Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia e le società Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 luglio 2022, n. 1069
Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia e le società Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici
S.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima delle funzioni essenziali di cui all’articolo 3 co. 1 lettera b-septies) del D.Lgs. n. 112 del 15.07.2015.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Xxxx XXXXXXXXXXX, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore PO “Gestione, monitoraggio e controllo operativo dei contratti ferroviari e dell’offerta di trasporto”, confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto di seguito.
VISTI il D.Lgs. n. 422 del 19.11.1997 e ss.mm.ii “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale” a norma dell’art. 4 co. 4 della legge n. 59 del 15.03.1997 e il D.Lgs n. 112 del 15.07.2015 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 212/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).
PREMESSO CHE
A mezzo del D.Lgs. n. 422/1997 la Regione Puglia ha assunto funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale subentrando allo Stato, quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa, sulla scorta dell’Accordo di Programma del 23 marzo 2000, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia.
Il summenzionato Accordo di Programma ha definito le modalità di “trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatorie relative ai servizi in concessione”, compreso il trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà dell’infrastruttura ferroviaria e dei beni e degli impianti, necessari all’esercizio della rete ferroviaria stessa.
Mediante la stipula di successivi contratti di servizio, le società “Ferrotramviaria”, “Ferrovie Appulo Lucane”, “Ferrovie del Xxxxxxx” e “Ferrovie Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l.”, sono divenute concessionari per la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali mentre con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000, è stata rilasciata in favore di “Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni” e successivamente, a far data dalla sua costituzione, alla società “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI)”, la concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite: nello stesso atto di concessione, nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 60T del 28.11.2002 e 3T del 19.01.2006, nonché nel Contratto di Programma.
CONSIDERATO CHE
Il D.Lgs. n. 112/2015 all’art. 3 co. 1 alla lett. b) intende quale Gestore dell’Infrastruttura <<qualsiasi organismo o impresa responsabili dell’esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria di una rete, nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell’ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell’infrastruttura>> e alla lett. b-septies) individua quali funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura <<..l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l’assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l’adozione di decisioni relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni , in conformità ai criteri stabiliti dall’organismo di regolazione, ai sensi, in particolare degli artt. 17 e 26...>> del decreto stesso.
L’art. 11 co. 11 del D.Lgs. n. 112/2015 prevede che i gestori delle Infrastrutture ferroviarie regionali di cui all’articolo 1 co. 4, nel caso in cui entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (nello specifico il 18.12.2019) non risultino entità giuridicamente distinte dall’impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono entro i successivi 90 gg (nello specifico entro il 17.03.2020) ad affidare le funzioni essenziali succitate, di cui all’art. 3 co. 1 lett. b-septies) ad
un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale da imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti.
L’art. 11-ter co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 112/2015, in merito alla delega e alla ripartizione delle funzioni del gestore dell’infrastruttura, prevede, inoltre, che il gestore dell’infrastruttura possa delegare funzioni o parti di esse ad un’entità diversa, purché questa <<non sia un’impresa ferroviaria, non controlli un’impresa ferroviaria o non sia da questa controllata>>.
RILEVATO CHE
La Giunta Regionale, nel rispetto delle possibilità offerte dallo scenario normativo di settore vigente e della disponibilità mostrata dal gestore della rete nazionale “Rete Ferroviaria Italiana (RFI)”, attraverso la delibera n. 2034 dell’11.11.2019, ha approvato, nella fattispecie, uno schema di memorandum atto ad individuare quei presupposti ritenuti necessari per consentire l’affidamento a RFI delle funzioni essenziali riguardanti le succitate quattro infrastrutture ferroviarie regionali, e specificamente l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie e all’imposizione dei conseguenti canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, conformemente ai criteri stabiliti dall’organismo di regolazione.
Alla luce di tale prospettiva, il successivo 12 novembre 2019, la Regione Puglia e le società RFI, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Xxxxxxx e Ferrovie del Sud-Est hanno sottoscritto apposito memorandum approvato dalla Giunta Regionale, dando avvio, in tal modo, ad una serie di confronti bilaterali e di interlocuzioni tra il gestore della rete nazionale con ciascuno dei quattro gestori di rete regionale, per raggiungere una soluzione circa l’affidamento delle funzioni essenziali di cui all’art. 3 co.1 lettera b-septies) del D.Lgs. n. 112 del 2015.
La Società Ferrovie del Sud-Est (FSE), congiuntamente alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI), ha pertanto predisposto e formalizzato un apposito schema di accordo per l’affidamento a quest’ultima delle funzioni essenziali di cui all’art. 3 co. 1 lett. b-septies) del D.Lgs. n. 112/2015, offrendo inoltre la possibilità di ottemperare a quanto statuito dall’art. 11 co. 11 del D.Lgs. n. 112/2015 e garantendo la separazione delle prestazioni dei servizi di trasporto ferroviario, dall’esercizio delle funzioni essenziali correlate alla gestione dell’infrastruttura regionale concessa a Ferrovie del Sud-Est.
Con Deliberazione n. 1252 del 04.08.2020, la Regione Puglia ha quindi approvato lo schema di accordo suddetto, sottoscritto il 17 agosto 2020 ed avente durata dal 01.10.2020 al 31.12.2021 .
DATO ATTO CHE
A seguito della DGR n. 1453 del 02.08.2013 la durata dei Contratto di Servizio (valido dal 01.01.2010 al 31.12.2015) è stata prorogata sino al 31.12.2021 e successivamente, a mezzo della DGR n. 2254 del 29.12.2021, è stato prorogato il Contratto di Servizio inerente il Servizio di gestione di infrastruttura ferroviaria tra Regione Puglia e FSE.
Il suddetto Contratto di Servizio è stato oggetto di una modifica con DGR n. 324 dell’11.03.2022, per “garantire il mantenimento in esercizio ed in sicurezza ed efficienza delle reti ferroviarie regionale, nonché di assicurare la realizzazione, oltre che degli investimenti in corso di esecuzione, dei lavori supplementari connessi agli interventi individuati nella DGR n. 2283 del 12.12.2021”, ai sensi dell’art. 175 co. 1 lett b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii; modifica che ha determinato una estensione della durata fino al 31.12.2026, secondo le previsioni contenute nei precedente contratti di servizio ed agli stessi parti e condizioni.
Pertanto, sulla scorta della recente DGR n. 324 dell’11.03.2022 che ha ulteriormente esteso la durata del Contratto di Servizio fino al 31.12.2026, appare opportuna, oltreché necessaria, la sottoscrizione di un nuovo “atto di regolazione”.
A seguito di tale necessità, è stato predisposto un secondo schema di accordo tra Ferrovie del Sud-Est S.r.l, RFI S.p.A. e Regione Puglia, consentendo a FSE di ottemperare, ulteriormente, agli obblighi previsti dall’art. 11 co. 11 del D.Lgs. n. 112/2015, garantendo la separazione delle prestazioni dei servizi di trasporto ferroviario
dall’esercizio delle funzioni essenziali correlate alla gestione dell’infrastruttura regionale concessa a FSE, pervenuto a mezzo pec il 19.07.2022 ed acquisito in pari data al prot. n. AOO_078_0003531.
Sulla base di quanto su premesso, considerato e rilevato si propone:
1. di ritenere quanto premesso parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare l’allegato schema di Accordo tra Ferrovie del Sud-Est S.r.l., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Regione Puglia, parte integrante del presente provvedimento, da sottoscrivere con le Società Ferrovie del Sud-Est e Rete Ferroviaria Italiana, per l’affidamento a quest’ultima, ai sensi dell’art. 11 co. 11 del D.Lgs. n. 112/2015 e dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all’art. 3 co. 1 lettera b-septies) dello stesso decreto, relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione a Ferrovie del Sud-Est.
3. di dare atto che l’allegato schema di Accordo sarà sottoscritto dal Presidente pro tempore della Regione Puglia, o suo delegato;
4. di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. di disporre la notifica del presente provvedimento alle società Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie del Sud-Est, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241 del 1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196 del 2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5 del 2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
VISTE
• la X.X.X. x. 0000 xxx 00/0/0000, xxxxxxx l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
• la X.X.X. x. 000 xxx 0/0/0000, xxxxxxx Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 7/3/2022. L’impatto di genere stimato è:
❏
❏
X
diretto
indiretto neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7 del 1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo:
1. di ritenere quanto premesso parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare l’allegato schema di Accordo tra Ferrovie del Sud-Est S.r.l., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Regione Puglia, parte integrante del presente provvedimento, da sottoscrivere con le Società Ferrovie del Sud-Est e Rete Ferroviaria Italiana, per l’affidamento a quest’ultima, ai sensi dell’art. 11 co. 11 del D.Lgs. n. 112/2015 e dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all’art. 3 co. 1 lettera b-septies) dello stesso decreto, relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione a Ferrovie del Sud-Est.
3. di dare atto che l’allegato schema di Accordo sarà sottoscritto dal Presidente pro tempore della Regione Puglia, o suo delegato;
4. di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. di disporre la notifica del presente provvedimento alle società Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie del Sud-Est, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore PO “Gestione, monitoraggio e controllo operativo dei contratti ferroviari e dell’offerta di trasporto” | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 1, DPGR del 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità | Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
L’ASSESSORE PROPONENTE Xxxx Xxxxxxxxxxx
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
1. di ritenere quanto premesso parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare l’allegato schema di Accordo tra Ferrovie del Sud-Est S.r.l., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Regione Puglia, parte integrante del presente provvedimento, da sottoscrivere con le Società Ferrovie del Sud-Est e Rete Ferroviaria Italiana, per l’affidamento a quest’ultima, ai sensi dell’art. 11 co. 11 del D.Lgs. n. 112/2015 e dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all’art. 3 co. 1 lettera b-septies) dello stesso decreto, relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione a Ferrovie del Sud-Est.
3. di dare atto che l’allegato schema di Accordo sarà sottoscritto dal Presidente pro tempore della Regione Puglia, o suo delegato;
4. di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. di disporre la notifica del presente provvedimento alle società Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie del Sud-Est, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.
Il Segretario generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
ALLEGATO
II ACCORDO TRA
FERROVIE DEL SUD EST S.r.l.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. REGIONE PUGLIA
Xxxxxxx Xxxxxxxxx 22.07.2022
09:14:56
GMT+01:00
II ACCORDO TRA
FERROVIE DEL SUD EST S.r.l.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. REGIONE PUGLIA
per l’affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. -ai sensi dell’art. 11 comma 11 del D.lgs. 112/2015- dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione a Ferrovie del Sud Est S.r.l.
al 31.12.2026 secondo le previsioni contenute nel precedente contratto di servizio agli stessi patti e condizioni;
F. con il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006 nonché nel Contratto di Programma;
CONSIDERATO che
G. il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i. all’art. 3, comma 1, lett. b) definisce il gestore dell’infrastruttura quale “qualsiasi organismo o impresa responsabili dell’esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell’ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell’infrastruttura”;
H. l’art. 3, comma 1, lett. b-septies) del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, individua quali funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura “l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l’assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l’adozione di decisioni relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall’organismo di regolazione”;
I. l’art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ovvero entro il 18/12/2019] non risultino entità giuridicamente distinte dall’impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedano, entro i successivi novanta giorni [ovvero entro il 17/03/2020] ad affidare le funzioni essenziali di cui alla precedente lettera H ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale da imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti;
J. l’art. 11-ter, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che il gestore dell'infrastruttura possa delegare funzioni o parti di esse a un’entità diversa, purché questa non sia un’impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia da questa controllata;
K. con nota prot. 15205/2019 del 22/11/2019 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha invitato tutti i soggetti gestori di reti regionali individuate nell’elenco di cui al D.M. MIT 5 agosto 2016, e quindi ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo del 15 luglio 2015, n.112 (tra cui la Società FSE) - qualora non abbiano optato per la suddetta separazione societaria nel termine previsto dall’art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015,
n. 112 s.m.i.- “di provvedere a porre in atto, di concerto con le Amministrazioni regionali di riferimento, le
iniziative necessarie all’individuazione del soggetto terzo a cui affidare lo svolgimento delle funzioni essenziali” da perfezionarsi entro il 17 marzo 2020;
L. la Società FSE, non avendo ottemperato all’obbligo di separazione societaria prescritto dall’articolo 11 comma 11 del D.lgs. 115/2015 entro il termine ivi indicato, si è avvalsa della possibilità prevista dalla medesima disposizione ed ha affidato a RFI lo svolgimento delle funzioni essenziali relativamente all’infrastruttura ferroviaria di cui alla premessa D, segnatamente l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie e all’imposizione dei conseguenti canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, in conformità ai criteri stabiliti dall’organismo di regolazione;
M. Con Deliberazione 1252 del 4.8.2020, Regione Puglia ha, approvato l’Accordo per l’affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione a Ferrovie del Sud Est S.r.l.., avente durata dal 1.10.2020 al 31 12 2021 successivamente sottoscritto in data 17.8.2020
N. FSE con nota AD/239 del 31.12.2021, in considerazione di quanto previsto nella D.G.R
n. 2254 del 29.12.2021, richiamata alla precedente lettera E, circa la proroga del Contratto di Servizio non oltre comunque il 31/12/2022, comunicava a RFI ed alla Regione Puglia che “la gestione delle funzioni essenziali di cui all’art 3, co.1 , lett. b-septies del Decreto Legislativo 112/2015, [come declinate nel primo Accordo di cui alla precedente premessa M], è da intendersi prorogata sino alla data comunicata da Regione Puglia e, dunque, sino al venir meno dell’efficacia di Concessione oggetto di proroga”.
O. In considerazione della successiva D.G.R. n. 324 dell’11.3.2022 di cui alla precedente lettera E che ha ulteriormente esteso la durata del Contratto di Servizio al 31/12/2026, le Parti ritengono opportuno sottoscrivere il presente nuovo atto di regolazione.
P. La Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. interviene nel presente atto in qualità di gestore dell’infrastruttura regionale non giuridicamente distinto dall’impresa ferroviaria che svolge prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete gestita
Q. La Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interviene nel presente atto in qualità di soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premesse ed allegato
1. Le Premesse, i Considerato e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 Definizioni
1. In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente Accordo, si intende per:
a. Rete: le linee Bari – Taranto, Mungivacca – Putignano, Xxxxxxx Xxxxxx – Lecce, Novoli – Xxxxxxxx, Casarano – Gallipoli, Lecce – Gallipoli, Zollino – Gagliano, Maglie – Otranto gestite dalla Società FSE;
b. IFN (Infrastruttura Ferrovia Nazionale): la Infrastruttura così come definita dall’articolo 3, lettera b del D.lgs. 112/2015 ed in concessione a RFI ai sensi del DM 138-T/2000;
c. Gestore dell’Infrastruttura (GI): la Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.;
d. Allocation Body (AB): la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
e. Funzioni essenziali: le funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, segnatamente “l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto”.
Articolo 3 Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina il complesso dei rispettivi obblighi relativi alla Rete riguardo: i) all’affidamento e svolgimento delle Funzioni Essenziali a cura dell’AB; ii) agli altri servizi, nell’ambito di quelli indicati nel successivo articolo 6, che Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., su espressa richiesta del GI, si impegna a svolgere per conto dello stesso.
Articolo 4
Adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie
1. Il processo di assegnazione si compone delle seguenti fasi:
a. modellizzazione dell’infrastruttura e determinazione delle percorrenze;
b. acquisizione e istruzione di eventuali richieste di un accordo giuridicamente vincolante, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
c. acquisizione della richiesta delle tracce;
d. elaborazione della bozza di Progetto Orario (fase dell’armonizzazione e eventuale processo di coordinamento);
e. ricevimento delle osservazioni da parte dei Richiedenti e trattazione delle stesse da parte dell’AB;
x. xxxxxxxx del Progetto Orario definitivo a conclusione del processo di coordinamento e in funzione dei criteri di priorità definiti dal GI nel Prospetto Informativo della Rete;
g. assegnazione delle tracce in corso d’orario (VCO) in base alle tempistiche e ai criteri definiti nel Prospetto Informativo della Rete redatto dal GI;
h. assegnazione delle tracce in corso d’orario (gestione operativa) in base alle tempistiche e ai criteri definiti nel Prospetto Informativo della Rete redatto dal GI;
i. variazioni alle tracce derivanti da interventi infrastrutturali definiti dal GI e comunicati dallo stesso ai titolari di Contratto di Utilizzo e all’AB per svolgere le funzioni essenziali.
2. Le suddette fasi del processo di assegnazione sopra descritto saranno svolte a cura di RFI, nel ruolo di AB, a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo sulla base delle regole contenute nella pertinente edizione del Prospetto Informativo della Rete (PIR).
Articolo 5
Adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
1. Il processo di imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura si struttura nelle seguenti fasi:
a. determinazione del pedaggio (sulla base della contabilità regolatoria redatta dal GI secondo i criteri regolatori di cui alla Delibera ART n.96/2015 e s.m.i. e certificata da apposito soggetto all’uopo identificato);
b. rendicontazione (sulla base delle tracce oggetto del contratto di utilizzo sottoscritto tra il GI e Impresa Ferroviaria);
c. determinazione degli importi da fatturare, in acconto e a conguaglio, da parte del GI (sulla base delle tracce oggetto del contratto di utilizzo sottoscritto tra il GI e Impresa Ferroviaria).
Le suddette fasi del processo di imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura saranno svolte a cura di RFI a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo sulla base delle regole contenute nella pertinente edizione del Prospetto Informativo della Rete (PIR)
2. Ai fini dell’esercizio delle attività relative alla determinazione del pedaggio, in coerenza con la tempistica di cui al precedente comma, RFI procederà, su specifica richiesta da parte della Regione e del GI e a fronte della previa messa in disponibilità di tutti i dati all’uopo necessari, a porre in essere tutte le attività propedeutiche connesse all’elaborazione di un sistema di pricing in linea con il quadro normativo/regolatorio vigente.
Articolo 6
Altri servizi offerti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
1. Su specifica richiesta del GI, Rete Ferroviaria Italiana manifesta la sua disponibilità a svolgere le seguenti prestazioni:
a. attività di supporto nella predisposizione e pubblicazione del Prospetto Informativo della Rete;
b. attività di supporto nel processo di predisposizione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura.
Articolo 7 Durata ed efficacia
1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e cesserà di produrre effetti al venir meno dell’efficacia del Contratto di Servizio di cui alla premessa E.
2. Le Parti prendono atto che il realizzarsi, in costanza del presente Accordo, rispettivamente, dell'ipotesi prevista al secondo periodo dell'art. 47 comma 4, del DL 50/2017, o di quella descritta al comma 5 del medesimo articolo, nonché il sopraggiungere di qualunque ulteriore atto e/o provvedimento che lo dovesse rendere inefficace ne comporta la cessazione immediata dei relativi effetti.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che a partire dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di sottoscrizione del presente Accordo RFI, sulla scorta di quanto esplicitamente richiesto da FSE con la nota di cui alla precedente premessa N., ha continuato a fornire le prestazioni alle medesime condizioni previste nell’accordo richiamato alla precedente premessa M.
Articolo 8 Corrispettivo
1. Per l’attività di assegnazione delle tracce ferroviarie il GI corrisponderà a RFI un importo così distinto:
a. per l’attività di cui al punto 1.a dell’art. 4 un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate nell’attività pari a 8.300,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
b. per le attività di cui ai punti dall’1.b all’1.g e l’1.i dell’art. 4 un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate nell’attività pari a 96.000,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
c. per l’attività di cui al punto 1.h dell’art. 4 un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate nell’attività pari a 105.200,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria).
2. Per l’attività di imposizione dei canoni il GI corrisponderà a RFI un importo così distinto:
a. per le attività di cui al punto 1.a dell’art. 5, un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate in tale attività pari a 13.600,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
b. per le attività di cui ai punti 1.b e 1.c dell’art. 5, un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate pari a:
• per le attività di cui al punto 1.b: 3.400,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
• per le attività di cui al punto 1.c: 4.800,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria).
3. Per le attività di cui all’art 6, i compensi saranno così determinati:
• per le attività di cui al punto a): 4.150,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
• per le attività di cui al punto b): 900,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
4. Le necessarie attività di adeguamento dei sistemi informativi di RFI, funzionali allo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo, nonché i relativi costi, troveranno disciplina nell’ambito di specifici accordi tra FSE e RFI.
Articolo 9 Clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., fatto salvo il diritto al maggior danno, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Parte adempiente attraverso comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’altra Parte, nelle seguenti ipotesi:
a. inadempimento da parte del GI dell’obbligo di cui all’articolo 8;
b. rilevanti e ripetuti inadempimenti da parte di RFI degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5;
c. eventuali determinazioni da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti in merito all’efficacia e/o contenuto dell’Accordo.
Articolo 10
Comunicazione all’Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
0. Il presente Accordo, analogamente a quanto avvenuto a seguito della sottoscrizione dell’Accordo richiamato alla precedente premessa M, sarà trasmesso a cura del GI all’Autorità di Regolazione dei Trasporti affinché la stessa acquisisca piena conoscenza del contenuto.
– per la Regione Puglia
– per la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
– per la Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.