DIP Danni
Il presente Set Informativo contenente:
- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Ultimo aggiornamento: luglio 2022
Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. I.00042, codice IVASS
n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.
INDICE
GLOSSARIO 1 di 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE COSA È ASSICURATO
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione 1 di 6
Art. 2 Prestazioni 1 di 6
Art. 3 Massimali 1 di 6
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 Veicoli non assicurabili 1 di 6
Art. 5 Esclusioni 2 di 6
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 6 Estensione Territoriale 3 di 6
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 7 Modalità di denuncia del Sinistro 3 di 6
Art. 8 Liquidazione dell’Indennizzo 4 di 6
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 9 Premio dell'Assicurazione 4 di 6
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione 4 di 6
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 11 Diritto di recesso del Contraente 5 di 6
Art. 12 Diritto di recesso in caso di Sinistro 5 di 6
Art. 13 Rinuncia al diritto di surrogazione 5 di 6
Art. 14 Comunicazioni – Elezione di domicilio 5 di 6
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio 6 di 6
Art. 16 Altre assicurazioni 6 di 6
Art. 17 Cessione dei diritti 6 di 6
Art. 18 Prescrizione 6 di 6
Art. 19 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione 6 di 6
Art. 20 Foro competente 6 di 6
Art. 21 Clausola Broker 6 di 6
ALLEGATO 1 – PREMI 1 di 7
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE 1 di 2
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI 1 di 2
GLOSSARIO
Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall’Assicurazione, proprietario oppure utilizzatore in forza di Contratto di Leasing di un Veicolo acquistato presso il Concessionario.
Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, S.A., con sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, e sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.
Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e l’Assicurato.
Centro Convenzionato: centro di riparazioni appartenente alla rete convenzionata con la compagnia assicurativa che presta la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.
Concessionario: il concessionario o il venditore presso il cui punto di vendita l’Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione con l’Assicuratore.
Danno Parziale: il danno al Veicolo, dovuto ad eventi naturali (compreso l’urto con animale selvatico), che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, eventi socio-politici (compreso l’atto vandalico), collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, quando il costo della riparazione sia inferiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato da un soggetto incaricato dall’Assicuratore o dalla compagnia che ha emesso la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.
Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta ad eventi naturali (compreso l’urto con animale selvatico), che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, eventi socio-politici (compreso l’atto vandalico), collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, quando il costo della riparazione dei danni, sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Franchigia: la parte del danno indennizzabile, identificata con una cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto Parziale: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto parti del Veicolo assicurato, ovvero i danni conseguenti a tentato furto del Veicolo o di parti di esso.
Furto Totale: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data della denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.
Incendio Parziale: il danno al Veicolo, dovuto a incendio, quando il costo della riparazione sia inferiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato da un soggetto incaricato dall’Assicuratore o dalla compagnia che ha emesso la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.
Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Indennizzo: la somma corrisposta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di Sinistro.
MAPFRE ASSISTANCE: il marchio che identifica MAPFRE ASISTENCIA.
Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l’Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall’Assicurazione.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione.
Polizza Corpi Veicoli Terrestri: la polizza di assicurazione a copertura dei danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto, collisione e altri danni, stipulata al momento dell’acquisto del Veicolo.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: la percentuale dell’importo indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l’IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o portale Insurance Pro o, se non presenti, definito dalla pubblicazione “Eurotax giallo”.
Valore d’Acquisto: il valore del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l’IVA); con esclusione di IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.), risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d’acquisto. È considerato nel Valore d’Acquisto il valore degli accessori compresi nell’allestimento originario della casa costruttrice o nell’allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, mentre sono esclusi il valore degli altri accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e degli optional anche se installati prima della vendita, dell’antifurto, delle marchiature antifurto, ecc., nonché i premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, Corpi Veicoli Terrestri, ecc.) o i corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, ecc.).
Veicolo: il veicolo, nuovo o usato, di peso a pieno carico pari o inferiore a 35 quintali, immatricolato in Italia, con un Valore d’Acquisto non superiore ad Euro 100.000,00 e non inferiore ad Euro 3.000,00, che abbia un’anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore o pari a 10 anni e che sia acquistato presso il Concessionario dall’Assicurato o da una società di leasing che lo conceda in leasing all’Assicurato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
CHE COSA È ASSICURATO
Con la presente Assicurazione l’Assicuratore si impegna a risarcire all'Assicurato della perdita pecuniaria, derivante dall’applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull’indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, in caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.
Art. 2 – Prestazioni
In caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo, l'Assicuratore riconoscerà all’Assicurato una somma pari alla Franchigia o allo Scoperto applicato sull’indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri.
L’Indennizzo sarà corrisposto con i seguenti limiti:
- entro il 10% di Scoperto applicato sull’importo del danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- fino alla concorrenza di Euro 250,00 nel caso in cui la Polizza Corpi Veicoli Terrestri applicasse, oltre allo Scoperto in %, uno Scoperto minimo e lo stesso fosse operante sul Sinistro.
In ogni caso, l’Indennizzo sarà erogato entro il Massimale di cui al successivo art. 3 e a condizione che la riparazione del danno derivante dal Sinistro sia effettuata presso il Concessionario dove l’Assicurato ha acquistato il Veicolo oppure presso un Centro Convenzionato.
L’Assicuratore corrisponderà l’Indennizzo, in nome e per conto dell’Assicurato, direttamente al Concessionario oppure al Centro Convenzionato a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione.
Esempio 1
Importo del danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri: Euro 5.000,00
Scoperto e minimo previsti dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri: 20%, con un minimo pari ad Euro 300,00
Importo risultante dall’applicazione dello Scoperto sul danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri: Euro 1.000,00 (20% di Euro 5.000,00)
Indennizzo da parte dell’Assicuratore: Euro 500,00 (10% di Euro 5.000,00)
Esempio 2
Importo del danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri: Euro 500,00
Scoperto e minimo previsti dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri: 5%, con un minimo pari ad Euro 300,00 Scoperto minimo applicato sull’indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri: Euro 300,00
Indennizzo da parte dell’Assicuratore: Euro 250,00
Art. 3 – Massimali
Il Massimale per Sinistro è di:
- Euro 350,00 in caso di danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri per collisione e kasko;
- Euro 3.000,00 in caso di danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri per Furto e Incendio, Eventi naturali e sociopolitici.
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 – Veicoli non assicurabili Non sono assicurabili:
• i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
• i veicoli non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell’Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
• i veicoli non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro;
• i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
• le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
• i ciclomotori ed i motoveicoli;
• i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
• i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.
Art. 5 – Esclusioni
La copertura assicurativa non opera e l’Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
b) rapina, punita dall’art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessi del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
i) trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio, guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
o) circolazione in Paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi. Non sono in ogni caso indennizzati:
p) l’IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell’IVA per i privati), tassa od onere, quali
spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.;
q) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell’allestimento originario della casa costruttrice o nell’allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l’antifurto;
r) il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.);
s) i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
t) i danni ai cristalli;
u) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all’omologazione di esso;
v) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell’Assicurato o del conducente del Veicolo;
w) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell’indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.
In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:
x) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni , divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
y) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.
Art. 6 – Estensione Territoriale
DOVE VALE LA COPERTURA
La copertura assicurativa di cui all’Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 7 – Modalità di denuncia del Sinistro
Ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx, via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l’originale della documentazione di seguito indicata che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto del Veicolo, denunciare immediatamente l’evento alle Autorità competenti.
Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all’Indennizzo.
Ai fini della liquidazione dell’Indennizzo, l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore la seguente documentazione: Per tutti i Sinistri:
a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e
liquidazione del danno;
b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell’Assicurato;
c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del certificato unico di circolazione;
d) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Veicolo e la ragione sociale del Concessionario;
e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
f) quietanza di liquidazione del sinistro relativa alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione.
In aggiunta a tali documenti, l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore la seguente ulteriore documentazione a seconda del tipo di Sinistro:
In caso di Furto Parziale:
g) copia di denuncia di Furto Parziale del Veicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
In caso di Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo
h) copia della perizia certificante il Danno Parziale o l’Incendio Parziale eventualmente disposta da altra compagnia assicurativa;
i) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro.
Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull’evento che ha causato il Sinistro, che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell’Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l’Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell’Indennizzo.
Art. 8 – Liquidazione dell’Indennizzo
L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all’invio all’Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 7. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.
La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
L’Indennizzo sarà riconosciuto, a seguito della riparazione del Veicolo presso il Concessionario oppure presso un Centro Convenzionato, mediante corresponsione dell’Indennizzo, in nome e per conto dell’Assicurato, direttamente al Concessionario oppure al Centro Convenzionato a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione, entro i limiti dell’Indennizzo di cui all’Assicurazione.
Nei casi previsti dal presente articolo, l’Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Xxxxxxx mettendo a disposizione dell’Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 9 – Premio dell'Assicurazione
Il Premio, unico ed anticipato, è calcolato in base alla durata della copertura assicurativa e in base alle Aree di Rischio, alla categoria di Veicolo e alle garanzie previste dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri.
I Premi per ogni Veicolo assicurato e le Aree di Rischio sono indicati nell’Allegato 1.
Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell’intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all’intermediario stesso in tale qualità; il pagamento in contanti è consentito solo se l’importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.
L’ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 21,25%.
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza.
A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l’Assicurazione ha una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi.
L’Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 11 e 12 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:
a) in caso di vendita del Veicolo o di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte
– o di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo da parte dell’Assicurato;
b) al verificarsi di Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 11 – Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente può recedere dall’Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla data di effetto dell’Assicurazione, dandone comunicazione all’Assicuratore secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell’Assicuratore, della comunicazione di recesso.
Al Contraente sarà restituito il Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.
Il Contraente ha altresì facoltà di recedere dall’Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell’annualità in corso, inviando comunicazione all’Assicuratore con le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.
Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L’Assicuratore potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative sostenute per l’emissione della Polizza e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Certificato di Assicurazione.
Art. 12 – Diritto di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, ogni parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC.
L’Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.
Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell’Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Art. 13 – Rinuncia al diritto di surrogazione
MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile in favore dell’assicuratore che ha pagato l’indennità, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Furto Parziale l’Assicuratore non subentra all’Assicurato nell’azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell’evento che ha causato il Sinistro.
Art. 14 – Comunicazioni – Elezione di domicilio
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato relative all’Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
- MAPFRE ASISTENCIA S.A.
- Strada Trossi, n. 66 – 00000 Xxxxxxx (XX)
- Indirizzo PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- Fax: 015/0000000
Le comunicazioni di recesso dell’Assicurato di cui all’art. 11 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione” dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
Raccomandata con ricevuta di ritorno a:
- MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, n. 66 – 00000 Xxxxxxx (XX)
- PEC: xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- Fax: 015/0000000
indicando i seguenti dati: nominativo dell’Assicurato; numero di Polizza; targa del Veicolo; motivazione del recesso con eventuale relativa documentazione; IBAN per l’eventuale restituzione della parte di Premio non goduto.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest’ultimo al momento della sottoscrizione.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.
Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore (ad esempio comunicazione di residenza non corretta ai fini dell’individuazione dell’Area di Rischio e del calcolo del Premio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell’area di rischio (residenza dell’Assicurato), l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, con le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. In mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.
In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione.
Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento all’Assicuratore, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l’Assicuratore potrà ridurre l’Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Art. 16 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 14 della Sezione “Disposizioni Che Regolano Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.
Art. 17 – Cessione dei diritti
Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Art. 18 – Prescrizione
I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 19 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Art. 20 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra l’Assicurato e l’Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato stesso.
Art. 21 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Kairos Broker S.r.l., con sede legale in Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx (XX), iscritto alla Sezione B del RUI al n. B000537278.
Tutti i rapporti riguardanti l’Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.
Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all’Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Broker si intende fatta all’Assicuratore alla stessa data.
Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell’Assicurato all’Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall’Assicurato stesso.
Ai sensi dell’accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l’incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l’Assicurato e rilascio del relativo documento.
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE KAIROS UNIVERSALE SALVAFRANCHIGIA PLUS
CONTRAENTE
Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»
Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»
Località: «Città» | Prov.: («PROVINCIA») | CAP: «CAP» |
Telefono: «Telefono» | e-mail: «email» | |
Codice Fiscale: «Codice Fiscale» | P.IVA: «Partita IVA» | |
ASSICURATO Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»» | ||
Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo» | ||
Località: «Città» | Prov.: («PROVINCIA») | CAP: «CAP» |
Telefono: «Telefono» | e-mail: «email» | |
Codice Fiscale: «Codice Fiscale» | P.IVA: «Partita IVA» | |
VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Caratteristiche | ||
Marca: «MARCA» | Modello: «MODELLO» | |
Targa: «TARGA» | Data prima xxx.xx: «DATA» |
Il peso a pieno carico del Veicolo è – come da libretto di circolazione – minore o uguale a 35 x.xx
Dati relativi all’acquisto
Valore d’acquisto IVA inclusa (Euro): «Valore Acquisto» Data d’acquisto: «DATA»
Situazione assicurativa all’atto della sottoscrizione del presente modulo
Il Veicolo dispone di copertura assicurativa: «RC Auto e Corpi Veicoli Terrestri »
DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Assicuratore si impegna a risarcire all'Assicurato della perdita pecuniaria, derivante dall’applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull’indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, in caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nel Set Informativo.
Effetto dell’Assicurazione dalle ore 00.00 del «DATA».
Scadenza dell’Assicurazione alle ore 24 del «DATA»
Garanzie attivate «GARANZIA»
In relazione all’Assicurazione, per la durata convenuta, si precisa che il Premio per l’Assicurazione è unico ed anticipato.
Premio netto | Imposte | Premio lordo |
Mezzi di pagamento: carta di credito, bonifico bancario, contanti (solo se l’importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00).
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
L’Assicurazione è regolata dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo, che il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione, di aver letto, di conoscere e di accettare, unitamente all’Informativa sul trattamento dei dati personali ivi contenuta.
Luogo e data Firma del Contraente
Il Contraente dichiara di aver letto ed accettato e di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:
- Art. 2 – Prestazioni;
- Art. 3 – Massimali;
- Art. 4 – Veicoli non assicurabili;
- Art. 5 – Esclusioni;
- Art. 8 – Liquidazione dell’Indennizzo;
- Art. 9 – Premio dell'Assicurazione;
- Art. 10 – Decorrenza e cessazione dell’Assicurazione e della copertura assicurativa;
- Art. 17 – Cessione dei diritti;
- Art. 20 – Foro competente;
- Art. 21 – Xxxxxxxx broker.
Luogo e data Firma del Contraente
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il suindicato Contraente dichiara in ultimo di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 3 del Set Informativo, fornita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, da MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali necessari a MAPFRE ASISTENCIA S.A. per le finalità ivi illustrate, comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione.
Esprime pertanto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità illustrate nelle Condizioni di Assicurazione.
Luogo e data Firma del Contraente
DICHIARAZIONI DI CONSENSO ESPRESSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE O PROMOZIONE COMMERCIALE
Se il Contraente acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all’espletamento da parte dell’Assicuratore di attività di invio di materiale pubblicitario, vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediate posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, invio testi quali short messaging system (“SMS”), messaggistica istantanea o social network, dei suoi prodotti o servizi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. Riterremo il suo consenso ricomprendente anche l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.
A tale fine, l’Assicuratore precisa che tali dati potranno essere comunicati, trasmessi o ceduti ad altre società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).
Il mancato consenso da parte del Contraente al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con l’Assicuratore.
Ho letto la suestesa Informativa e
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di materiale pubblicitario
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di compimento di ricerche di mercato
Luogo e data Firma del Contraente
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’”Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:
- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app di messaggistica;
- tramite altri mezzi;
per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | MAPFRE ASISTENCIA S.A. |
Finalità del trattamento | - Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo; stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. - Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. - Prevenzione ed investigazione delle frodi. - Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. - Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. |
- Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. - Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi. | |
Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge. |
Periodo di Conservazione | Potenziali clienti • 24 mesi Clienti • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l’esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l’interessato, tenuto conto del termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. Attività di marketing (in caso di esplicito consenso) • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l’Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso. |
Destinatari | I Dati dell’Interessato: potranno essere conosciuti all’interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti dell’Interessato | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx. |
In ogni caso, l’Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.