CITTÀ DI MORBEGNO
CITTÀ DI MORBEGNO
PROVINCIA DI SONDRIO
35
N°
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MORBEGNO RELATIVO AD APPARECCHIATURE RADIO INSTALLATE PRESSO POSTAZIONI IN DISPONIBILITA’ DELLA REGIONE LOMBARDIA.
Oggi ventinove del mese di maggio dell’anno duemilasei, alle ore 18:30, su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno dell’argomento da trattare in adunanza straordinaria, come previsto dall’art.11 dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:
PRESENTE | ASSENTE | |
XXXXXXXX XXXXXXX | Sì | == |
RAPELLA ALBA | Sì | == |
XXXXX XXXXX | Sì | == |
XXXXXX XXXXXXXXX | Xx | == |
XXXXX XXXX | Sì | == |
XXXXXX XXXXXX | Xx | == |
DEL XXXXX XXXXX | Sì | == |
XXXXXXXX XXXXXX | Xx | == |
XXXXXXX XXXXXXX | Xx | == |
XXXXXXXX XXXXXXX | Sì | == |
XXXXXXX XXXXX | Sì | == |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX | Xx | == |
XXXXXXX XXXXXXX | Sì | == |
XXXXXXXXX XXXX | Sì | == |
CAROI XXXXXXXX | Sì | == |
XXXXXXXX XXXXXXX | Sì | == |
XXXXXXXXX XXXXXX | == | Sì |
XXXXXXXXXX XXXXXX | Xx | == |
XXXXX XXXXXXX | Xx | == |
XXXXXXXXXX XXXXXX | Sì | == |
XXXXXXX XXXXXX | Sì | == |
TOTALI | 20 | 1 |
E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ai sensi dell’art.11, 4°comma, dello Statuto.
Partecipa il Segretario comunale XXXX. XXXXXXX XXXXX XXXXX
Il Sig. Sindaco Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le formalità previste dallo Statuto (art. 11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
a)- il Comune di Morbegno, in virtù della convenzione in essere – approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 24.09.2004 e rinnovata sino al 30.09.2006 con deliberazione della Giunta Comunale n. 258 in data 15.09.2005 - è Ente capo fila del servizio associato di polizia municipale “Bassa Valtellina”;
b)- all’ente capo fila compete l’adozione degli atti amministrativi relativi alla gestione del servizio associato (rif. articolo 2, comma 2 della convenzione);
Considerato che:
a) nell’ambito del progetto in materia di sicurezza urbana di cui alla Legge Regionale 4/2003 relativo all’anno 2004, il servizio associato si è dotato di una nuova centrale operativa per il collegamento via radio del personale appartenente alla suddetta struttura; b)- il sistema di collegamento via radio prevede l’utilizzo di un ponte radio presso la postazione della Regione Lombardia in località Poira di Civo;
Preso atto che, a seguito di apposita richiesta da parte del Comune di Morbegno, la competente struttura regionale ha comunicato con nota n. y1.2006.3713 del 6 aprile 2006 la disponibilità ad ospitare il suddetto ponte radio previa sottoscrizione di apposito contratto di comodato d’uso gratuito;
Visto l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito, trasmesso dalla Regione Lombardia con la sopra citata nota del 6 aprile 2006;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
Visto l’art. 10 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 20.11.2000, esecutiva;
Sentita la competente commissione consiliare; Uditi i seguenti interventi:
Xxxxxxxx:
Per quanto riguarda questo punto all’o.d.g. il C.C. è chiamato ad approvare uno schema di contratto di comodato d’uso fra la Regione Lombardia e il Comune di Morbegno relativo ad apparecchiature radio installate presso la postazione in disponibilità della Regione stessa. Non so se i Consiglieri lo sanno, la Regione Lombardia è proprietaria di una struttura in Comune di Civo, Poira di Civo, struttura per ospitare apparecchiature radiotrasmittenti e dà la disponibilità d’uso di questi impianti ai vari enti che ne facciano richiesta. Il Comune di Morbegno, come capofila del Servizio di Polizia Associata, ha fatto la richiesta alla Regione Lombardia di poter usufruire di questa struttura dove ha provveduto all’installazione di un ponte radio, dove tra l’altro ha ricevuto un finanziamento della stessa Regione. La Regione ha dato la propria disponibilità, solo che ha richiesto che venisse approvato uno schema di contratto che regolasse in modo migliore questo tipo di rapporto.
Pertanto ha predisposto un contratto tipo, che trovate allegato alla proposta di delibera, sul quale gli uffici competenti mi hanno riferito che per quanto riguarda il Comune di Morbegno va bene, nel senso che non c’erano obiezioni. Pertanto siamo qua stasera a proporre di approvare questo tipo di contratto proprio per fare in modo che venga regolato questo rapporto. E’ un contratto che non prevede oneri per l’Amministrazione, per cui non c’è alcuna spesa, tranne la spesa di energia elettrica che serve però per il funzionamento del ponte radio che è di proprietà del Servizio Associato di Polizia locale. La durata è di circa sei anni, altri particolari non mi sembra di dover evidenziare, se non quello che ho già detto in precedenza, per cui mi sembra di essere stato abbastanza chiaro.
Xxxxxxx:
Anticipo che il nostro voto sarà favorevole, però, come già fatto sottolineare da me personalmente in Commissione, non è propriamente gratuita l’installazione di questi impianti sul territorio. All’art.2, dove l’ospite è inteso come Comune di Morbegno, le spese previste non riguardano esclusivamente la fornitura di energia elettrica. Non vorrei smentire il Presidente della Commissione, però ci sono nei commi una serie di spese e cure a capo dell’ospite, che è inteso come Comune di Morbegno. Rimane la valenza importante di questa regolamentazione, ma a me aveva fatto sorridere in sede di Commissione la dicitura di comodato d’uso gratuito. Tutto qui, comunque il nostro voto rimane favorevole.
Xxxxxxxx:
Una breve replica: il Comune di Morbegno, come capofila del Servizio Associato ha provveduto alla spesa complessiva per l’installazione del ponte radio. E’ chiaro che la Regione Lombardia dà in uso gratuito la struttura esistente, probabilmente qualche spesa inerente ci può essere però quantificarla è molto difficile, però penso non siano spese di rilevanza eccessiva.
Xxxxxxx:
A me sembra più che un comodato d’uso, una locazione, cioè andiamo a pagare comunque una forma di contributo che può essere anche solo la verifica statica delle esistenti strutture, e per quanto riguarda gli eventuali danni, che sono in capo nostro. Non voglio disquisire sulla fattispecie però, secondo me, proprio gratuito non è.
Sindaco:
Credo che questo sia il testo che è stato predisposto dalla Regione Lombardia. Anche inserire in un comodato d’uso che eventuali danni sulla struttura saranno a carico del comodatario credo che sia corretto in qualsiasi comodato d’uso, anche gratuito, che viene fatto. Qualora il comodatario provoca danni o quant’altro ne deve rispondere, però per questo non cambia la natura dell’atto stesso su questa questione, non modifica la modalità della cosa.
E’ il testo che è stato mandato dalla Regione Lombardia ma credo che le spiegazioni siano queste.
Caroi:
Avevamo già visto in sede di Commissione, come ricordava il capo-gruppo Xxxxxxx, l’analisi specifica dello schema di contratto proposto e discusso con i componenti della Commissione, con il Presidente ma anche in modo dettagliato con il responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Morbegno. Non trovando da eccepire sulla sostanza del contratto proposto, se non, per parte mia, il discorso della durata, che mi sembrava eccessiva, di cinque anni, una durata che evidentemente non è ancora entrata bene nel ragionamento dei commissari visto che stasera il Presidente ha detto sei anni di durata quando sono invece soltanto cinque. Comunque, valutata la necessità di poter accedere come ospite in forma quasi, sottolineo quasi, gratuita ad un impianto di carattere regionale per un servizio di polizia associata, il voto sarà positivo anche per quanto riguarda il nostro gruppo consiliare.
Xxxxxxxx:
Solo per confermare che effettivamente sono cinque anni la durata, che ho confuso con i sei mesi in caso di disdetta da una delle parti.
Sindaco:
Credo che possiamo porre la delibera così come è in votazione, avendo chiarito questi aspetti.
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n°20 Consiglieri presenti e votanti, mentre l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx non partecipa alla votazione ai sensi dell’art.11, 4°comma, del vigente Statuto comunale:
D E L I B E R A
1. Di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito tra Regione Lombardia e Comune di Morbegno relativo ad apparecchiature radio installate presso postazioni in disponibilità della regione, nel testo riportato nell’allegato 1 alla presente deliberazione che consta di 20 articoli.
INDI
su proposta del presidente:
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n°20 Consiglieri presenti e votanti, mentre l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx non partecipa alla votazione ai sensi dell’art.11, 4°comma, del vigente Statuto comunale:
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000
allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. del
SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MORBEGNO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, CON SEDE IN XXX XXX XXXXXX Xx 00 - XXXXXXXX, RELATIVO AD APPARECCHIATURE RADIO INSTALLATE PRESSO POSTAZIONI IN DISPONIBILITA' DELLA REGIONE.
L'anno , il giorno del mese di con la presente scrittura privata tra il Comune di Morbegno - Corpo di Polizia Municipale, con sede in Xxx Xxx Xxxxxx xx 00 - Xxxxxxxx, Codice Fiscale 00098990146, di seguito denominato semplicemente "OSPITE", rappresentato dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di responsabile dell’area Polizia Municipale/Commercio e la GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA con sede in Xxxxxx Xxx X. Xxxxx x. 00, Codice Fiscale 80050050154, qui rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, di seguito denominata più brevemente "REGIONE", tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è l'ospitalità, compatibilmente con le esigenze di servizio della Regione, presso fabbricati e/o infrastrutture (d'ora in avanti anche indifferentemente "Siti") di proprietà o comunque nella disponibilità della Regione di apparati ricetrasmittenti e/o di collegamento di sistemi irradianti (d'ora in avanti anche indifferentemente "Apparecchiature") di proprietà di terzi per l'erogazione da parte dell'Ente o Società ospitata di propri Servizi.
Le Apparecchiature saranno ospitate:
a) in locali I tralicci di proprietà o comunque nella disponibilità della Regione ma di uso comune;
b) in locali I tralicci di proprietà o comunque nella disponibilità della Regione destinati ad uso esclusivo dell'Ospitato;
c) in un prefabbricato I contenitore I traliccio di proprietà della Regione, realizzato I installato su terreno di proprietà o comunque nella disponibilità della Regione. In tal caso l'Ospitato avrà la facoltà di realizzare a propria cura e spese, previa approvazione del relativo progetto da parte della Regione i relativi lavori. Tali lavori dovranno essere dall'Ospitato eseguiti, subordinatamente all'ottenimento da parte dello stesso delle relative concessioni edilizie, nel pieno rispetto della normativa di legge ed in particolare delle norme di sicurezza.
ARTICOLO 2. OBBLIGHI A CARICO DELL'OSPITATO
L'Ospite provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori di installazione delle Postazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nonché delle regole di installazione stabilite dalla Regione. Provvederà inoltre, a propria cura e spese, ad eseguire, ove richiesto dalla Regione, la verifica statica delle esistenti strutture da esso utilizzate ed a fornire alla Regione la relativa certificazione, nonché a sostenere i costi per le eventuali modifiche strutturali che si rendessero necessarie, ad insindacabile giudizio della Regione, all'esito della suddetta verifica. L'inosservanza di tali norme da parte dell'Ospite sarà causa di risoluzione automatica del contratto.
Nel caso in cui i lavori di installazione siano affidati ad una ditta esterna, tale ditta dovrà ottenere il gradimento della Regione. Ogni singola componente delle Postazioni sarà munita di un'etichetta recante la denominazione dell'Ospite.
L'Ospite dovrà immediatamente ripristinare a propria cura e spese, assumendosene ogni responsabilità per eventuali danni, quanto dovesse risultare manomesso da parte sua delle strutture e/o degli impianti della Regione sia nel corso che al termine del rapporto di ospitalità in oggetto. L'Ospite, qualora abbia necessità di costituire un deposito di scorte, ne dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione alla Regione e dovrà inviare le
suddette parti di scorta con la prevista bolla di accompagnamento dei beni viaggianti a titolo di deposito.
Qualora l'Ospite intenda realizzare, su terreno della Regione, tralicci per l'installazione di proprie antenne, dovrà richiedere autorizzazione alla Regione. I tralicci eventualmente realizzati resteranno di proprietà dell'Ospite, ferma restando la titolarità in capo alla Regione della proprietà del terreno. La Regione avrà la facoltà di installare su tali tralicci proprie antenne o antenne di terzi, previa verifica statica dei tralicci stessi, senza che l'Ospite abbia a pretendere alcun onere.
Resta a cura e carico dell'Ospite provvedere all'ottenimento delle eventuali servitù necessarie per l'accesso ai Siti.
L'Ospite si impegna a:
a) installare solo proprie Postazioni per il Servizio per il quale ha ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle competenti Autorità:
b) non permettere che le stesse siano utilizzate da qualsiasi terzo in qualsiasi forma o modo;
c) ottenere, precedentemente all'installazione delle Postazioni, tutti i preliminari atti di autorizzazione previsti dalla legge;
d) mantenere le Postazioni in perfetta efficienza ed eliminare nel più breve tempo possibile eventuali disturbi o interferenze di origine radioelettrica agli apparati della Regione o di altri Enti o Società ospitate, sollevando la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e per gli eventuali disturbi o interferenze o danni di qualunque genere che per qualsiasi causa (comprese quelle dovute a scariche atmosferiche) potessero occorrere a persone o cose, ivi comprese le Postazioni stesse e incluse le persone incaricate dell'installazione, dell'esercizio e della manutenzione delle Postazioni, nonché a qualunque terzo;
e) interrompere, qualora non fosse possibile rimuovere altrimenti gli effetti di cui al precedente punto c), su semplice richiesta della Regione, le proprie emissioni per non pregiudicare le finalità per cui il Sito in questione è stato realizzato, in attesa della individuazione della soluzione più idonea a ripristinare il Servizio dell'Ospite.
In caso di violazione di anche uno solo dei divieti o di inadempimento di uno degli obblighi previsti al presente art. 2, sarà facoltà della Regione dichiarare risolto immediatamente, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., il contratto, impregiudicato il risarcimento dei danni.
ARTICOLO 3. OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE
Fermo restando quanto previsto al punto d) dell'art. 2 la Regione si impegna a comunicare con 6 mesi di preavviso eventuali modifiche ai propri impianti che possono causare interferenze reciproche. Qualora per sopravvenuti motivi di insanabili interferenze, di indisponibilità di spazio o per altri motivi connessi con i propri compiti istituzionali, la Regione non possa più mantenere la concessa ospitalità, essa dovrà darne comunicazione con almeno 3 mesi di anticipo all'Ospite, che dovrà provvedere alla rimozione delle Postazioni a propria cura e spese.
La Regione ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento, per particolari esigenze aziendali lo spostamento, nell'ambito dello stesso Sito, della Postazione ivi ospitata. In tale caso La Regione si impegna ad individuare con l'Ospite le possibili sistemazioni tecnicamente ed economicamente convenienti che quest'ultimo adotterà a propria cura e spese. In occasione dello spostamento della Postazione si redigerà un apposito verbale congiunto.
ARTICOLO 4. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Il costo relativo alla fornitura di energia elettrica è a carico dell'Ospite. Qualora non fosse possibile la fornitura dell'energia elettrica dall'impianto di stazione dell'Ente erogatore che già rifornisce il Sito della Regione, l'Ospite provvederà a richiedere direttamente all'Ente erogatore a propria cura e spese l’ allacciamento alla rete di energia elettrica.
L'Ospite al termine dell'installazione dovrà consegnare alla Regione copia della
dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 46/90.
L'Ospite può richiedere, per le Postazioni oggetto del contratto, l'eventuale alimentazione d'emergenza disponibile presso il Sito. In tal caso gli eventuali costi per l'adeguamento degli impianti della Regione e i costi di esercizio sono a carico dell'Ospite.
ARTICOLO 5. SUPERAMENTO DEI VALORI MASSIMI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO
Qualora nel corso del rapporto di ospitalità dovessero essere superati i livelli massimi
prescritti per legge dalle Autorità competenti dei valori di campo elettromagnetico complessivo consentito per il funzionamento e l'esercizio degli apparati insistenti sul Sito, l'Ospite, su invito della Regione, sarà tenuto a ridurre la potenza erogata dalle proprie Postazioni ovvero, ove ciò non risulti sufficiente, a provvedere allo spegnimento e alla rimozione delle Postazioni stesse a propria cura e spese.
Resta inteso che le parti provvederanno ad individuare di comune accordo eventuali sistemazioni alternative tecnicamente ed economicamente convenienti, quali lo spostamento delle Postazioni a cura e spese dell'Ospite nell'ambito dello stesso o di altri Siti. In caso contrario il rapporto di ospitalità si intenderà risolto con riferimento alle Postazioni interessate.
ARTICOLO 6. CONSISTENZA DELLE POSTAZIONI
In occasione dell'attivazione della Postazione presso un Sito sarà redatto un apposito verbale, sottoscritto congiuntamente, dal quale risulteranno le varie componenti della Postazione stessa. Ogni variazione e/o modifica (anche qualitativa) della Postazione, dovrà essere preventivamente approvata dalla Regione.
ARTICOLO 7. MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI
La manutenzione e l'esercizio delle Postazioni, nonché la manutenzione ordinaria degli spazi dove le Postazioni stesse sono situate, sono di esclusiva competenza dell'Ospite che se ne assume ogni onere e responsabilità.
L'Ospite provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori di manutenzione della proprie Postazioni e degli eventuali prefabbricati/contenitori/tralicci di cui al punto c) del precedente art. 1, nel pieno rispetto della normativa di legge ed in particolare delle norme di sicurezza, assumendosene ogni onere e responsabilità. Nel caso in cui i lavori siano affidati ad una ditta esterna, tale ditta dovrà ottenere il benestare della Regione.
Il personale dell'Ospite, o quello dallo stesso incaricato delle operazioni di manutenzione, potrà accedere ai propri impianti previa autorizzazione scritta da parte della Regione e nel rispetto delle norme stabilite dalla stessa Regione.
ARTICOLO 8. MODIFICHE AGLI IMPIANTI
L'Ospite non potrà apportare alcuna modifica agli immobili ed agli impianti della Regione senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa Regione.
Le spese eventualmente sostenute per la realizzazione delle modifiche autorizzate dalla Regione, ivi comprese quelle concernenti le relative verifiche statiche e gli eventuali conseguenti interventi sulle infrastrutture della Regione per superamento dei livelli di carico massimo sostenibile, sono completamente a carico dell'Ospite.
La Regione si riserva comunque il diritto di imporre, in qualsiasi momento, all'Ospite la demolizione delle opere eseguite in violazione di quanto previsto al primo punto del presente articolo ed il ripristino della situazione "quo ante" , entro un termine massimo di 60 giorni dalla data della notifica. Trascorso tale termine la Regione sarà autorizzata ad eseguire i lavori di demolizione delle suddette opere realizzate senza autorizzazione ed il ripristino della situazione "quo ante" addebitando le relative spese all'Ospite.
ARTICOLO 9. PRESCRIZIONI PER L'ACCESSO AI SITI
Tutte le attività e le lavorazioni svolte dall' Ospite sugli apparati di telecomunicazioni sono effettuate in maniera autonoma, con organizzazione e mezzi propri.
Gli armadi e le apparecchiature installate dell'Ospite dovranno essere contrassegnate, a cura dell'Ospite, in maniera da essere univocamente individuabili ed agevolmente identificabili.
L'Ospite garantisce che l'accesso ai Siti è limitato alle sole persone formalmente incaricate e autorizzate ad eseguire le attività connesse alla installazione e all'esercizio dei propri impianti di telecomunicazione. In caso di accesso alle aree da parte di Terzi dallo stesso incaricati, l'Ospite si farà carico degli obblighi di informazione e coordinamento, ai fini della sicurezza, di tutte le imprese coinvolte nei lavori.
L'Ospite, in qualità di datore di lavoro, assicura e garantisce altresì che il proprio personale o quello di Xxxxx dallo stesso incaricato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione, in materia di sicurezza e di salute, sui rischi derivanti dalle proprie attività, in relazione alla situazione impiantistica ed ambientale sopra descritta e ai comportamenti e misure di sicurezza da adottare, in ragione delle mansioni, attività e lavorazioni che il personale individuato è chiamato a svolgere nei Siti.
L'Ospite assicura e garantisce altresì che i lavori siano eseguiti nel rispetto della legislazione e normativa vigente in materia antinfortunistica. Si richiamano in particolare i
D. Lgs. 626/94 e 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Ospite garantisce la corretta gestione delle emergenze che dovessero verificarsi in occasione dello svolgimento delle proprie attività e lavorazioni presso gli immobili/impianti del Regione.
Per le attività lavorative svolte contemporaneamente dalla Regione e dall'Ospite e tra loro compatibili, le azioni di coordinamento saranno attuate dalla Regione. Le attività lavorative della Regione che, per esigenze connesse con l'esercizio degli immobili/impianti, dovessero essere effettuate mentre sono in corso le attività e lavorazioni da parte dell'Ospite e che risultassero con queste incompatibili, sono prioritarie rispetto a quelle effettuate dall'Ospite, tranne il caso di intervento dell'Ospite per guasto alle proprie apparecchiature. Pertanto l'Ospite sospenderà, su semplice richiesta scritta della Regione, le proprie attività per tutto il tempo necessario senza nulla a pretendere.
ARTICOLO 10. DISPOSIZIONI GENERALI
La Regione e l'Ospite si impegnano l'uno nei confronti dell'altro a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal presente contratto, che siano ragionevolmente richiesti/e dall'altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti e i rimedi previsti dal presente accordo in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito della presente procedura.
La presente procedura può essere integrata, a richiesta della Regione o dell'Ospite, qualora essa non risponda pienamente alle esigenze operative di una delle Parti.
La presente procedura e i diritti ed obblighi delle Parti dalla stessa derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.
ARTICOLO 11. RISERVATEZZA E PRIVACY
L'Ospite si obbliga a:
. trattare con la massima riservatezza i dati di natura confidenziale di cui dovesse
venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto e a non divulgare né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati e informazioni riservate a chiunque, salvo espresso e preventivo assenso della Regione
. esprimere il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati personali e ad acquisire quello di tutti i soggetti incaricati dall'Ospite a svolgere attività derivanti o connesse con l'esecuzione del contratto (ivi compresi quelli cd. "sensibili"), fornendo
alla Regione la relativa documentazione.
In caso di violazione di anche uno solo dei divieti o di inadempimento di uno degli obblighi previsti al presente art. 9, sarà facoltà della Regione dichiarare risolto immediatamente, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., il contratto, impregiudicato il risarcimento dei danni.
ARTICOLO 12. CORRISPETTIVI
Per le prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente contratto la Giunta Regionale non richiederà all'ospite alcun compenso.
ARTICOLO 13. COMUNICAZIONI
Premesso che le parti si danno atto di conoscere le strutture della Regione per la gestione dei Siti con le quali dovranno essere risolte in via prioritaria le eventuali problematiche tecniche emergenti, tutte le comunicazioni scritte concernenti il contratto dovranno essere fatte al seguente indirizzo:
Regione Lombardia Giunta Regionale
Direzione Generale Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile U.O. Protezione Civile Xxx Xxxx xx00
00000 Xxxxxx
ARTICOLO 14. DIVIETO DI CESSIONE A TERZI
L'Ospite non potrà trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.
ARTICOLO 15. MODIFICHE
Eventuali accordi modificativi del contratto dovranno essere conclusi per iscritto ivi comprese le modifiche derivanti da nuove normative in materia che dovessero essere emanate dagli organismi competenti.
ARTICOLO 16. DURATA CONTRATTUALE E RINNOVI
Il presente contratto ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione
ed è prorogabile con successivo atto della Giunta Regionale, se non interverrà disdetta da una delle parti con almeno 6 (sei) mesi di anticipo.
ARTICOLO 17. RISOLUZIONE
In caso di inadempimento grave da parte dell'Ospite ad una o più delle obbligazioni assunte contrattualmente sarà facoltà della Regione intimare l'adempimento entro un termine determinato, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto, ovvero, in caso di violazione di uno degli obblighi di cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 e 15 dichiarare immediatamente risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. impregiudicato il risarcimento del danno.
ARTICOLO 18. EFFETTI DELLA CESSAZIONE
Tutte le ipotesi di recesso, risoluzione e cessazione del contratto sono applicabili anche con riferimento alla singola Postazione ospitata presso ciascun Sito. La cessazione del rapporto di ospitalità per ogni singola Postazione dovrà risultare da apposito verbale secondo quanto indicato al precedente art. 6.
In qualsiasi caso di cessazione del contratto, l'Ospite si impegna a rimuovere la/e Postazione/i da essa installata/e ed a provvedere ad ogni altra eventuale opera di ripristino entro il termine di 30 giorni dalla data della cessazione. In caso di inadempimento dell'Ospite, la Giunta Regionale provvederà direttamente addebitando i costi del ripristino dello stato dei luoghi direttamente all'ospitato.
ARTICOLO 19. REGISTRAZIONE
Il contratto, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore
aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del DPR 131/86 e dell'art. 1 punto b) parte seconda della tariffa allegata allo stesse decreto, a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.
ARTICOLO 20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione elo esecuzione del contratto troverà applicazione la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Xxxxx, approvato e sottoscritto:
Per il Comune di Morbegno - Corpo di Polizia Municipale Il responsabile dell’area Polizia Municipale/Commercio (Xxxxx Xxxxxxxx)
Per la Giunta Regionale della Lombardia
Il Direttore Generale della Direzione Generale Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile
(Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx)
Luogo Data
Letto, confermato e sottoscritto.
Deliberazione C.C. n°35 del 29.5.2006
IL PRESIDENTE
x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Alba Rapella x.xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Si dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 8.6.2006 per rimanervi affissa 15 gg. consecutivi.
Morbegno, lì 8.6.2006
IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
❑ per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.
❑ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. n°267/2000).
Morbegno, 8.6.2006 IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì 8.6.2006 IL SEGRETARIO COMUNALE
................................................
Pubblicata all’Albo Pretorio il 8.6.2006 Reg. N°..............
IL MESSO COMUNALE