COLLABORATORI DOMESTICI STRANIERI
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
COLLABORATORI DOMESTICI STRANIERI
Regolazione del rapporto di lavoro
Coordinamento e Supporto attività connesse al Fenomeno Migratorio
Gennaio 2008
INDICE
Introduzione 3 Assunzione di lavoratori extracomunitari 4 Assunzione di lavoratori neocomunitari 7
Il contratto di lavoro 8 Comunicazioni da fare 8 Lettera di assunzione 10 Assunzione a tempo determinato 10 Conviventi part-time 10 Assistenza o presenza notturna 11 Lavoro ‘in coppia’ o ripartito 11 Livelli di appartenenza 12 I documenti 13 Periodo di prova 13 L’orario di lavoro 13 La retribuzione e il prospetto paga 14 Lavoro straordinario 15 La tredicesima 15 I riposi settimanali 15 Ferie 16 Fine rapporto di lavoro 16 Trattamento di fine rapporto 18
Le assenze dal lavoro 18 Malattia 19 Infortunio sul lavoro e malattia professionale 19 Maternità 20
Congedo matrimoniale 20 Permessi retribuiti 20
L’importo 22 Il versamento 23 Agevolazioni fiscali 23 I contributi figurativi 24
Tutele previdenziali e assistenziali 25
Introduzione
Sono lavoratori domestici coloro che prestano la loro attività esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (tuttofare, colf, assistenti familiari o badanti, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti, ecc.), anche presso le comunità religiose (conventi, seminari), le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per azioni il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
Per il lavoro domestico può essere assunto un lavoratore straniero il cui rapporto di lavoro è regolato dalle stesse norme contrattuali, lo stesso trattamento economico e le stesse assicurazioni previdenziali previste per i lavoratori italiani.
Di seguito sono riportate le procedure da seguire per assumere un lavoratore extracomunitario residente all’estero o un lavoratore neocomunitario.
Assunzione di lavoratori extracomunitari
(ai sensi del Decreto Flussi 2007)
a) Se il lavoratore si trova all’estero
Prima di venire in Italia
Il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all’estero deve inviare la domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia di residenza (ovvero quella in cui ha sede legale l’impresa, o quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa), esclusivamente via Internet.
Il Ministero dell’Interno, infatti, ha messo a punto una nuova procedura di invio delle domande che elimina l’obbligo della spedizione postale e richiede, da parte del datore di lavoro, la disponibilità di un computer e di un collegamento internet.
Come inviare la domanda
a) L’utente deve collegarsi al sito www.interno.it e registrarsi all’interno di una ‘sezione dedicata’, inserendo nome, cognome, data di nascita, un indirizzo di posta elettronica e una password di accesso.
b) Riceve una e-mail di conferma e di perfezionamento della registrazione all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato.
c) Restando in linea, l’utente deve scegliere, da un apposito elenco, la domanda che vuole presentare ed inserire i dati anagrafici propri, del lavoratore e il luogo d’impiego. La procedura genera un modulo che l’utente deve salvare sul proprio computer, per poi compilarlo, anche in momenti successivi, senza dover rimanere connesso ad internet.
N.B. E’ possibile richiedere anche ulteriori moduli per altre domande, fino ad un massimo di cinque.
d) Per compilare il modulo così salvato, occorre scaricare un apposito programma seguendo le istruzioni contenute nel sito.
e) Terminata la compilazione di tutti i campi richiesti, la domanda è pronta per l’invio.
La domanda va presentata:
• a partire dalle ore 8.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto flussi 2007 se il lavoratore domestico appartiene a un Paese che ha sottoscritto un accordo di cooperazione con l’Italia1;
1 Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto, Filippine, Ghana, Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakestan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Tunisia.
• a partire dalle ore 8.00 del 18° giorno, se il lavoratore domestico non appartiene a Paesi che hanno sottoscritto un accordo.
Per ogni domanda inviata, l’utente riceve una e-mail di conferma contenente, oltre ai riferimenti per identificarla, anche la data e l’ora dell’ invio.
N.B. Le graduatorie verranno stilate in base all’ordine cronologico di spedizione.
Nella domanda il datore di lavoro deve:
• garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
• dimostrare di possedere un reddito annuo - anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi - di importo almeno il doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere. Attenzione: il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di assistente familiare, perché affetto lui stesso da patologie o gravi handicap che ne limitano l’autosufficienza, non ha l’obbligo dell’autocertificazione relativa alla sua capacità economica;
• assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;
• impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
• impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
NOVITA’
o Nella domanda il datore di lavoro non deve più dichiarare la retribuzione mensile lorda destinata al lavoratore, in quanto si impegna, comunque, ad erogare una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo.
E’, pertanto, la Direzione provinciale del lavoro a fissare la retribuzione minima sulla base dei contratti collettivi e, al momento della firma del contratto di soggiorno, il datore può confermare la retribuzione così determinata, oppure offrirne una superiore. In quest’ultimo caso, è lo Sportello Unico che provvede all’opportuna modifica del contratto di soggiorno.
N.B. il contratto collettivo dei domestici prevede per il lavoratore a ore un minimo orario. Pur rispettando tale minimo, si rischia, però, di erogare al lavoratore una retribuzione mensile inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, che per il 2007 corrisponde ad euro 389,36. Si ricorda che la retribuzione mensile non deve essere in nessun caso inferiore al suddetto importo.
o Trattandosi di una domanda in formato elettronico, non vi può essere apposta la marca da bollo. Il pagamento della marca avviene telematicamente presso i rivenditori autorizzati e sulla domanda, nel campo dedicato, l’utente deve digitare il codice identificativo della marca stessa.
Procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro
1) La domanda, inviata allo Sportello unico, viene contestualmente resa disponibile anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla Questura e al Centro per l’Impiego competenti;
2) lo Sportello Unico richiede all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda alcun codice fiscale, l’attribuzione di un codice numerico provvisorio;
3) lo Sportello Unico invia il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, la quale rilascia allo straniero il visto d’ingresso, da lui precedentemente richiesto;
4) lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta – che ha una validità di 6 mesi - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello. In questa occasione, inoltre, il datore di lavoro deve esibire la documentazione relativa al reddito e la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciata dal Comune o dalla ASL competenti)
Dopo l’ingresso in Italia
1) Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero deve presentarsi, su appuntamento, presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno per lavoro e fare richiesta di permesso di soggiorno;
2) lo Sportello unico richiede all’Agenzia delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio, precedentemente attribuito, in codice fiscale alfanumerico definitivo, oppure la ‘verifica’ del codice fiscale nel caso in cui sia stato indicato sulla domanda di nulla osta o venga dichiarato allo Sportello al momento della richiesta del permesso di soggiorno.
In ogni caso lo Sportello rilascia al cittadino straniero un certificato di attribuzione del codice fiscale.
3) La Questura convoca il lavoratore straniero (per telefono o per posta ordinaria) per la consegna del permesso di soggiorno.
Delega per il ritiro del nulla osta
Se il datore di lavoro, per motivi di salute, non può recarsi allo Sportello Unico per ritirare il nulla osta al lavoro e firmare il contratto di
soggiorno, può delegare il coniuge, i figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado.
Il delegato deve esibire un proprio documento di riconoscimento e presentare al funzionario dello Sportello Unico una dichiarazione contenente l’esatta indicazione del motivo dell’ impedimento.
b) Se il lavoratore si trova in Italia
Il datore di lavoro che vuole assumere uno straniero già residente in Italia e in possesso di un permesso di soggiorno che gli consente di svolgere un'attività di tipo subordinato (pds per lavoro subordinato non stagionale, per lavoro autonomo, per motivi familiari, di studio e formazione, di protezione sociale e per rifugiati politici), deve stipulare con questo un ‘contratto di soggiorno per lavoro’.
o Il datore di lavoro e il lavoratore straniero devono compilare e sottoscrivere il relativo modulo. Esistono due diversi moduli, entrambi scaricabili dai siti www.wlefare.gov.it, www.interno.it o dal sito dello Sportello Unico della Prefettura competente:
▪ Modulo Q: va compilato nel caso di ogni nuovo rapporto di lavoro instaurato a partire dal 25 febbraio 2005 (giorno di entrata invigore del D.P.R. n. 334/04);
▪ Modulo R: va compilato nel caso di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato prima del 25 febbraio 2005 e ancora in corso con lo stesso datore di lavoro.
o Il datore di lavoro deve inviare tramite raccomandata a. r. allo Sportello Unico per l'immigrazione l'originale del contratto (mod. Q o R) con allegata la copia di un proprio documento d'identità.
o Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico.
Assunzione di lavoratori neocomunitari
A partire dal 26 luglio 2006, trovano piena applicazione le disposizioni in merito al libero ingresso al mercato del lavoro italiano dei cittadini appartenenti ai seguenti nuovi Paesi membri dell’Unione Europea: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Ungheria.
Dette disposizioni sono state applicate, per le Repubbliche di Malta e di Cipro, fin dal 1° maggio 2004 - data di ingresso in U.E.
Dal 1° gennaio 2007, anche la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dell’Unione Europea, con automatica applicazione di tutte le norme comunitarie, incluse quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori e al loro soggiorno sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda l’accesso al lavoro subordinato dei cittadini rumeni e bulgari, il Governo ha, però, deciso l’immediata apertura solo per alcune tipologie di lavoro, fra le quali è incluso il lavoro domestico e di assistenza alla persona.
Pertanto, il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino appartenente ad un Paese neocomunitario, non deve più richiedere presso lo Sportello Unico per l’immigrazione il nulla osta al lavoro.
Ne consegue che, ai fini dell’iscrizione all’Inps, il lavoratore neocomunitario deve esibire solo un documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale, da richiedere all’Agenzia delle Entrate.
Il contratto di lavoro
Comunicazioni da fare
1) comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego della provincia in cui si svolge l’attività lavorativa, entro le 24 ore del giorno precedente (anche se festivo). La comunicazione va fatta compilando il modulo ‘Unificato LAV domestici/assunzione’, reperibile sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it/co.
Il modulo può essere inviato dai datori di lavoro domestico sia per via telematica – accreditandosi al Servizio informatico della propria Regione attraverso il sito sopraindicato - sia in modalità cartacea, in uno dei seguenti modi:
- tramite raccomandata a.r.;
- via fax (avendo cura di conservare la ricevuta con l’indicazione della data di invio);
- tramite consegna a mano (facendosi rilasciare dall’ufficio un protocollo indicante data di consegna e ufficio che lo rilascia).
Si precisa che il modello ‘Unificato LAV’ è efficace anche
ai fini della comunicazione a Inps e Inail
Nel caso in cui la comunicazione di assunzione sia stata inviata al Centro per l’impiego prima del 10 gennaio 2008, quindi con il vecchio mod. C/ASS, è ancora possibile presentare all’Inps il mod. LD09 cartaceo, entro i termini di legge2. A tal fine, dovrà essere allegata copia della ricevuta del mod. C/ASS attestante una data non successiva al 10/1/2008.
Si ricorda che il mod. LDO9 deve essere firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredato dalla documentazione richiesta (per il lavoratore extracomunitario anche il permesso di soggiorno).
2) nel caso in cui il lavoratore (italiano o straniero) sia convivente, comunicare la presenza del lavoratore presso la propria abitazione all’Anagrafe del Comune di residenza entro 20 giorni;
3) nel caso di lavoratore extracomunitario, solo se convivente, comunicare l’assunzione alla Questura entro 48 o
Le indicazioni di seguito riportate sono relative al nuovo Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico, in vigore dal 1° marzo 2007.
2 La denuncia va fatta all’Inps entro il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro Non è prevista, però, alcuna sanzione per chi presenta la denuncia in ritardo, purchè non si superi il termine ultimo del 10° giorno del mese successivo al trimestre solare in cui è avvenuta l’assunzione.
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- durata del periodo di prova;
- esistenza o meno della convivenza (totale o parziale);
- livello di appartenenza;
- residenza del lavoratore
- orario giornaliero di lavoro;
- eventuale divisa da lavoro (fornita dal datore di lavoro);
- riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
- retribuzione;
- previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altro;
- periodo di ferie annuali concordato;
- indicazione dello spazio dove il lavoratore può riporre i propri effetti personali.
Assunzione a tempo determinato
Si può assumere un collaboratore domestico anche a tempo determinato e nella lettera di assunzione occorre specificarne le ragioni3.
Infatti, l’assunzione a termine è consentita nei seguenti casi:
- per l’esecuzione di un servizio definito;
- per sostituire altri lavoratori (malati, infortunati, in maternità, in ferie, ecc.);
- per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura o di riposo.
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, ma solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. La proroga è ammessa una sola volta e, comunque, la durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore, compresa l’eventuale proroga, ai 3 anni.
Conviventi part-time
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli B, B super e C, nonché gli studenti di età compresa tra i 16 e i 40 anni, frequentanti regolari corsi di studio, possono essere assunti con orario fino a 30 ore settimanali, che diventano 20 se il lavoratore è extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il loro orario di lavoro dovrà essere interamente collocato:
3 La lettera di assunzione non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro non supera i 12 giorni di calendario.
- tra le ore 6.00 e le 14.00;
- tra le ore 14.00 e le 22.00;
- nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di 3 giorni settimanali.
Assistenza o presenza notturna
E’ possibile assumere un lavoratore domestico per:
- garantire la sola presenza notturna in un orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 8.00;
- prestazioni di assistenza notturna a soggetti autosufficienti o non autosufficienti, in un orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
Lavoro ‘in coppia’ o ripartito
E’ possibile assumere due lavoratori per lo svolgimento di un’unica prestazione lavorativa.
▪ I due lavoratori gestiscono autonomamente la ripartizione dell’ attività lavorativa, dividendosi l’orario di lavoro, modificandolo se necessario ed effettuando sostituzioni fra loro.
▪ In caso di assenza di uno dei due lavoratori, il datore di lavoro può richiedere all’altro lo svolgimento dell’intera prestazione, corrispondendogli una retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto. Sono, invece, vietate eventuali sostituzioni da parte di terzi.
▪ Il trattamento economico e normativo è proporzionato all’effettivo numero di ore lavorate da ciascuno dei due lavoratori.
▪ Nel caso di licenziamento o di dimissioni di uno dei due lavoratori, il rapporto si interrompe per entrambi. E’, però, possibile per l’altro lavoratore, nel caso in cui lo richieda il datore di lavoro, individuare un sostituto o trasformare il contratto di lavoro ripartito in un normale contratto di lavoro subordinato.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta e nella lettera di assunzione devono essere indicati i seguenti elementi:
- misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che verrà svolto da ciascun lavoratore;
- trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore.
N.B. L’assunzione può avvenire anche se il lavoratore non è iscritto nelle liste di collocamento.
1
E’ possibile assumere lavoratori domestici tramite le agenzie di lavoro interinale:
1
• per l’esecuzione di un servizio predeterminato, anche se ripetitivo;
Rapporto di lavoro domestico tra parenti
Il rapporto di lavoro domestico tra parenti e affini entro il terzo grado è ammesso, purchè sia provato. La prova non è richiesta nel caso in cui il datore sia non autosufficiente oppure un sacerdote.
Il rapporto di lavoro domestico tra coniugi è, invece, ammesso solo se il ‘datore coniuge’ sia non autosufficiente.
Livelli di appartenenza
Livello A Vi appartengono: il collaboratore familiare generico con meno di 12 mesi di esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi); addetto alle pulizie; aiuto di cucina; assistente ad animali domestici; addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; operaio comune (svolge lavori manuali e di fatica). Livello A super Vi appartengono: baby sitter; addetto alla compagnia (a persone autosufficienti). | Livello B Vi appartengono: collaboratore generico polifunzionale (svolge mansioni plurime di pulizia, di addetto alla cucina, di assistente ad animali domestici, ecc.);custode di abitazione privata; cameriere; giardiniere; operaio qualificato; autista; addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore. Livello B super Vi appartengono: assistente a persone autosufficienti (svolge, se richieste, anche mansioni legate al vitto e pulizia della casa). |
Livello C Vi appartengono: cuoco. | Livello D Vi appartengono: amministratore dei beni di famiglia; maggiordomo; governante; |
Vi appartengono: assistente a persone non autosufficienti (non formato e svolge, se richieste, anche mansioni legate al vitto e pulizia della casa). | capo cuoco; capo giardiniere; istitutore. Livello D super Vi appartengono: assistente a persone non autosufficienti (formato e svolge, se richieste, anche mansioni legate al vitto e pulizia della casa) e il direttore di casa. |
I documenti
- documento di identità o altro documento equivalente ed eventuali diplomi professionali specifici;
- tessera sanitaria rilasciata gratuitamente dall’Azienda Sanitaria Locale;
- codice fiscale;
- permesso di soggiorno (per i lavoratori extracomunitari) o, se si è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la copia del modello di richiesta del permesso, rilasciata dallo Sportello Unico, e la ricevuta attestante la presentazione della richiesta del permesso, rilasciata dall’Ufficio postale abilitato.
Periodo di prova
Il lavoratore è soggetto ad un periodo di prova regolarmente retribuito della durata di 30 giorni di lavoro effettivo, se inquadrato nei livelli D e D super, e di 8 giorni, se inquadrato negli altri livelli.
Il lavoratore che supera il periodo di prova senza ricevere disdetta s’intende automaticamente confermato e il lavoro prestato è utile ai fini dell’anzianità di servizio.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti e senza preavviso. E’, comunque, dovuto il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione per il lavoro prestato.
L’orario di lavoro
È quello stabilito dalle parti nei limiti massimi di:
- 10 ore giornaliere, per un totale di 54 ore alla settimana, se il lavoratore è convivente;
- 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore alla settimana distribuite su 5 o 6 giorni, se il lavoratore non è convivente.
La retribuzione e il prospetto paga
Nel pagare lo stipendio con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.), il datore di lavoro deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
Nel prospetto paga vanno indicate le seguenti voci:
- la retribuzione concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore (che non deve essere inferiore alla minima contrattuale - vedi tabella);
- eventuali scatti di anzianità (spetta per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro un aumento del 4% calcolato sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di sette scatti);
- eventuale indennità di vitto e alloggio;
- i compensi per lavori straordinari e festivi;
- i contributi previdenziali a carico sia del datore sia del lavoratore.
La retribuzione varia a seconda che i lavoratori siano:
- conviventi con il datore di lavoro a tempo pieno;
- conviventi con il datore di lavoro a tempo parziale;
- non conviventi;
- addetti all'assistenza o alla sola presenza notturna.
La retribuzione può essere concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore nel rispetto dei seguenti minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale.
I minimi retributivi 2007
Livelli Importi Livelli Importi
Lavoratori conviventi (valori mensili) |
A euro 550,00 C euro 800,00 |
AS euro 650,00 CS euro 850,00 |
B euro 700,00 D euro 1.000,00 (1) |
BS euro 750,00 DS euro 1.050,00 (1) |
1) Spetta un’ulteriore indennità mensile di 150,00 euro.
Lavoratori conviventi-30 ore settimanali (valori mensili) |
B euro 500,00 C euro 580,00 |
BS euro 525,00 |
Lavoratori non conviventi (valori orari) |
A euro 4,00 C euro 5,60 |
AS euro 4,70 CS euro 5,90 |
B euro 5,00 D euro 6,80 |
BS euro 5,30 DS euro 7,10 |
Livelli Importi Livelli Importi
Assistenza notturna (valori mensili) |
BS euro 862,50 DS euro 1.207,50 (autosuff.) (non autosuff.) |
CS (non autosuff.) euro 977,50 |
Presenza notturna (valori mensili) |
Livello unico euro 577,50 |
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
del 60%, se prestato di domenica o in un giorno festivo.
N.B. Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste con almeno un giorno di preavviso.
La tredicesima
La tredicesima, che deve essere comprensiva dell’eventuale indennità di vitto e alloggio, va calcolata moltiplicano la paga – mensile, settimanale o oraria – per il numero di mesi, settimane o ore lavorate e dividendola per 12.
Esempio: ad una colf che ha lavorato dal 1° aprile al 31 dicembre e che percepisce una paga mensile di 1.000, spettano 750 euro di tredicesima.
Il calcolo è: 1.000 x 9 (i mesi lavorati) :12= 750 euro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità (nei limiti del periodo di conservazione del posto).
I riposi settimanali
Il riposo settimanale complessivo è di 36 ore: la domenica (24 ore) e un altro giorno non festivo concordato tra datore di lavoro e lavoratore (12 ore).
Nel giorno di riposo concordato, il lavoratore non può prestare attività lavorativa per un numero di ore superiore alla metà di quelle che costituiscono il normale orario di lavoro giornaliero.
N.B. Al lavoratore spetta una giornata di riposo interamente retribuita.
Ferie
Per ogni anno solare presso lo stesso datore di lavoro, e
indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, al lavoratore domestico spetta un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
Nel caso in cui, al momento d’inizio del godimento delle ferie, il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, gli spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie globale, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Esempio: al domestico che ha lavorato 8 mesi, spettano 16 giorni di ferie (26:12= 2dodicesimi; 2x8mesi lavorati= 16giorni di ferie).
Le ferie hanno di regola carattere continuativo. E’ possibile, però, frazionarle in non più di due periodi all’anno, purchè concordati tra le parti.
N.B. Colf e badanti stranieri possono, con il consenso del datore di lavoro, ‘saltare’ le ferie dell’anno in corso e sommarle a quelle dell’anno successivo, così da ottenere un periodo complessivo di 52 giorni lavorativi ininterrotti.
Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione giornaliera pari a 1/26 della normale retribuzione mensile.
Le ferie vengono sospese in caso di malattia o infortunio.
Fine rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro domestico può avvenire per dimissioni del lavoratore o per licenziamento. In entrambi i casi si devono rispettare dei periodi di preavviso, come di seguito riportato.
Anzianità | Giorni di preavviso | |
Per prestazioni pari | fino a 5 anni presso | 15 giorni in caso di licenziamento |
o superiori a 25 ore | lo stesso datore | 7 giorni in caso di dimissioni |
settimanali | oltre 5 anni presso | 30 giorni in caso di licenziamento |
lo stesso datore | 15 giorni in caso di dimissioni | |
fino a 2 anni presso | 8 giorni di calendario | |
Per prestazioni inferiori | lo stesso datore | |
a 25 ore settimanali | oltre 2 anni presso | 15 giorni di calendario |
lo stesso datore |
Il datore di lavoro, inoltre, deve:
• comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, entro le 24 ore del giorno precedente (anche se festivo), tramite il modello ‘Unificato Lav-cessazione’ reperibile sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it/co.
Tale modulo può essere inviato dai datori di lavoro domestico sia per via telematica – accreditandosi al Servizio informatico della propria Regione attraverso il sito sopraindicato - sia in modalità cartacea, in uno dei seguenti modi:
o tramite raccomandata a.r.;
o via fax (avendo cura di conservare la ricevuta con l’indicazione della data di invio);
o tramite consegna a mano (facendosi rilasciare dall’ufficio un protocollo indicante data di consegna e ufficio che lo rilascia).
• indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro nel bollettino di pagamento dei contributi Inps e fare il relativo versamento entro 10 giorni dalla fine del rapporto di lavoro4.
• corrispondere al lavoratore l’importo dovuto per le ferie fino ad allora maturate.
In particolare, spettano al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie a cui ha diritto (26 giorni), quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Esempio: se il lavoratore, licenziato o dimesso, ha svolto la sua attività per 5 mesi, ha maturato 10 giorni di ferie (26:12= 2dodicesimi; 2x5mesi lavorati= 10giorni di ferie).
Ipotizzando che la sua retribuzione mensile sia di 800 euro, avendo il lavoratore diritto ad 1/26 di tale retribuzione per ogni giorno di ferie maturato, il datore di lavoro dovrà corrispondergli un importo
4 Il ritardo nel pagamento comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’Inps.
pari a 307,00 euro (800:26=30,7; 30,7x10ferie maturate= 307,00 euro).
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni che per licenziamento, al lavoratore domestico spetta il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) o liquidazione.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il T.F.R. fino ad un massimo del 70% del TFR maturato.
Le assenze dal lavoro
In caso di malattia, il lavoratore domestico deve informare tempestivamente il datore di lavoro e inviare allo stesso (personalmente o mediante raccomandata), entro 2 giorni dal rilascio, il certificato medico.
Quando è ammalato, il lavoratore domestico ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi nell’anno solare:
- 10 giorni di calendario, se ha un’anzianità di servizio fino a 6 mesi;
- 45 giorni di calendario, se ha un’ anzianità di servizio fra i 6 e i 24 mesi;
- 180 giorni di calendario, se l’anzianità di servizio è superiore ai 24 mesi.
Ha inoltre diritto, durante il periodo di malattia, alla metà del salario pattuito per i primi 3 giorni e al salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo nell’anno solare di:
- 8 giorni, se ha un’anzianità di servizio fino ai 6 mesi;
- 10 giorni, se ha un’anzianità dai 6 mesi ai 2 anni;
- 15 giorni, se ha un’anzianità superiore ai 2 anni.
N.B. Il lavoratore domestico non ha diritto al congedo per malattia del figlio ne all’ indennità di malattia.
Si precisa, però, che sarà attivata la Cassa Malattia Colf, per l’erogazione dell’ indennità di malattia, entro il 30 aprile 2007.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il lavoratore domestico ha diritto alla conservazione del posto per gli stessi periodi previsti in caso di malattia.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio all’Inail, nei seguenti termini:
• entro 24 ore, se è stato mortale;
• entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico, se il lavoratore non è guaribile entro 3 giorni. In questo caso, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la normale retribuzione per i primi 3 giorni di assenza, mentre l’ Inail - a partire dal quarto giorno – versa un’ indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media convenzionale stabilita con decreto ministeriale.
Se, invece, il lavoratore è guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro non è tenuto a farne denuncia all’INAIL, ma deve pagare la normale retribuzione.
La lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per:
- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla legge;
- il periodo eventualmente intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;
- i 3 mesi successivi alla data del parto.
Detti periodi sono utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Inoltre, la lavoratrice ha diritto all’ indennità di congedo per maternità, pagata dall’Inps e pari all’80% della retribuzione convenzionale. E’ necessario, però, avere almeno 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti l’inizio del congedo, oppure 26 contributi settimanali nell’ anno precedente il congedo stesso, anche se versati in settori diversi da quello del lavoro domestico.
In caso di matrimonio, spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
La retribuzione, comprensiva di vitto e alloggio se spettanti, sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.
Possono essere concessi per:
• visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro:
- 16 ore annue di permesso retribuito, se convivente;
- 12 ore annue, se convivente con un orario di lavoro fino a 30 ore settimanali;
- 12 ore annue, se non convivente con un orario di lavoro di almeno 30 ore settimanali;
- 12 ore annue proporzionate in base all’effettivo orario di lavoro svolto, se non convivente con un orario inferiore a 30 ore settimanali;
• comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado: 3 giorni lavorativi di permesso retribuito;
• nascita di un figlio: 2 giorni di permesso retribuito al lavoratore uomo;
• formazione professionale: 40 ore annue per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari, se in possesso di un contratto a tempo pieno e indeterminato e di un’ anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi;
• motivi sindacali: 6 giorni lavorativi all’anno ai componenti di organi direttivi, provinciali o nazionali.
N.B. Al lavoratore che ne faccia richiesta, possono essere concessi, per giustificati motivi (tra i quali la frequenza di corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale), permessi di breve durata non retribuiti.
I contributi
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi in favore del lavoratore domestico, calcolati in base a:
• la retribuzione oraria concordata tra le parti;
• la tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
• il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, calcolato in misura oraria.
I contributi vanno versati ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque retribuiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per i periodi di momentanea assenza dal servizio (per malattia, ferie, festività infrasettimanali, congedo ecc.), nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere una retribuzione intera o ridotta, sia di propria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge.
Per il periodo di assenza si considera un numero di ore uguale a quello di un corrispondente periodo di lavoro.
I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall'INPS e dall'INAIL per la liquidazione della pensione, della indennità di maternità, degli assegni familiari, della indennità di disoccupazione, della indennità antitubercolare, delle cure termali e delle rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali.
Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi – rapportati alla retribuzione oraria - dovuti per il 2007:
Retribuzione effettiva oraria | Importo contributo orario anno 2007 | |
con quota | Senza quota | |
assegni familiari | assegni familiarib) | |
fino a 6,83 | 1,27 (0,30)a) | 1,23 (0,30) |
otre 6,83 e fino a 8,34 | 1,43 (0,34) | 1,39 (0,34) |
Oltre 8,34 | 1,75 (0,42) | 1,70 (0,42) |
Orario di lavoro superiore a 24 | 0.92 (0,22) | 0,90 (0,22) |
ore settimanalic) |
a) La cifra tra parentesi è la quota contributiva a carico del lavoratore domestico.
b) Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto solo quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o parente (figlio, fratello o sorella e nipote) o affine (genero, nuora e cognati) entro il terzo grado e convivente.
c) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato dal datore di lavoro ogni trimestre alle seguenti scadenze:
Dal 1° al 10 aprile | Versamento per il 1° trimestre |
Dal 1° al 10 luglio | Versamento per il 2° trimestre |
Dal 1° al 10 ottobre | Versamento per il 3° trimestre |
Dal 1° al 10 gennaio | Versamento per il 4° trimestre |
Il pagamento dei contributi si può effettuare tramite bollettini di c/c postale, rilasciati dall’Inps, oppure tramite pagamento on-line, collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione servizi on-line per il cittadino.
Prima di accedere al servizio di pagamento on-line è necessario registrarsi nel sito di Poste italiane www.poste.it.
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso l’addebito in conto corrente BancoPosta; la Carta prepagata postepay emessa da Posteitaliane; le Carte di credito Visa, Visa Electron, MasterCard e Maestro.
Il versamento dei contributi non può essere effettuato né prima né dopo i termini sopraindicati, pena l'applicazione di multe da parte dell'Inps.
N.B. Il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare versamenti in caso di lunghe assenze dal lavoro.
Il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito, per un importo massimo di 1.549,37 euro l’anno, i contributi previdenziali obbligatori versati per la colf. A tal fine è tenuto a conservare le ricevute dei bollettini Inps.
N.B. L’importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.
il datore di lavoro può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa.
Per poter usufruire di questa agevolazione sono necessari:
- il certificato medico, rilasciato da un medico specialista o generico, che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria;
- le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’ assistente familiare.
N.B. Si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.
La deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l’ assistente familiare, e viceversa.
E’ importante sapere che…
L’Inps accredita, in favore del lavoratore domestico, tanti contributi settimanali quante sono le settimane lavorate e, quindi, retribuite, a condizione che per ciascuna settimana risultino denunciate almeno
24 ore. Se le ore di lavoro settimanali sono inferiori a 24, i contributi accreditati vengono proporzionalmente ridotti.
Attenzione: le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro
Il lavoratore domestico ha diritto, dietro esplicita richiesta, all’accredito dei contributi figurativi per i periodi di:
- servizio militare;
- disoccupazione indennizzata;
- assenza dal lavoro per maternità obbligatoria;
- assenza dal lavoro per assistenza antitubercolare;
- assenza dal lavoro per malattia o infortunio.
Il lavoratore domestico, inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro può proseguire l’assicurazione mediante versamenti volontari, per perfezionare i requisiti minimi per il diritto a pensione.
Tutele previdenziali e assistenziali
Il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi al fine di garantire al lavoratore domestico le seguenti prestazioni concesse dall’Inps:
• prestazioni pensionistiche
- anzianità
- vecchiaia
- superstiti o di reversibilità
- assegno ordinario di invalidità
- inabilità
• prestazioni assistenziali
- assegno per il nucleo familiare;
- indennità di maternità;
- indennità di disoccupazione, ordinaria e con requisiti ridotti;
- indennità di assistenza antitubercolare
Si riporta di seguito una breve descrizione delle prestazioni assistenziali.
Assegno per il nucleo familiare
E' una prestazione, aggiunta alla retribuzione, a cui si ha diritto
se:
• il reddito familiare, costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge;
• il reddito derivi, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazioni derivanti da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).
Spetta per i seguenti componenti del nucleo familiare:
• il richiedente dell'assegno;
• il coniuge non legalmente separato;
• i figli di età inferiore ai 18 anni;
• i figli maggiorenni inabili;
• i nipoti, con meno di 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna).
La domanda deve essere presentata direttamente alla sede Inps competente per residenza.
Se il lavoratore extracomunitario
L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori extracomunitari:
1. solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
N.B. Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risulti la presenza stabile in Italia, come buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.
2. anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
N.B. I Paesi che hanno stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia sono: Argentina, Australia, Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Uruguay.
3. anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero - pur non essendo il suo Paese convenzionato con l’Italia - abbia la residenza legale in Italia e sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due Stati membri.
Attenzione: i lavoratori neocomunitari – compresi i rumeni e i bulgari entrati nell’ U.E. dal 1° gennaio 2007 - anche per i familiari residenti nel paese d’origine o in un paese convenzionato.
Indennità di maternità
L'indennità di maternità sostituisce la retribuzione e viene pagata alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno (spetta anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo).
L’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera e spetta:
- nei 2 mesi precedenti la data del parto;
- nei 3 mesi successivi alla data del parto5.
5 Nel caso, invece, di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno, l’indennità viene concessa
solo per 30 giorni.
La lavoratrice ha il diritto di rimanere al lavoro fino all'ottavo mese di gravidanza e di recuperare dopo la nascita del bambino il periodo di astensione non utilizzato. |
Per ricevere l’indennità di maternità, la lavoratrice deve presentare la domanda sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro.
Indennità di disoccupazione
INDENNITÀ ORDINARIA
L’indennità di disoccupazione viene pagata al lavoratore in caso di licenziamento o di dimissioni per giusta causa.
Per avere diritto a questa indennità, il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:
• almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la fine del rapporto di lavoro;
• almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
• iscrizione nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego, entro 40 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
Dal 1° gennaio 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione - percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.
Viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il lavoratore ha un’età pari o superiore 50 anni.
La domanda deve essere presentata, entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.
INDENNITA’ CON REQUISITI RIDOTTI
Spetta al lavoratore che:
• nell’anno precedente abbia lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
• abbia versato almeno un contributo settimanale per la disoccupazione involontaria prima del biennio precedente la domanda.
Dal 1° gennaio 2008, l’indennità con requisiti ridotti è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni.
La domanda deve essere presentata, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.
Indennità antitubercolare
E’ un’indennità, sostitutiva o integrativa della retribuzione, che viene pagata al lavoratore dipendente con almeno un anno di contribuzione e ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non iscritti all’INPS.
La domanda deve essere presentata direttamente alla sede INPS competente per residenza.
I moduli per richiedere tutte queste prestazioni sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".