Dipartimento Amministrativo
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano Settore Investimenti
Il direttore
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
CAPITOLATO SPECIALE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI E DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA RENALE ACUTA (CRRT) - PER LE AZIENDE USL DI BOLOGNA E IMOLA E OSPEDALIERE DI BOLOGNA E FERRARA – DURATA 4 ANNI
CIG IN ACCORDO QUADRO 7809135E0D
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000…fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
x.xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
Allegato 1: clausole vessatorie 3
Articolo 1 Oggetto della fornitura 4
Articolo 2 Importo e durata della fornitura 4
Articolo 3 Quantitativi 5
Articolo 4 Conformità a disposizioni e norme 6
Articolo 5 Obiettivi della fornitura 7
Articolo 6 Caratteristiche della fornitura 7
Articolo 7 Tempistiche 8
Articolo 8 Privacy 9
Articolo 9 Obblighi di riservatezza dei dati 9
Articolo 10 Consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature 10
Articolo 11 Formazione 13
Articolo 12 Assistenza tecnica ed aggiornamenti tecnologici 14
Articolo 13 Apparecchiatura per dialisi renale acuta, materiale di consumo 15
Articolo 14 Periodo di prova 16
Articolo 15 Acquisto in danno 17
Articolo 16 Notifica di rischi e richiami 17
Articolo 17 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro 17
Articolo 18 Acquisto di prodotti non assegnati in gara 18
Articolo 19 Obbligo di Riservatezza dei dati 18
Articolo 20 Penalità 19
Articolo 21 Risoluzione del contratto 20
Articolo 22 Responsabilità 21
Articolo 23 Contratto 21
Articolo 24 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto 21
Articolo 25 Modifiche del contratto e subappalto 25
Articolo 26 Recesso dal contratto 25
Articolo 27 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna 25
Articolo 28 Referenti delle attività 27
Articolo 29 Segnalazione all’Ente Certificatore 27
Articolo 30 Segnalazione sui certificati di buona esecuzione 28
Articolo 31 Segnalazione all’ANAC 28
Articolo 32 Clausola di adesione 28
Articolo 33 Controversie e Foro competente 28
Allegato 1: clausole vessatorie
Articolo 1 Oggetto della fornitura
L’affidamento della fornitura ha per oggetto il noleggio di sistemi completi e di materiali di consumo per il trattamento dell’insufficienza renale acuta (CRRT) - per le Aziende USL di Bologna e Imola e Ospedaliere di Bologna e Ferrara per una durata 4 anni e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.
Le Aziende sopra elencate saranno d’ora in poi denominate Aziende Appaltanti
La fornitura oggetto della presente procedura di gara è riconducibile all’“accordo quadro” disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs 50/2016. Di conseguenza, la procedura non è finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario, ma alla selezione, in base alle prime posizioni della graduatoria definita al termine delle valutazioni tecniche ed economiche, di 3 Operatori Economici, ritenuti idonei a fornire alle Aziende appaltanti i prodotti richiesti, nelle seguenti percentuali:
• Operatore Economico primo classificato: 72% (per un numero di 34 apparecchiature)
• Operatore Economico secondo classificato: 18% (per un numero di 8 apparecchiature)
• Operatore Economico terzo classificato: 10% (per un numero di 5 apparecchiature)
La fornitura si intende costituita da apparecchiature di ultima generazione e nuove di fabbrica, dai materiali di consumo (kit , sacche, etc…) necessari per l’esecuzione dei trattamenti dialitici, indicati in Allegato E, nulla escluso e da quanto previsto nel presente capitolato speciale
Inoltre la fornitura si intende “chiavi in mano”; pertanto la ditta dovrà provvedere agli eventuali allacciamenti e/o posizionamenti particolari.
Resta salva la facoltà delle Aziende Appaltanti di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.
Articolo 2 Importo e durata della fornitura
la fornitura in oggetto avrà la durata di per una durata 4 anni e non è rinnovabile. Per un importo complessivo quadriennale di € 3.513.600,00 IVA esclusa.
Alla scadenza del contratto di fornitura le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo concorrente.
Nel caso in cui sia in corso di svolgimento una nuova procedura concorsuale, tale termine dovrà coincidere con quello relativo al subentro del nuovo fornitore. Durante tale periodo, la ditta aggiudicataria è impegnata ad eseguire la fornitura alle stesse condizioni e modalità previste del presente capitolato speciale.
Allo scadere della fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà ritirare a proprie spese tutte le apparecchiature installate, fatte salve diverse indicazioni da parte delle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti.
L’importo complessivo quadriennale per la fornitura in oggetto, comprensivo delle opzioni previste all’art. 106 del Codice degli appalti è di € 4.653.520,00 IVA esclusa così suddiviso:
Tabella n. 1 – Tabella riepilogativa dell’appalto
1 | Fornitura a noleggio quadriennale di apparecchiature e kit per trattamenti sostitutivi extracorporei continui e semi- continui della funzione renale in corso di insufficienza renale acuta (CRRT) | 33181000-2 Apparecchi per emodialisi | € 3.513.600,00 | |
2 | Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 1, del Codice | 33181000-2 Apparecchi per emodialisi | € 702.720,00 | |
3 | Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 11, del Codice (proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente) | 33181000-2 Apparecchi per emodialisi | € 437.200,00 | |
Importo totale, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice | € 4.653.520,00 |
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per il seguente importo : € 437.200,00
Articolo 3 Quantitativi
I quantitativi si riferiscono al fabbisogno presunto del periodo annuale del contratto.
:
apparecchiature | trattamenti | |
AO Xxxxxxx | 20 | 2200 (Malpighi) |
3 | 70 (Bellaria) | |
AO La Manna | 2 | 240 (S. Orsola) |
3 | 80 (Bentivoglio) | |
AUSL IMOLA | 4 | 200 |
AUSL Bologna | 7 | 260 (Maggiore) |
AO Ferrara | 8 | 450 |
Per trattamenti (annui) si intende tutto il materiale necessario (filtro escluso) per una dialisi di 24 ore
Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
a) in caso di immissione sul mercato di prodotti tecnologicamente più avanzati;
b) in caso di aumento di trattamenti allo stato attuale non assolutamente prevedibili;
In tal caso la modifica non potrà superare l’importo indicato nella specifica tabella di cui al precedente articolo di € 702.720,00 .
I quantitativi presunti annui su cui deve essere dimensionata l’offerta economica sono indicati in modo più dettagliato nell’Allegato E “OFFERTA ECONOMICA”.
Il prezzo totale proposto dovrà essere “omnicomprensivo” ed includere, quindi, sulla base dei fabbisogni indicati in Allegato E, , la quota per il noleggio dei sistemi, l’assistenza tecnica FULL RISK , i Kit e quant’altro richiesto nel presente capitolato per l’intera durata contrattuale nonché di tutto quanto necessario per l’effettuazione dei trattamenti. Pertanto, qualora nel corso della valutazione, la Commissione dovesse verificarne l’incompletezza sia per i quantitativi che per la tipologia dei materiali di consumo offerti, l’offerta sarà ritenuta non valida e pertanto esclusa dalla gara.
Articolo 4 Conformità a disposizioni e norme
Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell’Unione Europea e relativa legislazione nazionale di recepimento:
- Direttiva Europea 93/42 recepita dal Decreto Legislativo 46/97 e successive modifiche e integrazioni (Direttiva Europea 2007/47 recepita dal Decreto Legislativo 37/2010) concernente i dispositivi medici e relativi accessori
- Direttiva Europea 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica ex 89/336) e successive modifiche e integrazioni relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che presentano rischi in termini di compatibilità elettromagnetica
- Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Eventuali ulteriori disposizioni di legge specifiche per i dispositivi offerti e non presenti nell’elenco di cui sopra
La Ditta Partecipante deve inoltre indicare per tutti i dispositivi offerti, se del caso, la rispondenza alle eventuali norme tecniche armonizzate e relative norme tecniche nazionali di recepimento e, qualora non rispettate, le alternative adottate dal fabbricante per soddisfare i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nella direttiva di
settore. In particolare i dispositivi oggetto della fornitura dovrebbero essere conformi alle seguenti norme tecniche:
- Norma IEC EN 60601-1 (CEI 62-5) - Apparecchi Elettromedicali
- Eventuali norme tecniche particolari relative all’oggetto della fornitura
-
Articolo 5 Obiettivi della fornitura
Con la presente fornitura le Aziende Appaltanti si propongono di realizzare i seguenti obiettivi:
- Garantire la massima perfomance operativa rispetto alle metodiche
- Ridurre al minimo i tempi di disservizio per guasto delle attrezzature mediche
- Garantire un elevato e continuativo livello di funzionamento che non comporti interruzioni nelle prestazioni cliniche
- Razionalizzare l‘utilizzo delle risorse attraverso l‘omogeneizzazione dei dispositivi utilizzati e la gestione del materiale;
Il progetto proposto dalla Ditta Partecipante deve pertanto fornire soluzioni che consentano di rispettare gli obiettivi di carattere generale sopra indicati.
Articolo 6 Caratteristiche della fornitura
I sistemi offerti devono rispondere ai requisiti tecnici e funzionali orientativi descritti nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
Per trattamenti si intende tutto il materiale necessario (filtro escluso) per una dialisi di 24 ore
Le caratteristiche indicate nell’Allegato A “Capitolato Prestazione- Requisiti” sono da relazionare seguendo le indicazioni ivi riportate La mancata rispondenza anche ad uno solo dei requisiti obbligatori (contrassegnati con la lettera E) implica la non ammissione alla gara..
La fornitura prevede:
• Locazione di strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione, idonea all’uso previsto nel presente Capitolato e dotata dei requisiti indicati nell’Allegato
X. Xxxxx inoltre essere fornito di tutto quanto necessario per l’utilizzo in sicurezza delle apparecchiature, anche in relazione alla tecnologia proposta;
• Tutti i materiali di consumo necessari per i trattamenti dialitici : kit, filtri, sacche di infusione, sacche di scarico , e quant’altro necessario per il corretto e completo funzionamento dei sistemi offerti e per l’esecuzione dei trattamenti dialitici, nulla escluso
• Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità del servizio, di evitare perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione di corrente elettrica;
• Consegna al piano ed installazione della strumentazione nei locali messi a disposizione dalle Aziende Appaltanti;
• A titolo gratuito tutti i Kit, il materiale di consumo, accessori, ecc. anche se non indicati in offerta,necessari per il corretto e completo funzionamento dei sistemi offerti,nullo escluso, per il periodo di tempo necessario alla installazione, messa in funzione e collaudo delle apparecchiature;
• Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria nell’Allegato B e conformemente a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale;
• Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio;
• Aggiornamenti tecnologici gratuiti;
• Corsi di formazione iniziale all’uso dei sistemi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori sanitari e tecnici (vedi Art.11);
• Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti;
• L’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione all’interno di un’Azienda o tra le Aziende Appaltanti, qualora la collocazione iniziale dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne e/o in ambito AVEC;
• La copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti
• Quant’altro previsto nel presente Capitolato speciale
La Ditta Aggiudicataria rinuncia espressamente, fin d’ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa a causa delle attività svolte dai dipendenti dell’Azienda e/o da terzi autorizzati.
La Ditta Aggiudicataria, inoltre, si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, debitamente formato ed informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Detto personale potrà accedere agli uffici e locali delle Aziende appaltanti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Ditta Aggiudicataria verificare preventivamente tali procedure.
Le Aziende appaltanti sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione del contratto di fornitura, intendendosi a tal riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta Aggiudicataria risponde anche dei danni alle persone ed alle cose che potessero derivare alle Aziende Appaltanti per fatto della Ditta medesima o dei suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura, sollevando pertanto le Aziende Appaltanti da qualsiasi protesta o molestia che al riguardo venisse mossa.
La Ditta Aggiudicataria è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta stessa o al proprio personale.
Articolo 7 Tempistiche
Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente alla Ditta Aggiudicataria, qui di seguito sono indicati i tempi che la Ditta dovrà rispettare per:
✓ Consegna delle apparecchiature: secondo le modalità e le priorità indicate in Art.10. Il termine massimo di consegna dell’ intera fornitura dovrà essere compreso tra i 30 e 45 giorni dalla data di comunicazione di inizio consegna prevista nello stesso articolo 10.
✓ Installazione, messa in funzione e consegna alle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti del verbale di installazione : entro 5 giorni solari dalla data di consegna (vedi Art. 10);
✓ Ritiro e smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l’installazione dei dispositivi: nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre la giornata dell’installazione dei dispositivi (vedi Art.10);
✓ Collaudo di accettazione: entro 30 giorni solari dalla ricezione da parte delle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti del Verbale di Installazione; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni solari nel caso in cui vengano riscontrate carenze di qualsiasi natura durante la fase di collaudo ;
✓ Richiesta di possibili chiarimenti alle Aziende Appaltanti sull’esito del collaudo di accettazione e sugli eventuali provvedimenti: entro 15 giorni solari dalla data di trasmissione del collaudo stesso ;
✓ Periodo di prova: tre mesi dal collaudo positivo o positivo con riserva da parte delle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti.
✓ Intervento tecnico per guasto di un dispositivo: entro al massimo 8 ore solari dalla chiamata (esclusi festivi) .
✓ Ripristino della totale funzionalità di un dispositivo (tramite risoluzione del guasto installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up): entro al massimo 2 giorni lavorativi dalla chiamata (esclusi festivi) .
✓ Reintegro di un qualunque prodotto indispensabile per lo svolgimento dell’attività diagnostica (consegna urgente): entro 24 ore solari dalla richiesta .
Articolo 8 Privacy
Tutti i dispositivi offerti dovranno consentire il trattamento dei dati personali in adempimento alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
La Ditta Aggiudicataria, su richiesta della Stazione Appaltante , dovrà specificare nel dettaglio le procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni. In particolare, la Ditta Aggiudicataria dovrà descrivere come vengono gestite, se applicabili:
• Le credenziali e la procedura di autenticazione;
• Il sistema di Autorizzazione;
• La sicurezza contro le intrusioni;
• L’aggiornamento del software;
• L’antivirus;
• La crittografia e l’archiviazione;
• Le politiche di back-up;
• L’archiviazione legale.
Articolo 9 Obblighi di riservatezza dei dati
Le notizie e i dati relativi alle Aziende Appaltanti e a quanto oggetto della presente gara, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in
relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato.
L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori,sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.
Articolo 10 Consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature
Trascorso il termine dilatorio, fatti salvi le disposizioni di cui all’articolo 32 commi 10 e 11 del Codice dei Contratti Pubblici e eventuali indicazioni da parte delle Ingegnerie Cliniche, sarà comunicato alle ditte la data di inizio sia della consegna dei sistemi sia delle procedure di stipula del contratto da parte delle singole Aziende Sanitarie.
La consegna delle apparecchiature, perfettamente corrispondenti ai modelli aggiudicati in sede di gara, dovrà essere effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali) della Ditta Aggiudicataria entro i tempi indicati all’Art.7, a meno di diversa indicazione da parte dei referenti Aziendali.
Gli oneri di introduzione di posizionamento e di installazione delle apparecchiature nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.
La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura delle attrezzature, una copia del manuale d'uso in lingua italiana per ogni tipologia di apparecchiatura; dovrà, inoltre, fornire a proprie spese tutto il materiale (Kit, materiale di consumo e quant’altro occorra) necessario all’installazione dei sistemi.
La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l’installazione dei dispositivi entro i tempi previsti all’ Art.7
L’installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria adottare tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le verifiche di sicurezza ed i controlli di qualità prestazionali e funzionali.
Qualora la Ditta Aggiudicataria non riesca ad ottemperare a quanto sopra entro i tempi ivi indicati le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria la penale specificata all’ Art.21.
Il Verbale di installazione, controfirmato dal referente del reparto e tutta la documentazione relativa alle verifiche di sicurezza ed ai controlli di qualità prestazionali e funzionali dovranno essere consegnati alle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti per le verifiche di competenza.
Il collaudo di accettazione dei dispositivi verrà eseguito entro 30 giorni solari dalla ricezione da parte delle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti del Verbale di Installazione.
Il collaudo di accettazione verrà eseguito secondo le procedure in vigore presso ciascuna Azienda Appaltante che verranno comunicate alla Ditta Aggiudicataria dopo la stipula del contratto.
Le Ingegnerie Cliniche di ciascuna Azienda Appaltante si riservano la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura a quanto richiesto nel Capitolato speciale ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla Ditta Aggiudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.
Le verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e/o con altre figure/servizi aziendali competenti, in presenza della Ditta Aggiudicataria qualora le Ingegnerie Cliniche lo ritenessero opportuno, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà.
Nel caso in cui non si evidenziassero irregolarità, le Ingegnerie Cliniche dichiareranno il collaudo Positivo.
Qualora, invece, si riscontrassero carenze documentali o di qualsiasi altra natura, le Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti si impegnano a comunicarle per iscritto (anche tramite e-mail) alla Ditta Aggiudicataria, la quale dovrà provvedere, entro 15 giorni solari dalla trasmissione della richiesta, a completare quanto sollecitato.
Qualora la Ditta Aggiudicataria non ottemperasse ancora entro il termine sopra indicato a completare quanto richiesto, le Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di dichiarare il collaudo:
• Positivo con riserva: In tal caso, la specifica penale indicata all’ Art.21 verrà comminata fino a quando la Ditta Aggiudicataria non provvederà al completamento di quanto richiesto.
• Negativo.
In caso di esito negativo del collaudo, la Ditta Aggiudicataria è tenuta agli adempimenti indicati . Le Aziende Appaltanti si riservano di annullare l’aggiudicazione della fornitura alla Ditta Aggiudicataria e di procedere con l’aggiudicazione alla Ditta che segue in graduatoria o di indire una nuova gara. Sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dalle Ingegnerie Cliniche, le Aziende Appaltanti provvederanno a trasmettere alla Ditta Aggiudicataria l’esito del collaudo di accettazione (Positivo, Negativo o Positivo con riserva) e gli eventuali provvedimenti derivanti da quanto previsto dal presente capitolato. Quanto comunicato si riterrà accolto dalla Ditta Aggiudicataria stessa qualora non pervengano richieste scritte di chiarimenti entro i termini previsti all’ Art.7 .
Articolo 11 Condizioni di fornitura del materiale di consumo
I materiali di consumo devono essere consegnati, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall’Ufficio Ordini delle singole Aziende , nelle quantità e qualità descritte nell'ordine entro massimo (8 gg) otto giorni lavorativi dall’ordine, fatto salvo termini più brevi,sino a 2 giorni lavorativi dall’ordine , in caso di urgenza.
La Ditta Aggiudicataria deve provvedere:
- a fornire le certificazioni di conformità a norme tecniche e legislative, ove obbligatorie al momento dell’offerta e l’impegno a conformarsi ad esse ove divengano obbligatorie nel corso della durata del contratto;
- a sostenere a proprio carico tutte le spese di imballo, trasporto e consegna a terra, con mezzi e personale a carico della Ditta nei magazzini indicati negli ordini.
- ad assicurare la corrispondenza dei codici indicati sul documento di trasporto con quelli riportati sui prodotti consegnati. In caso di kit composti da vari prodotti, il codice del kit riportato deve essere riportato sull'imballaggio, il codice del kit. In caso di discordanza tra quanto indicato nei documenti trasporto (DDT) di accompagnamento e quanto contenuto nei colli consegnati, farà fede quanto accertato dagli operatori incaricati al loro ricevimento;
- a dare tempestiva comunicazione delle variazioni di codice prodotto al Servizio di Farmacia;
- a fornire agli utilizzatori, su richiesta dell’Azienda, qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dalla stessa immessi sul mercato nuovi prodotti tecnicamente più avanzati, i nuovi prodotti senza variare i prezzi convenuti.
La consegna deve essere effettuata in ogni caso nel rispetto tassativo delle seguenti condizioni:
- la merce deve essere consegnata al magazzino di farmacia o altro luogo indicato sull’ordine a cura del fornitore con propri mezzi e personale nei tempi concordati eventualmente anche con il Servizio di Farmacia dell'Azienda;
- la Ditta Aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine;
- la merce al momento della consegna deve avere una validità pari almeno ai quattro/quinti della validità complessiva del prodotto; la Ditta si impegna a consegnare prodotti di recente fabbricazione e senza alterazioni di sorta nella confezione originale garantendone l'ottimale conservazione fino al momento della consegna.
I documenti di consegna devono obbligatoriamente indicare:
- luogo di consegna della merce
- numero di riferimento dell'ordine
- data dell'ordine
- descrizione quali-quantitativa dei prodotti
- numero e data di scadenza del lotto dei prodotti inviati
In mancanza di tali dati non si accetteranno reclami da parte del Fornitore qualora la merce venga respinta.
Nell'esecuzione della fornitura e nella consegna dei materiali la Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti igienici, delle norme prescritte per la buona conservazione delle merci anche durante le fasi di trasporto e di ogni norma di carattere
antinfortunistico esistente. Per qualunque fatto connesso a quanto sopra, l'Aggiudicatario è obbligato al risarcimento degli eventuali danni cagionati a terzi, fra i quali sono comprese le Aziende Sanitarie.
Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.
Nell'ipotesi di restituzione della merce al Fornitore da parte dell' Aziende Sanitarie a qualsiasi titolo (merce non conforme all'ordine, materiale prossimo alla scadenza ecc.) il contraente è tenuto a ritirarla, previo accordo, entro il termine indicato nella richiesta del magazzino. Trascorso inutilmente tale termine e in assenza di eccezioni da parte del Fornitore in merito alla non accettazione del bene, trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni le Aziende Sanitarie si riterranno autorizzate allo smaltimento del prodotto con recupero a carico del Fornitore delle spese sostenute per tale operazione.
Articolo 12 Formazione
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un’adeguata formazione gratuita del personale delle Aziende Appaltanti per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma.
Il piano formativo che le Ditte Partecipanti dovranno allegare all’offerta (vedi Allegato B) dovrà contenere almeno le seguenti informazioni, per ognuna delle qualifiche professionali oggetto di addestramento:
• argomenti trattati
• numero di ore totali previste per assicurare la formazione iniziale all’uso
• numero massimo di partecipanti ad ogni sessione
• modalità di valutazione dell’esito della sessione formativa
Prima dell’avvio dell’installazione, la Ditta Aggiudicataria dovrà concordare con il referente del reparto il programma, il calendario della formazione iniziale all’uso, il numero minimo di operatori che dovranno essere formati per condurre le tecnologie in modo autonomo ed il calendario degli approfondimenti/affiancamenti successivi.
Il piano di formazione dovrà essere articolato e flessibile, in modo da coprire l’eventuale coincidenza delle installazioni con periodi di ferie.
L’avvenuta formazione dovrà essere attestata da un documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso).
Qualora, durante il periodo della fornitura, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione.
Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale dell’Azienda, in tempi compatibili con le necessità dei reparti, per:
• Avviare l’attività legata all’uso dei nuovi dispositivi;
• Supplire ad eventuali carenze formative;
• Fornire supporto a personale non ancora formato.
Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare le penali specificate nell'Art.21.
Qualora le Aziende Appaltanti, anche singolarmente, lo ritenessero opportuno, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all’addestramento del personale tecnico delle Ingegnerie Cliniche, concordando tale formazione con i referenti delle Ingegnerie Cliniche.
Articolo 13 Assistenza tecnica ed aggiornamenti tecnologici
La Ditta Aggiudicataria dovrà compilare l’Allegato B, dove verranno esplicitate le caratteristiche del servizio di assistenza tecnica offerto, quantificate nei diversi componenti di tempo di intervento, tempo di risoluzione guasto, numero di manutenzioni preventive previste, ecc.
Dovranno inoltre essere specificati i centri di assistenza tecnica autorizzati e l’impegno all’intervento tecnico ed al ripristino della totale funzionalità (tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up) entro i tempi previsti all’Art. 7.
Tale impegno costituisce parte integrante dell'offerta.
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un’assistenza tecnica di tipo full-risk (tutto incluso) senza alcun onere aggiuntivo. Dovrà, inoltre, garantire l’esecuzione delle manutenzioni preventive e le attività previste dal fabbricante.
La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire annualmente il calendario delle manutenzioni programmate .
La Ditta Aggiudicataria si impegna al mantenimento in efficienza delle apparecchiature fornite per tutta la durata del service.
In caso di ritiro delle apparecchiature per cause legate alla manutenzione preventiva o correttiva, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire apparecchiature analoghe, qualora non siano già presenti apparecchi di back up, in modo tale da garantire la continuità delle prestazioni.
Tutti i dispositivi riparati dovranno essere consegnati presso i reparti utilizzatori. Per quanto concerne il ritiro o la consegna di dispositivi per manutenzioni, verifiche e controlli, dovrà essere fatto riferimento all’ Ingegneria Clinica delle Aziende Appaltanti.
La Ditta Aggiudicataria ha comunque l’obbligo di comunicare immediatamente alle Ingegnerie Cliniche eventuali interventi di manutenzione correttiva o preventiva che implicassero la re-installazione delle apparecchiature.
Le Aziende Appaltanti, anche singolarmente, si riservano il diritto, a fronte di guasti e ripetuti fermi macchina, di richiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione dei dispositivi installati. La disinstallazione ed il ritiro dei dispositivi in uso e la consegna e l’installazione dei nuovi dispositivi sono a carico della Ditta Aggiudicataria. In seguito a tale intervento straordinario, verrà eseguita una nuova procedura di collaudo.
Qualora, durante il periodo di fornitura, la Ditta Aggiudicataria fosse in grado di commercializzare dispositivi (apparecchiature, Kit, materiali di consumo, ecc.) maggiormente evoluti e tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli che hanno costituito oggetto del contratto, dovrà presentare alle Aziende Appaltanti la proposta di aggiornamento tecnologico senza maggiorazione dei prezzi.
Gli aggiornamenti tecnologici dovranno essere successivamente concordati ed autorizzati dalle Aziende Appaltanti, secondo le procedure in uso presso ciascuna Azienda.
Per tutta la durata del contratto di fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà inviare ogni tre mesi alle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti, con decorrenza dalla data dell’avvenuto collaudo di accettazione, una relazione dettagliata sugli interventi di manutenzione preventiva e correttiva effettuati, comprese le copie delle bolle di lavoro. Nel caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare le sanzioni economiche previste nell’ Art.21.
Articolo 14 Apparecchiatura per dialisi renale acuta, materiale di consumo
Tutti i sistemi oggetto della fornitura devono essere conformi alla Direttive Europee .
Gli ordini relativi ai kit ed al materiale di consumo necessari per lo svolgimento dell’attività prevista e per il corretto funzionamento dei sistemi offerti saranno emessi dai servizi competenti delle Aziende appaltanti, secondo le modalità vigenti presso ciascuna Azienda.
Il tempo utile per la consegna dei materiali è di 7 (sette) giorni continuativi, decorrenti dalla data dell’ordine.
La Ditta dovrà garantire sempre e comunque la continuità delle prestazioni. Nel caso in cui un reparto si trovasse sprovvisto di un qualsiasi prodotto, la ditta aggiudicataria dovrà garantirne il reintegro entro 24 ore solari (Consegna Urgente, vedi Art.7) .
Forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi individuate.
Ulteriori precisazioni circa le modalità, i luoghi delle consegne, gli orari di ricevimento delle merci, ecc. saranno concordate con i referenti delle singole Aziende Appaltanti dopo la stipula del contratto.
Le operazioni di scarico, dal mezzo di trasporto a terra, sono a carico della ditta la quale, a tal fine, dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie.
La Ditta Aggiudicataria deve garantire che vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti anche durante le fasi di trasporto.
Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura relativamente al materiale di consumo viene effettuato dal Servizio competente delle Aziende Appaltanti.
La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza fra il numero dei colli indicati sulla bolla ed il numero dei colli ricevuti.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta non esonera la Ditta Aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione dei prodotti.
Gli imballi che a giudizio del personale delle Aziende Appaltanti presentassero difetti,
lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà accettare eventuali contestazioni su qualità, quantità e confezionamento del materiale usato anche a distanza dalla consegna, quando cioè all’apertura dei colli ne sarà possibile il controllo.
Imballo e confezioni devono essere a perdere.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi del presente Capitolato speciale e/o a quanto dichiarato dalla ditta in sede di offerta, le Aziende Appaltanti li respingeranno alla Ditta Aggiudicataria, che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro giorni 5 solari dalla segnalazione. La Ditta Aggiudicataria dovrà indicare chiaramente sulla nuova distinta di trasporto (DDT), relativa al materiale sostituito, la causale di invio (ad esempio: sostituzione senza fattura, sostituzione con fattura ed emissione nota di accredito, ecc.) ed ogni altro chiarimento si rendesse necessario alla precisa registrazione da parte del Servizio competente delle Aziende appaltanti.
Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda al ritiro del reso, se dovuto,entro 10 giorni solari dalla comunicazione, le Aziende Appaltanti restituiranno la merce a spese della Ditta Aggiudicataria stessa, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati nella fase del trasporto.
Nel caso in cui i prodotti dovessero continuare a risultare inadeguati agli standard qualitativi previsti, la Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire, senza costi aggiuntivi, materiali alternativi di altra Ditta, a scelta degli utilizzatori, fino a quando non verranno ripristinati gli standard qualitativi sui prodotti aggiudicati. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda ad uniformarsi a tale obbligo, le Aziende Appaltanti provvederanno al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta Aggiudicataria l’eventuale maggiorazione di spesa.
Qualora nascesse l’esigenza di acquisire nuovi prodotti non inclusi nel listino della Ditta Aggiudicataria, le Aziende Appaltanti potranno acquisirli da un altro fornitore ed utilizzarli sui dispositivi aggiudicati, se tecnicamente possibile, senza che la Ditta Aggiudicataria possa sollevare obiezioni al riguardo. Resta inteso che la fattibilità tecnica deve essere attestata dalla Ditta Aggiudicataria.
La Ditta Partecipante dovrà fornire, unitamente alla documentazione tecnica, le schede di sicurezza di tutti i prodotti offerti.
Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria interrompesse la produzione dei prodotti offerti sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi alle medesime condizioni economiche, concedendo alle Aziende Appaltanti un congruo periodo di tempo per poterli valutare. Le Aziende Appaltanti, a loro insindacabile giudizio, decideranno se accettare la fornitura dei nuovi dispositivi o risolvere il contratto.
Ogni onere inerente alla prova di nuovi dispositivi è a carico della Ditta Aggiudicataria
Articolo 15 Periodo di prova
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 3 mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della
prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio/la fornitura all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:
• dovrà proseguire nella fornitura/nel servizio fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite
Articolo 16 Acquisto in danno
Qualora le Aziende Appaltanti riscontrassero, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal Capitolato speciale, invieranno formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Inoltre le Aziende Appaltanti avranno il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alle Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Articolo 17 Notifica di rischi e richiami
La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo fax, alle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura immediatamente e comunque entro e non oltre:
• 2 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante acquisisce consapevolezza del pericolo, nel caso in cui si tratti di pericolo per la salute pubblica;
• 10 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante è venuto a conoscenza dell’evento, nel caso in cui si tratti di decesso o imprevedibile e grave peggioramento dello stato di salute;
• 30 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante è venuto a conoscenza dell’evento, negli altri casi.
In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità specificate all’ Art.17.
Articolo 18 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx: al link xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx_xxx00.xxx
Azienda USL di Imola: xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola.
Per l'AOSP e l’AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Xxx Xxxxxxxx 000, Xxxxxxx tel 0000-000000 xxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Come previsto dall’art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L’AUSL di Bologna in qualità di “soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.” Tale documento è allegato al presente capitolato speciale.
L'AUSL di Bologna, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Di Bologna S. Orsola – Malpighi, ll’AUSL di Imola l’Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara, ’AUSL di Ferrara invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria Azienda.
Articolo 19 Acquisto di prodotti non assegnati in gara
L’ Azienda sanitaria si riserva di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.
Articolo 20 Obbligo di Riservatezza dei dati
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.
Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.
Articolo 21 Penalità
La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.
In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito:
• Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari
€ 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto.
• Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni.
• Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con xxxxxxx.Xx tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 100,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità.
• Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto. In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni operatore.
• Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale
pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto.
• Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati negli articoli precedenti. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo.
Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto .
Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei Kit e dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni.
Ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, l'entità delle penali legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento.
La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
Articolo 22 Risoluzione del contratto
L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL;
g) qualora l’Azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
i) in caso di inosservanza della normativa nazionale e degli indirizzi regionali e locali in tema di informazione e pubblicità dei farmaci regolarmente comunicati.
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda USL applicherà quanto previsto all’art.110 del Codice.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Articolo 23 Responsabilità
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Articolo 24 Contratto
La stipulazione del contratto avverrà, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni.
Il contratto avrà una durata di 4 anni.
L’inizio del periodo contrattuale decorrerà dalla data di collaudo positivo da parte della Ingegneria Clinica della prima Azienda che avrà effettuato il collaudo, fermo restando che l'avvio del contratto di ogni singola Azienda è vincolato all'esito del collaudo con esito positivo.
Il pagamento decorrerà dalla data di collaudo positivo dell’intera fornitura da parte della Ingegneria Clinica/struttura tecnica preposta a tale attività.
Il termine del contratto verrà spostato alla fine del mese in cui è avvenuto il collaudo (es. di contratto quadriennale = collaudo 15.5.2019 durata contratto = 15.5.2019-31.5.2023)
CANONE DI LOCAZIONE
I canoni di locazione/assistenza (di norma trimestrali posticipati) decorreranno dal 1° del mese successivo al collaudo (ad es. collaudo 15.5.2019 decorrenza dal 01.06.2019).
I prezzi dei reattivi/consumabili decorreranno dalla data del collaudo dell’apparecchiatura di nuova installazione.
Articolo 25 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’e Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
L’originale della fattura dovrà essere così intestato:
AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 XXXXX (XX)
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388
Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 0 - 00000 Xxx. XXXX XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
Per l’Azienda USL di Bologna inserire:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti
– art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori
– tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.
Oppure
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara deve/devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Articolo 26 Modifiche del contratto e subappalto
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106 del Codice, secondo i prospetti riportati nel Disciplinare di gara punto 3).
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Art. (…..)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Articolo 27 Recesso dal contratto
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
Articolo 28 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e
non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353
c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale
Articolo 29 Referenti delle attività
Le Ingegnerie Cliniche costituiscono l’interfaccia di natura tecnica tra le Aziende Appaltanti e la Ditta Aggiudicataria.
Tutta la documentazione di consegna e di installazione dovrà essere consegnata ad un tecnico delle Ingegnerie Cliniche per le verifiche di competenza. Il nominativo ed i riferimenti di tale tecnico verranno comunicati dal referente dell’Ingegneria Clinica alla Ditta Aggiudicataria dopo la stipula del contratto.
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alle Aziende Appaltanti i propri referenti.
Il Servizio Acquisti Metropolitano costituisce l’interfaccia di natura giuridico – amministrativa tra le Aziende Appaltanti e la Ditta Aggiudicataria
Articolo 30 Segnalazione all’Ente Certificatore
All’accertamento delle seguenti inadempienze contrattuali, l’Azienda Sanitaria provvederà a segnalare la non conformità e il comportamento dell’impresa aggiudicataria all’Ente che ha rilasciato la certificazione qualità dell’impresa:
✓ Non conformità indicate nell’art. 17, dai quali sia derivata l’applicazione di una penale;
✓ Risoluzione del contratto, cosi come stabilito dall’ art. 18 del presente Capitolato Speciale;
✓ In caso di mancata assistenza tecnica nell’ambito per il periodo temporale riportato nell’Allegato B.
La segnalazione sarà, contestualmente e per conoscenza, inviata anche alla stessa impresa.
Articolo 31 Segnalazione sui certificati di buona esecuzione
Tutte le inadempienze contrattuali dai quali deriva l’applicazione di una penale, saranno riportate nella posizione dell’impresa sull’Anagrafe Fornitori Aziendale.
Tutte le segnalazione riportate sull’Anagrafe Fornitori Aziendale, saranno successivamente riportate nei certificati rilasciati dalle Aziende Sanitarie, su richiesta dell’impresa e previsti dall’articolo 42 del Codice dei Contratti, tesi a comprovare l’avvenuta fornitura ai sensi dell’articolo 48 dello stesso Xxxxxx.
Articolo 32 Segnalazione all’ANAC
In caso di false dichiarazioni rilasciate dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna, del collaudo ed esecuzione dei lavori, le Aziende Sanitarie procederanno alla segnalazione all’ANAC (articolo 80 del D.Lgs 50/2016 Codice degli appalti) per l’adozione dei provvedimenti che riterrà di dover applicare. Alla segnalazione all’Autorità, le Aziende Sanitarie procederanno ad incamerare il deposito cauzione definitivo.
Qualora le false dichiarazioni attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara, le Aziende Sanitarie procederanno inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all’applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.
Articolo 33 Clausola di adesione
Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche alle altre Aziende Sanitarie dell’AVEC. L’adesione contrattuale potrà essere effettuata entro i limiti indicati nel Disciplinare di gara punto 3).
Articolo 34 Controversie e Foro competente
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
Per accettazione