MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblico amministrativa con modalità elettronica, a seguito di procedura negoziata svolta ai sensi dell’art. 57 punto 2 lett. a) 55 del decreto legislativo 163/2006, di cui alla lettera d’invito n. 600.C.EQ.C.FT.1408 del X ottobre 2014 per la fornitura di n.3.000 caschi protettivi da O.P. – CIG n.XXXXXXXXX – con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del citato Decreto Legislativo 163/2006.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquattordici addì del mese di XXXX in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, avanti a me Dr. Xxxxx XXXXXXX, Ufficiale Rogante del Dipartimento della P.S. come da D.M. in data 23/5/2007 registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio l’8/6/2007, Visto n.3331, sono presenti:
1) Il Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXXXXXX, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Sevizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) Il Sig. XXXXXX XXXXXXX nato a XXXXX il X/X/XXXX - nella sua qualità di XXXXXXX della Società XXXXXXXXX - con sede in Xxx XXXXXX, X – XXXXXXXX (XX) – il quale dichiara che la Società “XXXXXXXXX” è iscritta nel Registro delle Imprese di XXXXXX dal X/X/XXXX R.E.A. n.XXXXXX codice fiscale n.XXXXXXXXX domicilio fiscale e sede in Xxx XXXXXXX – XXXXXXXX (XX) con oggetto sociale “XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX” come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di XXXXX in data XX/XX/XXXX.
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO
- che l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le esigenze di vestizione del personale della Polizia di Stato ha la necessità di approvvigionare n.3.000 caschi protettivi da O.P. giusta programma acquisti 2014;
- che si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea ad esperire una procedura ristretta campionata in ambito U.E./W.T.O., con aggiudicazione all’offerta economica più vantaggiosa ai sensi del Decreto Legislativo n.163/2006, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella – Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici e per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;
- che, l’Amministrazione prendeva atto che la Commissione Giudicatrice ha proposto la non aggiudicazione, in quanto nessuna delle Imprese concorrenti ha presentato una offerta appropriata;
- che, l’Amministrazione ha avviato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 punto 2 lett.
a) del decreto legislativo 163/2006, di cui alla lettera d’invito n. 600.C.EQ.C.FT.1408 del XX ottobre 2014;
- che, l’Amministrazione, preso atto della proposta formulata dalla Commissione Giudicatrice, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla ditta “XXXXXXXXXXXXX” al prezzo complessivo di €.000.000,00 oltre I.V.A. al 22%.
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)
La Ditta “XXXXXXXXXXX” con sede in Xxx XXXXXX, X – XXXXXXXXXXXXX (XX) con il presente contratto, si obbliga a fornire, al prezzo unitario di €.000,00 (I.V.A. esclusa), n.3.000 caschi protettivi per O.P. per un importo pari a €.000.000,00 cui sono da aggiungere
€.000.000,00 per I.V.A. al 22%, per un valore attuale complessivo di €.000.000,00.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico posto a base della gara e all’offerta tecnica della Ditta, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al presente contratto ai sensi dell’art.99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
In particolare i beni dovranno possedere i medesimi requisiti certificati in sede di gara, che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione, e in tal senso saranno verificati dalla Commissione di collaudo.
E’ espressamente vietata la tolleranza nei limiti del 20° in più o in meno della quantità comprensiva della presente provvista.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440) e successive modificazioni;
b) il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827) e successive modificazioni;
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dello Interno n.99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.417, recante il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
e) il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.;
f) D.P.R. n.207 del 5/10/2010;
g) D.Lgs.n.159 del 6/0/2011 e s.m.i.;
h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e) f) g) e h), che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3 (Adempimenti antecedenti l’inizio delle lavorazioni)
Ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, ha provveduto a nominare, con decreto n. 600.C.Eq.C.FT.1408 del XX XXXXX XXXX, il “Direttore dell’Esecuzione” del contratto con funzioni di interfaccia con l’Impresa e di tale nomina viene data comunicazione alla Società.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare, anche mediante l’ausilio di uno o più “Assistenti” del Direttore dell’esecuzione, appositamente nominati, la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
L’Amministrazione parteciperà alla Ditta, a mezzo PEC, l’avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli Organi di Controllo.
La Ditta è tenuta, entro (cinque) giorni dal ricevimento delle comunicazioni a mezzo PEC, a comunicare all’Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con lo stesso mezzo, l’avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.
La Ditta potrà dare inizio alla produzione dei manufatti in provvista solo dopo aver ricevuto, da parte dell’Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato, la comunicazione di avvenuta registrazione ed approvazione del contratto, salvo specifica autorizzazione all’esecuzione anticipata.
Entro e non oltre i 10 (dieci) giorni, successivi alla data di ricezione, della comunicazione dell’avvenuta approvazione e registrazione del contratto, la Ditta dovrà trasmettere, TRAMITE PEC, al Direttore dell’Esecuzione e all’Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato le seguenti notizie, contenute nel cosiddetto “Piano industriale di qualità”:
• data di inizio delle lavorazioni;
• presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;
• la produzione media giornaliera;
• il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative mansioni dei medesimi;
• la conformità dell’organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualità”;
• il piano di controllo della qualità;
• il responsabile della qualità;
• gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ultimati;
• i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
• i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;
• le schede tecniche con la periodicità delle manutenzioni effettuate su dette apparecchiature;
• le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;
• i depositi delle materie prime.
Il predetto “Piano industriale di qualità” dovrà chiaramente evidenziare le procedure e le modalità da espletare nel caso si presentino problemi di qualità (non conformità alle specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e di quello volto a garantire la conformità del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico (in modo da garantire l’idoneità e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all’interno dei reparti per i controlli di qualità in relazione alle norme di collaudo previste nel presente contratto).
Nel caso di mancata comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle notizie inerenti il “Piano industriale di qualità”, entro il termine di 10 (dieci) giorni previsto al comma terzo del presente articolo, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali di cui al successivo art.14.
Articolo 4
(Sorveglianza e controllo delle lavorazioni)
Giusta il disposto dell’art.35 delle Condizioni Generali d’Oneri, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare uno o più controlli delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione.
A tal uopo, la Ditta assuntrice si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i beni oggetto del presente contratto, ai delegati dell’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire loro le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione dei medesimi i luoghi ove i beni prodotti sono già stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.
Tutte le operazioni effettuate in occasione dei sopralluoghi per la sorveglianza sulle lavorazioni saranno fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta stante dai delegati dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potrà apporvi le sue controdeduzioni.
Le manchevolezze riscontrate nel corso del sopralluogo saranno comunicate alla Ditta dall’Amministrazione che allegherà copia del verbale di cui al comma precedente.
Nel caso di difformità della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, la constatazione di tali difformità sarà formalizzata, da parte dell’Amministrazione, mediante diffida scritta ad adottare tutte le azioni atte a rendere il ciclo produttivo idoneo alla fornitura dei beni oggetto del presente contratto, a pena di incameramento, da parte dell’Amministrazione, dell’intero deposito cauzionale versato dalla Ditta ai sensi dell’articolo 13 del presente contratto.
Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all’estero, saranno a carico della Ditta fornitrice. Al riguardo la Ditta dovrà esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’avvenuta approvazione e della registrazione del contratto, una lettera di credito presso un’Agenzia specializzata con la quale garantirà l’assunzione delle predette spese, secondo le disposizioni che regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente all’Amministrazione.
Articolo 5
(Verifica di conformità finale – Consegna – Termini di adempimento)
1. APPRONTAMENTO AL COLLAUDO.
La Ditta deve approntare al collaudo la fornitura in territorio italiano presso un proprio Stabilimento o Deposito entro i sottonotati termini decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della notifica effettuata a mezzo PEC all’Impresa dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione da parte del competente Organo di Controllo: XXX giorni calendariali.
La Ditta, almeno 10 giorni prima dell’approntamento al collaudo, è tenuta altresì a comunicare al Direttore dell’Esecuzione e al predetto Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale e, mediante PEC, la data di approntamento al collaudo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare un sopralluogo, allo scopo di verificare la quantità e la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i manufatti nonché l’idoneità dei locali ove la merce è depositata.
2. OPERAZIONI DI COLLAUDO - VERIFICA DI CONFORMITA’ FINALE
Il collaudo - verifica di conformità finale sarà eseguito dal Direttore dell’Esecuzione con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nelle Condizioni Generali d’Oneri richiamate, in quanto applicabili; il collaudo verificherà inoltre la sussistenza dei requisiti certificati in sede di gara, che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione.
Tutti i costi del collaudo, compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso, sono a carico della Ditta.
3. CONSEGNA DEI BENI.
I materiali accettati al collaudo dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso gli Enti o Reparti della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale a livello provinciale segnalati dall’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione dell’ordine di assegnazione da parte dell’Ufficio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con le modalità e nelle quantità specificatamente indicate nel suddetto ordine di assegnazione.
I manufatti dovranno essere consegnati all’interno dei magazzini secondo le indicazioni del personale addetto.
In caso di ritardi, da parte della Ditta, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura saranno applicate le penali di cui all’articolo 14.
Eventuali danni che si dovessero verificare durante il trasporto dei materiali della fornitura riscontrate nella distribuzione saranno denunciati alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui l’Amministrazione riceverà i beni in ogni singolo punto di distribuzione.
Il materiale in contestazione rimarrà a disposizione della Ditta per i successivi 15 (quindici) giorni per la verifica in contraddittorio di quanto contestato.
Trascorso tale termine il materiale sarà restituito con oneri a carico della Ditta che si impegnerà a reintegrarlo entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento da parte della Ditta si procederà con esecuzione in danno, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.
Articolo 6
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi delle maestranze presso la Ditta, purché tempestivamente denunciati entro
48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano alla Ditta di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della Ditta e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e, comunque, per non oltre 30 (trenta) giorni.
Qualora la Ditta non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall’Amministrazione, l’Amministrazione stessa procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
La Ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell’evento – unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta, infine, inteso che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa, ad eccezione del solo periodo di chiusura per ferie estive con una interruzione massima, in tal caso, del suddetto periodo di esecuzione contrattuale di non oltre 20 giorni solari.
Resta infine, inteso, che la mancata comunicazione all’Amministrazione, da parte della Ditta del giorno di inizio del suddetto periodo di chiusura per ferie estive, comunicazione da effettuarsi improrogabilmente 10 giorni prima del giorno stesso di inizio della chiusura per ferie, a mezzo PEC a cura della Ditta medesima, dell’avvenuta ricezione da parte dell’Amministrazione, comporta automaticamente la decorrenza in modo continuativo e, quindi, senza interruzione alcuna, del periodo di esecuzione contrattuale.
Articolo 7
Rifiuto e ripresentazione al collaudo
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che l’organo deputato alla verifica di conformità finale pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo la Ditta potrà, alternativamente:
a) riproporre – entro XX giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, della decisione di rifiuto deliberata dal predetto organo – i beni già sottoposti al collaudo con
esito negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) entro il medesimo termine ripresentare al collaudo altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art.5 del contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, restano a carico della Ditta. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione la Ditta non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione, che si rivarrà sulla Ditta stessa mediante incameramento del deposito cauzionale.
Verranno applicate le penali di cui all’art.14 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.
Nell’ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Articolo 8 (Modifiche e varianti tecniche)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta della Ditta, apportare modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può autorizzare, su parere del Direttore dell’esecuzione, la realizzazione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Ditta sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell’importo complessivo, verrà convenuto un compenso extra quantificato dall’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato; se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche non comportino prolungamenti dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di approntamento al collaudo e/o di consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
- le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- l’incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.
Articolo 9
(Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata)
Fintantoché la fornitura collaudata ed accettata rimane presso la Ditta, questa s’impegna a ricoverarla e custodirla nei propri locali, per un periodo di 120 (centoventi) giorni solari, previi accordi tra le parti.
La Ditta è costituita depositaria della fornitura anzidetta a norma degli articoli 1766 e seguenti Codice Civile; a tale proposito non si applica l’articolo 1781 del medesimo Codice.
Articolo 10 (Subappalto)
Il subappalto della fornitura di cui al presente contratto verrà disciplinato dalle disposizioni previste dall’articolo 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
Articolo 11 (Vizi)
I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara e indicati dalla Ditta nella documentazione allegata all’offerta tecnica.
La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art.1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.
Pertanto l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 12 (Garanzia)
La Ditta garantisce la fornitura per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di consegna dei manufatti, oggetto del presente contratto.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Amministrazione.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell’Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico della Ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare collaudo, secondo quanto previsto dall’art.5 del presente contratto.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia saranno applicate le penalità di cui al successivo art.14.
Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione dell’approntamento al collaudo del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione del collaudo negativo.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni. L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.
Articolo 13 (Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, costituisce un deposito cauzionale per €.000.000,00 pari al 00,00% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusta lettera di invito n.600.C.Eq.C/FT.1408 del XX/XX/2014.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, anche in deroga all’articolo 1957 del Codice Civile.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 14
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
Per ogni ritardo, relativo all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art.3, comma 8, all’art.5 paragrafi 1 e 3, ovvero nei casi previsti dagli artt.7, 4° comma, 12, 5° comma del presente contratto, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del bene oggetto dell’inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni.
L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi 15 (quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, fermo restando quanto previsto dall’art.145, 4° comma, del D.P.R. n.207/2010.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.
Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
La Ditta si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto disposto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, così come modificato dalla
L.17 dicembre 2010 n.217 che ha convertito il D.L.187/2010. Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
Articolo 16 (Pagamento)
Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta della fornitura in ogni punto indicato per la distribuzione – previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, di cui all’art.307, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e comunque in assenza di segnalazioni da parte degli Uffici dipendenti concernenti eventuali disservizi e/o inadempienze da parte dell’Impresa.
La fattura dovrà essere intestata al seguente Ufficio e inviata con le modalità di cui alla Legge 24/12/2007, n.244 (fattura elettronica codice univoco XTKA4P), avendo cura di indicare, su ciascuna, il numero di contratto del presente atto ed, obbligatoriamente, il numero CIG, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari):
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato
Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x.0 - 00000 XXXX C.F. 80202230589
Rimane inteso che, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al pagamento del corrispettivo si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva.
La documentazione inerente la fatturazione di cui trattasi dovrà essere tempestivamente trasmessa all’Ente che prende in carico la merce, che, immediatamente, la inoltrerà all’Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato corredata dalla lettera di approntamento al collaudo, dal verbale di collaudo, dall’ordine di assegnazione e dai buoni di carico emessi dai singoli Enti fruitori finali.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale e di rimborso pubblicazione avvisi potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 17
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.
Articolo 18 (Brevetti)
Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o sul processo di fabbricazione ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico solo ed esclusivo della Ditta.
La Ditta s’impegna a sollevare formalmente l’Amministrazione da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chiunque avanzata a qualsiasi titolo o ragione, obbligandosi, nel caso in cui venga promosso un procedimento giudiziario, a tenere indenne e manlevare l’Amministrazione dai danni e dalle spese alla quale sia stata eventualmente condannata con sentenza definitiva.
Articolo 19
(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori, impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n.81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulati o receda da esse.
Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n.903, e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999,
n.68 e s.m.i).
Qualora la Ditta effettui un subappalto, la stessa risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art.35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207, recante il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie prestazioni e la Ditta non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni.
In alternativa (nel caso di Ditta che svolge le lavorazioni all’estero):
La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
La Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge vigente nel Paese in cui ha sede lo stabilimento ove si effettuano le lavorazioni e, eventualmente, dai contratti collettivi di lavoro stipulati nel medesimo Paese applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria, se operante in detto Paese, fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
Le clausole sociali vigenti dovranno essere documentate dalla Ditta ed avallate dal consolato italiano nel Paese ove operano le maestranze.
Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative in tema di rispetto dell’ambiente, di parità tra uomo e donna e di diritto al lavoro dei disabili, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopraddetti – che la Ditta ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell’Autorità di controllo locale, o comunque accertata – l’Amministrazione potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento fino a quando la relativa vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie prestazioni e la Ditta non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Il committente si riserva di compiere verifiche e controlli sul rispetto dell’applicazione in loco delle condizioni di contratto dei lavoratori esteri, con oneri a carico della Ditta appaltatrice.
Articolo 20
(Documento Unico di Valutazione Rischi)
L’Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possono insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all’uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI Statico) previsto e redatto in ottemperanza all’art.26 del D.Lgs.81/2008, modificato e integrato dall’art.16 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106.
Articolo 21
(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)
La Ditta si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i..
In particolare, il personale della Ditta che, nell’ambito della realizzazione del bene oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale della Ditta di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove la Ditta intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto;
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza all’Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Ditta ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministra- zione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 22
(Decadenza e diritti dell’assuntore)
La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 23
(Spese inerenti al contratto)
La Ditta contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) Art.62 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni, ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;
b) Art.90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
c) Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro);
d) Art.16 bis della Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n.2440), e successive modificazioni.
Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (recante la disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n.71/E in data 25 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per l’esecuzione delle lavorazioni;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all’articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Ditta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con imputazione al Capo Tesoreria XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n.790 relativamente alle spese di copia e, con mod.F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma,relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
La Ditta dovrà attestare altresì il versamento di quanto dovuto a titolo di rimborso per la pubblicazione di avvisi di bandi di gara.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 24 (Salvaguardia dall’obsolescenza)
E’ fatto obbligo alla Ditta di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine la Ditta dovrà comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 20% dell’importo del prezzo da versare alla Ditta.
Articolo 25 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio in Via XXXXX, X – 00000 XXXXXXXXX (XX) ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Ditta è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 26 (Oneri fiscali)
Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 27 (Vincoli contrattuali)
Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’applicazione delle penali, ai sensi dell’art.14, è prevista nella fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- art.3, comma 3;
- art.5, paragrafo 3, 3° comma;
- art.7, 4° comma;
- art.12, 5° comma.
L’Amministrazione, oltre all’ipotesi prevista dall’art.14, 3° comma, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione che verrà comunicata mediante PEC – e all’esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- art.6, 4° comma;
- art.7, 5° comma;
nonché, in via facoltativa, nei seguenti casi:
- art.13, 2° comma;
- art.29, 2° comma.
Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente articolo, l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 28 (Cessione del credito)
La Ditta ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 29
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico alla fornitura del bene.
In caso di sentenza definitiva di condanna l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto.
Articolo 30
(Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.) In base alla normativa antimafia si procede alla stipula del presente contratto in via d’urgenza anche in assenza dell’informativa antimafia. Tuttavia l’acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art.67 del D.Lgs.n.159 del 6/9/2011 darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente contratto.
Articolo 31 (Controversie Contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 32
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 22 pagine scritte per intero e parte della presente oltre le clausole vessatorie del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner a norma di Legge.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
- articolo 3 – Adempimenti antecedenti l’inizio delle lavorazioni;
- articolo 4 – Sorveglianza e controllo delle lavorazioni;
- articolo 5 – Collaudo, consegna e termini di adempimento;
- articolo 6 – Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 7 – Xxxxxxx e ripresentazione al collaudo;
- articolo 8 – Modifiche e varianti tecniche;
- articolo 9 – Ricovero temporaneo della fornitura collaudata ed accettata;
- articolo 11 – Vizi;
- articolo 12 – Garanzia;
- articolo 13 – Deposito cauzionale;
- articolo 14 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 16 – Pagamento;
- articolo 17 – Clausola dell’Amministrazione più favorita;
- articolo 19 – Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente e in materia di tutela ambientale;
- articolo 24 – Salvaguardia dall’obsolescenza;
- articolo 27 - Vincoli contrattuali;
- articolo 28 – Cessione del credito;
- articolo 29 – Risoluzione in caso di condanna penale.