AREA DELLE RISORSE
AREA DELLE RISORSE
SETTORE DELLA INNOVAZIONE
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO, PROGETTUALE, OPERATIVO E REDAZIONALE PER I PORTALI E GLI APPLICATIVI DELL’ENTE TRAMITE LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
CVP - 72420000-0 - Servizi di programmazione di Internet
CIG: 99116139CA
SOMMARIO
Art. 1 FINALITÀ, OGGETTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 5
1.1 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E PROGETTUALE E REDAZIONALE 5
1.2 INCIDENT TRACKING E ACTIVE DIRECTORY 7
1.3 COMUNICAZIONI DELL’APPALTATORE 7
1.4 SUBENTRO DI ALTRO FORNITORE 8
Art. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 8
Art. 3 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI E IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO
Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 9
Art. 5 SCELTA DEL CONTRAENTE 10
Art. 6 GARANZIE E ASSICURAZIONI 10
Art. 7 FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICI 11
Art. 8 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 11
Art. 9 SERVICE LEVEL AGREEMENT 11
Art. 10 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 12
Art. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO 13
Art. 12 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E PAGAMENTO A SALDO 14
Art. 13 INADEMPIENZE E PENALITÀ 15
Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 16
Art. 15 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 16
Art. 16 RECESSO UNILATERALE 16
Art. 17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 17
Art. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 18
Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI 18
DEFINIZIONI E GENERALITÀ
Il presente capitolato descrittivo prestazionale viene redatto conformemente alle norme di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, e in osservanza del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e novellato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021.
Si rimanda alle seguenti definizioni per migliore comprensione del capitolato sottostante:
Per “o.e.” si intende l’operatore economico partecipante alla procedura.
Per “Stazione appaltante” si intende la Provincia di Brescia, che affida all’operatore economico il
servizio oggetto del presente appalto.
Per “RUP” si intende il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Per “Codice” si intende il X.Xxx. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e
successive modificazioni e integrazioni.
Per “CRE” si intende il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all’art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Per “FTE” si intende l’equivalente a tempo pieno, corrispondente ad una giornata-uomo (8 ore) al fine di quantificare lo sforzo erogato dall’o.e. in attività o progetti.
Per “SLA” si intendono i Service Level Agreement per la definizione delle metriche di servizio, quali
obblighi contrattuali in capo all’operatore economico.
Per “CIG” si intende il Codice Identificativo di Gara, adottato per identificare un contratto pubblico attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare di ANAC.
Per “AgID” si intende l’Agenzia per l'Italia digitale.
Per “CMS” si intende il Content Management System.
PREMESSA
La Provincia di Brescia nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora in avanti “Codice”), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del già citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e novellato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, mediante la stipula di un Accordo quadro con unico fornitore - ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice – intende affidare il servizio di supporto tecnico, progettuale, operativo e redazionale per i portali e gli applicativi dell’ente, per un periodo massimo di 48 mesi.
Il contratto di Accordo quadro rientra nella tipologia dei “contratti aperti”: le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, sulla base dei prezzi unitari offerti dall’o.e. e secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche di natura sostanziale rispetto alle condizioni fissate nell’ambito dell’Accordo.
Il presente capitolato prevede un quantitativo minimo di acquisto, oltre alla qualità delle prestazioni e le condizioni generali; gli acquisti saranno conclusi da questa Amministrazione sulla base delle proprie necessità, nel rispetto della durata e dei massimali fissati dall’Accordo quadro medesimo. Pertanto, la stipula dell’Accordo quadro, non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo precedentemente definito.
L’Accordo quadro si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per un totale corrispondente all’importo massimo previsto. Decorso il termine l’accordo con l’Appaltatore si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate rispetto al totale, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo da parte della Stazione appaltante.
I contratti di appalto specifici derivanti, rispetto all’importo complessivo stimato nel contesto dell’Accordo quadro, potranno avere dimensione e importo di qualsiasi entità. L’ultimo giorno utile per la stipula dei contratti attuativi corrisponde al termine di vigenza (ai sensi dell’art. 54 comma 1 del Codice) dell’Accordo quadro; le condizioni stabilite dall’Accordo quadro (art. 3, comma 1, lett. iii del Codice), recepite dagli appalti specifici aggiudicati entro il temine di vigenza, mantengono la loro efficacia per tutta la durata del contratto attuativo.
Il procedimento, nel suo complesso, è divisibile nelle seguenti quattro fasi:
1. Affidamento dell’Accordo quadro: tramite la piattaforma di e-procurement “Sintel” di Aria S.p.A. l’operatore economico individuato tramite Avviso pubblico di indagine di mercato viene invitato a presentare offerta economica formale; la Stazione appaltante procede a espletare le verifiche in capo all’Appaltatore ed emana il provvedimento di affidamento comprensivo del primo appalto specifico.
2. Stipula Accordo quadro: a seguito dell’esito positivo delle verifiche, divenuto efficace il suddetto provvedimento di affidamento, si giunge alla stipula l’Accordo quadro.
2.1. Stipula del primo contratto attuativo: si specifica, altresì che il contratto di stipula dell’Accordo Quadro definisce l’avvio del servizio e del recepimento delle indicazioni tecniche da parte dell’Appaltatore, prevedendo inoltre la repertoriazione della documentazione.
3. Affidamento appalti specifici: al di sotto dell’importo massimo dell’Accordo quadro, vengono affidati gli
appalti specifici tramite determinazione dirigenziale.
4. Stipula dei contratti attuativi -oltre il primo-: quando il provvedimento di affidamento dell’appalto specifico è efficace, si stipula il contratto attuativo corrispondente, ferme restando le condizioni iscritte nel capitolato relativamente alle modalità di esecuzione previste dalle prestazioni oggetto di appalto.
Art. 1 FINALITÀ, OGGETTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Il presente capitolato disciplina le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto (si veda art 1.1); a questo si aggiungono le future occorrenze, che saranno declinate dai contratti attuativi fermo restando condizioni e modalità fissate nel presente Accordo.
Nello svolgimento di tutti i servizi previsti dall’Accordo quadro l’operatore economico si impegna a rispettare le norme europee e nazionali attinenti alle materie gestite dagli applicativi in uso presso l’Ente, oltre a quelle indirizzate ai servizi di outsourcing, quelle previste nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA, relative a privacy (D.Lgs. n. 196/03 e regolamento UE n. 2016/679), diritto d'autore, accessibilità e usabilità degli applicativi, al Codice di Amministrazione Digitale e rispettive linee guida per l'attuazione.
Il servizio si dovrà svolgere inoltre nel rispetto dei regolamenti interni della Provincia di Brescia (anche ove non in allegato all’Accordo), delle prescrizioni impartite all'avvio del servizio e riportate nei singoli contratti attuativi, oltre che degli obblighi di cui al presente capitolato descrittivo prestazionale.
Le modalità di presentazione delle richieste di assistenza da parte dell’utente sono quelle già consolidate dalla Provincia di Brescia, tramite la piattaforma di acquisizione ticket di cui al punto 1.2.
All’interno del presente capitolato descrittivo (art. 9) viene altresì predisposto l’Accordo sul livello di servizio (SLA) con la finalità di disciplinare, fra gli altri, il servizio di assistenza dedicata attraverso la definizione di metriche e sistemi di produzione della reportistica.
Riguardo alle modalità di dispiegamento del servizio non viene espressa preferenza rispetto alla somministrazione in presenza (onsite) ovvero da remoto (online), rimandando di volta in volta a comune intendimento tra l’operatore economico e la Stazione appaltante.
1.1 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E PROGETTUALE E REDAZIONALE
Il servizio ha per finalità quella di garantire opportuni standard nella gestione tecnica e operativa specificatamente orientata alla manutenzione e il miglioramento, nonché la progettazione e implementazione, concernente i principali portali e pagine tematiche in uso presso l’Ente.
È essenziale per l’Ente il supporto per il puntuale aggiornamento rispetto al quadro normativo vigente e/o all’evoluzione tecnologica. In termini esecutivi si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune attività richieste:
• gestione delle problematiche interne all’Ente (attività di problem solving);
• contatti con i fornitori dell’Ente con finalità di allineamento tecnico sui prodotti;
• proposte di modifiche migliorative;
• elaborazione statistica dei dati;
• affiancamento tecnico all’introduzione di nuove tecnologie;
• operazioni di mappatura dei contenuti;
• supervisione User Interface e verifiche di accessibilità;
• attività di coordinamento e progettazione (analisi e selezione) per le migrazioni tra portali;
• diagnosi e rimozione di anomalie;
• individuazione della natura delle problematiche (in termini funzionali – bug), concettuale o di compatibilità fra applicativi (anche di terze parti) e conseguente troubleshooting;
• elaborazioni grafiche per pagine progetti, webinar, eventi, presentazioni, conferenze stampa, App, ecc.;
• monitoraggio per la costante aderenza all’evoluzione tecnologica;
• assistenza grafica a progetti integrati con il portale istituzionale;
• supporto all’analisi e alla pianificazione dei questionari;
• configurazione e personalizzazione della manualistica per l’utente.
Inoltre, l’attività di supporto tecnico informatico include la gestione front-end e back-end degli applicativi in uso (di cui i principali nell’elenco sottostante) e relativi servizi ad essi collegati; la gestione delle richieste di assistenza e smistamento ticket tramite piattaforma MoOne (art. 1.2).
• Giornate della Trasparenza, Smart Area Brescia, Strutture ricettive turistiche (siti tematici dedicati a tali eventi);
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 – 2022 (sito tematico divulgativo/ informativo del PTPCT);
• Portale e-mobility (sito tematico dedicato a progetti e attività di mobilità sostenibile);
• Newsletter (portale di gestione e invio automatico di newsletter);
• SmartArea Index (sito presentazione sistema SmartArea Index: indicatori per il monitoraggio del livello di digitalizzazione del territorio bresciano);
• Sito istituzionale della Provincia di Brescia in uso;
• Nuovo sito istituzionale della Provincia di Brescia in lavorazione;
• BresciaGov (sito tematico che raccoglie i servizi on line della Provincia);
• Intranet (sito tematico ad uso esclusivo interno della Provincia).
Le caratteristiche del servizio hanno per finalità quella di garantire la costante aderenza degli applicativi all’evoluzione tecnologica ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente), con interventi di natura adattativa ad interessare sia la componente di gestione dei dati, sia quella logico-applicativa, con particolare attenzione a quanto riportato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Provincia di Brescia e nelle linee guida nazionali AgID e ANAC.
Considerata l’interconnessione fra le funzionalità rilevanti dal punto di vista della user experience con tutto l’ecosistema informativo dell’Ente, si richiede all’o.e. di informare dettagliatamente la Stazione appaltante delle esigenze di compatibilità con gli standard più avanzati e tenerne traccia.
Rimane inteso che, nel caso vengano revisionati gli standard minimi per qualità, sicurezza dei dati, interoperabilità dei portali in uso alla PA, l’o.e. si impegna a velocizzare la programmazione per l’adeguamento al nuovo quadro normativo nel più breve intervallo di tempo (compatibilmente con le necessità di natura tecnica).
Per tutte le proprie richieste di intervento in evolutiva la Provincia di Brescia chiede che l’Appaltatore, effettuate le valutazioni di fattibilità e coerenza con l’inquadramento normativo di riferimento, restituisca entro 5 giorni lavorativi una proposta tecnica finalizzata ad illustrare il perimetro dello sviluppo, il computo (in termini di Full Time Equivalent – 8 ore) della stima delle tempistiche necessarie alla realizzazione (con dettaglio delle eventuali milestone, secondo pianificazione). Sarà onere della Stazione appaltante schedulare le attività prioritarie e decretare l’avvio delle attività oggetto della proposta.
È facoltà dell’o.e. proporre interventi con carattere di innovatività e con rilievo nel più ampio contesto del processo di transizione al digitale dell’Ente, in applicazione del modello strategico richiamato dal Piano Triennale per la transizione al digitale nella Pubblica Amministrazione. La possibilità di implementazione da parte dell’o.e. di componenti software di terze parti (librerie, modelli, oggetti, ecc.) è ammessa laddove sussistano le seguenti condizioni: piena responsabilità in capo all’Appaltatore per quanto concerne il funzionamento di quanto integrato con il proprio sistema informativo; cessione all’Ente delle relative licenze d’uso, il cui costo dovrà intendersi ricompreso nelle proposte tecnico-economiche presentate.
Ai sensi dell’art. 69 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al Decreto-legge
n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022) le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta. A tal fine nel presente capitolato è previsto, a meno di comprovate ragioni di carattere tecnico-
economico, che la Provincia di Brescia sia titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione appositamente sviluppati per essa – ovverosia le implementazioni risultanti dal lavoro effettuato dall’o.e., secondo le modalità illustrate. Nel caso di supporto per la gestione o l’aggiornamento di software open source viene prescritta particolare attenzione nel minimizzare il grado di divergenza tra il codice sorgente originale e quello modificato secondo quando richiamato dalle Linee Guida.
La Stazione appaltante ha facoltà di richiedere, tramite specifici contratti attuativi, attività di implementazione, manutenzione e caricamento di contenuti nei portali web utilizzati dall'Ente, supporto per l’attività redazionale ordinaria in stretto rapporto con il gruppo di lavoro dedicato alla comunicazione e informazione dell'Ente.
In particolare – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la programmazione redazionale, l’Inserimento e modifica contenuti di varia origine e formato nel portale istituzionale, supporto grafico, multimediale e comunicativo dei contenuti (es: pubblicazioni notizie, comunicati, inserimento dati nella sezione dedicata ad Amministrazione trasparente) ed elaborazione dei dati tecnici tramite analisi statistica.
L’o.e. dovrà porre particolare attenzione in tutti gli ambiti di intervento alle analisi necessarie per perfezionare l’usabilità delle interfacce e le rispettive personalizzazioni grafiche. Potrebbero rientrare nel perimetro descritto attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il supporto alla progettazione di un nuovo portale ad uso interno dell’Ente (intranet) ovvero un ausilio tecnico all’identificazione delle esigenze di aggiornamento espresse dai diversi settori.
Ai fini della valorizzazione all’interno dell’offerta formale l’operatore economico dovrà esporre il costo equivalente
ad un mese per le attività riservate all’assistenza tecnico informatica e al supporto redazionale, rispettivamente.
CANONE | Oggetto dei contratti attuativi; tale viene valorizzato su base mensile. |
1.2 INCIDENT TRACKING E ACTIVE DIRECTORY
Per la tracciatura delle richieste di assistenza (trouble ticket) la Provincia di Brescia si avvale di una piattaforma dedicata denominata “MoOne”, già configurata secondo necessità e flussi di lavoro dei presìdi di supporto di primo e secondo livello (sia interni che esterni all’Ente), provvista di sistema di alert (tramite e-mail automatiche) e accessibile dall’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Rimane a carico della Stazione appaltante la predisposizione degli accessi affidati all’operatore economico, l’implementazione delle categorie d’assistenza e la definizione dei relativi flussi di lavoro, affinché siano opportunamente coinvolte tutte le parti interessate. La piattaforma sarà altresì utilizzata per l’estrazione della reportistica quantitativa e qualitativa per verifica rispetto alle metriche di servizio di cui ai service level agreement contrattuali.
1.3 COMUNICAZIONI DELL’APPALTATORE
Con richiamo all’art. 1.1 del presente capitolato, le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi dovranno essere sempre precedute almeno da una valutazione a carico dell’Appaltatore, con restituzione di un progetto di fattibilità comprensivo di una proposta operativa e delle tempistiche necessarie alla consegna di quanto accordato; il rispetto degli scadenziari concordati, unitamente all’aderenza degli interventi eseguiti a seguito delle richieste formulate dalla Stazione appaltante (e accettate dall’o.e.), costituiscono elementi per effettuare le stime di cui al Certificato di Regolare Esecuzione (art. 12).
La documentazione da rendere in fase di Trattativa diretta comprende il PassOE, Documento di Gara unico Europeo (DGUE) e relativa dichiarazione integrativa (art. 85 del D.Lgs. 50/2016), dichiarazione sostitutiva “Tracciabilità dei
flussi finanziari” (Legge n. 136/2010), il Patto di Integrità, la Dichiarazione Responsabile esterno per il trattamento dati.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell’Ente, pertanto non si rende necessaria l'elaborazione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)”.
Nel caso di violazioni di dati personali (data breach) in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 l’operatore economico, in qualità di Responsabile “esterno” del trattamento (vedi art. 17 del presente capitolato), dovrà informarne tempestivamente il Titolare (Provincia di Brescia), affinché possa attivarsi per la notifica al Garante entro e non oltre le 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza – tenuto conto della particolarità costituita dai dati raccolti da una piattaforma di whistleblowing digitale e dalle ulteriori implicazioni del modello crittografico implementato. Altresì è richiesto supporto al Data Protection Officer dell’Ente, tramite riscontri per iscritto, affinché proceda alla compilazione l’apposito registro.
1.4 SUBENTRO DI ALTRO FORNITORE
L'Appaltatore dovrà garantire un servizio avente caratteristiche che diano garanzia di continuità dei dati e delle procedure nei casi di passaggio ad altro fornitore, al termine del contratto ovvero per altre cause di interruzione del rapporto contrattuale non preventivabili.
Al termine della durata contrattuale dovrà, senza oneri aggiuntivi ed entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di scadenza, mettere a disposizione dell’Ente tutti i dati e documenti necessari, in formato tale da consentirne la libera fruizione. Inoltre, dovrà garantire l’opportuno affiancamento al fornitore subentrante per un periodo mimino di cinque (5) giorni FTE (8 ore ciascuno), anche nei casi di risoluzione per inadempimento o recesso anticipato da parte della Provincia di Brescia.
Art. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento dell’Accordo quadro, designato ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxx in qualità di Funzionario Informatico del Settore della Innovazione della Provincia di Brescia.
I Responsabili unici del procedimento (RUP) di ogni appalto specifico verranno nominati contestualmente
all’affidamento dell’appalto medesimo da parte dei settori committenti della Provincia di Brescia.
È buona pratica che i responsabili dei singoli contratti attuativi notifichino al Responsabile unico dell’Accordo quadro l’insorgenza di qualsiasi supplemento, variazione della procedura o reclamo si renda necessario, segnatamente quando alla revisione possa conseguire un’azione unanime da parte della Stazione appaltante.
Art. 3 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI E IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO
L’orizzonte temporale dell’Accordo quadro è quantificato in 48 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso. Esso si concluderà nel caso in cui la Stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto. Sopraggiunta la scadenza naturale, l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico rispetto all’importo complessivo, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.
Durante il periodo di validità dell’Accordo quadro la Provincia di Brescia si riserva facoltà di risolverlo anticipatamente o di indire apposite procedure di gara extra accordo, per l’affidamento di prestazioni già oggetto del presente capitolato. Anche in questo caso non sussistono i presupposti per il riconoscimento, a beneficio dell’operatore economico, di alcun tipo di pagamento a titolo di indennizzo.
Il singolo contratto attuativo può dispiegarsi su qualsiasi orizzonte temporale con una durata massima di 24 mesi sottoscrivibile sino all’ultimo giorno del quarantottesimo mese di validità dell’Accordo Quadro e una durata minima annuale (art. 1.1).
L’importo stimato dell’Accordo quadro, pari al valore complessivo della procedura (art. 35, comma 4 del Codice) ammonta ad € 138.800,00 (oltre IVA).
Il valore dell’Accordo quadro corrisponderà in ogni caso all’importo complessivo negoziabile, mentre i prezzi offerti dall’Appaltatore saranno applicati per l’affidamenti degli appalti specifici nel limite massimo previsto – fermo restando quanto indicato nelle premesse in merito alla facoltà della Stazione appaltante di non acquistare o di acquistare solo parzialmente, senza esaurire l’Accordo quadro.
Pertanto, rispetto alle stime quantitative in sede di affidamento degli appalti specifici, le stesse potranno subire variazioni al rialzo, in ragione di tutte le necessità non inizialmente preventivabili, tassativamente entro il limite massimo posto dal valore dell’Accordo quadro e non oltre. Si ribadisce che, in nessun caso, l’ammontare dei contratti attuativi e loro modifiche può superare il valore stimato dell’Accordo quadro.
Viene stabilito l’importo dell’onere della sicurezza pari a zero (€ 0,00) in quanto non previsti rischi da interferenze (con richiamo all’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e alla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008).
La stima dei costi della manodopera in applicazione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e calcolata sulla base dei prezzari aggiornati, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, è da considerarsi assimilabile all’intero valore contrattuale.
Ai sensi del art. 106, comma 12 del Codice ogni contratto attuativo potrà essere modificato in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, alle medesime condizioni previste nel contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di partecipazione all’indagine di mercato sono di seguito riportati.
• Ordine generale: non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice (recante “Motivi di
esclusione”) e dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
• Idoneità professionale: essere iscritto al registro tenuto dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura;
• Comprovata esperienza pregressa nella PA per incarichi affini: pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento (es. conoscenza della piattaforma WebAanalyticsItalia);
• Idoneità tecnica: ottima conoscenza dell’insieme delle applicazioni del pacchetto Office, di software di elaborazione vettoriale e fotografica, dei più diffusi CMS e piattaforme open source, e altresì una conoscenza approfondita dell’utilizzo di database e di diversi linguaggi di sviluppo web lato client e lato server (html, css, javascript, php) con particolare attenzione ai principi dell’accessibilità e della usabilità;
• Capacità di analisi funzionale, applicativa, sistemistica e operativa;
• Conoscenza, anche operativa, delle linee guida AgID e delle Linee guida di design per i servizi web della PA di Designers Italia;
• Conoscenza approfondita delle procedure di pubblicazione documentale: pubblicazione di documenti sui
portali dell’Ente nel rispetto della normativa sulla trasparenza ANAC (Autorità Nazionale e Anticorruzione).
Art. 5 SCELTA DEL CONTRAENTE
L’affidamento all’operatore economico del servizio di supporto tecnico, progettuale, operativo e redazionale per i portali e gli applicativi dell’ente avverrà mediante procedura di affidamento diretto – ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con Legge n. 120/2020 e novellato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con Legge n. 108/2021.
L’indagine di mercato verrà gestita mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 e del D.Lgs. 50/2016. In particolare, si utilizzerà la piattaforma di e- procurement “Sintel”, resa disponibile dalla società Aria S.p.A.
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione, di indire nuovamente, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza.
Art. 6 GARANZIE E ASSICURAZIONI
Al fine di evitare costi sproporzionati all’affidatario al momento della sottoscrizione dell’Accordo quadro non viene
richiesta alcuna garanzia definitiva sull’importo complessivo stimato dell’Accordo stesso (art. 103 del Codice).
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti attuativi derivanti dall'Accordo quadro, l’o.e. dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del codice (per contratti attuativi di importo di almeno 40.000 euro).
L'operatore economico:
1. assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, può presentare una copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell’Accordo quadro in copia conforme all’Ente alla sottoscrizione dello stesso.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla già menzionata polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Art. 7 FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICI
Divenuto efficace il provvedimento di affidamento, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, il contratto di Accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica dal Settore della Innovazione nella forma di scrittura privata, soggetta ad imposta di bollo.
L’affidatario dell’Accordo quadro, ai fini della stipula del contratto, dovrà presentare alla Stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di affidamento.
Xxxxx parte integrante del contratto di Accordo quadro i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:
• il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• il Patto d’integrità per la partecipazione agli appalti pubblici;
• il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia;
• la Dichiarazione Responsabile esterno per il trattamento dati.
I singoli contratti attuativi derivanti dall’Accordo quadro saranno stipulati dai settori committenti della Provincia di Brescia in modalità elettronica in forma di lettera contratto tramite scambio di corrispondenza (PEC), non soggetta ad imposta di bollo e potranno avere inizio dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo ovvero dalla data in esso indicata.
Gli oneri e qualsiasi spesa, imposta e tassa connessi alla stipula del contratto di Accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell’Appaltatore così come ogni spesa relativa alle pubblicazioni a norma di legge; resta a carico della Provincia di Brescia la sola IVA.
Art. 8 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura, l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni disciplina, relativamente alla materia del subappalto, il presente capitolato prevede che, come segnalato al comma 4. lett. c) l’appaltatore possa affidare in subappalto il servizio compreso nel contratto previa autorizzazione della Stazione appaltante purché in fase di presentazione dell’offerta formale siano indicati i lavori, i servizi ovvero parti di servizi che si intende subappaltare. L’Appaltatore si impegna ad avvisare il Settore della Innovazione al momento della stipula del contratto di Accordo quadro in merito a quest’evenienza.
Permane invece per tutta la durata dell’Accordo quadro l’impossibilità a cedere il contratto e l’inattuabilità dell’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni di servizio, salvo preventiva ed espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.
Art. 9 SERVICE LEVEL AGREEMENT
Oltre ai servizi di livello minimi garantiti e di seguito esposti resta sottintesa la possibilità, nella scrittura di ogni singolo contratto attuativo, in particolare qualora in quest’ultimo ricadessero condizioni di eccezionalità, di perfezionare e rafforzare i livelli di SLA (Accordo sul Livello di Servizio) adeguandoli alla specifica esigenza.
L’operatore economico deve garantire il servizio di assistenza continuativo, con esclusione delle festività infrasettimanali. Durante l’arco della giornata lo SLA sugli interventi viene definito sia rispetto alla presa in carico delle richieste di supporto e/o assistenza, sia in base alla classificazione delle anomalie (c.d. “livelli di criticità”).
• Presa in carico: deve essere garantita la presa in carico di un ticket entro sei (6) ore dall’apertura dello stesso.
• Livelli di criticità: la criticità di livello uno (1) descrive problematiche gravi, impattanti, con serie limitazioni all’utilizzo di almeno una funzionalità o addirittura bloccanti per l’intera soluzione applicativa, mentre la criticità di livello due (2) rappresenta le problematiche riguardanti almeno una funzionalità non critica oppure che determinino un degrado prestazionale tollerabile, per periodi di tempo limitati.
I due livelli di criticità rimandano alle combinazioni riportate nella seguente matrice che mette in relazione i livelli di urgenza (bloccante - alta, media, bassa - molto bassa) come proposti dalla piattaforma di ticketing MoOne (art. 1 del presente capitolato), rispetto alla classe di problematica affrontata (P1, P2 e P3) – definita sulla base della difficoltà intrinseca di risoluzione, così come formalizzata dall’o.e. in seguito a presa in carico e analisi del problema. Pertanto, per procedere con l’assegnazione del livello di criticità si prenderanno come riferimenti il livello di urgenza, assegnato dall’utente, e la difficoltà di risoluzione intrinseca (P), assegnata dall’operatore economico.
BLOCCANTE - ALTA | MEDIA | BASSA - MOLTO BASSA | |
Difficoltà bloccante senza soluzione alternativa (P1): es. blocco a seguito di un aggiornamento. | 1 | 1 | 1 |
Difficoltà bloccante con una possibile soluzione alternativa (P2): es. possibilità di intervenire da remoto per correggere il funzionamento. | 1 | 1 | 2 |
Difficoltà non bloccante con un degrado funzionale (P3): es. la profilazione delle nuove utenze oppure la modifica di una esistente. | 2 | 2 | 2 |
La tabella di seguito precisa per ogni tipo d'anomalia i termini di risoluzione previsti dal servizio. Il parametro di misurazione dei livelli di servizio rispetto all’occorrenza di un intervento correttivo è il tempo di soluzione (TS), ovverosia il tempo massimo che intercorre tra il momento della presa in carico del problema (entro due ore dall’apertura del ticket) a quello in cui è disponibile una soluzione:
BUSINESS TIME | % DI SUCCESSO | |
Criticità 1 | Entro 1 giorno | 95% (TS1) |
Criticità 2 | Entro 4 giorni | 90% (TS2) |
Il calcolo degli SLA dovrà avvenire meccanicamente in base alle informazioni dettagliate in precedenza.
Le inadempienze derivanti dal mancato rispetto delle percentuali di successo oppure dalla mancata presa in carico di un ticket saranno soggette a penalità commisurate secondo i parametri di seguito proposti (art. 13).
Art. 10 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione del servizio l’Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008; si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; l’Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori del contratto.
Art. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per la gestione dei pagamenti si rimanda ad analoga suddivisione fra le due tipologie di servizio proposte, così come anticipato nell’art. 1 del presente capitolato descrittivo e prestazionale. Per tutte le tipicità elencate, per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. 633/1972).
Il compenso spettante all’Appaltatore per il servizio di supporto avverrà tramite canoni bimestrali posticipati, a fronte del ricevimento di regolare fattura. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio.
La fatturazione dovrà aver effetto dall’avvio delle attività a regime del servizio sino al parziale o totale compimento
delle operazioni concordate in fase di stipula del singolo contratto attuativo.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A recante “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxxxxxxxx.xxx.xx dell’Agenzia delle Entrate.
La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
CODICE UNIVOCO UFFICIO UF95O3
Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
In ogni fattura i campi previsti per i quali è richiesto l’inserimento dati sono i seguenti:
• nella sezione "dati del contratto" devono essere riportati il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento con il riferimento al Settore committente;
• nel campo CIG si chiede l’inserimento del codice univoco CIG relativo al contratto attuativo specifico;
• nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” va indicato l'oggetto esatto dell'appalto (si veda l’oggetto del contratto);
• nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" deve essere selezionata “S” in quanto si applica
l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti;
• nella sezione "Dati relativi al pagamento" la modalità di pagamento da indicare è il bonifico bancario o postale e il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata
commissionata la prestazione/fornitura.
Si precisa che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il suddetto codice CIG. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del D.L. n. 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 8 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
Art. 12 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E PAGAMENTO A SALDO
I contratti pubblici di servizi sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Per servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, è sempre facoltà dell’Ente sostituire il certificato di verifica di conformità con il Certificato di Regolare Esecuzione (art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni) rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento del contratto attuativo. La regolare esecuzione deve essere verificata per qualsiasi tipologia di contratto, indipendentemente dagli importi e il CRE deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
La redazione del documento che veicola la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni e il conseguente certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il pagamento del saldo e lo svincolo dell’eventuale garanzia definitiva sono subordinati alle verifiche del RUP del singolo contratto attuativo – che si occupa, inoltre, di verificare la corretta emissione delle fatture e stilare le checklist.
Il RUP del contratto attuativo effettua entro cinque giorni dall’ultimazione delle prestazioni i necessari accertamenti in contraddittorio con l’operatore economico e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all’Appaltatore e al RUP dell’Accordo quadro.
Art. 13 INADEMPIENZE E PENALITÀ
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP dell’appalto specifico e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione – fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP dell’appalto specifico – di applicare a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo quadro, una penale pecuniaria.
Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (per mille) e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla Provincia, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al settore committente della Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del settore committente della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la Stazione Appaltante, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso,
l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente e al Settore titolare dell’Accordo quadro entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle penali già menzionate, adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare e anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge
n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezza. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.
In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:
• ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto specifico;
• sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
• non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 14 del presente Accordo;
• grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Stazione appaltante (tre volte);
• violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia.
Art. 15 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Qualora in vigenza di contratto venga avviata una convenzione stipulata da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente parametri migliorativi – tenuto conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire – e l’Appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per ricondurlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia di Brescia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 16 RECESSO UNILATERALE
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti (art 109, comma 1, del Codice).
Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, del Codice).
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’esecutore del singolo contratto attuativo da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, del Codice).
Il recesso dal contratto attuativo non comporta il recesso contestuale dall’Accordo quadro, fatto salvo caso di valutazione analoga da parte del RUP dell’Accordo quadro.
Art. 17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei precitati documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite piattaforma di e-procurement “Sintel” di Aria S.p.A., il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma stessa che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’Appaltatore dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’Appaltatore, all’atto della sottoscrizione del singolo contratto attuativo, verrà designato quale
Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che i Responsabili “interni” del Trattamento sono i Dirigenti dei Settori per quanto di competenza.
A seguito della designazione, L’Appaltatore dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 con particolare attenzione agli artt. 32 – Sicurezza del trattamento – e 33 – Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento – adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati.
A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al settore committente, nella persona del Responsabile interno. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti in vigenza di contratto sarà competente il Foro di Brescia.
Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato descrittivo e prestazione, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni di legge vigenti che ne regolano la materia.
Qualora entrassero in vigore nuove norme, in aperto contrasto con quanto stabilito dal presente Capitolato, gli articoli viziati da incompatibilità saranno da considerarsi automaticamente decaduti.
Brescia, 16/06/2023 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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