CONTRATTO FIDUCIARIO DI DESTINAZIONE]
CONTRATTO PER L’AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI FONDI SPECIALI
alternativamente
[CONTRATTO FIDUCIARIO DI DESTINAZIONE]
Tra i sottoscritti:
1) ……………………………………, nato/a a il
giorno………………., domiciliata a ………………, Via …………………. n°.., Codice Fiscale ;
(indicato nel presente Contratto come “Fiduciante Disponente” ovvero “Fiduciante”,
2) [•][•], nato a [•] ([•]) il giorno [•], domiciliato a [•] ([•]), via [•],
non in proprio ma nella sua qualità di procuratore in nome e per conto di: ……FIDUCIARIA
.….., con sede in [•], in via [•], capitale sociale euro [•], codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di [•];
(indicata nel presente Contratto anche come “Fiduciaria”); munito degli occorrenti poteri in forza di…….
3) ………………………, nato a ………………….. il giorno ,
domiciliato a …….., via …………………. n° .., Codice Fiscale ,
(indicato nel presente Contratto anche come Garante);
premesso che:
a) il presente Contratto per l’Amministrazione Fiduciaria di Fondi Speciali (in breve, “Contratto”) disciplina, alla luce degli artt. 1, comma 3, e 6 della Legge “Dopo di Noi”, l’amministrazione fiduciaria di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, destinati alle finalità previste dal Fiduciante Disponente (in breve, “Programma di Destinazione” o “Programma”);
[alternativamente]
a) il presente Contratto Fiduciario di Destinazione (in breve, “Contratto”) disciplina l’amministrazione fiduciaria di beni destinati alle finalità previste dal Fiduciante Disponente (in breve, “Programma di Destinazione” o “Programma”);
b) il Fiduciante intende adottare, fissandone le regole, il Programma al fine di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia di [ ] in quanto persona con grave
disabilità; [alternativamente]
b) il Fiduciante intende adottare, fissandone le regole, il Programma al fine di ……….
[ESEMPIO: adempiere a fondamentali doveri anche morali nei confronti di ………..
(figlio/a/i, eredi…) [di seguito il/la/i Beneficiario/a/i], provvedendo alla sicurezza economica del/della Beneficiario/a, e, a tale fine, consentendo che al/alla/ai Beneficiario/a/i siano destinati (es.: / – ove necessario – i frutti della gestione del Fondo Destinato ovvero anche ripartizioni anticipate dello stesso)];
c) il Fiduciante intende realizzare il Programma disponendo delle posizioni giuridiche soggettive (in breve, il “Fondo Speciale Destinato”) descritte nel documento che al presente
Contratto si allega con lettera A, riservandosi la possibilità di effettuare in futuro ulteriori eventuali apporti;
d) le posizioni giuridiche soggettive sono trasferite in capo alla Fiduciaria che ne diviene ai soli fini di questo Contratto titolare;
e) la proprietà trasferita per effetto del presente Contratto alla Fiduciaria non è mai piena, ma è una proprietà fiduciaria, temporanea in quanto nell’interesse della persona disabile e destinata a realizzare interessi della persona disabile;
[alternativamente]
e) la proprietà trasferita per effetto del presente contratto alla Fiduciaria non è mai piena, ma è una proprietà fiduciaria, temporanea in quanto nell’interesse di terzi e destinata a realizzare interessi di terzi beneficiari o ad attuare uno scopo lecito;
f) nei rapporti tra le parti e con riguardo anche ai terzi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2645-ter codice civile, il Fondo Speciale Destinato e i suoi frutti sono destinati a, e possono essere impiegati solo per, la realizzazione del Programma di Destinazione;
g) il Programma di Destinazione è irrevocabile; [alternativamente per entrambi i modelli di contratto]
g) Il Fiduciante può recedere dal presente Contratto ove ricorrano le seguenti condizioni [...]
h) il Programma di Destinazione è pertanto opponibile al Fiduciante, alla Fiduciaria e ai terzi;
atteso che tutto quanto premesso forma parte integrante e sostanziale di questo Contratto, si conviene e si stipula quanto segue:
PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI
1. Denominazione
1.1. Il Programma regolato da questo Contratto è denominato [...].
2. Individuazione della Fiduciaria
2.1. La Fiduciaria del Programma è la Società Fiduciaria [...], la quale, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga a eseguire il Programma.
2.2. Il potere di nominare nuove Fiduciarie è conferito al Fiduciante oppure al Garante, in caso di mancanza del Fiduciante. In mancanza del Garante tale potere è conferito all’Autorità Giudiziaria.
3. Nomina del Garante
3.1. Quale Garante è nominato il Sig. [...], nato [...] il giorno [...], domiciliato a [...].
3.2. La nomina di uno o più Garanti aggiuntivi o di uno o più nuovi Garanti spetta:
i. al Fiduciante;
ii. in mancanza del Fiduciante, al Garante rimasto in carica;
iii. in mancanza di un Garante, all’Autorità Giudiziaria [alternativamente]
3.2. La nomina di uno o più Garanti aggiuntivi o di uno o più nuovi Garanti spetta:
i. al Fiduciante;
ii. in mancanza del Fiduciante, al Garante rimasto in carica;
iii. in subordine, spetta al Beneficiario o alla maggioranza dei Beneficiari.
4. Beneficiario e Destinatari Finali del patrimonio residuo
4.1. Il Beneficiario esclusivo del Programma di Destinazione è [...] in quanto persona con disabilità grave.
4.2. I Destinatari Finali del patrimonio residuo alla morte del Beneficiario sono individuati nell’Allegato B, nell’ordine e con le specificazioni ivi eventualmente indicate.
[alternativamente]
4. Categorie e Individuazione dei Beneficiari
4.1. I Beneficiari sono distinti in:
i. Beneficiari dei frutti e degli incrementi prodotti dal Fondo Destinato (“Beneficiari del Reddito”);
ii. Beneficiari della distribuzione finale del Fondo Destinato (“Beneficiari Finali”).
4.2. I Beneficiari sono individuati nell’Allegato B, nell’ordine e con le specificazioni ivi eventualmente indicate.
5. Contenuto del Programma
5.1. ESEMPIO: La Fiduciaria deve utilizzare i frutti del Fondo Speciale Destinato oppure, ove questi non siano sufficienti, i beni del Fondo Speciale Destinato a favore del Beneficiario al fine di assicurare il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia di questi e di ridurre il rischio di una sua istituzionalizzazione.
La Fiduciaria assicura, a tali fini, lo svolgimento delle seguenti attività [...] . [alternativamente]
5. Contenuto del Programma
5.1. La Fiduciaria deve utilizzare i frutti del Fondo Destinato oppure, ove questi non siano sufficienti, i beni del Fondo Destinato a favore del Fiduciante Disponente al fine di ESEMPIO: soddisfare i bisogni periodici e le quotidiane e ordinarie necessità del medesimo, proprie di una esistenza dignitosa, conforme al suo abituale tenore di vita, specie in caso di sua malattia o incapacità, affinché possano essere prestate allo stesso l’assistenza medica e personale e tutte le cure necessarie o anche solo opportune.
La Fiduciaria assicura, a tale fine, lo svolgimento delle seguenti attività [...] .
5.1. [alternativamente La Fiduciaria deve utilizzare i frutti del Fondo Destinato oppure, ove questi non siano sufficienti, i beni del Fondo Destinato a favore dei discendenti del Fiduciante Disponente al fine di
ESEMPIO: a) provvedere alla loro sicurezza economica, b) prevenire possibili dissensi fra questi e c) evitare che ne possano disporre prima di avere raggiunto un’età di piena
maturazione. Il Fiduciante Disponente trasferisce i beni del Fondo Destinato alla Fiduciaria e non potrà più disporne se non nei limiti previsti dal presente Contratto].
La Fiduciaria assicura, a tali fini, lo svolgimento delle seguenti attività [...] .
6. Durata del Programma
6.1. Il Contratto ha termine con la morte del Beneficiario. [alternativamente]
6. Durata del Programma
6.1. Il Contratto ha termine al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:
i. la morte del Fiduciante Disponente;
ii. il decorso di [...] anni dalla data di sottoscrizione di questo Contratto.
6.1. [alternativamente Il Programma ha termine il [data].
6.2. In ogni caso, il Contratto ha termine con la morte del Beneficiario Finale [alternativamente: con la morte dell’ultimo dei Beneficiari Finali].
7. Legge Regolatrice
7.1. Il Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
8. Foro Competente
8.1. Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o in relazione allo stesso saranno devolute al Foro di [...].
8.1. [alternativamente: Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri**, nominato/i in conformità a tale Regolamento]. Le domande di concessione di provvedimenti cautelari saranno proposte al Foro di [...].
8.2. Eventuali richieste miranti alla nomina di una diversa Fiduciaria o di un Garante del Contratto o alla emanazione di direttive alla Fiduciaria o di provvedimenti attinenti l’esecuzione del Contratto sono di esclusiva competenza del Foro di [...].
9. Forma degli Atti
9.1. Salvo quanto disposto da questo Contratto, gli atti posti in essere in esecuzione del presente Contratto debbono avere la forma scritta a pena di nullità.
9.2. Tutte le comunicazioni contemplate nel presente Contratto debbono essere effettuate in modo che sia assicurata la prova della loro ricezione da parte del destinatario.
9.3. Quando il presente Contratto prevede che sia dato il consenso o sia espresso un parere al fine del compimento di un determinato atto, si intende che:
i. il consenso sia dato o il parere sia espresso prima del compimento dell’atto;
ii. la forma del consenso o del parere sia scritta;
iii. il consenso sia considerato dato o il parere sia considerato espresso favorevolmente qualora il soggetto al quale è stato richiesto non faccia pervenire al richiedente il proprio consenso o parere entro il termine, non inferiore a sette giorni, indicato dal richiedente.
9.4. Qualora manchi il soggetto di cui è richiesto il parere o il consenso per il compimento di un dato atto ai sensi del presente Contratto, l’atto può essere compiuto senza il parere o il consenso, purché le motivazioni siano scritte sul Libro dei Fiducianti, evidenziando le ragioni che non consentono di attendere la nomina del soggetto di cui sarebbe richiesto il parere o il consenso.
10. Riservatezza
10.1. Salvo quanto disposto da questo Contratto o dalla Legge Italiana o da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, o in quanto sia ritenuto dalla Fiduciaria necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, la Fiduciaria è tenuta a non comunicare ad alcuno le informazioni e a non consegnare i documenti riguardanti il Programma.
11. Nozione di Incapacità e di Assenza
11.1. Ogni qualvolta nel presente Contratto si faccia riferimento all’incapacità di un soggetto o al fatto che un soggetto sia incapace, si intende con tale espressione la inidoneità di quel soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione cui il termine è riferito.
11.2. Tale inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo Contratto, deve essere attestata con perizia munita delle sottoscrizioni di tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell’Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto della cui incapacità si tratta, su richiesta di qualsiasi interessato.
11.3. L’attestazione di incapacità è annotata sul Libro dei Fiducianti a cura della Fiduciaria.
11.4. L’attestazione di incapacità comporta la cessazione del soggetto incapace dalle funzioni e dagli incarichi assunti in dipendenza del presente Contratto; qualora il presente Contratto richieda un’attività da svolgere con il consenso di un soggetto resosi incapace, l’attività è svolta senza l’occorrenza di quel consenso.
11.5. Ai fini che precedono, si considera comunque incapace la persona fisica che sia dichiarata legalmente incapace di agire o che, in relazione all’attività da compiere o alla funzione da svolgere, debba essere assistita da un curatore o da un amministratore di sostegno.
11.6. Ogni qualvolta nel presente Contratto si faccia riferimento al concetto di assenza di un soggetto, si intende il fatto che egli non possa esercitare una sua funzione o una sua attività a causa di sua premorienza, di sua incapacità, di sua mancata assunzione di una carica o di sua cessazione da una carica.
12. Libro dei Fiducianti
12.1. Qualsiasi decisione adottata dalla Fiduciaria deve essere verbalizzata o annotata sul Libro dei Fiducianti di cui all’art. 15 del D.M. 16 gennaio 1995.
12.2. Il Libro dei Fiducianti è numerato progressivamente in ogni pagina e sottoposto a vidimazione.
12.3. Il Libro dei Fiducianti è conservato presso la sede della Fiduciaria, la quale, su richiesta, lo esibisce al Garante, fatti salvi i casi di esibizione obbligatoria previsti dalla legge
oppure i casi in cui detta esibizione si renda opportuna per il perseguimento degli scopi per i quali il Programma è istituito.
PARTE SECONDA: IL FONDO SPECIALE DESTINATO
13. Nozione di Fondo Speciale Destinato
13.1. Per Fondo Speciale Destinato si intendono i beni e le posizioni giuridiche soggettive, attive e passive, trasferite dal Fiduciante Disponente alla Fiduciaria o che la Fiduciaria dichiari di includervi o che il presente Contratto disponga di includervi.
14. Consistenza del Fondo Speciale Destinato
14.1. Con il presente Contratto il Fiduciante trasferisce alla Fiduciaria i beni elencati nel documento allegato al presente Contratto con lettera A, affinché essi formino l’iniziale Fondo Speciale Destinato.
14.2. I beni di cui sopra sono trasferiti al Fondo Speciale Destinato liberi da ogni gravame, onere, vincolo, pretesa, formalità pubblicitaria pregiudizievole o rivendicazione di terzi a qualsiasi titolo (in breve, i Gravami) che possano riguardare specifici beni ovvero il patrimonio complessivo del Fondo Speciale Destinato. È pertanto stabilito, in deroga a qualsiasi diversa previsione contenuta nel presente Contratto che, nel caso in cui detti Gravami dovessero manifestarsi in qualsiasi momento durante la vigenza del Programma, la Fiduciaria è obbligata, nei limiti della capienza del Fondo Speciale Destinato e fino all’intero ammontare dello stesso, a mettere a disposizione delle Autorità competenti i mezzi necessari per estinguere i Gravami, dando pronta esecuzione a qualsiasi ordine dell’Autorità Giudiziaria e compiendo gli atti di disposizione all’uopo necessari.
14.3. Fanno altresì parte del Fondo Speciale Destinato:
i. ulteriori beni o posizioni giuridiche soggettive che il Fiduciante in ogni tempo trasferisca al Fondo Speciale Destinato;
ii. ogni altro bene o posizione giuridica soggettiva che sia in ogni tempo apportata al Fondo Speciale Destinato da soggetti diversi dal Fiduciante in forza di un titolo giustificativo lecito, con il consenso del Fiduciante stesso o, in mancanza, con il consenso del Garante e fermo il previo consenso della Fiduciaria;
iii. i frutti e gli incrementi dei beni del Fondo Speciale Destinato che non siano oggetto di distribuzione al Beneficiario e che la Fiduciaria, pertanto, è tenuta a destinare a incremento del Fondo Speciale Destinato;
[alternativamente]
iii. i frutti e gli incrementi dei beni del Fondo Destinato che non siano oggetto di distribuzione ai Beneficiari e che la Fiduciaria, pertanto, è tenuta a destinare a incremento del Fondo Destinato;
iv. ogni bene o diritto acquistato quale corrispettivo della alienazione di beni o diritti facenti parte del Fondo Speciale Destinato oppure quale reimpiego del corrispettivo di detta alienazione.
15. Regime del Fondo Speciale Destinato
15.1. Il Fondo Speciale Destinato è di proprietà, seppure temporanea e limitata, della Fiduciaria affinché questa lo destini in via esclusiva all’attuazione del Programma. Il Fiduciante con il presente contratto perde ogni diritto al Fondo Speciale Destinato e non ha alcun diritto sui beni che fanno parte del Fondo Speciale Destinato.
15.2. Per effetto del presente contratto, il trasferimento della proprietà di eventuali beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri è trascritto contro il Fiduciante e a favore della Fiduciaria mentre, ai sensi dell’art. 2645-ter codice civile, il vincolo di destinazione è trascritto contro la Fiduciaria.
15.2. [alternativamente] La Fiduciaria assume l’obbligo di destinare i beni acquistati in proprietà fiduciaria e di trascrivere contro se stessa, ai sensi dell’art. 2645-ter codice civile, il vincolo di destinazione sui beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri.
15.3. Il Fondo Speciale Destinato e i suoi frutti costituiscono patrimonio separato rispetto al restante patrimonio della Fiduciaria e rispetto ai fondi speciali riferibili ad altri Fiducianti.
15.4. In virtù dell’art. 2645-ter codice civile e, con riguardo ai beni mobili, (i) dell’art. 1, comma 3, Legge “Dopo di Noi” e (ii) dell’applicazione analogica di cui all’art. 1707 c.c., il Fondo Speciale Destinato e i suoi frutti sono sottoposti a vincolo di destinazione e non sono aggredibili dai creditori personali della Fiduciaria né dai creditori personali di altri fiducianti.
[alternativamente]
15.4. In virtù dell’art. 2645-ter codice civile e, con riguardo ai beni mobili, dell’applicazione analogica di cui all’art. 1707 c.c., il Fondo Destinato e i suoi frutti non sono aggredibili dai creditori personali della Fiduciaria né dai creditori personali di altri fiducianti.
15.5. La separazione dei beni mobili del Fondo Speciale Destinato è altresì assicurata dalle previsioni di cui al successivo art. 17.2.
15.6. In virtù del trasferimento del Fondo Speciale Destinato alla Fiduciaria, questo e i suoi frutti non sono aggredibili dai creditori del Fiduciante Disponente
15.7. Il Fondo Speciale Destinato e i suoi frutti, possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti in esecuzione del Programma.
16. Impiego del Fondo Speciale Destinato
16.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto, il Fondo Speciale Destinato può essere impiegato dalla Fiduciaria solo per la realizzazione del Programma.
16.2. La Fiduciaria impiega il Fondo Speciale Destinato per pagare le imposte gravanti sul Fondo Speciale Destinato e per assolvere i costi di gestione e di amministrazione (ivi compresi i compensi della Fiduciaria) e gli altri obblighi assunti dalla Fiduciaria in esecuzione del Programma o derivanti dal Fondo Speciale Destinato.
PARTE TERZA: LA FIDUCIARIA
17. Obbligazioni della Fiduciaria
17.1. La Fiduciaria è tenuta a:
i. eseguire il Programma con la dovuta diligenza professionale e nell’interesse dei Beneficiari;
ii. custodire i beni del Fondo Speciale Destinato anche per il tramite di depositari abilitati;
iii. assicurare la trascrizione del vincolo di destinazione e eventualmente estendere il medesimo vincolo agli ulteriori beni apportati al Fondo Speciale Destinato
17.2. La Fiduciaria tiene i beni del Fondo Speciale Destinato separati sia dai propri beni sia da qualunque altro bene oggetto di distinti rapporti fiduciari. In particolare, la Fiduciaria:
i. è obbligata a tenere una rendicontazione del Fondo Speciale Destinato separata dalla rendicontazione del proprio restante patrimonio;
ii. quando pone in essere atti soggetti a trascrizione, ha l’obbligo di provvedere agli adempimenti pubblicitari idonei a dichiararne la qualità di fiduciario;
iii. intesta fiduciariamente i titoli nominativi in capo a se stessa, specificando che si tratta di una intestazione fiduciaria;
iv. deposita somme di denaro, titoli o altri strumenti finanziari del Fondo Speciale Destinato presso Banche ed altri Intermediari Finanziari in conti rubricati come di destinazione fiduciaria e di pertinenza del Fondo Speciale Destinato, salvo il diritto di sub deposito presso Monte Titoli S.p.A o altri enti di deposito accentrato;
v. non può in alcun modo utilizzare i conti di destinazione fiduciaria per attività che non siano qualificabili come atti di esecuzione del Programma;
vi. ha cura di richiedere all'Intermediario depositario l'esclusione del diritto di compensazione di cui all'art. 1853 del codice civile tra i saldi dei conti così rubricati nonché tra i detti saldi ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla Fiduciaria con l’Intermediario stesso;
vii. stipula ogni contratto relativo al Programma nella propria qualità di Fiduciaria.
18. Obbligo di Rendiconto
18.1. La Fiduciaria tiene una ordinata contabilità e predispone un’accurata rendicontazione della sua gestione.
18.2. Entro il mese successivo al compimento del [trimestre solare/semestre solare ecc.], la Fiduciaria consegna al Garante una relazione circa l’attività svolta e il rendiconto dell’amministrazione del Fondo Speciale Destinato.
18.3. Il Garante può in ogni tempo sottoporre a revisione contabile, mediante la nomina di uno o più professionisti all’uopo incaricati, l’amministrazione del Programma. Le relative spese sono a carico del Fondo Speciale Destinato.
19. Investimenti
19.1. Qualora nel Fondo Speciale Destinato siano incluse somme di denaro, titoli e altri strumenti finanziari, la Fiduciaria affida la gestione del Fondo Speciale Destinato a un gestore professionale autorizzato all’esercizio dei servizi di investimento in Italia o in Paesi così come meglio specificato nel Programma.
19.2. La Fiduciaria può investire nell’acquisto di beni immobili, direttamente o per il tramite di società immobiliari, solo previo consenso del Garante.
20. Indicazioni alla Fiduciaria
20.1. Nell’esercizio della propria discrezionalità, la Fiduciaria tiene conto delle indicazioni scritte del Garante, uniformandovisi qualora le ritenga conformi alle finalità del Programma.
20.2. La Fiduciaria tiene inoltre in considerazione anche le espressioni di desiderio e le indicazioni che il Fiduciante in ogni tempo formuli per iscritto, uniformandovisi qualora le ritenga conformi alle finalità del Programma.
21. Poteri della Fiduciaria
21.1. La Fiduciaria, i cui poteri coincidono con quelli del proprietario, dispone del Fondo Speciale Destinato senza alcuna limitazione che non risulti espressamente in questo Contratto.
21.2. La Fiduciaria può farsi sostituire nella gestione del Fondo Speciale Destinato da un terzo gestore (indicato nel presente Contratto anche come “Gestore”), previo consenso del Garante.
21.3. La Fiduciaria non può, senza il previo consenso del Garante:
i. [es. alienare azioni o quote di società, né costituire garanzie su di esse, né convenire patti di sindacato di alcun genere];
ii. [...]
21.4. La Fiduciaria ha capacità processuale attiva e passiva in relazione al Fondo Speciale Destinato e alle singole posizione soggettive che ne fanno parte e può comparire nella sua qualità di Fiduciaria dinanzi a Notai e a qualunque pubblica autorità.
21.5. La Fiduciaria può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere prescrizioni o direttive.
21.6. Qualora la Fiduciaria assuma obbligazioni nell’esercizio del Programma, qualunque pretesa rivolta da terzi è assolta con il solo impiego di beni del Fondo Speciale Destinato.
21.7. La Fiduciaria può richiedere ai terzi che contraggono con riguardo al Programma di convenire di soddisfarsi unicamente sul Fondo Speciale Destinato.
22. Revoca della Fiduciaria
22.1. In considerazione del carattere fiduciario del suo incarico, la Fiduciaria può essere revocata in ogni tempo, alla sola condizione che entri in carica una nuova Fiduciaria.
22.1. [Alternativamente] La Fiduciaria può essere revocata solo ove ricorra una giusta causa di revoca.
22.2. La revoca è decisa dal Fiduciante con il consenso del Garante. In mancanza del Fiduciante, la revoca è decisa dal Garante.
[alternativamente]
22.2. La revoca è decisa dal Fiduciante con il consenso del Garante. In mancanza del Fiduciante, la revoca è decisa dal Garante . In mancanza del Garante la revoca è decisa dal Beneficiario.
23. Rinuncia della Fiduciaria
23.1. La rinuncia della Fiduciaria deve essere comunicata per iscritto al Fiduciante e al Garante.
23.2. La rinuncia della Fiduciaria non produce effetti sino alla nomina di una nuova Fiduciaria.
24. Successione della Fiduciaria
24.1. In caso di cessazione della Fiduciaria dal suo ufficio, questa è tenuta a:
i. porre in essere, senza indugio, ogni necessario atto per cessare ogni suo rapporto con il Fondo Speciale Destinato e a intestare e trasferire i beni e le posizioni giuridiche soggettive del Fondo Speciale Destinato alla nuova Fiduciaria;
ii. consegnare alla nuova Fiduciaria qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Programma o con il Fondo Speciale Destinato;
iii. fornire ogni informazione e avvertenza di cui la nuova Fiduciaria abbia ragionevolmente bisogno per essere in grado di assolvere senza difficoltà alle incombenze e alle obbligazioni inerenti il suo ufficio.
24.2. La Fiduciaria uscente può fare e trattenere copie degli atti e documenti consegnati alla Nuova Fiduciaria unicamente per avvalersene nel caso di azioni promosse contro di essa.
24.3. La società fiduciaria che sia o sia stata in qualsiasi momento Fiduciaria di questo Contratto deve essere indennizzata, con diritto di rivalsa direttamente sul Fondo Speciale Destinato, per qualunque perdita, passività, domanda di terzi, costo e spesa subiti o subendi in relazione all'amministrazione del Programma, salvo il caso in cui siano stati determinati da un comportamento della Fiduciaria doloso oppure gravemente colposo.
24.4. La Fiduciaria uscente può richiedere che le siano rilasciate idonee garanzie per ogni tipo di responsabilità, esistente o futura, prima di consegnare qualunque parte del Fondo Speciale Destinato.
25. Compenso della Fiduciaria
25.1. Alla Fiduciaria spetta un compenso, determinato sulla base dell’accordo scritto, allegato al presente Contratto sub C.
26. Esonero da Responsabilità
26.1. La Fiduciaria non è responsabile delle perdite subite dal Fondo Speciale Destinato che siano state determinate da qualsivoglia:
i. attività prevista dal Programma eseguita in buona fede;
ii. atto o omissione commesso dalla Fiduciaria, salvo che derivi da un comportamento doloso o gravemente colposo;
iii. atto o omissione commesso dal Gestore.
26.2. La Fiduciaria è esonerata da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da questa incaricati o delegati al compimento di una determinata attività, qualora si tratti di professionisti e consulenti legalmente abilitati a svolgere tale attività.
26.3. Qualora si tratti di altri soggetti, la Fiduciaria risponde degli atti ed omissioni di questi solo in caso di loro dolo o colpa grave.
26.4. La Fiduciaria è esonerata da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato e si sia comportata in conformità.
PARTE QUARTA: IL GARANTE
27. Funzioni del Garante
27.1. Il Garante esercita le sue funzioni con piena discrezionalità, in conformità al presente Contratto, alla Legge Italiana e al Programma.
27.2. Il Garante:
i. può esprimere il proprio parere alla Fiduciaria su qualsiasi aspetto concernente l’esecuzione del Programma, anche qualora non ne sia richiesto;
ii. ha diritto di agire in giudizio in caso di violazione da parte della Fiduciaria delle disposizioni del presente Contratto o della Legge Italiana.
28. Pluralità di Garanti
28.1. Qualora sia nominata una pluralità di Garanti:
i. ogni facoltà, diritto e potere spettanti al Garante sono esercitati a maggioranza e qualsiasi componente l’ufficio ha diritto di fare risultare per iscritto il proprio dissenso;
ii. il compimento di specifiche attività può essere delegato ad un Garante;
iii. delle sedute dei Garanti viene redatto verbale su un apposito libro.
29. Revoca del Garante
29.1. Il Garante può essere revocato in ogni tempo.
29.2. La revoca del Garante è decisa dal Fiduciante.
29.3. Dopo la morte del Fiduciante, la Fiduciaria può chiedere la revoca del Garante all’Autorità Giudiziaria.
29.4. L’atto di revoca non è soggetto ad alcuna motivazione.
29.5. Chi accetta la carica di Garante, con essa accetta anche il predetto potere di revoca e rinuncia pertanto a qualsiasi risarcimento dei danni che possano derivargli a causa di detta revoca.
30. Rinuncia del Garante
30.1. Il Garante ha facoltà di rinunciare al proprio incarico in qualsiasi momento.
30.2. La rinuncia del Garante deve essere comunicata per iscritto al Fiduciante, alla Fiduciaria e agli altri Garanti eventualmente in carica.
30.3. La rinuncia del Garante ha effetto immediato se sia o entri in carica altro Garante oppure dal momento in cui ha effetto la nomina di un nuovo Garante.
31. Compenso del Garante
31.1. Al Garante spetta il compenso stabilito dal soggetto che dispone la sua nomina.
31.2. Il Garante ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’espletamento del suo incarico.
31.3. La Fiduciaria corrisponde al Garante il compenso e il rimborso delle spese prelevando le somme necessarie dal Fondo Speciale Destinato.
PARTE QUINTA: BENEFICIARI, REDDITO E DISTRIBUZIONE DEL FONDO SPECIALE DESTINATO
32. Individuazione dei Destinatari Finali
32.1. Sono Destinatari Finali del patrimonio residuo [es. i figli del Fiduciante Disponente per quote eguali].
33. Nozione di Reddito del Fondo Speciale Destinato
33.1. Per reddito del Fondo Speciale Destinato si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotta dai beni del Fondo Speciale Destinato.
34. Attribuzioni al Beneficiario
34.1. [es. Appartiene alla discrezionalità del Gestore, sentito il Garante, determinare quanta parte del Fondo Speciale Destinato e del reddito di questo distribuire al Beneficiario].
34.1. [Alternativamente: es. La Fiduciaria [alternativamente, il Gestore] è tenuta a chiedere periodicamente al Garante se il Beneficiario abbia necessità di somministrazione di mezzi finanziari per ragioni di malattia o di sopravvenute difficoltà. Qualora la Fiduciaria [alternativamente, il Gestore] venga comunque a conoscenza di una di queste circostanze questa è tenuta a devolvere a loro favore le somme di denaro necessarie, se del caso ottenute, previo consenso del Garante, per mezzo dell’alienazione dei beni del Fondo Speciale Destinato].
35. Attribuzioni ai Destinatari Finali
35.1. [es. Alla scadenza del Programma il patrimonio residuo è attribuito al Destinatario Finale].
36 Premorienza del Beneficiario
36.1. In caso di premorienza del Beneficiario, le posizioni giuridiche soggettive del Fondo Speciale Destinato sono trasferite dalla Fiduciaria a favore dei soggetti che hanno istituito il medesimo Fondo Speciale Destinato.
37 Regime delle Elargizioni a Favore del Beneficiario
37.1. L’eventuale carico fiscale delle attribuzioni al Beneficiario è assolto dal Programma a meno che sussistano divieti di legge in tal senso.
37.2. La Fiduciaria non ha alcun potere di assegnazione diverso da quelli disposti dal presente Contratto.
37.3. Nel corso della durata del Contratto il Beneficiario non può compiere alcun atto che abbia effetti sulla propria posizione beneficiaria se non in quanto espressamente consentito dal Contratto medesimo.
[alternativamente]