Allegato A
Allegato A
Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92.
1. Disposizioni generali
1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio consiste in un’esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non configura un rapporto di lavoro.
3. Sono previste le seguenti tipologie:
a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell’istruzione ed il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest’ultimo. I destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre dodici mesi;
b) tirocini di inserimento o reinserimento, finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro. I destinatari sono le persone disoccupate, anche in mobilità, le persone inoccupate, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, sulla base di specifici accordi regionali o ministeriali in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore:
- dei disabili di cui all’art. 1, co. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni;
- delle persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle Cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni;
- delle persone richiedenti asilo, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303;
- delle persone titolari di protezione internazionale.
2. Tipologie escluse
1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente atto:
a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
c) i tirocini transnazionali, quali quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione;
d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
e) i tirocini estivi.
2. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998,
n. 142 e della legge n. 381 del 1991 per le finalità dell’art. 1, co. 1, lett. b) della medesima legge.
3. Soggetti promotori
1. I tirocini possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) Centri per l’Impiego;
b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche e integrazioni;
c) soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268;
d) agenzie regionali per il lavoro;
e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
f) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
g) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008;
h) centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
i) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e
s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome;
j) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate alla lett. j), sulla base di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome;
k) comunità terapeutiche inserite nell’elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte nell’albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24
“Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome;
l) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome;
m) Aziende Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
n) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e sperimentazioni che prevedano l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house.
4. Soggetti ospitanti
1. Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quanto previsto all’art. 2, co. 1, lett. b), presso cui viene realizzato il tirocinio.
2. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall’art. 4, co. 11, 12, 13.
3. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati all’art. 7 e quanto previsto dal co. 4.
4. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante per il medesimo profilo professionale. Il soggetto ospitante può attivare con il medesimo tirocinante le diverse tipologie di tirocinio, indicate nell'art. 1, co. 3. In tal caso il tirocinio può essere rinnovato una sola volta per un periodo complessivo non eccedente i dodici mesi.
5. Il soggetto ospitante deve adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni e con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999.
6. Il soggetto ospitante non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa.
7. Il soggetto ospitante non deve avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa.
8. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
9. Il soggetto ospitante non può impiegare i tirocinanti in attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
10. Il soggetto ospitante, inoltre, non può:
a) utilizzare il tirocinio per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie e personale assunto con contratti a termine;
b) ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati o dimessi dallo stesso nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.
11. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità sia di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.
12. La Regione può con appositi accordi definire con le altre Regioni o Province Autonome disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.
13. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
5. Durata dei tirocini
1. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono realizzate nei limiti massimi di durata seguenti:
a) per i tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 1, co. 3, lett. a), durata non superiore a sei mesi;
b) per i tirocini di inserimento e reinserimento di cui all’art. 1, co. 3, lett. b), durata non superiore a dodici mesi;
c) per i tirocini di cui all’art. 1, co. 3, lett. c), durata non superiore a dodici mesi ovvero non superiore a ventiquattro mesi nel caso di attività in favore di persone disabili. I tirocini per i disabili possono essere prorogati per ulteriori dodici mesi, limitatamente ai soggetti rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999.
2. Le durate massime previste per le diverse tipologie di tirocinio sono comprensive delle eventuali proroghe del progetto formativo.
3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Al termine del periodo di sospensione il soggetto promotore, soggetto ospitante e il tirocinante, di comune accordo possono valutare l’eventuale interruzione del tirocinio, considerata la capacità del soggetto ospitante e del tirocinante di portare a compimento quanto indicato nel progetto formativo di cui all’art. 6, co. 3.
6. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo
1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni conformi al modello dell’allegato sub 1, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4.
2. Le convenzioni di cui al co. 1 possono riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, ed hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi.
3. Ogni singolo tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo, da unirsi alla convenzione di cui al co. 1 e definito secondo lo schema allegato sub 2 e da consegnare al tirocinante preventivamente all’inizio del tirocinio stesso. Il progetto formativo contiene:
a) i dati identificativi:
1. del soggetto promotore;
2. del soggetto ospitante;
3. del tirocinante,
4. del tutor individuato dal soggetto promotore;
5. del tutor individuato dal soggetto ospitante;
b) gli elementi descrittivi del tirocinio:
1. tipologia di tirocinio
2. settore di attività economica del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO qualora si tratti di azienda),
3. area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT),
4. sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio
5. estremi identificativi delle assicurazioni,
6. durata e periodo di svolgimento del tirocinio,
7. entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
c) specifiche del progetto formativo:
1. indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento e delle competenze da acquisire, in relazione alle figure professionali individuate nel Repertorio nazionale di cui all’art. 4, co. 67, legge n. 92 del 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e dell’eventuale livello EQF;
2. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
3. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante ed il tutor del soggetto promotore.
4. Relativamente alle informazioni previste al co. 3, lett. c), punto 1, nelle more della definizione del Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92 del 2012, art. 4, co. 67, si fa riferimento al
Repertorio regionale delle qualifiche professionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452.
5. Eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti dei modelli di convenzione e di progetto formativo di cui agli allegati sub 1 e sub 2 sono definite con provvedimento della Direzione competente in materia di Lavoro.
7. Limiti numerici
1. Ogni soggetto ospitante può realizzare, contemporaneamente, tirocini entro i limiti quantitativi indicati al co. 2. I limiti sono definiti in ragione dei lavoratori del soggetto ospitante in forza al momento dell’attivazione. Al computo concorrono:
a) i lavoratori subordinati;
b) i soci dipendenti delle società cooperative.
2. Sulla base del numero dei lavoratori computati ai sensi del co. 1, i soggetti di cui all’art. 4 possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:
a) un tirocinante, fino a cinque lavoratori in organico;
b) due tirocinanti contemporaneamente, se il numero di lavoratori in organico è compreso fra sei e venti unità;
c) fino ad un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a venti unità; tale percentuale è arrotondata all'unità superiore, qualora non corrisponda ad un numero intero.
3. Sono esclusi dai limiti del co. 2 i tirocini realizzati in favore dei soggetti di cui all’art. 1, co. 3, lett. c).
8. Garanzie assicurative
1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione di cui all’art. 6, co. 1, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all’assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all’art. 1, co. 3, lett. c), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge n. 68 del 1999.
3. La Regione, nei limiti dello stazionamento annuale di bilancio, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al co. 1 per iniziative di politica attiva.
4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l’onere delle coperture assicurative.
5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.
9. Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico
1. I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’art. 9-bis, co. 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1180.
2. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il tramite del sistema regionale informatico sui tirocini, anche al fine di evitare l’abuso del tirocinio.
10. Modalità di attuazione
1. Al soggetto promotore spetta il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. In particolare il soggetto promotore:
a) favorisce l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
b) designa un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate alle funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo;
c) promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio con il soggetto ospitante, assicurando la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
d) rilascia l’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
e) contribuisce al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini attraverso gli adempimenti previsti dal sistema regionale informatico sui tirocini.
2. Il soggetto ospitante garantisce la regolare attuazione dell’esperienza di tirocinio. In particolare il soggetto ospitante:
a) stipula la convenzione con il soggetto promotore e in collaborazione con lo stesso definisce
il progetto formativo;
b) designa un tutor quale responsabile dell'attuazione del piano formativo con funzioni di inserimento e di affiancamento sul luogo di realizzazione del tirocinio per tutto il periodo previsto dal progetto formativo, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
c) effettua le comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9, co. 1;
d) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
e) trasmette al soggetto promotore le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 9, co. 1, e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
f) trasmette la relazione sull’esperienza svolta dal tirocinante al soggetto promotore ai fini del rilascio, da parte di quest’ultimo, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
g) mette a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti e quanto altro idoneo e necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio, ivi compresi quelli relativi alla protezione individuale nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
11. Tutoraggio
1. Il tutor designato dal soggetto promotore, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. b) svolge le seguenti funzioni:
a) collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;
d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
e) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell’attestazione delle competenze.
2. Il tutor designato dal soggetto ospitante, ai sensi dell’art. 10, co. 2, lett. b), svolge le seguenti funzioni:
a) affianca il tirocinante per tutta la durata del tirocinio e ne favorisce l'inserimento nel luogo di lavoro;
b) promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con gli altri lavoratori del soggetto ospitante;
c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio;
d) accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
4. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
c) garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.
12. Attestazione delle competenze
1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante un’attestazione dei risultati dell’attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo di cui all’art. 6, co. 3.
2. L’esperienza di tirocinio e le eventuali competenze acquisite devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. i) del decreto legislativo n. 276 del 2003. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
3. Nelle more dell’attuazione del libretto formativo del cittadino di cui al co. 2, la registrazione viene effettuata da parte dei servizi competenti sulla scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 Ottobre 2007, ed è aggiornata sulla base delle competenze acquisite e delle attività svolte ai sensi dell’art. 6, co. 3, lett. c).
13. Indennità di partecipazione
1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
3. L’indennità di cui al co. 1 non è corrisposta nel caso di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l’attività di tirocinio si configura come misura di politica attiva.
4. Nell’ipotesi di sospensione di cui all’art. 5, co. 3, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione di cui al co. 1.
5. Nel caso di tirocinanti di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e di disabili di cui all’art. 1, co. 3, lett. c) rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, un’indennità pari all’importo minimo di cui al co. 1, eventualmente integrabile, da parte di altri soggetti, fra i quali quelli di cui agli articoli 3 e 4. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei disabili, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, co. 2.
6. L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all’art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.
7. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
8. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
14. Vigilanza, controllo e sanzioni
1. Ferme restando le competenze dello Stato e dei competenti organi ispettivi in materia di vigilanza e controllo, la Regione può sottoscrivere un protocollo di intesa con gli organi di vigilanza preposti, per concordare le modalità attuative di tali controlli, utilizzando gli strumenti di cui alla legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare” ed al regolamento regionale di attuazione e integrazione del 14 maggio 2008, n. 7”.
2. La Regione promuove misure finalizzate ad evitare l’abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
3. L’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 0000, x. 00”, xx ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, co. 2, comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
4. La sospensione, di cui al co. 3, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
5. La sospensione, di cui co. 3 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo n. 124 del 2004 emerga il mancato rispetto alle disposizione di cui all’art. 10, co. 1.