DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: BNL Carte No Problem Plus Telemarketing n. 5471/02
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: BNL Carte No Problem Plus Telemarketing n. 5471/02
Edizione Giugno 2020
(ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
BNL Carte No Problem Plus è una Polizza Collettiva che prevede una copertura in caso di utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento e offre una prestazione di assistenza.
Che cosa è assicurato?
🗸 Utilizzo fraudolento delle Carte a seguito di furto/smarrimento: € 1.800,00/anno e € 150/carta nel caso di rimborso da Banca o Società Emittente; € 3.200,00/anno e € 500/carta nel caso in cui Banca o Società Emittente non rimborsano l’Assicurato.
🗸 Utilizzo fraudolento degli assegni emessi da BNL a seguito di furto/smarrimento: € 2.000,00 per evento ed € 4.000,00 per anno
🗸 Rimborso spese rifacimento dei documenti a seguito furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento: €100,00 per il rifacimento del Passaporto Elettronico; € 40,00 € per il rifacimento del Passaporto normale; € 30,00 per il rifacimento della Patente di Guida; € 10,00 per il rifacimento della Carta d’Identità; altri documenti registrati in polizza fino a € 350,00 per sinistro e per anno;
🗸 Rimborso spese rifacimento della Serratura a seguito furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento: € 350,00 per sinistro e per anno.
🗸 Utilizzo fraudolento della Carta SIM a seguito di, furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento e contestuale furto/smarrimento del cellulare: € 350,00 per sinistro e per anno
🗸 Assistenza
Che cosa NON è assicurato?
🗴 Non sono assicurabili le persone fisiche non titolari e/o cointestatari di conto corrente presso BNL.
Per la sezione Assistenza
🗴 nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all’erogazione della suddetta prestazione emessa da un’Autorità pubblica competente;
Ci sono limiti di copertura? Per tutte le Sezioni
! Sinistri cagionati con dolo dell’Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell’Assicurato;
! Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, eccezion fatta per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, se e in quanto l'assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
! Conseguenze di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in
occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il contraente o assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
! Sinistri derivanti da disintegrazione dell’atomo;
! Sinistri derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
! Sinistri occorsi allorquando i Mezzi di pagamento erano detenuti o utilizzati da soggetti diversi dal Titolare dei Mezzi stessi;
! Sinistri relativi ad adesioni di soggetti non assicurabili a seguito della disdetta esercitata nei loro confronti dagli Assicuratori.
Utilizzo fraudolento delle Carte
! Utilizzo fraudolento delle Carte operato da membri del nucleo mfamiliare dell’Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell’Assicurato anche non conviventi.
! Gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco della Carta ad opera dell’Assicurato.
Utilizzo fraudolento degli assegni
! Falsificazione dell’importo
! Utilizzo fraudolento degli assegni operato da membri del nucleo familiare dell’Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell’Assicurato anche non conviventi.
Utilizzo fraudolento Carta SIM
! in quei casi in cui l’espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
! per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
Dove vale la copertura?
🗸 Tutto il mondo, salvo limitazioni previste per le singole garanzie.
Che obblighi ho?
In fase di sottoscrizione del contratto, il contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
L’Assicurato ha l’obbligo, in caso di sinistro, di dare avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile, l’eventuale esistenza di altre assicurazione. L’omissione dolosa può consentire agli Assicuratori di non corrispondere l’Indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è unico ed annuo. A scelta dell’Aderente, può essere frazionato in 12 rate mensili di pari importo. Il pagamento avverrà tramite addebito disposto dalla Contraente sul conto corrente dell’Aderente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza a condizione che il primo addebito del Premio (costituito da tre rate di premio mensili), che avverrà 2 (due) mesi dopo la Data di Decorrenza, vada a buon fine; in caso contrario, le garanzie decorreranno dalle ore 24 della data di pagamento di quanto dovuto. La copertura alla scadenza annua si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi agli Assicuratori almeno 30 giorni prima della scadenza annuale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Come posso disdire la polizza?
Puoi ripensarci e recedere dalla Polizza entro 2 mesi dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione telefonica o inviando tale comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R.
Assicurazione Protezione Carte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Cardif Assurances Risques Divers
Prodotto: BNL Carte No Problem Plus Telemarketing n. 5471/02 Edizione Giugno 2020
(ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
BNP Paribas Cardif, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero X.00000 - Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, x. 0; CAP 00000 Xxxxxx; tel. 02.77.22.41; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 332,066 Milioni di Euro di cui 21,602 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,464 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 628 Milioni di Euro ) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 448 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/0000000/0000x-xXXXXxXxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxx.xxx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Sezione Carte
Utilizzo fraudolentodelle Carte a seguito di furto/smarrimento
L’Assicurazione garantisce il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’uso fraudolento da parte di Terzi delle Carte dell’Assicurato avvenuto in precedenza al blocco.
Nei casi in cui la Banca o la Società emittente della Carta provvedano a rimborsare l’Assicurato, l’indennizzo sarà pari all’importo della franchigia posta a carico del titolare, stabilita nella misura di € 150,00 per carta e € 1.800,00 per anno.
Nei casi in cui la banca o la società emittente della Carta non provvedano a rimborsare l’Assicurato, l’Assicuratore provvederà a rimborsare le spese e i prelevamenti avvenuti nelle 48 ore precedenti al blocco con un massimo di € 500,00 a carta al giorno e € 3.200,00 all’anno.
Utilizzo fraudolento degli assegni emessi da BNL a seguito di furto/smarrimento
L’Assicuratore garantisce il risarcimento delle somme rimaste a carico dell’Assicurato a seguito di un utilizzo fraudolento degli assegni BNL collegati al conto corrente di cui è titolare effettuato nelle 48 ore precedenti la notificazione del furto/smarrimento.
Rimborso spese rifacimento dei documenti a seguito furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento
L’Assicuratore garantisce il rimborso delle spese sostenute per la duplicazione dei documenti rubati o persi contestualmente al furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento.
Rimborso spese rifacimento della Serratura a seguito furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento
L’Assicuratore garantisce il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento della serratura a seguito di furto/smarrimento chiavi contestuale al furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento.
Utilizzo fraudolento della Carta SIM a seguito di furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento e contestuale furto/smarrimento del cellulare
A condizione ulteriore che l’Assicurato abbia provveduto tempestivamente al blocco della carta SIM presso l’operatore a seguito di furto/smarrimento del telefono cellulare avvenuto contestualmente al furto/smarrimento dei Mezzi di Pagamento, la garanzia riconosce il rimborso delle spese di comunicazione effettuate fraudolentemente da Terzi avvenute nelle 48 ore precedenti al blocco della carta SIM.
Sezione Assistenza
Blocco dei mezzi di pagamento
Qualora l’Assicurato subisca il furto o lo smarrimento dei Mezzi di Pagamento di cui è titolare, provvederà a comunicarlo alla Centrale Operativa la quale, su richiesta dell’Assicurato, provvederà immediatamente ad effettuare il blocco delle carte registrate contattando direttamente gli istituti di credito emittenti. Si precisa che la prestazione opera anche per carte di credito di clienti stranieri residenti in Italia purché regolarmente registrate, appartenenti ai circuiti Visa e Mastercard, e sempreché l’Assicurato
fornisca i seguenti dati: nome e cognome, nome della Banca emittente, paese e numero di conto sul quale è appoggiata la carta di credito. Qualora l’Assicurato non abbia registrato le carte per il tramite della Contraente, la Centrale Operativa di AXA Assistance provvederà a comunicare le informazioni ed i recapiti utili affinché l’Assicurato possa procedere autonomamente al blocco. Notifica assegni rubati o smarriti Qualora l’Assicurato subisca il furto o smarrisca il libretto di assegni BNL di cui è titolare, la Centrale Operativa – su richiesta dell’Assicurato stesso – provvederà a comunicare alla filiale BNL di competenza la richiesta di sospensione. L’Assicurato è comunque tenuto ad effettuare denuncia all’ Autorità pubblica competente entro 24 ore dalla richiesta di sospensione. Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento delle Carte (Garanzia valida all’estero) Qualora l’Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro a seguito di furto o smarrimento di carte di credito e/o carte di debito - bloccate dalla Centrale Operativa ai sensi del punto a. - Blocco dei mezzi di pagamento – la Società, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l’autorità pubblica competente, si impegna ad effettuare all’Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità (spese mediche, spese legali, spese di pernottamento, spese di viaggio) fino ad un massimo di Euro 1.000,00. Nel caso non fosse possibile effettuare l’anticipo la Società pagherà l’importo direttamente al soggetto nei confronti del quale l’Assicurato deve effettuare il pagamento. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e in quei casi in cui l’espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria. L’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall’erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del Premio | Non sono previste riduzioni di premio |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Premio Aggiuntivo | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | • L’Aderente o l’Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; • L’Aderente o l’Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). • L’Assicurato non è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; • L’Aderente ha la propria residenza in Italia. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Per poter attivare la procedura di liquidazione dei sinistri, l’Assicurato deve: • contattare il numero sotto riportato; • dare avviso scritto alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità e da quando ha raccolto gli elementi necessari alla denuncia del sinistro, ciò ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile. L’avviso scritto da indirizzarsi all’ufficio sinistri deve contenere la formale e circostanziata denuncia di sinistro contenente l’esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo e corredandola della documentazione sottoindicata. L’indirizzo cui inviare la corrispondenza è il seguente: Cardif Assurances Risques Divers Xxxxxxx Xxxxxxx X. 0000 00000 Xxxxxx Tel x0000.00.00.00.00 Il servizio per i sinistri è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. Nel caso in cui l’Assicurato abbia provveduto autonomamente ad effettuare il blocco senza usufruire della prestazione “blocco Mezzi di pagamento” dovrà fornire una dichiarazione di avvenuto blocco dell’emittente del Mezzo di pagamento attestante ora e data in cui è stato eseguito il blocco. |
In particolare i documenti necessari per ciascuna garanzia sono: Utilizzo fraudolento delle Carte • Copia della denuncia effettuata presso l’autorità pubblica competente; • Copia dell’estratto conto bancario o della carta di credito con evidenza degli importi contestati; • Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno. Utilizzo fraudolento assegni • Copia della denuncia effettuata presso l’autorità pubblica competente; • Copia dell’estratto conto bancario con evidenza degli importi contestati; • Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno. Rimborso spese rifacimento documenti • Copia della denuncia effettuata presso l’autorità pubblica competente; • Giustificativi delle spese sostenute per il rifacimento se non è previsto nel rimborso forfetario; • Fotocopie dei nuovi documenti; • Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno. Rimborso spese rifacimento serratura • Copia della denuncia effettuata presso l’autorità pubblica competente; • Giustificativi delle spese sostenute per il rifacimento ( fattura di riparazione ecc.); • Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno. Utilizzo fraudolento SIM Card • Copia della denuncia di furto del telefono effettuata presso l’autorità pubblica competente; • Copia della richiesta di blocco del codice IMEI/SIM card del telefono; • Copia dell’estratto del gestore telefonico con evidenza delle chiamate effettuate fraudolentemente; • Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Garanzia Assistenza erogata da AXA ASSISTANCE (Inter Partner Assistance S.A.) La Centrale Operativa deve essere contattata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno successivo alla venuta a conoscenza del furto/smarrimento da parte del Cliente al seguente numero: x00.00.00.000.000 (dall’Italia accessibile anche per il tramite del Numero +39 060.060) Nel caso in cui il Cliente si trovi all’estero il numero da contattare è x00.00.00000000. Il Cliente dovrà qualificarsi come possessore di Polizza “Carte No Problem Plus” e comunicare: • Cognome e Nome del titolare della copertura; • Circostanze, ora e luogo del furto/smarrimento; • Numero di c/c; • Prestazione richiesta; • Numero di telefono al quale essere contattato. L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione. A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte di Cardif o la mancata corresponsione della Prestazione assicurativa. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | L’ammontare del Premio comprende le seguenti imposte di assicurazione: • 21,25%, • 10% per la garanzia Assistenza. |
Rimborso | Rimborso del premio al netto delle imposte in caso di perdita dei requisiti di assicurabilità. Xxxxxx provvederà alla restituzione al Cliente, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP. |
Sospensione | Se il Cliente non paga il Premio relativo al primo anno, Xxxxxx può agire per l'esecuzione dell’Assicurazione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il Premio è ripartito in più rate (pagamento mensile), fermo restando il disposto dei primi due commi dell'Art.1901 del Codice Civile; in tal caso il termine decorre dalla data di scadenza delle singole rate. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel DIP. |
Risoluzione | Cardif può recere dall’assicurazione se l’Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC -Office of Foreign Assets Control > www. xxxxxxxx.xxx). |
Il prodotto è dedicato a tutti i clienti persone fisiche, clienti di BNL S.p.A. e titolare e/o cointestatario di conto corrente presso la stessa.
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione:
• 57,44% del premio netto versato.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Cardif – Ufficio Reclami- Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx; e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx; fax 00.00.000.000. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | È possibile chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo: • direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx); • all’ IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE
(c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza BNL
Carte No Problem Plus
PROTEZIONE DEI BENI
POLIZZE COLLETTIVE N. 5471/02 e N. 122423
Edizione n. 06/2020
La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Semplici e Chiari".
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Indice
La polizza in sintesi 2 di 1
Condizioni di Assicurazione 2 di 19
Glossario 1 di 19
Norme che regolano le Garanzie Assicurative 2 di 19
Art. 1. Cosa e chi copre l’Assicurazione? 2 di 19
Art. 2. Chi si può assicurare? 2 di 19
Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative? 2 di 19
Art. 4. Come aderire all’Assicurazione? 3 di 19
Art. 5. Quali sono le prestazioni? 3 di 19
Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative? 4 di 19
Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative? 5 di 19
Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative? 6 di 19
Art. 9. Ci sono limiti alle prestazioni delle Compagnie? 6 di 19
Art. 10. Quali sono i Massimali? 6 di 19
Art. 11. Come si calcola e come si paga il Premio? 7 di 19
Art. 12. Cosa succede in caso di modifica del Premio e delle Condizioni di Assicurazione? 7 di 19
Art. 13. Dove valgono le Garanzie Assicurative? 8 di 19
Art. 14. Si può recedere dall’Assicurazione? 8 di 19
Art. 15. In quali casi il Premio può essere restituito dalle Compagnie? 8 di 19
Art. 16. Come comunicare con le Compagnie? 8 di 19
Art. 17. Cosa fare in caso di altre garanzie assicurative per il medesimo rischio? 9 di 19
Art. 18. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dall’Assicurazione? 9 di 19
Art. 19. Rinuncia alla rivalsa 9 di 19
Art. 20. Oneri 9 di 19
Art. 21. Quale legge si applica? 9 di 19
Art. 22. Qual è il foro competente in caso di controversia? 9 di 19
Gestione dei Sinistri 9 di 19
Art. 23. Come si denuncia un Sinistro? 9 di 19
Art. 24. Quando sarà pagato l’Indennizzo? 11 di 19
Reclami 11 di 19
Art. 25. A chi inviare un eventuale reclamo? 11 di 19
Protezione dei dati personali 12 di 19
Art. 26. Protezione dei dati personali 12 di 19
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento delle Polizze 19 di 19
REGOLAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDENTITÀ CREDITIZIA 1 di 5
Fac-simile Attestato di Adesione 1 di 1
La polizza in sintesi
Polizza “BNL Carte No Problem Plus” è un pacchetto unico e indivisibile composto da:
1) le polizze collettive n. 5471/02 e n. 122423 che offrono ai clienti di Banca Nazionale del Lavoro (BNL) protezione dalle Perdite Pecuniarie e Assistenza in caso di Furto o smarrimento di carte di credito/debito/prepagate, carte SIM telefoniche e libretti di assegni; e
2) il contratto n. 1 03/2014 con CRIF che dà un servizio di monitoraggio dell’identità creditizia.
Le garanzie offerte dal prodotto, una per una
Il prodotto offre queste Garanzie Assicurative:
A. pagamento di un Indennizzo in denaro in caso di:
• utilizzo fraudolento di Xxxxx e libretti di assegni;
• utilizzo fraudolento della carta SIM;
• spese per il rifacimento dei documenti; e
• spese per il rifacimento della serratura.
B. servizi di assistenza per:
• bloccare Mezzi di Pagamento;
• notificare assegni rubati o smarriti; e
• anticipare denaro o spese a seguito di Furto o smarrimento di Carte (Garanzia valida all’estero).
Che cos’è
Cosa copre
AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra la Polizza e le relative garanzie in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste negli articoli di seguito riportati.
Per aiutare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, sarà talvolta indicato il simbolo “Da tenere a mente”. Invitiamo a fare riferimento al Glossario in cui sono indicate con l’iniziale maiuscola le definizioni dei termini usati nelle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Sinistro o per informazioni sulle Garanzie Assicurative
Numero verde 800.900.780 oppure dall’estero +39/0277224448
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e sabato dalle 9.00 alle 13.00
Condizioni di Assicurazione Glossario
Anno Assicurativo: periodo continuativo di 12 mesi in cui l’Assicurazione è efficace, il primo dei quali inizia alle ore
24.00 della Data di Decorrenza.
Assicurazione: contratto con il quale le Compagnie prestano le Garanzie Assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, dato al Cliente in difficoltà a causa di un Sinistro tramite la Centrale Operativa di IPA AXA Assistance.
Attestato di Adesione: documento emesso dalle Compagnie che attesta la conclusione del contratto per effetto del consenso telefonico.
Carta: la carta di credito, di debito e/o prepagata emessa in Italia o all’estero, in corso di validità, di cui è titolare il Cliente.
Carta SIM: la carta telefonica (ad abbonamento o pre- pagata) inserita nel cellulare del Cliente.
Centrale Operativa: la centrale di IPA AXA Assistance, Xxx Xxxxx Xxxxxxx,000 – 00000 Xxxx – operativa 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che presta l’Assistenza.
Compagnie: le imprese di assicurazione che prestano le Garanzie Assicurative:
a. Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l’Italia (“Cardif”), società soggetta a direzione e coordinamento di BNP Paribas Cardif.
• Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx;
• Sede legale: 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxx (Xxxxxxx);
• P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153;
• REA: 1254536
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011;
• Autorizzata con D.M. del 27.02.1989.
b. Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia (“IPA AXA Assistance”), società appartenente al gruppo AXA, operante in Italia in regime di stabilimento, che presta le Garanzie IPA AXA Assistance.
• Rappresentanza Generale per l’Italia: xxx Xxxxx Xxxxxxx,000 – 00000, Xxxx
• Sede legale: Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 0000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx)
• Capitale sociale: € 31.702.613
• P. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151,
iscrizione al Reg. Imprese di Roma
• PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Cliente: la persona fisica titolare o cointestataria di un conto corrente presso il Contraente, che ha aderito telefonicamente alle Polizze e beneficia delle Garanzie Assicurative.
Condizioni di Assicurazione: clausole contrattuali che regolano le Garanzie Assicurative.
Contraente: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., iscritta al
n. D000201446 della Sezione D del Registro Unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. del 2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, che stipula le Polizze per conto dei Clienti.
Data di Decorrenza: data di adesione telefonica, così come riportata nell’Attestato di Adesione, dalla quale sono attive le Garanzie Assicurative.
Documenti: documenti identificativi del Cliente in corso di validità (ad esempio, carta d’identità, passaporto cartaceo/elettronico, patente di guida) e altri documenti registrati secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione.
Furto: reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale causato da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne profitto per sé o per altri.
Garanzie Assicurative: le Garanzie Cardif e le Garanzie IPA AXA Assistance che proteggono il Cliente in caso di Sinistro.
Garanzie Cardif: garanzie oggetto della polizza collettiva
n. 5471/02 stipulata con Cardif che protegge in caso di utilizzo fraudolento di Mezzi di Pagamento o Carta SIM e del rimborso delle spese di rifacimento documenti e Serratura.
Garanzie IPA AXA Assistance: le garanzie oggetto della polizza collettiva n. 122423 stipulata con IPA AXA Assistance per bloccare i Mezzi di Pagamento, notificare gli assegni rubati o smarriti o anticipare spese a seguito del Furto o smarrimento di Carte.
IMEI: (International Mobile Equipment Identity) il codice numerico che identifica uno specifico telefono cellulare. Indennizzo: somma pagata dalle Compagnie al Cliente in caso di Sinistro.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Massimale: importo massimo pagato dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Mezzi di Pagamento: Carte di cui il Cliente è titolare e libretti di assegni agganciati al conto corrente BNL del Cliente.
Premio: somma che si paga alla Compagnia per avere
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00014
• Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250).
diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione. Polizza: le polizze collettive n. 5471/02 e n. 122423 concluse, nell’interesse dei Clienti, tra le Compagnie e il Contraente.
Serratura: sistema di chiusura della porta dell’abitazione.
Sinistro: evento dannoso coperto dalla Polizza.
Terzi: persone – fisiche o giuridiche - diverse dal Cliente. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare del Cliente (in base allo stato di famiglia) nonché i suoi parenti ed affini, anche non conviventi, entro il 2° grado.
Norme che regolano le Garanzie Assicurative
Art. 1. Cosa e chi copre l’Assicurazione?
L’Assicurazione copre le seguenti Garanzie Assicurative che operano in modo congiunto tra loro e indivisibile.
A. Garanzie Cardif
• Utilizzo fraudolento di Carte da parte di Xxxxx dopo un Furto/smarrimento
• Utilizzo fraudolento degli assegni collegati al conto corrente BNL dopo un Furto/smarrimento
• Utilizzo fraudolento della Carta SIM a seguito di Xxxxx/smarrimento dei Mezzi di Pagamento insieme al telefono cellulare
• Furto/smarrimento dei Documenti insieme ai Mezzi di Pagamento
• Furto/smarrimento delle chiavi insieme ai Mezzi di Pagamento
Il dettaglio delle prestazioni delle Garanzie Cardif è descritto al successivo Art. 5.1.
B. Garanzie IPA AXA Assistance
• Blocco dei Mezzi di Pagamento
• Notifica del libretto di assegni BNL rubati o smarriti
• Anticipo spese al Cliente all’estero in caso di furto o smarrimento delle Carte
Il dettaglio delle prestazioni delle Garanzie IPA AXA Assistance è descritto al successivo Art. 5.2.
Art. 2. Chi si può assicurare?
Può aderire all’Assicurazione la persona fisica:
- titolare e/o cointestataria di un conto corrente presso la Contraente, e
- ha aderito all’Assicurazione prestando oralmente il consenso nel corso della telefonata sia alle polizze che al contratto n. 2 03/2014 “Servizio di monitoraggio identità creditizia” con CRIF S.p.A..
Non si possono invece assicurare le persone fisiche che hanno aderito in passato ai prodotti Carte No Problem e Carte No Problem Plus e verso i quali le Compagnie hanno dato disdetta.
Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?
3.1 Condizioni al momento dell’adesione
Oltre a quanto previsto nell’Art. 2 è possibile sottoscrivere l’Assicurazione solo se il Cliente soddisfa tutti questi requisiti:
• è residente in Italia;
• non è cittadino di, né residente in, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d’America;
• non fa parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
3.2 Condizioni in corso di Assicurazione
Dopo l’adesione, le Garanzie Assicurative valgono solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
• gli Stati di cui il Cliente era cittadino, o in cui aveva la residenza, al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cui il Cliente acquisisce la cittadinanza, o trasferisce la residenza, dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
• il Cliente mantiene la residenza in Italia;
Pertanto, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia tempestivamente e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi e nei modi indicati al successivo Art. 15, la perdita di uno o più dei requisiti indicati sopra.
Le Garanzie Assicurative cessano dal momento della perdita di anche uno solo di tali requisiti. Si segnala, quindi, che:
• le Garanzie Assicurative non operano in caso di Sinistro successo dopo la perdita del requisito;
• in nessun caso la Compagnia può pagare importi a:
- a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
Art. 4. Come aderire all’Assicurazione?
Il Cliente può aderire all’Assicurazione prestando oralmente il proprio consenso nel corso della telefonata. L’adesione telefonica comporta l’adesione anche al Servizio di MONITORAGGIO IDENTITÀ CREDITIZIA di CRIF S.p.A..
Per beneficiare delle Garanzie Assicurative, il Cliente deve necessariamente aderire anche al servizio di monitoraggio di identità creditizia offerto da CRIF S.p.A., firmando - insieme al Modulo di Adesione - l’apposito contratto con quest’ultima che ne disciplina termini, condizioni e costi.
Art. 5. Quali sono le prestazioni?
5.1 Garanzie Cardif
Garanzie | Prestazione della Compagnia |
Utilizzo fraudolento di Carte da parte di Xxxxx dopo un Furto/smarrimento | Risarcimento degli importi addebitati sulle Carte del Cliente e spesi illegittimamente da Terzi prima del blocco delle Carte. In particolare: • se la banca/società emittente la Carta rimborsano il Cliente, Xxxxxx paga un Indennizzo pari alla franchigia eventualmente posta a carico del Cliente da parte della banca emittente la Carta entro il Massimale; • se la banca/società emittente la Carta non rimborsano il Cliente, Xxxxxx paga un Indennizzo pari alle spese e ai prelievi fatti illegittimamente nelle 48 ore precedenti al blocco, entro il Massimale. |
Utilizzo fraudolento degli assegni collegati al conto corrente BNL del Cliente dopo un Furto/smarrimento | Cardif paga un Indennizzo pari agli importi degli assegni addebitati sul conto corrente del Cliente ed emessi illegittimamente da Terzi nelle 48 ore precedenti la notificazione del Furto/smarrimento, entro il Massimale |
Utilizzo fraudolento della Carta SIM a seguito di Furto/smarrimento dei Mezzi di Pagamento insieme al telefono cellulare | Cardif paga un Indennizzo pari all’importo del traffico telefonico/dati addebitato al Cliente e utilizzato illegittimamente da Terzi nelle 48 ore precedenti al blocco della Carta SIM, entro il Massimale |
Furto/smarrimento dei Documenti insieme ai Mezzi di Pagamento | Cardif paga un importo forfettario al Cliente per rifare i Documenti persi o rubati contestualmente al Furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento |
Furto/smarrimento delle chiavi insieme ai Mezzi di Pagamento | Cardif paga un Indennizzo pari all’importo delle spese sostenute dal Cliente per rifare la Serratura, entro il Massimale |
Il Cliente deve dare avviso scritto a Cardif del Sinistro entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità e da quando ha raccolto gli elementi necessari alla denuncia del Sinistro.
5.2 Garanzie IPA AXA Assistance
Garanzie | Prestazione della Compagnia |
Blocco dei Mezzi di Pagamento | Assistenza per bloccare i Mezzi di Pagamento rubati o persi: • per Carte registrate tramite la Contraente secondo il successivo Art. 5.3: la Centrale Operativa, su richiesta del Cliente, blocca immediatamente le Carte contattando direttamente gli istituti emittenti • Carte non registrate: la Centrale Operativa comunica al Cliente le informazioni/recapiti utili affinché il Cliente possa bloccare autonomamente le Carte • Carte di credito Visa e Mastercard registrate e intestate a Clienti stranieri residenti in Italia: la Centrale Operativa blocca immediatamente le Carte, se il Cliente è in grado di indicare nome e cognome, nome dell’istituto emittente, paese e numero di conto sul quale è appoggiata la carta di credito |
Notifica del libretto di assegni BNL rubati o smarriti | Assistenza per notificare gli assegni rubati o smarriti: la Centrale Operativa – su richiesta del Cliente – comunica alla filiale BNL competente la richiesta di sospensione. |
Anticipo sperse al Cliente all’estero in caso di furto o smarrimento delle Carte | Anticipo di contante al Cliente, che si trova all’estero, rimasto senza denaro a causa del blocco delle Carte rubate o smarrite: la Compagnia anticipa al Cliente del denaro per pagare le spese di prima necessità (spese mediche, legali, di pernottamento, di viaggio) entro il Massimale. Se non fosse possibile fare l’anticipo, la Compagnia paga l’importo dovuto dal Cliente direttamente al soggetto che ha reso il servizio (x.xx. medico, albergo, etc.). Il Cliente deve restituire la somma anticipata entro 30 giorni dal versamento; dopo questo termine, la Compagnia può richiedere la restituzione della somma anticipata con gli interessi legali. |
Il Cliente, in caso di smarrimento del libretto di assegni, deve comunque denunciare il Furto o lo smarrimento alle autorità pubbliche competenti entro 24 ore dalla richiesta alla Centrale Operativa di sospensione. Per tutte le garanzie, la Centrale Operativa deve essere contatta entro le ore 24 del giorno successivo alla venuta a conoscenza del furto/smarrimento.
Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?
Per tutte le Garanzie Assicurative
• i Xxxxxxxx causati volontariamente dal Cliente e/o qualsiasi azione illecita commessa dal Cliente o nel suo interesse;
• i Sinistri avvenuti a causa di una guerra, dichiarata o non dichiarata (inclusi, per esempio, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione), tranne i Sinistri che si verificano nei primi 14 giorni dall’inizio della guerra, se il Cliente si trova già nel luogo dove essa si verifica;
• le conseguenze di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Cliente provi che il Sinistro non ha a che fare con tali eventi;
• i Sinistri derivanti da disintegrazione dell’atomo;
• i Sinistri derivanti da catastrofi naturali;
• i Sinistri avvenuti quando i Mezzi di Pagamento erano detenuti o utilizzati da soggetti diversi dal loro titolare;
• i Sinistri che riguardano soggetti che hanno aderito alla Polizza ma che non sono assicurabili, dopo che la Compagnia ha comunicato la disdetta della Polizza stessa.
Per le sole Garanzie Cardif
Oltre a quanto sopra, le Garanzie Cardif non operano per i seguenti eventi.
A. Garanzia utilizzo fraudolento Carte
• l’utilizzo fraudolento delle Carte da parte di membri del nucleo familiare del Cliente (come risultanti da stato di famiglia) o di parenti e affini del Cliente, anche se non conviventi, entro il 2° grado di parentela;
• gli utilizzi illegittimi delle Carte avvenuti dopo un ritardo non giustificabile del Cliente nel bloccare la Carta.
B. Garanzia utilizzo fraudolento assegni
• la falsificazione dell’importo indicato sull’assegno;
• l’utilizzo fraudolento degli assegni da parte di membri del nucleo familiare del Cliente (come risultanti da stato di famiglia) o di parenti e affini del Cliente, anche se non conviventi, entro il 2° grado di parentela.
C. Garanzia utilizzo fraudolento Carta SIM/IMEI
• l’utilizzo fraudolento della Carta SIM/IMEI da parte di membri del nucleo familiare del Cliente (come risultanti da stato di famiglia) o di parenti e affini del Cliente, anche se non conviventi, entro il 2° grado di parentela;
• gli utilizzi illegittimi avvenuti dopo un ritardo non giustificabile del Cliente nel bloccare la Carta SIM/IMEI. Per le sole Garanzie IPA AXA Assistance
Oltre a quanto sopra, le Garanzie IPA AXA Assistance non operano per i seguenti eventi.
• Per prestazioni da effettuare nei paesi in stato di guerra dichiarata o di fatto o nei territori dove vige un divieto o una limitazione (anche temporanea) all’erogazione dell’Assistenza emessa da un’Autorità pubblica competente;
• nei casi/paesi in cui l’Assistenza (x.xx. anticipo spese) violi le norme in materia valutaria;
• nei casi in cui l’evento si verifichi fuori dal periodo di copertura;
• rispetto alla Garanzia di anticipo spese al Cliente all’estero a seguito di Furto/smarrimento Carte, nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Compagnia.
Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative?
7.1 Quando iniziano e quanto durano?
Le Garanzie Assicurative hanno una durata annuale e iniziano dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza riportata sull’Attestato di Assicurazione, a condizione che il primo addebito del Premio (costituito da tre rate di premio mensili), che avverrà 2 (due) mesi dopo la Data di Decorrenza, vada a buon fine; in caso contrario, le garanzie decorreranno dalle ore 24 della data di pagamento di quanto dovuto.
Se il Cliente non paga le rate mensili di Premio successive alla prima, le Garanzie Assicurative restano sospese dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza dell’ultima rata e riacquistano efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il Cliente ha pagato quanto dovuto. Se quanto dovuto non viene pagato, l’Assicurazione è automaticamente risolta entro i 6 (sei) mesi dal giorno di scadenza del primo addebito o della rata mensile di Premio. In tal caso la Compagnia ha diritto al pagamento dell’intero Premio e al rimborso delle spese.
La validità delle Garanzie Cardif dipende dalla validità ed efficacia delle Garanzie IPA AXA Assistance, e viceversa.
7.2 Quando si rinnovano?
Alla scadenza, l’Assicurazione si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta del Cliente da comunicare alle Compagnie almeno 30 giorni prima della scadenza annuale con:
• comunicazione telefonica al numero +39 060.060
• lettera raccomandata A/R: Cardif Assurances Risques Divers – Back Office Protection – Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxx;
• email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
7.3 Quando cessano le Garanzie Assicurative?
In aggiunta ai casi di recesso indicati all’Art. 13, le Garanzie Assicurative cessano in ogni caso, senza possibilità di rinnovo:
• allo scadere del primo anno successivo alla cessazione della Polizza conclusa tra Compagnie e Contraente;
• in caso di chiusura del conto corrente, allo scadere del primo mese successivo, tranne nel caso in cui il Cliente sostituisca tale conto con un altro sempre presso il Contraente;
• se, durante la validità delle Garanzie Assicurative, si perdono uno o più dei requisiti indicati al precedente Art. 3.2.
• in caso di cessazione del servizio di monitoraggio identità creditizia di CRIF S.p.A. a seguito di recesso o disdetta da parte del Cliente. Se invece a recedere o disdire è Crif S.p.A., le Garanzie Assicurative proseguono rinnovandosi tacitamente come previsto sopra.
Le Compagnie possono dare disdetta inviando, almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale delle Garanzie Assicurative, una lettera raccomandata A/R all’indirizzo indicato dal Cliente sul Modulo di Adesione o a quello eventualmente diverso comunicato nel corso del rapporto.
Art. 8. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative?
Il Beneficiario delle Garanzie Assicurative è il Cliente.
Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America o i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Art. 9. Ci sono limiti alle prestazioni delle Compagnie?
9.1 Per le Garanzie Cardif, se si verifica un Sinistro, la Polizza opera solo se:
• il Cliente ha bloccato subito i Mezzi di Pagamento o, comunque, non oltre le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui ha saputo del Furto/smarrimento;
• il Cliente ha bloccato subito la Carta SIM o, comunque, non oltre le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui ha saputo del Furto/smarrimento dei Mezzi di Pagamento, presso il proprio operatore telefonico dopo il Furto/smarrimento del cellulare avvenuto insieme ai Mezzi di Pagamento;
• il Furto è subìto solo dal Cliente;
• lo smarrimento è attribuibile solo al Cliente.
9.2 Per le Garanzie IPA AXA Assistance, se si verifica un Sinistro, la Polizza opera a condizione che:
• il Cliente contatti la Centrale Operativa entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui abbia saputo del Furto/smarrimento;
• nel paese estero interessato esistano filiali o corrispondenti della Compagnia e l’anticipo di denaro a seguito di Furto o smarrimento delle Carte non violi le norme vigenti in materia valutaria.
Art. 10. Quali sono i Massimali?
In caso di Sinistro, l’Indennizzo pagato dalle Compagnie non può mai superare il Massimale previsto in base al tipo di Garanzia Assicurativa.
10.1 Garanzie Cardif
Sinistro | Massimale |
Utilizzo fraudolento di Carte da parte di Xxxxx dopo un Furto/smarrimento | • se il Contraente/società emittente la Carta rimborsano il Cliente: Euro 150,00 per Carta e Euro 1.800,00 complessivi per anno • se il Contraente/società emittente la Carta non rimborsano il Cliente: Euro 500,00 per Carta al giorno e € 3.200,00 complessivi per anno |
Utilizzo fraudolento degli assegni collegati al conto corrente BNL del Cliente dopo un Furto/smarrimento | • Euro 2.000,00 per Sinistro ed Euro 4.000,00 complessivi per anno |
Utilizzo fraudolento della Carta SIM a seguito di Xxxxx/smarrimento dei Mezzi di Pagamento insieme al telefono cellulare | • Euro 350,00 per Sinistro e per anno, comprese le spese di certificazione del traffico telefonico/dati |
Furto/smarrimento dei Documenti insieme ai Mezzi di Pagamento | • Rimborso forfettario Euro 100,00 per rifare il passaporto elettronico • Rimborso forfettario Euro 40,00 per rifare il passaporto normale; • Rimborso forfettario Euro 30,00 per rifare la patente di guida; • Rimborso forfettario Euro 10,00 per rifare la carta d’identità; • Euro 350,00, per Sinistro e per anno, per rifare altri Documenti registrati |
Furto/smarrimento delle chiavi insieme ai Mezzi di Pagamento | Euro 350,00 per Sinistro e per anno |
10.2 Garanzie IPA AXA Assistance
Sinistro | Massimale |
Blocco dei Mezzi di Pagamento | • Nessun Massimale |
Notifica del libretto di assegni BNL rubati o smarriti | • Nessun Massimale |
Anticipo spese al Cliente all’estero in caso di Furto o smarrimento delle Carte | • Euro 1.000,00 per Sinistro e anno |
Art. 11. Come si calcola e come si paga il Premio?
Il Premio è annuo ed è pagato in 12 rate mensili di uguale importo.
L’ammontare del Premio unico – che comprende anche le imposte di assicurazione - è di € 24,00, corrispondenti ad € 2,00 per ogni rata mensile come indicato nel Modulo di Adesione, e in particolare:
• Euro 15,52 premio netto per le Garanzie Cardif;
• Euro 3,30 imposta di assicurazione (pari al 21,25% del premio netto);
• Euro 4,71 premio netto per le Garanzie IPA AXA Assistance;
• Euro 0,47 imposta di assicurazione (pari al 10% del premio netto).
Il Premio è pagato con addebito sul conto corrente del Cliente; il primo addebito del Premio è effettuato 2 (due) mesi dopo la Data di Decorrenza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 ed avrà ad oggetto le prime 3 rate mensili di Premio.
Art. 12. Cosa succede in caso di modifica del Premio e delle Condizioni di Assicurazione?
Ciascuna Compagnia può modificare le Condizioni di Assicurazione e/o l’importo del Premio per giustificato motivo e, precisamente, se viene accertato l’andamento tecnico negativo delle Garanzie Assicurative dopo la valutazione dei dati statistici di riferimento.
Le Compagnie comunicano al Cliente la proposta di modifica con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza della durata annuale delle Garanzie Assicurative. Le modifiche possono essere applicate solo a partire dalla data di scadenza annuale.
Il Cliente che non accetti le modifiche contrattuali proposte può recedere dando comunicazione alle Compagnie tramite lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della data di efficacia della modifica. In tal caso, le Garanzie Assicurative cessano dalla fine dell’anno assicurativo per il quale il Premio è stato pagato e il Cliente non dovrà pagare più nulla per gli anni successivi.
In ogni caso, aderendo alle Garanzie Assicurative, il Cliente ha accettato che, se non comunica niente a fronte della proposta di modifica dell’importo del Premio o delle Condizioni di Assicurazione, il proprio silenzio viene considerato come consenso alla modifica stessa.
Le eventuali modifiche delle Condizioni di Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 13. Dove valgono le Garanzie Assicurative?
Le Garanzie Assicurative sono valide in tutti i paesi del mondo, salvo limitazioni specifiche previste nella singola Garanzie Assicurativa e/o nelle esclusioni.
Art. 14. Si può recedere dall’Assicurazione?
14.1 Recesso del Cliente
Il Cliente può recedere entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza tramite:
• Comunicazione telefonica al +39 060.060
• lettera raccomandata A/R: Cardif Assurances Risques Divers – Back Office Protection – Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxx;
• email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx;
Il recesso fa cessare le Garanzie Assicurative con effetto retroattivo a partire dalla Data di Decorrenza: perciò, le Compagnie non dovranno pagare alcun Indennizzo né fornire Assistenza per eventuali fatti successi fino al momento del recesso.
La denuncia di Xxxxxxxx fatta durante il termine di 30 giorni utile per il recesso comporta l’automatica rinuncia al diritto di recesso.
14.2 Recesso delle Compagnie Ciascuna Compagnia può recedere se:
• dopo l’adesione, il Cliente entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). Le Garanzie Assicurative cessano dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso;
• le dichiarazioni fatte dal Cliente in sede di adesione, con il Modulo di Adesione o durante altre formalità iniziali, risultano inesatte o incomplete.
Art. 15. In quali casi il Premio può essere restituito dalle Compagnie?
La Compagnia restituisce il Premio, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
• perdita di uno o più requisiti dell’Articolo 3.2: le Compagnie restituiscono la parte di Premio relativa al periodo residuo dal momento della perdita alla scadenza originaria delle Garanzie Assicurative, al netto delle imposte. In caso di ritardo nella comunicazione della perdita del requisito, le Compagnie possono applicare una penale pari ai costi di gestione della Polizza nel periodo in cui le Compagnie stesse non erano a conoscenza della perdita;
• recesso del Cliente: in caso di recesso da parte del Cliente entro i 30 giorni dalla Data di Decorrenza, le Compagnie rimborsano il Premio (o rata di Premio) pagato al netto delle imposte.
Art. 16. Come comunicare con le Compagnie?
Le comunicazioni dei Clienti alle Compagnie riguardanti materie diverse da reclami o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta, fax o e-mail, ad uno dei seguenti recapiti:
A. Riguardo alla Garanzia Cardif:
Cardif Back Office Protezione – Post Vendita - Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxx;
• email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx;
• fax: 00.00.00.00.00.
B. Riguardo alla Garanzia IPA AXA Assurance
IPA AXA Assurance – Rappresentanza Generale per l’Italia:
• Servizio Clienti - via Xxxxx Xxxxxxx,121 – 00000 Xxxx;
• email: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx;
• fax: 00.00.00.000.
In alternativa, il Cliente può telefonare al numero verde:
Servizio Clienti 800.900.780
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per chiedere informazioni relative alle caratteristiche del prodotto.
Eventuali comunicazioni delle Compagnie sono inviate all’ultimo domicilio comunicato dal Cliente oppure, se il Cliente ha dato l’autorizzazione, all’indirizzo email specificato.
Nella propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), Xxxxxx dà la possibilità ai Clienti di accedere a un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, secondo quanto previsto da IVASS. L'area è consultabile inserendo le credenziali assegnate al Cliente al primo accesso in occasione della registrazione.
Le Compagnie utilizzano la lingua italiana nelle comunicazioni relative all’Assicurazione.
Art. 17. Cosa fare in caso di altre garanzie assicurative per il medesimo rischio?
Le Garanzie Assicurative possono cumularsi con quelle di altre polizze stipulate dal Cliente per gli stessi rischi.
Il Cliente può non comunicare alle Compagnie l’esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio.
Tuttavia, in caso di Xxxxxxxx l’Assicurato ha comunque l’obbligo di avvisare tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del codice civile. La violazione volontaria dell’obbligo di avviso può consentire alle Compagnie di non pagare l’Indennizzo.
Art. 18. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dall’Assicurazione?
No, il Cliente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla Polizza.
Art. 19. Rinuncia alla rivalsa
Tranne che in caso di condotta volontaria, le Compagnie rinunciano al diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1916 del codice civile verso l’eventuale terzo responsabile del Sinistro, purché il Cliente, a sua volta, non agisca verso tale responsabile.
Art. 20. Oneri
Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico del Cliente.
Art. 21. Quale legge si applica?
Si applica la legge italiana, anche per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 22. Qual è il foro competente in caso di controversia?
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza e/o delle Garanzie Assicurative, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente, Assicurato e/o avente diritto.
Gestione dei Sinistri
Art. 23. Come si denuncia un Sinistro?
23.1 Garanzie Cardif
Per poter attivare le Garanzie Cardif, appena successo il Sinistro, il Cliente deve contattare il seguente numero:
x00 00.00.00.00.00 (per chiamate dall’Italia)
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00)
Dopo questa telefonata, il Cliente deve inviare una comunicazione scritta a:
Cardif Assurances Risques Divers Xxxxxxx Xxxxxxx X. 0000
00000 Xxxxxx
entro 5 (cinque) giorni da quando ha saputo - o ha avuto la possibilità di sapere - del Sinistro e ha raccolto gli elementi necessari alla denuncia del Sinistro secondo quanto previsto dall’articolo 1913 del Codice Civile.
La comunicazione deve:
• contenere una denuncia di Xxxxxxxx formale con la descrizione precisa dei fatti, la data, il luogo; e
• essere completata dalla documentazione indicata di seguito.
Documentazione per tutte le Garanzie Cardif:
- copia della denuncia fatta alle autorità pubbliche competenti; e
- estremi del conto corrente su cui accreditare l’Indennizzo. Documentazione aggiuntiva per:
A. Garanzia utilizzo fraudolento Carte
- copia dell’estratto conto bancario o della Carta con evidenza degli importi spesi illegittimamente dopo il Furto/smarrimento;
- dichiarazione di avvenuto blocco della società emittente la Carta con indicazione di data e ora (solo se il Cliente ha fatto autonomamente il blocco senza usare il servizio della Centrale Operativa di IPA AXA Assistance).
B. Garanzia utilizzo fraudolento assegni
- copia dell’estratto conto bancario con evidenza degli importi addebitati illegittimamente dopo il Furto/smarrimento
C. Garanzia utilizzo fraudolento Carta SIM
- copia della richiesta di blocco del codice IMEI/Carta SIM;
- copia dell’estratto del gestore telefonico con evidenza del traffico telefonico/dati usato illegittimamente.
D. Garanzia rimborso spese rifacimento Documenti
- scontrini/fatture/giustificativi degli importi pagati per rifare i Documenti se non è previsto nel rimborso forfetario;
- fotocopie dei nuovi Documenti.
X. Xxxxxxxx rimborso spese rifacimento Serratura
- scontrini/fatture/giustificativi degli importi pagati per rifare la Serratura.
La Compagnia ha diritto di richiedere tutta la documentazione – anche ulteriore rispetto a quella indicata sopra - che ritiene necessaria per la corretta valutazione del Sinistro. Le denunce di Sinistro sono considerate complete solo una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta.
23.2 Garanzie IPA AXA Assistance
La Centrale Operativa deve essere contattata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno successivo alla scoperta del Furto/smarrimento da parte del Cliente al seguente numero:
x00.00.00.000.000 / +39 060.060 (per chiamare dall’Italia)
x00.00.00000000 (per chiamare dall’estero)
Il Cliente deve comunicare:
- cognome e nome del titolare delle Garanzie Assicurative;
- circostanze, ora e luogo del Furto/smarrimento;
- numero di c/c;
- tipo di assistenza richiesta;
- numero di telefono al quale essere contattato.
Gli interventi di Assistenza devono essere disposti direttamente – o autorizzati – dalla Centrale Operativa, pena la perdita del diritto a ricevere Assistenza.
L’inosservanza dei termini di denuncia del Sinistro può compromettere il diritto all’Assistenza, ad eccezione del caso in cui il Cliente si trovi nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro: in questo caso, deve farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge.
Art. 24. Quando sarà pagato l’Indennizzo?
Le Compagnie si impegnano a pagare l’Indennizzo entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia completa.
Tutti i pagamenti fatti della Compagnia, per Indennizzi o per altra ragione effettuati a qualunque titolo, avverranno esclusivamente:
• in Euro;
• su un conto corrente intestato all’Aderente e aperto presso una banca con sede nell’Unione Europea e, comunque, aperto presso un’agenzia che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Reclami
Art. 25. A chi inviare un eventuale reclamo?
25.1 Reclami alle Compagnie
Se il reclamo riguarda il comportamento delle Compagnie o la violazione di norme cui sono soggette le Compagnie (per es. reclami sul contenuto delle Garanzie Assicurative o sulla gestione dei Sinistri), il Cliente deve inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia interessata al seguente recapito:
Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Clienti e Sistema Qualità
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 00000 Xxxx
Email: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx fax 00.00.00.000
Inoltre, è possibile inviare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le Compagnie si impegnano a rispondere al Cliente entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo fanno o se il Cliente non è soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie.
25.2 Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo che ha distribuito la Polizza o la violazione di norme cui è soggetto l’intermediario (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nel modello “Allegato 4” consegnato dallo stesso intermediario all’Aderente.
L’intermediario deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest’ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando il reclamo e l'eventuale risposta dell’intermediario.
25.3 Reclami all’IVASS
Se il Cliente ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi a mezzo PEC, posta o fax, direttamente all'IVASS:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS si potrà utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito delle Compagnie xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, e xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il suo nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
• la Compagnia, gli intermediari o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo;
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
In ogni caso, il Cliente può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010 e ss.mm.ii) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è fatto nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese UE e il reclamante risiede in Italia, si può presentare il reclamo a:
• l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando il Cliente per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del Paese di:
• Cardif Assurances Risques Divers è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution). Il Cliente può inviare il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx;
• Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale del Belgique, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 XX-0000X Xxxxxxxxx).
Protezione dei dati personali
Art. 26. Protezione dei dati personali
Art. 26.1 Protezione dei dati personali Cardif Assurances Risques Divers
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore è necessario per il perfezionamento e la gestione del contratto assicurativo e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.
Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, come di seguito specificati ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.
I dati personali raccolti dall’Assicuratore sono necessari:
a) Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra
cui:
• adempimento di obblighi connessi all’esercizio dell’attività assicurativa;
• prevenzione delle frodi assicurative;
• prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
b) Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, inclusi:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
• la gestione dei sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell’Assicuratore;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione dell’Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
- soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
(i) i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
(ii) gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
(iii) i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni.
- alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie.
- Società del Gruppo BNP Paribas.
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
Per il perseguimento di legittimi interessi dell’Assicuratore
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
1. prova del pagamento del premio o del contributo;
2. prevenzione delle frodi;
3. adesione a contratti di coassicurazione o di riassicurazione;
4. gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
5. elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
6. elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell’Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
7. lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
8. formazione del personale dell’Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
9. personalizzazione dell’offerta dell’Assicuratore dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
o miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
o promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell’Assicurato. Tale obiettivo può essere raggiunto:
- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell’Assicuratore;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l’Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell’Assicuratore, ecc.);
- condividendo i dati personali dei Clienti con un’altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è – o diventerà – cliente di un’altra società del Gruppo; e
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che l’Assicuratore già tratta su di lui (es. l’Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare).
10. organizzazione di operazioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
- altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
- Enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l’Assicuratore fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge;
- società del Gruppo BNP Paribas.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori dell’Assicuratore autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto dello stesso Assicuratore, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati per la durata del contratto e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).
Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso Paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell’adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d’impresa (per i trasferimenti infragruppo). Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.
Il Cliente ha i seguenti diritti:
• Il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
• Il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
• Il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
• Il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
• Il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• Il diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momentosenza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• Il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, l’Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all’Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.
Se l’Assicurato desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall’Assicuratore, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che l’Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO” responsabile della protezione dei dati dell’Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
> xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
> X.xx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.
Art. 26.2 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Axa Assistance
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’“Interessato” (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue.
• AVVERTENZA PRELIMINARE
La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. «catena assicurativa », ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).
• IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma Via Xxxxx Xxxxxxx n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 00000000000, Tel: 06/42118.1.
• DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, scrivendo ai seguenti contatti:
− per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 – 00000 Xxxx;
− per e-mail: xxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxx.xx.
• CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:
− Dati identificativi dell’Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale;
− Dati sensibili dell’Interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato.
• MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
• FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l’esercizio sia dell’attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in quanto l’Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che senza i dati dell’Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale.
• DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell’organizzazione interna, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento.
Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono:
− altri soggetti del settore assicurativo (c.d. “catena assicurativa”), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione);
− professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
− soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela
e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
− organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
− società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società
− controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
− altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
• TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI
Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell’Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa sul trasferimento.
• PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto delle normativa vigente. Alcuni dati personali saranno conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all’Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti.
• DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento:
− l’accesso;
− la rettifica;
− la cancellazione;
− la limitazione del trattamento.
L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:
− diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
− diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti;
− diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’Interessato ha, infine, il seguente diritto:
− diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
− raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx;
− all'indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx , oppure posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; 3. fax al numero: 06/000000000.
• FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l’Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all’attività di intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l’Interessato (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento dati).
• INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all’utilizzo dei cookie secondo quando previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage.
• DATI DEI MINORI
Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all’erogazione del servizio.
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento delle Polizze
Esempio 1
Xxxxx durante un weekend di shopping a Roma viene scippata.
Contenuto della borsa rubata: chiavi di casa, portafoglio con documenti d’identità e patente, 2 carte di credito e 1 bancomat. Le vicende di Xxxxx non finiscono qui. Mentre si dirige verso la Questura per denunciare l’accaduto, riceve un sms dalla sua banca che la avvisa di un acquisto effettuato con carta di credito per un importo totale di 350€.
Xxxxx, grazie a questa polizza, potrà beneficiare delle seguenti coperture/servizi:
• richiedere il blocco di bancomat e carte con un’unica telefonata, chiamando la centrale operativa
• rimborso forfetario spese per rifacimento della Carta d’identità: 10€
• rimborso forfetario spese per rifacimento della Patente: 30€
• rimborso delle spese per il rifacimento della serratura fino ad un massimo di 350€
• rimborso delle spese fraudolente effettuate con la carta e avvenute precedentemente al blocco:
o se la Banca rimborsa la spesa: massimo 150€ (pari alla franchigia che applica la Banca)
o se la Banca non rimborsa la spesa: 350€
Esempio 2
Xxxxx, 25 anni, durante un viaggio a Istanbul, perde il portafoglio contenente carta d’identità, 150€ (denaro contante prelevato nelle 2 ore precedenti lo smarrimento), bancomat e carta di credito.
Xxxxx, grazie a questa polizza, potrà beneficiare delle seguenti coperture/servizi:
• richiedere il blocco di bancomat e carte con un’unica telefonata, chiamando la centrale operativa
• rimborso forfetario spese per rifacimento della Carta d’identità: 10€
• rimborso del denaro contante: 150€
• rimborso delle eventuali spese fraudolente avvenute precedentemente al blocco.
XXXXXX LASCIATO IN BIANCO VOLONTARIAMENTE
REGOLAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDENTITÀ CREDITIZIA
La società CRIF S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx, P. IVA 02083271201 (“CRIF”) è il fornitore del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA della linea MISTER CREDIT.
Modalità di fornitura del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA
Attraverso il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, CRIF consente alla propria clientela di verificare ed individuare, le eventuali frodi o comportamenti illegittimi inerenti il trattamento dei dati personali di ciascun cliente.
Per l’intera durata del contratto, CRIF provvede a monitorare:
(i) le informazioni inerenti nuove richieste e rapporti di credito, come registrate presso il SIC – Sistema Informazioni Creditizie, gestito da CRIF medesima, segnalandole al cliente, tramite l’invio di Alert SIC EURISC entro 24 ore dalla rilevazione;
(ii) le informazioni inerenti nuove iscrizioni presso il registro protesti di cui alla base dati protesti segnalandole al Cliente su base mensile, attraverso l’invio di ALERT PROTESTI.
CRIF provvede ad inviare – su base trimestrale – un riepilogo delle informazioni di cui ai punti (i) e (ii) al Cliente via SMS e/o e-mail. CRIF, altresì, attraverso il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA si rende disponibile a fornire alla propria clientela la necessaria assistenza sul contenuto della documentazione o degli ALERT inviati e a suggerire le necessarie azioni da predisporre a propria tutela nel caso di furto di identità.
L’efficacia del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA è condizionata alla efficacia e alla vigenza dei servizi ancillari diversi e inseriti nel medesimo pacchetto promozionale BNL Carte No Problem Plus.
Prezzo Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA
Il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA viene offerto alla clientela a fronte del riconoscimento di un corrispettivo annuale di € 22,80 (ventidue/80 euro) IVA inclusa. Tale corrispettivo è comprensivo delle diverse funzionalità, sopra descritte, alla base del servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA medesimo.
A fronte del riconoscimento di tale corrispettivo, CRIF si impegna a fornire il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA per un anno.
Il corrispettivo viene liquidato in via anticipata su base mensile, decorsi 2 (due) mesi dalla adesione telefonica al Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA; il primo addebito è comprensivo delle prime tre mensilità del corrispettivo relativo al Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA.
La modalità di pagamento è a mezzo autorizzazione di addebito su conto corrente del Cliente presso BNL SpA
Durata/Recesso
Il Contratto Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, ha durata minima di 12 (dodici) mesi.
Al Cliente è riconosciuto il diritto di recesso da esercitarsi, ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. 206/2005, 2 (due) mesi dalla Data di Adesione telefonica dandone comunicazione telefonica al numero +39 060.060, ovvero mediante sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile presso le filiali dell’Istituto di Credito - l’Istituto di Credito curerà l’invio/notifica di tali comunicazioni a CRIF. Resta salvo il diritto di recesso di CRIF qualora si verifichino eventi che rendano impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, con vincolo a carico di CRIF di rimborsare – qualora già liquidato dal Cliente – il rateo di corrispettivo già liquidato corrispondente al periodo di fornitura di servizio non fruito.
Il Contratto Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza e previo riconoscimento del corrispettivo.
Consenso/Utilizzo Sistemi Automatizzati di Chiamata
Il consumatore è informato inoltre che, per effetto del consenso rilasciato in modalità telefonica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, CRIF provvederà ad impiegare, per l’esecuzione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA medesimo, tecniche di comunicazione a distanza, quali comunicazione elettronica, sms, mms, fax. Resta salvo il diritto del consumatore di opporsi in tutto o in parte a tale trattamento, esercitando i diritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
REGOLAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDENTITÀ CREDITIZIA
Il presente contratto (“Contratto”) riporta i termini e le condizioni contrattuali per la fornitura del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA da parte di CRIF S.p.A. (“CRIF”) con sede legale in Xxx X. Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx, P. IVA 02083271201. Premesso che:
a) CRIF, nell’ambito dei propri servizi, ha implementato una linea di prodotti e servizi per i consumatori denominata “Mister Credit”, fra i quali il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, ovvero il servizio di protezione dalle frodi creditizie, perpetrate attraverso un uso improprio dei dati personali;
b) il Cliente è venuto a conoscenza del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA attraverso il call center di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxx 000 – Xxxx (XX) (“Istituto di Credito”); in particolare, il Cliente è a conoscenza che tale Servizio è collocato in abbinamento ai prodotti correlati in BNL Carte No Problem Plus. Ai fini del presente Contratto, per “BNL Carte No Problem Plus” si intende il pacchetto di servizi ancillari promossi dall’Istituto di Credito, composto da (i) polizze assicurative a favore del
Cliente sui mezzi di pagamento erogate da primarie compagnie assicurative; (ii) il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA;
c) il Cliente ha aderito telefonicamente alla fornitura del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, dichiarandosi interessato al medesimo;
d) il Cliente dichiara e garantisce di aver ricevuto le informazioni conformemente all’ art. 52 del D. Lgs. 206/2005 e pertanto dichiara di conoscere le caratteristiche del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA;
e) il presente Contratto dettaglia i termini e le modalità della fornitura del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Xxxxxxxxx, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 - Definizioni
Nell’interpretazione del presente Xxxxxxxxx, si dovrà far riferimento alle seguenti definizioni che, ove con iniziale maiuscola, dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:
“Alert MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA”: si intende la comunicazione delle variazioni di cui all’ALERT SIC EURISC e all’ALERT Protesti volta a rilevare eventuali possibili frodi creditizie conseguenti ad un uso illegittimo dei dati del Cliente;
“Alert SIC EURISC”: si intende la comunicazione delle variazioni in merito alla situazione creditizia del Cliente come rilevabile all’interno del SIC EURISC inerenti a nuovi rapporti di credito (ad esempio richiesta di carte di credito, prestiti, mutui ecc);
“Alert Protesti”: si intende la comunicazione di nuove iscrizioni protesti inerenti il Cliente, come rilevabili presso la Base Dati Protesti, nel Periodo di Rilevazione.
“Assistenza Clienti Mister Credit”: si intende il call center qualificato dedicato ai clienti per ogni richiesta in merito al Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA raggiungibile contattando il numero x00 000 0000000 (lun-ven - 9,00-19,00);
“Base Dati Protesti”: si intende le basi dati di informazioni pubbliche attinenti ai protesti come rinvenibili presso le fonti pubbliche; “Documentazione Contrattuale”: si intende il contratto debitamente compilato, completo di informativa e di modulo di consenso, liberamente rilasciato dal Cliente;
“Periodo di Rilevazione Protesti”: si intende il periodo di rilevazione di eventuali Alert Protesti il cui intervallo temporale è di 30 giorni; “Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA”: si intende il servizio fornito da CRIF finalizzato, da un lato, a rilevare, attraverso monitoraggi giornalieri a valere sul SIC EURISC e mensili sulle Basi Dati Pubbliche inerenti i protesti, possibili frodi creditizie, attraverso un uso improprio di dati personali, e dall’altro, a fornire le istruzioni ed informazioni necessarie alla clientela, al fine di adottare le misure necessarie per cautelarsi contro le possibili frodi creditizie perpetrate a danno del Cliente;
“SIC EURISC”: si intende il Sistema di Informazioni Creditizie, il cui gestore è CRIF, in cui sono censite informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che attengono a richieste/rapporti di credito.
Articolo 2 - Oggetto
2.1 Con il presente Contratto, CRIF fornisce al Cliente, che accetta, il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al presente Contratto, a fronte del riconoscimento del corrispettivo di cui all’art. 6 del presente Contratto.
2.2 Il Cliente è consapevole e accetta che il presente Contratto è strettamente e necessariamente collegato alla attivazione delle polizze assicurative all’interno di BNL Carte No Problem Plus che il Cliente è tenuto a sottoscrivere. Ne consegue che l’efficacia del presente Contratto è subordinata all’avvenuta sottoscrizione ed all’efficacia di BNL Carte No Problem Plus nella sua interezza. Di conseguenza, qualora per qualsiasi motivo (recesso ovvero risoluzione ovvero disdetta) la polizza assicurativa di cui a BNL Carte No Problem Plus cessi di avere efficacia, il presente Contratto si considera automaticamente terminato; di conseguenza, BNL Carte No Problem Plus viene automaticamente a terminarsi.
2.3 Il Cliente è consapevole, altresì, che il presente Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA è un servizio combinato con altri prodotti di BNL Carte No Problem Plus, senza che tale correlazione comporti la qualificazione del presente Servizio quale prodotto o servizio assicurativo.
2.4 Il Cliente dichiara che, al momento della stipula del Contratto ha ricevuto le informazioni per il consumatore ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 206/2005; il Cliente prende atto che CRIF ha riportato, a supporto ulteriore del Cliente medesimo, tale dettaglio all’interno del foglio informativo allegato alla Documentazione Contrattuale (cfr. Foglio Informativo Consumatore).
Articolo 3 - Modalità di esecuzione
3.1 CRIF si impegna ad eseguire l’attività con l’ordinaria diligenza in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Cliente, tramite personale qualificato e di comprovata esperienza. CRIF assume tale impegno garantendo il rispetto dello stesso da parte di tali soggetti.
3.2 Il Cliente, altresì, si impegna a fornire direttamente a CRIF, qualora fosse necessario per l’espletamento delle attività, ogni informazione e/o dato utile per una migliore fruizione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA.
3.3 CRIF si impegna ad attivare il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica procurata a mezzo dell’Istituto di Credito che il Cliente ha aderito telefonicamente alla fornitura del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA e, comunque, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di adesione telefonica.
CRIF, inoltre, provvederà ad inviare al Cliente, gli ALERT SIC EURISC entro 24 (ventiquattro) ore dalla rilevazione sul SIC EURISC di una nuova richiesta di finanziamento o di un nuovo finanziamento accordato.
Qualora vi siano, su base mensile, nuove segnalazioni su protesti (iscrizioni) inerenti il Cliente rilevabili presso la Base Dati Protesti, CRIF provvederà ad inviare al Cliente gli eventuali ALERT PROTESTI, entro il 5 del mese successivo al Periodo di Rilevazione Protesti.
3.4 Gli ALERT MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA possono essere forniti o via SMS o via e-mail a seconda del recapito fornito dal Cliente all’interno dell’Attestato di Adesione; resta altresì inteso che qualora il Cliente fornisca sia numero telefonico che indirizzo e-mail, la fornitura degli ALERT MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA avverrà in entrambe le modalità.
3.5 A cadenza trimestrale, CRIF renderà disponibile al Cliente, tramite la modalità di cui al comma che precede, una informazione sintetica riepilogativa degli eventuali ALERT MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA rilevati nel corso del periodo monitorato. Resta inteso, altresì, che tale informazione sintetica sarà fornita anche nel caso in cui non sia intervenuta alcuna variazione nella posizione del Cliente durante il periodo monitorato.
3.6 Resta, altresì, inteso che CRIF, attraverso l’Assistenza Clienti Mister Credit si rende disponibile a fornire alla propria clientela la necessaria assistenza sul contenuto della documentazione o degli ALERT inviati e a suggerire le necessarie azioni da predisporre a propria tutela nel caso di furto di identità;
3.7 Il Cliente ha diritto di modificare la modalità e/o il recapito per la ricezione degli ALERT MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA tramite l’Assistenza Clienti Mister Credit; in tal caso CRIF provvederà tempestivamente ad aggiornare le modalità e i recapiti per la fornitura del Servizio rispetto alla richiesta del Cliente.
3.8 Nell’ambito del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, CRIF si rende disponibile, tramite l’Assistenza Clienti Mister Credit, a supportare il Cliente, fornendo i chiarimenti necessari inerenti le funzionalità del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, nonché a fornire le informazioni utili affinché il Cliente predisponga le opportune azioni, qualora si siano rilevate, a danno del Cliente medesimo, frodi creditizie e “furti d’identità” da parte di terzi.
Articolo 4 - Obblighi delle Parti
4.1 Il Cliente è tenuto a non utilizzare il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA e gli Alert MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA per scopi illegali o in modo da violare direttamente o indirettamente diritti di altri utenti e/o di terzi. E’, pertanto, espressamente vietato l'inserimento di dati personali falsi e/o inventati necessari all'espletamento del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, è espressamente vietato inoltre inserire dati di terze persone.
4.2 Il Cliente è tenuto a non divulgare le informazioni rese all’interno del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA o a renderle disponibili a terze parti e a conservare le medesime diligentemente in modo da garantirne la riservatezza.
4.3 CRIF si impegna ad osservare e a conformarsi a qualunque legge, regolamento e normativa, ed in particolare alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 196/2003, ed alla normativa in materia di codice al consumo, D. Lgs 206/2005 che abbia riferimento all'attività oggetto del presente Contratto, restando a tal fine inteso che CRIF, nell’ottica del perseguimento e del costante mantenimento di tale conformità, potrà apportare le variazioni ritenute necessarie ed opportune alla struttura delle informazioni fornite, senza che alcun profilo possa essere opposto a CRIF medesima.
Articolo 5 - Gestione Dati
5.1 Il Cliente provvede ad autorizzare CRIF per il trattamento dei propri dati nell’ambito e per le finalità del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. Resta inteso, altresì, che CRIF sarà autorizzata al trattamento dei dati del Cliente per le finalità per le quali il Cliente medesimo abbia rilasciato espresso consenso - come riportato nel modulo di Informativa e Consenso, allegato al presente Contratto. CRIF si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Cliente, a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i dati, i documenti e le informazioni eventualmente ricevute dal Cliente.
Articolo 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento
6.1 Il corrispettivo annuale per il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA è determinato in € 22,80 (ventidue/80 euro) IVA inclusa. Il corrispettivo viene liquidato mensilmente in xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 0 (xxx) mesi dalla data di adesione telefonica del Contratto; fatta eccezione per il primo addebito che è comprensivo delle prime tre mensilità del corrispettivo relativo al Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. La modalità di pagamento è a mezzo autorizzazione di addebito su conto corrente del Cliente presso l’Istituto di Credito.
6.2 In caso di rinnovo, ai sensi del successivo art. 10, il corrispettivo verrà liquidato dal Cliente su base mensile anticipata all’atto del rinnovo, tramite addebito sul conto corrente del Cliente medesimo presso l’Istituto di Credito.
6.3 CRIF si impegna ad emettere apposita fattura a fronte del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA all’atto dell’attivazione ai sensi dell’art.3.3 o al più tardi entro il 5 del mese successivo. La fattura sarà resa disponibile al Cliente tramite una delle modalità gestite da CRIF: posta, e-mail o area web. Resta inteso che qualora il Cliente non sia riuscito a recuperare la fattura, è fatto salvo il diritto del Cliente di richiedere a CRIF l'invio della fattura via posta presso l'indirizzo riportato nell’Attestato di Adesione. Articolo 7 - Responsabilità
7.1 CRIF sarà considerato responsabile per i danni arrecati al Cliente qualora conseguenza della condotta dolosa e/o gravemente colposa di CRIF medesima.
Salvo quanto previsto al capoverso che precede – e fermo restando gli obblighi di diligenza posti in capo a CRIF medesima – il Cliente esonera CRIF da ogni responsabilità derivante dall’uso che il cliente medesimo faccia del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA.
7.2 In particolare, è esclusa ogni responsabilità di CRIF relativamente al contenuto dei dati e delle informazioni tratte dalle base dati, consultate, nonché agli eventuali ritardi verificatesi nella comunicazione dei dati e delle informazioni, in quanto le informazioni provengono da fonte pubbliche e/o da terze parti, e, pertanto, sono al di fuori del controllo di CRIF medesima, non potendo, in alcun modo CRIF rispondere del mancato aggiornamento delle informazioni medesime.
7.3 Le eventuali valutazioni adottate dal Cliente sulla base delle risultanze delle informazioni fornite, dovute eventualmente anche ad interpretazioni errate e/o ad usi automatici, costituiranno, pertanto un risultato assolutamente discrezionale del Cliente medesimo, il quale ultimo dichiara espressamente di garantire CRIF da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse essere avanzata nei confronti di CRIF medesima.
Articolo 8 - Recesso
8.1 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 64 DEL D. LGS. 206/2005 È’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL CLIENTE DI RECEDERE DAL PRESENTE CONTRATTO, ENTRO E NON OLTRE 2 (DUE) MESI DALLA DATA DI ADESIONE AL PRESENTE XXXXXXXXX.XX RECESSO DAL PRESENTE CONTRATTO HA I MEDESIMI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 2 RISPETTO A BNL CARTE NO PROBLEM PLUS.
8.2 IL CLIENTE POTRA’ ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DAL SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, CONTATTANTO IL NUMERO +39 060.060 OVVERO MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DELL’APPOSITO MODULO, PREDISPOSTO DA CRIF, COME RESO DISPONIBILE PRESSO LE FILIALI DELL’ISTITUTO DI CREDITO - L’ISTITUTO DI CREDITO CURERA’ L’INVIO/NOTIFICA DI TALI COMUNICAZIONI A CRIF.
Articolo 9 - Risoluzione
CRIF si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto, in caso di mutamenti della normativa vigente o provvedimenti della autorità amministrativa competente che rendano impossibile la prestazione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, inviando al Cliente comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, fatto salvo il diritto del Cliente al rimborso del rateo di corrispettivo di cui all’art. 6, al netto di quanto già consumato e delle spese sostenute da CRIF per la fornitura del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. Analoga facoltà, nel rispetto delle medesime modalità, viene riconosciuta qualora CRIF non riceva il pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 6 del Contratto.
Articolo 10 - Durata
10.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2, il presente Contratto si considera in vigore dalla data di adesione telefonica e si considererà vincolante ed efficace per 12 (dodici) mesi successivi, a partire dalla data di attivazione di cui all’art. 3.3.
10.2 Il presente Contratto potrà essere rinnovato alla scadenza per periodi successivi di 12 (dodici) mesi ciascuno, salvo disdetta da comunicarsi nelle stesse modalità previste all’art. 8 entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza (iniziale o rinnovata) e a condizione che il Cliente abbia liquidato il corrispettivo, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 6 comma 2, fermo restando che il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA sarà disciplinato nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste.
Resta inteso che qualora il Cliente abbia inviato disdetta al presente Contratto, la stessa ha i medesimi effetti di cui all’art. 2.2 rispetto a BNL Carte No Problem Plus.
Articolo 11 - Foro Competente
Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente Contratto saranno deferite alla competenza del foro di Bologna, fatto salvo quanto previsto in materia di disciplina speciale per la categoria dei consumatori, in accordo alla quale è competente l' autorità giudiziaria ove il Cliente, consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2005, ha la residenza o il domicilio.
n.1 del 03.2014
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D. LGS. 196/03
Egregio Cliente,
ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, CRIF S.p.A. con sede in Bologna Xxx X. Xxxxxx 0-0, X. XXX 00000000000 (“CRIF”) in qualità di Titolare del trattamento* dei Suoi dati personali è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi.
1 - Fonte dei dati personali
I dati personali che La riguardano in possesso di CRIF sono dati raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso terzi, anche attraverso modalità telematiche, nell’ambito dell’esecuzione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, ovvero il servizio di protezione dalle frodi creditizie della linea di servizi “MISTER CREDIT”, che CRIF ha predisposto nell’interesse dei consumatori.
2 - Finalità del trattamento dei dati personali
2.1 - Finalità Necessarie
I dati personali sono trattati da CRIF nell’ambito della normale attività e secondo le seguenti finalità:
a) “strumentali”: finalità strettamente connesse alla erogazione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA (es. acquisizioni di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, acquisizione di documentazione ed informazioni per
l’espletamento delle attività in corso, contatti preliminari per informazioni sul Servizio, solleciti per invio del materiale e della documentazione contrattuale sottoscritta etc.);
b) “obbligatorie”: finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso, fatta eccezione per l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, ed in particolare, l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax, strumentali all’erogazione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dal Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA con l’ulteriore conseguenza che lo stesso Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA non potrà essere erogato. I dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente solo per l’espletamento e nel rispetto delle finalità di cui ai punti 2.1 “Finalità Necessarie”. Ogni ulteriore trattamento per differenti finalità è escluso.
3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.
4 - Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
4.1 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, CRIF necessita di comunicare i dati personali in Italia a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
(a) soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati necessari per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla clientela;
(b) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
(c) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
(d) soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF;
(e) società del Gruppo CRIF.
5 - Diritti dell’Interessato
1. Lei, in qualità di Interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. Ha altresì diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell’eventuale rappresentante designato nel territorio dello Stato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. Sempre in qualità di Interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti previsti dall’art. 7 possono essere esercitati tramite l’invio di una lettera raccomandata.
6 - Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è CRIF S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx,
P. IVA 02083271201. L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ci si potrà avvalere della seguenti modalità:
Lettera indirizzata a: CRIF S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx - Alla cortese attenzione del Servizio Clienti Mister Credit
*ovvero qualsivoglia operazione o complesso di operazioni, effettuata anche tramite l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione dei dati personali.