Condizioni generali
Condizioni generali
Edizione 01.01.2014
Sommario
Informazioni allo stipulante 3
A. Responsabilità civile 6
A1 Oggetto dell’assicurazione 6
A2 Prestazioni assicurate 6
A3 Esclusioni 7
A4 Franchigie 7
A5 Gradi di premio 8
B. Casco 9
B1 Oggetto dell’assicurazione 9
B2 Prestazioni assicurate 11
B3 Esclusioni 12
B4 Franchigie 12
B5 Gradi di premio 13
B6 Assicurazioni dei motocicli 14
C. Infortuni degli occupanti 15
C1 Definizioni 15
C2 Persone assicurate 15
C3 Rischi assicurati 15
C4 Esclusioni 15
C5 Prestazioni 16
C6 Disposizioni speciali 17
D. Protezione giuridica 19
D1 Persone assicurate 19
D2 Estensione dell’assicurazione 19
D3 Esclusioni 20
D4 Prestazioni assicurate 20
D5 Sopravvenienza del caso assicurativo 21
D6 Liquidazione dei casi assicurativi 21
D7 Divergenze di opinioni 22
E. Disposizioni generali 22
E1 Validità territoriale 22
E2 Entrata in vigore 22
E3 Durata del contratto 23
E4 Premi 23
E5 Modifica della tariffa 24
E6 Sospensione delle assicurazioni 24
E7 Cambiamento del detentore 24
E8 Veicolo di riserva 25
E9 Targhe di controllo 25
E10 Esclusioni comuni a tutti i rischi 25
E11 Colpa grave 25
E12 Violazione degli obblighi contrattuali 26
E13 Comunicazioni 26
E14 Giurisdizione competente 26
E15 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie 26
E16 Diritto applicabile 26
F. In caso di sinistro 26
F1 Principi generali 26
F2 Particolarità 26
F3 Liquidazione dei sinistri RC 27
F4 Disdetta 27
Edizione 01.01.2014
Informazioni allo stipulante
L’obiettivo del presente documento è d’informare lo stipulante sull’identità dell’assicu- ratore e sugli elementi principali del contratto d’assicurazione, come disposto dall’art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
L’assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d’Assicurazioni SA, in seguito deno- minato Vaudoise. La Compagnia ha la sua sede sociale in xx. xx Xxxx 00, 0000 Xxxxxxx.
Le prestazioni di protezione giuridica sono fornite da Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, di seguito Orion, la cui sede è alla Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx.
La Vaudoise e Orion sono società anonime di diritto svizzero.
I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall’offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito
all’accettazione della proposta o dell’offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all’offerta.
La proposta o l’offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati, nonché l’estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l’offerta, come pure la polizza, contengono tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse.
In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.
Se il contratto d’assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al termine del contratto.
Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se:
• lo stipulante recede dal contratto d’assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell’anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale;
• il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.
La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante:
• Modifica del rischio: se nel corso dell’assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto.
• Accertamento dei fatti: lo stipulante deve collaborare:
• agli accertamenti riguardanti il contratto d’assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.
• all’accertamento della prova del danno.
Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l’accordo della Vaudoise, rispettivamente di Xxxxx.
Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise, rispettivamente a Orion, qualsiasi infor- mazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all’attenzione della Vaudoise, rispettivamente di Xxxxx, nonché ad autorizzare terzi per iscritto a conse- gnar loro le informazioni, i documenti ecc. del caso. La Vaudoise e Orion sono inoltre autorizzate a effettuare autonomamente inchieste in merito.
• Sopravvenienza del sinistro: l’evento assicurato deve essere notificato immediata- mente alla Vaudoise o a Orion se si tratta di un caso di protezione giuridica.
Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.
1. Identità dell’ assicuratore
2. Diritti e obblighi delle parti
3. Copertura assicurativa
e ammontare del premio
4. Diritto al rimborso del premio
5. Obblighi dello stipulante
Introduzione
Informazioni allo stipulante
L’assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell’offerta, rispettivamente nella polizza. Se è stato rilasciato un attestato d’assicurazione o una copertura provvisoria, la Vaudoise accorda una copertura assicurativa nei limiti previsti nella lettera di copertura provvisoria o ai sensi delle disposizioni legali.
Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta (per raccomandata) nei seguenti casi:
• al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi prima della fine dell’anno di assicurazione; la disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l’inizio del termine di 3 mesi;
• dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise (rispettivamente della liquidazione del caso da parte di Orion). In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
• se la Vaudoise aumenta i premi e l’aumento non dipende da una decisione di un’autorità. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo;
• se la Vaudoise viola l’obbligo d’informare ai sensi dell’art. 3 LCA; il diritto di disdetta
si estingue dopo 4 settimane dalla data in cui lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione e delle informazioni, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile viola- zione.
L’elenco riporta solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.
La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta (per raccomandata) nei seguenti casi:
• al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi prima della fine dell’anno di assicurazione; la disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l’ultimo giorno che precede l’inizio
del termine di 3 mesi;
• dopo ogni sinistro per il quale è prevista l’erogazione di una prestazione, ma al più tardi con il versamento della prestazione (rispettivamente prima della liquidazione del
caso da parte di Orion). In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica di scioglimento allo stipulante;
• a meno che non abbia rinunciato ad esercitare tale diritto, la Vaudoise può disdire il contratto nelle 4 settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante. La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall’oggetto della reticenza.
La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:
• se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all’incasso per via esecutiva;
• in caso di frode ai danni dell’assicurazione.
L’elenco riporta solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.
La Vaudoise e Xxxxx elaborano i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizzano in particolare per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, la trattazione dei casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se necessario, la Vaudoise e Orion possono trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, in Svizzera e all’estero, in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.
6. Inizio della copertura assicurativa
7. Scioglimento del contratto da parte dello stipulante
8. Scioglimento del contratto da parte della Vaudoise
9. Trattamento dei dati
La Vaudoise e Xxxxx sono inoltre autorizzate a richiedere qualsiasi informazione consi- derata utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all’evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipu- lante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise e a Orion le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L’autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.
Le compagnie d’assicurazione dispongono di un sistema centrale di informazione (CLS-Info) con dati concernenti i detentori e i veicoli. Questo file, gestito dalla società SVV Solution SA, filiale dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), è registrato presso l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
A Responsabilità civile
1. Principio
2. Persone assicurate
3. Danni
assicurati
4. Spese di prevenzione
1. Principio
2. Membri della famiglia
A1 Oggetto
dell’assicu- razione
A2 Prestazioni assicurate
La Vaudoise copre le pretese di risarcimento formulate contro gli assicurati in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile:
• in seguito all’esercizio del veicolo designato nella polizza e dei rimorchi o veicoli rimor- chiati;
• quando un incidente della circolazione è causato da veicoli assicurati allorché non sono in esercizio;
• consecutivi all’assistenza accordata in occasione di un incidente nel quale questi veicoli sono coinvolti;
• in caso di incidenti che si producono nello scendere dal veicolo o nel salirvi, nonché nell’agganciare o sganciare un rimorchio o un veicolo rimorchiato, nell’aprire o nel chiu- dere le porte, il cofano, il tetto scorrevole o il baule.
L’assicurazione si estende pure alla responsabilità civile incorsa per i rimorchi sganciati ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli.
Sono assicurati il detentore, il conducente e ogni altro ausiliario al servizio del (o dei) veicolo/i assicurato/i.
Sono assicurati:
• i danni corporali;
• i danni materiali.
Se, in seguito ad un evento imprevisto, la sopravvenienza di un danno assicurato è imminente, l’assicurazione si estende anche alle spese che incombono ad un assicurato e derivano da provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo.
L’assicurazione comprende la liquidazione delle pretese giustificate e la difesa contro quelle ingiustificate.
Le prestazioni della Vaudoise sono limitate alle somme di garanzia fissate nella polizza, compresi - ma senza pregiudizio dei diritti del danneggiato - gli interessi sul risarcimen- to, le spese giudiziarie e di avvocato.
Le prestazioni della Vaudoise rimangono limitate ad un totale di 5 milioni di franchi per sinistro, per l’insieme dei danni corporali e dei danni materiali causati da fuoco, esplo- sione o energia nucleare e delle spese di prevenzione di sinistri compresi - ma senza pregiudizio dei diritti del danneggiato - gli eventuali interessi, le spese giudiziarie e di avvocato. Quando la legislazione sulla circolazione stradale prescrive una garanzia supe- riore, questa è determinante.
I danni materiali causati dallo stipulante al veicolo del suo coniuge o del suo partner registrato, dei suoi ascendenti e discendenti, come pure dei suoi fratelli e delle sue sorelle che vivono in comunione domestica con lui, sono compresi nell’assicurazione.
Tuttavia la Vaudoise è obbligata a versare delle prestazioni solo se è stato allestito un rapporto di polizia.
Oltre alle esclusioni comuni enunciate nelle disposizioni generali, sono escluse dall’assicura- zione:
a le pretese del detentore per i danni materiali che ha subito lui stesso e che sono stati causati da persone assicurate;
b le pretese del detentore come conducente del veicolo assicurato, per i danni corporali e materiali che ha subito;
c le pretese del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi ascendenti e discen- denti, come pure dei suoi fratelli e delle sue sorelle che vivono in comunione domestica con lui per i danni materiali subiti, all’eccezione dei danni al loro veicolo secondo l’art. A2;
d le pretese per i danni ai veicoli e ai rimorchi assicurati come pure le pretese per i danni alle cose fissate a questi veicoli o da essi trasportate, all’eccezione dei bagagli che il danneg- giato portava con sé;
e le pretese derivanti da sinistri che sopravvengono all’estero durante corse di velocità, rally
e altre manifestazioni simili, come pure in occasione di prove o guida (corsi di perfezio- namento compresi) su un percorso/circuito automobilistico. In Svizzera e nel Liechtenstein, le pretese di terzi sono escluse solo qualora sia stata conclusa l’assicurazione speciale prescritta per tali manifestazioni dalla Legge sulla circolazione stradale (LCStr);
f le pretese derivanti da danni per i quali la legislazione sull’energia nucleare istituisce una responsabilità;
g la responsabilità civile di persone che hanno sottratto senza autorizzazione il veicolo assicurato per farne uso e quella del conducente che dall’inizio del viaggio sapeva o avrebbe potuto sapere, prestando l’attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto;
h salvo accordo contrario, la responsabilità civile derivante dal trasporto di materie perico- lose ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale.
Le esclusioni menzionate alle lett. g e h non sono opponibili al leso, salvo nei casi in cui le disposizioni legali lo permettono.
Se la Vaudoise ha liquidato direttamente le pretese del leso, lo stipulante è obbligato a rimborsarle alla prima richiesta l’indennità versata sino a concorrenza della franchigia convenuta, qualunque sia la persona che guidava il veicolo al momento del sinistro.
Se lo stipulante non adempie a questo obbligo entro 4 settimane dalla relativa richiesta da parte della Vaudoise, egli sarà diffidato per iscritto a versare l’importo della franchi- gia entro 14 giorni a contare dall’invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi della polizza cessano nella loro totalità allo scadere del termine di diffida.
La Vaudoise conserva il suo diritto alla franchigia.
Se l’età del conducente del veicolo è inferiore a 25 anni compiuti alla data dell’incidente, lo stipulante sopporta per ogni sinistro una franchigia supplementare di CHF 1’000.-.
La Vaudoise rinuncia al pagamento di questa franchigia allorquando il contratto assicu- rativo menziona, in quanto conducente abituale, un numero indeterminato di persone oppure una persona di età inferiore ai 25 anni.
Ogni franchigia a carico dello stipulante è soppressa:
• quando la Vaudoise deve versare delle prestazioni, quantunque nessuna colpa sia imputabile a una persona assicurata;
• in caso di corse con veicoli a motore usati illecitamente, allorché alcuna colpa è impu- tabile al detentore per la sottrazione del veicolo;
• quando l’incidente sopravviene durante una lezione data da un maestro di una scuola guida o durante l’esame ufficiale.
1. Franchigia contrattuale
2. Xxxxxxxxxx giovane conducente
3. Soppressione della franchigia
A3 Esclusioni
A4 Franchigie
Il premio di assicurazione è retto dal sistema R (vedi tabella seguente) o Z. Il contratto indica il sistema applicabile, il premio di base e il grado di premio determinante all’inizio dell’assicurazione. Per i periodi d’assicurazione susseguenti, il grado di premio del siste- ma R è in funzione del corso dei sinistri, quello del sistema Z è indipendente.
Grado di premio | % del premio di base |
0 | 40 |
1 | 43 |
2 | 46 |
3 | 49 |
4 | 52 |
5 | 55 |
6 | 59 |
7 | 63 |
8 | 67 |
9 | 71 |
10 | 75 |
11 | 80 |
12 | 85 |
13 | 90 |
14 | 95 |
15 | 100 |
16 | 106 |
17 | 112 |
18 | 118 |
19 | 124 |
20 | 130 |
21 | 140 |
22 | 160 |
23 | 180 |
24 | 200 |
Ogni periodo d’osservazione conta 12 mesi; esso va dal 1° settembre al 31 agosto.
Quando nel corso di un periodo di osservazione nel quale l’assicurazione era in vigore non è sopravvenuto alcun sinistro per il quale la Vaudoise ha dovuto pagare un’indennità o costituire una riserva (le spese proprie della Vaudoise non entrano in considerazione),
il premio per il periodo d’assicurazione susseguente è fissato sulla base del grado di premio direttamente inferiore, a meno che lo stipulante dell’assicurazione abbia già raggiunto il grado più basso.
Ogni sinistro per il quale la Vaudoise ha pagato un’indennità o costituito una riserva, comporta per il periodo d’assicurazione susseguente una progressione di 5 gradi di pre- mio per le vetture da turismo e per i motocicli e di 4 gradi di premio per tutti gli altri vei- coli, e ciò fino a concorrenza del grado di premio massimo (grado 24); quando il sinistro resta senza seguito, la Vaudoise rettifica il grado di premio con effetto retroattivo.
Non influenzano il grado di premio:
• i sinistri per cui la Vaudoise ha dovuto versare prestazioni, quantunque nessuna colpa sia imputabile ad una persona assicurata;
• i sinistri causati durante corse con veicoli a motore usati illecitamente, allorché alcuna colpa è imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo;
• i sinistri che lo stipulante d’assicurazione prende a suo carico, a condizione che rimborsi le indennità versate dalla Vaudoise al più tardi 30 giorni dopo aver avuto conoscenza della liquidazione dei sinistri.
1. Sistemi
2. Sistema R
Periodo d’osservazione
Modifica in assenza di sinistro
Modifica susseguente a un sinistro
Eccezioni
A5 Gradi di
premio
3. Sistema Z
Protezione del bonus
La Vaudoise rinuncia ad aumentare il premio, a condizione che sia espressamente sti- pulato nella polizza, se nel periodo di osservazione è stato registrato un primo sinistro che provocherebbe una modifica del grado di premio, secondo le disposizioni qui sopra menzionate.
Inoltre, se lo stipulante è assicurato alla Vaudoise con il grado di premio «0» da almeno due anni, il bonus massimo è garantito per tutta la durata del contratto. Tale garanzia non è accordata per i contratti flotta.
B1 Oggetto dell’ assicurazione
B Casco
Il premio resta fisso indipendentemente dal corso dei sinistri.
Incendio e forze della natura
Furto
3. Rischi
assicurati
Collisione
Altri veicoli
2. Valori
assicurati
Vetture da turismo
1. Principio
Sono assicurati i danni che, indipendentemente dalla volontà dello stipulante, colpiscono accidentalmente il veicolo assicurato, come pure i pezzi di ricambio, gli accessori e gli strumenti di bordo che ne fanno parte.
Il valore dell’assicurazione comprende, senza convenzione speciale, gli equipaggiamenti ed accessori non previsti nell’equipaggiamento di serie e per i quali è richiesto un supple- mento di prezzo, fino a concorrenza del 10% del prezzo di catalogo del veicolo assicurato.
Gli accessori e gli apparecchi che possono essere utilizzati indipendentemente dal veicolo, come i telefoni o i GPS, non sono assicurati.
Devono essere dichiarati al loro prezzo di catalogo, compresi i loro equipaggiamenti complementari e accessori speciali fissati permanentemente al veicolo. Le attrezzature amovibili possono essere assicurate con una convenzione speciale.
L’assicurazione copre le conseguenze dei rischi seguenti, a condizione che siano previsti nella polizza.
Xxxxx sopravvenuti per l’azione subitanea e violenta di una forza esterna, in particolare i danni dovuti a choc, caduta, sprofondamento.
I pezzi difettosi all’origine del danno non sono assicurati.
La perdita, la distruzione o il deterioramento in conseguenza a furto, furto d’uso o rapina come pure al loro tentativo.
I danni per effetto di defraudamento e appropriazione indebita non sono assicurati.
Danni causati dal fuoco d’origine interna o esterna, dal fulmine, da esplosioni e da corto circuiti. Durante il periodo di garanzia, la copertura è concessa solamente se lo stipulante non può far valere una pretesa nei confronti del venditore/fornitore.
I danni alle batterie sono esclusi.
Sono pure assicurati i danni arrecati al veicolo dai lavori di spegnimento. I danni ai mo- duli, unità e apparecchi elettronici ed elettromeccanici sono assicurati se la causa non è dovuta ad un difetto interno.
I pezzi difettosi all’origine del danno non sono assicurati.
Le conseguenze dirette dello scoscendimento di rocce, della caduta di sassi, di cedimento di terreno, di valanghe, di pressione di una massa di neve, di un uragano (= vento di alme- no 75 km/h), di grandine, di piene e di inondazioni. Questa lista è esaustiva.
La rottura del parabrezza, dei vetri laterali e posteriori e del tetto.
I danni accidentali che necessitano la riparazione o la sostituzione del parabrezza per motivi di sicurezza sono pure assicurati.
Non è versata un’indennità se la riparazione o la sostituzione non sono effettuate.
La rottura dei vetri dei fari, dei fanalini posteriori, degli indicatori di direzione e dei retro- visori a condizione che vengano riparati o sostituiti.
I danni particolari seguenti:
• danni causati da xxxxx, compresi i danni conseguenti;
• xxxxx conseguenti alla collisione con un animale;
• vandalismo di terzi: danneggiamento volontario di antenne, retrovisori, tergicristalli o elementi decorativi, foratura di pneumatici e introduzione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. Questo elenco è completo;
• danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio sul veicolo.
come pure, fino a concorrenza di CHF 500.-, risp. CHF 1000.- se il rischio collisione è assi- curato:
• foratura: presa a carico delle spese di riparazione del pneumatico, comprese le spese di montaggio e di equilibratura. Se il pneumatico non può essere riparato, il rimborso del pneumatico/dei pneumatici è effettuato al valore a nuovo secondo il prezzo netto di mercato.
La Vaudoise è obbligata a versare delle prestazioni solo se il suo perito ha constatato il danno.
La copertura della Vaudoise è sussidiaria alle garanzie di altri fornitori di prestazioni. Non viene versata alcuna prestazione se il profilo residuo è inferiore a 3 mm.
• danni accidentali verificatisi nelle installazioni automatiche per l’autolavaggio. La copertura è accordata nella misura in cui le istruzioni dell’installazione di autolavaggio siano state rispettate.
Danni causati da un terzo sconosciuto a un veicolo posteggiato:
• senza limite d’importo, se il rischio collisione è assicurato;
• fino a CHF 2000.- per caso, se il rischio collisione non è assicurato.
La garanzia è limitata a 2 danni di posteggio per anno civile; questa limitazione si applica pure in caso di circolazione alternativa (targhe trasferibili).
Purché espressamente convenuto nella polizza, la Vaudoise versa allo stipulante l’inden- nità giornaliera convenuta durante l’immobilizzazione del veicolo in seguito a un danno assicurato, al massimo per 40 giorni. Il numero di giorni indennizzati è fissato dal perito: esso corrisponde fondamentalmente alla durata delle riparazioni in caso di danno par- ziale e a 10 giorni in caso di danno totale.
Il deterioramento di oggetti trasportati nel veicolo assicurato, a condizione che sia conse- cutivo alla sopravvenienza di uno dei rischi descritti qui sopra.
In caso di danno totale, la Vaudoise rimborsa le spese per il nuovo acquisto, in caso di danno parziale, soltanto le spese di riparazione.
Il furto di oggetti trasportati nel veicolo assicurato e che servono ai bisogni personali degli occupanti, a condizione che questi oggetti si siano trovati, al momento del furto, in tale veicolo interamente chiuso a chiave o in un portabagagli provvisto di serratura.
Se degli oggetti rubati vengono ritrovati, l’indennità versata deve essere rimborsata, deduzione fatta di un determinato importo per un eventuale minor valore, in caso contrario gli oggetti devono essere messi a disposizione della Vaudoise.
L’indennità per sinistro e per veicolo è limitata alla somma indicata nella polizza.
Rottura di vetri
Rottura di vetri Plus
Danni particolari
Danni di posteggio
Mobilità
Effetti personali
Non sono assicurati il denaro in contanti, le banconote, i titoli, le carte di credito, gli oggetti d’arte, i gioielli, i telefoni, i programmi e i dati informatici, nonché gli oggetti che servono all’esercizio di una professione.
Sono pure esclusi i veicoli a motore, eccetto le biciclette elettriche.
Per un danno assicurato, l’assicurazione copre:
• le spese di riparazione; le spese di riparazione provvisorie sono prese a carico sino a concorrenza di CHF 500.-;
• le spese di traino fino all’officina più vicina in grado di eseguire le riparazioni;
• le spese di cambiamento di serrature, in caso di furto delle chiavi del veicolo;
• le spese di pulizia dell’interno del veicolo sporcato in occasione dell’assistenza prestata a persone vittime di un incidente.
Se in seguito ad un danno a un veicolo d’abitazione (per es. roulotte, auto-caravan, cam- per) la riparazione non è effettuata, la Vaudoise prende a carico solamente un’indennità per perdita di valore.
Se una cattiva manutenzione, il logorio o danni preesistenti hanno aumentato notevol- mente le spese della riparazione o se questa ha migliorato sensibilmente lo stato del veicolo, lo stipulante sopporta una parte equa delle spese, fissata da un perito.
In caso di danno totale, in presenza di danni preesistenti, può essere prevista una dedu- zione dall’indennità. Tale deduzione è pari alle spese di riparazione dei danni preesistenti moltiplicate per il tasso del valore di base al momento del sinistro.
Se il premio è calcolato su di un valore di veicolo inferiore al prezzo di catalogo, il danno (totale o parziale) sarà indennizzato, salvo convenzione contraria, nella proporzione che esiste tra il valore dichiarato e il prezzo di catalogo. Per prezzo di catalogo va inteso il prezzo di catalogo ufficiale valido al momento della prima messa in circolazione del veicolo. Se non esiste, è determinante il prezzo pagato per il veicolo nuovo.
L’assicurazione può essere stipulata con o senza maggiorazione del valore di base ASEAI (Associazione Svizzera degli Esperti Autoveicoli Indipendenti); questo valore di base è determinato in funzione del prezzo di catalogo, della cilindrata, dell’età del veicolo e del numero di chilometri percorsi da quest’ultimo.
Le regole menzionate qui sotto si applicano ugualmente anche agli equipaggiamenti complementari e agli accessori speciali assicurati che non possono essere trasferiti su un nuovo veicolo.
Se l’assicurazione è conclusa con maggiorazione del valore di base, è convenuto quanto segue: vi è danno totale:
• quando le spese di riparazione eccedono il 60 % dell’indennità calcolata secondo la disposizione di cui sotto o
• se il veicolo rubato non è ritrovato entro 30 giorni.
In caso di danno totale, la Vaudoise paga un’indennità uguale al valore di base, mag- giorato del tasso previsto nella polizza (in % del prezzo di catalogo del veicolo), ma al massimo il prezzo pagato dallo stipulante e al minimo il valore venale al momento del sinistro. La franchigia viene dedotta dall’importo così determinato.
Se l’assicurazione è conclusa senza maggiorazione del valore di base, è convenuto quanto segue: vi è danno totale:
• quando le spese di riparazione eccedono l’80 % del valore di base del veicolo o
• il veicolo rubato non è ritrovato entro 30 giorni.
La Vaudoise paga, in caso di danno totale, un’indennità uguale al valore di base.
1. Danni
preesistenti
2. Sotto-
assicurazione
3. Tipo
d’indennizzo
Con valore di base maggio- rato (VBM)
Senza valore di base maggiorato
B2 Prestazioni assicurate
Se il valore del relitto non viene dedotto dall’indennità, il rottame diventa proprietà della Vaudoise.
Per un sinistro assicurato, la Vaudoise rimborsa i diritti di dogana che lo stipulante potrebbe essere tenuto a pagare.
Per un sinistro assicurato che si produce all’estero, la Vaudoise rimborsa fino all’importo di CHF 1000.- in tutto e per sinistro:
• le spese causate dal sinistro al conducente e ai passeggeri del veicolo assicurato per il pernottamento e il viaggio di ritorno fino al domicilio svizzero;
• le spese di trasporto del veicolo sino in Svizzera quando lo stipulante non può ricondurlo.
Il ricorso a un veicolo di sostituzione è escluso.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è rimborsata quando l’avente diritto può recupe- rarla dall’amministrazione fiscale.
Oltre alle esclusioni comuni menzionate nelle disposizioni generali, restano esclusi il furto e/o i danni:
a dovuti alla mancanza di olio, all’assenza o al gelo del liquido di raffreddamento; b dovuti all’impiego del veicolo subito dopo un incidente;
c che sopravvengono in occasione della partecipazione a corse di velocità, rally e altre manifestazioni simili, come pure in occasione di prove o guida (corsi di perfezionamento compresi) su un percorso/circuito automobilistico. I sinistri che sopravvengono nell’ambito
legale della formazione obbligatoria dei conducenti rimangono invece coperti;
d durante il sequestro del veicolo da parte delle autorità;
e dovuti a terremoti o eruzioni vulcaniche, a eventi bellici, scioperi o per i quali la legislazione sull’energia nucleare istituisce una responsabilità, a meno che lo stipulante, rispettiva- mente il conducente, riesca a provare l’inesistenza di ogni nesso causale;
f in caso di disordini interni (atti di violenza contro persone o cose commessi durante assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese in vista della loro repressione, tranne se lo stipulante, rispettivamente il conducente, prova di aver preso tutte le misure che potevano essere richieste per scongiurare tale pericolo.
Le franchigie convenute per sinistro si applicano soltanto ai danni assicurati dovuti a una collisione o a un furto.
Se il veicolo trainante e il suo rimorchio o semirimorchio sono assicurati con franchigia presso la Vaudoise e se, in uno stesso sinistro, vengono danneggiati entrambi i veicoli, lo stipulante sopporta una sola franchigia. Se le franchigie non sono identiche, viene applicata la più elevata.
In caso di furto, la franchigia non è dedotta se al momento del sinistro il veicolo si trovava in un garage privato chiuso a chiave o in un parcheggio custodito.
Nessuna franchigia è applicabile ai danni dovuti a un tentativo di furto, nonché alle spese di cambiamento di serratura in caso di furto delle chiavi del veicolo.
In caso di collisione causata da un terzo responsabile identificato e quando nessuna colpa è imputabile alla persona assicurata, non viene dedotta la franchigia.
4. Valore del relitto
5. Danni
all’estero
6. IVA
1. Principio
2. Casi in cui la franchigia non viene dedotta
B3 Esclusioni
B4 Franchigie
Il premio di assicurazione per il rischio collisione è retto dal sistema E (vedi tabella seguente) o Z. La polizza indica il sistema applicabile, il premio di base e il grado di premio determinante all’inizio dell’assicurazione. Per i periodi d’assicurazione susseguenti, il grado di premio del sistema E è in funzione del corso dei sinistri, quello del sistema Z è indipen- dente.
Grado di premio | % del premio di base |
0 | 30 |
1 | 34 |
2 | 38 |
3 | 42 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 54 |
7 | 62 |
8 | 70 |
9 | 80 |
10 | 90 |
11 | 100 |
12 | 110 |
13 | 120 |
14 | 130 |
Ogni periodo d’osservazione conta 12 mesi; esso va dal 1° settembre al 31 agosto.
Quando nel corso di un periodo di osservazione nel quale l’assicurazione era in vigore non è sopravvenuto alcun sinistro per il quale la Vaudoise ha dovuto pagare un’indennità o costituire una riserva, il premio per il periodo d’assicurazione susseguente è fissato sulla base del grado di premio direttamente inferiore, a meno che lo stipulante abbia già raggiunto il grado più basso.
Ogni sinistro per il quale la Vaudoise ha pagato un’indennità o costituito una riserva comporta per il periodo d’assicurazione susseguente una progressione di 3 gradi di premio quando l’indennità versata non oltrepassa CHF 3000.- e di 4 gradi di premio quando essa supera CHF 3000.- e questo fino a concorrenza del grado di premio massimo (grado 14); quando il sinistro resta senza seguito o l’importo netto delle prestazioni lo giustifica, la Vaudoise rettifica il grado di premio con effetto retroattivo.
Non influenzano il grado di premio:
• i sinistri che lo stipulante prende a suo carico, a condizione che rimborsi le indennità versate dalla Vaudoise al più tardi 30 giorni dopo aver avuto conoscenza della liquida- zione;
• i sinistri relativi ad altri rischi all’infuori della collisione;
• i sinistri relativi al rischio collisione quando nessuna colpa è imputabile ad una persona assicurata.
La Vaudoise rinuncia ad aumentare il premio, a condizione che sia espressamente sti- pulato nella polizza, se nel periodo di osservazione è stato registrato un primo sinistro che provocherebbe una modifica del grado di premio, secondo le disposizioni qui sopra menzionate.
Inoltre, se lo stipulante è assicurato alla Vaudoise con il grado di premio «0» da almeno due anni, il bonus massimo è garantito per tutta la durata del contratto. Tale garanzia non è accordata per i contratti flotta.
Il premio resta fisso indipendentemente dal xxxxx xxx xxxxxxxx.
0. Sistemi
2. Sistema E
Periodo d’osservazione
Modifica in assenza di sinistro
Modifica in seguito ad un sinistro
Eccezioni
Protezione del bonus
3. Sistema Z
B5 Gradi di
premio
Le disposizioni seguenti sono applicabili in deroga parziale o a complemento delle dispo- sizioni dei punti B1, B2 e B3:
Il valore dell’assicurazione comprende, senza convenzione speciale, gli accessori non previsti nell’equipaggiamento di serie e per i quali è richiesto un supplemento di prezzo, fino a concorrenza del 10% del prezzo di catalogo del veicolo assicurato. Gli equipaggia- menti di sicurezza e gli apparecchi che possono essere utilizzati indipendentemente dal veicolo, come i telefoni e i GPS, non sono considerati come accessori del veicolo.
I danni alle parti in vetro del motociclo o alle parti costituite da materiali che rimpiazza- no il vetro, compresi i fari, le luci posteriori, gli indicatori di direzione e i retrovisori.
Se la riparazione o la sostituzione non viene effettuata, non è versato alcun indennizzo.
Gli equipaggiamenti di sicurezza seguenti godono della copertura assicurativa: caschi, abiti di protezione, tute, compresi gli elementi protettivi, stivali e guanti.
In caso di furto, gli effetti personali e gli equipaggiamenti di sicurezza sono coperti sol- tanto a condizione che al momento del furto si trovassero in contenitori chiusi a chiave e fissati al motociclo. Il furto di un casco è assicurato se quest’ultimo era fissato al motoci- clo con un lucchetto.
L’assicurazione copre anche il danneggiamento di un telefono cellulare in seguito a una caduta in moto, purché il rischio collisione sia assicurato.
Se l’assicurazione è conclusa con maggiorazione del valore di base, in caso di danno totale sopravvenuto nei 12 mesi successivi alla prima immatricolazione, la Vaudoise paga un’indennità pari al prezzo di catalogo del veicolo assicurato, ma al massimo il prezzo pagato dallo stipulante e al minimo il valore venale al momento del sinistro. La franchi- gia viene dedotta dall’importo così determinato.
Sono esclusi dall’assicurazione:
a il furto del veicolo se un sistema antifurto non è stato utilizzato o se il veicolo non è stato messo in un locale chiuso a chiave;
b il deterioramento degli equipaggiamenti di sicurezza se si tratta di un danno pura- mente ottico che non pregiudica l’efficacia della protezione.
Se lo stipulante è pure assicurato presso la Vaudoise per una vettura da turismo, un veicolo utilitario o un trattore ed è designato come conducente principale su uno di questi contratti come pure in quello che copre il motociclo, egli beneficia di uno sconto sul premio del contratto che copre il motociclo. Se una delle condizioni precedenti non è rispettata, lo sconto viene automaticamente a cadere.
Questo ribasso non è accordato per i contratti flotta.
1. Valori
assicurati
2. Rischi
assicurati
Danni ai vetri
Effetti personali
3. Modalità d’indennizzo
Con valore di base maggio- rato (VBM)
4. Esclusioni
5. Sconto combinato
B6 Assicurazioni dei motocicli
C Infortuni degli occupanti
1. Infortunio
2. Occupanti e passeggeri
1. Principio
2. Opzioni
1. Principio
2. Estensioni
1. Decesso
C1 Definizioni
C2 Persone
assicurate
C3 Rischi
assicurati
C4 Esclusioni
C5 Prestazioni
È considerato infortunio l’azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario.
Il termine «occupanti» designa tutte le persone, compreso il conducente, che si trovano sul veicolo assicurato. Il termine «passeggeri» designa le persone menzionate qui sopra, salvo il conducente.
L’assicurazione comprende gli occupanti del veicolo assicurato che occupano i sedili appositamente previsti a tale scopo.
Lo stipulante dell’assicurazione ha la possibilità di limitare la copertura:
• ai passeggeri;
• al conducente e, per tutti i veicoli salvo i motocicli, al detentore, se è passeggero del veicolo assicurato, a condizione che l’assicurazione non sia prevista per i passeggeri.
L’assicurazione si estende agli infortuni che sopravvengono in seguito all’utilizzazione del veicolo assicurato, durante il percorso, salendo o scendendo dal veicolo.
Se l’assicurazione è prevista per i passeggeri, gli infortuni subiti da qualsiasi persona che porta assistenza agli occupanti del veicolo sono pure assicurati; le garanzie previste per i passeggeri si applicano per analogia.
Sono assicurati soltanto mediante convenzione speciale e sovrappremio:
• gli infortuni che si producono quando il veicolo è noleggiato a terzi che lo conducono essi stessi;
• le persone trasportate contro pagamento di una tassa.
Oltre alle esclusioni comuni secondo E10, sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni che sopravvengono:
a alle persone che utilizzano il veicolo senza autorizzazione;
b in occasione della partecipazione a corse di velocità, rally e altre manifestazioni simili, come pure in occasione di prove o guida (corsi di perfezionamento compresi) su un percorso/circuito automobilistico. I sinistri che sopravvengono nel quadro legale della
formazione obbligatoria dei conducenti rimangono invece coperti;
c in seguito a eventi bellici:
• in Svizzera e nel Liechtenstein;
• all’estero, a meno che l’infortunio si verifichi in un periodo di 14 giorni susseguenti alla prima manifestazione di tali eventi nel paese in cui l’assicurato soggiorna e ch’egli sia sorpreso dallo scoppio di eventi bellici;
d in seguito a tumulti interni (atti di violenza contro persone e cose in occasione di assem- bramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per reprimerli, a meno che l’assicu- rato provi in modo attendibile che non vi ha preso parte in modo attivo o come agita- tore accanto ai fautori degli stessi;
e durante il sequestro ufficiale del veicolo;
f a causa di terremoti in Svizzera e nel Liechtenstein;
g in seguito a eventi per i quali la legislazione sull’energia nucleare istituisce una respon- sabilità.
In caso di decesso immediato o entro il termine di 5 anni dal giorno dell’infortunio e se la morte è la conseguenza diretta di quest’ultimo, la Vaudoise paga il capitale previsto per questa eventualità agli eredi legali dell’assicurato.
Se non esistono eredi legali, la Vaudoise prende a suo carico solo le spese funerarie, nella misura in cui non sono state pagate da un assicuratore o un terzo responsabile, fino a concorrenza del 10 % della somma prevista per il caso di decesso.
Il capitale assicurato è aumentato del 50 % se, al momento del decesso, la vittima aveva almeno due figli minorenni.
Per i fanciulli di età inferiore ai 16 anni compiuti al momento del loro decesso, il capitale dovuto non può in alcun caso superare l’importo di CHF 10’000.-.
Se un infortunio ha come conseguenza entro 5 anni dalla data dello stesso un’invalidità presunta definitiva, la Vaudoise paga il capitale d’invalidità determinato in base al grado della menomazione dell’integrità secondo la LAINF, alla somma di assicurazione pattuita e al modo di calcolo previsto in appresso.
In caso di perdita simultanea o d’incapacità simultanea dell’uso di più parti del corpo, il grado d’invalidità si ottiene dall’addizione delle singole percentuali; il grado d’invalidità non può tuttavia oltrepassare il 100%.
Se l’infortunio provoca un danno permanente grave al corpo umano (danni estetici, quali cicatrici per es.), per la quale non è dovuto un capitale d’invalidità, ma che tutta- via pregiudica l’avvenire economico o la posizione sociale dell’assicurato, la Vaudoise versa, in caso di deturpazione del viso, il 10% della somma di assicurazione prevista nella polizza per l’invalidità e il 5% di tale somma in caso di danni ad altre parti normalmente visibili del corpo. Le prestazioni per tali danni non ammontano in alcun caso a più di CHF 20’000.-.
Le prestazioni dovute sono esigibili non appena è accertata l’invalidità presunta defini- tiva o il danno estetico e non appena sono cessati i versamenti di eventuali indennità giornaliere.
La prestazione della Vaudoise è calcolata in base:
• alla somma d’assicurazione convenuta, per la parte del grado d’invalidità inferiore o uguale al 25%;
• al doppio della somma d’assicurazione convenuta, per la parte del grado d’invalidità compresa tra il 25,1% e il 50%;
• al triplo della somma d’assicurazione convenuta, per la parte del grado d’invalidità superiore al 50%.
Se l’assicurato ha più di 65 anni compiuti al momento dell’infortunio, la Vaudoise calcola la prestazione in base alla somma d’assicurazione convenuta.
In caso d’incapacità lavorativa temporanea totale, la Vaudoise versa per ogni giorno dell’anno l’indennità giornaliera convenuta.
In caso d’incapacità lavorativa parziale, l’indennità viene ridotta dell’importo corrispon- dente al grado di capacità al lavoro.
Questa indennità è versata per tutta la durata della cura medica necessaria, ma al massi- mo per 5 anni a partire dal giorno dell’incidente. Il versamento di questa indennità cessa al momento del pagamento del capitale d’invalidità.
Per il giorno dell’infortunio non viene corrisposta alcuna prestazione.
Non è versata alcuna indennità giornaliera per i fanciulli di età inferiore ai 16 anni compiuti.
2. Invalidità
Danni estetici
Esigibilità
Modo di calcolo
3. Incapacità lavorativa
Totale Parziale Durata
Esclusione
Per la durata della degenza ospedaliera e dei soggiorni di cura, ma al massimo per
5 anni a contare dal giorno dell’infortunio, la Vaudoise versa l’importo forfettario previsto dalla polizza a titolo d’indennità complementare d’ospedalizzazione.
La Vaudoise assume, durante 5 anni a contare dal giorno dell’infortunio, senza limite di importo, le spese necessarie per trattamenti medici eseguiti o prescritti da un medico o da un dentista diplomato, le spese ospedaliere (reparto privato), vitto e alloggio in caso di cure prescritte dal medico, eseguite in un istituto specializzato col consenso della Vaudoise, per il personale infermieristico diplomato, estraneo alla famiglia dell’assicura- to, o messo a disposizione da enti pubblici o privati per la cura dell’assicurato e le spese di noleggio di mezzi ausiliari.
In caso di lesioni ai denti di fanciulli o di adolescenti, la Vaudoise rimborsa le spese necessarie per il trattamento intermedio come pure per la riparazione definitiva, anche dopo l’espirazione del termine di 5 anni a contare dal giorno dell’infortunio, al massimo però sin quando l’assicurato ha raggiunto l’età di 22 anni compiuti. Su richiesta dello stipulante dell’assicurazione, l’indennità può essere versata immediatamente in base a un preventivo.
La Vaudoise prende a suo carico le spese per acquistare per la prima volta protesi, occhia- li, apparecchi acustici e ortopedici, come pure le spese per la loro riparazione o il loro rim- piazzo (valore a nuovo), se vengono danneggiati o distrutti da un infortunio che necessi- ta dei trattamenti elencati al paragrafo «spese di guarigione» che precede il presente.
Sono assicurate le spese per tutti i trasporti dell’assicurato resi necessari dall’infortunio e in rapporto con la cura medica.
Sono ugualmente assicurate le spese di trasporto della salma fino al luogo del domicilio in Svizzera dell’assicurato; se il decesso avviene al di fuori del territorio svizzero, la Vaudoise sopporta anche le spese delle formalità ufficiali e amministrative per il rimpa- trio del corpo.
La Vaudoise prende a carico le spese sino a concorrenza di CHF 20’000.- per:
• il ricupero del corpo dell’assicurato se la morte deriva da un infortunio assicurato;
• la ricerca e il salvataggio dell’assicurato.
La Vaudoise garantisce inoltre fino a concorrenza di CHF 5000.- per assicurato e infortunio:
•le spese di trasporto di un assicurato ferito al suo domicilio o in uno stabilimento ospe- daliero di sua scelta;
•le spese di xxxxxxxxx di un assicurato, in seguito a un infortunio sopravvenuto all’estero;
•i danni ai vestiti portati da un assicurato ferito.
Se un animale domestico si ferisce in seguito a un incidente sopravvenuto durante un trasporto nel veicolo assicurato, la Vaudoise rimborsa le spese veterinarie fino a
CHF 2500.- per animale, ma al massimo CHF 5000.- per evento. Questa assicurazione si applica esclusivamente alle vetture da turismo. Sono esclusi i trasporti nei rimorchi.
Se, per le spese di guarigione, esistono più assicurazioni, l’importo totale delle prestazio- ni non può superare quello delle spese effettive cagionate dall’infortunio.
La Vaudoise verserà le prestazioni che corrispondono alla proporzione tra le prestazioni da lei coperte e l’importo totale delle prestazioni di tutti gli assicuratori.
Se le spese di guarigione sono dovute in virtù dell’assicurazione infortuni secondo
la LAINF, dell’assicurazione malattie (LAMal), dell’assicurazione militare (LAM), dell’assi- curazione invalidità (LAI) o di un’assicurazione sociale straniera, la Vaudoise interviene solo a titolo complementare. Non vengono prese a carico le franchigie, le partecipazioni e le deduzioni legali.
4. Indennità d’ospeda- lizzazione
5. Spese di guarigione
Spese accessorie
Trasporti
Ricerche
Trasferimento e rimpatrio
6. Animali domestici trasportati
1. Doppia assicurazione
C6 Disposizioni speciali
Le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente se il danno alla salute è dovuto solo in parte all’infortunio.
Non è corrisposta alcuna indennità sulla base del presente contratto se le spese di gua- rigione sono state pagate da un terzo responsabile o dal suo assicuratore. Se la Vaudoise deve intervenire al posto del responsabile, l’assicurato deve cedergli le sue pretese di responsabilità civile fino all’importo dei suoi esborsi.
Se le indennità giornaliere o le prestazioni in capitale concorrono con pretese di risarci- mento nei confronti del detentore, queste ultime sono imputate solo nella misura in cui il detentore o il conducente debba egli stesso soddisfare tali richieste. Negli altri casi, il cumulo di queste prestazioni assicurative è ammesso.
2. Influsso di fattori esterni
3. Terzo
responsabile
4. Imputazione
D Protezione giuridica
1. Principio
2. Juris Help
Difesa penale
3. Juris Classic
Difesa penale
Denuncia penale
Diritto di risarcimento
Revoca di licenza
Diritto delle assicurazioni sociali
Diritto delle altre assicura- zioni
Diritto dei pazienti
4. Juris Plus
Diritto dei con- tratti collegati ai veicoli
Garage e posto di stazionamento
D1 Persone
assicurate
D2 Estensione dell’assicu- razione
Sono assicurati:
• lo stipulante in quanto proprietario, detentore, conducente o passeggero del veicolo a motore assicurato;
• ogni conducente autorizzato a utilizzare il veicolo a motore assicurato (escluso chi lo prende a nolo), come pure i passeggeri a bordo del veicolo in questione.
L’assicurazione è valida per gli eventi che si verificano con il veicolo a motore assicurato nel corso della durata del contratto. La necessità di protezione giuridica (elemento scate- nante) deve realizzarsi nel corso della durata del contratto.
Il contratto indica la copertura eventualmente accordata (Juris Help, Juris Classic o Juris Plus).
Orion accorda la protezione giuridica all’assicurato nel settore giuridico seguente:
• in caso di procedure penali nei confronti dell’assicurato in seguito a un incidente della circolazione o all’infrazione delle norme della circolazione.
Orion accorda la protezione giuridica all’assicurato nei settori giuridici seguenti:
• in caso di procedure penali nei confronti dell’assicurato in seguito a un incidente della circolazione o all’infrazione delle norme della circolazione;
• presentazione di una denuncia penale nella misura in cui ciò è necessario per far valere delle pretese di risarcimento secondo quanto segue (fatta eccezione dei casi in relazio- ne con offese all’onore);
• richiesta di risarcimento extracontrattuale per danni materiali e corporali (lesioni cor- porali/decesso), nonché per i danni patrimoniali che ne risultano direttamente e che l’assicurato subisce in seguito a un incidente della circolazione (fatta eccezione dei casi in relazione con offese all’onore);
• in caso di procedure concernenti la revoca della licenza di condurre o della licenza di circolazione;
• liti del diritto delle assicurazioni sociali con istituti d’assicurazione, casse pensione e casse malati in seguito a un caso di incidente della circolazione assicurato;
• liti risultanti da contratti d’assicurazione con istituti d’assicurazione privati in seguito a un caso di incidente della circolazione assicurato;
• liti con medici, ospedali e altri enti medici concernenti lesioni dovute a un incidente della circolazione assicurato.
Orion accorda la protezione giuridica all’assicurato nei settori indicati in precedenza e nei settori giuridici seguenti:
• liti in relazione con un veicolo assicurato (compresi gli accessori, come il seggiolino per i bambini, l’autoradio ecc.) risultanti dai contratti seguenti: acquisto, vendita, noleggio, prestito, leasing, deposito, ordine di riparazione;
• liti in qualità di locatario permanente di un garage o di un posto di stazionamento per il veicolo assicurato.
Non sono assicurati (tutte le esclusioni predominano sulle disposizioni dell’art. D2):
• tutte le qualità dell’assicurato non menzionate all’art. D1, come pure tutti i settori giuridi- ci non menzionati esplicitamente come assicurati all’art. D2;
• le liti concernenti pretese cedute a un assicurato o che un assicurato ha ceduto;
• la difesa contro pretese di risarcimento extracontrattuali formulate da terzi;
• i casi in relazione con eventi bellici, disordini, scioperi, serrate e con la partecipazione a risse e xxxxxxx;
• le controversie contro un’altra persona assicurata con il presente contratto o la sua assi- curazione responsabilità civile (questa esclusione non si applica allo stipulante stesso);
• la protezione giuridica in relazione alla riscossione di pretese non contestate;
• le liti in materia del diritto d’esecuzione e fallimenti (restano assicurate le misure di riscossione risultanti da casi assicurati secondo l’art. D4, 6° trattino);
• le liti contro Xxxxx, i suoi organi e i suoi collaboratori;
• i casi in cui il conducente utilizza un veicolo non ammesso alla circolazione stradale, non munito di targhe di controllo valide o che non è autorizzato a guidare, come pure i casi in cui il conducente non è in possesso di una licenza di condurre valida;
• i casi di procedure volte a ottenere o a convertire una licenza di condurre, come pure le procedure volte a recuperare la licenza ritirata in seguito a una decisione passata in giudicato;
• i casi in relazione con la partecipazione attiva a competizioni o corse automobilistiche, allenamenti compresi;
• i casi in relazione con l’acquisto o la vendita di veicoli e accessori, se l’assicurato esercita questa attività a titolo professionale, nonché in qualità di proprietario o detentore di veicoli utilizzati a titolo professionale, come tassì, bus, vetture per forniture, autocarri, auto di scuola guida ecc.;
• i casi di imputazione a causa del superamento della velocità massima consentita, da 30 km/h nelle località, da 40 km/h fuori dalle località e sulle semiautostrade, da
50 km/h sulle autostrade;
• i casi di recidiva concernenti un’imputazione per condotta in stato di ebrietà o sotto l’effetto di medicinali o di stupefacenti, come pure il rifiuto di sottoporsi a un’analisi del sangue;
• i casi di violazione delle norme della circolazione stradale che regolano la fermata o il parcheggio dei veicoli.
Nei casi assicurati, Xxxxx prende a carico fino a concorrenza di CHF 250’000.- per caso (CHF 50’000.- per i casi il cui foro è situato fuori dall’Europa):
• la gestione di questi casi da parte di Orion;
• le spese d’avvocato, di assistenza in caso di processo o di un mediatore;
• le spese di xxxxxxx ordinate da un tribunale o con l’accordo di Xxxxx;
• le tasse di giustizia o altre spese di procedura messe a carico dell’assicurato, compresi gli anticipi;
• le indennità di procedura accordate alla controparte messe a carico dell’assicurato, comprese le cauzioni;
• le spese di riscossione di una pretesa dell’assicurato a seguito di un caso assicurato, fino al rilascio di un attestato provvisorio o definitivo di carenza beni, alla domanda di moratoria concordataria o di una comminatoria di fallimento;
• gli anticipi per cauzioni penali dopo un incidente per evitare la detenzione preventiva.
Tutte le liti risultanti dalla stessa causa come pure in connessione diretta o indiretta tra di loro valgono come un unico caso di sinistro. La somma assicurata viene elargita una sola volta per caso, anche se diversi ambiti giuridici sono toccati. Le cauzioni e gli anticipi vengono imputati interamente alla somma assicurata; essi devono essere rimborsati a Orion.
Se un evento concerne più assicurati coperti dallo stesso contratto o da contratti diversi, Xxxxx ha il diritto di limitare le prestazioni alla difesa degli interessi extragiudiziali fin- tanto che una causa pilota non sia stata condotta da avvocati da essa scelti. Per tutti gli assicurati dallo stesso contratto, le prestazioni vengono inoltre addizionate.
D3 Esclusioni
D4 Prestazioni assicurate
In generale, non sono prese a carico:
• le multe;
• le spese dei controlli alcolemici e della ricerca di stupefacenti ordinati dalle autorità penali o amministrative, come pure gli esami medici o psicologici e le misure di educa- zione stradale;
• le richieste di risarcimento;
• le spese e le tasse originati dalla prima decisione penale (x.xx. ordinanza penale, multe ecc.) o amministrativa (x.xx. ammonimento, ritiro della licenza di condurre, misura di educazione stradale ecc.) in materia di circolazione. Queste ultime restano a carico dell’assicurato anche nell’eventualità di un ricorso;
• le spese e gli onorari a carico di un terzo, di una persona civilmente responsabile o di un assicuratore responsabilità civile; in questi casi, Xxxxx versa soltanto degli anticipi;
• le spese e gli onorari concernenti procedure di fallimento e concordatarie, nonché azioni di rivendicazione, contestazioni di rivendicazione e di graduatoria;
• le spese di traduzione e di trasferta.
Il caso giuridico è da considerarsi realizzato:
• pretese di risarcimento e diritto delle assicurazioni: al momento dell’incidente della circolazione;
• diritto penale: al momento dell’infrazione effettiva o presunta delle disposizioni penali;
• in tutti gli altri casi: al momento della violazione effettiva o presunta di prescrizioni legali o di obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto già prima delle divergenze giuridiche che potrebbero sorgere. Nel secondo caso, è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato.
Xxxxx decide il modo di procedere nell’interesse dell’assicurato. Essa conduce le trattative nel tentativo di risolvere amichevolmente la vertenza e propone nei casi opportuni una mediazione. La decisione in merito alla necessità di incaricare un avvocato o un media- tore, così come di procedere a una perizia, è di competenza di Orion. Essa può limitare la sua garanzia d’assunzione del caso per quanto concerne la fattispecie e i costi.
Se l’assicurato incarica un avvocato, un rappresentante giuridico o un mediatore prima di aver notificato il caso, le spese occorse prima della notifica del sinistro sono assicurate fino a concorrenza di CHF 500.–. Le convenzioni d’onorario necessitano dell’autorizzazio- ne anticipata di Orion. Se l’assicurato concorda con l’avvocato il pagamento di un premio in caso di successo, questo non viene preso a carico da Xxxxx.
Nei casi in cui risulti necessario incaricare un legale in previsione di una procedura giu- diziaria, civile o amministrativa, come pure in caso di conflitto di interessi, Orion garan- tisce all’assicurato la libera scelta dell’avvocato. Qualora l’assicurato decida di revocare il mandato per conferirlo a un altro legale, egli è obbligato ad assumersi le maggiori spese che ne derivano. Xxxxx ha il diritto di rifiutare l’avvocato proposto dall’assicurato. In tal caso, l’assicurato può proporre tre nominativi d’avvocati di studi legali diversi, tra i quali Xxxxx sceglierà il legale da incaricare per la trattazione del caso. Il rifiuto di un avvocato non deve essere motivato.
L’assicurato si impegna a fornire a Xxxxx le informazioni e le procure necessarie. Tutti gli atti relativi al caso, come verbali di multa, citazioni di comparizione, sentenze, corrispon- denza ecc. devono essere trasmessi tempestivamente a Orion. Se un avvocato è incari- cato, l’assicurato è tenuto ad autorizzarlo a informare Xxxxx sugli sviluppi della vertenza e in particolare a mettere a disposizione di Orion la documentazione necessaria per l’esame della copertura o per pronunciarsi sulle probabilità di successo in un processo. Se l’assicurato viola i suoi oneri di collaborazione malgrado la richiesta da parte di Xxxxx, essa gli accorda un termine ragionevole, trascorso il quale l’assicurato perderà ogni dirit- to alle prestazioni assicurative.
L’assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Xxxxx senza l’accordo di quest’ultima.
Le ripetibili e le spese riconosciute all’assicurato (sia giudizialmente sia extragiudizial- mente) vanno a favore di Xxxxx fino a concorrenza delle prestazioni da essa fornite.
Esclusioni
D5 Sopravvenien- za del caso assicurativo
D6 Liquidazione dei casi assicurativi
D7 Divergenze di opinioni
In caso di divergenze d’opinione concernenti lo svolgimento della gestione di un caso di sinistro coperto oppure le probabilità di successo del caso assicurato, Orion motiva
tempestivamente per iscritto la sua posizione giuridica e contemporaneamente informa l’assicurato del suo diritto di avviare una procedura arbitrale entro 20 giorni. Nel caso in cui l’assicurato non richieda l’avvio della procedura arbitrale entro detto termine, tale omissione è da considerarsi come una rinuncia. A partire dalla ricezione di tale comuni- cazione di rifiuto, l’assicurato può intraprendere tutte le misure necessarie alla tutela dei suoi interessi. Xxxxx non è tenuta a rispondere per le conseguenze dovute a un’insuffi- ciente tutela di interessi, in particolare per il mancato rispetto dei termini. Le spese della procedura arbitrale devono essere anticipate dalle parti in quote uguali e vanno a carico della parte soccombente. Il mancato pagamento dell’anticipo equivale al riconoscimento della valutazione giuridica della controparte.
Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La procedura si limita a un singolo scambio di scritti contenente la motivazione delle richieste formulate, nonché l’indica- zione dei mezzi di prova invocati, sulla base dei quali l’arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto sono applicabili le norme relative al codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Se l’assicurato, nel caso di rifiuto di prestazioni, intraprende a sue spese i passi che ritiene utili e ottiene un risultato più favorevole della soluzione proposta da Xxxxx con la sua motivazione in forma scritta, rispettivamente dell’esito della procedura arbitrale, Xxxxx rifonderà le spese insorte, come se avesse acconsentito alla procedura.
E Disposizioni generali
E1 Validità territoriale | 1. Principio |
2. Trasferimento di domicilio | |
E2 Entrata in vigore | 1. Principio |
2. Copertura provvisoria casco per automobili e motocicli |
L’assicurazione è valida per i danni causati mentre essa è in vigore e sopravvenienti in Svizzera, nel Liechtenstein ed in tutti gli Stati elencati sulla “carta verde”. La garanzia non viene interrotta in caso di trasporto oltremare purché i luoghi d’imbarco e sbarco si trovino entro i limiti della validità territoriale dell’assicurazione.
Quando lo stipulante trasferisce il suo domicilio fuori dalla Svizzera o quando ottiene per il veicolo assicurato delle targhe di controllo straniere, la polizza si estingue alla fine dell’anno nel corso del quale uno di questi cambiamenti è intervenuto. La Vaudoise am- mette un annullamento anticipato, i cui effetti avranno inizio non appena avrà ricevuto la richiesta dello stipulante, ma non prima del deposito delle targhe.
Gli obblighi della Vaudoise e di Orion prendono inizio alla data indicata sull’attestato d’assicurazione responsabilità civile, in mancanza alla data indicata sulla polizza.
A difetto di convenzione scritta, è concessa soltanto la copertura della responsabilità civile, nei limiti delle garanzie legali.
In assenza di una convenzione scritta, le autovetture il cui prezzo di catalogo non eccede i CHF 180’000.- e i motocicli fino a concorrenza di un prezzo di catalogo di CHF 40’000.- sono assicurati con la copertura casco per 21 giorni a partire dalla data dell’entrata in vigore dell’attestato d’assicurazione, secondo le disposizioni seguenti:
• veicoli la cui prima messa in circolazione non eccede i 36 mesi: copertura dei rischi collisione (con franchigia di CHF 1000.-), furto, incendio e forze della natura, rottura di vetri e danni particolari;
• veicoli (a partire dai 37 mesi e fino a 20 anni): in caso di nuovo affare, la copertura è accordata per i rischi furto, incendio e forze della natura, rottura di vetri e danni parti- colari. Se si tratta della sostituzione di un contratto Vaudoise, la copertura si limita ai rischi casco assicurati nel contratto precedente.
Questa garanzia è subordinata alla stipulazione, entro 21 giorni dalla data d’effetto dell’attestato, dell’assicurazione casco per gli stessi rischi della copertura provvisoria.
La Vaudoise ha il diritto di rifiutare i rischi che le sono proposti fino alla consegna della polizza o dell’appendice. Se essa esercita questo diritto, i suoi obblighi cessano 3 giorni dopo ricezione dell’avviso di rifiuto da parte dello stipulante. Il premio è dovuto prorata temporis sino alla cessazione della copertura.
La polizza è conclusa per una prima durata con scadenza alla data fissata nel contratto, a mezzanotte.
Salvo convenzione contraria, la polizza si rinnova tacitamente di anno in anno se non è disdetta, per raccomandata, 3 mesi prima di ogni scadenza principale. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise, rispettivamente allo stipulante, al più tardi il giorno che precede l’inizio del termine di 3 mesi.
Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per periodo d’assicurazione. Il primo premio scade alla data di ricezione dell’avviso di premio. I premi successivi sono pagabili in anticipo, alla sede della Vaudoise o a quella di una delle sue agenzie in Svizzera, alle scadenze indicate nella polizza.
Se la polizza prevede il pagamento del premio mediante più versamenti, devono essere versate le spese corrispondenti.
In caso di mancato pagamento, lo stipulante sarà diffidato, per iscritto e a sue spese, a versare il premio entro 14 giorni dall’invio della diffida, che menzionerà le conseguenze della mora.
Se il termine trascorre infruttuosamente, gli obblighi della Vaudoise e di Orion sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento completo dei premi e delle spese.
Se, dopo la diffida, lo stipulante fa un pagamento parziale, lo stesso sarà portato in conto del premio per l’assicurazione responsabilità civile, poi del premio infortuni degli occupanti e infine del premio casco. Per ognuna di queste assicurazioni, gli obblighi della Vaudoise riprendono i loro effetti nella misura in cui il rispettivo premio e le spese sono completamente pagati.
Sono fatturate le spese di diffida (CHF 50.- al massimo), di ritiro delle targhe (CHF 100.- al massimo) e di domanda d’esecuzione (CHF 100.- al massimo).
Se il premio è stato versato in anticipo per un determinato periodo d’assicurazione e se il contratto è annullato per una ragione qualsiasi, prima della fine del periodo in questione, la Vaudoise rimborsa allo stipulante la parte di premio non assorbita. Essa rinuncia inol- tre alle frazioni di premio non ancora scadute.
Nei casi seguenti va versato il premio intero:
• lo stipulante rescinde il contratto d’assicurazione dopo un danno nell’anno (365 giorni) che segue la stipulazione del contratto;
• il contratto diventa nullo a seguito della scomparsa del rischio e se la Vaudoise ha versato delle prestazioni.
3. Rifiuto dei rischi
1. Conclusione
2. Rinnovo tacito
1. Pagamento
2. Diffida
Spese
3. Rimborso
Eccezioni
E3 Durata del contratto
E4 Premi
Se cambiano i premi, il sistema dei gradi di premio o le norme delle franchigie della tariffa, la Vaudoise può chiedere l’adattamento del contratto con effetto dal prossimo anno assicurativo.
La Vaudoise deve comunicare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell’anno di assicurazione.
In caso di aumento dei premi e di modifica del sistema dei gradi di premio o della rego- lamentazione delle franchigie, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto per la parte che è stata modificata o nella sua totalità, per la fine dell’anno assicurativo in corso. Se egli ricorre a questa possibilità, il contratto si estingue alla scadenza dell’anno assicu- rativo nella misura stabilita. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo.
Se la copertura d’assicurazione è disciplinata dalla legge e un’autorità decide di modifi- care i premi, le franchigie, i limiti d’indennità, l’estensione della copertura o le tasse e i contributi, la Vaudoise può procedere a un adattamento del contratto valido dall’inizio del nuovo anno d’assicurazione. In tal caso, lo stipulante non può dare la disdetta.
Se lo stipulante tralascia la disdetta, questo vale quale acconsentimento all’adattamento del contratto.
Quando il veicolo assicurato è messo fuori circolazione e le targhe di controllo sono restituite alla competente autorità, le assicurazioni infortuni degli occupanti e protezione giuridica sono completamente sospese. L’assicurazione responsabilità civile e l’assicura- zione casco relativa al rischio collisione restano in vigore durante 6 mesi al massimo, a contare dalla data del deposito delle targhe, ma hanno effetto solo per i danni che sopravvengono al di fuori di una via aperta alla circolazione pubblica. L’assicurazione casco relativa agli altri rischi assicurati resta in vigore durante 12 mesi.
Le assicurazioni riprendono tutti i loro effetti solo dopo intesa tra le parti.
Durante il passaggio dalle targhe trasferibili a quelle individuali, il veicolo che non viene più utilizzato beneficia di una copertura analoga a quanto precede, a condizione che non cambi il detentore o il proprietario.
Se il deposito delle targhe dura almeno 14 giorni consecutivi, la Vaudoise accorda allo stipulante, alla rimessa in vigore delle assicurazioni, un ribasso di sospensione sul premio delle assicurazioni responsabilità civile, infortuni e casco. Questo ribasso è calcolato pro- rata temporis, con deduzione di una tassa di sospensione di CHF 20.-.
Se il veicolo cambia detentore, i diritti e gli obblighi che scaturiscono dal contratto passa- no al nuovo detentore, a condizione:
• che non rifiuti per iscritto ed entro 30 giorni il trasferimento del contratto;
• che la nuova licenza di circolazione del veicolo non sia rilasciata in base ad un altro contratto d’assicurazione.
La Vaudoise ha il diritto di recedere per iscritto dal contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza del cambiamento del detentore. In questo caso, l’assicurazione cessa 4 settimane dopo che il nuovo detentore ha ricevuto la dichiarazione di recesso.
1. Adattamento
2. Dovere d’informazione
3. Diritto di disdetta
Eccezione
4. Accettazione
1. Principio
2. Targhe trasferibili
3. Ribasso
E5 Modifica della tariffa
E6 Sospensione delle assicurazioni
E7 Cambiamento del detentore
Se lo stipulante utilizza, servendosi delle targhe di controllo del veicolo assicurato e con l’autorizzazione scritta dell’autorità competente, un veicolo di riserva della stessa catego- ria e di medesimo valore, la polizza copre esclusivamente quest’ultimo veicolo. Tuttavia,
il veicolo designato nella polizza resta assicurato contro i rischi dell’assicurazione casco (tranne il rischio collisione) previsti dal contratto.
La Vaudoise, risp. Xxxxx, sono esonerati da qualsiasi obbligo verso l’assicurato se l’utilizzo non era autorizzato.
Le assicurazioni del veicolo di riserva cessano quando il veicolo sostituito è rimesso in circolazione con le sue proprie targhe o quando l’assicurato cessa di utilizzare il veicolo di riserva.
La polizza comprende i veicoli che vi sono designati, conformemente alle regole seguenti: a essa spiega tutti i suoi effetti per il veicolo munito, secondo le prescrizioni legali, delle
targhe;
b per il veicolo che non è munito di targhe, l’assicurazione infortuni degli occupanti è sospesa e le assicurazioni responsabilità civile, casco e protezione giuridica sono valide soltanto se il danno si produce al di fuori di una via aperta alla circolazione pubblica.
La Vaudoise è vincolata solo per i sinistri causati o subiti dal veicolo utilizzato e munito conformemente alla legge delle targhe professionali il cui numero figura nella polizza. Questa regola concerne tutti i rischi assicurati.
Nessuna prestazione è dovuta:
a se il conducente del veicolo assicurato non possiede la licenza di condurre prescritta dalla legge o se non è accompagnato conformemente alla legge. Tuttavia, la responsabilità civile delle persone che mettono il veicolo a disposizione di un tale conducente e i sinistri casco sono assicurati se queste persone non potevano conoscere questi fatti prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze;
b se il sinistro sopravviene durante una corsa non autorizzata ufficialmente;
c salvo accordo contrario, quando il veicolo è utilizzato per il trasporto professionale di persone o per il noleggio professionale.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, queste esclusioni non sono opponibili alla parte lesa, ma la Vaudoise possiede un diritto di regresso.
La Vaudoise rinuncia al suo diritto di regresso nonché al suo diritto di ridurre le sue prestazioni quando lo stipulante o l’avente diritto hanno causato il sinistro commettendo una colpa grave.
La Vaudoise si riserva questi diritti per l’assicurazione di responsabilità civile e casco se i danni sono causati quando il conducente é, ai sensi delle disposizioni legali, sotto l’in-
flusso di alcool, droga o medicamenti, in stato di inattitudine alla guida per altre ragioni, oppure violando un limite di velocità ai sensi dell’art. 90 cpv. 4 della Legge sulla circola- zione stradale (LCStr).
Inoltre, quando le disposizioni legali lo esigono, la Vaudoise procederà al regresso confor- memente a queste.
Su richiesta dello stipulante, è possibile rinunciare a questa protezione assicurativa. In tal caso, la Vaudoise eserciterà il suo diritto contrattuale o legale di rivalsa o di riduzione delle prestazioni, in responsabilità civile e casco, per un sinistro causato da colpa grave dello stipulante o del conducente.
1. Trasferibili
2. Professionali
1. Principio
Eccezioni
2. Rinuncia
E8 Veicolo di riserva
E9 Targhe di controllo
E10 Esclusioni comuni a tutti i rischi
E11 Colpa grave
3. Protezione giuridica | |
E12 Violazione degli obblighi contrattuali | |
E13 Comunicazioni | |
E14 Giurisdizione competente | |
E15 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie | |
E16 Diritto applicabile |
Nell’assicurazione di protezione giuridica, Xxxxx rinuncia espressamente al diritto conferitole dalla Legge sul contratto d’assicurazione di ridurre le sue prestazioni in caso di sinistro causato da colpa grave, tranne in caso di condanna cresciuta in giudicato per condotta in stato di ebrietà, sotto l’influsso di medicinali o stupefacenti e in caso di rifiu- to di sottoporsi ad analisi del sangue.
Se un assicurato viola gli obblighi imposti, la Vaudoise e Xxxxx sono liberate dai loro impegni. Questa sanzione non viene applicata se dalle circostanze risulta che la colpa non è imputabile allo stipulante o all’avente diritto. L’insolvibilità del debitore del premio non giustifica il ritardo nel pagamento dello stesso.
Tutte le comunicazioni alla Vaudoise devono essere indirizzate o alla sua sede di Losanna o a una delle sue agenzie in Svizzera.
Tutte le comunicazioni incombenti alla Vaudoise sono fatte validamente all’ultimo indi- xxxxx indicato dallo stipulante o dall’avente diritto.
Per ogni litigio risultante dal presente contratto, la Vaudoise e Xxxxx riconoscono all’aven- te diritto la scelta fra il foro ordinario e quello del suo domicilio in Svizzera o nel Liechten- xxxxx.
La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, com- merciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all’erogazione della prestazione contrattuale.
F In caso di sinistro
La proposta, le condizioni d’assicurazione e, per i casi non previsti, la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), costituiscono la base del presente contratto.
F1 Principi | |
generali | |
F2 Particolarità | 1. Assicurazione RC |
2. Assicurazione | |
casco | |
3. Assicurazione | |
infortuni degli | |
occupanti |
L’assicurato è tenuto ad avvertire immediatamente la Vaudoise:
• quando accade un fatto le cui conseguenze potrebbero concernere l’assicurazione;
• quando, in seguito a un tale fatto è oggetto di procedimenti penali o di pretese di risarcimento giudiziarie o extra-giudiziarie.
In caso di decesso (anche se il sinistro è già stato annunciato), occorre avvisare immedia- tamente la Vaudoise, indicando i nomi e i domicili dello stipulante e della vittima, come pure la data e il luogo del sinistro.
Prima della riparazione del veicolo, un preventivo deve essere sottomesso alla Vaudoise e approvato dalla stessa. Questa disposizione non è applicabile ad una riparazione provvi- xxxxx fino a CHF 500.- (secondo B2).
In caso di furto, lo stipulante deve inoltre avvertire immediatamente la polizia.
In caso di decesso, la comunicazione deve essere fatta per tempo, per permettere, se del caso, l’autopsia prima dell’inumazione. In caso contrario, o se gli aventi diritto si oppon- gono all’autopsia, la Vaudoise non è tenuta ad alcun indennizzo.
L’assicuratore si riserva il diritto di fare esaminare l’assicurato a sue spese da un medico diplomato di sua scelta. L’assicurato perde il diritto alle prestazioni se non si sottopone all’esame o se non segue le prescrizioni mediche.
La Vaudoise conduce le trattative con il danneggiato come rappresentante dell’assicurato o in proprio nome, a sua scelta. In caso d’incidente all’estero, la Vaudoise è autorizzata
a incaricare le autorità competenti a norma della «carta verde» o di una convenzione internazionale e di leggi straniere sull’obbligatorietà dell’assicurazione. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte della Vaudoise è in ogni caso impegnativa per l’assicurato.
L’assicurato è obbligato a collaborare con la Vaudoise durante la constatazione dei fatti e ad astenersi da ogni presa di posizione nei confronti delle pretese del danneggiato (buona fede contrattuale). In modo particolare, l’assicurato non deve né riconoscere
domande di indennità né fare pagamenti al danneggiato. Egli deve lasciare alla Vaudoise lo svolgimento di ogni procedura civile.
Dopo ogni sinistro per il quale è richiesta un’indennità, la Vaudoise e lo stipulante hanno il diritto di recedere dal contratto:
• la Vaudoise al più tardi al pagamento dell’indennità (rispettivamente prima della liqui- dazione del sinistro da parte di Orion);
• lo stipulante al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza di questo pagamento (rispettivamente della liquidazione del sinistro da parte di Xxxxx).
La responsabilità della Vaudoise e di Orion cessa 14 giorni dopo la notifica della disdetta all’altra parte.
1. Principio
F3 Liquidazione dei sinistri RC
F4 Disdetta
1.61.252/01.2014
Sede sociale Place de Milan
Casella postale 120
1001 Losanna
T 021 618 80 80
F 021 618 81 81
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