo della verifica circa la regolare esecuzione delle prestazioni riferite a beni e servizi.
Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Fondazione CMCC, da eseguirsi a mezzo scritto, senza bisogno di preavviso o messa in mora.
14.3 Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze del Fornitore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che la Fondazione CMCC rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata a mezzo scritto.
14.4 Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Fondazione CMCC, sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Fornitore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata.
14.5 La Fondazione CMCC ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’eventuale maggior danno nonché in ogni altra eventuale azione risarcitoria a tutela dei propri interessi.
14.6 Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
15. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
15.1 Il subappalto è ammesso, solo previa formale autorizzazione scritta della Fondazione CMCC, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dall’articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici.
15.2 È vietata la cessione totale o parziale del Contratto, pena la risoluzione dello stesso, senza il preventivo consenso scritto della Fondazione CMCC.
16. GARANZIA FIDEIUSSORIA
16.1 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici, nei casi di cui all’art. 36 c.2, lett. a), del suddetto Codice, è facoltà della Fondazione CMCC non richiedere la garanzia fideiussoria provvisoria.
16.2 Il Fornitore, ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, dovrà rilasciare apposita garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto, ove prevista ed espressamente richiesta dalla Fondazione CMCC. Ai sensi dell’art. 103, comma 11 del Codice, è facoltà della Fondazione CMCC, in casi specifici, non richiedere la garanzia definitiva. Le fideiussioni, a scelta dell’offerente, possono essere bancarie o assicurative e devono prevedere espressamente: i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.; ii) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione CMCC;
PROCEDURA DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
17. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ
17.1. Eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite nei limiti di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
18.1 Le presenti CG, così come il Contratto, sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
18.2 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Fondazione CMCC, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti CG e del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecce.
18.3 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione della fornitura medesima.
19. MODIFICHE E RINVIO
19.1 Qualsiasi modifica o integrazione del contratto deve risultare da atto scritto, non essendo ammissibili modifiche/integrazioni orali.
19.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti C, nel Contratto e nei documenti contrattuali, si fa integrale rinvio alle disposizioni legislative applicabili e vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
20. SPESE DI CONTRATTO
Sono a carico del Fornitore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, relative alla formalizzazione del Contratto.