CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO PER LA GESTIONE
SUA Stazione Unica Appaltante
Appalti e contratti
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CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI TIPO EDUCATIVO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAPENA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
CPV 85312000 CIG 88979081F8
Art. 1
DURATA DELL'APPALTO
Il servizio, di durata triennale, decorrerà dalla stipula del contratto nel rispetto del calendario scolastico annuale.
Art. 2
DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO
I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:
- dal Dlgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.
Art. 3 DESTINATARI
1. Alunni diversamente abili, in possesso delle certificazioni mediche previste dalla normativa vigente, sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato.
I destinatari del servizio di assistenza educativa scolastica dovranno essere residenti nel Comune di Capena e frequentare le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali.
L’assistenza educativa scolastica viene altresì erogata con personale della ditta affidataria per quegli alunni che, in possesso dei requisiti predetti e residenti a Capena, frequentano scuole statali fuori del territorio comunale ma in comuni limitrofi.
Nel caso di minori frequentanti le scuole di Capena e residenti in altri territori, il servizio dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Sociale del Comune di residenza con costi a carico dello stesso.
0.Xx servizio viene attivato dietro richiesta dei competenti organismi scolastici e con il consenso dei familiari dell’alunno diversamente abile, dopo una verifica da parte dell’Ente appaltante delle proposte di intervento, con indicazione delle ore necessarie rispetto al progetto individualizzato di intervento ed un’analisi delle stesse in rapporto alle disponibilità finanziarie del Comune.
In caso di cessazione della frequentazione scolastica per qualunque motivo o per temporanea assenza da parte di uno degli alunni, l’intervento si intenderà concluso o sospeso per le ore relative all’assenza del beneficiario.
Art. 4
FINALITÀ E PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
Con il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica si intende garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile per promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, assicurando quel complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-educativo, anche temporanei, volti a garantire e a promuovere l’inclusione ed il diritto allo studio dei minori con disabilità.
Il servizio di assistenza educativa scolastica in particolare è finalizzato a:
- agevolare lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nelle relazioni e nella socializzazione nell’ambito del contesto scolastico;
- rimuovere gli ostacoli alla partecipazione attiva nella vita scolastica per il raggiungimento della piena integrazione, autonomia personale e sostegno alla crescita;
- prevenire forme di emarginazione e devianza.
Nello specifico le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono:
a. supporto all'attività didattico/educativa scolastica interna alla scuola, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e di classe, per il raggiungimento degli obiettivi didattici e per mantenere e potenziare i livelli di autonomia personale, anche attraverso attività di laboratorio;
b. supporto nell'attività didattico/educativa scolastica esterna: campi scuola, gite scolastiche, visite guidate ove sia necessaria una figura coadiuvante i docenti per la particolarità delle attività medesime;
c. supporto al personale scolastico per l’attività di vigilanza, accompagnamento e assistenza nei servizi igienico - sanitari ai bambini o adolescenti che per mancanza di controllo delle funzioni fisiologiche, necessitano di un costante aiuto quotidiano nel cambio e nella pulizia;
d. collaborazione e supporto al personale scolastico, ausilio nella consumazione del pasto nei casi di assenza di autonomia funzionale dell'alunno disabile.
Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica si configura come una prestazione aggiuntiva rispetto all'assistenza di base e/o all' insegnamento di sostegno che sono di esclusiva competenza dell'istituzione scolastica.
Art. 5
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il Servizio oggetto del presente Capitolato Speciale opera in raccordo con il Servizio Sociale del Comune, in particolare con il Responsabile Comunale o suo delegato, al quale compete ogni intervento orientato alla verifica dell’andamento del progetto ed alle attività di controllo e vigilanza nella fase di attuazione.
Per il Servizio di Assistenza Educativa scolastica a favore di alunni disabili, l’Amministrazione comunale, tramite il personale del Servizio Sociale, fornisce le linee generali di riferimento cui rapportare gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni secondo un piano dei servizi corredato dall'elenco degli alunni, delle sedi scolastiche e degli orari di attuazione dello stesso. Tale piano potrà essere modificato anche per periodi determinati in relazione a particolari esigenze e/o modifiche delle utenze.
1. Il servizio sarà erogato entro i limiti del monte ore annuo e delle risorse disponibili, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla diagnosi funzionale di ogni alunno, a cura della ASL competente per territorio, finalizzata alla redazione del P.E.I, che deve essere aggiornato nel corso degli anni scolastici. Il monte ore previsto è comprensivo di momenti di programmazione e definizione dei progetti educativi oltre che di confronto con il servizio sociale del Comune.
2. L’aggiudicatario dovrà assicurare l’assistenza per le finalità di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale. Le attività suddette si svolgeranno all’interno dell’ambiente scolastico o durante le attività esterne, programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche della durata di un giorno o attività sportive in orario scolastico o anche extra-scolastico.
3. Sono esclusi, salvo alcune eccezioni debitamente autorizzate, gli interventi di assistenza di base di competenza dell’istituzione scolastica e a cura del personale ATA. Tale assistenza di base è intesa come ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola, l’ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
4. L’assistenza educativa scolastica:
- è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva delle attività dell’insegnante curriculare e dell’insegnante di sostegno della scuola e delle prestazioni di natura sanitaria;
- è parte del Piano Educativo Individualizzato (PEI) definito dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLHO).
5. Gli orari di svolgimento, la loro durata ed il numero di operatori necessari verranno concordati tra le parti in relazione al numero ed ai bisogni degli utenti ed alla loro presenza nei diversi plessi scolastici. All’inizio dell’anno scolastico (mese di settembre) si procederà in accordo con il Dirigente scolastico o suo vicario e agli operatori ASL, a garantire in base alle risorse della scuola, e alle risorse stanziate dal Comune, la presenza dell’assistente educativo scolastico per un minimo di ore funzionale alla copertura del fabbisogno individuale dell’alunno diversamente abile. Successivamente con l’orario delle attività della refezione scolastica e con il prolungamento del tempo scuola, saranno eventualmente ampliate le ore di assistenza educativa in accordo con i servizi sociali comunali, sempre e comunque nell’ambito delle 180 ore settimanali previste.
6. In sede di GLHO si potrà valutare l’eventuale ampliamento o riduzione delle ore di assistenza educativa, tenuto conto delle indicazioni degli operatori della ASL, della scuola, delle risorse disponibili e della valutazione del servizio sociale del Comune di Capena.
7. L’Ente attiverà il servizio di assistenza educativa solo su richiesta certificata dal SSN o comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Le attività richieste per la realizzazione del servizio, che dovranno svolgersi su un massimo di 6 giorni a settimana, dal Lunedì al Venerdì, sono di carattere socio – educativo e comprendono l’aiuto nell’integrazione sociale, interventi volti alla promozione della socializzazione e dell’autonomia personale, cura dei bisogni relazionali ed educativi, affiancamento della figura dell’assistente specialistico agli insegnanti (di sostegno e curriculari) per favorire cooperazione e supporto in relazione alla programmazione individuale di ciascun utente.
Sono destinatari del servizio di assistenza specialistica, gli alunni con handicap certificato dalle competenti strutture della ASL, residenti nel Comune di Capena e frequentanti le scuole dell’Infanzia e dell’obbligo e, in via secondaria, in base alla risorse, gli alunni certificati e segnalati dai servizi sociali per casi di particolare gravità.
1. L’affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, come indicati in sede di offerta di gara.
2. Gli operatori previsti sono:
- Il coordinatore del progetto avrà il compito di coordinare le attività progettuali, nel rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara. Avrà, inoltre, il compito di curare i rapporti tra l’organismo affidatario, il Comune di Capena, le Assistenti sociali di riferimento, nonché i rapporti con l’Istituto scolastico
- Gli Operatori dovranno avere inoltre le seguenti competenze:
• Capacità di sapersi relazionare correttamente con l’utente e la famiglia
• Capacità di lavorare in equipe con gli altri operatori, con le altre professionalità e con il personale scolastico.
• Capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio e disagio degli utenti
• Capacità di fornire elementi utili sull’efficienza degli interventi rispetto ai bisogni ed al corretto utilizzo delle risorse.
Tutti gli assistenti sono tenuti a segnalare con la massima tempestività la loro assenza dal servizio in modo formale alla sede dell’assegnatario del servizio. Qualora la mancanza fosse improvvisa e non prevedibile devono tempestivamente avvisare anche per telefono al Responsabile del posto.
Gli stessi assistenti che, se non per gravi e provati motivi di salute, si assentassero dal servizio per un numero di ore pari o superiore al 20% del totale mensile da effettuare dovranno essere sostituite dall'assegnatario del servizio stesso.
La retribuzione di tutti gli operatori non è assolutamente subordinata ai rapporti economici della ditta assegnataria con il Comune di Capena. A tal proposito si rimanda all'Art. 30 commi 3, 4, 5 e 6, del Dlgs. 50/2016.
Per gli spostamenti necessari allo svolgimento dei servizi il personale dovrà provvedere con mezzi propri.
Art. 7
OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’aggiudicatario dovrà garantire il coordinamento del servizio, assicurando una presenza, sia nei momenti operativi che in quelli programmatici. Il coordinatore verrà designato per iscritto, al momento dell’affidamento dell’incarico.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre individuare un responsabile amministrativo che avrà cura di:
- collaborare con il Direttore di esecuzione del contratto referente del servizio sociale comunale nell’individuazione degli assistenti da assegnare ai diversi casi e nella stesura dei loro orari di servizio;
- coordinare le attività degli assistenti: sostituzioni del personale assente, comunicazioni al servizio sociale ed alla scuola, controllo dei fogli firma, rispetto del programma orario di assistenza;
- assegnare a ciascun educatore, per ogni minore seguito, un foglio riepilogativo mensile concordato con l’Ente appaltante, nel quale deve essere indicato:
• il mese di riferimento,
• il nominativo del minore,
• l’ora di inizio e di termine del servizio e/o di eventuali riunioni,
• il totale delle ore svolte nel mese.
Tale foglio riepilogativo deve essere consegnato mensilmente al Referente Comunale dell’AEC;
- assicurare e predisporre tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale assicurandosi che sia dotato del cartellino di riconoscimento e dei presidi sanitari prescritti dal servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro;
- garantire al personale assegnato all’assistenza educativa in ambito scolastico, attraverso professionalità competenti, un adeguato supporto formativo ed informativo, ivi compreso l’aggiornamento sull’utilizzo di tecnologie didattiche anche informatiche, nonché la necessaria supervisione professionale delle attività assistenziali e dei contesti in cui si svolgono;
- effettuare incontri di verifica e monitoraggio a cadenza mensile con il referente comunale sull’andamento del servizio.
La Società affidataria, nel rispetto della vigente normativa e dei generali principi di economicità, dovrà inoltre:
o svolgere tutte le attività previste dal presente capitolato di appalto;
o trasmettere, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell’appalto corredato di: codice fiscale, qualifica e inquadramento contrattuale, attestazione di corsi frequentati;
o attestare di aver sottoposto i propri lavoratori agli accertamenti sanitari previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
o prevedere un piano di formazione per il proprio personale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro affinché venga impiegato personale già formato per potere partecipare alle squadre di emergenza e di pronto soccorso;
o assicurare il monte orario annuale dell’offerta tecnica presentata;
o assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce a proprio carico, la formazione e l’aggiornamento;
o garantire momenti di verifica e monitoraggio degli interventi con il Responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato;
o comunicare tempestivamente ogni eventuale sostituzione del personale impiegato nel servizio con operatori in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare, con personale adeguatamente formato da almeno due mesi, con costo a carico della società, previa comunicazione al Servizio Sociale indicante il nominativo e corredata del curriculum vitae;
o ottenere il previo consenso formale e vincolante del Servizio Sociale comunale per tutti gli interventi accessori specifici, non esplicitamente previsti nel presente atto, che richiedono copertura finanziaria da parte dell’Amministrazione;
o trasmettere all’ indirizzo pec xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx con cadenza mensile le fatture, in formato elettronico, secondo la vigente normativa, contenenti in particolare i seguenti dati:
- n. di Determina comunicato dall’Amministrazione in fase di aggiudicazione.
- CIG.
- Codice univoco.
o trasmettere unitamente alla fatturazione i fogli firma degli assistenti dagli stessi sottoscritti e vistati dall’insegnante assistita nonchè il riepilogo degli interventi;
o conformarsi tempestivamente a richieste giustificate dell'Ente in merito alla erogazione dei servizi. L’aggiudicatario fornirà al Servizio Sociale comunale una relazione quadrimestrale sull’andamento complessivo del servizio, sull’efficacia, sull’efficienza e sul raggiungimento degli obiettivi del servizio stesso, con report riepilogativi sull’attività svolta e sulla tipologia di interventi predisposti ed attuati in esecuzione del presente capitolato d’appalto, comprensiva dei dati qualitativi e quantitativi;
Nella proposta progettuale presentata dovranno espressamente essere definiti:
- obiettivi;
- metodologia di intervento in raccordo con il servizio sociale comunale, con le modalità di erogazione delle prestazioni;
- organizzazione e produzione del servizio;
- formazione ed esperienza comprovata degli operatori coinvolti;
- strumenti e risorse utilizzate per l’appalto, modalità di valutazione e monitoraggio, modalità di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei familiari.
Tutte le prestazioni di cui al presente capitolato, nonché individuate dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica, saranno remunerate a fronte di quanto indicato nell’offerta economica.
È fatto obbligo per la Società comunicare, in caso di impedimento alla consegna della documentazione nei tempi stabiliti, alla Stazione Appaltante l’impossibilità della trasmissione della medesima documentazione mediante dei giustificativi.
L’aggiudicatario, nell’ambito delle attività esplicitamente previste dal presente capitolato e previa condivisione del progetto, individua e definisce, assumendo su di sé le relative responsabilità di tutti gli interventi necessari ai fini dei servizi oggetto dell’appalto, fermo restando l’obbligo della tempestiva, e quanto possibile informazione dettagliata al Servizio Sociale comunale.
Art. 8
NORME DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI DEL PERSONALE
Gli operatori del Soggetto aggiudicatario, nell’espletamento del loro lavoro, dovranno attuare e rispettare quanto previsto dagli accordi e le indicazioni di lavoro forniti dal referente individuato dall’Amministrazione e rispettare il regolamento del codice di comportamento del pubblico dipendente del Comune di Capena.
Gli assistenti educativi, nell’espletamento del servizio di assistenza scolastica educativa, dovranno attenersi al rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) di cui all’art. 12 della Legge 104/92 (che specifica gli interventi socio-educativi richiesti e che si colloca a sua volta nel Piano dell’Offerta Formativa POF redatto dalla scuola). L’assistente educativo deve garantire lo sviluppo delle potenzialità
della persona, sia nell’apprendimento che nelle relazioni, attraverso strumenti e tecniche concordate nel P.E.I.
Ed inoltre è fatto obbligo:
- rilevare e comunicare tempestivamente ogni significativo problema o variazione emergente nella situazione socio-assistenziale e sanitaria dell’utente ai fini del monitoraggio dell’intervento;
- non sottostare a richieste di servizio da parte dell’utente che non siano state concordate o che non rientrino nel piano educativo individuale;
- non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.
Gli operatori della Ditta aggiudicataria, nello svolgimento delle proprie funzioni, devono rendere riconoscibile uno stile professionale, abbigliamento adeguato, tesserino visibile di riconoscimento con qualifica lavorativa.
L’aggiudicatario dovrà attivare strategie gestionali-organizzative mirate alla continuità e alla stabilità del proprio personale impegnandosi ad assicurare, di regola, sempre l'impiego dello stesso operatore.
Art. 9
RESPONSABILITÀ DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Art. 10
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
Il Comune non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'Impresa, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico del Comune. L’Impresa è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause alla stessa imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. A tal fine l’Impresa è tenuta, entro la data di consegna del servizio e, comunque ai fini della stipula dell’atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni a persone e a cose riferita specificatamente al presente appalto. La polizza dovrà essere specifica per il servizio di cui al presente capitolato. In alternativa, è consentita l’estensione della polizza generale in possesso dell’Impresa solo se con specifica estensione riferita al presente appalto e con garanzia di copertura a prescindere dall’esistenza di massimali annui. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell’Impresa nell’espletamento dei servizi ivi compresi i danni connessi all’omissione di controllo e/o sorveglianza dei bambini e utenti (considerati terzi ai fini del presente capitolato), dovrà avere i seguenti massimali: - non inferiore ad
Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; - non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per danni a persone; - non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per danni a cose. Eventuali franchigie non sono opponibili al Comune. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà essere rinnovata annualmente fino a coprire l’intero periodo del servizio. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’Impresa. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente dell’Impresa, impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
Art. 11
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PROCEDURE DI PAGAMENTO.
1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
2. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
3. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973
n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Art. 12 REVISIONE DEL PREZZO
Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.
Trascorso il primo anno, qualora ne sussistano le condizioni riscontrate ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, la ditta appaltatrice potrà richiedere l'adeguamento del prezzo offerto sulla base della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati(FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o in alternativa sul sito istituzionale dell'ISTAT) con riferimento alla data del 31 agosto di ciascun anno, rispetto a quello del 31 agosto dell'anno precedente, previa istruttoria del competente ufficio Servizi Scolastici.
Art. 13 CLAUSOLE PENALI
E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano
sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
Art. 14
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016).
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu'misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.
Art. 16
VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 17 PROROGA
Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art.106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).
Art. 18 CESSIONE DEI CREDITI
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
1. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
2. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 19
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.
2. Il subappalto è disciplinato dalla normativa vigente.
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.
Art. 20 CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante- conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza- e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. applicato.
Il personale è quello risultante dall'elenco allegato, che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, con riferimento a ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all'inquadramento giuridico ed economico e all'orario settimanale.
All'affidamento del servizio, l'affidataria trasmette all'Amministrazione il nominativo del coordinatore del servizio e di tutti gli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.
L'affidataria si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti relativi oneri, nonché tutte le disposizioni relative al personale contenute nel presente capitolato.
L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, anche riguardo alla contrattazione di secondo livello e territoriale. L'impresa si obbliga, altresì, a
continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
Tutti gli obblighi sopra indicati vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.
Art. 21
FORO COMPETENTE
0.Xx SUA cura l’eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa della gara rappresentando la SUA stessa
e l’Ente convenzionato anche in giudizio, in ogni stato e grado, tramite l’Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il Foro competente è quello di Roma.
2. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza del Foro di Tivoli.
Art. 22
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.
I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.
I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.
I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante “Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” del Garante della Protezione dei Dati Personali.
I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.
Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:
a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X – 00000 Xxxx;
d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell’U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx
Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al Disciplinare di gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.
Art. 23 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
0.Xx contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Art. 24 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Rup del Comune di Capena Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx