In accordo con il Comitato Tecnico Paritetico per la sicurezza in Edilizia si mette a disposizione la seguente Guida informativa
In accordo con il Comitato Tecnico Paritetico per la sicurezza in Edilizia si mette a disposizione la seguente Guida informativa
GUIDA PER IL COMMITTENTE PRIVATO X.Xxx 494/96
Tra le figure del progettista, del rappresentante dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, il committente può nominare un Responsabile dei Lavori che lo sostituisca nelle sue funzioni ( ins. 1).
Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori
1. Nelle fasi di progettazione, nelle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere è obbligatorio attenersi ai principi generali di tutela individuati nell'art. 3 del X.Xx. 626/94 (all.1) Con questa dicitura, il legislatore obbliga a pensare alla sicurezza anche nella fase di ideazione dell'opera. (Art.3 c.1)
2. Prevedere nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro. Si deve descrivere (all. 2) la vita del cantiere, indicando la durata delle fasi lavorative e la loro collocazione temporale . (Art.3 c. 1)
3. Quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporaneamente), con l'impiego presunto pari o superiore a 200 uomini giorno ( 35.000 € circa) o che i lavori comportino rischi particolari (all. 4), si devono nominare (ins. 2):
un Coordinatore della sicurezza per la progettazione prima dell'affidamento dell'incarico di progettazione un Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione prima dell'affidamento dei lavori.
Se durante i lavori del cantiere, inizialmente affidato ad una unica impresa (quindi non rientrante nelle condizioni del punto 3), si decide di affidare i lavori o parte di essi a più imprese, è obbligatorio nominare i coordinatori in corso d'opera.
Per la nomina dei coordinatori è consigliato rivolgersi agli ordini professionali o al vostro professionista di fiducia. (Art.3 c.3)
4. Controllare (all. 5) i requisiti di idoneità dei coordinatori per evitare incauti affidamenti . (Art.3 c. 4)
5. I coordinatori devono realizzare il piano di sicurezza e coordinamento e predisporre il fascicolo tecnico. Il Committente. o il Resp. dei Lavori deve verificarne la realizzazione e valutarne i contenuti. (Art.3 c. 2) (Art.6 c. 2)
6. I nominativi dei coordinatori devono essere comunicati alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi . (Art.3 c. 6)
7. Verificare ( all. 3 ) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato . (Art.3 c. 8a)
8. Chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione (Inserto 2) dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e chiede il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) (Art.3 c. 8 b e b-bis). Questi documenti vanno trasmessi
all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori.(Art.3 c. 8 b-ter). Se non si trasmettono tali documenti, viene sospesa l'efficacia del titolo abilitativo
9. Prima dell'inizio dei lavori deve essere trasmessa la Notifica Preliminare (ins. 3) all' AUSL e alla Direzione Provinciale del Lavoro nei seguenti casi:
se si è dovuto nominare i Coordinatori
nei cantieri in cui opera un'unica impresa che impieghi più di 200 uomini-giorno.
(Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.) (Art.11 c. 1)
10. (Art.13 c.1) Trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
ALLEGATI
Principi generale di tutela art. 3 del X.Xx. 626/94 pag. 4 Schema descrizione fasi di lavoro pag. 5
Richiesta di informazioni sulle ditte esecutrici pag. 5 Cantieri i cui lavori comportino rischi particolari pag. 6 requisiti di idoneità dei coordinatori pag. 8
Riferimenti normativi pag. 10 Sanzioni pag. 11
ALLEGATO 1
Misure generali di tutela
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi n relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
I) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori
ALLEGATO 2
Esempio di scheda per l'individuazione della durata dei lavori o fasi di lavoro
DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI
dal ………………… al…………………...
n° | fase di lavoro | durata gg | inizio fase | fine fase |
1 | Accantieramento | |||
2 | Scavi | |||
3 | opere in elevazione | |||
4 | Copertura | |||
5 | impianti | |||
6 | rifiniture interne | |||
7 | rifiniture esterne | |||
8 | opere di chiusura cantiere | |||
ALLEGATO 3
Per la verifica dell'idoneità tecnico professionali delle imprese esecutrici, si deve richiedere una visura presso lo sportello Visure e Certificati dell'ufficio Registro delle Inprese alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di xxx Xxxxxxx 00/x
Xx consiglia anche di richiedere all'impresa un elenco dei lavori eseguiti in precedenza. Scegliere tra questi quelli che si ritengono simili a quello da eseguire e verificarne la buona esecuzione presso il committente o il professionista che ha seguito i lavori
ALLEGATO 4
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 11, comma 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Alcuni chiarimenti sono necessari relativamente alla dicitura "se particolarmente aggravati" riferita "a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2,00".
Nel rilevare che è estremamente arduo definire cosa si debba intendere per "particolarmente aggravati" si ritiene comunque di poter dare alcune indicazioni che potranno risultare di utilità nei casi controversi.
Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50
Premesso che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc..) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a m. 1,50, ai sensi dell'Allegato II punto 1, pare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti condizioni di lavoro:
escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso di singola escavazione in posizione unica;
escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'art.1 comma 3;
escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche, ed altre opere; presenza di traffico pesante;
escavazione di cunicoli
escavazioni con presenza di acqua o gas.
Rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2,00
Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m. 2,00 richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta, rinforzo del piano di lavoro antisprofondamento, ecc.., o, nel caso non sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell'Allegato II punto 1 appare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:
le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio di azione della gru;
lavori sui tetti;
lavori in altezza su strutture non portanti;
lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate; lavori effettuati di notte;
lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, considerando almeno la facciata completa di un edificio; lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;
lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.
ALLEGATO 4
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 11, comma 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Alcuni chiarimenti sono necessari relativamente alla dicitura "se particolarmente aggravati" riferita "a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2,00".
Nel rilevare che è estremamente arduo definire cosa si debba intendere per "particolarmente aggravati" si ritiene comunque di poter dare alcune indicazioni che potranno risultare di utilità nei casi controversi.
Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50
Premesso che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc..) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a m. 1,50, ai sensi dell'Allegato II punto 1, pare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti condizioni di lavoro:
escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso di singola escavazione in posizione unica;
escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'art.1 comma 3;
escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche, ed altre opere; presenza di traffico pesante;
escavazione di cunicoli
escavazioni con presenza di acqua o gas.
Rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2,00
Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m. 2,00 richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta, rinforzo del piano di lavoro antisprofondamento, ecc.., o, nel caso non sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell'Allegato II punto 1 appare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:
le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio di azione della gru;
lavori sui tetti;
lavori in altezza su strutture non portanti;
lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate; lavori effettuati di notte;
lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, considerando almeno la facciata completa di un edificio; lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;
lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.
ALLEGATO 4
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 11, comma 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Alcuni chiarimenti sono necessari relativamente alla dicitura "se particolarmente aggravati" riferita "a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2,00".
Nel rilevare che è estremamente arduo definire cosa si debba intendere per "particolarmente aggravati" si ritiene comunque di poter dare alcune indicazioni che potranno risultare di utilità nei casi controversi.
Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50
Premesso che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc..) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a m. 1,50, ai sensi dell'Allegato II punto 1, pare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti condizioni di lavoro:
escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso di singola escavazione in posizione unica;
escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'art.1 comma 3;
escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche, ed altre opere; presenza di traffico pesante;
escavazione di cunicoli
escavazioni con presenza di acqua o gas.
Rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2,00
Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m. 2,00 richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta, rinforzo del piano di lavoro antisprofondamento, ecc.., o, nel caso non sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell'Allegato II punto 1 appare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:
le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio di azione della gru;
lavori sui tetti;
lavori in altezza su strutture non portanti;
lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate; lavori effettuati di notte;
lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, considerando almeno la facciata completa di un edificio; lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;
lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.
ALLEGATO 5
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 10
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a.diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b.diploma universitario in ingegneria o architettura nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c.diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale dai rispettivi ordini o collegi professionali dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un
certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
ALLEGATO 6
GLI ARTICOLI DEL D.lg..494 RILATIVI AI DOVERI DEL COMMITTENTE
Art. 3
(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, e in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanee, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini/giorni;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II;
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:
a.verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b.chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
b-bis . chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo
Art. 6
(Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori)
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma1, lettera a).
Art. 11
(Notifica preliminare)
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori trasmette all'Azienda Unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
cantieri di cui all'art. 3, comma 3;
cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art. 13
(Obblighi di trasmissione)
0.Xx committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2.Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi. 3.Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
ALLEGATO 7
SANZIONI a carico del COMMITTENTE
Art. 20
(Sanzioni relative agli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori)
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549 a € 4.131 per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6 comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.549 a € 2.582 per la violazione degli articoli 3, comma 8, lettera a) ;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098 per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.
ALLEGATO 8
GLOSSARIO
cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera;
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo tecnico
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, della verifica e del controllo della sicurezza durante l'esecuzione
uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
piano operativo di sicurezza (P.O.S.): il documento, contenente le misure di prevenzione e sicurezza, che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato;
piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.): il documento, contenente le indicazioni delle misure di prevenzione, sicurezza e coordinamento tra le diverse imprese non delegabili ai P.O.S.;
fascicolo tecnico: il documento, contenente le indicazioni delle misure di prevenzione e sicurezza utili per lavori successivi all'opera (manutenzioni);
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
COMITATO TECNICO PARITETICO SICUREZZA IN EDILIZIA
Via Bologna 301 – 44100 Ferrara
Tel. 0000 000000 – fax 0000000000
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