CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO TRASPORTI
Fascicolo Informativo
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO TRASPORTI
RCV
TARGHE IDENTIFICATE
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
Informativa ex art.13 ◼
del D.lgs.196 del 30/6/2003
Nota Informativa ◼
Glossario ◼
Condizioni di assicurazione ◼
della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
deve essere consegnato al Contraente prima
Indice
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 2
Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 10
Modalità d’uso dei dati personali pag. 11
Diritti dell'interessato pag. 12
Glossario pag. 13
Norme che regolano l’assicurazione in generale pag. 15
Condizioni Generali pag. 17
Garanzia A pag. 23
RC VETTORIALE TARGHE IDENTIFICATE
Garanzia C pag. 24
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Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1) Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni Sede e Direzione: Xxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx. 0
Telefono x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – (nr. verde 800.016611)
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014
Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi n. 008
2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*
Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 353,228.631 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 285,849.707 milioni a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,6 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
RC VETTORIALE TARGHE IDENTIFICATE
Il presente contratto può avere una durata annuale (o la durata comunque indicata sul simplo di polizza) con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.
Le Parti hanno la facoltà di inviare disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto.
Termini e modalità per l’esercizio della medesima sono regolati dall’art. 8 delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale.
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3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto qui descritto consiste in un’assicurazione allo scopo di tenere indenne l’assicurato di quanto tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti per perdite o avarie alle merci affidategli durante il trasporto su strada.
In particolare la copertura assicurativa può essere prestata nelle forme di copertura identificate rispettivamente dalla Garanzia A e dalla Garanzia C
Garanzia A -
E’la forma di garanzia cosiddetta “base” e offre copertura per i casi di responsabilità da presa in consegna a riconsegna delle merci durante il trasporto con autoveicoli di targa determinata e prevede il riconoscimento dei risarcimenti dovuti dall’assicurato conseguentemente alla perdita o avarie delle merci trasportate in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale.
Rimandiamo per tutti gli aspetti di dettaglio agli articoli 1 e 2 delle Condizioni Generali nonché alla sezione Garanzia A.
Garanzia C –
Tale forma di garanzia è prestata opzionalmente a richiesta del Contraente/Assicurato e prevede una serie di estensioni di garanzia accessorie alla sopra descritta garanzia A valide solo se espressamente richiamate sul simplo di polizza.
In particolare è offerta la copertura per i casi di responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci trasportate sia in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale, sia in seguito a sottrazione dell’intero veicolo o di singoli colli interi.
Rimandiamo per tutti gli aspetti di dettaglio agli articoli 1 e 2 delle Condizioni Generali nonché alla sezione Garanzia C.
Il contratto prevede inoltre la possibilità di estendere le coperture sopraelencate, in base alle esigenze specifiche, a diverse garanzie complementari, valide solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasporto merci deperibili con autocarri isotermici, trasporto merci deperibili con autocarro frigorifero, trasporto merci con cisterne.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle specifiche clausole contrattuali appositamente e specificatamente formalizzate tra impresa e contraente/assicurato.
“Avvertenza”
RC VETTORIALE TARGHE IDENTIFICATE
Il contratto, prevede casi di esclusione e di condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Relativamente alle esclusioni si rimanda per ogni aspetto di dettaglio agli artt. 1 Oggetto dell’assicurazione - 8 Merci escluse -9 Esclusione a seguito di Furto – 10 Esclusione a seguito di Incendio – 11 Esclusioni a seguito di Perdite o Avarie e 12 Rischi Esclusi delle Condizioni Generali.
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Ulteriori limitazioni sono previste agli articoli 5 e 7 della Garanzia C. (indicazione valida unicamente e nella misura in cui il Contraente /Assicurato abbia optato per la suddetta garanzia).
Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all’art. 2 delle Norme che Regolano l’assicurazione in Generale nonché a quanto previsto dell’art. 1901 del Codice Civile.
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di almeno un Limite di Indennizzo, più comunemente definito Massimale, e, se non diversamente contrattualizzato, di franchigie e scoperti.
Si rimanda all’art. 9 della sezione Garanzia C per gli aspetti di dettaglio
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.
Limite di indennizzo: è la somma indicata nel contratto – 1€ Nazionale - 10€ in CMR - per ogni kg di portata utile del mezzo assicurato - entro il cui limite l’Impresa si obbliga, in base alla Legge Italiana e/o alla Convenzione Internazionale CMR, a rispondere nei confronti dell’Assicurato nel caso si sia verificato un evento per il quale è prestata la garanzia.
Per un maggiore dettaglio si rimanda agli artt. 3 e 4 delle Condizioni Generali e a quanto disciplinato dall’art. 1696 del C.C. nonché all’art. 23 della convenzione CMR.
Esempio:
Massimo risarcimento Nazionale stabilito in polizza € 30.000,00
L’Assicurato, in conseguenza di un suo comportamento responsabile rientrante nella coperture prestata in polizza, provoca alla merce a Lui affidata da un terzo un danno stimato in 50.000 euro.
L’assicurato, in base a quanto stabilito dall’art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale, è tenuto a risarcire il terzo per il danno da Lui cagionato fino ad € 1,00 per ogni Kg merce persa o danneggiata.
L’Impresa assicuratrice corrisponde, pertanto, l’importo risultante da quanto sopra specificato, € 1,00 per ogni Kg merce persa o danneggiata, fino alla concorrenza di 30.000,00 euro pari al massimale assicurato.
Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di limitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l’attenzione dell’Assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione permettendo, quindi, di contenere il premio delle coperture.
La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato.
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La franchigia è costituita da un importo fisso calcolato in base al valore e all’età del bene assicurato, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.
Esempio:
Franchigia
A) Franchigia = € 250,00
Ammontare del danno = € 2.000,00 Indennizzo = 2.000,00 – 250,00 = € 1.750,00
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B) Franchigia = € 250,00 Ammontare del danno = € 150,00
Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia
Scoperto
A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno Ammontare del danno = € 2.000,00
Importo dello scoperto = 10% x 2.000,00 = € 200,00 Indennizzo = 2.000,00 – 200,00 = € 1.800,00
B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 250,00 Ammontare del danno = € 2.000,00
Importo dello scoperto = 10% x 2.000,00 = € 200,00
Indennizzo = 2.000,00 – 250,00 (applicata franchigia minima) = € 1.750,00
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo dello scoperto (o all’importo di minimo scoperto) non viene riconosciuto nessuno indennizzo.
“Avvertenza”
In accordo tra le Parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni, massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza e/o nelle specifiche clausole contrattuali appositamente e specificatamente formalizzate tra impresa e contraente/assicurato.
4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
“Avvertenza”
Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’Impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.
Si rimanda all’articolo 1 delle Norme che Regolano l’assicurazione in Generale nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede specifici casi di nullità a termini di legge.
5) Aggravamento del rischio
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Il contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento di rischio ai sensi dell’articolo 6 Norme che Regolano l’assicurazione in Generale nonché dell’Art. 1898 del Codice Civile.
In tale evenienza - aggravamento del rischio, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in
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misura tale per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto o richiedere l’integrazione del premio pagato.
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.
Si rimanda agli articoli sopraccitati per gli aspetti di dettaglio
Esempio:
L’assicurato non comunica alla Società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha rimosso dai propri automezzi gli strumenti di protezione - antifurti - precedentemente dichiarati o gli stessi sono stati sostituiti con altri non accettati dalla Società.
6) Premi
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è deve essere pagato in un’unica soluzione.
L’impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare il frazionamenti del premio in più rate senza tuttavia alcun onere aggiuntivo a carico del contraente/ assicurato.
Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto
E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
Avvertenza”
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L’impresa ha la facoltà di prevedere specifici sconti, che potranno essere concordati tra le parti all’atto della stipulazione del contratto.
7) Rivalse
“Avvertenza”
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.
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8) Diritto di recesso
“Avvertenza”
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso in favore dell’Impresa.
Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 1, 6 e 7 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una dichiarazione o richiesta fatta per iscritto ed inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo Fax. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.
Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.
La decadenza dal diritto all’indennizzo per i casi di denuncia presentata contravvenendo gli obblighi di cui agli articoli 13 e 16 delle Condizioni Generali.
La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza.
10) Legge Applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art.180 del D.Lgs.209/2005, è quella Italiana.
Tuttavia le parti hanno la facoltà di concordare l’applicazione di una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto Italiano oltre che delle disposizioni specifiche dettate dalla Legge italiana.
11) Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.
Tassazione del Premio
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Il premio versato per il presente contratto è gravato di oneri fiscali – imposta - a carico del contraente pari al 12,50%.
Detrazione Fiscale
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12) Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
“Avvertenza”
In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dagli articoli 13 e 14 delle Condizioni Generali.
13) Reclami
Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx (e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – fax. 0000000000).
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx.
Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:
a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all’Impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
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a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’Impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via
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X.X.Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx;
d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - xxx xx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
14) Arbitrato
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.
Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.
In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:
⚫ contattare il numero verde 800.016611;
⚫ inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
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L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxx
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Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
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Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6).
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Mapfre Asistencia S.a. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
• ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
• organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati –, quali:
- assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 – Roma), per la
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Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.
Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
RC VETTORIALE TARGHE IDENTIFICATE
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 – Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
• IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 – Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
della legge 26 maggio 2000, n.137;
• nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria – Banca d’Xxxxxx (Xxxxx Xxxxxx, 00 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxx XxxxxxxxxXxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, 00 – Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
• CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Xxxxxxx, 3 – Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 – Roma), ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993,
n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 – Roma), IMPDAI (Viale delle Provincie, 196 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato);
• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
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Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).
RC VETTORIALE TARGHE IDENTIFICATE
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Assistenza Clienti, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx (N° verde 800.016.611 e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) (10).
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti ”titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Apparecchio Antifurto
Il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Autocarro
Il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
Chiavi dell’antifurto
Tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.
Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno
La perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l’assicurazione.
Delegataria
L’impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all’emissione e alla gestione del contratto.
Franchigia
RC VETTORIALE TARGHE IDENTIFICATE
L’importo - che resta a carico dell’Assicurato - da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l’eventuale scoperto.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.
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Motrice
La motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rimorchio
Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Semirimorchio
Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.
Scoperto
La percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
Veicolo
L’autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.
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Vettore
L'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti
Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Coassicurazione
Qualora risulti dalla polizza che l’assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell’indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.
RC VETTORIALE TARGHE IDENTIFICATE
Art. 6 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
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Art. 7 - Recesso del contratto
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento dell’indennizzo, la Società può recedere dal contratto dandone avviso all’Assicurato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso avrà effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata. La Società, entro i 15 giorni successivi, a quello in cui ha avuto effetto il recesso, mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.
Art. 8 - Tacita proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Legge applicabile e giurisdizione
Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana.
RC VETTORIALE TARGHE IDENTIFICATE
Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione Italiana.
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Condizioni Generali
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.
È compresa nell’assicurazione la responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l’esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.
La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l’Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.
L’assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all’autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.
La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall’Assicurato in dipendenza di:
a) altre responsabilità contrattuali;
b) eventuali pattuizioni comportanti l’assunzione da parte dell’Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.
Art. 2 - Garanzie Prestate
L’assicurazione è prestata per una o più delle seguenti garanzie, come indicato nel frontespizio della polizza:
Garanzia A
Assicurazione della responsabilità da presa in consegna a riconsegna delle merci con autoveicolo con targa determinata;
Garanzia C
Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci.
Art. 3 - Limiti di indennizzo nazionale
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Il limite dell’obbligazione della Società è costituito dall’ammontare del risarcimento stabilito dall’art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali, più precisamente:
non superiore ad Euro 1 per ogni Kg. di peso lordo di merce persa od avariata sino alla concorrenza comunque, per ogni sinistro, della somma massima assicurata stabilita in polizza, oltre alle eventuali spese di perizia.
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Art. 4 - Limiti di Indennizzo Internazionale in regime CMR
Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto della Convenzione CMR, più precisamente: non superiore ad 8,33 D.S.P. per ogni Kg di merce persa od avariata, sino a concorrenza, per ogni sinistro, della somma massima assicurata stabilita in polizza, oltre alle eventuali spese di perizia.
Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell’Art. 6 che segue, ovvero più veicoli, l’obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato in frontespizio.
Art. 5 - Periodo dell’assicurazione
La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato in frontespizio. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all’art. 15, anche se nel frattempo l’assicurazione abbia cessato i suoi effetti.
Art. 6 - Durata dell’assicurazione per ogni trasporto
La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per i danni subìti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l’esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.
Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci verificatesi durante il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall’ordinaria esecuzione del trasporto; la garanzia cessa comunque all’arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.
Art. 7 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per trasporti nell’ambito del territorio nazionale, della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino, nonché per i viaggi ai quali è applicabile la legge 1621 del 6 dicembre 1960 (Convenzione di Ginevra 19.5.1956 CMR) più propriamente, da e per i paesi facenti parte dell’Unione Europea e Svizzera.
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L’assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall’autoveicolo per ferrovia o per via d’acqua tra località del territorio nazionale.
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Esclusioni
Art. 8 - Merci escluse
La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:
a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
c) autoveicoli in genere, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
d) merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermici o frigoriferi;
e) merci da trasportarsi con cisterne;
f) merci non imballate;
g) merci usate e avariate.
Art. 9 - Esclusione a seguito di furto
È esclusa dall’assicurazione, salvo diversa pattuizione, la responsabilità dell’Assicurato per perdita derivante da furto, appropriazione indebita ed in genere sottrazione delle merci o mancata riconsegna anche durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell’Assicurato.
Art. 10 - Esclusione a seguito di incendio
È esclusa dall’assicurazione la responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria derivanti da incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell’Assicurato.
Art. 11 - Esclusioni a seguito di perdite o avarie
La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria cagionate da:
a) atti od omissioni commessi dall’Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente (qualora l’Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori);
b) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
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c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell’autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
d) vizi apparenti di imballaggio e per i quali non siano state formulate le debite riserve all’atto della presa in consegna delle merci;
e) bagnamento, se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte;
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Art. 12 - Rischi esclusi
La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall’Assicurato in conseguenza di fatti avvenuti in occasione di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata da casi predetti; atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
d) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti, o a disordini civili;
e) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscono per scopi politici;
f) atti di vandalismo, di sabotaggio, e simili atti dolosi;
g) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria e uragani, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti od eventi;
i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari;
j) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
k) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
l) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
m) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
Art. 13 - Obblighi generali dell’Assicurato
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
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a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società. Tutti i riferimenti dei Commissari di Avaria o Periti sono reperibili sul sito Internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella apposita sezione dedicata al ramo Trasporti;
c) darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, richiedendo l’intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiatore con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.
Art. 14 - Modalità per il risarcimento del danno
Ai fini del risarcimento del danno l’Assicurato, in aggiunta agli eventuali documenti previsti dall’art. 11, lettera d) deve trasmettere alla Società:
a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all’indennizzo;
b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell’eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell’imballaggio;
d) l’attestazione dell’iscrizione di legge all’Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell’Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul “Fatturato noli”);
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Il pagamento dell’indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.
Art. 15 - Gestione delle vertenze – Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di
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provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.
Su richiesta dell’Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 16 - Inadempimento degli obblighi relativi ai sinistri
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L’Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall’inadempimento degli obblighi di cui agli art. 13, 14 e 15. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese o abbia comunque agito dolosamente, decade dal diritto all’indennizzo.
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Garanzia A
Assicurazione della responsabilità durante il trasporto
con autoveicoli di targa determinata
Delimitazione e durata dell’assicurazione
Art. 1
L’assicurazione è prestata per i trasporti eseguiti dall’Assicurato con l’autoveicolo o gli autoveicoli di targa determinata espressamente indicati in polizza.
Art. 2
La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio nel periodo di assicurazione.
La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso, anche se nel frattempo l’assicurazione abbia cessato i suoi effetti.
Art. 3
La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria che colpiscano merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati al momento del sinistro ad una delle motrici assicurate.
Art. 4
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Qualora, durante il periodo di validità della polizza, l’Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autocarri - o, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi - o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società, perché sia emessa apposita appendice; il premio o storno relativo verrà conteggiato a pro rata fino alla scadenza della polizza.
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A
Garanzia C
Assicurazione della responsabilità
per furto o mancata riconsegna delle merci
Art. 1 - Delimitazione dell’Assicurazione
Fermo restando quanto altro previsto dalle Condizioni Generali e dalla garanzia A o B, se richiamata nel frontespizio della polizza la responsabilità dell’Assicurato per furto ed, in genere, per sottrazione delle merci o mancata riconsegna è inclusa nell’assicurazione alle condizioni che seguono.
Art. 2 - Furto della merce in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale
La Società è obbligata per il furto della merce in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale che non rientri nei successivi articoli e che impedisca all’autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.
Art. 3 - Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia
La Società è obbligata per il furto della merce in seguito a sottrazione dell’intero autoveicolo o della sola motrice.
L’operatività dell’assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:
a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi attraverso la continua presenza dell’autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell’autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
b) che durante le anzidette fermate o soste gli autoveicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
c) che gli autoveicoli stessi sostino in aree portuali e/o aeroportuali recitante e con i varchi sotto controllo.
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Art. 4 - Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso
La Società è obbligata per il furto della merce a seguito di sottrazione dell’intero autoveicolo o della sola motrice mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell’apparecchio antifurto installato sulla motrice.
L’operatività dell’assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:
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C
a) che sull’autoveicolo o sulla sola motrice sia installato a regola d’arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell’Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;
b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell’autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l’assenza anche momentanea dell’autista;
c) che in caso di sinistro vengano immediatamente consegnate all’assicuratore - quale prova dell’avvenuto inserimento dell’antifurto - tutte chiavi dell’antifurto stesso;
d) che non siamo state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell’apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;
e) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell’antifurto, sia presentata immediata denuncia all’autorità competente ed inoltrata tempestiva comunicazione all’Assicuratore, provvedendosi alla sostituzione dell’apparecchio antifurto con altro approvato; resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dalla data dell’avvenuta installazione del nuovo apparecchio.
N.B. per chiavi si intendono tutti i dispositivi di inserimento, disinserimento e bloccaggio dell’apparecchio antifurto.
Art. 5 - La Società non risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell’intero autoveicolo o della motrice qualora non ricorra uno dei casi indicati agli Artt. 3 o 4.
Art. 6 - Furto di singoli colli interi dal veicolo, senza sottrazione dello stesso
La Società è obbligata per il furto di singoli colli interi dell’autoveicolo, senza sottrazione dello stesso.
L’assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è operante a condizione che il furto venga perpetrato:
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a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell’autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l’effrazione, lo scasso o il taglio siano stati constatati dal Commissario d’Avaria o Perito o Agente della Società, e, ove possibile, dalle competenti Autorità;
Oppure
b) durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l’effrazione, lo scasso siano stati constatati dal Commissario d’Avaria o Agente della Società, e, ove possibile dalle competenti Autorità.
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Art. 7 - La Società non risponde per appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti, o col concorso degli stessi.
Art. 8 - Altri casi di furto delle merci o mancata riconsegna delle stesse
La Società, fermo restando il disposto degli art. 5 e 7, è obbligata per gli altri casi di furto ed, in genere, per sottrazione o mancata riconsegna delle merci non espressamente indicati negli articoli che precedono.
Art. 9 - Scoperti di assicurazione
La garanzia è prestata alla condizione essenziale che l’Assicurato mantenga a proprio carico per ogni sinistro gli scoperti sotto indicati.
Art. 3: 20% con il minimo di Euro 500
Art. 4: 20% con il minimo di Euro 500
Art. 6: 20% con il minimo di Euro 500
Art. 8: 20% con il minimo di Euro 500
Tali scoperti vengono elevati al 30% per eventi verificatisi in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia, sempre con il minimo di Euro 500.
Art. 10 - Obbligo di denuncia alle Autorità
In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:
a) la descrizione dei fatti;
b) i dati di identificazione del veicolo;
c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.
Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.
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Art. 11 - Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo
Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest’ ultimo venga ritrovato, l’Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l’effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.
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Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.
L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione.
Art. 12 - Obblighi dell’Assicurato
Ai fini del risarcimento del danno l’Assicurato, in aggiunta alla documentazione prevista dal precedente art. 10 ed agli eventuali documenti previsti dall’artt. 11 e 12 delle Condizioni Generali di Polizza, dovrà trasmettere alla Società la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.
Art. 13 - Inosservanza dolosa
In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui ai precedenti Artt. 10 e 11 la Società non è tenuta al pagamento dell’indennizzo. Se invece l’inosservanza è dipesa da colpa, la Società ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 14 - Esagerazione dolosa
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La Società non è tenuta al pagamento dell’indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell’ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, di alterazione dolosa delle tracce del sinistro.
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Mod. PB 081.0300.0612 - RCV TARGHE IDENTIFICATE
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