VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In Milano, addì 12 dicembre 2022,
- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -
e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO - CREMONA - LODI - PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-
C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;
visti
- gli articoli 36 e 38 del c.c.n.l. 18 luglio 2018 e s.m.i.;
- l’accordo provinciale 1° marzo 2013 denominato “Prestazioni Cassa Edile”;
- l’accordo provinciale 24 maggio 2022 per il rinnovo del contratto collettivo territoriale per le Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
concordano quanto segue.
Dal 1° ottobre 2022 le prestazioni della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sono quelle stabilite dall’allegato 2 del presente accordo.
Tali prestazioni sono erogate nel rispetto delle norme generali di cui all’allegato 1 del medesimo accordo e con le modalità operative che la Cassa Edile individuerà per la più efficace ed efficiente gestione delle prestazioni in parola.
Letto, confermato e sottoscritto.
FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED | ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E |
AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO | COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE |
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO - | DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - |
CREMONA - LODI - PAVIA E MONZA E | ASSIMPREDIL ANCE |
BRIANZA | |
FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI | |
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - | |
DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, | |
MONZA E BRIANZA E LECCO | |
FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA |
NORME GENERALI
Per quanto non diversamente previsto nella specifica disciplina di ciascuna prestazione, valgono le seguenti norme.
Requisiti per accedere alle prestazioni assistenziali
Il diritto alle prestazioni in favore del lavoratore o - nei casi in cui è previsto - dei familiari fiscalmente a carico (coniuge e figli a carico di almeno uno dei due coniugi), matura a condizione che il lavoratore, al momento della presentazione della domanda:
- sia dipendente da impresa iscritta alla Xxxxx Xxxxx di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
- sia iscritto egli stesso alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
- sia stato effettuato in suo favore l’accantonamento per almeno 1.800 o 500 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei dodici mesi o nei tre mesi precedenti la data in cui è stata rilasciata la fattura o si è verificato l’evento per il quale si richiede il rimborso.
La verifica sul numero di ore accantonate sarà effettuata alla presentazione della domanda di rimborso e, qualora fossero sufficienti, la prestazione verrà pagata entro le tempistiche procedurali previste dalla Xxxxx Xxxxx.
Nel caso in cui le ore dovessero essere insufficienti, il possesso del requisito di ore necessario per il diritto alla prestazione verrà verificato da Xxxxx Xxxxx prendendo in considerazione le ore accantonate ogni mese successivo a quello della presentazione della richiesta in Xxxxx Xxxxx, fino alla scadenza di un anno dalla data di rilascio della fattura o dell’evento per il quale si chiede il rimborso.
In tutti i casi, ai fini dei requisiti orari delle 1.800 o delle 500 ore si calcolano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le ore di assenza per:
• servizio militare/civile,
• malattia,
• malattia tubercolare,
• donazione di sangue o di midollo osseo,
• infortunio sul lavoro e malattia professionale,
• congedo di maternità o di paternità regolarmente indennizzato,
• congedo matrimoniale,
• corsi di formazione obbligatoria,
• visite mediche periodiche,
• congedo parentale, compreso il prolungamento previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 151/2001 per minori con handicap grave,
• intervento della C.I.G.O. (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) autorizzato dalla Commissione Provinciale o respinta per responsabilità dell’impresa,
• intervento della C.I.G.S. (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), approvato con D.M., e della CIG in deroga autorizzata,
• permessi sindacali retribuiti,
• permessi studio,
• aspettative per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive,
• assemblee retribuite previste dal c.c.n.l. e dalla legge n. 300/1970,
• permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l.,
• permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
• xxxxx maturate e godute,
• festività retribuite,
• permessi retribuiti per decesso o documentata grave infermità, previsti dall’articolo 1 del D.M. 278/2000,
• congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, previsto dall’articolo 2 del D.M. 278/2000,
• permessi orari e mensili per i soggetti portatori di handicap grave o per i loro familiari, autorizzati dall’INPS, previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992,
• congedo straordinario, autorizzato dall’INPS, previsto dall’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001.
In caso di modifica sostanziale della normativa relativa ai vari casi sopra elencati dovrà essere effettuata una verifica degli stessi da parte delle Parti Sociali, mentre nell’ipotesi di mera modifica formale, la Cassa procederà direttamente all’aggiornamento dei riferimenti normativi.
Per il riconoscimento delle situazioni sopra riportate dovrà essere prodotta idonea documentazione.
Lavoratori che provengono da altre Casse Edili
I lavoratori che provengono da altre circoscrizioni territoriali (Province) ed iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza possono beneficiare delle prestazioni erogate da quest’ultima, purché la loro posizione relativa all’accantonamento presso la Cassa Edile di provenienza sia regolare.
In tal caso il diritto di accesso alla prestazione matura quando viene raggiunto il requisito di ore accantonate sopra indicato, comprese le ore accantonate e certificate dalla Cassa Edile di provenienza.
Fermo restando quanto precede, la prestazione richiesta deve riferirsi ad un evento accaduto o ad una fattura datata non oltre i sessanta giorni precedenti la data dell’iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
In caso di mancanza del requisito orario, il lavoratore potrà beneficiare della prestazione nel momento in cui maturerà presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza il monte ore richiesto.
Rimborsi per familiari fiscalmente a carico
Ogni lavoratore ha diritto a rimborsi per i familiari fiscalmente a carico (coniuge e figli a carico di almeno uno dei due coniugi) in caso di:
- spese straordinarie,
- coniuge portatore di handicap,
a condizione che il richiedente sia stato iscritto anche non consecutivamente presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni precedenti la data della fattura/evento e che nell’ultimo anno siano state accantonate alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza almeno 1.800 ore di lavoro ordinario o equiparate.
I rimborsi per ciascuna tipologia di prestazione spettano per un singolo familiare a carico e per un solo evento all’anno. L’importo spettante è pari alla metà di quello che compete al lavoratore.
Ogni lavoratore ha, inoltre, diritto a:
- un contributo per i figli portatori di handicap (anche non a carico),
a condizione che sia in possesso dei normali requisiti richiesti per accedere alle prestazioni assistenziali della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Particolarità inerenti i requisiti di accesso, i soggetti beneficiari o le misure delle prestazioni potranno essere previste nella descrizione delle singole prestazioni, che è parte integrante delle presenti norme.
Ulteriori disposizioni
1) Per le prestazioni che prevedono un unico rimborso annuale, l’anno di riferimento è quello civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
2) Il termine di presentazione delle domande è di sei mesi dalla data della fattura o dell’evento per il quale si richiede il rimborso.
Le domande devono essere presentate con le modalità stabilite dalla Cassa Edile, allegando la documentazione probatoria richiesta (a questo proposito, si veda il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). La Cassa ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della documentazione presentata in relazione alle prestazioni richieste.
NORME RELATIVE ALLE SINGOLE PRESTAZIONI
1. Carenza malattia
La Cassa Edile corrisponde, negli eventi morbosi di durata non superiore a 6 giorni, una prestazione in misura fissa denominata indennizzo per carenza.
Tale prestazione non può superare l’importo complessivo di € 150,00 lordi (€ 115,50 netti) nel singolo anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica.
Nel caso in cui la prima malattia abbia una durata pari o superiore a 3 giorni, la prestazione è riconosciuta nella misura intera sopra indicata.
In caso contrario, al lavoratore va riconosciuto, per ogni giornata di assenza relativa alla prima malattia, un terzo dell’importo complessivo e la rimanente parte, sino al raggiungimento dei € 150,00 lordi (€ 115,50 netti) nell’anno, va corrisposta in concomitanza con eventuali successive assenze per malattia di durata non superiore a 6 giorni.
Nei casi di malattia con prognosi inferiore a 4 giorni, l’impresa è tenuta - limitatamente al numero di eventi nell’anno sufficienti a far riconoscere al singolo operaio l’intera prestazione - ad inviare alla Cassa Edile la richiesta di prestazione e copia dell’attestato di malattia.
Il diritto all’indennizzo per carenza malattia matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 1.800 ore di lavoro ordinario nei dodici mesi o 500 ore di lavoro ordinario nei tre mesi antecedenti il mese di presentazione della richiesta e purché il lavoratore, al momento dell’evento, risulti iscritto da almeno dodici mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Il fondo destinato alla prestazione è pari a € 400.000 annui. La Cassa Edile comunicherà alle Parti, entro il mese successivo ad ogni semestre, l’andamento dell’accesso alla prestazione, per consentirne una valutazione ed eventuale rimodulazione, ai fini del rispetto dello stanziamento annuo massimo previsto.
In ogni caso, nel momento in cui la Cassa Edile rilevi l’eventuale possibile superamento dello stanziamento anzidetto in misura non inferiore al 10% lo comunicherà tempestivamente alle Parti, le quali dovranno, nei due mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia.
Nel frattempo, la Cassa Xxxxx sospenderà la definizione delle domande in corso e, qualora le Parti non raggiungano l’accordo nel termine di cui sopra, procederà alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, sempre nel rispetto dello stanziamento annuo complessivo.
2. Premio di natalità
È istituita la prestazione sperimentale “premio di natalità”, valida per i nati a partire dal 1° ottobre 2022.
Alla nascita o adozione di ciascun figlio, al lavoratore sarà corrisposto un contributo di € 500,00 lordi (€ 385,00 netti) a fronte della presentazione della copia del certificato di nascita, comprovante la genitorialità ovvero la certificazione comprovante l’adozione.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o di ingresso in famiglia in caso di adozione.
Il tetto massimo della prestazione è di € 200.000,00 all’anno, suddiviso in quattro trimestri.
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida per gli eventi avvenuti sino al 30 Settembre 2023, salvo eventuali proroghe.
3. Contributo per la frequenza dei figli all’asilo nido
La Cassa Edile riconosce ai lavoratori un contributo annuale fisso pari a € 1.000,00 netti quale concorso al pagamento della retta per la frequenza dell’asilo nido dei figli a carico secondo la normativa fiscale.
La prestazione, concessa per un solo figlio a carico (o per due gemelli) e per almeno sei mesi di frequenza del figlio all’asilo nido, è subordinata alla produzione da parte del lavoratore di fatture/ricevute/quietanze di pagamento della retta attestanti l’effettiva frequenza. Inoltre, l’onere a carico del genitore non può essere inferiore a € 180,00 mensili.
Il contributo è corrisposto in un’unica erogazione al raggiungimento del requisito minimo di sei mesi di frequenza del figlio all’asilo nido, idoneamente documentata.
Le fatture/ricevute/quietanze di pagamento della retta presentate per il rimborso devono riferirsi al medesimo anno di frequenza (da settembre ad agosto dell’anno successivo).
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal termine del periodo di frequenza del singolo anno scolastico.
4. Contributo per spese didattiche di accesso dei figli alla scuola secondaria di 1° grado
In occasione dell'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado dei figli di lavoratori dipendenti da impresa iscritta alla Xxxxx Xxxxx viene corrisposto un importo pari a € 265,00 lordi (€ 204,00 netti) a titolo di concorso alle spese per l’acquisto di attrezzature didattiche.
La prestazione è riconosciuta solamente per la prima iscrizione, esclusa, quindi, l’ipotesi di ripetizione della prima classe.
La domanda deve essere presentata dal 1° settembre dell’anno scolastico di frequenza al 31 marzo successivo all’inizio dell’anno scolastico.
5. Contributo per spese scolastiche per scuole secondarie di 2° grado
Al fine di agevolare negli studi e contribuire alla formazione culturale dei lavoratori e dei figli dei lavoratori iscritti, la Xxxxx Xxxxx eroga il seguente contributo economico valido per scuole secondarie di 2° grado diurne o serali, di durata triennale o quinquennale, pubbliche o private legalmente riconosciute e di qualsiasi indirizzo:
• € 335,00 lordi (€ 257,95 netti) per l’iscrizione al 1° e la promozione al 3° anno.
Il contributo sopra indicato è escluso in caso di ripetizione della classe.
Il contributo per spese scolastiche è cumulabile con le borse di studio per scuole secondarie di 2° grado.
Il rimborso compete anche agli studenti dei corsi regionali di istruzione e formazione professionale. ISTITUTO “XXXXX XXXXX” – CORSO PER PERITI EDILI E PER TECNICI DELLE COSTRUZIONI
Agli studenti lavoratori e figli di lavoratori edili, che hanno conseguito la promozione, al termine dell'anno scolastico sarà rimborsato il 100% dell'ammontare della tassa di iscrizione al 3°, 4° e 5° anno dei corsi dell'Istituto “Xxxxx Xxxxx”.
La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è terminato l’anno scolastico.
Il tetto massimo della prestazione è di € 180.000,00 all’anno suddiviso in quattro trimestri.
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida per gli eventi avvenuti sino al 30 Settembre 2023, salvo eventuali proroghe.
6. Borse di studio per scuole secondarie di 2° grado
Al fine di agevolare negli studi e contribuire alla formazione culturale dei lavoratori e dei figli dei lavoratori iscritti, la Xxxxx Xxxxx eroga il seguente contributo economico valido per scuole secondarie di 2° grado diurne o serali, di durata triennale o quinquennale, pubbliche o private legalmente riconosciute come segue.
Di indirizzo edile:
€ 715,00 lordi (€ 550,55 netti) per il conseguimento del diploma/attestato di qualifica con voto non inferiore ai 70/100.
Di altri indirizzi:
€ 500,00 lordi (€ 385,00 netti) per il conseguimento del diploma/attestato di qualifica con voto non inferiore ai 70/100.
Per il calcolo della media vengono esclusi i voti riguardanti la condotta, la religione e l’educazione fisica.
Le borse di studio sono cumulabili con il contributo per spese scolastiche per scuole secondarie di 2° grado e devono essere richieste entro il 31 dicembre dell’anno di conseguimento del diploma/attestato di qualifica.
7. Borse di studio universitarie
Allo scopo di agevolare negli studi i figli dei lavoratori ed i lavoratori studenti iscritti, Xxxxx Xxxxx bandisce ogni anno un concorso per l'assegnazione di borse di studio.
Il bando è rivolto agli studenti frequentanti qualsiasi corso di laurea e la cui carriera accademica rispetti la durata prevista da ciascun ordinamento didattico. Ai fini della stesura della graduatoria saranno presi in considerazione tutti gli esami sostenuti entro il 30 settembre dell’anno di riferimento. Vengono accettate domande di borse di studio di studenti stranieri se il piano di studi e il sistema di valutazione è conforme all’ordinamento italiano. La documentazione prodotta deve essere certificata e provvista di traduzione in lingua italiana. Saranno premiate un terzo delle migliori domande presentate con un minimo garantito di 25 unità. Gli importi erogati verranno ripartiti in funzione del merito come segue:
• € 1.605,00 lordi (€ 1.235,85 netti) cadauna, per la 1ª fascia;
• € 1.320,00 lordi (€ 1.016,40 netti) cadauna, per la 2ª fascia;
• € 715,00 lordi (€ 550,55 netti) cadauna, per la 3ª fascia.
Ogni fascia corrisponde ad un terzo del numero totale di domande accolte. Agli studenti del corso di laurea in ingegneria civile o edile, che abbiano conseguito il punteggio minimo di 25/30, è riservato un particolare riconoscimento: ai primi 3 classificati verranno corrisposte 3 borse di studio del valore di € 2.800,00 lordi (€ 2.156,00 netti) ciascuna. Gli altri rientreranno nella graduatoria così come sopra indicato.
Con il conseguimento del diploma di laurea, entro le tempistiche previste dal corso di studi frequentato (in corso), allo studente verrà, inoltre, corrisposto l’importo di € 765,00 lordi (€ 589,00 netti) moltiplicato per ogni anno in cui ha percepito la borsa di studio. Il riconoscimento avrà luogo in presenza dei requisiti necessari per la maturazione del diritto alla prestazione; la relativa domanda di integrazione dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data del diploma di laurea.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo successivo al termine dell’anno accademico.
8. Contributo per spese straordinarie generiche
Per i casi in cui il lavoratore si trovi in particolari condizioni di necessità economiche dovute ad eventi che non siano riconducibili ad altre prestazioni la Cassa Edile può erogare contributi straordinari.
Non verranno effettuati rimborsi per importi di spesa complessivamente inferiori a € 300,00.
Il rimborso non potrà superare il 33% della spesa sostenuta in favore del lavoratore e il 17% della spesa sostenuta per il familiare fiscalmente a carico.
Gli indennizzi spettano al lavoratore e ad un solo familiare e per un unico evento all’anno ciascuno.
Il compito di esaminare le richieste e di concedere il contributo straordinario è attribuito alla Presidenza della Xxxxx Xxxxx.
Il tetto massimo complessivo della prestazione è di € 27.000,00 all’anno. A ciascun beneficiario non può essere corrisposto un importo annuo superiore a € 5.000,00; qualora il contributo venga richiesto nel medesimo anno dal lavoratore e da un familiare, la somma degli importi corrisposti a ciascuno dei due non potrà superare l’importo di € 5.000,00.
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data della prima fattura/ricevuta fiscale presentata.
All’interno del contributo in oggetto vengono incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le seguenti prestazioni: contributo ai lavoratori in trattamento emodialico, contributo per il recupero dei lavoratori e dei figli alcoldipendenti, contributo per il recupero dei lavoratori e dei figli tossicodipendenti. Il Comitato di Presidenza, nel definire l’importo della prestazione da erogare, potrà tenere conto del caso concreto e della precedente e abrogata disciplina.
9. Contributo per infortunio extra-professionale
In caso di infortunio extraprofessionale, la Presidenza della Cassa Xxxxx riconosce, a prescindere dalle condizioni economiche, un contributo straordinario non superiore a € 10.000,00 lordi in caso di invalidità permanente con percentuale pari o superiore al 75%.
In caso di morte del lavoratore iscritto la Cassa Edile riconosce agli eredi un contributo straordinario di:
• € 13.000,00 netti in presenza di figli minori di 14 anni (alla data del decesso) e senza limiti di età in presenza di figli disabili anche non fiscalmente a carico dell’iscritto;
• € 11.500,00 netti in assenza di figli o in presenza di figli maggiori di 14 anni (alla data del decesso) anche non fiscalmente a carico dell’iscritto.
Nell’eventualità in cui a seguito di evento che ha determinato l’invalidità permanente sopraggiunga il decesso del lavoratore, Xxxxx Xxxxx riconoscerà solamente il contributo previsto per quest’ultima fattispecie. Qualora il lavoratore abbia già chiesto ed ottenuto il contributo per invalidità permanente, Xxxxx Xxxxx verserà solamente la differenza sino alla concorrenza dell’importo dovuto.
mesi
La domanda deve essere presentata entro 6 dalla data dell’infortunio.
10. Indumenti e calzature da lavoro
La Cassa Edile garantisce, una volta all’anno, la fornitura di indumenti da lavoro a tutti i lavoratori che al momento della distribuzione si trovino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di
Milano, Lodi, Monza e Brianza e che abbiano maturato 1.800 o 500 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei 12 o nei 3 mesi precedenti il 1° settembre.
Indipendentemente dalle ore maturate, a tutti gli operai la Cassa Edile fornisce 1 paio di scarpe antinfortunistiche.
La consegna della fornitura avviene direttamente presso l’indirizzo indicato dalle imprese richiedenti.
La richiesta della prestazione deve essere effettuata dall’impresa telematicamente tramite il sito internet di Cassa Edile xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - area “Servizi on-line” - sezione “Sportello web” - funzione ad accesso privato “Tute e Scarpe”.
11. Contributo a favore dei portatori di handicap
In favore dei figli di lavoratori, del coniuge fiscalmente a carico e dei lavoratori medesimi portatori di handicap viene erogata la somma annua di:
• € 1.000,00 lordi (€ 770,00 netti) per i soggetti con percentuale d’invalidità riconosciuta da verbale emesso da A.T.S. o INAIL o INPS superiore al 74%;
• € 500,00 lordi (€ 385,00 netti) per i soggetti con percentuale d’invalidità riconosciuta da verbale emesso da A.T.S. o INAIL o INPS compresa tra il 46% e il 74%.
Le percentuali indicate potranno essere adeguate da Cassa Edile nel caso in cui si verificassero cambiamenti nella normativa nazionale di riferimento.
La prestazione è rinnovabile annualmente tramite l’inoltro di una nuova richiesta corredata da documenti che confermino l’invalidità.
Il rimborso per il coniuge fiscalmente a carico del richiedente spetta per un solo evento all’anno e nella misura del 50% dell’importo che compete al lavoratore per la medesima agevolazione.
La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno.
12. Contributo per spese in caso di decesso
In caso di decesso:
a. del lavoratore, la Cassa Edile corrisponde alla famiglia un contributo dell’importo di € 860,00, maggiorato di € 180,00 per ogni figlio minorenne risultante a carico;
b. del coniuge (anche non fiscalmente a carico) / comprovato convivente more uxorio1 e dei figli (anche non fiscalmente a carico), la Cassa Xxxxx eroga al lavoratore iscritto la somma di € 570,00 lordi (€ 438,90 netti);
x. xx xxxxxxx ed affini fino al 2° grado, che risultino conviventi, la Cassa Edile corrisponde al lavoratore iscritto la somma di € 220,00 lordi (€ 169,40 netti);
d. di genitori non conviventi, la Cassa Xxxxx eroga al lavoratore iscritto l’importo di € 180,00 lordi
(€ 138,60 netti).
1 Nel regolamento Cassa Edile dovrà richiedere il certificato dello stato di famiglia non essendo sufficiente
l’autodichiarazione
Il contributo ai familiari è riconosciuto secondo le indicazioni del testatore o nell’ordine stabilito per le successioni legittime (cfr. art. 565 e seg. c.c.).
In caso di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro, l’erogazione della prestazione ha luogo indipendentemente dal monte ore maturato.
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del decesso.
13. Prestazione per grave infortunio sul lavoro
All’operaio al quale, a seguito di grave infortunio sul lavoro, l’INAIL abbia riconosciuto un’invalidità permanente di grado compreso tra il 40% ed il 66%, la Cassa Edile eroga un importo una tantum di
€ 5.000,00 lordi.
La Cassa Xxxxx definisce le modalità per l’erogazione della prestazione.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di attestazione dell’invalidità permanente rilasciata dall’INAIL, corredata da certificati e documenti attestanti le cause e gli effetti dell’infortunio.
Il tetto massimo della prestazione è di € 100.000,00 all’anno suddiviso in quattro trimestri.
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida per gli eventi avvenuti sino al 30 Settembre 2023, salvo eventuali proroghe.
14. Contributo per la frequenza del corso di 16 ore pre-assuntive (16 ore MICS)
L’effettivo inizio del rapporto di lavoro degli operai che accedono per la prima volta al settore è condizionato al rilascio dell’attestato di frequenza del corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza.
A seguito dell’avvenuta dichiarazione in denuncia degli operai, la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza erogherà agli stessi che abbiano frequentato il corso di 16 ore di cui all’oggetto una somma una tantum pari a € 50,00 netti, quale rimborso forfetario delle spese sostenute in relazione alla frequenza del corso.
Le modalità operative per l’attuazione di quanto precede sono definite dalla Cassa Edile.
15. Casa vacanze a Pinarella di Cervia
È prevista una prestazione consistente nel soggiorno (pernottamento gratuito) della durata di una settimana in favore del lavoratore avente diritto e dei relativi familiari (coniuge e figli) presso la struttura di proprietà della Xxxxx Xxxxx di Milano, Lodi, Monza e Brianza ubicata a Pinarella di Cervia (Ra). Al coniuge è equiparato il convivente more uxorio, purché presente nello stato di famiglia. Non saranno riconosciuti periodi di soggiorno di diversa durata.
Il requisito orario previsto è pari a 1.800 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi precedenti il 31 gennaio dell’anno in cui viene offerto il servizio.
Le modalità operative per l’attuazione di quanto precede sono definite dalla Cassa Edile.
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida sino al 30 Settembre 2023, salvo eventuali proroghe, con un tetto massimo di spesa pari ad euro 200.000,00.
16. Contributo per malattia superiore a 180 giorni in un anno
Al lavoratore che sia assente dal lavoro per malattia di lunga durata, ovvero per malattia che superi i 180 giorni all’interno dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), viene erogato un rimborso in presenza dei seguenti requisiti:
• la prestazione deve essere richiesta dal lavoratore tramite presentazione di specifica domanda;
• il lavoratore deve essere in costanza di rapporto di lavoro con impresa iscritta in Xxxxx Xxxxx di Milano, Lodi, Monza e Brianza al momento in cui inizia l’evento oggetto della prestazione;
• il contributo verrà riconosciuto per le giornate di malattia occorse in costanza di iscrizione alla Cassa Xxxxx Xxxxxx;
• le giornate di malattia non devono essere indennizzate dall’INPS. Il contributo compete dal 181° giorno di malattia come segue:
• dal 181° sino a 270° giorno di malattia nell’anno solare = € 25,00 lordi al giorno
• dal 271° giorno al 365° giorno nell’anno solare = € 20,00 lordi al giorno
Il contributo, istituito dal 1° ottobre 2022, varrà per gli eventi di malattia che hanno raggiunto o superato il 181° giorno a partire dal 1° ottobre 2022 ed opererà per le giornate di malattia (sopra individuate) sino alla data del 31 dicembre 2023.
La domanda deve essere presentata al temine del periodo di malattia ed entro 6 mesi della conclusione della stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di malattia è possibile presentare la domanda prima della fine della malattia.
Il tetto massimo della prestazione è di € 300.000,00 all’anno.
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida sino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe.
17. Rimborso per la frequenza dei corsi di formazione a pagamento
Al lavoratore che svolge un corso di formazione a pagamento che rientri tra le seguenti tipologie:
• formazione professionale edile (presso ESEM-CPT)
• rilascio / rinnovo di patenti professionali nel caso in cui non sia obbligatoriamente a carico dell’impresa (presso ESEM-CPT)
• rilascio/ rinnovo patenti di guida tipologia B e C nel caso in cui non sia obbligatoriamente a carico dell’impresa
• corsi di apprendimento della lingua italiana per lavoratori stranieri
viene rimborsato il 50% del costo del corso fino ad un massimo di € 100,00 lordi.
Il tetto massimo della prestazione è di € 100.000,00 all’anno suddiviso in quattro trimestri (pari a € 25.000,00 a trimestre).
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’attestato.
Le modalità operative per l’attuazione di quanto precede sono definite dalla Cassa Edile.
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida sino al 30 Settembre 2023, salvo eventuali proroghe.
18. Contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno
Al lavoratore straniero extra-comunitario che consegua o rinnovi il permesso di soggiorno viene riconosciuto l’importo di € 100,00 lordi.
La prestazione è valida solo per i permessi di soggiorno che hanno data di rilascio / rinnovo a partire dal 1° ottobre 2022.
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno.
Le modalità operative per l’attuazione di quanto precede sono definite dalla Cassa Edile.
Il tetto massimo della prestazione è di € 200.000,00 all’anno suddiviso in quattro trimestri (pari a € 50.000,00 a trimestre).
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida sino al 30 Settembre 2023, salvo eventuali proroghe.