JOINT PROJECTS 2017
JOINT PROJECTS 2017
Accordo di cofinanziamento e collaborazione per la realizzazione del progetto:
TRA
L’Università degli Studi di Verona, con sede e domicilio fiscale in via dell’Artigliere, 8 – 00000 Xxxxxx, Partita Iva 01541040232, Codice Fiscale 93009870234, in persona della Professoressa Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera Consiglio di Dipartimento del ;
E
L’impresa/ente COOPERATIVA SOCIALE SOS CASA ONLUS, con sede legale in LOC. EMMAUS 1 - VILLAFRANCA DI VERONA , P. IVA/C.F. 1210350235, in persona del Legale Rappresentante Dott. Re- nato Xxxxxxx che interviene autorizzato con (specificare l’atto/delibera/ ecc.
) ;
PREMESSO CHE
- in data 29/03/2017 con Decreto Rettorale n. 579/2017 l’Università degli Studi di Verona ha emanato il bando “Joint Projects 2017” per la realizzazione di Progetti di Ricerca Congiunti con Imprese ed Enti;
- le Parti hanno presentato un Progetto dal titolo: “Nuove Sinergie per il social housing/New Synergies for social housing”, con il coordinamento scientifico del Xxxx. Xxxxx Xxxxx;
- a seguito della procedura di valutazione delle proposte presentate, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Verona, con provvedimento del 25 settembre 2017, ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi al co-finanziamento di Ateneo;
- le Parti ravvisano l'opportunità di definire i criteri, le regole e le modalità da seguire, nel rispetto del bando Joint Projects 2017 e della legislazione vigente, per indirizzare, coordinare e monitorare le at- tività del Progetto, l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e la diffusione dei risultati della Ri- cerca;
- le Parti riconoscono di dovere mantenere un livello di riservatezza tale da garantire la brevettabilità delle conoscenze e/o dei risultati generati nell'ambito del Progetto;
- il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (struttura dell’Università degli Studi di Verona dota- ta di autonomia finanziaria e contrattuale) è munito del potere di sottoscrivere la presente Conven- zione con efficacia vincolante per l’Ateneo ai sensi dell’art. 30 e segg. dello Statuto;
- la terminologia utilizzata nel presente accordo è la seguente:
Parti: gli Enti cofinanziatori ed estensori del Progetto, stipulanti l’accordo di collaborazione.
Università/Ateneo: l’Università degli Studi di Verona.
Dipartimento: Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona.
Partner: la/le impresa/e o lo/gli ente/i contraente/i diversi dall’Università di Verona.
Progetto: il Joint Project 2017 ammesso al cofinanziamento.
Ricerca: l’insieme delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del Progetto.
Unità di Ricerca: organismo operativo costituito presso ciascun Partner del Progetto e composto da personale avente rapporto di dipendenza o di collaborazione con la/le impresa/e o lo/gli ente/i con- traente/i e designato all’attuazione dello stesso.
Staff di Ricerca: l’insieme del personale impegnato nell’attuazione del Progetto.
Coordinatore scientifico: il coordinatore/supervisore del Progetto.
Responsabile scientifico: il preposto all’Unità di Ricerca costituita presso ciascun Partner del Pro- getto.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 OGGETTO
1. Le Premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto dal titolo:
“Nuove sinergie per il social housing/ New synergies for social housing” da eseguirsi secondo quanto previsto e concordato dal Programma della Ricerca.
ART. 2 PROGRAMMA DELLA RICERCA
1. Il Programma della Ricerca, ossia l’insieme delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del Progetto, corrisponde a quanto indicato nel documento inserito in fase di valutazione.
2. Il Coordinatore scientifico e i Responsabili scientifici delle Unità di ricerca potranno concordare per iscritto, con efficacia vincolante per le parti contraenti, eventuali modifiche in relazione all’evoluzione del Progetto.
ART. 3
ESECUZIONE DELLA RICERCA: DURATA E LUOGO
1. La Ricerca avrà inizio il 1° marzo 2018 e terminerà il 1° marzo 2020; previa motivata richiesta scritta indirizzata al Delegato del Rettore per la Ricerca Scientifica e in copia al Liaison Office dell’Area Ri- cerca di Ateneo, potrà essere prorogata per una sola volta e per un massimo di 6 mesi, senza che ciò comporti alcuna integrazione contributiva da parte dell’Amministrazione Centrale dell’Università, anche in caso di eventuale ridefinizione degli obiettivi. Il nulla osta per la proroga dovrà essere co- municato tempestivamente dal Coordinatore scientifico ai partner del progetto.
2. Il programma verrà eseguito nei laboratori e strutture di ricerca (“locali”) di volta in volta concorde- mente definiti dai responsabili scientifici delle Parti. Il datore di lavoro della sede ospitante assolve, nei confronti del personale dello staff di ricerca che si reca in questi locali, tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
ART. 4 RESPONSABILI DELLA RICERCA
1. I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente accordo sono:
- per l’Università di Verona, il Xxxx. Xxxxx Xxxxx, quale Coordinatore scientifico del Progetto e re- sponsabile dell’unità di ricerca presso il Dipartimento;
- per l’impresa/l’ente, il Sig. Xxxxxx Xxxxxx, quale Responsabile dell’Unità di ricerca della Partner.
2. Il Partner si impegna a notificare all’Università ogni variazione nella propria legale rappresentanza ed ogni modifica nel tipo, nella struttura e nell’assetto dell’impresa quali fusioni, scissioni, incorpora- zione, trasformazioni, modificazioni della ditta, della ragione o denominazione sociale, cessione di rami di azienda.
ART. 5
BUDGET DELLA RICERCA
1. Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione del Progetto nelle modalità descritte dal do- cumento “Costo Totale del Progetto” (Allegato A del presente Accordo).
2. Il “Costo Totale Progetto” corrisponde ai costi indicati nell'Allegato A che, come previsto da Bando, nel caso sia effettuata una decurtazione da parte dell’Ateneo sul contributo richiesto, dovrà riportare
le cifre aggiornate, con possibilità di effettuare spostamenti da una voce all’altra, purché le percen- tuali di co-finanziamento di ciascuna parte rispettino quanto previsto dal bando.
3. Sarà possibile effettuare delle rimodulazioni dei costi per tutto il periodo di svolgimento del progetto entro un intervallo di variabilità pari al 20% del costo totale del progetto con possibilità di effettuare spostamenti da una voce all’altra purché le percentuali di co-finanziamento di ciascun partner rispet- tino quanto previsto dal bando. In ogni caso la rimodulazione non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo. Eventuali richieste di variazione andranno inoltrate all’Area Ricerca - Liaison Office che en- tro 15 giorni lavorativi dovrà fornire risposta a riguardo.
4. Le Parti concordano che i costi indicati come materiale inventariabile, spese per le attività di ricerca e sviluppo, personale a contratto, servizi esterni, missioni e organizzazione convegni/seminari sono ammissibili a condizione che siano stati effettivamente liquidati a partire dalla data di presentazione della proposta progettuale ed entro il termine definito per lo svolgimento della ricerca all’art. 3 del presente accordo.
5. Le Parti si impegnano inoltre a mettere a disposizione della Ricerca proprio personale qualificato (permanent employees) e/o ad attivare forme di collaborazione per reclutare persone qualificate a proprie spese (temporary employees), secondo quanto indicato nell’Allegato A per la parte relativa ai costi del personale.
ART. 6
MODALITÀ DI COFINANZIAMENTO
1. Il cofinanziamento del Progetto da parte del Partner dovrà essere corrisposto, in termini di risorse proprie secondo quanto previsto nell’Allegato A.
2. Il contributo assicurato dal Bilancio dell’Amministrazione Centrale dell’Università a titolo di cofinan- ziamento, verrà trasferito esclusivamente al Dipartimento nel suo intero ammontare solo a seguito della stipula del presente accordo di collaborazione debitamente repertoriato e della comunicazione del Codice Unico Progetto (CUP) da parte del Dipartimento stesso al Liaison Office dell’Area Ricer- ca di Ateneo e alla Direzione Amministrazione e finanza.
3. Il Partner destinerà per il Programma di Ricerca proprie risorse pari alla somma di cui all'Allegato A, debitamente rendicontate al Dipartimento nelle modalità previste dal successivo articolo 7. In parti- colare il Partner si impegna ad effettuare le spese di propria competenza per le voci “materiale in- ventariabile”, “spese per le attività di ricerca e sviluppo”, “missioni”, “organizzazione di convegni e seminari”, senza ritardo e in coordinamento con l’Unità di Ricerca accademica.
Il Partner trasferirà invece direttamente al Dipartimento la somma relativa alla voce “personale a contratto” per l’attivazione di una Borsa di ricerca, pari ad euro 3.500,00 all’atto della sottoscrizione del presente accordo.
ART. 7
RIUNIONI, RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE
1. Allo scopo di facilitare l’esecuzione e lo sviluppo della Ricerca, le Parti concordano di organizzare riunioni secondo un calendario e presso le sedi da definire di comune accordo dai rispettivi respon- sabili scientifici, di cui verrà redatto apposito verbale.
2. Il Coordinatore Scientifico del Progetto sarà tenuto ad effettuare la rendicontazione entro tre mesi dalla conclusione del progetto attraverso una relazione illustrativa in grado di fornire i seguenti ele- menti conoscitivi:
a. un resoconto analitico delle spese avvenute sia per il Dipartimento che per il Partner;
b. i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;
c. (eventuali) variazioni, rispetto al Progetto originario – indicare chiaramente le proroghe;
d. le prospettive di ulteriori sviluppi ed eventuali ricadute economiche prevedibili;
e. gli eventuali impegni di spesa esclusivamente per la promozione dei risultati del progetto, qualora si preveda di liquidare tali spese entro il termine del progetto (es. pubblicazioni, convegni, etc).
3. Gli organi competenti potranno procedere al monitoraggio dei progetti finanziati, avvalendosi di esperti, per quanto concerne l’analisi e alla verifica delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.
ART. 8 SEGRETEZZA
1. I componenti delle Unità di Xxxxxxx sono vincolati al più rigoroso segreto in ordine alle esperienze, informazioni, cognizioni (know-how segreto) conferite per la realizzazione del Progetto o acquisite nel corso dello stesso ai sensi dell’art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).
2. Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca.
3. Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura “confidenziale”; il rilievo di tale annota- zione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l’obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla controparte.
4. Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.
5. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministra- tivo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate).
6. In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti dalla Ricerca la clausola di segretez- za (patto di segreto) potrà essere prorogata dalle Parti dopo la scadenza dell’Accordo per una dura- ta comunque non eccedente i cinque anni.
ART. 9 UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
1 Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui Risultati che possano essere raggiunti nel corso delle attività di cui al presente Accordo ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, nuova varietà vegetale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti Risultati.
2. Nel caso in cui, nell’esecuzione della Ricerca, si ottengano Risultati che le Parti ritengano di proteg- xxxx attraverso il deposito di domanda di brevetto ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a essi saranno disciplinati con una stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.
3. Si precisa inoltre che ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: al proprio “Background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento pre- cedente alla sottoscrizione del presente Accordo, con la precisazione che per Background si intende unicamente l’insieme delle conoscenze e delle informazioni detenute dallo specifico gruppo di ricerca af- ferenti a ciascuna delle Parti, che svolgono le attività di cui al presente Accordo; al proprio “Sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifi- co oggetto del presente Accordo, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.
4. Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e divulgative dei risultati e delle metodiche uti- lizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, potranno proporre le metodologie e gli strumenti di comunicazione più idonei come, ad esempio, la realizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto
specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i segni distintivi delle Parti e dell'iniziativa Joint Pro- jects e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Joint Projects 2017 promosso dall'Università di Verona”.
ART. 10
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Le Parti si riservano di risolvere l’Accordo ex art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento di una Parte in relazione alle obbligazioni di cui agli artt. 5 (“Budget della Ricerca”), 8 (“Segretezza”), 9 (“Utilizza- zione dei Risultati”) del presente accordo, salvo che all’inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro 30 giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata
a.r. o altro mezzo idoneo di comunicazione alla Parte che vi ha dato causa.
2. La risoluzione si verifica di diritto (art. 1456, comma 2, c.c.) se la parte adempiente dichiara all’altra con ulteriore lettera raccomandata A.R. che intende valersi, una volta decorsi i trenta giorni di cui al punto che precede, della clausola risolutiva espressa.
ART. 11
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO
1. Ogni parte, in qualsiasi momento prima della scadenza dell’Accordo, può proporre all’altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del rapporto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati della ricerca nel frattempo conseguiti.
2. Ogni modifica all'Accordo o la proroga dello stesso necessitano della forma scritta.
3. Il Partner, sentita l’Università, avrà diritto di cedere il presente Accordo in caso di cessione di un ra- mo di azienda interessato dal progetto ovvero di perfezionamento di qualsivoglia operazione di scis- sione o joint venture che inerisca al ramo di azienda interessato.
4. Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo le cui spese sono a carico del Partner ai sensi del
D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e modificazioni. È prevista l’imposta di registra- zione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifi- che, a cura e spese della parte richiedente.
ART. 12
FORO COMPETENTE
1. Il presente Accordo si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto inderogabilmente alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente Accordo, il foro competente, definito dall'art. 25 del Codice di Procedura Civile corrisponde a quello in cui ha sede l'avvocatura distrettuale dello stato competente per l’Università di Verona e cioè il Xxxx xx Xx- xxxxx.
0. L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dello stesso.
4. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed effi- caci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sot- tesi alle clausole sostituite.
ART. 13
TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate sul fatto (e, per quanto di ragione, espres- samente acconsentire a) che i “dati personali” forniti da ciascuna, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Ac- cordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo stesso, mediante consultazione,
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, me- diante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.
2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196 del 2003.
L.C.S.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direttore del Dipartimento di Prof. Firma Coordinatore Scientifico del Progetto Prof./Dott. Firma Verona, lì | Per il Partner Il Legale Rappresentante: Firma |
ALLEGATO A
BUDGET DESCRIPTION
FINANCIAL CONTRIBUTION Partner | FINANCIAL CONTRIBUTION Department/Centre | FINANCIAL CONTRIBUTION University | DETAILED DESCRIPTION Please insert de- scription of the cost if present | |
Purchase of new equip- ment (materiale inventaria- bile) | 1500.00 | computer e software | ||
Company private or public body equipment (stima del valore d'uso delle attrezza- ture del partner) | ||||
R&D cost (spese per le at- tività di ricerca e sviluppo) | 2000.00 | 1000.00 | Spese pubblica- zione atti conve- gno, libri e riviste | |
Temporary employees (personale a contratto) | 3500.00 | 4000.00 | Borsa di ricerca | |
Subcontracting (servizi esterni) | ||||
Travel and subsistence (missioni) | 1000.00 | 400.00 | Missioni | |
Meetings and seminars or- ganization (organizzazione convegni/ seminari) | 1000.00 | 1 Workshop e 1 Convegno | ||
Department/Centre Perma- nent employees (costo del personale accademico) | 3.600.00 | Costo figurativo | ||
Enterprise private or public body permanent em- ployees (valorizzazione del costo del personale strut- turato) | ||||
TOTALE | 9000.00 | 3.600.00 | 5400.00 |
Data,