COMUNE DI MILANO
COMUNE DI MILANO
REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E
CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI
Approvato con deliberazione di CC nr. 23 del 11 marzo 2021
SEZIONE I
Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per pubbliche affissioni
PARTE I • DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – AMBITO E SCOPO
ART. 2 - PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO ART. 3 – SOGGETTI OBBLIGATI
ART. 4 – CANONE PERMANENTE E CANONE TEMPORANEO
PARTE II • CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL CANONE ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
PARTE III • CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE
ART. 8 - OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE ART. 9 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
ART. 10 - OCCUPAZIONI DI EMERGENZA ART. 11 - PASSI CARRAI
PARTE IV • IL PROCEDIMENTO
ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER OCCUPAZIONE SUOLO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
ART. 13 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
ART. 14 - RILASCIO E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE ART. 15 – RINUNCIA ALLA DOMANDA
ART. 16 - COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 17 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
ART. 18 - RINNOVO E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE E ALL’ AUTORIZZAZIONE ART. 19 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O DELL’ AUTORIZZAZIONE ART. 20 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA
ART. 21 - DECADENZA
ART. 22 – OCCUPAZIONI ABUSIVE
PARTE V • ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA, RISCOSSIONE CONTROLLI E SANZIONI
ART. 23 - COMPONENTI TARIFFARIE DEL CANONE
ART. 24 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DEL CANONE
ART. 25 - VERSAMENTO DEL CANONE: TERMINI E MODALITA’ ART. 26 - RATEIZZAZIONE
ART. 27 - COMPENSAZIONE E RIMBORSI ART. 28 - OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO ART. 29 – CONTROLLI E SANZIONI
PARTE VI • RIDUZIONI – MAGGIORAZIONI – ESENZIONI
ART. 30 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI ART. 31 - ESENZIONI
ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ALLEGATI
ALL. A - TIPOLOGIE, LIMITI, MODALITA’ DI ISTALLAZIONE DEI MANUFATTI PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI E DI PUBBLICHE AFFISSIONI
ALL. B - ELENCO LOCALITA’ IN CATEGORIE SPECIALI PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
ALL. C - COMPONENTI TARIFFARIE, TIPOLOGICHE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL CANONE
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 AMBITO E SCOPO
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione del canone unico patrimoniale per le occupazioni suolo pubblico ed attività di diffusione pubblicitaria e di pubbliche affissioni di cui alla Legge n. 160/2019.
2. Il canone unico patrimoniale sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, il diritto sulle pubbliche affissioni nonchè il canone di cui all’articolo 27, commi 7- 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Fanno parte del presente Regolamento – Sezione I - i seguenti allegati:
A) Tipologie, limiti, modalità di installazione dei manufatti per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni
B) Elenco località in categoria speciale per la diffusione di messaggi pubblicitari
C) Componenti Tariffarie, Tipologiche e Coefficienti moltiplicatori del Canone
ART. 2
PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO
1. Sono soggette al canone unico:
a) le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa; le occupazioni realizzate su tratti di strade statali regionali e provinciali situati all’interno del centro abitato del Comune, come individuato dall’art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni di aree in proprietà privata asservite ad uso pubblico e/o a pubblico passaggio;
b). la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
c) le pubbliche affissioni dirette a garantire a cura del Comune per sé e su richiesta di soggetti terzi pubblici e privati, l'affissione, su appositi impianti, di manifesti aventi finalità istituzionale, di natura culturale, sportiva, sociale, manifesti funebri, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, che rientrano nella fattispecie delle affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate su istanza di soggetti privati. Per le affissioni di manifesti istituzionali e privi di rilevanza commerciale, nonché per quelli di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è riservato il 10% degli spazi in uso al Servizio pubbliche Affissioni.
ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI
1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione nonché da coloro che senza legittimo titolo effettuano l’occupazione di suolo in proporzione alla superficie effettivamente occupata, nonché da coloro che effettuano la diffusione dei messaggi pubblicitari o di pubbliche affissioni.
Per la diffusione di messaggi pubblicitari e per quelli di pubbliche affissioni, è obbligato in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento anche colui per il quale si diffonde il messaggio nonché chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto del messaggio.
2. Per la diffusione di messaggi effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
ART. 4
CANONE PERMANENTE E CANONE TEMPORANEO
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nonché la diffusione dei
messaggi pubblicitari e le pubbliche affissioni sono soggetti alla corresponsione del canone temporaneo o permanente così definito:
a) canone permanente: durata non inferiore a all’anno solare e laddove non sia indicato espressamente un termine di scadenza;
b) canone temporaneo: durata inferiore all'anno solare.
2. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari l’autorizzazione ha durata non superiore a tre mesi o tre anni, a seconda della tipologia degli impianti e di cui all’allegato A), ad eccezione:
- degli impianti la cui durata è già stabilita o verrà stabilita in specifiche convenzioni e/o contratti;
- della pubblicità su ponteggi che hanno durata limitata al tempo di autorizzazione del ponteggio e della pubblicità posta su cesata di cantiere che hanno la durata del cantiere;
- delle insegne di esercizio che hanno durata permanente e/o pari a quella dell’esercizio
PARTE II
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART. 5 DETERMINAZIONE DEL CANONE
1. Il canone è commisurato:
per le occupazioni:
a) alla durata dell’occupazione, così come indicata nell’atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente;
b) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati;
c) alla tipologia, alle finalità e alle modalità di occupazione;
d) alla classificazione in categorie d’importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione.
Il canone è determinato moltiplicando la tariffa base costo/mq, per il coefficiente relativo alla categoria dell’ubicazione, per il coefficiente della tipologia di attività per la superficie utilizzata e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata espressa in giorni.
per la diffusione dei messaggi pubblicitari:
in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi escludendo dal calcolo della superficie imponibile e ciò al solo fine del calcolo della componente tariffaria A) di cui alle tabelle
E) e F) dell’Allegato C) al Regolamento SEZ I, le cornici e i sostegni (piedi, pali, zanche, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria"
Il canone è determinato moltiplicando la relativa tariffa per la superficie di occupazione per il relativo coefficiente moltiplicatore e, per la diffusione temporanea, per la sua durata espressa in giorni.
2. Il canone di occupazione suolo può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
1. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato superiore.
2. La superficie è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. Essa è espressa in via ordinaria da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione. Nell’atto di concessione o autorizzazione la superficie deve essere indicata tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l’occupazione eventualmente si suddivide.
3. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazioneè costituita dalla proiezione al suolo del mezzo di occupazione.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la superficie è quella complessiva del mezzo pubblicitario utilizzato, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi ivi contenuti.
Per i mezzi polifacciali si considera la sommatoria delle superfici di tutte le facciate.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche si considera la superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
Per i messaggi pubblicitari sono escluse dal calcolo della superficie imponibile e ciò al solo fine del calcolo della componente tariffaria A) di cui alle tabelle E) e F) dell’Allegato C) al Regolamento SEZ I le cornici e i sostegni (piedi, pali, zanche, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.
I mezzi pubblicitari di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario; Per i mezzi pubblicitari classificati come striscione, gonfalone e stendardo, secondo le definizioni contenute nell’allegato A), la superficie di occupazione in proiezione al suolo è determinata dalla
misura della base di tali oggetti, per la profondità convenzionale di un metro.
ART. 7
CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
1. Ai fini dell’applicazione del canone sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono stati classificati in 55 categorie che rispecchiano le 55
microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, ad ognuna delle quali è stato assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza in riferimento ai valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) pubblicati semestralmente dall’Agenzia del Territorio, del contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.
2. In caso di occupazione sugli stalli della sosta a pagamento, contraddistinti e delimitati dall’apposita striscia blu, la tariffa di natura permanente della parte relativa, è maggiorata, del cinquanta per cento a ristoro del conseguente mancato introito, ad eccezione delle occupazioni disciplinate dalla sezione II.
3. Per la diffusione dei messaggi le località del territorio comunale sono state suddivise nelle categorie normale e speciale, in relazione alla loro importanza, secondo l’elenco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2008 e s.m.i. e di cui all’allegato B.
4. Ai fini dell’applicazione del canone per fattispecie insistenti in ambiti contenenti più di una microzona, si applica il valore della microzona prevalente, determinata per numero degli oggetti e per superficie o, in subordine, la media dei valori stessi. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari a cavallo di località classificate in normali e speciali si applica la tariffa prevista per la categoria speciale. Per le Pubbliche Affissioni, in considerazione della loro modalità di esecuzione, si applica una media ponderale di esposizione (65% normale e 35% speciale) a cui corrisponde un moltiplicatore tipologico di cui al Tariffario.
PARTE III
CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE
ART.8
OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE
1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi o di pubblica utilità e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche
strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria determinata di volta in volta dalla Legge. In sede di istituzione del Canone è stata determinata nella misura pari a 1euro. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il numero complessivo
delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante Posta Elettronica Certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione con le modalità indicate dal Comune. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire altrove i manufatti che occupano lo spazio pubblico e i relativi costi sono posti a carico dei concessionari o dei soggetti terzi che richiedono il trasferimento.
3. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).
4. Nel caso specifico di occupazioni temporanee relative a cantieri per opere di scavo per la posa di condotte per il teleriscaldamento, in ragione dei particolari vantaggi di interesse collettivo e di utilità sociale che la diffusione del teleriscaldamento in città comporta, trova applicazione la relativa agevolazione prevista dal successivo articolo 30 comma 7.
5. Per le tipologie di occupazioni di cui al comma 3 che siano effettuate su marciapiede e per uno scavo fino ad un massimo di 10 metri quadrati, il richiedente deve inoltrare domanda utilizzando l’avviso di manomissione. L’occupazione del cantiere necessario all’esecuzione del lavoro deve essere contenuta nella misura massima di 30mq comprensiva anche della superficie di scavo, cui potrà aggiungersi una superficie sino ad un massimo di mq. 20 per aree di deposito e/o manovra di mezzi di cantiere. L’Ufficio competente verifica entrocinque giorni le ragioni di emergenza e/o la superficie massima interessata dall’occupazione, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti.
La procedura dell’avviso di manomissione si applica anche per fronteggiare situazioni d’emergenza consistenti in interventi da effettuarsi in caso di grave ed incombente pericolo per l’incolumità, la sicurezza o l’igiene pubblica, ovvero derivanti dalla necessità di procedere alla immediata riparazione di guasti o rotture degli impianti da cui derivi l’interruzione della fornitura di servizi essenziali, senza
i limiti di occupazione di cui al precedente capoverso. Il concessionario è tenuto, comunque, a regolarizzare la posizione ai sensi del successivo l’articolo 10 comma 1, presentando domanda di occupazione suolo per il rilascio della concessione in sanatoria qualora l’intervento in urgenza si sostanzi in una vero e proprio intervento a progetto.
6. Per la disciplina delle occupazioni di cui al comma 5 riguardanti attività inerenti le telecomunicazioni, si applica il Regolamento specifico per tali tipologie vigente di tempo in tempo, per quanto qui non disposto.
7. Qualora le occupazioni di cui al comma 3 siano effettuate per interventi di minima durata su infrastrutture esistenti, mediante l’apertura di chiusini, pozzetti, camerette, cunicoli e/o grate di intercapedini, l’occupante è tenuto ad inoltrare avviso di intervento al competente ufficio.
ART. 9 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso una occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
3. Sono esenti le occupazioni realizzate dai distributori di carburante con serbatoi sotterranei purché rientranti nella superficie concessa. La mancata rimozione degli stessi entro i termini indicati dall’Amministrazione Comunale comporta, in deroga all’esenzione stabilita, l’applicazione delle tariffe previste dal Comune per tali occupazioni ai sensi della legge 160/2019 comma 829. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.
4. La realizzazione di serbatoi al di fuori dell’area concessa, comporta la corresponsione del canone. Per i serbatoi superiori a tremila litri la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
ART. 10 OCCUPAZIONI DI EMERGENZA
1. E’ consentita l’occupazione di aree comunali prima del rilascio del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni d’emergenza o per provvedere all’esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso l’interessato deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione all’ufficio competente, oltre a presentare la domanda nel più breve tempo possibile, anche via mail PEC o con telegramma; l’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare la disciplina prevista per le occupazioni abusive, intimando l’immediata liberazione dell’area.
2. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo eil ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
ART. 11 PASSI CARRABILI
1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del varco di entrata misurato sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
3. In ogni caso, ove il concessionario non abbia interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
4. Ove il concessionario chieda la revoca dell’autorizzazione in quanto non più sussistenti i presupposti di legge e regolamentari per la permanenza del passo carrabile, la messa in pristino dell’assetto stradale avverrà a cura e spese dell’Amministrazione comunale. Ilpresente comma non si applica nel caso in cui l’avvio del procedimento di revoca sia stato attivato dall’Amministrazione Comunale.
5. Il canone relativo all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità.
PARTE IV
IL PROCEDIMENTO
ART. 12
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER OCCUPAZIONE SUOLO E PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
1. L’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per pubbliche affissioni è consentita previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione.Chiunque intenda effettuare tali attività deve presentare domanda secondo la modulistica e la modalità predisposta dai competenti uffici.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, nei casi non soggetti ad autorizzazione o concessione espressa, l'istanza è presentata con SCIA, nelle modalità di cui all’allegato A.
3. La domanda va presentata in tempo utile al fine di consentire lacorretta istruttoria e conclusione del procedimento nei termini individuati di conclusione del procedimento.
Per le affissioni la richiesta deve pervenire almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l’affissione. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza, via fax o a mezzo Posta Elettronica Certificata, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi.
Per la diffusione dei messaggi pubblicitari la richiesta deve pervenire 30 giorni prima della data prevista per la pubblicità non superiore a tre mesi e 90 giorni prima della data prevista per la pubblicità per tutte le altre tipologie di impianto ad eccezione dei gonfaloni e degli striscioni, per i quali valgono le disposizioni di cui all’art. 3) comma 13 dell’Allegato A) al presente Regolamento-Sez.I.
Per le occupazioni temporanee semplici la richiesta deve pervenire almeno 30 gg. prima della data indicata per l’occupazione;
4. La domanda, su cui deve essere apposta marca da bollo, deve contenere, pena la sua improcedibilità:
a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
b)nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché
le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; c)l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare o interessato dalla diffusione di messaggi pubblicitari e la relativa misura di superficie. La domanda, se prevede occupazione deve essere corredata da una planimetria dell'areainteressata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria alla localizzazione e visualizzazione (render, fotografie dell’area circostante, elementi di identificazione)
d) l'oggetto dell’occupazione o della diffusione pubblicitaria, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi utilizzati e con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
e)la durata e l’eventuale periodicità dell’occupazione o della diffusione di messaggi;
f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante, o del procuratore agli atti;
g) per le esenzioni e/o riduzioni eventualmente richieste o spettanti per legge, il richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta il possesso dei requisiti di esenzione per la relativa fattispecie.
h) per le affissioni: il numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti;
5. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimentofinale di xxxxxxx e archiviazione della richiesta.
La comunicazione dell’Ufficio che informa della sussistenza di causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’attività, senza che nulla sia pervenuto da parte dell’istante in merito alla rimozione o superamento di tale impedimento.
6. Per quanto attiene alle occupazioni di cui all’art. 8, commi 3, 5 e 6, la relativa domanda o avviso di manomissione, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, deve specificamente indicare la lunghezza dello scavo per tratte omogenee, la larghezzadell’occupazione e la durata di ciascuna tratta di avanzamento del cantiere, secondo i criteri individuati dall’art. 8, comma 3.
7. In caso di più domande aventi ad oggetto la medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. L’Ufficio, laddove necessario, pondera la valutazione del criterio della cronologia con la sussistenza del maggior interesse pubblico collegato alle domande pervenute per la medesima area.
8. Nel caso di occupazioni di spazio pubblico per la cui autorizzazione è competente la Polizia Municipale, le modalità di presentazione della domanda e l’eventuale specifica documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento autorizzativo sono quelle in uso c/o i Comandi di PL. Gli uffici competenti per territorio rilasciano, contestualmente al pagamento del canone, ricevuta con valore di autorizzazione dell’occupazione.
ART. 13 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
1. Una volta presentata la domanda presso l’Ufficio competente, il Responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. L'Ufficio acquisisce i pareri tecnici necessari all’emissione del provvedimento nonché direttamente le certificazioni e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’Ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti di pertinenza o, in mancanza, indicati nel vigente Regolamento sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione nei documenti di cui sopra, il termine è stabilito ai sensi della
L. 241/90 e s.m.i. in giorni 30.
4. La Giunta Comunale con proprio provvedimento può stabilire il pagamento dell’importo delle spese istruttorie.
ART. 14
RILASCIO E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1. In base ai risultati dell'istruttoria, l’Ufficio rilascia o nega la concessione o l’autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. L'atto di concessione o di autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica o la diffusione del messaggio pubblicitario e deve indicare:
a) gli elementi identificativi di cui all'articolo 12;
b) le specifiche finalità per le quali è concesso l’utilizzo dello spazio pubblico o la diffusione del messaggio pubblicitario e le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento;
c) la durata e l’eventuale periodicità dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
d) l'indicazione delle componenti tariffarie e l'importo del canone dovuto.
ART. 15 RINUNCIA ALLA DOMANDA
1. Qualora dopo la presentazione della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o di autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Anche qualora il richiedente abbia rinunciato, sono dovute le relative spese istruttorie.
2. Qualora la comunicazione di cui al comma precedente pervenga dopo la conclusione del procedimento è dovuta un’indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione richiesto.
3. Per le pubbliche affissioni, il committente ha facoltà di richiedere l’annullamento della richiesta di affissione prima che la stessa venga eseguita, con l’obbligo, in ogni caso, di corrispondere contestualmente la metà del canone dovuto.
ART.16
COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
1. L' Ufficio, può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, quando:
a ) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall’Ufficio comunale competente che ha in carico lo spazio da occupare, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibilecompromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale
e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
2. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per i quali gli Uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno al suolo pubblico.
3. La garanzia deve essere prestata prima del rilascio del titolo concessorio o autorizzatorio, salvo eccezioni debitamente motivate. In tali casi la garanzia deve essere costituita non oltre tre giorni dopo il rilascio del titolo e se, di durata inferiore, non oltre la scadenza del medesimo.
ART.17
TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE O DELL’AUTORIZZAZIONE
1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione.
2. Salvo quanto previsto dagli specifici Regolamenti dei singoli Servizi, è ammessa, previa comunicazione all’Ufficio, la successione nell’atto concessorio o autorizzatorio, in caso di subingresso nella titolarità dell’esercizio di attività commerciale ed in tutti i casi di cessione di diritti connessi all’oggetto del provvedimento.
3. Qualora il cedente sia in debito verso l’Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo.
ART. 18
XXXXXXX E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE E ALL’AUTORIZZAZIONE
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente ufficio comunale.
2. In caso di rinuncia volontaria all’autorizzazione e/o concessione di
carattere permanente, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione e sempre che sia presentata all’Ufficio competente la relativa comunicazione di cessazione entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello della data indicata di cessazione.
3. In caso di concessione e /o autorizzazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento dell’intero canone indicato nell’atto concessorio o autorizzatorio, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore.
ART. 19
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O DELL’ AUTORIZZAZIONE
1. Il titolare della concessione o dell’autorizzazione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione.
2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo:
a) di versare il canone alle scadenze fissate;
b) di ritirare e di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del canone;
c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
d) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, anche utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui al precedente articolo 16.
3. Nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
4. Nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:
a) l’installazione di dehors, tende, ombrelloni, deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari. Tale previsione non si applica a tutte le occupazioni già consolidate e conformi allo specifico contesto nonché a quelle già autorizzate;
b) le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non dell’edificio sempre nel rispetto dei limiti normativi previsti dalle vigenti disposizioni.
5. La concessione di impianti di videosorveglianza su suolo pubblico è subordinata alla registrazione dell’impianto da parte del richiedente nel Sistema Anagrafe Telecamere, ove istituito. Il titolare della concessione deve, entro sette giorni dall’avvenuta installazione, registrare l’impianto e fornire contestualmente la propria reperibilità e quella del gestore dell’impianto, registrando tutte le successive variazioni. In mancanza di tale adempimento la concessione decade e si applicheranno le sanzioni previste dal successivo articolo 29.
ART. 20
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA
1. Il Comune, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Con riferimento ai manufatti di occupazione la revoca può essere disposta anche qualora:
a. la permanenza contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. per grave pregiudizio o imminente pericolo a persone o cose;
c. impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all’esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
d. nel caso in cui la concessione o l’autorizzazione sia stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o inveritiere;
e. qualora venga accertato che lo stato di manutenzione dei manufatti non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza;
4. La revoca e la modifica per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, se non dipendenti da comportamenti e cause legate alla specifica modalità di svolgimento dell’attività del titolare del provvedimento, dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Contestualmente alla revoca, l’Amministrazione comunale, salvo il caso in cui il manufatto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare dell’autorizzazione o concessione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà d’ufficio e i relativi oneri saranno posti a carico del titolare dell’autorizzazione o concessione.
ART. 21 DECADENZA
1. Sono causa di decadenza dalla concessione o dall’autorizzazione:
a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione e di diffusione dei messaggi pubblicitari o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento diconcessione o autorizzazione, commesse dal titolare dell’atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
b) l’uso improprio della concessione o autorizzazione nonché la violazione delle prescrizioni ivi inserite e di quelle in ordine all’installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dei manufatti di occupazione;
c) il mancato pagamento del canone;
d) la mancata presentazione della dichiarazione di conformità dei manufatti posizionati o il loro mancato adeguamento;
e) la rinuncia espressa con documentazione dell’avvenuta rimozione dei manufatti di occupazione;
f) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione: la mancata occupazione senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione permanente; la mancata occupazione senza giustificato motivo nei 15 (quindici) giorni successivi, nel casodi occupazione temporanea; il mancato utilizzo del mezzo pubblicitario
per un periodo continuativo di tre mesi; la mancata installazione del mezzo pubblicitario di tipo triennale entro il termine di quarantacinque giorni dalla data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione.
2. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
3. Contestualmente alla decadenza l’Amministrazione comunale dà comunicazione al titolare dell’autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d’ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare. Il canoneè dovuto sino alla effettiva rimozione del manufatto
ART. 22 OCCUPAZIONI ABUSIVE
1. Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari e per pubbliche affissioni effettuate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive.
2. E’ considerato, altresì, abusivo:
a) l’utilizzo difforme dalle disposizioni dell’atto di concessione o di autorizzazione;
b) l’utilizzo che si protrae oltre il termine di scadenza dei titoli senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell’autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell’autorizzazione medesima.
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni e della loro commisurazione al canone, si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti, si considerano temporanee ed in quest’ultimo caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. L’accertamento dell’occupazione abusiva e della diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, effettuato mediante verbale redatto dall’accertatore, pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere:
a) un’indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30% (trenta per cento). Tale indennità, in caso di abuso per difformità, non è cumulabile al canone ordinario relativo al titolo rilasciato;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l’ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio;
c) le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con X.Xxx. 30/04/92 n. 285.
4. Per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
5. Il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione e di diffusione dei messaggi assegnando un termine congruo per provvedervi. In caso di inottemperanza, procede d’ufficio alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamentodel relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità intal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Il Comune non risponde degli eventuali danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione. I manufatti rimossi d'ufficio, salvo diverse disposizioni di legge, sono depositati in appositi locali dell'Amministrazione comunale. Su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi entro trenta giorni dalla rimozione, il mezzo rimosso potrà essere restituito previo pagamento delle spese sostenute. In mancanza di richiesta entro tale termine e del pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto.
PARTE V
ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA, RISCOSSIONE CONTROLLI E SANZIONI
Art. 23
COMPONENTI TARIFFARIE DEL CANONE
1. La misura della tariffa e i coefficienti moltiplicatori del Canone vengono determinati di anno in anno con deliberazione di Giunta Comunale all’interno degli intervalli individuati nel Tariffario allegato al presente Regolamento. (All. C)
2. Nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale delibera le componenti tariffarie del canone unico per ciascuna fattispecie. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge, le componenti tariffarie relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno.
ART. 24
ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DEL CANONE
1. Per le occupazioni permanenti il canone viene accertato e riscosso negli anni successivi a quello del rilascio con l’invio di apposito avvisodi pagamento. Per il primo anno il canone è riscosso dall’Ufficio che ha adottato il provvedimento.
2. Per le occupazioni temporanee l’accertamento è costituito dal provvedimento concessorio che costituisce titolo di riscossione. Il canone è riscosso dall’Ufficio che ha adottato il provvedimento.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di carattere permanente l’accertamento avviene mediante autoliquidazione del titolare dell’autorizzazione. Il canone è riscosso dall’Ufficio competente.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di carattere temporaneo l’accertamento è costituito dal provvedimento autorizzatorio che costituisce titolo di riscossione. Il canone è riscosso dall’Ufficio competente.
5. L’Ufficio competente all’emissione dei provvedimenti concessori e autorizzatori opera un generale controllo dell’entrata del canone con riferimento anche alle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. Individuate le debenze, richiede, in xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx debitore fissando la relativa scadenza. In caso di rilevata occupazione di fatto, l’Ufficio richiede, altresì, l’indennità di occupazione maggiorata del 30%. In caso di mancato o parziale pagamento procede secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.
6. In caso di mancato pagamento spontaneo, si procede a trasmettere la documentazione al competente Ufficio per la riscossione coattiva.
ART. 25
VERSAMENTO DEL CANONE: TERMINI E MODALITÀ
1. Nel caso di occupazione e di messaggi pubblicitari di natura temporanea il canone relativo deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e, comunque, per casi in cui si procede con SCIA, deve essere effettuato prima di iniziare la pubblicità.
2. Nel caso di occupazione e/o di diffusione di messaggi pubblicitari di natura permanente il versamento del canone deve essere effettuato all’atto del rilascio del titolo in unica soluzione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 26. Per casi in cui si procede con SCIA, deve
essere effettuato prima di iniziare la pubblicità. L’ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione o alla riscossione del canone, verifica la corrispondenza tra l’importo di canone dovuto e quanto effettivamente versato, eventualmente con riferimento alle rate scadute, prima di procedere al rilascio del provvedimento.
3. Il versamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, ed il relativo bollettino o altra prova documentale dell’avvenuto pagamento va allegato alla presentazione della domanda di affissione a cui si riferisce. La differenza tra il Diritto sulle Pubbliche Affissioni introitato e il costo sostenuto dalla Amministrazione comunale per l’espletamento del servizio di affissione è utilizzato dagli Uffici comunali per il rifacimento degli impianti per le affissioni del Comune di Milano.
4. Il versamento del canone è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'Ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
5. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di conseguire l’ottenimento dell’autorizzazione o concessione, che deve essere previamente richiesta ed ottenuta.
6. Nel caso di occupazione di natura permanente non si fa comunque luogo al pagamento quando l’importo complessivamente dovuto sia inferiore a € 5,50.
ART. 26 RATEIZZAZIONE
1. In caso di concessioni e/o autorizzazioni di natura permanente il cui importo sia superiore a € 1.550,00 è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
2. Al momento del rilascio, anche in corso d’anno, della concessione o autorizzazione il cui importo è rateizzabile, dovrà essere corrisposto il canone corrispondente alle rate già maturate, mentre le successive rate saranno versate alle successive rispettive scadenze.
3. La rateizzazione del versamento comporta l’applicazione degli interessi legali.
ART. 27 COMPENSAZIONE E RIMBORSI
1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
2. Il soggetto può chiedere l’estinzione del proprio debito per la quota corrispondente al suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l’esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone evidenza negli atti. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un’istanza di rimborso precedentemente inoltrata.
3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall’ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
4. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura di legge, decorrenti dalla data di esecuzione del versamento.
ART. 28
OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO
1. In caso di omesso o parziale pagamento, anche a seguito del sollecito di cui all’art.24, l’ufficio che ha effettuato la liquidazione del canone intima l’interessato ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza dalla concessione o autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine:
a) il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione;
b) l’Ufficio che ha emesso l’atto di intimazione rimasto inadempiuto ne trasmette entro sei mesi copia all’ufficio competente per la riscossione coattiva delle somme dovute;
c) l’occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti;
d) l’Ufficio che ha richiesto la costituzione delle garanzie di cui all’art. 16 ne dispone l’incameramento a favore del Comune a compensazione di quanto dovuto per l’inadempimento del titolare di concessione o autorizzazione.
2. L’autorizzazione e/o concessione è negata in caso di morosità reiterata e relativa al pagamento di precedenti canoni di provvedimenti concessori/autorizzatori, anche già conclusi definitivamente e/o riferiti ad altre posizioni. In caso di preesistenza di una sola posizione di morosità contestata dagli Uffici comunali e relativa al pagamento di precedenti canoni di provvedimenti concessori/autorizzatori, anche già conclusi e/o riferiti ad altre posizioni, sia per il rilascio di una nuova e diversa concessione/autorizzazione sia per il suo rinnovo o sua proroga, il rilascio del titolo è subordinato al pagamento del relativo canone in soluzione unica al momento del suo rilascio. La morosità contestata, fatto salvo il provvedimento di sospensione adottato dall’Autorità Giudiziaria, rileva ai fini dell’applicazione del precedente capoverso anche se indirettamente riferibile o collegabile al soggetto richiedente. La disciplina di cui al presente comma prevale sulla disposizione di cui all’articolo 3) comma 3 dell’Allegato A) al presente Regolamento SEZ I. Si considera accertata posizione morosa, ai fini dell’applicazione del presente comma, anche le morosità che non abbiano rispettato il piano di rientro concesso e le morosità nel pagamento di precedenti canoni relativi a provvedimenti concessori e autorizzatori, anche già conclusi e/o riferiti ad altre posizioni, per i quali non sia stato presentato un piano di rientro accettato dall’Ufficio comunale competente alla riscossione.
ART. 29 CONTROLLI E SANZIONI
1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari.
2. Ferme restando le competenze degli addetti al Corpo di Polizia Locale, l’attività di vigilanza è svolta dagli Uffici competenti cui spettano funzioni di controllo e tutti i poteri di rilievo e di accertamento e contestazione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e dal presente regolamento. I compiti di vigilanza potranno essere svolti da personale ausiliario adeguatamente formato ed incaricato a norma di legge.
Il personale di vigilanza, è tenuto ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati, per l’irrogazione delle sanzioni previste.
3. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l’eccezione di cui all’art. 28 e di cui al successivo comma, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura da
€ 25,00 a € 500,00 con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689
4. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.
PARTE VI
RIDUZIONI- MAGGIORAZIONI - ESENZIONI
ART. 30
RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI
Occupazioni – riduzioni -
1. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante i primi 100 mq. sono conteggiati al 50%, i successivi mq. fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori mq. eccedenti 1000 sono conteggiati al 10%.
2. L’utilizzo simultaneo da parte del medesimo soggetto, di suolo e soprassuolo comporta il pagamento del canone per la parte relativa al soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell’occupazione del suolo. L’utilizzo simultaneo da parte del medesimo soggetto, di suolo e sottosuolo comporta il pagamento del canone per la parte relativa al sottosuolo solo per la superficie eccedente la misura dell’occupazione del suolo. All’utilizzo simultaneo di suolo da parte del medesimo soggetto per diverse tipologie si applica il coefficiente più alto.
3. Nel caso in cui un’occupazione di natura permanente si realizzi mediante l’utilizzo successivo di mezzi di occupazione di diversa tipologia, a cui corrispondono tariffe diverse, si applica la tariffa permanente relativa a ciascun mezzo di occupazione, in proporzione ai dodicesimi di anno indicati nell’atto di concessione o autorizzazione.
4. Al fine di promuovere l’effettuazione di tipi di occupazione di rilevante interesse e che valorizzino il territorio cittadino, i Municipi e la Giunta Comunale possono concedere contributi economici a copertura totale o parziale degli importi dovuti a titolo di canone. L’ammontare dei contributi disponibili per ciascun anno è determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. Le Cooperative Sociali di tipo B che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate deducono dall’importo dovuto a titolo di canone l’intero costo lavorativo di tali persone se impiegate direttamente nell’attività esercitata su suolo pubblico e per il medesimo periodo.
6. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe è concesso un abbattimento della tariffa al massimo pari al 30% per le occupazioni permanenti di tipo commerciale o artigianale situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L’esercizio interessato deve avere unico punto di accesso sulla via oggetto di lavori. L’agevolazione sarà applicata d’ufficio a conguaglio sull’annualità
successiva. Per la determinazione del periodo e delle vie interessate si farà riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico.
7. In deroga al coefficiente moltiplicatore stabilito per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere, pari a 0,50, viene previsto un coefficiente moltiplicatore di attività specifico, pari allo 0,20, per le occupazioni temporanee relative a cantieri per opere di scavo per la posa di condotte per il teleriscaldamento. L’applicazione del coefficiente moltiplicatore di attività, di tipo agevolativo, pari allo 0,20, è subordinato al rispetto dello specifico obbligo, che dovrà essere assunto dagli Enti e/o Società che gestiscono i sottoservizi di teleriscaldamento al momento del rilascio della concessione/autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, di eseguire e ultimare gli interventi ripristinando lo stato della sede
stradale nelle medesime condizioni di caratteristiche tecnico-strutturali esistenti prima della manomissione entro i tempi stabiliti nel cronoprogramma concordato e asseverato dalla competente Direzione comunale.
8. Per le occupazioni di cui al successivo articolo 31 lett. a) punto nr. 2), nel caso siano previste attività di somministrazione, vendita e promozione di prodotti commerciali, le aree per dette attività sono soggette a canone agevolato pari al 50% del relativo coefficiente tipologico. Le aree destinate esclusivamente ad attività di somministrazione, vendita e promozione di prodotti commerciali, dinorma, non potranno essere di metratura superiore alle aree destinate alle attività istituzionali o tipologiche principali. Alla parte eventualmente eccedente rispetto alle aree destinate alle attivitàistituzionali o tipologiche principali si applica il canone senza riduzioni assumendo come riferimento il coefficiente tipologico maggiore delle attività in concreto previste.
Nella fattispecie di cui al capoverso precedente, in ogni caso, le aree adibite a somministrazione e vendita non potranno, comunque, superare il 50% di quelle destinate alle attività istituzionali o tipologiche principali. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui sopra, il richiedente dovrà allegare alla domanda di occupazione attestazione di responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. con indicazione delle superfici delle aree adibite ad attività di somministrazione, vendita e promozione di prodotti commerciali.
Per gli enti commerciali che offrono gratuitamente alla Città di Milano eventi di particolare interesse e valore pubblico patrocinati o realizzati in accordo con l’Amministrazione comunale, la Giunta potrà deliberare il riconoscimento dell’interesse civico, limitatamente alla durata dell’evento da applicare anche alle aree adibite ad attività di somministrazione, vendita e promozione di prodotti commerciali.
Il coefficiente relativo alle aree di cantiere necessarie all’allestimento e disallestimento delle occupazioni di cui all’articolo 31 lett. a) punto 2 è ridotto del 50%.
9. Alle occupazioni di cui al successivo articolo 31) lett. a) punto nr. 3 con localizzazioni ricadenti nel Municipio 1, il relativo coefficiente è ridotto
del 20%.
10. Per lo spazio di tempo non superiore alle tre ore consecutive di occupazione del suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, l’importo complessivo della tariffa è ridotto a metà.
11. Per le occupazioni di durata continuativa non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30 (trenta) per cento a decorrere dal quindicesimo giorno.
12. Per le occupazioni di durata continuativa non inferiore al mese, la tariffa è ridotta nella misura del 50 (cinquanta) per cento a decorrere dal trentesimo giorno.
13. Nel caso di occupazioni temporanee che prevedano l’utilizzo di sistemi di micro generazione di energia da fonti rinnovabili (FER: Fonti Energetiche Rinnovabili, ossia non derivanti da combustibili fossili), individuati mediante idonea documentazione tecnica e fiscale, la tariffa è ridotta nella misura del 10 (dieci) per cento.
Diffusione messaggi pubblicitari – riduzioni -
14. La tariffa per la diffusione di messaggi pubblicitari è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e che rientri nella categoria delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Affissioni – riduzioni -
15. La tariffa per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi di esenzione di cui all’art. 31;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e che rientri nella categoria delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS);
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
Nel caso in cui il soggetto pubblicizzato, pur rientrando nelle casistiche di cui ai precedenti commi 14 lett.a) e 15 lett. b), non sia l’unico o principale
promotore dell’evento, non si procede alla riduzione quando dall’impostazione grafica del manifesto o dal tipo di messaggio pubblicizzato emerge il concorso prevalente di società o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiano visivamente più importanti rispetto a quelle dell’ente promotore;
Nel caso di cui al precedente comma 15, la riduzione non si applica anche quando il messaggio contenuto nei manifesti sia diffuso nell’esercizio di un’attività economica al fine di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato; quando la natura dell’evento non sia attinente allo scopo sociale dell’entecosì come risulta dallo statuto degli enti senza scopo di lucro.
Maggiorazioni – messaggi pubblicitari -
16. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari è soggetta a coefficienti moltiplicatori tipologici che tengono conto dei seguenti fattori:
a) località in categoria speciale;
b) per la pubblicità visiva: se effettuata in forma opaca, luminosa o illuminata (es per insegne anche di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, cartelli, locandine, targhe e stendardi, affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili);
c) per la pubblicità visiva : di scaglioni di superficie espositiva (es. con insegne anche di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, cartelli, locandine, targhe e stendardi, affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili anche all’interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico).
Maggiorazioni – Affissioni -
17. La tariffa per le pubbliche affissioni è soggetta a coefficienti moltiplicatori tipologici che tengono conto dei seguenti fattori:
a) località in categoria speciale
b) quantità di fogli per singola commissione
c) località prefissate di affissione
Alla pubbliche affissioni si applicano, inoltre, le seguenti maggiorazioni:
a) per le affissioni richieste con urgenza ovvero per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere oppure entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% della tariffa, con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione;
b) per le affissioni da effettuarsi nei giorni prefestivi, è dovuta una maggiorazione del 10% della tariffa qualora le stesse non siano state richieste con anticipo di almeno 20 giorni lavorativi. Tale maggiorazione sarà applicabile nel caso in cui l’organizzazione degli Uffici ne preveda l’apertura in tali giorni, diversamente il servizio non è richiedibile;
c) per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli la tariffa è maggiorata del 50%;
d) per i manifesti costituti da più di 12 fogli la tariffa è maggiorata del 100%.
18. Le maggiorazioni di tariffa a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.
ART. 31 ESENZIONI
Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:
a)
1) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,
dalle città metropolitane, dai Comuni e loro consorzi. Ai fini dell’applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;
2) le occupazioni realizzate dai soggetti di seguito indicati quando siano effettuate per le loro attività istituzionali per una durata non superiore a 15 giorni:
▪ enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni;
▪ associazioni senza scopo di lucro, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, sport e ricerca;
▪ Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale “ONLUS”, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura;
▪ cittadini attivi per iniziative/attività oggetto di un patto di collaborazione stipulato con l'Amministrazione comunale ai sensi del regolamento comunale vigente in materia;
▪ soggetti che realizzano manifestazioni o iniziative di carattere politico e/o sindacale.
3) Le occupazioni realizzate da enti commerciali, no profit e liberi professionisti, nell’ambito di progetti finalizzati alla sperimentazione di beni e/o servizi innovativi non ancora sul mercato e in grado di creare positivi impatti economici e sociali sul territorio o sulla qualità di vita dei cittadini, selezionati con procedura ad evidenza pubblicache individuerà i criteri, la durata non superiore a sei mesi e la localizzazione.
4) Le occupazioni necessarie a salvaguardare le esigenze di safety e security durante lo svolgimento di eventi/manifestazioni temporanee, espressamente individuate dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
b) Le occupazioni realizzate da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato;
c) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di privata pertinenza, purché privi di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, ferme restando le convenzioni già stipulate per l’installazione di tali oggetti;
d) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, ivi compresi gli spazi funzionali e strumentali a servizio delle colonnine di ricarica elettrica che sono destinate in via esclusiva a tali veicoli, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci. La presente esenzione resta in vigore fino all’eventuale adozione delle convenzioni o dei contratti di servizio previsti dall’art. 32, comma 5;
f)le occupazioni effettuate con tende solari; le tettoie delle edicole e dei chiostri di libri che non coprano altri mezzi di occupazione, sono equiparate alle tende solari;
g)le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, ad eccezione di quelle effettuate con mezzi pubblicitari o al fine di distribuire manifestini o altro materiale pubblicitario e pubblicazioni della stampa gratuita;
h)le aste delle bandiere; i xxxxxxx, verande, bovindi, pensiline e simili infissi dotati di carattere stabile;
i)le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere, a condizione che non delimitino un’area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali. Le bandierine aeree che riportano, oltre allo stemma dell’Amministrazione, l’indicazione di una manifestazione inserita nel palinsesto delle iniziative promosse e patrocinate dall’Amministrazione;
j)
1) le occupazioni realizzate dall’anno 2020 da imprese che eseguono appalti di lavori aggiudicati dal Comune di Milano, comprese la manutenzione e riqualificazione stradale, del verde pubblico, dei monumenti e arredo urbano e che non siano sfruttate dall’aggiudicatario ai fini pubblicitari.
2) Le occupazioni relative ad iniziative/eventi promossi dal Comune di Milano nel periodo natalizio realizzati da società sponsor tecnici, individuate con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa
vigente.
3) Le occupazioni, con esclusione delle attività commerciali, relative ad iniziative, eventi inseriti in palinsesti o in calendari tematici promossi dal Comune di Milano e realizzati da operatori affidatari, specializzati nell’organizzazione di eventi, selezionati con procedura ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente o relative/derivanti da accordi sottoscritti dal Comune di Milano con altre Pubbliche Amministrazioni o relative/derivanti da specifici accordi di collaborazione/ partnership/sponsorship.
La Giunta Comunale può stabilire con apposita deliberazione l’esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della CivicaAmministrazione anche al di fuori dei casi disciplinati dalla presente lettera, quando, in sede di esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento evidenzi particolari esigenze tecniche o manifesti specifiche ragioni di urgenza che determinino una variazione delle superfici di occupazione.
k) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate. La presente esenzione resta in vigore fino all’eventuale adozione delle convenzioni o dei contratti di servizio previsti dall’art. 32, comma 5;
l) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l’esercizio di distributori di carburante, purché siano sottostanti l’area superficiaria occupata e siano effettuati periodicamente i controlli tecnici previsti;
m)
1) Le occupazioni effettuate con ponteggi e/o cesate e/o altra idonea attrezzatura per la tinteggiatura e la pulizia delle facciate degli edifici, per la riqualificazione attraverso interventi artistici (a titolo esemplificativo e non esaustivo writing, street art, graffiti, muralismo, posterism) su qualsiasi superficie, per le operazioni di rimozione e bonifica delle strutture con presenza di amianto; le strutture paraschegge dei ponteggi. I ponteggi a sbalzo pagano l’occupazione calcolata in ragione della proiezione.
2) le occupazioni effettuate con ponteggi e/o cesate per l’esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica, ovvero per interventi edilizi su edifici di edilizia residenziale pubblica;
3) le occupazioni effettuate con ponteggi e/o cesate per l’esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi dellalettera
c) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, su monumenti cittadini, nei casi in cui il corrispettivo dei lavori noi sia posto a carico del Comune di Milano, ovvero sia finanziato da soggetti pubblici o privati.
4) le occupazioni effettuate con xxxxxxxx e cesate per l’esecuzione di interventi di contenimento energetico degli immobili, nonchè i cappotti e le coperture degli immobili a contenimento energetico;
5) le occupazioni effettuate con ponteggi e cesate per l’esecuzione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione di immobili neiquartieri periferici.
Le esenzioni di cui alla presente lettera m) sono concesse limitatamente al tempo indispensabile per l’effettuazione dei lavori purché i ponteggi e le cesate non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale.
Laddove lo sfruttamento pubblicitario sia previsto in quanto collegato a specifici istituti contrattuali e ad interventi di interesse pubblico appositamente formalizzati con il Comune di Milano, l’esenzione permane e lo sfruttamento pubblicitario è ammesso nei limiti e con le modalità previste dai documenti di gara o dal rapporto contrattuale.
La Giunta Comunale può inoltre stabilire con apposita deliberazione
l’esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni effettuate con transenne, ponteggi, cesate ed ogni altro mezzo di occupazione necessario alla messa in sicurezza e all’esecuzione dei lavori di ripristino di edifici dichiarati inagibili o inabitabili a seguito di calamità ed eventi eccezionali, purché i suddetti mezzi di occupazione non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale dei mezzi di occupazione indicati nella presente lettera anche nel caso in cui l’esposizione del messaggio abbia una durata inferiore a quella dei mezzi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i mezzi stessi consentirebbero.
n) le occupazioni permanenti realizzate con insegne anche a bandiera poste sull’edificio sede dell’attività commerciale, artigianale o professionale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge, anche se infisse su suolo pubblico, sempre che siano poste nelle vicinanze dell’attività;
o) le occupazioni su aree verdi, su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, oggetto di specifica convenzione/contratto di sponsorizzazione secondo la disciplina ivi prevista e che riguardino direttamente ed esplicitamente la loro gestione, manutenzione, conservazione e riqualificazione. Tali occupazioni possono essere concesse anche in deroga alle prescrizioni dei Regolamenti comunali, previa acquisizione del parere favorevole della Direzione competente in materia;
p) le occupazioni effettuate per consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dal Settore competente; i passi carrabili a servizio dei soggetti portatori di handicap;
q) le occupazioni di cui all’art. 8, commi 5
e 6, effettuate per la ricerca dell’esatta ubicazione dei servizi esistenti nel sottosuolo e propedeutiche alla conoscenza del sottosuolo stesso (avvisi di manomissione per assaggi); le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
r) le occupazioni effettuate all’interno delle aree cimiteriali, ad eccezione di quelle per attività edilizia;
s) le occupazioni disciplinate dall’art. 8, comma 7;
t) le occupazioni richieste ai fini di riprese foto-cinetelevisive, audiovisuali e multimediali che scelgono Milano come set, purché queste ultime siano di rilevanza per la promozione e valorizzazione della città, secondo la valutazione del Settore competente, ed in ogni caso, i setcinematografici;
u) le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari in convenzione,
associati a servizi di pubblica utilità, di cui al Piano Generale degli Impianti, art. 3.3, lett. c), anche in relazione a quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
v) i manufatti per la sosta delle biciclette di proprietà private ad uso pubblico;
w) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
z) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
aa) i passi carrabili degli impianti sportivi comunali dati in concessione d’uso a terzi nonché i passi carrai a raso.
bb) Le occupazioni di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, aventi quale unico fine la promozione e la realizzazione di iniziative per le Olimpiadi 2026, sono esentate dal pagamento del canone, previa autorizzazione della Direzione competente in materia.”
cc) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
dd) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
ee) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
ff) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
gg) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficiecomplessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
hh) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per
conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
ii) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
jj) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazionisportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
kk) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
ll) la diffusione di messaggi pubblicitari aventi superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
mm)l'indicazione, per conto proprio, del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, sui veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto;
nn) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
oo) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei; pp) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale
cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
qq) le pubbliche affissioni relative:
1. alle attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
2. ai manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
3. ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
4. ai manifesti riguardanti gli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
5. a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
6. ai manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati
ART. 32
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2021.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionaliè sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati che sarà determinato dalla Giunta Comunale con riferimento agli impianti esistenti alla data del 1 dicembre 2021.
3. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è quello già approvato ed in vigore nel tempo nel Comune di Milano.
4. Le occupazioni relative ad aree destinate alla sosta veicolare su area pubblica fuori dalla carreggiata possono essere disciplinate da apposita convenzione o contratto di servizio con terzi. In tali provvedimenti saranno individuati gli importi eventualmente dovuti a titolo di canone e i casi di esenzione. A far tempo dalla sottoscrizione di tali convenzioni e/o contratti di servizio, sono soppresse le fattispecie di esenzione di cui all’art. 31, lett. e) - k).
5. Le concessioni e/o autorizzazioni in corso o rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute, s’intendono confermate e rinnovate automaticamente, salvo eventuali conguagli contabili risultanti dall’applicazione del canone unico.
6. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di pertinenza.
7. Relativamente al Canone disciplinato dalla sezione I del presente Regolamento, per il solo anno 2021, in caso di concessioni e/o autorizzazioni di natura temporanea, relative alla diffusione di messaggi pubblicitari di durata superiore a mesi due e per importi superiori a € 1.550,00 è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone in rate mensili di durata uguale a quella delle concessioni/autorizzazioni. La prima rata deve essere pagata all’atto di rilascio del titolo. In caso di mancato
pagamento di una rata il concessionario decade dalla rateizzazione e deve provvedere al pagamento del residuo canone entro il mese successivo alla scadenza della rata inadempiuta. Relativamente al solo periodo 6 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022 non si applica la disposizione di cui all’articolo 9) comma 1 lett. d, e comma 2 lett. e, dell’Allegato A) del Regolamento SEZ. I.
SEZIONE II
CANONE
per occupazioni di spazi e aree destinati a mercati
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – AMBITO E SCOPO
ART. 2 - PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE ART. 3 – SOGGETTI OBBLIGATI
ART. 4 – CANONE PERMANENTE E CANONE TEMPORANEO
PARTE II CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL CANONE ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
PARTE III IL PROCEDIMENTO
ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER OCCUPAZIONE SUOLO
ART. 9 - RILASCIO E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE E DELL’ AUTORIZZAZIONE
ART. 10 - COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 11 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE E DELL’ AUTORIZZAZIONE
ART. 12 - RINNOVO E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE E ALL’ AUTORIZZAZIONE ART. 13 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE E DELL’ AUTORIZZAZIONE
ART. 14 - MODIFICA SOSPENSIONE E REVOCA ART. 15 - DECADENZA
ART. 16 – OCCUPAZIONI ABUSIVE
PARTE IV ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA, RISCOSSIONE CONTROLLI E SANZIONI
ART. 17 - COMPONENTI TARIFFARIE DEL CANONE
ART. 18 - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DEL CANONE
ART. 19 - VERSAMENTO DEL CANONE: TERMINI E MODALITA’ ART. 20 - RATEIZZAZIONE
ART. 21 - COMPENSAZIONE E RIMBORSI ART. 22 - OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO ART. 23 – CONTROLLI E SANZIONI
PARTE V RIDUZIONI – MAGGIORAZIONI – ESENZIONI
ART. 24 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ALL. D - COMPONENTI TARIFFARIE, TIPOLOGICHE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL CANONE PER OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE DESTINATI A MERCATI
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 AMBITO E SCOPO
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi destinati a mercati settimanali scoperti disciplinati dal vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio su area pubblica non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma, si applicano la disciplina e le tariffe della sezione Prima del presente Regolamento.
3. Il canone di cui all’art. 1 comma 1 sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazionitemporanee che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare,i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
4. Fa parte del presente Regolamento Sezione II il seguente allegato:
D - COMPONENTI TARIFFARIE, TIPOLOGICHE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL CANONE PER OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE DESTINATI A MERCATI
ART. 2
PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE
1. Sono soggette al canone di cui all’art. 1 le occupazioni, anche senza titolo, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati settimanali scoperti. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati di cui all’articolo 2, comma 7,
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI
1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione nonché da coloro che senza legittimo titolo effettuano l’occupazione di suolo in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nelle aree destinate a mercati, attrezzate con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, possono essere posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni gli oneri necessari per la relativa manutenzione, utilizzo e gestione, ovvero oneri necessari per servizi finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento delle condizioni di sicurezza in condizioni di emergenza o di necessità.Tali oneri saranno determinati nelle modalità disciplinate da appositi provvedimenti amministrativi adottati dai competenti Uffici Comunali in relazione alla modalità di gestione del servizio.
ART. 4
CANONE PERMANENTE E CANONE TEMPORANEO
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggetti alla corresponsione del canone permanente o temporaneo così definito:
a) canone permanente: concessione di durata non inferiore all’anno solare e laddove non sia indicato espressamente un termine di scadenza;
b) canone temporaneo: concessione di durata inferiore all’anno solare.
PARTE II
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART. 5 DETERMINAZIONE DEL CANONE
1. Il canone per le occupazioni di aree e spazi destinati a mercati è commisurato:
a) alla durata dell’occupazione, così come indicata nell’atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente;
b) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati;
c) alla tipologia, alle finalità e alle modalità di occupazione;
d)alla classificazione in categorie d’importanza delle aree e deglispazi pubblici sui quali insiste l'occupazione. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa base costo/mq, per il coefficiente relativo alla categoria dell’ubicazione, per il coefficiente della tipologia di attività per la superficie utilizzata e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata espressa in giorni.
ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
1. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato superiore.
2. La superficie è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. Essa è espressa in via ordinaria da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione. Nell’atto di concessione o autorizzazione la superficie deve essere indicata tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l’occupazione eventualmente si suddivide.
3. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione al suolo del mezzo di occupazione.
ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
1. Ai fini dell’applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono stati classificati in 55 categorie che rispecchiano le 55 microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, ad ognuna delle quali è stato assegnato un coefficiente chetiene conto della loro importanza in riferimento ai valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) pubblicati semestralmente dall’Agenzia del Territorio, del contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.
2. Ai fini dell’applicazione del canone per fattispecie insistenti in ambiti contenenti più di una microzona, si applica il valore della microzona prevalente, determinata per numero degli oggetti e per superficie o, in subordine, la media dei valori stessi.
PARTE III
IL PROCEDIMENTO
ART. 8
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER OCCUPAZIONE SUOLO
1. Le occupazioni delle aree e degli spazi destinati a mercati sono consentiti previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Il procedimento di rilascio e l’istruttoria delle relative istanze avvengono nelle modalità disciplinate dalle Leggi e dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
ART. 9
RILASCIO E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE
1. In base alle risultanze dell'istruttoria, l’Ufficio rilascia o nega la concessione o l’autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. La Giunta Comunale con proprio provvedimento può stabilire il pagamento dell’importo delle spese istruttorie.
3. L'atto di concessione o di autorizzazione costituisce titolo che legittima l’occupazione dell’area pubblica e deve indicare:
a) gli elementi identificativi del soggetto;
b) le specifiche finalità per le quali è concesso l’utilizzo dello spazio pubblico e le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento;
c) la durata e l’eventuale periodicità dell'occupazione;
d) la misura della superficie concessa
e) la tipologia dell’occupazione
f) ogni altra indicazione disciplinare prevista per la specifica concessione;
g) l'indicazione delle componenti tariffarie e l'importo del canone dovuto.
ART.10
COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
1. L' Ufficio, può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, quando:
a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con
conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall’Ufficio comunale competente che ha in carico lo spazio da occupare, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibilecompromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
2. La garanzia deve essere prestata prima del rilascio del titolo concessorio o autorizzatorio, salvo eccezioni debitamente motivate. In tali casi, la garanzia deve essere costituita non oltre i tre giorni successivi al rilascio del titolo e se, di durata inferiore, non oltre la scadenza del medesimo.
ART.11
TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE O DELL’AUTORIZZAZIONE
1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione.
2. Nelle forme stabilite dalla Legge è ammessa, previa comunicazione nelle modalità previste dalla normativa vigente, la successione nell’atto concessorio o autorizzatorio, in caso di subingresso nella titolarità dell’esercizio di attività commerciale ed in tutti i casi di cessione di diritti connessi all’oggetto del provvedimento.
3. Qualora il cedente sia in debito verso l’Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo.
ART. 12
XXXXXXX E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE E ALL’AUTORIZZAZIONE
1. Per le occupazioni delle aree e degli spazi destinati a mercati, il procedimento di rinnovo avviene nelle modalità disciplinate dalle Leggi e dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del
commercio su aree pubbliche.
2. In caso di rinuncia volontaria all’autorizzazione e/o concessione di carattere permanente, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione esempre che sia presentata all’Ufficio competente la relativa comunicazione di cessazione entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello della data indicata di cessazione.
3. In caso di concessione e/o autorizzazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periododi tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento dell’intero canone indicato nell’atto concessorio o autorizzatorio, salva la prova che la minor superficie odurata dipenda da causa di forza maggiore.
ART. 13
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O DELL’ AUTORIZZAZIONE
1. Il titolare della concessione o dell’autorizzazione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione.
2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo:
a) di versare il canone alle scadenze fissate;
b) di versare gli oneri necessari per la manutenzione e la gestione delle reti idriche, fognarie ed elettriche, nelle aree di mercato attrezzate, ovvero gli oneri necessari per servizi finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento delle condizioni di sicurezza in condizioni di emergenza o di necessità;
c) di ritirare e di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del canone;
d) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
e) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, anche utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui al precedente articolo 10.
3. Nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione
concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
ART. 14
MODIFICA SOSPENSIONE E REVOCA
1. Il Comune, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale al periodo didurata della sospensione.
3. Con riferimento ai manufatti di occupazione la revoca può essere disposta anche qualora:
a. la permanenza contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. vi sia grave pregiudizio o imminente pericolo a persone o cose;
c. vi sia impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all’esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
d. la concessione o l’autorizzazione sia stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o inveritiere;
e. sia accertato che lo stato di manutenzione dei manufatti non è più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza;
4. La revoca e la modifica per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, se non dipendenti da comportamenti e cause legate alla specifica modalità di svolgimento dell’attività del titolare del provvedimento, dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Contestualmente alla revoca, l’Amministrazione comunale, salvo il caso in cui il manufatto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare dell’autorizzazione o concessione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà d’ufficio e i relativi oneri saranno posti a carico del titolare dell’autorizzazione o concessione.
ART. 15 DECADENZA
1. Sono causa di decadenza dalla concessione o dall’autorizzazione:
a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione o delle condizioni, modalità e obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione, commesse dal titolare dell’atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
b) l’uso improprio della concessione o autorizzazione nonché la violazione delle prescrizioni ivi inserite e di quelle in ordine all’installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dei manufatti di occupazione;
c) il mancato pagamento del canone;
d) la mancata presentazione della dichiarazione di conformità dei manufatti posizionati o il loro mancato adeguamento;
e) la rinuncia espressa con idonea documentazione dell’avvenuta rimozione dei manufatti di occupazione;
f) il mancato pagamento degli oneri necessari per la manutenzione e la gestione delle reti idriche, fognarie ed elettriche, nelle aree di mercato attrezzate ovvero degli oneri necessari per servizi finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento delle condizioni di sicurezza in condizioni di emergenza o di necessità;
2. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
3. Contestualmente alla decadenza l’Amministrazione comunale dà comunicazione al titolare dell’autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d’ufficio. Le relative spese sono addebitateal titolare. Il canone è dovuto sino alla effettiva rimozione del manufatto
ART. 16 OCCUPAZIONI ABUSIVE
1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive.
2. E’ considerato, altresì, abusivo:
• l’utilizzo difforme dalle disposizioni dell’atto di concessione o di autorizzazione;
• l’utilizzo che si protrae oltre il termine di scadenza dei titoli senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell’autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell’autorizzazione medesima.
3. L’accertamento dell’occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto dall’accertatore, pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere:
• un’indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento). Tale indennità, in caso di abuso per difformità, non è cumulabile al canone ordinario relativo al titolo rilasciato;
• una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l’ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio;
• le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.s. approvato con D. Lgs. 30/4/92 n. 285.
4. Per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
PARTE IV
ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA, RISCOSSIONE CONTROLLI E SANZIONI
Art. 17
COMPONENTI TARIFFARIE DEL CANONE
1. La misura della tariffa e i coefficienti moltiplicatori del Canone vengono determinati di anno in anno con deliberazione di Giunta Comunale all’interno degli intervalli individuati nel Tariffario allegato al presente Regolamento. (All. D)
2. Per le occupazioni di aree e spazi destinati a mercati settimanali scoperti con concessione pluriennale, la tariffa di base annuale è pari a euro 70,00. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare è pari euro 2,00.
3. Per le occupazioni temporanee si applica la tariffa base giornaliera frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo dell’occupazione, in ragione della superficie occupata.
4. Nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale delibera le componenti tariffarie del canone per ciascuna fattispecie. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge, le componenti tariffarie relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno.
ART. 18
ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DEL CANONE
1. Per le occupazioni permanenti il canone viene accertato e riscosso negli anni successivi a quello del rilascio con l’invio di apposito avviso di pagamento. Per il primo anno il canone è riscosso dall’Ufficio che ha adottato il provvedimento.
2. Per le occupazioni temporanee l’accertamento è costituito dal provvedimento concessorio che costituisce titolo di riscossione. Il canone è riscosso dall’Ufficio che ha adottato il provvedimento.
3. L’Ufficio competente all’emissione dei provvedimenti concessori e autorizzatori opera un generale controllo dell’entrata del canone con riferimento anche alle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'Ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. Individuate le debenze, può richiedere in xxx xxxxxxx, xx xxxxx dovute al debitore fissando la relativa scadenza. In caso di rilevata occupazione di fatto, l’Ufficio richiede altresì l’indennità di occupazione maggiorata del 30%. In caso di mancato o parziale pagamento procede secondo quanto stabilito dal successivo articolo 22.
4. In caso di mancato pagamento spontaneo, si procede atrasmettere la documentazione al competente Ufficio per la riscossione coattiva.
ART. 19
VERSAMENTO DEL CANONE - TERMINI E MODALITÀ
1. Nel caso di occupazione di natura temporanea il canone relativo deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione.
2. Nel caso di occupazione di natura permanente il versamento del canone deve essere effettuato all’atto del rilascio del titolo in
un’unica soluzione, salvo quanto disposto dal successivo art. 20.
3. Per l’occupazione di aree e spazi destinati a mercati, gli importi dovuti sono riscossi attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune nelle modalità definite dai competenti Uffici Comunali.
ART. 20 RATEIZZAZIONE
1. In caso di concessioni e/o autorizzazioni di natura permanente il cui importo sia superiore a € 1.550,00 è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone, in quattro rate, aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
2. Al momento del rilascio, anche in corso d’anno, della concessione o autorizzazione il cui importo è rateizzabile, dovrà essere corrisposto il canone corrispondente alle rate già maturate, mentre le successive rate saranno versate alle successive rispettive scadenze.
3. La rateizzazione del versamento comporta l’applicazione degli interessi legali.
ART. 21 COMPENSAZIONE E RIMBORSI
1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone,è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
2. Il soggetto può chiedere l’estinzione del proprio debito per la quota corrispondente al suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l’esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone evidenza negli atti. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un’istanza di rimborso precedentemente inoltrata.
3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall’Ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
4. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura di legge, decorrenti dalla data di esecuzione del versamento.
ART. 22
OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO
1. In caso di omesso o parziale pagamento, l’Ufficio che ha effettuato la liquidazione del canone intima l’interessato ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza dalla concessione o autorizzazione. Decorsoinutilmente tale termine:
a) il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione;
b) l’Ufficio che ha emesso l’atto di intimazione rimasto inadempiuto ne trasmette entro sei mesi copia all’Ufficio competente per la riscossione coattiva delle somme dovute;
c) l’occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti;
d) l’Ufficio che ha richiesto la costituzione delle garanzie ne dispone l’incameramento a favore del Comune a compensazione di quanto dovuto per l’inadempimento del titolare di concessione o autorizzazione.
2. L’autorizzazione o la concessione è negata in caso di morosità nel pagamento di precedenti canoni relativi a provvedimenti concessori e autorizzatori, anche già conclusi e/o riferiti ad altre posizioni, per i quali non sia stato presentato un piano di rateizzazione accettato dall’Ufficio comunale competente alla riscossione del canone.
ART. 23 CONTROLLI E SANZIONI
1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'occupazione delle aree e degli spazi.
2. Ferme restando le competenze degli addetti al Corpo di Polizia Locale, l’attività di vigilanza è svolta dagli Uffici competenti cui spettano funzioni di controllo e tutti i poteri di rilievo e di accertamento e contestazione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e dal presente
regolamento. I compiti di vigilanza potranno essere svolti da personale adeguatamente formato ed incaricato a norma di legge.
Il personale di vigilanza è tenuto ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti per l’irrogazione delle sanzioni previste.
3. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l’eccezione di cui all’art. 16 e di cui al successivo comma, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 a € 500,00 con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.
PARTE V
RIDUZIONI- MAGGIORAZIONI - ESENZIONI
ART. 24
RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI
1. Per le occupazioni di natura temporanea possono essere previste riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni temporanee che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
ART. 25
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di pertinenza.
ALLEGATO A
Tipologie, limiti, modalità di installazione dei manufatti per la diffusione dei messaggi pubblicitari e Pubbliche Affissioni
ART. 1 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI SUPERFICIE MASSIMA DI PUBBLICITA’ CONSENTITA
1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari, individua la perimetrazione del territorio comunale in esterno ed interno al centro abitato e la suddivisione di quest’ultimo nelle zone A, B, C, D ed E, secondo l’indicazione di massima contenuta nel Piano medesimo.
2. Il Piano evidenzia la superficie massima di pubblicità presente su tutte le macro aree.
3. Il Piano evidenzia le località e le vie in categoria speciale, così come individuate nell’allegato B) al Regolamento sul Canone.
4. Il Piano individua, altresì, l’ambito del centro storico ove si applicano le particolari prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano.
5. Nel Piano sono individuate, inoltre, le vie e le località ove sono consentite le strutture poggiate al suolo pubblico.
6. Modifiche o integrazioni al Piano potranno essere deliberate dal C.C.
7. Nel Comune di Milano è consentita una superficie complessiva di mq. 220.000 di pubblicità su impianti pubblicitari che abbiano durata triennale di cui il 10% di impianti innovativi ed una superficie di mq. 40.000 di impianti pubblicitari di durata massima trimestrale o altra durata, oltre alla superficie prevista per gli impianti comunali fissi ammontante a mq 28.000.
8. L’Amministrazione prevede inoltre ulteriori 20.000 mq. per impianti pubblicitari di Arredo Urbano, già individuati nel PGI o da individuare a seguito di piani o programmi di arredo urbano.
9. Le superfici degli impianti collocati in vie e piazze pubbliche a seguito di concessione da parte delle società a partecipazione comunale sono ricomprese nelle superfici complessive indicate nei precedenti commi.
SUDDIVISIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE | Superficie (mq) |
Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati | 20.000 |
Altri impianti | 200.000 |
TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA’ TRIENNALE | 220.000 |
Teli pubblicitari | 25.000 |
Altri impianti | 15.000 |
TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA’ NON SUP. A TRE MESI | 40.000 |
IMPIANTI PUBBLICITARI DI ARREDO URBANO | 20.000 |
SUPERFICIE PUBBLICHE AFFISSIONI | 28.000 |
ART. 2 - CLASSE DEMOGRAFICA DEL COMUNE E SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE
1. Agli effetti dell’applicazione del Canone il Comune di Milano appartiene alla Classe Demografica più alta individuata dal comma 826 della Legge 160/2019, in base alla popolazione residente al 9 ottobre 2011 (ultimo censimento ufficiale).
2. Le località del territorio comunale sono suddivise in una categoria normale ed in una categoria speciale.
3. Si considerano di categoria speciale le località indicate nell'elenco Allegato B) al Regolamento sul Canone, le rimanenti località sono considerate di categoria normale.
4. La superficie delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato, così come delimitato ai sensi del D.Lgs. 285/921, calcolato unicamente sulla base delle vie e delle località ove insistono i mezzi pubblicitari e non considerando le vie e le località da cui sono visibili.
5. Le località di categoria speciale sono da considerarsi temporaneamente declassificate, con conseguente sospensione della relativa aliquota maggiorata, durante l’esecuzione di lavori pubblici che impediscano o limitino la circolazione dei veicoli e/o il transito pedonale e che abbiano una durata superiore a sei mesi.
6. La temporanea declassificazione è disposta con provvedimento dirigenziale a seguito del provvedimento formale di chiusura o di limitazione della circolazione nelle predette località. Ultimati i lavori pubblici e rimosso il vincolo al transito con formale provvedimento, viene disposta la riclassificazione.
ART. 3 – CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
1. La diffusione dei messaggi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione o concessione espressa. Per le tipologie non soggette ad autorizzazione e/o concessione espressa, la domanda è sostituita da SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge, ad eccezione delle vetrofanie di misura inferiore al mezzo metro quadro. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione annuale ed al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente. La SCIA deve attestare la conformità ai Regolamenti di riferimento.
2. La domanda e/o la SCIA deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 25 impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:
- gonfaloni, per i quali il limite è 150;
- targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 50 impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;
- insegne, per le quali il limite è 50;
- taxi, per i quali il limite è 300;
- se previsto in contratti o convenzioni stipulati con il Comune.
3. L’autorizzazione e/o concessione è negata in caso di morosità nel pagamento di precedenti canoni, per i quali non sia stato presentato un piano di rientro accettato dall’Ufficio comunale competente alla riscossione del canone e garantito con le modalità richieste dagli Uffici.
4. L’autorizzazione e/o concessione è negata per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.
5. L’autorizzazione e/o concessione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
6. Deve essere previamente ed espressamente autorizzata anche ogni variazione della superficie esposta, delle caratteristiche e delle dimensioni dell’impianto. La dichiarazione di variazione e la comunicazione di cessazione della pubblicità devono essere redatte sull’apposita modulistica da presentare al competente Settore.
7. La variazione del messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata in carta semplice all'Amministrazione allegando la documentazione richiesta.
8. Per il rinnovo dell’autorizzazione l’istanza, redatta sull’apposita modulistica, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, dovrà riportare il numero di autorizzazione, il tipo di impianto ed essere corredata da una fotografia formato cm. 20x30 ad ampia angolazione, riproducente lo stato attuale dei luoghi ove sono installati gli impianti. All’istanza deve essere allegata copia dell’attestazione di pagamento del canone.
9. Il richiedente qualora riceva comunicazione di esito favorevole è tenuto, entro il termine di due giorni lavorativi, a presentare, in ogni caso, l’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone e, qualora si tratti di impiantistica pubblicitaria di durata triennale o legata alla durata di specifici progetti/convenzioni, anche la prescritta dichiarazione di pubblicità. La produzione dell’attestazione di avvenuto pagamento del canone – oltre che della dichiarazione di pubblicità nei casi sopra indicati – è condizione per il rilascio dell’autorizzazione e/o concessione. Il richiedente è tenuto a presentare la prescritta istanza ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione e/o concessione anche qualora il canone non sia dovuto.
10. L’autorizzazione e/o concessione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
11. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione.
12. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione e/o
concessione sono i seguenti:
• 30 (trenta) giorni per la pubblicità non superiore a tre mesi;
• 90 (novanta) giorni per tutte le altre tipologie di impianto.
E’ escluso in ogni caso il rilascio dell’autorizzazione per l’infruttuoso decorso del termine.
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione prescritta. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini.
Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento. Le domande saranno respinte qualora l’interessato non fornisca l’integrazione richiesta entro il termine concesso. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il provvedimento in deroga al divieto di cui agli artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il termine di cui sopra decorre dalla acquisizionedi tale provvedimento. I termini per la concessione dell'autorizzazione sono raddoppiati nelle ipotesi di impianti innovativi, di arredo urbano e di quelli previsti dal successivo articolo 16).
13. Per quanto riguarda i gonfaloni e gli striscioni le domande dovranno essere presentate tra il sessantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data richiesta per l’esposizione. Per le istanze presentate al di fuori di tali termini il periodo di esposizione decorre dalla data di rilascio dell’autorizzazione.
14. La pubblicità effettuata in ambito ferroviario, ove sia visibile da vie e spazi pubblici, è soggetta ad autorizzazione.
15. La pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici non può precedere di oltre ventiquattro ore l’inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.
16. In caso di rilascio di autorizzazione e/o concessione per la diffusione pubblicitaria presso i cantieri a fronte di interventi su terreni, edifici, monumenti e aree comunali in genere, l‘utilizzo dello spazio pubblicitario è subordinato alla compartecipazione nella misura del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario da versare secondo quanto concordato di volta in volta da parte dell’operatore pubblicitario. L’impesa che effettuata i lavori è solidalmente debitrice del provento spettante all’Amministrazione comunale, che potrà anche essere detratto in compensazione dai SAL dei lavori, in caso di inadempimento del soggetto che effettua la pubblicità.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione e/o concessione per esposizione pubblicitaria su beni di proprietà del Comune deve essere rilasciato espresso e preventivo nulla osta da parte dell’Amministrazione Comunale.
17. La concessione di suolo pubblico per ponteggio e/o cesata è condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione ad effettuare pubblicità. L’autorizzazione e/o concessione pubblicitaria decade qualora la concessione del ponteggio e/o cesata venga meno per qualsiasi motivo.
18. All'interno degli ascensori è ammessa l’esposizione di pubblicità con superficie complessiva massima di 1 mq., con esclusione di proiezioni luminose, anche se intermittenti o in successione, ovvero a mezzo di apparecchi sonori.
19. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade secondo le procedure di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada.
20. E’ facoltà del Direttore dell’Area Pubblicità convocare una Commissione Consultiva Tecnica, al fine di ottenere i pareri necessari per l’istruttoria delle richieste di autorizzazione.
ART. 4 - INSTALLAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO
1. E’ fatto obbligo di:
a. fissare all’impianto apposita targhetta di identificazione riportante gli estremi dell’autorizzazione;
b. mantenere l’impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione e conservazione;
c. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
d. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello stato dei luoghi in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica, a seguito di semplice richiesta da parte degli uffici comunali.
2. L'installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento del Canone, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione da parte della ditta interessata dell'impianto indebitamente installato.
3. Gli impianti di cui all'articolo 3.1, lettere "a", "c", "d", del vigente Piano Generale degli Impianti, devono essere installati ad un’altezza minima dal suolodi cm 220, misurata dalla cornice o dal bordo inferiore.
ART. 5 - MANUTENZIONE E SICUREZZA
1. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada6 e di quanto stabilito qui e nel Piano Generale degli Impianti.
2. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista.
3. Il titolare dell’autorizzazione, all’atto della rimozione, per qualsiasi causa dell’impianto, è tenuto al ripristino totale dello stato dei luoghi ed al rimborso di tutti i danni eventualmente arrecati.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente chenei singoli elementi.
5. Le cornici, ove previste, devono essere di colore grigio RAL 7011 per le nuove autorizzazioni.
6. Il sistema d’illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, in aderenza alle norme vigenti7, preferibilmente non collegato alla rete elettrica, ma utilizzando sistemi di risparmio energetico.
7. Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essereavanzata in relazione a concessioni e autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizioni e/o compensazione dicanoni.
8. Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall’esposizionedei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell’impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
ART. 6 - LIMITAZIONI E DIVIETI
1. L’installazione di impianti pubblicitari è vietata:
a. su suolo pubblico, salvo autorizzazione espressa;
b. in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
c. in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione;
d. su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
e. su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq. 0,5. Tale limite è derogabile:
◼ per gli stendardi;
◼ per gli impianti di trasmissione e/o proiezione di immagini quali descritti al successivo articolo 11), punto 12.
f. su balconi, xxxxxxxxx,parapetti,ad eccezione dei cartelli "affittasi/vendesi";
g. su alberi o con aggancio agli stessi; in caso di copertura del verde o di intralcio allo sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;
h. in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno mt. 2 (due) e a distanze inferiori a mt. 2 (due) da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ed altre opere a carattere permanente, al fine di garantire il transito;
i. in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada8, sulle barriere di sicurezza, sui salvagentee sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione;
j. in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
k. allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti, anche ai sensi della L.R. n. 17/20009;
l. allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada10;
m. lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
n. a meno di 2 (due) mt. da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;
o. in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione di cartelli di dimensioni massime cm 70x100 reclamizzanti lacollaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati e ad esclusione degli impianti di cui all’art. 3.3, lettera c) del Piano Generale degli Impianti pubblicitari;
p. sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi, ossia posti entro un’area situata ad una distanza inferiore a 50 mt. dal perimetro del bene vincolato, ove non siano previste specifiche zone di rispetto nei provvedimenti statuenti il vincolo e per gli edifici che non occultino la visione del bene sottoposto a vincolo ad altezza d’uomo, ferma restando ogni ulteriore norma più restrittiva da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano e salvo nulla osta della stessa. Inoltre sono eccezionalmente consentite le esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni culturali, sociali ed istituzionali promosse dal Comune e dagli enti pubblici territoriali11, che sisvolgano all'interno o nelle immediate adiacenze dell'immobile vincolato;
q. nell’ambito, lungo le strade o in prossimità dei beni paesaggistici, salva autorizzazione dell'ufficio preposto alla tutela del vincolo secondo quanto stabilito all’art. 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
r. a distanza inferiore a 3 (tre) mt. da ponti, sottoponti e sottopassi non ferroviari e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali ad eccezione di quelli adibiti dall’Amministrazione Comunale ad affissione pubblica e/o comunque ad impianti ad essa appartenenti.
2. Inoltre, l’installazione di targhe su palo è vietata:
a. in numero superiore a una per palo;
b. sui pali compresi all’interno dell’area A del PGI;
c. ad un’altezza dalla base inferiore a mt. 3,50 dal suolo e superiore a mt. 6;
d. su pali non compresi negli elenchi depositati presso l’Area Pubblicità;
e. sugli spartitraffico aventi larghezza inferiore a mt. 1,50.
3. L’installazione di pellicolature di edifici è vietata:
a. nell’area denominata A del PGI;
b. ad un’altezza inferiore a mt. 10 da terra.
4. L’installazione dei cartelli stradali è vietata nelle zone “A” – “B” – “C” –“D”.
5. Le previsioni di cui al presente articolo, comma 1, lettera “e” non si applicano per le installazioni del tipo di impianti di cui all’art. 3.1, lettera “b” ed all’art. 5 del PGI, sugli edifici di proprietà dell’Amministrazione comunale. Tali impianti potranno essere autorizzati previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.
ART. 7 - DEROGHE ALLE DISTANZE
1. Xxxxx restando i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazionedel nuovo Codice della Strada e s.m.i., il Comune dispone le seguenti deroghe relative alle distanze:
distanza minima da intersezione (metri) | ||||||
semaforizzata | non semaforizzata | |||||
prima dell’intersezione | dopo l’intersezione | prima dell’intersezione | dopo l’intersezione | |||
a | 15 | anziché da 30 a 50 | 10 | anziché 25 | 15 | 10 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
la deroga non si applica alle strade ad alto scorrimento, dove sono previsti mt. 50 e mt. 25 dopo l’intersezione. |
distanza minima da segnali di pericolo prescrizione e indicazione (metri) | ||||
prima del cartello | dopo il cartello | |||
a | 12,5 | anziché 25 | 10 | anziché 25 |
b | 0 | 0 | ||
c | 0 | 0 | ||
la deroga non si applica alle strade ad alto scorrimento, dove sono previsti mt. 50 e mt. 25 dopo il segnale. |
distanza minima da passaggi pedonali (metri) non su intersezione e non semaforizzati | ||||
prima dell’intersezione | dopo l’intersezione | |||
a | 12,5 | anziché 25 | 12,5 | anziché 25 |
b | 12,5 | 12,5 | ||
c | 12,5 | 12,5 |
distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi (metri) | ||
a | 50 | anziché 100 |
b | 50 | anziché 100 |
c | 50 | anziché 100 |
Legenda:
a = impianti su suolo
b = impianti in appoggio o in aderenza a fabbricato o in sopraelevazione a recinzione
c = striscioni, gonfaloni, stendardi
ART. 8- LIMITAZIONI E DIVIETI PER GLI IMPIANTI
4x3, 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 definiti come POSTERS
1. E’ vietata l’installazione di più di due impianti adiacenti o contigui i cui pannelli pubblicitari siano ciascuno di dimensioni pari a mt. 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9
12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8.
Tale previsione è da intendersi anche per le disposizioni in “verticale” (l’una sopra l’altra). Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente comma, adiacenza e contiguità sono determinati in base al senso di marcia della carreggiata per gli impianti su strada e, dal basso verso l’alto, per gli impianti posti in verticale.
2. Nella zona B di cui al PGI, tra un impianto e l’altro di dimensioni superiori a mt. 6x3 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 o tra coppie di tali impianti, dovranno essere inderogabilmente frapposti mt. 12 di spazio in senso orizzontale.
Nelle zone C, D ed E, di cui al PGI, mt. 6.
3. Nel caso in cui l’impianto sia posto su tetto, nelle zone A e B non potrà avere un’altezza superiore a mt. 8.
4. L’installazione di posters è vietata all’interno dell’area A.
5. Per l’installazione di impianti da mt. 4x3, le indicazioni di cui ai precedenti commi sono da intendersi valide per un numero di 3 impianti.
6. Per quanto concerne le pareti nude e cieche, oltre alle limitazioni di cui ai commi precedenti, qualora sulle stesse venga richiesta un’autorizzazione per un impianto superiore al formato 6x3, l’autorizzazione sarà concedibile per un solo impianto.
ART. 9 LIMITAZIONI E DIVIETI PER STRISCIONI E GONFALONI
1. L'installazione di striscioni è vietata:
a. nell’area denominata A, strade perimetrali escluse;
b. in sequenza rettilinea a distanza inferiore a mt. 25 tra uno striscione e l'altro;
c. ad un'altezza di base inferiore a mt. 5,10 dal suolo;
x. xxxxx le vie interessate da installazione di luminarie, festoni, luci o altri addobbi natalizi dal 6 dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo;
e. se non risponde alle normative in termini di sicurezza.
2. L’installazione di gonfaloni è vietata:
a. sui pali compresi all’interno dell’area A, strade perimetrali incluse;
b. su pali ove sono installate targhe pubblicitarie, cartelli di segnaletica e cavi montanti;
c. ad un’altezza di base inferiore a mt. 2,20 dal suolo e superiore a mt. 6;
d. su spartitraffico avente larghezza inferiore a 2 mt.;
e. lungo le vie interessate da installazione di luminarie, festoni, luci o altri addobbi natalizi dal 6 dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo.
3. Xxxxx restando i divieti previsti, l’installazione di gonfaloni è ammessa:
x. xxx pali della pubblica illuminazione nelle posizioni assentite secondo le prescrizioni tecniche fornite da chi ha in gestione i pali, indicate negli elenchi depositati presso il competente Settore Comunale. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di modificare o sospendere l’efficacia di tale elenco per sopravvenute ragioni tecniche o a tutela della pubblica incolumità e sicurezza;
b. sui pali di sostegno della rete aerea filotranviaria, previo nulla osta tecnico di A.T.M.
ART. 10- PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I TELI PUBBLICITARI SU PONTEGGI
1. L’installazione dei teli pubblicitari è consentita solo su ponteggi e cesate, per il periodo strettamente necessario all’effettuazione dei lavori su immobili,
monumenti e fontane, alle seguenti condizioni:
a. nel caso di beni soggetti a vincolo o ricadenti in zone vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e all’interno della zona denominata A, qualora la pubblicità sia stata previamente autorizzata dall’Autorità preposta al vincolo, il messaggio pubblicitario, costituito da un’unica immagine, non può occupare più del 50% della superficie della facciata di ponteggio interessata (nel calcolo della percentuale si deve escludere la parte sotto il paraschegge) e deve rispettare le partiture architettoniche riprodotte nel trompe l'oeil. In ambiti particolari come: piazza Castello, via Dante, piazza Cordusio, via Mercanti, piazza Mercanti, via Orefici, corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx, piazza San Babila, corso Venezia e piazza Scala, la quota di pubblicità è ridotta al 30%, salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano. Per edifici ubicati in piazza Duomo l’utilizzopubblicitario non può essere superiore al 20% per ogni lato della piazza e comunque non oltre il 30% del singolo ponteggio, salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano;
b. nel caso d’installazioni su beni non compresi nei luoghi individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio13 e al di fuori della zona A e degli ambiti particolari, il messaggio non potrà occupare più dell’80% della superficie del ponteggio;
c. sugli edifici sottoposti a qualsiasi tipologia di vincolo la parte restante della superficie occupata dal ponteggio e non interessata dal messaggio pubblicitario, dovrà essere ricoperta con una raffigurazione che riproduce l’immobile sottostante attuata con la tecnica del trompe l'œil). Nel caso di edifici o ambito non vincolati la superficie del ponteggio non interessata dal messaggio pubblicitario dovrà comunque essere coperta con un telo di colore chiaro, mantenuto in perfetto stato di decoro e sicurezza.
2. Non è consentita l’installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili, monumenti e fontane su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza.
3. Per tali tipologia di impianti, la durata dell’autorizzazione si intende limitata alla durata del cantiere.
ART. 11- PUBBLICITÀ VARIA
1. PUBBLICITÀ EFFETTUATA SUI VEICOLI
a. Sui veicoli è autorizzata l’apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell’art.
57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm.3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada.
Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell’indirizzo e dell’oggetto dell’attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo.
b. In deroga a quanto previsto dal precedente comma è autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.
c. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:
I. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
II. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
III. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
IV. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
V. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm. 3 (tre) rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
d. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, limitatamente a quanto previsto e concesso dal Codice della Strada15, sui veicoli adibiti al servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
I. che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
II. che sia realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.
e. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
I. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
II. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
III. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
IV. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
V. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
f. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
g. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
h. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada16.
i. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada17. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
b. PUBBLICITÀ FONICA
a. La pubblicità fonica é ammessa esclusivamente nelle aree esterne al centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
b. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri18 e dai Regolamenti comunali.
c. VOLANTINAGGIO E PUBBLICITÀ COMMERCIALE
a. Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.
b. All’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300.
c. E’ vietata la distribuzione di adesivi.
d. PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI
La pubblicità effettuata attraverso l’utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l’esclusivo sorvolo del territorio urbano.
e. PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA TEATRI
Sugli impianti di dimensioni 4x2 mt. o superiori, autorizzati come insegne siano essi cassonati, retroilluminati o schermi a led e destinati alla promozione della programmazione teatrale, con esclusione del Teatro alla Scala:
a. è consentito al gestore del teatro, che deve essere in esercizio, effettuare pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi:
i. fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli;
ii. fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione);
iii. il 20% sarà facoltà del gestore concederlo alla Amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui lo stesso non intenda concedere al Comune tali spazi, sarà vincolato all’utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione dell’attività teatrale.
b. con gli stessi criteri, è consentita l’installazione di una insegna da parte dei teatri che ne siano privi.
f. PUBBLICITA’ SU STRADA
Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole “aree pedonali”, deve essere:
a. certificata antisdrucciolo;
b. idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
c. idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;
d. mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l’immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti.
I richiedenti sono tenuti a fornire al Comune di Milano spazi su tali impianti da destinare alla promozione dell’attività istituzionale, di pari metratura di quelli autorizzati a scopo commerciale, che dovrà comunque essere mantenuto dal soggetto interessato nelle condizioni previste ai punti 3 e 4 del presente articolo.
g. PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU VETRINE
E’ consentita l’apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l’attività economica esercitata all’interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi.
h. PUBBLICITA’ ALL’INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTE
E’ consentita l’installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio,
all’interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell’area occupata dalla stazione di servizio19
i. PUBBLICITA’ ALL’INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO
a. E’ consentita l’installazione di impianti pubblicitari all’interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:
i. lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
ii. lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
iii. in corrispondenza degli accessi.
b. La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell’area occupata dal parcheggio.
c. Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l’utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato20.
j. PUBBLICITA’ DA PARTE DI AZIENDE SERVIZI PUBBLICI
a. Il piano che ogni Azienda di servizi pubblici, ivi comprese le Ferrovie dello Stato, annualmente redige, concernente la superficie totale di pubblicità gestita direttamente dalle stesse, in considerazione dell’impatto che tale quantità di pubblicità ha sull’immagine cittadina, anche in termini di supporti, tecnologie, ecc., deve preventivamente, e comunque annualmente, essere sottoposto all’Assessore competente per la sua approvazione.
b. I piani aziendali devono essere coerenti e congruenti agli indirizzi indicati nel presente regolamento e nel Piano Generale degli Impianti pubblicitari.
c. Per gli spazi indicati dalle Aziende, pur non essendo gli stessi computati nel quantitativo massimo previsto, dovrà essere garantito da parte delle stesse, il pagamento di quanto dovuto al Comune per la superficie complessiva indicata anche se parzialmente utilizzata.
k. PUBBLICITA’ RELATIVA A COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
Tale tipologia di impiantistica, la cui superficie non è computabile nel quantitativo massimo previsto e riguardante esclusivamente l’attività istituzionale dell’Amministrazione comunale, con l’esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali, dovrà essere presente almeno con un circuito di impianti per ogni Zona così come individuata dal PGI.
Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.
l. IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI
Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata “da remoto” mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera "e" a condizione che:
▪ siano posizionati nel rispetto dei limiti, di cui alla lettera "d" dell’art. 6 comma 1 riguardanti fregi, decorazioni e partiture architettoniche;
▪ non occludano le eventuali aperture presenti;
▪ trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l’Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
▪ venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi delCodice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
▪ se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22,00 e riaccesi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime diorario solare, ed entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell’inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell’impianto e corretto montaggio dellestrutture da parte di un tecnico abilitato.
E' fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.
m. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI
Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni individuate nel presente Allegato, non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti agli articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 5, sono autorizzabili, in deroga ai limiti di cui all’art. 6 comma 1 lettera e) a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.
ART. 12- INSEGNE DI ESERCIZIO - TARGHE POFESSIONALI E ALTRI ASSIMILABILI TIPOLOGIE E FORMATI
1. Si definiscono insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata (opachi, luminosi o illuminati da faretti), installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della Ditta e della Azienda rappresentata.
2. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
a. insegna frontale del tipo monofacciale;
b. insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
c. insegna collocata su supporto proprio;
d. insegna a bandiera.
Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferiscono.
3. Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:
a. avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella
sede dell’attività;
b. targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 100 cm2 installati all’ingresso della sede dell’attività alla quale si riferisce;
x. xxxxxxxxx (se utilizzato come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidezza;
x. xxxxxxxxxx: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
e. pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto di persone o cosedell’attività cui si riferiscono;
f. monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata “da remoto” mediante strumentazioni informatiche, consentiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al precedente articolo 11) punto 12.
4. È' consentito presentare unica SCIA per l’installazione di insegne di esercizio di edifici distinti purché comunicanti, qualora si riferiscano ad un’unica attività economica. In caso contrario occorre presentare SCIA distinte per ognuno degli edifici indicati.
5. L'autorizzazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi assimilabili, nonché dei manifesti affissi all'interno di esercizi pubblici ed esercizi commerciali, è sostituita da SCIA dell'interessato, corredata dalla attestazione di avere correttamente rispettato le prescrizioni e i divieti previsti, anche in relazione alle modalità di installazione. L'installazione oggetto di SCIA è altresì corredata dell'attestazione del pagamento del canone, se dovuto.
L'accertata carenza delle condizioni, modalità e presupposti per l'installazione, comporta la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.
ART. 13 – MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE INSGNE DI ESERCIZIO LIMITI E DIVIETI
1. Salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, l’installazione delle insegne di esercizio (cassonetti, pannelli, lettere singole scatolate, ecc.) del tipo monofacciale, con sporgenza massima di cm 20 dal filo facciata, e, nel caso di coperture con funzioni “paravista”, a “mantovana” o a “cappottina” (a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio e che siano installate in armonia prospettica- dimensionale con le partizioni architettoniche dell’edificio), di colore chiaro, anche recanti messaggi pubblicitari a condizione che restino contenute all’interno della luce della vetrina, é ammessa in allineamento con altre eventualmente esistenti sullo stesso edificio:
a. nell’apposita fascia portinsegna;
b. negli spazi all’uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in sede di progettazione delle opere e approvate dall’amministrazione degli stabili;
c. nello spazio sopra luce, a condizione che non vengano compromessi i valori aero- illuminanti, certificati con documentazione rilasciata da tecnico abilitato;
d. nel rispetto dello stile e del decoro dello stabile;
e. sul tetto dell’edificio nel quale ha sede l’attività pubblicizzata, purché riportanti esclusivamente la denominazione sociale e marchio dell’attività stessa, in modo tale che non alterino la sagoma complessiva degli edifici;
f. all’interno della vetrina;
g. sui vani finestra:
• con pannelli monofacciali opachi o luminosi a condizione che non vengano compromessi i valori aero-illuminanti;
• con dicitura a neon filiforme a condizione che vengano protette con schermatura trasparente;
• con decorazione a pellicola adesiva (vetrofania). I messaggi pubblicitari in genere apposti su vetrina, in zona A, non devono superare il 50% della superficie della vetrina. Le decorazioni devono essere realizzate solo nei colori oro, bianco, nero, argento e sabbiato.
È fatto salvo il rispetto delle policromie dei marchi registrati (documentati) con rivendicazioni dei colori, purché non si tratti di stabili vincolati sotto il profilo architettonico o storico.
h. su vetrina;
i. non sono consentiti cassonetti monofacciali da collocare all’interno degli androni d’ingresso dei palazzi.
2. L’installazione delle insegne di esercizio del tipo bifacciale c.d. “a bandiera” è ammessa unicamente se realizzata a lettere singole scatolate o a cassonetti singoli o al neon filiforme su facciata nel rispetto di un’altezza minima da terra di cm. 400, con sporgenza non superiore di cm. 120 dal filo di facciata, compresii supporti di sostegno.
Lo sviluppo verticale delle insegne non dovrà superare l’altezza di due piani. Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:
a. 15 mt. prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
b. 10 mt. dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnalistradali di pericolo e di prescrizione
3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico.
In quest’ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l’intero ambito di collocazione (all’interno della galleria o portico) ed averealtezza minima di montaggio di cm. 250.
4. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra non superiore a mt. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a mt. 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.
5. L'installazione delle insegne di esercizio deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA di cui al precedente articolo 12, comma 522
ART. 14 - MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE TARGHE PROFESSIONALI
L’installazione di targhe professionali, è ammessa, previa SCIA al Settore competente e autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizionedell’Ordine o Collegio:
a. su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
b. in apposito porta targhe se esistente;
c. all’interno della porta a vetri dell’ingresso;
d. su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.
2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell’edificio.
3. L’installazione delle targhe professionali deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA di cui al comma 1.
ART. 15 - IMPIANTI INNOVATIVI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI
1. L’Amministrazione comunale, anche per promuovere il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di particolari ambiti territoriali, e nell’intentodi incentivare l’innovazione tecnologica, potrà autorizzare impianti pubblicitari innovativi che debbono rispettare, in via primaria, canoni di innovazione e tecnologia avanzata e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.
ART. 16 - PROGETTI PARTICOLARI
1. L’Amministrazione comunale, sempre nell’intento di promuovere il recupero e la riqualificazione di particolari ambiti territoriali, potrà consentire l’installazione di impianti pubblicitari secondo progetti specifici. Tali progetti devono essere approvati in conformità alle disposizioni dei Regolamenti di riferimento.
2. In tali ambiti, al fine del miglioramento del decoro urbano e dell’impatto visivo, l’Amministrazione comunale utilizzerà in modo parziale le recinzioni di cantiere per l’affissione di manifesti a condizione che le stesse siano:
• realizzate con materiale di pregio;
• illuminate;
• protette con apposite pellicole antigraffiti;
• mantenute in perfetto stato di conservazione per tutta la durata del cantiere.
3. Se i progetti di cui al presente articolo rientrano all’interno delle aree B, C, D di cui al PGI, è ammessa la collocazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari aventi messaggio variabile, fatte salve le prescrizioni previste dal presente regolamento e previo parere viabilistico della Polizia Locale.
Per l’approvazione di tali progetti il termine di cui al precedente articolo 3) è raddoppiato.
ART. 17 – AFFIDMENTO IN CONCESSIONE A TERZI
1. Il competente Ufficio comunale può concedere, la possibilità di installare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari determinati all’atto della concessione, fra quelli consentiti dal presente Allegato, nonché può concedere a terzi l’utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale a canone determinato secondo valori di mercato.
2. La concessione viene rilasciata di norma a seguito dell’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. In caso di assegnazione per lotti, la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Le condizioni e i criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara. Alle stesse norme è soggetta la pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale, ove già non disciplinata dalla convenzione in corso con il concessionario e fino alla sua scadenza.
3. La concessione comporta, tra le altre cose:
a. il pagamento del canone;
b. il pagamento del corrispettivo d’uso del bene di proprietà comunale;
c. il rilascio di congruo deposito cauzionale.
4. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione.
5. La concessione è personale e non cedibile. Avrà la durata specificata negli atti di gara e nel provvedimento, in ogni caso non superiore ai tre anni, una sola volta rinnovabili.
ART. 18 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in apposito registro. Le istanze pervenute per posta o via fax verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno. Per le sole affissioni di natura commerciale e per quelle per le quali la tariffa gode di riduzione, occorre osservare le seguenti prescrizioni:
a. la prenotazione di spazi pubblicitari non può essere effettuata prima dei tre mesi a far data dall’inizio della prevista affissione e le richieste devono pervenire almeno 20 giorni lavorativi antecedenti al giorno richiesto per l’esposizione (corredate dell’avvenuto pagamento), fatta salvo eventuale disponibilità di spazi;
b. per ogni singola campagna pubblicitaria può essere prenotato un quantitativo massimo non superiore ai 1.000 fogli, formato 70x100, per una durata di esposizione minima di 10 giorni;
c. il messaggio non potrà essere sostituito nel corso dell’affissione programmata nel circuito c.d. volante, eventuali variazioni di messaggio anche parziale darà luogo ad una nuova richiesta, non sostitutiva della precedente.
2. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del relativo canone. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del canone previsto per i primi 10 giorni.
3. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio Affissioni non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine farà slittare l’affissione sino alla prima datadisponibile.
4. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunquedi tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.
5. La durata dell’affissione, decorre dal giorno in cui la stessa è stata completamente eseguita. Una volta eseguita l’affissione, su richiesta del committente, il Comune o l’affidatario nel caso di affidamento a terzi, metterà a disposizione l'elenco delle posizioni e l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite esclusivamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Contestualmente al pagamento del canone dovuto, tali istanze dovranno essere prodotte al Servizio Affissioni nel termine dicinque giorni precedenti la scadenza del periodo prenotato.
7. È possibile richiedere lo spostamento di una affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi, se lo spostamento è dovuto per volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione e conseguentemente il canone dovuto potrà essere compensato con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata.
8. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera alla stregua di qualsiasi altro evento di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto alcommittente.
9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, purché la prenotazione sia stata effettuata con sufficiente anticipo.
10. Nei casi di cui ai precedenti commi 8 e 9, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico. Il Comune o l'affidatario è tenuto al rimborso, entro novanta giorni, delle somme versate.
11. Il committente ha facoltà di richiedere l’annullamento della richiesta di affissione prima che la stessa venga eseguita, con l’obbligo, in ogni caso, di corrispondere contestualmente la metà del diritto dovuto.
12. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque dolosamente deteriorati; qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a disposizione dello stesso spazi idonei alripristino. In ogni altro caso il pagamento si intende effettuato a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e fatto salvo per il committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto ilperiodo indicato.
13. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, il committente può fornire, all'atto dell'invio e della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime. Allorché si verifichi l’esigenza della sostituzione dei manifesti affissi e non si disponga di scorta, il Servizio Affissioni, ne dà comunicazione al richiedente, anche via mail e/o fax. Il Comune, fatto salvo l’adempimento dell’obbligo di sostituzione non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come quelli forniti in eccedenza, verranno conservati per non più di dieci giorni decorsi i quali verranno eliminati senza ulteriore avviso.
14. L’organizzazione del Servizio può prevedere che gli Uffici del Servizio Affissioni non siano aperti nei giorni festivi, prefestivi e nelle ore notturne.
15. Negli Uffici del Servizio Affissioni o presso l’affidatario devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e messo a disposizionel'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione dellecategorie alle quali detti spazi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni.
16. Eventuali reclami in ordine alle modalità di effettuazione dell’affissione dovranno essere presentati per iscritto al Servizio affissioni entro e non oltre la scadenza del termine di validità dell’affissione.
17. La mancata presentazione nei termini del reclamo costituisce accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la rinuncia ad ogni pretesa.
18. Il Comune può sospendere l’affissione di manifesti il cui contenuto appaia in
contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.
19. L’eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 1 anno solare dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dall’Amministrazione comunale, senza alcuna comunicazione.
20. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni. Gli impianti non utilizzati per garantire un congruo numero di impianti per l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, così come previsto dalla Legge 160/2019, saranno utilizzati dall’Amministrazione quali spazi espositivi pubblicitari e sottoposti alle relative tariffe espositive per tipologie.
ART. 19 - AFFIDAMENTO A TERZI DELL'ESPLETAMENTO MATERIALE DEL SERVIZIO
1. L'Amministrazione comunale può affidare a terzi la materiale affissione e defissione dei manifesti, ai sensi delle norme vigenti di tempo in tempo.
2. Il Comune, tra le atre facoltà che saranno previste nell’affidamento, si riserva le seguenti funzioni:
• controllo del versamento del canone e delle corrette modalità di svolgimento dell’attività affidata;
• verifica e controllo della tempestiva e regolare affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali.
ART. 20 - IMPIANTI PUBBLICI CONCESSI IN USO A TERZI
1. L’Amministrazione comunale può concedere a soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente, l’utilizzo di impianti di pubblica affissione a fini pubblicitari, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.
2. La concessione è disciplinata da un’apposita convenzione, nella quale devono essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti concessi, la durata della concessione, l’entità della cauzione ed il corrispettivo annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Il pagamento del corrispettivo non esime dal pagamento del canone.
3. Il rapporto di concessione ha termini e durata certa, comunque non superiore ai cinque anni, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.
Note
1 Art. 4 del D.Lgs. 285/92.
3 Legge 14 luglio 1993, n. 235 e del DPR 16 gennaio 1995, n. 42.
4 Art. 53 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
5 Art. 55 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
6 Commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
7 Di cui alla l. 5 marzo 1990, n. 46 ed alla l. Regione Lombardia 27 marzo 2000, n. 17 e dei criteri di applicazione (D.G.R. 20 settembre 2001 - n. 7/6162.
8 Art. 3 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod..
9 L. Regione Lombardia n°17 del 2000 e dai criteri di attuazione della stessa (D.G.R. 20/9/2001 - n. 7/6162) e successive modificazioni ed integrazioni.
10 Art. 20 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod..
11 Di cui alla l. 5 marzo 1990, n. 46 ed alla l. Regione Lombardia 27 marzo 2000, n. 17 e dei criteri di applicazione (D.G.R. 20 settembre 2001 - n. 7/6162).
12 Art. 51, 3° comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
13 Artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
14 Art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod..
15 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod..
16 Art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ..mod..
17 All’art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
18 Del 14 novembre 1997 e succ. mod..
19 All’art. 52, del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di attuazione del Codice dellaStrada. 20 All’art. 52, del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di attuazione del Codice dellaStrada. 21 Comma 4 dell’art. 51.
22 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Art. 51 (Art. 23 C.d.S.) - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.
1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 m dal limite della carreggiata;
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice;
h) 250 m prima delle intersezioni;
i) 100 m dopo le intersezioni;
l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e disegnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del codice:
a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
b) 30 m, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle
intersezioni;
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m.
Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilitàdei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
ALLEGATO B
ELENCO LOCALITA’ E VIE IN CATEGORIE SPECIALI PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
VIALE | ABRUZZI | VIALE | BODIO |
PIAZZALE | XXXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXX | XXXXXX |
PIAZZA degli | AFFARI | VIA | XXXXX XXXXXX |
VIA | AGNELLO | PIAZZA | BOLIVAR |
VIA | XXXXXXXX XXXXXXXX | VIA del | BOLLO |
VIA | ALDOBRANDINI | VIA | XXXXXX XXXXX XXXX |
XXX | XXXXXXXXXX | XXX | XXXXXXXX |
XXX | XXXXXX | VIA | BORGONUOVO |
XXXXXX | XXXXXXXX | XXX | XXXXXXXXXXX |
XXX | XXXXXXXX | VIA | BORROMEI |
VIA dell’ | ANNUNCIATA | PIAZZA | BORROMEO |
VIA | ANSPERTO | VIA | XXXXX XXXXXXXX |
PIAZZA | AQUILEIA | PIAZZA | BOTTINI |
VIA | ARCIMBOLDI | VIA | XXXXXXXX XXXXXXXX |
VIA dell’ | ARCIVESCOVADO | PIAZZA | BRERA |
XXX | XXXX | XXX | XXXXX |
XXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXX |
PIAZZA | ARGENTINA | XXXXX | XXXXXXX |
XXX | XXXXXXX | XXX | XXXX |
VIA | ARMORARI | VICOLO | BRISA |
XXX xxxxx | XXXXX | XXX | XXXXX |
VIA | ASTESANI | VIA | BROLETTO |
LARGO | AUGUSTO | VIA | BROLO |
PIA | AXUM | CORSO | BUENOS XXXXX |
VIA | BAGNERA | FORO | BUONAPARTE |
VIA | BAGUTTA | VIA | XXXXXXXXX XXXXXXXXXX |
VIA | BAGUTTINO | PIAZZA | XXXXXXX XXXXX |
PIAZZALE | XXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXX | XXXXXXX |
XXX | XXXXXXXXXX XXXXXX | XXXXX | XXXXXXX |
VIA | XXXXXXXX XXXXXXXX | VIA | XXXXXXXX DE LA BARCA XXXXXX |
VIA | XXXXXXXX X'XXXX | VIA | CAMINADELLA |
PIAZZA | XXXXXXXX XXXXXX | VIA | XXXXXXXX XXXXXXXX |
VIA | XXXXXXXX XXXXXX | XXX | XXXXX XXXXXXXXX |
PIAZZA | XXXXXXXX XXXXXXXX | VIA | CANONICA |
VIA | BELFIORE | VIA | XXXXXX |
PIAZZA | BELGIOIOSO | PIAZZA | CANTORE |
VIALE | BELISARIO | VIA | XXXXX XXXXXX |
LARGO | XXXXXXX XXXXXXX | VIA | CAPPELLARI |
VIA | XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXX | CAPPELLI |
VIALE | XXXXXXXXXX | VIA | CAPPUCCIO |
VIA | XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
XXX | XXXXXXXXX | VIA | CARDINAL XXXXXXX |
VIA | BERNA | VIA | XXXXXXXX XXXXXXXX |
LARGO dei | BERSAGLIERI | VIA | XXXXXXXX XXXXXX |
PIAZZA | BERTARELLI L. VITTORIO | PIAZZALE | XXXXX XXXXX |
VIALE | XXXXX XXXXXXX | PIAZZA del | XXXXXXX |
PIAZZA | BIANCA MARIA | VIA del | XXXXXXX |
PIAZZALE | XXXXXXXXXX | VIA | CARPOFORO |
VIA | BIGLI | PIAZZA | CARRARA |
VIA | BOCCHETTO | LARGO | CARROBBIO |
VIA | XXXXXX XXXXXX | PIAZZA | XXXXXX XXXXXXX |
VIA | CASE ROTTE | VIALE | EGINARDO |
VIALE | CASSALA | VIALE | ELIA |
VIA | XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX | XXXXX | ELVEZIA |
VIALE | CASSIODORO | PIAZZA | XXXXXX |
PIAZZA | CASTELLO | VIA | ERBE |
VIA | XXXXXX XXXXXXXXX | PIAZZA | ERCULEA |
VIA | CATTANEO XXXXX | XXXXXX | ESQUILINO |
VIA | CAVALLOTTI FELICE | VIA | EURIPIDE |
VIA | XXXXXXXXX IV | CORSO | EUROPA |
VIALE | CERTOSA | VIALE | EZIO |
VIA | CERVA | VIA | XXXXXX |
XXX | XXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXXXX |
VIA | CHIESA ROSSA | XXX | XXXXXXX |
XXX xxxxx | XXXXXX | VIALE | FAMAGOSTA |
PIAZZA | CINQUE GIORNATE | VIA | FARINE |
XXX | XXXXXXXXXX | VIA | XXXXXX XXXXX |
XXX | XXXXXXXX | XXX | XXXXXXXXXXXXXXXX |
XXXXXX | XXXXXXXX | VIALE | FERMI ENRICO |
XXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXX XXXXX |
VIA | CLERICI | VIA | FESTA DEL PERDONO |
VIA | COLLEONI | VIA | FIENO |
CORSO | XXXXXXX XXXXXXXXXX | XXXXX | FILIPPETTI |
VIA | COMASINA | VIA | FILODRAMMATICI |
PIAZZA | CORDUSIO | VIA | FILZI |
VIA | CORDUSIO | VICOLO | FIORI |
VIA | CORNAGGIA X. XXXXXXX | VIA | FIORI CHIARI |
VIA | XXXXXXXX XXXXXX | VIA | FIORI OSCURI |
XXXXX | XXXXXX XXX XXXXX | XXXXXX | XXXXXXX |
VIALE | CORSICA | PIAZZA | FONTANA |
XXXXXX | XXXXXXXX | XXX | XXXXX |
XXX | XXXXXX | VIALE | XXXXXXXXX XXXXXX |
VIA | CROCE ROSSA | VIA | XXXXXXXXXX XXXXX |
VIA | CROCEFISSO | VIA | FORZE ARMATE |
VIA | CUSANI | VIA | XXXXXXX XXX |
VIALE | D'ANNUNZIO XXXXXXXX | VIA | FOSSE ARDEATINE |
VIA | XXXXX | VIA | XXXXXXX XXXXXXX |
PIAZZALE | DATEO | VIA | GALLARATE |
VIA | DE AMICIS XXXXXXX | XXXXXX | GALLARATI XXXXXX XXXXXXX |
XXXXXX | XX XXXXXX | XXX | XXXXX |
XXXXX | XX XXXXXXX | XXXXX | XXXXXXXXX |
XXX | XXX XXXX XXXX | VIA | GATTAMELATA |
VIA | DESSIÈ | CORSO | GENOVA |
PIAZZA | XXXX XXXXXXX | VIA | GESÙ |
VIA | DISCIPLINI | PIAZZA | GHIRLANDAIO |
XXX | XXXXXX | VIALE | XXXX XXXXXXXX |
LARGO | DOMODOSSOLA | VIA dei | GIARDINI |
VIA del | DON | VICOLO | GIARDINO |
VIA | XXXXX XXXXXX | VIA | XXXXXXXX XXXXXXX |
PIAZZA | DUCA D'AOSTA | VIA | XXXXX XXXXXXXXXX |
VIALE | DUILIO | PIAZZETTA | XXXXXXXX XXXXXXX |
XXXXXX | XXXXX | XXX | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX |
VIA | DURINI | PIAZZA | XXXXXXXX DALLE BANDE NERE |
VIA | XXXXXXX XXXXXXX | XXX | XXXXXXXX |
PIAZZALE | XXXXXX XXXXXX | VIA | XXXXX XXXXXX |
VIA | XXXXXXX XXXXXXXX | VIA | XXXXXX XXXXXXX |
VIA | GORANI | VIA | MAROCCHETTI |
VIA | XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXXX |
VIA | HARAR | VIA | XXXXXXXXX XXXXXXX |
VIA | HOEPLI ULRICO | LARGO | XXXXXXXX XXXXXXXX |
VIA | XXXX XXXXXX | VIA | XXXXX XXXXXXX |
VIA | XXXXXX XXXXX | VIA | XXXXXXX XXXXXXXX |
VIA | XXXXXXXX XXXXX | VIA | MEDA |
CORSO | INDIPENDENZA | PIAZZA | XXXX XXXXXXX |
VIALE | ISONZO | PIAZZALE | MEDAGLIE D'ORO |
PIAZZALE | ISTRIA | VIA | MEDICI |
CORSO | ITALIA | VIA | MELONE |
VIA | XXXXXX XXXXXXX | VIA | MELZI D'ERIL |
VIALE | JENNER | VIA | XXXXXXX XXXXXXXX |
VIA | LAGHETTO | PIAZZA | MENTANA |
PIAZZALE | LAGOSTA | VIA | MERAVIGLI |
VIA | LANCETTI | VIA | MERCANTI |
VIA | LANDOLFO | VIA | MERCANTI |
VIA | XXXXX XXXXXXXX | VIA | MERCATO |
VIA | LANZONE | VIA | XXXXX XXXXX XXXXXXXX |
VIA | LARGA | PIAZZA | XXXXX XXXXXXXXX |
VIA del | LAURO | VIALE | XXXXXXXX XXXXXXXX |
PIAZZA | LEGA LOMBARDA | PIAZZALE delle | MILIZIE |
VIA | LEGIONI ROMANE | VIALE dei | MILLE |
VIA | LENTASIO | VIA | XXXXXXXXX XXXXX |
VIALE della | LIBERAZIONE | VIA dei | MISSAGLIA |
PIAZZA | LIBERTY | PIAZZA | MISSORI XXXXXXXX |
XXXXX | LIGURIA | VIALE | MISURATA |
PIAZZALE | LIMA | VIA | MOLINO DELLE ARMI |
XXXXX | XXXX | XXX | XXXXXX |
XXXXXXXX | XXXX | CORSO | MONFORTE |
PIAZZALE | LODOVICA PORTA | VIA | MONREALE |
VIA | LODOVICO IL MORO | VIALE | MONTE CENERI |
VIA | LORENTEGGIO | VIA | MONTE DI PIETÀ |
PIAZZALE | LORETO | VIA | XXXXXXXXX XXXXXXXX |
PIAZZALE | LOTTO | VIA | MONTE XXXXXXXXX |
VIA | XXXXXXXX XX XXXXXXX | VIALE | MONTE NERO |
PIAZZALE | LUGANO | VIALE | MONTE SANTO |
VIA | XXXXX XXXXXXXXXX | XXXXXX | MONTE TITANO |
VIALE | LUNIGIANA | VIALE | MONZA |
VIA | LUPETTA | VIA | XXXX XXXX XXXXXXX |
VIA | XXX XXXXX | VIA | MORIGI |
PIAZZALE | MACIACHINI | VIA | XXXXXX XXXXXXXX |
VIA | MADDALENA | VIALE | XXXXXXX |
VIA | MADONNINA | PIAZZA | NAPOLI |
CORSO | MAGENTA | ALZAIA | NAVIGLIO GRANDE |
PIAZZA | MAGGI | VIA | XXXXXX XXXXXXXX |
VIALE | MAJNO | PIAZZALE | XXXXXXXX XXXXX |
VIA | XXXXXXX XXXXXXXXXX | VIA | XXXXX XXXXXXX |
XXXXX | XXXXXX | XXX | XXXXXX |
VIA | XXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXX | NIGRA XXXXXXXXXX |
VIA | NIRONE | CORSO di | PORTA VITTORIA |
VIA | NOVARA | BASTIONI di | PORTA VOLTA |
VIA | XXXXXX XXXXXXXXX | VIA della | POSTA |
PIAZZA | XXXXXXX XXXXXXXXX | VIA | XXXXXXX XXXXXXXX |
VIA | OLMETTO | VIALE | PREMUDA |
VIA | OMENONI | PIAZZALE | PRINCIPESSA XXXXXXXX |
VIA | ORAZIO | VIA | XXXXXXX XXXXXXX |
VIA delle | ORE | VICOLO | PUSTERLA |
VIA | OREFICI | VIA | XXXXXXXXX XXXXXXX |
VIA dell’ | ORSO | PIAZZA | XXXXXXXXX XXXXXXXXX |
VIA | OSTI | LARGO | QUINTO ALPINI |
VIA | PALLA | XXX | XXXXXXX XXX 00 |
XXXXX | XXXXXX | VIALE | XXXXXXX XXXXXXX |
VIA | XXXXXX XXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
VIA | PALAZZO REALE | VIA | RASTRELLI |
VIA | XXXXXXXXX XXXXXX | XXXXX | XXXXXX XXXXXXXXXX |
XXX | XXXXXXXXX | VIA | REMBRANDT |
VIA | PANTANO | PIAZZA della | REPUBBLICA |
VIA | XXXXX XX XXXXXXXX | VIA | XXXXXXXX XXXXXXX |
VIALE | PAPINIANO | LARGO | XXXXXXX XXXXXXXXX |
VIA | PARENZO | VIA | XXXXXXXXX XXXXXXXX |
VIA | PARMIGIANINO | VIA | XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX |
VIA | XXXXX XXXXXXXXX | VIA | ROMBON |
PIAZZA | PARTIGIANI D'ITALIA | XXX | XXXXXXXXX XXXXXXX |
XXX | XXXXXXX | VIA dei | XXXXXXXXXXX |
VIA | XXXXXXXX XXXXXXXXX | VIA | XXXXXXX XXXXX |
VIA | XXXXXXX XXXXXX | VIA | XXXXX XXXXXXXXXX |
VIA dei | PIATTI | XXX | XXXXXXX |
XXXXX | XXXXX | VIA | XXXXXX XXXXXX |
VIA dei | PICCOLOMINI | VIA | RUGABELLA |
XXXXX | XXXXXX | XXX | X. XXXXXX |
XXXXXX | XXXXXXXX | PIAZZA | S. XXXXXXXXXX |
XXX | XXX XX | XXXXXX | X. XXXXXXXX |
XXXXXX | XXX XX | VIA | S. XXXXXX |
VIA | PIOPPETTE | VIA | S. XXXXXXX |
VIA | PISA | PIAZZA | X. XXXXXX |
XXX | XXXXXXXXX | XXX | X. XXXXXXXXXX |
VIA | XXXXXX XXXXXX | VICOLO | X. XXXXXXXX |
VIA | XXXXXX XXXXXXX | VICOLO | S. XXXXXXX |
VIA | PLINIO | VIA | X. XXXXXXXX |
VIA | PLUTARCO | VIA | X. XXXXXXXX |
XXX | XXXXXXXXX | XXX | X. XXXXXXX |
XXX | XXXXX XXXXXX | PIAZZA | X. XXXXXX |
VIA | PORLEZZA | VIA | X. XXXXXXX |
VIA | XXXXXXX XXXXXX | XXXXXX | X. XXXXXX |
VIA | PORRONE BASSANO | PIAZZA | S. GIORGIO |
BASTIONI di | PORTA NUOVA | VIA | S. XXXXXXXX IN CONCA |
XXXXX xx | XXXXX XXXXXX | XXXXXX | X. XXXXXXXX XXX XXXX |
CORSO di | PORTA TICINESE | VIA | S. XXXXXXXX SUL MURO |
RIPA di | PORTA TICINESE | CORSO | X. XXXXXXXX |
BASTIONI di | PORTA VENEZIA | VIA | X. XXXXXXXX |
CORSO di | PORTA VIGENTINA | XXXXXX | X. XXXXX |
XXXXXX | X. XXXXXXXXXX | XXX | XXXXXXX |
VIA | X. XXXXXXXXXX | VIA | SPADARI |
VICOLO | X. XXXXX ALLA PORTA | VIA | SPERONARI |
VIA | S. XXXXX ALLA PORTA | VIA della | SPIGA |
XXXXXX | X. XXXXX XXXXXXXX | XXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
XXX | X. XXXXX XXXXXXXXX | PIAZZALE dello | SPORT |
XXX | X. XXXXX XXXXXX | XXX | XXXXXX |
XXX | X. XXXXX XXXXXXX | VIA | XXXXXXXXXX XXXXXXX |
XXXXXX | X. XXXXX XXXXX | VIA | XXXXXXXX XXXXXX |
VIA | X. XXXXX XXXXX | PIAZZALE | XXXXXXXXX XXXXX |
VIA | X. XXXXX | VIALE | XXXXXX XXXXX |
VIA | X. XXXXXXXX | VIALE | XXXXXXX XXXXXXXX |
VIA | S. XXXXXXX DEL CARSO | VIA | TERRAGGIO |
P2A | X. XXXXXX IN BROLO | VIA | TESTI FULVIO |
VIA | X. XXXXXXX | XXXXX | XXXXXXX |
VIA | S. ORSOLA | VIA | TIVOLI |
VIA | X. XXXXX | VIA del | TORCHIO |
VIA | S. XXXXXX ALL ORTO | XXX | XXXXXX |
XXX | X. XXXXXX X XXXX | XXXXX | XXXXXXX |
VIA | X. XXX X | LARGO | XXXXXXXXX XXXXXX |
XXX | X. XXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
VIA | X. XXXXXXX | PIAZZA del | TRICOLORE |
XXX | X. XXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX |
VIA | X. XXXXXXXX | VIA | XXXXX XXXXX |
VIA | S. SENATORE | XXXXX | XXXXXX |
XXXXXX | X. XXXXXXXX | VIA | UNIONE |
VIA | X. XXXXX | VIA | URBANO III |
VIA | S. SOFIA | VIA | VALPETROSA |
VIA | S. SPIRITO | VIA | VEGEZIO XXXXXX |
PIAZZA | X. XXXXXXX | PIAZZA | VELASCA |
VIA | X. XXXXX | PIAZZA | XXXXXXXXX XXXXX |
XXX | X. XXXXXX | XXXXX | XXXXXXX |
VIA | X. XXXXXXX | PIAZZA | VENTICINQUE APRILE |
VIA | X. XXXX | XXXXX | VENTIDUE MARZO |
VIA | X. XXXXXXX | PIAZZA | VENTIQUATTRO MAGGIO |
VIA | X. XXXXXXX AL TEATRO | CORSO | VERCELLI |
VIA | XXXXXX XXXXXXXX | VIA | XXXXX XXXXXXXX |
XXXXX | SARCA | VIA | XXXXX XXXXXX |
VIA | XXXXX XXXXX | XXXXXX | VERZIERE |
PIAZZA della | SCALA | PIAZZA | VETRA |
VIALE | XXXXXXXX XXXXXXXX | VIA | VIGNA |
LARGO | XXXXXXXX XXXXXXXXX | XXX | XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX |
XXXXXXXX | XXXXXXX | VIA | VITRUVIO |
PIAZZA | SEI FEBBRAIO | CORSO | XXXXXXXX XXXXXXXX XX |
VIA | XXXXX XXXXXXXX | PIAZZA | XXXXXX XXXXXXXX |
CORSO | SEMPIONE | VIA | XXXXXXXXXX XXXXXXX |
VIA | SENATO | VIA | XXXXXXXX XXXXXXXX |
VIA | SENOFONTE | VIALE | ZARA |
VIALE | XXXXX XXXXXX | XXXXXX | ZAVATTARI FRATELLI |
VIA | XXXXXX XXXXXXX | VIA | ZEBEDIA |
VIA | XXXXXX XXXXXXXXX | VIA | ZECCA VECCHIA |
PIAZZA | SIENA | XXX | XXXXXX |
XXX xxxxx | XXXXXXX |