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Autoveicoli
Autoveicoli
PROGETTO SICUREZZA AUTO
CONTRATTO PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOCoLInAtrMatOtoTOpReEr,lN’aOsNsiCcHuÉraDzEioI RnIeSCHI DI DdAeNllNa IrIeNsCpoOnNsSaEbGilUitEàNcZiAviDleI INveCrEsNoDtIeOr,zi
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in conseguenza di incendio, furto o altri eventi speciali riguardanti autovetture, autotassametri
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.
Avvertenza: prima della sottoscrizione della Polizza leggere attentamente la Nota Informativa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 01/10/2018.
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sot- toscrizione della Polizza.
Il Contraente può richiedere un preventivo gratuito personalizzato relativo ai diversi tipi di Autoveicoli, redatto sulla base degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale scelta tra quelle offerte dall’Impresa:
- presso le filiali di UBI Banca,
- tramite il sito internet dell’Impresa [xxx.xxxxxxx.xx].
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che pre- vedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della Copertura assicurativa, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini riportati in maiuscolo assumono lo stesso signi- ficato anche a valere sulle Condizioni di Assicurazione come indicati nella Sezione Glossario.
consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non deri- vanti da innovazioni normative.
! Avvertenza: L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx per la
All’interno del sito internet dell’Impresa è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. A tal fine il Contraente può richiedere le credenziali di accesso all’area riservata, entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni generali
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordina- mento da parte di BNP Paribas Cardif SA - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39 02 499 80.1 - Fax +39 02 49980.498 - Capitale Sociale euro 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e numero Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
- Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00064 - Impresa autorizzata all’e- sercizio delle assicurazioni con D.M. dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. del 16/3/1987, n. 62) - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx - Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2017 pari ad Euro 119.890.797, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 87.078.797 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammon- tare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 160%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Progetto Sicurezza Auto - Autoveicoli - è la Polizza di CARGEAS Assicurazioni S.p.A. dedicata agli Autoveicoli e riservata ai Contraenti che alla stipula del contratto siano intestatari di un conto corrente acceso presso una filiale di UBI Banca.
MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
Una volta richiesto il preventivo, se interessato ad acquistare la Polizza, il Contraente deve:
- controllare l’esattezza dei dati forniti e riportati nel preventivo, comunicando eventuali errori prima del pagamento del Premio così da consentire all’Impresa di emettere un nuovo preventivo;
- in assenza di errori, restituire all’Impresa la Polizza completata con le firme richieste.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
La Copertura assicurativa è riservata ai Contraenti che, alla stipula del contratto, sia- no intestatari di un conto corrente acceso presso una filiale di UBI Banca. In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza ha per oggetto rischi inerenti e correlati alla circolazione del vei- colo e può prevedere le seguenti Coperture assicurative:
COPERTURE ASSICURATIVE
Copertura 1 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Copertura 2 COMPLEMENTARE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Copertura 3 INCENDIO, FURTO
Copertura 4 COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
Copertura 5 VALORE INTERO GAP Copertura 6 GUASTI ACCIDENTALI
Copertura 7 EVENTI SPECIALI
Copertura 8 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Copertura 9 TUTELA LEGALE Copertura 10 ASSISTENZA
Il contratto è stipulato “senza tacito rinnovo” e cessa di avere effetto dalle ore 24,00 della data di scadenza indicata in Polizza.
L’Impresa, tuttavia, manterrà operanti le Coperture assicurative prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto; tale esten- sione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del mede- simo rischio.
Per la sola Copertura 1 sarà possibile l’emissione di coperture temporanee, con dura- ta che va da un giorno ad un massimo di sei mesi.
L’Impresa invia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del con- tratto, una comunicazione scritta contenente l’approssimarsi della scadenza con- trattuale e si riserva la facoltà di trasmettere al Contraente una proposta di rinnovo
del contratto per una ulteriore annualità con l’indicazione del premio da versare per la proroga della Polizza. Il Contraente può esprimere il proprio consenso alla proroga della Polizza recandosi presso un Intermediario incaricato dall’Impresa ed effettuare il pagamento del premio con le modalità indicate dall’Intermediario stesso; le nuove condizioni di Xxxxxxx si intenderanno accettate con il pagamento del nuovo premio.
TITOLO I
Copertura 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
l’attenzione sugli Articoli n° 1, 2, 3, 4 delle condizioni.
! Avvertenze: La Copertura è soggetta a limitazioni ed esclusioni, Si richiama
La presente Copertura assicurativa copre i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi l’Impresa a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circo- lazione del veicolo assicurato (Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione).
La presente Copertura assicurativa copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli Autoveicoli in aree private. Limitatamente all’ac- cesso alle aree aeroportuali che necessitano di specifica autorizzazione, qualora sprovvisti della stessa, il Massimale di responsabilità civile verso Terzi si intende ridotto al minimo previsto per Legge, indipendentemente da quanto indicato in Polizza. L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamati dalla Polizza. L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamati dalla Polizza
In relazione alla presente Copertura assicurativa l’Impresa adotta le seguenti for- mule tariffarie:
a) Bonus Malus, che prevede la variazione della classe di merito (e quindi del premio) in funzione dei sinistri con accertata responsabilità principale, pagati anche a titolo parziale nel corso del periodo di osservazione (condizione ag- giuntiva F. Bonus Malus)
b) Franchigia fissa ed assoluta, che prevede un importo indicato in Polizza (fran- chigia) che l’Assicurato deve corrispondere all’Impresa per ogni sinistro con re- sponsabilità liquidato (condizione aggiuntiva E. Franchigia fissa ed assoluta). Esempio: franchigia prevista di € 206.58 (per un’autovettura di 2000 cc), danno liquidato € 1000. L’Impresa invia all’Assicurato lettera di richiesta del paga- mento di € 206.58.
! Avvertenze: il mancato pagamento della franchigia da parte dell’assicurato viene indicato sull’attestazione dello stato del rischio.
Il Contraente ha la possibilità di acquistare le estensioni della Copertura 1 di seguito elencate, in relazione alle quali si rinvia, per maggiori dettagli, alle Condizioni di Assi- curazione – PARTE I – Condizioni Aggiuntive per l’assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali (valide soltanto se espressamente richiamate e/o cor- risposto il relativo Premio):
A. Autoveicoli adibiti a scuola guida
B. Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico
D. Rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell’inoppo- nibilità al terzo di eccezioni previste all’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
X. Xxxxxxxx alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stu- pefacenti o psicotrope
I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde
! Avvertenze: La Copertura è soggetta a limitazioni ed esclusioni, Si richia- ma l’attenzione sugli Articoli delle condizioni n°1 - Oggetto dell’assicurazione, 2 - Esclusioni e rivalsa, 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio, 4 - Estensione territoriale.
DIRITTO DI RIVALSA DELL’IMPRESA:
nei casi elencati all’Art. 2 – Esclusioni e Rivalsa – e all’Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio - (e in tutti gli altri casi in cui non sono pos- sibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa), L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo (Art. 4).
A parziale deroga del’’Art. 2, l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa, sottoscriven- do le condizioni aggiuntive “D” e “S” (vedi l’apposita sezione delle Condizioni
- Condizioni aggiuntive per l’assicurazione di rischi non compresi in quella obbli- gatoria e speciali valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio).
i Esempio: Massimale assicurato € 6.000.000,00
Ammontare del danno: € 50.000,00
Risarcimento a favore del terzo: € 50.000,00
i Esempio: Massimale assicurato € 6.000.000,00
Ammontare del danno: € 6.200.000,00
Risarcimento a favore del terzo: € 6.000.000,00 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 200.000,00
Copertura 2 – COMPLEMENTARE R.C. VERSO TERZI
Copertura assicurativa acquistabile unitamente alla copertura n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
te. Si richiama l’attenzione sui singoli articoli delle condizioni.
! Avvertenze: Copertura soggetta a limitazioni, di seguito descritte sinteticamen-
Pacchetto che comprende le seguenti coperture:
Art. 15.1 - Responsabilità civile dei trasportati
La copertura nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la Copertura 1, copre i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione dai trasportati.
! Avvertenze: Sono esclusi i danni all’autovettura assicurata e causati ad altri trasportati.
Art. 15.2 - Xxxxx provocati dai figli minori
La copertura nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la Copertura 1, copre i danni arrecati a terzi (a seguito di circolazione dell’autovettura assicurata) causati dai figli minori non emancipati o da altre persone soggette a tutela dell’Assicurato e con lui conviventi (come da art. 2048 C.C., I° comma).
! Avvertenze: la circolazione deve avvenire all’insaputa dell’Assicurato.
Art. 15.3 - Spese di dissequestro
Vengono rimborsate le spese legali sostenute per il dissequestro dell’autovettura.
! Avvertenze: il sequestro da parte dell’autorità giudiziaria deve essere a seguito di incidente derivante dalla circolazione. L’Impresa rimborsa al massimo € 250 per sinistro.
Art. 15.4 - Danni per soccorso vittime della strada
La copertura copre le spese sostenute per eliminare i danni da imbrattamento all’inter- no del Veicolo assicurato, causati soccorrendo vittime di incidente stradale.
! Avvertenze: L’Impresa rimborsa al massimo € 250 per sinistro.
Art. 15.5 - Collisione con veicoli non assicurati
La copertura copre i danni, in caso di incidente stradale da circolazione con altro veico- lo non assicurato per la Responsabilità Civile Auto.
! Avvertenze: il veicolo danneggiante deve essere identificato da targa, deve esi- stere verbale o denuncia alle autorità dell’accaduto. L’Impresa rimborsa al massimo
€ 5.000 (il rimborso viene calcolato in base al grado di responsabilità del danneg- giante – Art. 2054 C.C.)
Art. 15.6 - Ricorso Terzi
La copertura copre i danni (sia a persone, che cose o animali) in conseguenza di Incen- dio, Esplosione e Scoppio del Veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione ai sensi della D. Lgs. 7/9/2005 n. 209.
! Avvertenze: la Copertura assicura al massimo € 260.000 per Sinistro. Sono esclusi i seguenti danni da inquinamento dell’ambiente e alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato del conducente o del proprietario del Veicolo. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconosci- mento della propria responsabilità senza consenso dell’Impresa.
i Esempio: Massimale - Danni per soccorso vittime della strada
- Ammontare del danno € 500
- Massimale per evento € 250
- Importo liquidato € 250
i Esempio: Collisione con veicoli non assicurati - Responsabilità della controparte: 100%
- Ammontare del danno € 5.000
- Massimale per evento € 8.000
- Importo liquidato € 5.000
i Esempio: Collisione con veicoli non assicurati - Responsabilità della controparte: 80%
- Ammontare del danno € 14.000
- Danno liquidabile € 11.200 (€ 14.000 – 20% = € 11.200)
- Massimale per evento € 5.000
- Importo liquidato € 5.000
Copertura 3 – INCENDIO E FURTO
! Avvertenze: Si richiama l’attenzione sull’art. 18 – Esclusioni; condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell’indennizzo.
Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione
La copertura copre i danni al Veicolo assicurato causati da incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate e Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.
Sono altresì compresi i danni subiti dal Veicolo assicurato durante la circolazio- ne dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.
parte del valore dell’autoveicolo (Art. 73 – Determinazione dell’ammontare del danno), l’Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte sud- detta (Art. 1907 del C.C.).
Se richiamato in Polizza, la Copertura e’ prestata con l’applicazione di uno scoper- to (Art. 19). E’ possibile non avere l’applicazione dello scoperto (Art. 20), ma con maggiorazione del premio.
! Avvertenze: Se il valore assicurato al momento del sinistro, copre solo una
i Esempio: scoperto del 10% con un minimo di € 206 (franchigia). Per un danno liquidabile di € 5000, € 500 non vengono liquidati.
Per un danno di € 2000, essendo il 10% (€ 200) inferiore al minimo previsto, non vengono liquidati € 206.
Si richiama l’attenzione sui seguenti articoli:
Art. 16.1 - Estensione della Copertura agli Apparecchi Fonoaudiovisivi
! Avvertenze: Per questa copertura è previsto un limite di indennizzo (per ogni annualità) del 15% CALCOLATO SUL VALORE DELL’AUTOVETTURA (fermo re- stando l’applicazione dello scoperto, se previsto).
i Esempio: valore autovettura € 10.000. Limite di indennizzo: € 1500 per annuali- tà. L’Impresa paga in caso di danno liquidabile ai fonoaudiovisivi al massimo € 1500 per annualità.
i Esempio: un danno da € 1500 verrà liquidato per € 1294 (ossia l’ammontareì ec- cedente la franchigia, compreso nel massimale). Un danno da € 1700 sarà liquidato per € 1494.
In ipotesi di danno pari a Euro 2500: verranno liquidati Euro 1500 (essendo l’am- montare eccedente la franchigia, superiore al limite di indennizzo annuale).
Art. 16.2 – 16.3 – 17
! Avvertenze: gli articoli indicano come viene determinato il valore da assicu- rare e come viene adeguato ad ogni rinnovo.
Si richiama l’attenzione sull’art. 17: l’adeguamento automatico del valore assicu- rato è operante se in polizza è richiamata la clausola (Adeguamento automatico art. 17: si) e se indicato il codice Infocar (alla voce “codice veicolo”). Se la durata della polizza è inferiore a 12 mesi (calcolati dalla data di effetto) l’adeguamento automatico non è operante anche se è richiamata la clausola (art. 17). Se la clau- sola non è richiamata,
il Contraente deve chiedere l’adeguamento alla scadenza annuale, comunicando il valore adeguato dell’autovettura (art. 16.3).
Art. 16.4 – 16.5
! Avvertenze: gli articoli regolano la Copertura in caso di presenza di un radiolo- calizzatore satellitare.
Nel caso di evento dannoso in aree non coperte dal radiolocalizzatore, oppure nel caso di mancato rinnovo dell’abbonamento ai servizi della centrale Operativa è previsto uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.580 per ogni tipo di danno e indipendentemente dal valore dell’autovettura.
Art. 21
! Avvertenze: l’articolo regola il caso di ritrovamento dell’autovettura (o di una parte) dopo l’avvenuto furto totale e parziale, e a danno già liquidato da parte dell’Impresa.
Copertura 4 – COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
Pacchetto di coperture, acquistabile unitamente alla copertura n° 3 – INCENDIO E FURTO, che completano la copertura 3 – Incendio e Furto – regolato dai medesimi ar- ticoli (Art. 22); Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole Coperture.
Art. 22.1 – Mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto
La copertura rende operativa la copertura 3 – Incendio e furto – in deroga all’esclu- sione prevista dall’art. 18, lettere c).
Art. 22.2 – Rottura dei cristalli
Presso i centri convenzionati (Doctor Glass e Car Glass) l’Impresa RIMBORSA INTERA- MENTE IL COSTO DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE dei cristalli.
! Avvertenze: il massimale illimitato sarà valido esclusivamente con visura della car- ta di circolazione, dalla quale risulti l’immatricolazione del veicolo come autovettura. Segnature, rigature e simili non sono coperti dalla Copertura. Sono esclusi i danni agli specchietti retrovisori ed ai gruppi ottici.
Presso i centri non convenzionati il massimale previsto è di € 450. l’Assicurato anticipa totalmente il costo della riparazione. l’Impresa rimborsa il costo della ripa- razione, ma deducendo € 75 che rimangono a carico dell’assicurato.
i Esempio: costo riparazione € 400. L’Impresa rimborsa € 325.
Art. 22.3 – Xxxxx al veicolo per asportare cose non assicurate
Incendio e furto.
! Avvertenze: viene applicato lo scoperto – se previsto – della Copertura n° 3
Art. 22.4 – Spese di recupero e parcheggio del veicolo
! Avvertenze: limite di indennizzo di € 250 PER SINISTRO.
Art. 22.5 – Perdita delle chiavi
! Avvertenze: limite di indennizzo di € 250 PER SINISTRO.
Art. 22.6 – Imposta di proprietà – Spese di immatricolazione
spese di Immatricolazione relative all’autoveicolo assicurato.
! Avvertenze: limite di indennizzo di € 250 PER SINISTRO per il rimborso delle
Art. 22.7– Fenomeno elettrico
deroga parziale all’art. 18, lettera d). Prevista una franchigia di € 51 PER SINISTRO.
! Avvertenze: la Copertura rende operativa la Copertura 3 – Incendio e furto – in
Art. 22.8 – Concorso spese di ripristino del proprio box
! Avvertenze: limite di indennizzo di € 250 PER SINISTRO.
Art. 22.9 – Spese di sostituzione della targa
! Avvertenze: limite di indennizzo di € 250 PER SINISTRO.
Copertura 5 – VALORE INTERO GAP
Copertura acquistabile unitamente alla copertura n° 3 – INCENDIO E FURTO
Si richiama l’attenzione sull’art. 23.6 – Esclusioni - condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell’indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole Coperture.
Art. 23 – Oggetto dell’assicurazione
In caso di danno totale (vedi art. 23.3 – Sinistri indennizzabili) l’Impresa paga la differenza fra la somma liquidata dalla copertura interessata ed il prezzo di acquisto dell’autovettura (vedi art. 23.1 – Valore da Assicurare – per la determinazione del valore GAP).
Limite di indennizzo € 20.000 per sinistro.
Il prezzo di acquisto è determinato come indicato nell’art. 23.
Il valore assicurato per la Copertura GAP non si adegua alla scadenza annuale, anche se presente la clausola di adeguamento automatico (Art. 23.2).
La Copertura non assicura i danni subiti da un’autovettura di vetustà maggiore di 5 anni (Art. 23.6).
n° 1 e n° 3 (Art. 23.5).
! Avvertenze: la Copertura è concessa solo se presenti in polizza le Coperture
ATTENZIONE: viene liquidata una percentuale della differenza risultante, nelle mi- sure stabilite dall’art. 23.
ESEMPIO (caso di furto):
somma liquidata al momento del furto € 20.000; valore assicurato per la copertura GAP € 35.000. Data di prima immatricolazione 15/01/2010.
Furto avvenuto entro il 15/01/2013 – liquidazione GAP € 15.000 Furto avvenuto entro il 15/01/2014 – liquidazione GAP € 7.500 Furto avvenuto entro il 15/01/2015 – liquidazione GAP € 6.000 Furto avvenuto entro il 15/01/2016 – liquidazione GAP € 4.500
Nell’esempio riportato, se il valore assicurato per la copertura GAP fosse di € 45.000, la liquidazione verrebbe calcolata partendo dal limite di indennizzo di € 20.000 (vedi AVVERTENZE).
valore commerciale dell’autovettura coincidono, l’Impresa liquida il 10% di tale somma SE L’ASSICURATO NON PERCEPISCE ALTRI RISARCIMENTI (per esem-
pio in caso di sinistro da circolazione, se il danno non viene interamente risarcito dall’Impresa o dalla Compagnia della Controparte (vedi art. 23.4 – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato).
! Avvertenze: se, al momento del sinistro, la somma assicurata per la GAP ed il
Copertura 6 – GUASTI ACCIDENTALI
Copertura acquistabile unitamente alla copertura n° 3 – INCENDIO E FURTO
Si richiama l’attenzione sull’art. 27 – Esclusioni - condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell’indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle sin- gole Coperture.
La copertura (che assicura i danni diretti e materiali subiti dal veicolo) prevede tre differenti forme:
• Art. 24 – Copertura a Valore intero, che assicura i danni a seguito di collisione con altri veicoli, uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada, caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti, urto contro corpi fissi o mobili.
! Avvertenze: Sono previsti scoperti e franchigie, come da Art. 24.1.
• Art. 25 – Copertura a primo rischio assoluto, che assicura gli stessi danni della forma a Valore Intero (Art. 24), ma entro i limiti della somma assicurata a Primo Rischio Assoluto (valore minimo assicurabile € 2.500, massimo € 7.500).
valutazione del danno. E’ previsto scoperto, come da Art. 25.1.
! Avvertenze: questa forma non prevede l’applicazione del degrado d’uso nella
• Art. 26 – Collisione, che assicura i danni unicamente a seguito di collisione con veicolo identificato.
! Avvertenze: E’ previsto scoperto e franchigia, come da Art. 26.1.
Il premio della Copertura Collisione è calcolato in percentuale sul premio della Copertura n° 1 (Art. 26.2).
L’Impresa può rinunciare al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.), nei termini fis- sati dall’Art. 28 – Rinuncia al diritto di surrogazione.
! Avvertenze: esiste un limite di vetustà del veicolo, indicato nell’art. 27 – Esclusioni.
i Esempio: Franchigia
- Ammontare del danno € 1.000
- scoperto contrattuale 15% del danno (€ 150) con il minimo di € 300
- Importo liquidato al netto della franchigia € 700
i Esempio: Scoperto
- Ammontare del danno € 3.000
- scoperto contrattuale 15% del danno (€ 450) con il minimo di € 300
- Importo liquidato al netto dello scoperto € 2.550
Copertura 7 – EVENTI SPECIALI
Copertura acquistabile unitamente alla Copertura n° 3 – INCENDIO E FURTO
La copertura copre i danni esclusi dalla copertura n° 3 – Incendio e furto (alle lettere b ed e. dell’Art. 18) e della copertura n° 6 – Guasti accidentali (alle lettere b ed i. dell’Art. 27), vedi Art. 29 – Oggetto dell’Assicurazione.
La copertura assicura contro i danni da Eventi Speciali (atmosferici, vandalici, etc.), descritti negli Art. 29.1 – Eventi Naturali e 29.2 – Altri Eventi.
! Avvertenze: Sono previsti scoperti e franchigie, come da Art. 30.
i Esempio: Franchigia
- Ammontare del danno € 1.800
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 180) con il minimo di € 200
- Importo liquidato al netto della franchigia € 1.600
i Esempio: Scoperto
- Ammontare del danno € 4.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 400) con il minimo di € 200
- Importo liquidato al netto dello scoperto € 3.600
Copertura 8 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Copertura acquistabile unitamente alla Copertura n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Si richiama l’attenzione sull’Art. 34 - Caso di invalidità Permanente, che elenca le percentuali di invalidità e le relative disposizioni, nonché agli Art. 35 – Delimitazio- ne dell’Assicurazione – Esclusioni, Art. 36 – Cessazione dell’assicurazione e Art. 37 – Validità dell’Assicurazione - condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell’indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e xxxx- xxxxxx, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole Coperture.
La copertura assicura contro gli infortuni subiti dal conducente (che deve essere au- torizzato dal Proprietario se è una persona diversa), che abbiano per conseguenza la Morte o l’Invalidità permanente (Art. 31).
L’indennizzo per il caso Morte o per il caso di Invalidità permanente è dovuto se la Morte o l’invalidità si verifica entro due anni dall’infortunio regolarmente denunciato (Art. 33 e 34).
L’Impresa può rinunciare al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.), nei termini fis- sati dall’Art. 38 – Rinuncia al diritto di surrogazione.
caso Morte e 50% per il caso di Invalidità Permanente (Art. 32).
! Avvertenze: la somma assicurata in polizza è sempre suddivisa in 50% per il
Copertura 9 – TUTELA LEGALE
Copertura acquistabile unitamente alla copertura n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Si richiama l’attenzione sui seguenti articoli: 40.3 – Delimitazioni, 41 – Limiti territoria- li, 42 – Decorrenza della copertura, 45 – Prescrizione - condizioni che possono dar luo- go a riduzione o a mancato pagamento dell’indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole Coperture.
La copertura rimborsa l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali (entro il massimale indicato in Polizza, Art. 39) per tutti i casi elencati nelle Condizioni all’Art. 40.2 – Ri- schi Assicurati.
Le Coperture vengono prestate per eventi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza, a favore di: proprietario, conducente autorizzato o locatario in base ad un contratto di leasing (Art. 40.1 – Assicurati).
Nel caso sia necessaria la difesa in sede penale (la Copertura assicura tutti i gradi di appello in sede civile o penale), oppure quando l’Ufficio Tutela Legale non giunge ad una bonaria definizione delle controversie, la pratica viene trasmessa al Legale, la cui scelta da parte dell’Assicurato è regolata dall’Art. 43.2.
Eventuali disaccordi fra Impresa e Assicurato verranno valutati da un Arbitro o dal Presidente del tribunale competente (vedi Art.43.1)
dennizzo (fermo quanto previsto all’Art. 39) sono indicati nell’Art. 40 – Oggetto dell’Assicurazione.
! Avvertenze: l’elenco degli oneri compresi nell’assicurazione ed i limiti di in-
In caso di sinistro l’Assicurato deve informare subito l’Intermediario dell’accaduto e comunicare il nominativo del legale prescelto (oppure viene nominato dall’Im- presa, vedi Art. 43.2).
Entro 5 giorni dal sinistro, l’Assicurato deve trasmettere all’impresa gli atti giudi- ziari e ogni altro documento inerente all’accaduto. Dopo l’apertura del sinistro, l’Assicurato non può addivenire ad alcuna transazione della vertenza direttamente con la controparte (Art. 43).
Onorari, competenze e spese liquidate giudizialmente o transattivamente verran- no corrisposte all’Impresa, che le ha sostenute (Art. 44).
Gli oneri fiscali conseguenti alla prestazione della Copertura sono a carico dell’As- sicurato (art. 46).
Copertura 10 – ASSISTENZA
Copertura acquistabile unitamente alla copertura n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Assistenza si compone di una serie di Coperture (di seguito elencate) che, in caso di sinistro (vedi “Definizioni”) verificatosi nel corso di validità della Polizza, determina la richiesta delle prestazioni di Europ Assistance da parte dell’Assicurato.
Il pacchetto di prestazioni si divide in tre gruppi:
• Prestazioni senza franchigia chilometrica (da Art. 47 a 50)
47 – Soccorso stradale, 48 - Depannage/Officina mobile, Art. 49 - Recupero fuori strada del veicolo, Art. 50 - Veicolo in sostituzione
! Avvertenze: prestazioni operanti quando il veicolo (a causa di un sinistro) non sia utilizzabile. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relati- vi articoli delle condizioni per i dettagli.
• Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza, o domicilio abituale dell’assicurato (da Art. 53 a 56)
Art. 53 - Spese d’albergo, Art. 54 - Rientro o proseguimento del viaggio, Art. 55 - Recupero del veicolo riparato, Art. 56 - Autista a disposizione a seguito di infortunio.
! Avvertenze: prestazioni operanti quando il veicolo (a causa di un sinistro) non sia utilizzabile e l’Assicurato, infortunato, necessiti assistenza. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.
• Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all’estero (da Art. 57 a 68)
Art. 57 - Rientro sanitario, Art. 58 - Trasporto salma, Art. 59 - Rientro con un fa- miliare, Art. 60 - Viaggio di un familiare, Art. 61 - Accompagnamento dei minori, Art. 62 - Interprete a disposizione, Art. 63 - Anticipo spese di prima necessità, Art. 64 - Anticipo cauzione penale, Art. 65 - Segnalazione legale, Art. 66 - Recupero del veicolo dopo il furto o rapina, Art. 67 - Invio pezzi di ricambio, Art. 68 - Rimpatrio del veicolo.
! Avvertenze: prestazioni operanti quando il veicolo (a causa di un sinistro AV- VENUTO ALL’ESTERO) non sia utilizzabile e/o l’Assicurato, infortunato, necessiti assistenza. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.
• Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici
Art. 69 Auto sostitutiva sul posto
LE CONDIZIONI DI POLIZZA ILLUSTRANO LE MODALITA’ DI RICHIESTA DI ASSISTENZA PER I CASI SOPRA ELENCATI
3. Soggetti esclusi dall’assicurazione
Si rinvia all’Art. 2.1 Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall’assicurazione, delle condizioni generali, Titolo I, per l’individuazione dei soggetti esclusi dall’assicu- razione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei vei- coli a motore.
! Avvertenze: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraen- te e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazio- ne del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazio- ne scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del
diritto dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni deri- vanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio (ART. 3)
5. Premio di Polizza
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti
dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza.
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazio- namento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.
Il pagamento del Premio, in formula annuale o frazionata, viene effettuato con addebito su conto corrente intestato al Contraente acceso presso la filiale di UBI Banca indicata nella Scheda di Polizza. Qualora la Polizza preveda il frazionamen- to del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
Con l’autorizzazione il Contraente consente l’addebito sul conto corrente an- che degli altri eventuali oneri/obblighi di pagamento comunque posti a suo carico dal contratto in relazione alle coperture acquistate (ad esempio: Xxxx- xxxxxx /Penali).
Il premio della Copertura 1 è comprensivo del compenso provvigionale previ- sto per UBI Banca. L’aliquota provvigionale e l’importo trattenuto dall’Inter- mediario (per la sola Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) sono esposti sul Pre- ventivo di Polizza e sulla Scheda di Polizza (calcolati in rapporto al Premio annuo comprensivo di imposte e dell’aliquota per il servizio Sanitario Nazio- nale).
Si vedano gli articoli 5.1 Parte I e 2.1 Parte II per gli aspetti di maggior dettaglio.
! Avvertenze: ! Avvertenza: è previsto il rimborso del Premio pagato e non goduto (al netto delle aliquote per il Servizio Sanitario Nazionale e delle Im- poste), nei seguenti casi:
- trasferimento di proprietà del veicolo;
- cessazione del rischio – per distruzione, esportazione, demolizione;
- furto.
Il diritto al rimborso del Premio prevede la consegna da parte dell’Assicurato della documentazione comprovante i casi elencati, nonché di altra documen- tazione ai sensi della Polizza. Si rinvia alla lettura degli articoli 8, 9 e 15, Parte I delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.
6. Informativa in corso di contratto
L’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta, almeno 30 gior- ni prima della scadenza annuale della Polizza, come previsto dall’art. 170 bis del Decreto Lgs 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private), contenente le informazioni riferite alla scadenza della Polizza stessa ripor- tante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti e si riserva la facoltà di inviare al Contraente una proposta di rinnovo del contratto per una ulterio- re annualità comunicando il premio da versare per la proroga della Polizza. Unitamente alla comunicazione viene trasmessa l’attestazione sullo stato del rischio.
7. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito
Nel caso di assicurazione dell’autoveicolo precedentemente assicurato con al- tra compagnia, l’Impresa acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica, attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
La Polizza viene assegnata alla classe CU riportata sull’attestazione, come sta- bilito dalle Condizioni di Assicurazione.
Qualora all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio non sia presente nella banca dati, l’Impresa acquisisce l’ultimo atte- stato di rischio utile, e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una di- chiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, che permetta la ricostruzione della posizione assicurativa; in caso di totale assenza dell’attestazione sullo stato del rischio nella banca dati degli attesta- ti, la dichiarazione viene effettuata dal Contraente per l’intero quinquennio precedente.
Nel caso in cui la Polizza per il medesimo autoveicolo sia stipulata dopo la scadenza indicata sull’Attestazione sullo stato del Rischio acquisito in via tele- matica, ma nel periodo di validità dello stesso, la Polizza è assegnata alla classe di merito indicata, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
La dichiarazione di cui sopra non è richiesta, qualora dopo la scadenza dell’at- testazione sullo stato del rischio sia stata stipulata una polizza di durata tem- poranea.
Nel caso l’Attestazione sullo stato del Rischio sia scaduta, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile (per assicurare il medesimo autoveicolo indicato nell’At- testazione sullo stato del Rischio) viene assegnata la classe di merito 14 della TABELLA 1 di cui all’Art. 1.1 Bonus/Malus delle Condizioni di Assicurazione – Parte I. È possibile assegnare la Polizza di un ulteriore nuovo autoveicolo (di Prima Immatricolazione o qualora sia in corso il passaggio di proprietà) alla classe di merito risultante dall’ultima attestazione conseguita su altra Polizza, nei termini indicati dalla TABELLA 2 di cui all’Art. 1.1 Bonus/Malus, delle Condi- zioni di Assicurazione - Parte I (L. n. 40 del 02/04/2007).
! Avvertenza: La classe di merito CU indicata sull’attestato è comune a tutte le compagnie, è pertanto un utile strumento di confronto fra proposte di differenti Imprese.
! Avvertenza: La dichiarazione richiesta, determina il completamento dell’attestazione sullo stato del rischio, con ricostruzione della posizione as- sicurativa e assegnazione della corretta classe di merito (salvo i casi stabiliti dalla L. n. 40 del 02/04/2007); l’Impresa verifica la correttezza delle dichia- razioni rilasciate e, se del caso, si procede alla riclassificazione del contratto.
8. Proposta di rinnovo del contratto
Il contratto di assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.
Il contratto di assicurazione non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. In tal caso l’Impresa si riserva di inviare al Contra- ente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di assicurazione, di anno in anno, una proposta di rinnovo del contratto per una ulteriore annualità. Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annua- lità, recandosi presso un Intermediario incaricato dall’Impresa, al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del premio con le modalità indicate dall’Intermediario stesso. Pagando il nuovo Premio en- tro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di rin- novo e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. Qualora il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l’Impresa manterrà comunque operanti tutte le Coperture assicurative acquistate e richiamate nella Scheda di Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di sca- denza del contratto; tale estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo rischio.
Per maggiori informazioni si rinvia all’art. 14 delle Condizioni Generali – Titolo I.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione risarcitoria.
10. Regime fiscale
I premi imponibili di Polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le im- poste di legge:
• Copertura Responsabilità civile verso terzi: aliquota contributo al S.S.N. 10.5% aliquota Imposte 12,5% (*)
• Copertura GAP: aliquota Imposte 21,25%
• Copertura Tutela Legale: aliquota imposte 12,5%
• Copertura Assistenza: aliquota imposte 10%
• Altre coperture presenti: aliquota imposte 13,5%
(*) fatto salvo l’applicazione da parte delle Province del D. Lgs 6 Maggio 2011
n. 68 Art. 17 – che prevede un’oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o diminuzione.
C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Procedura per il risarcimento del danno
Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 CdA), si applica la nuova procedura di risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni su- biti in caso di incidente.
! Avvertenze: la procedura è valida UNICAMENTE per i seguenti casi:
• in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori registrati nell’archivio nazionale (D.P.R. 153/06);
• se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con Impresa italiana oppure con Impresa estera che ha aderito al sistema del risarcimento diretto;
• quando la collisione avviene sul territorio Italiano, della Repubblica di San Mari- no o della Città del Vaticano.
La procedura opera in caso di:
• danni ai veicoli;
• lesioni personali di lieve entità ai conducenti non responsabili in tutto o in parte;
• danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato e/o del conducente.
L’assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, in pre- senza delle condizioni sopra indicate, deve inviare all’Impresa richiesta di risar- cimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax al numero indicato dall’opera- tore del call-center.
Non è ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica.
Nei casi diversi da quanto riportato nelle AVVERTENZE, quindi se il sinistro non rientra nella procedura di risarcimento diretto, deve essere inoltrata richiesta all’as- sicuratore del civilmente responsabile, mediante raccomandata con avviso di rice- vimento e, in caso di decesso, i documenti seguenti:
• stato di famiglia della vittima;
• dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di prestazioni da parte di assicuratori sociali.
Entro i termini stabiliti dalla legge, l’assicuratore del civilmente responsabile ha l’obbligo di comunicare al danneggiato l’entità della somma offerta per il risarci- mento dei danni, o i motivi se non ritiene di procedere al risarcimento. L’eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere promossa nei confronti dell’Impresa che assicura il civilmente responsabile.
! Avvertenze: la denuncia di sinistro deve essere presentata entro tre giorni dall’accadimento o dal giorno in cui l’Assicurato ne è a conoscenza (Art. 12). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si appli- ca l’Art 1915 del Codice Civile. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.
Facsimile Di Denuncia Xx Xxxxxxxxxxxx (Come Da Art. 143 D.Lgs 7/9/2005 N° 209) Allegato Alle Condizioni Di Polizza.
I danni subiti dal terzo trasportato sono risarciti dall’assicuratore del veico- lo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo determinato per legge. Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneggiato si può rivolgere all’assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al massimale minimo di legge (Art. 141 CdA).
Art. 145 CdA - Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi ses- santa giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risar- cimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta gior- ni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo os- servato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 148 CdA - Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, pre- sentata secondo le modalità indicate nell’art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’art. 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicu- razione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ov- vero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento
del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussi- ste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.
L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (denuncia).
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
L’elenco completo dei centri liquidativi dell’Impresa è consultabile nel sito xxx.xxxxxxx.xx , alla voce “chi siamo”, ”rete liquidativa”.
12. Sinistri da circolazione con controparti estere
Il luogo di svolgimento di eventuale arbitrato è la città sede dell’Istituto di Medi- cina legale più vicina all’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. Si rinvia all’ Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere, delle Condizioni generali di assicurazione della responsabilità civile verso terzi deri- vante dalla circolazione dei veicoli a motore -Titolo I, per i dettagli.
! Avvertenze: in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di ga- ranzia per vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
13. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Nel caso in cui il contratto sia stipulato nella forma Bonus/Malus (Cond. Spec. F), è facoltà dell’assicurato che ha causato uno o più sinistri, rimborsare tali sinistri per non incorrere all’annualità successiva nella prevista maggiorazione della classe di merito e del relativo premio, indipendentemente dall’eventuale rinnovo del con- tratto, nelle seguenti modalità:
• il sinistro NON rientra nella convenzione CARD (pertanto l’importo liquidato viene indicato nella comunicazione e nell’attestazione sullo stato del rischio, vedi Art. 6). In questo caso il Contraente può rimborsare all’Impresa gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osserva- zione precedente alla scadenza contrattuale;
• il sinistro RIENTRA nella convenzione CARD, (pertanto l’importo liquidato NON E’ A CONOSCENZA DELL’IMPRESA E NON VIENE INDICATO nella comu- nicazione e nell’attestazione sullo stato del rischio, vedi Art. 6). In questo caso il Contraente deve rivolgere richiesta alla Stanza di compensazione c/o CON- SAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio Intermediario che fornirà informa- zioni e potrà effettuare per conto dell’assicurato la richiesta suddetta.
14. Accesso agli atti dell’Impresa
L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo ri- guardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’Intermediario) a mezzo raccoman- data con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rap- porto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta.
Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di ricono- scimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della de- lega sottoscritta dall’interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo.
La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadi- mento del sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai con- ducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.
Qualora l’impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, ab- bia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’eventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indi- cando gli elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comuni- ca l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non puo’ essere in tutto o in parte esercitato.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Codice, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contrae te o dell’assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
15. Reclami
Reclami da presentare all’Impresa o all’Intermediario
I reclami relativi al Contratto di Assicurazione o alla gestione dei Sinistri de- vono essere presentati all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e trasmessi mediante posta, telefax o e-mail ai se- guenti recapiti:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
L’Impresa comunica gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (qua- rantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero la rispo- sta sia ritenuta insoddisfacente, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS secondo le modalità sotto riportate per i reclami da presentare direttamente all’Istituto.
I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipenden- ti e collaboratori devono essere presentati all’Intermediario stesso, con le modalità e le tempistiche descritte nella dichiarazione contenente le “Infor- mazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, dal contratto”, dal medesimo predisposto e conse- gnata al cliente.
Nel caso in cui l’Impresa o l’intermediario non abbiano fornito risposta nel termi- ne prescritto, ovvero la risposta sia ritenuta insoddisfacente, sarà possibile pre- sentare reclamo all’IVASS secondo le modalità sotto riportate per i reclami da presentare direttamente all’Istituto.
Reclami da presentare all’IVASS
I reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assi- curazioni Private e delle relative norme di attuazione, devono essere presentati direttamente all’IVASS.
Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze;
dovrà essere trasmesso a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 06.42.133.206
e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esi- to della gestione del reclamo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’acquisizio- ne degli stessi.
Resta ferma la facoltà per il reclamante di rivolgersi a IVASS anche nei casi di re- clamo presentato all’Intermediario, secondo quanto previsto dalla dichiarazione contenente le “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, dal contratto”, predisposta e consegnata al cliente dall’Intermediario stesso.
Autorità Giudiziaria
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la possibilità per il reclamante di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento dell’obbli- gatoria procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per la risoluzione di una controversia in materia assicurativa, o di avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione Reclami presente sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx
GLOSSARIO
La presente sezione della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tec- nici utilizzati in un contratto assicurativo relativo ad autovetture, autotassametri e quadricicli per trasporto persone, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto assicurativo.
Le definizioni di seguito riportate assumono il medesimo significato loro attribuito in questa sezione anche ai fini della Polizza, come espressamente richiamate nella sezione Definizioni delle Condizioni di Assicurazione.
Accelerometro: dispositivo elettronico collegato alla Black Box che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate all’Autoveicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costi- tuenti dotazione di serie.
Accessorio non di serie: installazione stabilmente fissata all’Autoveicolo
successivamente all’acquisto dello stesso.
Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del Ri-
schio, con aumento delle probabilità del danno su cui è calcolato il Premio.
Alienazione dell’autoveicolo: vendita, consegna in conto vendita, demoli-
zione, rottamazione, esportazione definitiva dell’Autoveicolo, cessazione della circolazione dell’Autoveicolo.
Apparecchi fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD,
mangianastri, registratori, televisori, dispositi- vi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati sull’Autoveicolo, comprese le autoradio estraibili montate con si- stema di blocco elettromeccanico o meccanico.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicura- zione.
Assicurazione: insieme di Coperture prestate all’Assicurato tra- mite la Polizza.
Attestazione sullo stato del Rischio: documento rilasciato dall’Impresa, nel quale sono
indicate le caratteristiche del Rischio assicurato;
Atto vandalico: atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui pro- prietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
Azione del fulmine: l’effetto provocato da una scarica elettrica na-
turale avvenuta nell’atmosfera.
Autoveicoli: autovetture come definite dall’articolo 54, lettera a) del Codice della Strada, destinato al trasporto di persone e aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente; sono equiparati agli Autoveicoli gli autotassametri e i Quadricicli.
Beneficiario: la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di In- fortunio.
Card: convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (Art. 150 del Codice delle Assicurazioni)
Carta Verde: è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un Autoveicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA (Respon- sabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visi- tato. Su richiesta del Contraente, viene fornita gratuitamente tramite spedizione postale.
Classe di merito CU: è la classe Bonus/Malus di “Conversione
Universale” (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018), da riportare nelle Attestazioni sullo stato del Rischio per forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di Premio in relazione al verificarsi
o meno di Sinistri durante il periodo di osser- vazione, comprese le forme miste con Xxxx- xxxxxx.
Codice delle assicurazioni: decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209
e successivi regolamenti di esecuzione;
Colpa grave: azione od omissione colposa per le quali la ne- gligenza, l’imperizia e l’imprudenza sono parti- colarmente gravi.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza;
CONSAP S.p.A.: Concessionaria servizi assicurativi pubblici.
Copertura assicurativa: Copertura offerta con il contratto di assicurazio-
ne ai sensi dell’art. 1882 del Cod. Civ.
Degrado: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’Autoveicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dell’Autoveicolo al mo- mento del Sinistro e il suo valore a nuovo.
Denuncia sinistro: comunicazione scritta dell’accadimento di un evento che danneggi o coinvolga l’Autoveico- lo assicurato e che attiva validamente il pro- cesso di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.
Dolo: previsione e volontà delle conseguenze illecite di un’azione o un’omissione.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertu- ra assicurativa prestata dall’Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estorsione: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da in- durre chi la detiene a consegnare la cosa.
Eurotax: bollettino periodico pubblicato dalla Sangui- netti Editore per la determinazione del va- lore delle autovetture nuove od usate. Tale pubblicazione si articola in “Eurotax Giallo” e “Eurotax Blù”.
F.G.V.S. – Fondo di Garanzia provvede alla corresponsione dell’indennizzo in
per le Vittime della Strada: caso di danni provocati da veicoli non identifi-
xxxx, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta ammini- strativa al momento dell’incidente o che vi vengano poste successivamente.
Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da
consegnare al Contraente, composto da: Nota In- formativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario.
Franchigia: importo contrattualmente pattuito, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assi- curato per ogni Sinistro e detratto dal danno accertato e liquidabile a termini di Polizza. Eventuali limiti di indennizzo saranno appli- cati al danno dopo la detrazione di tale im- porto.
Furto: la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gestione giudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito
della vertenza in fase di azione giudiziaria.
Gestione stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito
della vertenza prima dell’inizio dell’azione giu- diziaria.
Intermediario: UBI Banca S.p.A., con sede a Bergamo, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0, iscritto all’Albo dei Grup- pi Bancari al n. 3111.2, che colloca la Polizza presso i propri clienti sottoscrittori intestatari di un conto corrente.
Impresa: CARGEAS ASSICURAZIONI S.p.A.
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma.
Indennizzo: l’importo dovuto all’Assicurato in caso di Sini- stro ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettiva- mente constatabili.
Installatore convenzionato: installatore scelto dal Contraente fra coloro
che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla OCTO TELEMA- TICS S.r.l. o da altre società appartenenti al me- desimo Gruppo Societario.
Invalidità permanente: la perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile
della capacità a qualsiasi lavoro, indipendente- mente dalla professione svolta.
ISVAP dal 1° gennaio 2013 IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,
che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base del- le linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione: pagamento all’Assicurato prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Massimale: l’esborso massimo garantito dall’impresa in caso di sinistro Sinistro.
Minimi: importi contrattualmente pattuiti, espressi in cifra fissa, che rimangono a carico dell’Assicu- rato per ogni sinistro e detratti dal danno accer- tato, costituiscono il limite inferiore nel caso di applicazione della percentuale di scoperto.
Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che l’Impresa deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del con- tratto di Assicurazione, e che contiene infor- mazioni relative all’Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.
Optional: l’installazione stabilmente fissata all’autovet- tura fornita dalla casa costruttrice con supple- mento al prezzo base di listino.
Parti: il Contraente e l’Impresa.
Penale contrattuale: importo richiesto dall’Impresa, in conseguenza
della mancata osservanza di precisi obblighi contrattuali assunti dal Contraente.
Perdita totale: il Furto totale senza ritrovamento, l’Incendio totale e il Furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l’80% del valore commerciale del bene; nelle Coperture Kasko completa e Collisione con Veicoli Identi- ficati, quando il valore del danno superi l’80% del valore commerciale.
Periodo di osservazione: periodo valido ai fini della corretta osserva-
zione dei Sinistri nel periodo di Copertura. Il “Primo periodo” inizia dal giorno della de- correnza della Polizza e termina 60 giorni prima della scadenza della Copertura; i “pe- riodi successivi” hanno durata di dodici mesi e decorrono alla scadenza del periodo prece- dente.
Polizza: contratto di assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dalla Carta Verde e dalle Condizioni di Assicurazione che provano e disciplinano l’Assicurazione.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: l’importo complessivamente dovuto dal Con- traente, determinato in funzione dei dati del contraente, dell’autovettura e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prezzo d’acquisto: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto,
o dalla rivista Quattroruote “autovetture nuove” rilevabile con codice Infocar.
Proprietario: l’intestatario P.R.A., ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà per Autoveicoli e Qua- dricicli (compreso il coniuge in comunione dei beni).
Quadriciclo trasporto persone: è assimilabile agli Autoveicoli fino a 569,5 cc,
il Quadriciclo che ecceda la massa a vuoto fino a 400 Kg. o superi i 15 Kw di potenza;
Quattroruote: rivista mensile pubblicata dall’Editoriale Do- mus per la determinazione del valore degli Autoveicoli nuovi o usati, sulla base del valo- re “Infocar”.
Rapina: la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un in- giusto profitto.
Regolamento trasparenza: Il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio
2010.
Responsabilità principale: nel caso di Sinistro che coinvolga due Au-
toveicoli, è il grado di responsabilità preva- lente attribuito ad uno dei conducenti degli Autoveicoli stessi, nel caso di più Autovei- coli coinvolti è il grado di responsabilità su- periore a quello attribuito agli altri condu- centi;
Responsabilità paritaria: nel caso di Sinistro che coinvolga due o più
Autoveicoli, è il grado di responsabilità attri- buita in pari misura a carico dei conducenti degli Autoveicoli coinvolti.
Richiesta danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi degli articoli 148 (procedura di risarcimen- to) e 149 (risarcimento diretto) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneg- giato richiede all’assicuratore del responsa- bile civile o al proprio assicuratore il risarci- mento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Risarcimento: l’importo dovuto dall’Impresa al xxxxx xxx- neggiato in caso di Xxxxxxxx.
Risarcimento diretto: Procedura per ottenere il risarcimento dei
danni subiti in un sinistro RCA direttamen- te dall’Impresa invece che dall’assicuratore dell’Autoveicolo responsabile.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: l’esercizio del diritto che l’Impresa ha di re- cuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conse- guenza dell’inopponibilità di eccezioni deri- vanti dalla Polizza.
Scheda di Polizza: documento che riporta, tra l’altro, i dati ana-
grafici dell’Assicurato, le coperture acquista- te, il Premio pagato e la durata della Coper- tura assicurativa.
Scoperto: importo contrattualmente pattuito, espres- so in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro e detratto dal danno accertato e liquidabile a termini di Polizza. Se presente un minimo in cifra fis- sa, questo ne costituisce il valore inferiore. Eventuali limiti di indennizzo saranno appli- cati al danno dopo la detrazione di tale im- porto.
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura assicurativa.
Somma assicurata: l’importo, indicato sulla Scheda di Polizza,
che rappresenta il limite massimo dell’Inden- nizzo contrattualmente stabilito.
Stanza di compensazione: ufficio, istituito presso la Consap, che gesti-
sce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.
Supporto durevole: qualunque strumento che permetta al Con-
traente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevol- mente recuperate durante un periodo di tem- po adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
Surrogazione: il diritto che l’Impresa ha di sostituirsi all’As- sicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei con- fronti del responsabile civile o di altro coob- bligato.
Terzi: persone fisiche o giuridiche, estranee al con- tratto di assicurazione.
Valore a nuovo: il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricola- zione dell’Autoveicolo, aumentato del prez- zo degli optional se assicurati.
Valore commerciale: quotazione rilevata tramite il codice Infocar
riportata dalla rivista specializzata “Quattro- ruote”o in caso di cessazione della sua pub- blicazione la quotazione riportata da “Eu- rotax”; in assenza, la quotazione media del mercato.
***
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxxx
POLIZZA GLOBALE AUTOVEICOLI
PARTE I
Condizioni di Assicurazione .................................................................. pag. 2 di 61
Copertura 1 - Responsabilità Civile verso terzi.................................. pag. 2 di 61
PARTE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 24 di 61
COPERTURA 2 - COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI................................................................................ pag. 28 di 61 COPERTURA 3 - INCENDIO E FURTO ................................................... pag. 29 di 61 COPERTURA 4 - COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO................. pag. 32 di 61 COPERTURA 5 - VALORE INTERO GAP................................................ pag. 34 di 61
COPERTURA 6 - GUASTI ACCIDENTALI............................................... pag. 36 di 61
COPERTURA 7 - EVENTI SPECIALI ........................................................ pag. 38 di 61 COPERTURA 8 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE............................... pag. 39 di 61 COPERTURA 9 - TUTELA LEGALE ......................................................... pag. 42 di 61
COPERTURA 10 - ASSISTENZA ............................................................. pag. 46 di 61
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI..................................................... pag. 57 di 61
PARTE I
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COPERTURA 1 - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE - TITOLO I
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Copertura assicurativa è riservata ai Contraenti che siano intestatari di un conto corrente acceso presso una filiale di UBI Banca.
L’Impresa assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell’au- toveicolo descritto in contratto; limitatamente all’accesso alle aree aeroportuali che necessitano di specifica autorizzazione, qualora sprovvisti della stessa, il massimale di responsabilità civile verso terzi si intende ridotto al minimo previsto per legge, indipendentemente da quanto indicato nel contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circo- lazione delle autovetture in aree private. L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’assicura- zione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richia- mate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipa- zione dell’autoveicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservan- za delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
- nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettua- to senza la prescritta licenza e l’autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285;
- Nelle aree aeroportuali per i veicoli addetti a catering, rifornimento e trasporto carburante, trasporto passeggeri, riparazione e manutenzione ed assistenza aero- mobili.
Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 144 C.d.A., l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.
Art. 2.1 – Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall’Assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di as- sicurazione obbligatoria il solo conducente dell’autoveicolo responsabile del sini- stro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2 del Codice delle Assicurazioni “l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla per- sona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre con- siderati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) il proprietario dell’autoveicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di autoveicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a cir- costanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicura- zione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comu- nicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell’in- dennizzo nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 144 del C.d.A.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonchè per il terri- torio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia, di Andorra e della Svizzera. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato internazionale di assicura- zione (Carta Verde), non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato In-
ternazionale di Assicurazione - Carta Verde. La copertura è operante secondo le con- dizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del C.C., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.
Art. 5 - Pagamento del Premio - effetto della Copertura assicurativa
Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.
La Copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fer- me le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell’Impresa.
5.1 - Modalità di pagamento del Premio - Addebito del premio sul conto corrente
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza.
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento se- mestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.
Il pagamento del Premio, in formula annuale o frazionata, viene effettuato con ad- debito su conto corrente intestato al Contraente acceso presso la filiale di UBI Banca indicata nella Scheda di Polizza. Qualora la Polizza preveda il frazionamento del pre- mio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
Con l’autorizzazione il Contraente consente l’addebito sul conto corrente anche de- gli altri eventuali oneri di qualsiasi natura derivanti dal contratto previsti dalla Coper- tura 1 RCA (franchigie).
Il Contraente autorizza inoltre, qualora vi sia stata espressione di rinnovo, che per il premio annuale o di frazionamento successivi, l’addebito in conto corrente venga contabilizzato nella data di scadenza della Polizza o, nel caso di coincidenza di tale data con giornata non lavorativa, venga effettuato nella giornata lavorativa succes- siva con valuta pari alla data di addebito, fatta salva la copertura dalla data di sca- denza.
Nel solo caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento del Premio con fra- zionamento semestrale, l’autorizzazione di addebito sottoscritta nella Scheda di Polizza dal Contraente consente all’Impresa che vengano effettuati esclusiva- mente tre tentativi di prelievo per l’addebito della rata intermedia, con le seguen- ti modalità:
a) al giorno di scadenza;
b) il 7° giorno successivo la scadenza;
c) il 15° giorno successivo la scadenza.
Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti dell’Impresa, che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del Premio o della rata di Premio non potrà andare a buon fine.
In ciascuno dei casi sopra indicati, le Coperture assicurative oggetto della pre- sente Polizza verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprende- ranno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 6 - Adeguamento del Premio
L’Impresa, trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni pri- ma della scadenza annuale della Polizza, contenente le informazioni riferite alla sca- denza della Polizza stessa e si riserva la facoltà di trasmettere una proposta di rinno- vo del contratto per una ulteriore annualità comunicando il premio da versare per la proroga della Polizza.
Art. 7 - Formula tariffaria e durata del contratto
Il contratto è stipulato nella formula tariffaria indicata nella Scheda di Polizza.
Il contratto di assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla scadenza, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 14 – Rinnovo del contratto – Periodo di tolleranza.
Art. 8 - Trasferimento della proprietà dell’autoveicolo
Nel caso di trasferimento di proprietà dell’autoveicolo o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato e dell’eventuale carta verde, il Contraente può chiedere alternativamente:
a. la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
b. che il contratto sia reso valido per altro autoveicolo di sua proprietà o di pro- prietà del coniuge in comunione dei beni; l’Impresa rilascerà il certificato, il con- trassegno e l’eventuale Carta Verde, per il nuovo autoveicolo, previo eventuale conguaglio del premio; qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all’emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il
premio pagato e non goduto. Nel caso in cui l’autoveicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro autoveicolo intestato ad uno di essi.
c. la cessione del contratto di assicurazione; eseguito il trasferimento di proprietà il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa, la quale, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto del- la cessione mediante emissione di appendice rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua natu- rale scadenza e l’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio; per l’assicurazione dello stesso autoveicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Nel caso in cui l’acquirente dell’autoveicolo documenti di essere già contraen- te di Polizza di assicurazione riguardante il medesimo autoveicolo, l’Impresa assicuratrice dell’autoveicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita dell’autoveicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita dell’autoveicolo stesso, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all’Impresa anche il certificato e l’eventuale carta verde. Per i contratti con frazionamento del premio l’Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. E’ fatto salvo quanto previsto dal suc- cessivo Art. 10 - Sospensione in corso di contratto.
Art. 9 - Cessazione di rischio
a. Per distruzione o esportazione dell’autoveicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva dell’autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa for- nendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazio- ne e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e l’eventuale Carta Verde.
b. Per demolizione dell’autoveicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione dell’autoveicolo, il Con- traente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certifi- cato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o suc- cursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna dell’autoveicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e l’Impresa rimborsa in ragione di 1/360 la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di copertura residua dal momento della consegna della documentazione sopra indicata.
Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l’esportazione definitiva siano suc- cessive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data di sospensione. Qualora il Contraente chieda che il con- tratto relativo all’autoveicolo demolito, distrutta od esportata sia reso valido per un
altro autoveicolo di sua proprietà, l’Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo autoveicolo. Qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all’emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto.
Art. 10 - Sospensione in corso di contratto
Qualora il Contraente intenda sospendere la copertura in corso di contratto è te- nuto a darne comunicazione all’Impresa restituendo il certificato e l’eventuale Carta Verde.
In caso di furto dell’autoveicolo non è prevista la sospensione in quanto il contrat- to si risolve ai sensi del successivo Art. 15 - Risoluzione del contratto per il furto dell’autoveicolo. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del cer- tificato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde. Decorsi 548 giorni (18 mesi) della sospensione - senza che il Contraente richieda la riattivazione della coper- tura - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dall’Impresa. Nel caso in cui, alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificata la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione dell’autoveicolo (art. 103 del C.d.s.), l’Impresa restituirà in ragione di 1/360 la parte di premio corrisposta e non usufruita al net- to delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo di copertura residua al momento della sospensione, nonchè l’eventuale integrazione. Il rimborso verrà effettuato a seguito della consegna da parte del Contraente di idonea documentazione attestante uno degli eventi sopra indicati effettuato nei 548 giorni (18 mesi) di sospensione. Al momento della sospensione, il periodo di as- sicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 90 giorni. Qualora tale durata sia inferiore a 90 giorni, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 90 giorni, con rinuncia però, da parte dell’Impresa, alle successive rate di premio ancorchè di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato deve essere fatta pro- rogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi); sul premio – calcolato in base alle condizioni tariffarie in corso al momento della sospensione - relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del con- tratto come sopra prorogato si conteggia, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l’eventuale “integrazione” richiesta al momento della so- spensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni non si procede alla proroga della scadenza nè al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l’eventuale “integrazione”, richiesta al momento della sospensione. Per i contratti stipulati sul- la base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della copertura e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno e per i contratti amministrati con libro matricola. All’atto della sospensione l’Impresa rila- scia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Art. 11 - Attestazione dello stato di rischio
11.1 - RILASCIO
Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stata sti- pulata la Polizza, l’Impresa consegna l’attestazione sullo stato del rischio per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 giorni prima della scadenza della Polizza stessa, purché si sia concluso il periodo di osservazione.
L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’attesta- to di rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, dalla quale ogni contraen- te può accedere alla propria area assicurativa. E’ prevista, su richiesta del contraen- te, la consegna dell’attestazione sullo stato del rischio a mezzo posta elettronica. L’Attestazione sullo stato del Rischio riporta l’indicazione dei Sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni di validità della Polizza.
In caso di richiesta del Contraente o di altro avente diritto, per il rilascio dell’Atte- stazione sullo stato del Rischio effettuata durante lo svolgimento del rapporto con- trattuale, ai sensi dell’art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni, l’Impre- sa, entro quindici giorni da tale richiesta, rilascia l’Attestato sullo stato del Rischio relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi, con indicazione dei Sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni di validità della Polizza.
11.2 - OBBLIGO DI CONSEGNA DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO L’Impresa consegna l’Attestazione sullo stato del Rischio al Contraente e, se perso- na diversa, all’avente diritto, ovvero:
a) al proprietario;
b) nel caso di usufrutto, all’usufruttuario;
c) nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.
11.2.1 - L’OBBLIGO DI CONSEGNA DELL’ATTESTAZIONE, SUSSISTE ALTRESÌ:
a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
b) nel caso di sospensione della Copertura nel corso del contratto e successiva ri- attivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattiva- zione, quando sia concluso il periodo di osservazione;
c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all’articolo 8 lettere a) e b).
11.3 - CONTENUTO DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO L’attestazione contiene:
a. L’Attestazione sullo stato del Rischio contiene:
a. la denominazione dell’Impresa;
b. il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se si tratta di Contraente persona giuridica;
c. i medesimi dati di cui alla lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d. il numero della Polizza;
e. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione la Polizza è stipulata, ovvero quando non sia prescritta i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f. la forma tariffaria in base alla quale è stata stipulata la Polizza;
g. la data di scadenza della Polizza per la quale l’Attestazione sullo stato del Rischio viene rilasciata;
h. la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione della Polizza per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenien- za ed assegnazione, nel caso la Polizza sia stata stipulata sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazioni di premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del periodo di os- servazione contrattuale, ivi comprese le forme tariffarie miste con Franchigia;
i. l’indicazione del numero di Sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intenden- dosi per tali i Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri con re- sponsabilità paritaria, per i quali non sia stata accertata la responsabilità princi- pale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’Assicurato, con indicazione della re- lativa percentuale. Non devono essere indicati i Xxxxxxxx che il Contraente abbia provveduto a rimborsare all’impresa al fine di evitare la maggiorazione del Premio avvalendosi della facoltà contrattualmente prevista;
j. la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k. gli eventuali importi delle Franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato;
E’ fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Nel caso di Autoveicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, l’Impresa non rilascia l’Attestazione sullo stato del Rischio per gli Autoveicoli rimasti sotto Copertura assicurativa per una durata inferiore ad un anno. Per tali Autoveicoli l’Attestazione sullo stato del Rischio deve essere rilasciata, nelle modalità previste all’art. 11.1 al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al pe- riodo di osservazione che inizia dal giorno dell’inserimento dell’Autoveicolo in Po- lizza e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa successiva. E’ fatta salva diversa modalità della consegna degli attestati sullo stato del rischio, concordata tra le Parti, di cui l’Impresa mantiene evidenza.
Nel caso di Polizza stipulata con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’Attestazio- ne sullo stato del Rischio deve essere rilasciata dalla “delegataria”.
11.4 - Rilascio dei duplicati
Il Contraente può effettuare in qualunque momento la richiesta dell’Attestazione sullo stato del Rischio, l’Impresa o l’Intermediario che gestisce il contratto, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente ne rilascia un duplicato.
Analoga procedura verrà applicata dall’Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da altri aventi diritto di cui all’art. 11.2 lettere a) b) c) d).
Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega
scritta, espressamente rilasciatagli dall’avente diritto, nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.
Gli attestati di rischio rilasciati nelle modalità sopra descritte, non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto
Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre, ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. la denuncia deve contenere i dati anagrafici (Nome cognome, Xxxxx e Data di nascita, Residenza) e il Codice Fiscale del conducente dell’autoveicolo al momento del sinistro, nonchè, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenu- ti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e l’indicazione delle Autorità intervenute. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giu- diziari relativi al sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l’art. 1915 del Codice Civile per l’omesso avviso di sinistro.
Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere
a) risarcimento dei danni subiti in Italia:
I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un veicolo immatri- colato all’estero, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicu- rato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.
Per richiedere il risarcimento dei danni subiti, inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX indicando i seguenti dati:
- Nazionalità e targa del veicolo estero
- Caratteristiche tecniche del veicolo estero
- Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
- Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
- Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
- Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
- Estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stra- dale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Coman- do di appartenenza e della località
- Copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID), se disponibile
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
- Descrizione dell’incidente
b) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, causati da un veicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.
- Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”,
provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economi- co Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i soggetti danneggiati possono agire direttamente contro l’Impresa di Assicurazione che copre la Responsabilità civile del responsabile.
c) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.
Il soggetto che ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Eu- ropeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’as- sicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. ge- stione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0000000000 - xxx.xxxxxx.xx), quale organismo di indennizzo nazionale.
In caso di incidente all’estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all’assicuratore e/o proprietario del veicolo estero. (Esempio: Incidente in Svizze- ra provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all’assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).
Se però il veicolo che ha causato l’incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l’incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del Paese dell’incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L’elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde. (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).
Art. 13 - Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stra- giudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarci- mento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 14 - Rinnovo del contratto - Periodo di tolleranza
Il contratto di assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione di anno e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta, fermo restando che l’Impresa manterrà operanti le Coperture fino alle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di ulteriori 15 giorni vie- ne meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo rischio.
Fermo quanto sopra, l’Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di assicurazione, di anno in anno, una proposta di rinnovo del contratto per una ulteriore annualità comunicando l’approssimarsi della scadenza contrattuale e il premio da versare per la proroga della Polizza. Il Contraente potrà pro- rogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, recandosi presso un Interme- diario incaricato dall’Impresa al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del premio con le modalità indicate dall’Intermediario stes- so. Effettuando il pagamento del premio entro la scadenza del contratto in corso con le modalità indicate dall’Intermediario, fermo restando il periodo di tolleranza previsto dal
comma che precede, il Contraente accetta la proposta di xxxxxxx e la durata del contrat- to sarà prolungata di un anno. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la cessazione della Polizza a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.
Art. 15 - Risoluzione del contratto per il furto dell’autoveicolo
In caso di furto dell’autoveicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, l’assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto ed il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia di fur- to presentata all’Autorità. A deroga dell’art. 1896, primo comma, secondo periodo del codice civile, l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio riguardante il residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
Art. 16 – Foro competente - Mediazione
Eccezion fatta per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da
rc auto, in tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicu- rativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia.
In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di mediazione, de- positata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Au- torità Giudiziaria.
Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residen- za della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà com- petente il Foro nella cui circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.
Art. 17 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 19 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell’IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx,00 - 00000 XXXX. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE
DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA E SPECIALI (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE E/O SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Premessa
L’assicurazione dei rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Artt. 2, secondo com- ma, 7 e 17, nonchè per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l’assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del C.d.A.
A. Autoveicoli adibiti a scuola guida (valida se richiamata nella scheda di Xxxxxxx) L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo xxxxx- xxxxx.
B. Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico (valida se richiamata nella scheda di Polizza) L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del pro- prietario dell’autoveicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell’autoveicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, rimangono comunque esclusi denaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’as- sicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
D. Rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell’i- nopponibilità al terzo di eccezioni previste all’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione (valida se richiamata nella scheda di Polizza)
L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di ri- valsa nei seguenti casi:
- guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confer- mata entro 2 mesi dalla data del sinistro; è tuttavia facoltà dell’Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente siano a cono- scenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in con- formità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
X. Xxxxxxxxxx fissa ed assoluta
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in Polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E’ fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in Polizza.
Resta fermo il disposto all’Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica la Condizione Aggiuntiva G.
F. Bonus/Malus
1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede ri- duzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel “periodo di osservazione” definito al comma seguente: si articola in 36 classi di Appartenenza; corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti, determinate secondo le tabelle seguenti.
TABELLA 1 Coefficienti applicabili ai settori I autovetture e II autotassametri. | ||
Classi di merito 1T - 1 A interne CARGEAS | Variazione percentuale in diminuzione del premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe assegnata | Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus / malus |
Classi di merito 1 – 18 CARGEAS / CU | ||
1T 1S 1R 1Q 1P 1O 1N 1M 1L 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A | 0% | 0,39 |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
-4,88% | 0,39 | |
-4,65% | 0,41 | |
-4,44% | 0,43 | |
-4,26% | 0,45 | |
-2,08% | 0,47 | |
1 | -4,00% | 0,48 |
2 | -5,66% | 0,50 |
3 | -5,36% | 0,53 |
4 | -9,68% | 0,56 |
5 | -6,06% | 0,62 |
6 | -5,71% | 0,66 |
7 | -5,41% | 0,70 |
8 | -5,13% | 0,74 |
9 | -4,88% | 0,78 |
10 | -6,82% | 0,82 |
11 | -6,38% | 0,88 |
12 | -6,00% | 0,94 |
13 | -16,67% | 1,00 |
14 | -14,29% | 1,20 |
15 | -22,22% | 1,40 |
16 | -28,00% | 1,80 |
17 | -16,67% | 2,50 |
18 | 3,00 |
1.2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell’osser- vazione i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
1.3) All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito risultan- te dalla sottoriportata TABELLA 2:
TABELLA 2 | ||
Situazioni possibili | Classe di assegnazione | Documenti necessari |
Situazioni possibili applicabili alla stessa tipologia di veicolo e riferite a tutti gli appartenenti al Nucleo Familiare se non diversamente specificato. | ||
Autovettura già assicurata con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia. Classe CARGEAS determinata come da tabella 3B. | Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Autovettura già assicurata con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia o determinata come da tabella 3A. Classe CARGEAS determinata come da tabella 3B. | Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, immatricolata al P.R.A. dopo voltura o a seguito di cessione del contratto. | Classe CU 14 - Classe CARGEAS 14 | Carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Autovettura di proprietà di Persona Fisica immatricolata per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare in aggiunta ad altra Autovettura attualmente assicurata, che abbia conseguito l’attestato. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU risultante dall’ultima attestazione dello stato di rischio conseguita. Classe CARGEAS determinata come da tabella 3B. | Carta di circolazione e relativo foglio complementare, ovvero appendice di cessione del contratto del nuovo autoveicolo da assicurare. |
Autovettura già assicurata all’estero di proprietà di Persona Fisica o del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto. | Classe CU 14 o classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. | Dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Autovettura già assicurata all’estero di proprietà di Persona Fisica da assicurare in aggiunta ad altra autovettura attualmente assicurata, che abbia conseguito l’attestato. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Classe CARGEAS determinata come da tabella 3B. | Dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe diassegnazione. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Autovettura consegnata in conto vendita e restituita entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto CARGEAS Assicurazioni già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. | Classe di merito CU risultante dall’ultima attestazione dello stato di rischio conseguita per la medesima Autovettura. Classe CARGEAS determinata come da tabella 3B. | Dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. |
Autovettura da assicurare successi- vamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattual- mente previsti. Autovettura oggetto di furto, da assicurare successivamente al ritrovamento. | Classe CU / CARGEAS della polizza sospesa o annullata a seguito di furto. | Appendice di sospensione rilasciata da CARGEAS Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione. |
TABELLA 3A Per autovetture mancanti della classe di merito di conversione universale (CU) |
Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018). |
Con riferimento alla classe d’ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l’annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale. |
Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile). Anni senza sinistri Classe di merito 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14 |
TABELLA 3B Tabella di assegnazione della classe di merito interna CARGEAS | |
Classe CU di assegnazione | Classe di collocazione CARGEAS |
CU 1 con provenienza CU 1 | 1E |
CU 1 con provenienza CU 2 | 1D |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
TABELLA 4 | ||||||||||||
classe di collocazione CARGEAS in base ai sinistri osservati | classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati | |||||||||||
classi di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più | classi di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più | |
1T | 1T | 1R | 1O | 1L | 1G | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
1S | 1T | 1Q | 1N | 1I | 1F | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | |
1R | 1S | 1P | 1M | 1H | 1E | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
1Q | 1R | 1O | 1L | 1G | 1D | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
1P | 1Q | 1N | 1I | 1F | 1C | 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
1O | 1P | 1M | 1H | 1E | 1B | 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
1N | 1O | 1L | 1G | 1D | 1A | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
1M | 1N | 1I | 1F | 1C | 1 | 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
1L | 1M | 1H | 1E | 1B | 2 | 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | |
1I | 1L | 1G | 1D | 1A | 3 | 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | |
1H | 1I | 1F | 1C | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | |
1G | 1H | 1E | 1B | 2 | 5 | 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | |
1F | 1G | 1D | 1A | 3 | 6 | 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
1E | 1F | 1C | 1 | 4 | 7 | 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
1D | 1E | 1B | 2 | 5 | 8 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
1C | 1D | 1A | 3 | 6 | 9 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
1B | 1C | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
1A | 1B | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
1 | 1A | 3 | 6 | 9 | 12 | Regole evolutive comuni previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 | ||||||
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | |||||||
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |||||||
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | |||||||
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | |||||||
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |||||||
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | |||||||
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | |||||||
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | |||||||
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | |||||||
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |||||||
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||||
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | |||||||
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1.4) In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di so spen- sione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile), l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla sca- denza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
1.5) Alla stipulazione di un contratto di responsabilità civile verso terzi, l’Impresa, per via telematica, acquisisce l’attestazione sullo stato del rischio direttamente at- traverso l’accesso dalla banca dati degli attestati di rischio.
1.6) All’atto della stipulazione del contratto, qualora l’attestazione sullo stato di ri- schio non risulti presente nella Banca dati per qualsiasi motivo, l’Impresa acqui- sisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., con cui ricostruire la posizione assicurativa al fine di una corret- ta assegnazione della classe di merito.
a) Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, non sia in grado di informare l’Impresa in merito al proprio grado di responsa- bilità e l’Impresa non sia in grado di reperire l’informazione tempestivamente, la classe di merito assegnata è quella risultante dall’ultimo attestato di rischio presente in banca dati.
b) In caso di impossibilità ad acquisire per via telematica l’attestato, a seguito della completa assenza in Banca dati, l’Impresa richiede al contraente la di- chiarazione di cui al punto 1.6 per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l’Impresa potrà acquisire precedente documenta- zione, quale attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente, a supporto della dichiarazione rilasciata. In assenza di docu- mentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
1.7) Assunto il contratto in relazione ai punti 1.6, 1.6 a) e 1.6 b), l’Impresa verifica in forma tempestiva la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, procedendo, nel caso, alla riclassificazione del contratto stesso.
1.8) In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, l’attestato conseguito può essere utilizzato dal proprietario per un nuovo veicolo dallo stesso acquistato, come da tabella 3B. In caso di man- cata conclusione del periodo di osservazione è attribuita al nuovo veicolo la sola classe CU.
La medesima disposizione è valida se il nuovo veicolo è acquisito in leasing ope- rativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi, purché il locatario sia registrato quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi.
1.9) Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, l’Impresa classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica
anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno o più di essi.
Per entrambi i casi, i cedenti possono utilizzare la sola classe CU maturata sul veicolo ceduto: in fase di rinnovo della copertura, per un veicolo già di proprietà e in fase di stipula del contratto, per un veicolo di nuovo acquisto.
1.10) In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termi- ne, comunque non inferiore a dodici mesi, l’Impresa classifica il contratto relativo al medesimo autoveicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore (purché sia registrato quale intestatario tem- poraneo del veicolo da almeno 12 mesi), ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio conseguito.
1.11) Ai conducenti di veicoli intestati a portatori di handicap, purché registrati quali intestatari temporanei del veicolo da almeno 12 mesi, è riconosciuta la sola clas- se CU maturata dal veicolo condotto, per nuovi veicoli da essi acquistati.
1.12) Nel caso di decesso del proprietario di un veicolo e di successivo passaggio di proprietà agli eredi, gli stessi hanno diritto al mantenimento dell’attestato ma- turato sul veicolo oggetto di successione, purché conviventi con il de cuius al momento del decesso. Xxxx eredi non conviventi è attribuita la classe CU 14.
1.13) Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il cedente ha diritto ad utiliz- zare l’attestato maturato sul veicolo ceduto per tutta la validità dell’attestato.
1.14) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo da ditta individuale a persona fisica e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione dell’attestato maturato. Analo- gamente, la trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’a- zienda di una società di persone o di capitali proprietaria del veicolo, determina- no il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
1.15) Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
1.16) Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla qua- le sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella Banca dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario xx- quidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 1.6).
1.17) Per le annualità successive a quella della stipulazione, la Polizza, è assegnata all’atto del rinnovo alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evolutive, a seconda che l’Impresa, per Sinistri con accertata responsabi- lità principale, abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del Sinistro sia da at-
tribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, la Polizza non subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’Attestato sullo stato del rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi Sini- stri con responsabilità del conducente dell’Autoveicolo assicurato. Ai fini della variazione della classe a seguito di più Sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata, che darà luogo all’applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di cinque anni. La mancanza di ri- sarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento, considera la Polizza immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
1.18) Nel caso in cui un Sinistro già archiviato come senza seguito venga riaperto con responsabilità principale, si procederà, all’atto della prima proroga di contratto successivo al pagamento anche a titolo parziale del Sinistro stesso, alla ricostitu- zione della posizione assicurativa. Per quanto riguarda la classe di assegnazione CU si farà riferimento alla TABELLA 4.
1.19) E’ data facoltà al Contraente per la tariffa Bonus/Malus, di evitare le maggiorazio- ni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella nelle seguenti modalità:
a) qualora il Sinistro NON rientri nella convenzione CARD, offrendo all’Im- presa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
b) qualora il sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurati- vi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio Intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell’Assicurato la richiesta suddetta.
1.20) In caso di sostituzione della Polizza è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia cambio di settore tariffario (es: da settore Autovettura a settore Motociclo), sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
1.21) La sostituzione dell’autoveicolo dà luogo a sostituzione della Polizza solo nel caso di alienazione dell’autoveicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizio- ne, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di una nuova Polizza.
1.22) La Copertura assicurativa, per l’autoveicolo rubato e ritrovato, è priva di effica- cia dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia del Furto alle Autorità, come previsto dall’art. 15) - Risoluzione del contratto per Furto dell’au- toveicolo. Il proprietario provvede, all’obbligo dell’assicurazione prima di porre in circolazione l’autoveicolo, ai sensi dell’art. 122 Codice delle Assicurazioni.
1.23) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento dell’autoveicolo avvenuto dopo la data di risoluzione della Polizza.
X. Xxxxxxxx alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupe- facenti o psicotrope
- Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
L’Impresa, a parziale deroga dell’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del con- ducente del veicolo indicato in Polizza – autorizzato da proprietario se persona diversa nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285.
- Rinuncia alla rivalsa per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psico- trope
L’Impresa, a deroga dell’articolo 2 “Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa:
- in forma totale, nei confronti del Proprietario/locatario dell’Autoveicolo indi- cato in Polizza, in caso di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti da parte di conducente diverso da quest’ultimo;
- in forma parziale, limitando il diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 10.000, nei confronti del conducente non Proprietario/locatario, se appartenente al medesimo nucleo familiare del Proprietario/locatario.
L’Impresa eserciterà, sempre, rivalsa completa nei confronti del conducente quando coincidente con il Proprietario/locatario del veicolo o persona non ap- partenente al nucleo familiare di quest’ultimo.
I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde
La Copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Cit- tà del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia, di Andorra e della Svizzera. La Copertura assicurativa vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L’Impresa provve- derà, a semplice richiesta del Contraente, a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde. La Copertura assicurativa è operante secondo le condi- zioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste in Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del C.C., l’Impre- sa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima del- la scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.
PARTE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
(Esclusa la Copertura 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e la Copertura 9 - Assistenza “Auto Noproblem)
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonchè l’annullamento del contratto, ai sensi degli artt 1892,1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Pagamento del Premio - effetto della Copertura assicurativa
Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.
La Copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quin- dicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autoriz- zato a rilasciare le quietanze emesse dalla Direzione dell’Impresa.
2.1 - Modalità di pagamento del Premio - Addebito automatico sul conto cor- rente
Ai fini della presente “Parte II”, si intende integralmente richiamato ed operan- te l’Art. 5.1 della “Parte I”.
Art. 3 - Adeguamento del premio
Alla scadenza annuale della Polizza l’Impresa può formulare una proposta di rinnovo del contratto comunicando al Contraente il premio da corrispondere, che potrà differire da quello della annualità precedente.
Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di rin- novo del contratto mediante il pagamento del premio propostogli dall’Impresa.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’In- dennizzo nonchè la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contra- ente o l’Impresa, con preavviso di trenta giorni, possono recedere da ciascuna delle Coperture previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa,
verrà rimborsato al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, escluse sol- tanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 7 - Contratto senza tacito rinnovo – Periodo di tolleranza
La Polizza cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbli- go di disdetta. L’Impresa, tuttavia, manterrà operanti le Coperture assicurative prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto; tale estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo rischio.
Art. 8 - Variazione del Rischio - Alienazione dell’Autoveicolo
Nel caso di trasferimento di proprietà dell’Autoveicolo o della sua consegna in conto vendita, il Contraente consegna la documentazione comprovante i casi elencati, provvede alla distruzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde e può chiedere alternativamente:
a. la risoluzione della Polizza a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di Premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Ser- vizio Sanitario Nazionale.
b. la cessione della Polizza di assicurazione all’acquirente.
Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’Impresa e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
c. la sostituzione della Polizza per l’assicurazione di altro autoveicolo di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
La Copertura è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del certificato relativo al nuovo veicolo stesso, secondo le modalità previste dal DM dello Sviluppo Economico n. 86, 1 aprile 2008.
Nel caso in cui l’Autoveicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che la Polizza sia resa valida per altro Auto- veicolo intestato ad uno solo di essi.
Qualora l’acquirente dell’Autoveicolo documenti di essere già contraente di Polizza di assicurazione riguardante il medesimo Autoveicolo, l’Impresa assicuratrice dell’Autoveicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita dell’Autoveicolo, la parte di Premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita dell’Autoveicolo stesso, a condi- zione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, il Contra- ente abbia provveduto alla distruzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde. Per le polizze con frazionamento del Premio l’Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente
Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi all’Impresa, la quale, nei trenta giorni successivi, ha la facoltà di recedere, da ciascuna delle Coperture previste dalla Polizza, con preavviso di quindici giorni, mettendo a disposizione del Con- traente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 10 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione all’Impresa della stipu- lazione di altre Polizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Assicurazione.
L’Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.
Art. 11 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale in caso di Sinistro avvenuto per i Veicoli a motore:
nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubbli- ca di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonchè nel territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Mona- co, della Serbia, di Andorra e della Svizzera.
L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Car- ta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano bar- rate.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 - Foro competente - Mediazione
Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudi- ziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ove previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, esperire il tentativo di Mediazione nei modi e nei termini previsti da tali norme.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l’Impresa e il Contraente o l’Assicu- rato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 13.1 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente con- tratto di assicurazione è dell’IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx,00 - 00000 XXXX. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
COPERTURA 2 - COMPLEMENTARE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. 15 - Oggetto dell’Assicurazione
Premesso che le prestazioni che seguono sono regolate, in quanto applicabili, an- che dalle stesse Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il Titolo I della Copertura 1 Responsabilità Civile verso Terzi, l’Assicurazione si estende anche ai punti che seguono:
15.1 - Responsabilità civile dei trasportati
L’Assicurazione comprende, nei limiti dei massimali indicati in Polizza, la respon- sabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo dell’autoveicolo as- sicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni all’autoveicolo stesso. I trasportati non sono considerati terzi fra loro.
15.2 - Xxxxx provocati dai figli minori
L’Impresa nei limiti dei massimali indicati in Polizza assicura la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1°comma dell’art. 2048 C.C., a seguito della circola- zione dell’autoveicolo assicurato, purchè avvenuta all’insaputa dell’Assicurato stesso.
15.3 - Spese di dissequestro
L’Impresa assicura, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, l’assistenza legale per la procedura di dissequestro dell’autoveicolo assicurato, che sia stato se- questrato dall’autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circo- lazione.
15.4 - Danni per soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento all’interno dell’autoveicolo assicurato, conseguenti all’opera di trasporto e/o soccorso di persone vittime di incidente stradale.
15.5 - Collisione con veicoli non assicurati
L’Impresa, in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, provvede al risarcimento dei danni cagionati all’autoveicolo indicato in Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto. L’indennizzo vie- ne corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 C.C. con il limite di € 5.000.
15.6 - Ricorso Terzi
L’impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza
di Incendio, Esplosione e Scoppio dell’autoveicolo indicato in Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209. L’Assicurazio- ne è prestata sino a concorrenza di € 260.000 per Sinistro. Sono comunque esclusi:
a. i danni da inquinamento dell’ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato del conducente o del proprietario dell’autoveicolo. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell’Impresa.
COPERTURA 3 - INCENDIO E FURTO
Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ri- cambio e quanto altro ne forma la normale dotazione nonchè gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:
a. Incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro par- ti o cose trasportate;
b. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati all’autoveicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina dell’auto- veicolo stesso.
Sono altresì compresi i danni subiti dall’autoveicolo assicurato durante la circolazio- ne dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.
16.1 - Estensione della Copertura agli Apparecchi Fonoaudiovisivi
Sono compresi nell’Assicurazione gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, purchè sta- bilmente fissati all’autoveicolo assicurato e richiamati in Polizza. In caso di Sinistro il danno sarà liquidato sulla base del valore commerciale degli appa- recchi sopraddetti, con un limite di Indennizzo pari al 15% per ogni annualità assicurativa della somma assicurata (o del valore commerciale se inferiore) per l’autoveicolo.
16.2 - Valore da assicurare
Il valore dell’autoveicolo da assicurare dovrà essere dedotto, limitatamente alle autovetture ad uso privato mediante codice Infocar, da “Automobili nuove” od “Automobili usate” di “Quattroruote”, a seconda che la data di prima imma- tricolazione - anche se avvenuta all’estero - sia inferiore o superiore a sei mesi, oppure dalla fattura di acquisto per l’installazione di accessori o optional che ne determini un valore più elevato; qualora non riportato, il valore da assicurare do- vrà essere desunto dalle pubblicazioni Eurotax; per autovetture di prima imma- tricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax “giallo”, mentre per auto- vetture usate si farà riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax “giallo” ed Eurotax “blu”. In caso di Assicurazione di Accessori non di Serie, Optional,
Apparecchi Fonoaudiovisivi, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.
Art. 16.3 - Adeguamento del valore assicurato
In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contra- ente, l’Impresa, con le modalità previste al precedente art. 16.2, si impegna ad adeguare il valore dell’autoveicolo assicurato al valore di mercato e, conseguen- temente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell’art. 3.
Art. 16.4 - Autovetture dotate di radiolocalizzatore satellitare
L’assicurato, dichiara che l’autoveicolo identificato nel contratto è protetto da una apparecchiatura satellitare, e si impegna a mantenere tale sistema efficiente e re- golarmente in funzione nel corso della durata del contratto. L’Impresa, a seguito di quanto dichiarato dall’Assicurato, provvederà in caso di sinistro al risarcimento del danno come di seguito indicato:
a) in caso di furto totale
- senza applicazione di scoperto e franchigia;
b) in caso di furto parziale
- con applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 516, nel caso in cui il valore assicurato sia pari o inferiore ad € 35.000;
- con applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di€ 775, nel caso in cui il valore assicurato sia maggiore di € 35.000 e pari o inferiore ad € 51.000;
- con applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di € 1.290, nel caso in cui il valore assicurato sia maggiore di € 51.000;
c) in caso di furto totale o parziale con applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di € 2.580, limitatamente al caso in cui l’autoveicolo si trovi temporaneamente in aree territoriali non coperte da sistema satellitare, o qualora non vi sia attivazione per il mancato pagamento dell’abbonamento ai servizi della Centrale Operativa.
Art. 16.5 - Autovetture dotate di radiolocalizzatore satellitare KFT
L’assicurato, dichiara che l’autoveicolo identificato nel contratto è protetto da una ap- parecchiatura satellitare, identificata con una scheda operativa, rilasciata da un instal- latore espressamente autorizzato ed indicato dall’Impresa, riportante: marca, modello, matricola, e codice di validazione dell’apparecchiatura rilasciato dalla Centrale Ope- rativa a seguito di collaudo. L’impresa, a seguito di quanto dichiarato dall’Assicurato, provvederà in caso di sinistro al risarcimento del danno come di seguito indicato:
a. in caso di furto totale
- senza applicazione di scoperto e franchigia. In tal caso, l’impresa, potrà atti- vare le procedure di sicurezza ed assistenza per l’individuazione ed il recupe- ro dell’autoveicolo;
b. in caso di furto parziale
- con applicazione di una franchigia fissa di € 516, nel caso in cui il valore assicurato sia pari o inferiore ad € 35.000;
- con applicazione di una franchigia fissa di € 775, nel caso in cui il valore assicurato sia maggiore di €35.000 e pari o inferiore ad € 51.000;
- con applicazione di una franchigia fissa di e 1.290, nel caso in cui il valore assicurato sia maggiore di e 51.000;
c. in caso di furto totale o parziale con applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di € 2.580, limitatamente al caso in cui l’autoveicolo si trovi temporaneamente in aree territoriali non coperte da sistema satellitare, o qualora non vi sia attivazione, per il mancato pagamento dell’abbonamento ai servizi della Centrale Operativa.
Art. 17 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio per auto- vetture ad uso privato
(Copertura aggiuntiva operante se espressamente richiamata in Polizza)
All’atto della stipulazione del contratto l’Assicurato dichiara a quale marca e modello indicati nella rubrica “Automobili nuove” o “Automobili usate” della rivista “Quattroruote” corrisponde l’autoveicolo assicurato, nonchè mese ed anno di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero). Ad ogni sca- denza annuale verificatasi almeno 12 mesi dopo la data di stipulazione del contratto, l’Impresa provvede automaticamente a variare il valore assicurato ed il Premio, anche quello eventualmente comunicato ai sensi dell’art. 3, in base al rapporto tra il valore indicato dall’ultimo “Quattroruote” anteriore alla data di stipulazione del contratto ed il valore indicato dall’ultimo “Quattro- ruote” anteriore alla data della scadenza annuale. Qualora il valore inizial- mente assicurato risulti minore del valore indicato dall’ultimo “Quattroruote” anteriore alla data di stipulazione del contratto, il valore assicurato negli anni successivi, a deroga di quanto previsto al comma precedente, non verrà mo- dificato fino a quando risulterà essere inferiore a quello riportato dall’ultimo “Quattroruote” anteriore alla data di scadenza annuale del contratto. Il nuovo valore sarà segnalato all’Assicurato sulla quietanza e rimarrà comunque ferma la facoltà dello stesso di richiedere all’Intermediario l’adeguamento del valore e del Premio, rinunciando da quel momento all’opzione prevista dal presente articolo. La presente clausola non troverà applicazione: -per i contratti in coas- sicurazione e per quelli vincolati; -in caso di cessazione o sostanziale modifica delle rubriche “Automobili nuove” od “Automobili usate” della rivista “Quat- troruote”.
Art. 18 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende:
a. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popo- lari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occu- pazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c. i danni determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’As- sicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle per- sone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autoveicolo assicurato;
d. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonchè
quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque mani- festatosi;
e. i danni causati dagli eventi coperti dalla Copertura 7 – Eventi Speciali.
Art. 19 - Scoperto a carico dell’Assicurato
Salva diversa pattuizione, in caso di Furto, Rapina o Estorsione, l’Impresa corrispon- de all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Sco- perti e dei Minimi di seguito indicati:
Per AUTOVETTURE
Di valore fino a € 35.000 10% con il minimo di € 206
Di valore oltre € 35.000 15% con il minimo di € 516
Art. 20 - Deroga allo Scoperto
(Semprechè risulti richiamata in Polizza tale deroga e pagato il relativo Premio)
Se in Polizza risulta richiamata la presente deroga, la copertura sarà prestata senza alcuno Scoperto.
Art. 21 - Recuperi
L’Assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena abbia notizia del recu- pero dell’autoveicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’Indennizzo sarà computato in detrazione dell’Inden- nizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato si obbliga a rilasciare all’Impresa la procura a vendere quanto sia stato recupe- rato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l’Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra l’Assicurato e l’Impresa secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sot- traendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull’importo cos“ ottenuto verrà ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’Indennizzo precedentemente pagato.
COPERTURA 4 - COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
Art. 22 - Oggetto dell’Assicurazione
Le prestazioni sotto indicate sono regolate dalle stesse norme che regolano la Copertura 3 - Incendio e Furto in quanto non siano espressamente derogate, sal- vo i limiti specifici d’Indennizzo di seguito precisati. L’Assicurazione pertanto si estende ai punti che seguono:
22.1 - Mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto
A parziale deroga dell’Art. 18 lettere c), la copertura è operante anche in caso di mancata attivazione dei sistemi di chiusura e/o antifurto.
22.2 - Rottura dei cristalli
L’Impresa, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o la ripa- razione dovute alla rottura dei cristalli comunque verificatasi, nonchè le piccole
rotture degli stessi. Sono esclusi gli specchietti retrovisori e i vetri dei gruppi ottici. Non sono considerate rotture o piccole rotture, le segnature, le rigature e simili, che pertanto non sono comprese nella copertura prestata. Presso i centri conven- zionati (*) con l’Impresa, a seguito dell’avvenuta riparazione, l’assicurato provve- derà al ritiro dell’autoveicolo assicurato senza alcun esborso.
Le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati con l’Impresa, saranno rimborsate sino ad un massimo di € 450 applicando una franchigia fissa di € 75 per sinistro.
(*) - Doctor Glass (Numero verde 800101010), Carglass (Numero verde 800360036).
22.3 - Danni all’autoveicolo per asportare cose non assicurate
L’impresa indennizza i danni cagionati all’autoveicolo indicato in Polizza per aspor- tare cose in esso contenute e non assicurate, con deduzione dell’eventuale Scoperto previsto in Polizza per la copertura Furto.
22.4 - Spese di recupero e parcheggio dell’autoveicolo
L’Impresa rimborsa, in caso di Furto dell’autoveicolo e successivo ritrovamento e sino a concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero dell’autoveicolo stesso, se non circolante, e per il parcheggio, se di- sposto dalle Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello della sua comunicazione all’Assicurato.
22.5 - Perdita delle chiavi
L’Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell’au- toveicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto nonchè per l’eventua- le sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.
22.6 - Imposta di proprietà - Spese di immatricolazione
L’Impresa, in caso di Incendio, Furto o incidente da circolazione a seguito di Xxxxx, che comportino la perdita totale e definitiva dell’autoveicolo indicato in Polizza, corrisponderà all’Assicurato un Indennizzo pari:
a. alla quota dell’imposta di proprietà per il periodo intercorrente tra il mese suc- cessivo a quello del Sinistro e la data di scadenza dell’imposta pagata;
b. alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell’acquisto dell’auto- veicolo assicurato; con il massimo risarcimento di € 250.
22.7 - Fenomeno elettrico
L’Assicurazione si estende, a parziale deroga dell’Art. 18 lettera d., ai danni mate- riali e diretti agli impianti elettrici causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, con deduzione di una Franchigia di € 51 per Sinistro.
22.8 - Concorso spese di ripristino del proprio box
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato adibito a rimessa in conse- guenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’im- pianto di alimentazione dell’autoveicolo assicurato.
22.9 - Spese di sostituzione della targa
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese documenta- te sostenute dall’Assicurato, in caso di smarrimento, Furto o distruzione della targa dell’autoveicolo assicurato.
COPERTURA 5 - VALORE INTERO GAP
Art. 23 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa, con la presente copertura valida esclusivamente per le sole autovetture ad uso privato, si obbliga a pagare la differenza tra:
il prezzo di acquisto indicato da “Automobili Nuove” di Quattroruote (o quello risultante dalla fattura di acquisto se utilizzata per determinare il valore assicu- rato in polizza) per autovetture con data di prima immatricolazione fino a sei mesi, o dal valore commerciale desunto da “Automobili Usate” di Quattroruote (o eventuale fattura d’acquisto per il passaggio di proprietà) all’atto dell’assun- zione per autovetture usate, e l’importo più elevato tra il valore commerciale dell’autoveicolo desunto da Quattroruote al momento del sinistro, e l’indennizzo riconosciuto in virtù delle Coperture di Responsabilità Civile verso Terzi e Corpi Veicoli Terrestri.
L’indennizzo, con il massimo risarcimento di € 20.000, sarà pari al 100% della differenza sopra determinata, se il sinistro si verificherà entro 3 anni dalla data di prima immatricolazione, pari al 50% della differenza entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione, pari al 40% entro il quinto anno dalla data di prima im- matricolazione e pari al 30% entro il sesto anno (Art. 23.6 – Esclusioni – lettera a), dalla data di prima immatricolazione.
Nel caso in cui avvenga un sinistro indennizzabile ai sensi della presente copertura, ma il valore commerciale dell’autoveicolo al momento del sinistro risulti uguale al valore GAP assicurato, l’impresa procederà a liquidare un importo pari al 10% del valore sopra menzionato; resta inteso e convenuto, che gli indennizzi liquidati dall’Impresa oppure il risarcimento erogato all’Assicurato tramite la Compagnia che assicura la RCT del civilmente responsabile (Art. 23.4 – Obblighi del Contraente e dell’Assicurato), fanno decadere la suindicata liquidazione percentuale del 10%.
Art. 23.1 - Valore da assicurare
a) Il valore dell’autoveicolo da assicurare, di prima immatricolazione o con vetustà pari o inferiore a 6 mesi, dovrà essere dedotto da “Automobili nuove” di Quattro- ruote mediante codice Infocar, oppure dalla fattura di acquisto;
b) il valore dell’autoveicolo da assicurare, con vetustà maggiore di 6 mesi ma comunque non superiore a 2 anni dalla data di prima immatricolazio- ne, dovrà essere rilevato mediante codice Infocar da “Automobili usate” di Quattroruote (o dall’eventuale fattura d’acquisto per il passaggio di pro- prietà);
c) per i modelli delle autovetture non riportati da Quattroruote, il valore da assi- curare dovrà essere desunto da Eurotax “giallo” per le autovetture previste al punto a), oppure, dalla media delle quotazioni di Eurotax “giallo” e “blù” per le autovetture del punto b).
Art. 23.2 - Valore assicurato
In occasione di ciascuna scadenza annuale il valore assicurato, a deroga dell’art.
16.3 – Adeguamento del valore, e dell’art. 17 - Adeguamento automatico del va- lore assicurato e del premio per autovetture ad uso privato, non verrà adeguato al valore di mercato al fine dell’applicazione del risarcimento previsto nelle modali- tà dell’art. 23 – Oggetto dell’assicurazione.
Al raggiungimento del limite di vetustà indicato al successivo comma a) dell’Art.23.6
– Esclusioni - l’Impresa provvederà ad escludere la copertura VALORE INTERO GAP, alla prima scadenza annuale di Polizza successiva a tale limite.
Art. 23.3 - Sinistri indennizzabili
L’Impresa è obbligata al pagamento dell’indennizzo come sopra determinato, a se- guito di “danno totale” causato dalla circolazione (Responsabilità Civile verso Terzi), Incendio (Gar. 3) Furto (Gar. 3), Guasto accidentale (Gar. 6) ed Evento speciale (Gar. 7). Si intende, per “danno totale”: a) il furto dell’autoveicolo assicurato, nel caso in cui l’autoveicolo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto; e b) il danneggiamento dell’autoveicolo assicurato che comporti la rottamazione dell’au- toveicolo, ovvero tale per cui il costo di riparazione dello stesso è eccedente all’80% del valore commerciale - determinato nelle modalità previste all’ Art. 23.1 – Valore da assicurare – al momento del sinistro.
Art. 23.4 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato.
In caso di sinistro da Responsabilità Civile verso Terzi, indennizzato all’Assicurato dal- la Compagnia del civilmente responsabile, il Contraente o l’Assicurato deve produrre copia dell’atto di transazione o quietanza di liquidazione del danno, al fine di consen- tire la corretta gestione del sinistro.
Art. 23.5 - Presenza di Coperture
La Copertura VALORE INTERO GAP è concessa esclusivamente con la presenza con- giunta delle Coperture di Responsabilità Civile verso Terzi ed Incendio e Furto.
Art. 23.6 - Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a) subiti da autovetture con vetustà maggiore di 5 anni; qualora in corso di contratto inizi il sesto anno di vetustà, la copertura è valida sino alla prima scadenza annua- le di Polizza;
b) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
c) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, insurrezioni, inva- sioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
d) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autoveicolo assicurato;
e) subiti dall’autoveicolo, se guidato da persona non munita della prescritta patente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o che si trovi in stato di ebbrezza od alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall’abuso di psicofarmaci;
f) causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano dell’autoveicolo, dal traino sia attivo che passivo, salvo che non riguardi roulotte o rimorchi ag- ganciati a norma del Codice della Strada, nonchè dalla circolazione “fuori strada”.
COPERTURA 6 - GUASTI ACCIDENTALI
Art. 24 - Copertura a Valore Intero
L’Impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’ autovei- colo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonchè gli Apparecchi Fonoau- diovisivi, stabilmente fissati all’autoveicolo, purchè in Polizza risultino espressa- mente indicati - a seguito di:
a. collisione con altri Veicoli;
b. uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
c. caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
x. xxxx contro corpi fissi o mobili.
La copertura è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di ve- tustà previsto alla lettera n. dell’Art. 27 Esclusioni. Nel caso di corresponsione del premio per la copertura su autoveicolo con vetustà eccedente tale limite, l’Impresa provvederà a semplice richiesta del Contraente al rimborso del premio pagato e non dovuto.
Art. 24.1 - Scoperto e franchigia
L’Impresa corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:
Per AUTOVETTURE
di valore fino a € 35.000 20% con il minimo di € 516
di valore oltre € 35.000 20% con il minimo di € 1.032
Art. 25 - Copertura a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
L’Impresa, si obbliga ad indennizzare senza applicazione del degrado d’uso, i danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonchè gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all’autoveicolo, purchè in Polizza risultino espressamente indicati – per la somma assicurata a Primo Rischio Assoluto, che corrisponde al limite massimo di risarcimento per singolo sinistro, a seguito di:
a. collisione con altri Veicoli;
b. uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
c. caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
x. xxxx contro corpi fissi o mobili.
La copertura è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera o. dell’Art. 27 Esclusioni.
Nel caso di corresponsione del premio per la copertura su autoveicolo con vetustà
eccedente tale limite, l’Impresa provvederà, a semplice richiesta del Contraente, al rimborso del premio pagato e non dovuto.
Art. 25.1 - Scoperto e Franchigia
L’Impresa per ogni sinistro corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza, con deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 516.
Art. 26 - Collisione
L’Impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’auto- veicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la nor- male dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonchè gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all’autoveicolo, purchè in Polizza risultino espressamente indicati - a seguito di collisione con veicoli a motore identificati. La copertura è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera n. dell’Art. 27 Esclusioni. Nel caso di corresponsione del premio per la copertura su autoveicolo con vetustà eccedente tale limite, l’Impresa provvederà, a semplice richiesta del Contraente, al rimborso del premio pagato e non dovuto.
Art. 26.1 - Scoperto e Franchigia
L’Impresa per ogni sinistro corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza, con deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di € 258.
Art. 26.2 - Adeguamento del premio
Il premio è calcolato in percentuale su quello previsto per la copertura della Re- sponsabilità Civile. Le eventuali modifiche del premio di Responsabilità Civile av- venute in corso di contratto comporteranno l’adeguamento automatico del premio relativo alla presente copertura con decorrenza dal giorno della variazione del pre- mio di Responsabilità Civile.
Art. 27 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
a. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sciope- ri, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inon- dazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c. determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle perso- ne con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autoveicolo assicurato;
d. subiti dall’autoveicolo, se guidata da persona non munita della prescritta pa- tente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o che si trovi in stato di ebbrezza od alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall’abuso di psicofarmaci;
e. causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano dell’autoveicolo, dal traino sia attivo che passivo, salvo che non riguardi roulotte o rimorchi aggan-
ciati a norma del Codice della Strada, nonchè dalla circolazione “fuori strada”;
f. causati da cose trasportate sull’autoveicolo, nonchè quelli derivanti da opera- zioni di carico e scarico;
g. causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, corto circuito, surriscaldamento, ri- torno di fiamma, salvo che non siano stati determinati dagli eventi descritti nell’oggetto della presente copertura;
h. subiti dall’autoveicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati, o du- rante il possesso e l’uso contro la volontà del proprietario;
i. causati dagli eventi coperti dalla Copertura 7 - Eventi Speciali;
l. causati da bagnamento attraverso finestrini, porte o tettucci apribili non chiu- si efficacemente o su autovetture decappottabili prive di protezione;
m. alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiun- tamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
n. subiti da autovetture con vetustà maggiore di 5 anni per la Copertura Guasti Accidentali a Valore Intero (Art. 24) e Collisione (Art. 26);
o. subiti da autovetture con vetustà maggiore di 3 anni per la Copertura Guasti Accidentali a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto (Art. 25).
Art. 28 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia all’azione di surrogazione, che le compete ai sensi dell’art. 1916 C.C., nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente autorizzato dell’autoveicolo assicurato, per danni dallo stesso subiti, sempre chè l’avente dirit- to rinunci a sua volta ad esercitare l’azione per danni.
COPERTURA 7 - EVENTI SPECIALI
Art. 29 - Oggetto dell’Assicurazione
A parziale deroga dell’Art. 18 lettere b. ed e. e dell’Art. 27 lettere b. ed i., l’Assicura- zione si intende estesa a:
29.1 - Eventi naturali
L’Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional, stabilmente fissati - in conseguenza di: gran- dine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiaccio, purchè non derivanti da fenomeni sismici, e sempre chè la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi i Veicoli, siano essi assicurati o meno.
29.2 - Altri eventi
L’Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional stabilmente fissati – a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vanda- lismo, atti dolosi in genere con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Art. 30 - Scoperto a carico dell’Assicurato
L’Impresa corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:
Per AUTOVETTURE
di valore fino a € 35.000 10% con il minimo di € 258
di valore oltre € 35.000 10% con il minimo di € 516
COPERTURA 8 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 31 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione vale per gli Infortuni che abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente, che il conducente dell’autoveicolo indicato in Polizza - auto- rizzato dal proprietario, se persona diversa - subisca a seguito di Sinistro derivante dalla circolazione.
Art. 32 - Somme assicurate
Il capitale complessivo indicato in Polizza si intende sempre suddiviso in:
a. 50% per il caso di morte;
b. 50% per il caso di invalidità permanente.
Art. 33 - Caso di morte
L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno dell’In- fortunio regolarmente denunciato. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi del conducente.
Art. 34 - Caso di invalidità permanente
Se l’Infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida, per tale titolo, un’Indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanen- te assoluta, secondo le disposizioni e percentuali seguenti:
Descrizione | Percentuali | ||
Des. | - | Sin. | |
Alienazione mentale incurabile ed escludente | |||
qualsiasi lavoro ............................................................................................................ | 100 | ||
Paralisi completa ......................................................................................................... | 100 | ||
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | |||
- arto superiore ............................................................................................................ | 70 | 60 | |
- mano o avambraccio ................................................................................................ | 60 | 50 | |
- pollice ......................................................................................................................... | 18 | 16 | |
- indice........................................................................................................................... | 14 | 12 | |
- medio .......................................................................................................................... | 8 | 6 | |
- anulare ........................................................................................................................ | 8 | 6 | |
- mignolo....................................................................................................................... | 12 | 10 | |
- falange del pollice..................................................................................................... | 9 | 8 | |
- falange di altro dito della mano.............................................................................. | 1/3 del dito | ||
- piede ........................................................................................................................... | 40 | 40 | |
- ambedue i piedi ......................................................................................................... | 100 | ||
- alluce........................................................................................................................... | 5 | ||
- altro dito del piede.................................................................................................... | 3 | ||
- falange dell’alluce ..................................................................................................... | 2,5 | ||
- falange di altro dito del piede ................................................................................. | 1 | ||
- arto inferiore al di sopra del ginocchio .................................................................. | 60 | ||
- arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio ............................................ | 50 | ||
- occhio con ablazione................................................................................................ | 30 | ||
- facoltà visiva completa di un occhio ..................................................................... | 25 | ||
- ambedue gli occhi ..................................................................................................... | 100 | ||
- rene ............................................................................................................................. | 20 | ||
- milza............................................................................................................................ | 10 | ||
- voce............................................................................................................................. | 30 | ||
- vertebre dorsali ......................................................................................................... | 7 | ||
- dodicesima dorsale ................................................................................................... | 12 | ||
- cinque lombari........................................................................................................... | 12 | ||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti.............................................. | 50 | ||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti ..................................... | 15 | ||
Stenosi nasale bilaterale............................................................................................. | 15 | ||
Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali....... | 10 | ||
Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente .................. | 5 |
In caso di provato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto su- periore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anzichè la perdita to- tale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla pro-
fessione dell’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi od arti, comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di una minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità per- duta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’Indennità viene stabilita mediante la somma delle percentuali corrispondente ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi sopra non specificati, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quelle dei casi elencati. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 35 - Delimitazione dell’Assicurazione - Esclusioni
L’Assicurazione non vale per gli Infortuni derivanti:
a. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. da stato di ebbrezza o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
c. da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
d. da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazio- ni o che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni.
Sono inoltre escluse le ernie di qualsiasi tipo - quindi anche quelle discali - da qua- lunque causa determinata e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere. Nel contempo l’Assicurazione non è operante per il conducente affetto da: alcooli- smo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positi- vità al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati para- noidi, nonchè diabetici insulino-dipendenti.
Art. 36 - Cessazione dell’Assicurazione
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcoolismo, tos- sicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi or- ganiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco depressive o stati para- noidi, diabete che comporti dipendenza da insulina, costituisce causa di cessazio- ne dell’Assicurazione.
Art. 37 - Validità dell’Assicurazione
L’Assicurazione è valida a condizione che la circolazione dell’autoveicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.
Art. 38 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
COPERTURA 9 - TUTELA LEGALE
Per qualsiasi informazione telefonica contattare il n° 02.49980500 oppure inviare una e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxx.xx. o un fax allo 00.00000000.
Art. 39 - Massimale di Polizza
Le Coperture previste vengono prestate fino al massimale indicato nella Scheda di Polizza per singolo sinistro, senza limite per anno assicurativo.
Art. 40 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nella Scheda di Polizza, l’onere delle spese - comprese quelle non ripetibili dalla controparte - oc- correnti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale, conseguenti ai casi indicati all’art. 40.2 (Rischi assicurati).
Tali oneri sono:
1 le spese per l’intervento di un Legale incaricato della gestione del caso assicurati- vo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;
2 le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti purchè scelti in accordo con l’Impresa;
3 le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500,00=;
4 le spese per l’IVA relative all’attività di Avvocati o Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione di imposta;
5 le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
6 le spese di giustizia, quali ad es. contributo unificato, tassa di registro, ecc;
7 le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da CARGEAS Assicurazioni S.p.A – Xxxxxxx Xxxxxx Legale -, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
8 spese processuali nel procedimento civile, così come liquidate in sentenza.
E’ garantito l’intervento di un solo Legale per ogni grado di giudizio, territorialmen- te competente ai sensi dell’art. 43.2 (Libera scelta del Legale).
Nel caso in cui l’eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi in un luogo diverso da quello di residenza dell’Assicurato, le spese, i diritti della sola domiciliazione di un Avvocato iscritto presso il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente, saranno a carico dell’Impresa nel limite di € 1.000,00.
Art. 40.1 - Assicurati
Le Coperture previste dall’art. 40 – Oggetto dell’Assicurazione - vengono prestate a favore: del proprietario, del locatario in base ad un contratto di leasing, del condu- cente autorizzato, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione dell’autoveicolo indicato in Polizza.
Art. 40.2 - Rischi assicurati
Le Coperture assicurative valgono per le seguenti prestazioni:
1 azione di recupero danni subiti dall’autoveicolo assicurato, dalle cose e dal con- ducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la
procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
2 azione di recupero danni subiti dall’autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la proce- dura di “Risarcimento Diretto” di cui all’art. 149 del Codice delle Assicura- zioni esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale.
Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3 sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni all’autoveicolo assicu- rato, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedi- mento penale, l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la senten- za sia passata in giudicato;
6. azione di recupero di danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose e dal condu- cente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi di cui agli Artt. 126, 151, 152, 153, 283 e segg. e Art. 296 e segg. del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
7 assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’autoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; prestazione questa non cumulabile con altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 15.3 – Spese di dis- sequestro);
Art. 40.3 - Delimitazioni
Le Coperture assicurative non sono valide:
1. se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida dell’ autoveicolo, oppu- re se l’autoveicolo viene utilizzato in difformità alle prescrizioni risultanti dalla carta di circolazione oppure, se circolante senza la prescritta revisione, se l’au- toveicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA salvo che l’Assicurato, alla guida del autoveicolo, purchè non proprietario, fornisca dimo- strazione di non essere a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al D. Lgs. Nr. 209/2005;
2. per la conduzione dell’autoveicolo sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 N.C.d.S.) di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) e/o psicotrope;
3. in presenza di accertata violazione dell´art. 189 N.C.d.S. (Comportamento incaso di incidente), salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione dal pro- cedimento penale instauratosi;
4. per le azioni di recupero dei danni tutti subiti dal/dai trasportati sull’autoveicolo assicurato;
5. per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato
6. in materia fiscale ed amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
7. in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
8. per controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terrori- smo,terremoto, sciopero o serrate. La Copertura è invece operante qualora l’As- sicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
9. per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, bat- teriologiche o chimiche;
10. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
11. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicura- to viene condannato in sede penale anche non definitivamente;
12.per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o di aero- mobili;
13.per controversie di natura contrattuale.
L’assicurazione non comprende:
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
Art. 41 - Limiti territoriali
La Copertura è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata dall’Impresa.
Art. 42 - Decorrenza della Copertura
La Copertura viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di de- correnza dell’assicurazione, salvo diversa indicazione. Ai fini di cui al comma pre- cedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia s’intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro/caso assicurativo si protragga attraverso più atti succes- sivi, il sinistro/caso assicurativo stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del sinistro/caso assicurativo si intende il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l’assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge. Le ver- tenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti ma, il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Art. 43 - Obblighi in caso di sinistro, produzione delle prove e allegazione dei docu- menti necessari per la prestazione assicurativa
Se l’Assicurato richiede l’attivazione della Copertura assicurativa, deve:
1 informare immediatamente, in modo completo e veritiero, l’Intermediario assi- curativo al quale è assegnata la Polizza oppure l’Ufficio Tutela Legale dell’Im- presa del sinistro/caso assicurativo, fornendo una precisa descrizione dei fatti che hanno originato la controversia stessa, nonchè gli atti, i documenti e gli altri ele- menti necessari alla ricostruzione della vicenda;
2 comunicare il nominativo del Legale che intende incaricare per la tutela dei suoi interessi fornendo ogni informazione completa e veritiera indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
L’Assicurato inoltre, è tenuto a regolarizzare, a proprie spese, secondo le vigenti nor- me fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali, certificati medici) per la gestione del sinistro/caso assicurativo. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere all’Impresa – Ufficio Tutela Legale -, entro 5 giorni, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro/ caso assicurativo.
Art. 43.1 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò nonì riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni casoì quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa alì Legale scelto nei termini indicati all’art. 43.2 (Libera scelta del Legale). La Copertura assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, effettuata secondo le mo- dalità di cui all’art. 43, l’Assicurato non può addivenire direttamente con la contro- parte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione dell’Impresa – Ufficio Tutela Legale -.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del sinistro/ caso assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribuna- le competente. Ciascuna delle Parti contribuirà al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese del Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’esito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.
Art. 43.2 - Libera scelta del Legale
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermi restando i limiti di cui all’art. 40 e nei limiti del massimale pre- visto (art. 39). Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa può nominare direttamente il Legale, al quale l’Assicurato ha facoltà di conferire mandato. Le mo- dalità operative sopra esplicitate, valgono anche per la nomina di Xxxxxx, il cui inter- vento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa.
L’Impresa non è responsabile dell’operato dei Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
Art. 44 - Recupero delle somme
Competono integralmente all’Assicurato, i risarcimenti ottenuti ed in genere le som- me recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed in- teressi; competono invece all’Impresa che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate all’Assicurato giudizialmente o transattivamente.
Art. 45 - Prescrizione
Il diritto dell’Assicurato alla Copertura assicurativa si prescrive se il sinistro/caso assi- curativo viene denunciato all’Impresa decorsi due anni dal momento in cui si è verifi- cato e/o ne abbia avuto conoscenza (Art. 2952 II° comma – Codice Civile).
Art. 46 - Oneri fiscali
Le spese di bollo, le tasse, le imposte e i contributi conseguenti alla prestazione della presente copertura sono a carico dell’Assicurato anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall’Impresa.
COPERTURA 10 - ASSISTENZA
SEZIONE I - ASSISTENZA AUTO PLATINUM
Definizioni particolari di sezione
Assicurato: la persona fisica che conduce il veicolo indicato, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
Furto: l’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trar- ne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente: qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:
- determinarne l’immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l’Assicurato.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’as- sicurato, nell’accadimento di un sinistro rientrante nella Copertura assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organiz- zativa.
Rapina: il reato previsto all’art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si imposses- si, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada si intende l’au- tovettura immatricolata in Italia con targa italiana, con non più di 15 anni di vetustà, con massa a pieno carico di 35 x.xx, non adibito ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida.
PRESTAZIONI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
Art. 47 - Soccorso stradale
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura, furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o man- cato avviamento in genere o venisse trovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare
telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assi- stenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 180,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
Sono esclusi dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
- l’errato rifornimento che non comporti un guasto al veicolo.
Art. 48 - Depannage/officina mobile
Prestazione valida solo in Italia e UE dove possibile
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, fora- tura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale (Offici- na Mobile) che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornito- re si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso Stradale”.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Art. 49 - Recupero fuoristrada del veicolo
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mez- zi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 180,00.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stes- si, fermo restando il massimale sopra indicato.
Sono escluse dalla prestazione:
- i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
Art. 50 - Veicolo in sostituzione
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, furto totale (con ritrovamento) o rapina per il quale fosse necessario un fermo per la ri- parazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un veicolo in sostituzione. Tale veicolo, adibito ad uso priva- to, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni conse- cutivi compresi il sabato e i festivi.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comun- que cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relative al veicolo in sostituzione
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate di- rettamente dall’Assicurato
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere accordata e autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
Art. 51 - SOS incidente
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Strut- tura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a se- guito di incidenti avvenuti all’estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assisten- za burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero oc- corre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il con- sulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
Art. 52 - Consulenza medica
Qualora l’Assicurato in seguito ad incidente necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale
quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO
SI È VERIFICATO OLTRE I 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA
Art. 53 - Spese d’albergo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 300,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Sono escluse dalla prestazione
- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
Art. 54 - Rientro o proseguimento del viaggio
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 300,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 500,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’estero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto;
- il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate di- rettamente all’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero ri- chiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
Art. 55 - Recupero del veicolo riparato
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo, la Struttura Organizzati- va fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all’estero.
Art. 56 - Autista a disposizione a seguito d’infortunio
Qualora,a seguito d’incidente, l’Assicurato abbia subito lesioni tali da non essere in gra- do di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposi- zione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha ac- certato la sua impossibilità a guidare.
PRESTAZIONI VALIDE SOLO PER SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO
Art. 57 - Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, ne- cessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il me- dico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ As- sistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario (solo in Europa);
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utiliz- zato per il rientro dall’Assicurato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Art. 58 - Trasporto salma
Qualora, a seguito d’incidente stradale, si verificasse il decesso dell’Assicurato, la Strut- tura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 2.600,00 complessivi per sinistro e per anno anche se coinvolgente più assicurati.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’e- ventuale recupero della salma.
Art. 59 - Rientro con un familiare
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rien- trare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti:
- fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.
Art. 60 - Viaggio di un familiare
Qualora l’assicurato, o i passeggeri del veicolo, venissero ricoverati in un istituto di cura, a causa di incidente stradale, per un periodo superiore a 7 giorni, la struttura organiz- zativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un fami- liare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dei biglietti fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
Art. 61 - Accompagnamento dei minori
Qualora, a seguito di incidente stradale, l’assicurato in viaggio si trovasse nell’impossi- bilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 300,00 per persona assicurata se il rientro avviene in Italia e di Euro 500,00 per persona assicurata se il rientro avviene all’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
Art. 62 - Interprete a disposizione
Qualora l’assicurato, a seguito d’incidente, venisse ricoverato, a seguito di incidente, in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la struttura organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. Massimale:
I costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
Art. 63 - Anticipo spese di prima necessità
Qualora l’assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a guasto, incidente, incen- dio, rapina, furto o furto parziale del veicolo, la struttura organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 600,00.
Massimale:
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 600,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ri- cevuto adeguate garanzie di restituzione. L’importo delle fatture pagate da Europ Assi- stance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’ assicurato;
- i casi in cui l’ assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’assicurato:
L’assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessa- ria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della copertura di restituzione dell’importo anticipato. L’assicura- to dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 64 - Anticipo cauzione penale
Qualora l’assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto, in seguito a incidente stra- dale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle au- torità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provve- dervi direttamente ed immediatamente, la struttura organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.200,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.200,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
I trasferimenti di valuta all’ estero che comportino violazione delle disposizioni in ma- teria vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l ’assicurato; i casi in cui l’assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione. Obblighi dell’assicurato:
L’assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra ne- cessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ As- sistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato. L’assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’an- ticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 65 - Segnalazione legale
Qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assisten- za legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il paga- mento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di Euro 1.100,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 1.100,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.100,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra neces- saria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della copertura di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicura- to dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 66 - Recupero del veicolo dopo il furto o rapina
Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all’estero.
Art. 67 - Invio pezzi di ricambio
Qualora l’assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispen- sabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto, in- cidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa prov- vederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo, con spese a carico di Europ Assistance fino alla concorrenza di Euro 500,00 per anno assicurativo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. Eu- rop Assistance non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall’assicurato al suo rientro in Italia;
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- i casi in cui l’assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance ade- guate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Obblighi dell’assicurato:
L’assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La struttura organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L’assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. L’assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 68 - Rimpatrio del veicolo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto tentato o parziale, rapina tentata, avvenuti all’estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai cinque giorni lavorativi presso un’officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la struttura organiz- zativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo prescelto dall’assicurato in Italia.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al valore commer- ciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Per valore commerciale del veicolo si intende il valore dello stesso, al momento del sinistro, come riportato sul numero di “quattro ruote” del mese di accadimento del sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle autorità di polizia locali;
- il caso in cui l ’entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.
Obblighi dell’assicurato:
Nel caso in cui il veicolo si trovi in paesi al di fuori dell’unione europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l’assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la struttura organizzativa.
SEZIONE II - ASSISTENZA STOP & GO
(ASSISTENZA AUTO PLATINUM + AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO)
Tutto quanto previsto alla Sezione I ASSISTENZA AUTO PLATINUM, integrato con la seguente prestazione AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO.
Art. 69 - Auto sostitutiva sul posto
(Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)
Qualora venga erogata la prestazione “Soccorso Stradale”, l’Assicurato potrà contat- tare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24, e a chilome- traggio illimitato, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà for- nita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell’Assicurato non fosse in con- dizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l’autovettura, l’erogazione della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del soccorso stradale;
- messa a disposizione di un’autovettura presso il rent a car indicato dalla Struttura Organizzativa.
Europ Assistance rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere il rent a car, fino al limite massimo di Euro 100,oo per sinistro.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi. Durante il periodo del fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di ri- parazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i massimali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque fino ad un massimo di 4 giorni.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio:
- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso il Rent a Car che ha for- nito l’autovettura sostitutiva.
Il massimale complessivo delle prestazioni Autovettura in sostituzione in Italia e Stop&- Go non potrà superare i 7 giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’auto- vettura in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato mediante carta di credito;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comun- que essere accordata dalla Struttura Organizzativa.
Inoltre, la prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comun- que cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la struttura organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la struttura organizzativa al numero:
Dall’Italia 800.046428
Dall’Italia o dall’estero (x00) 00.00.00.00.00
si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza/fascia tessera;
(fascia tessera per Assistenza Auto Platinum - UBIA) (fascia tessera per Assistenza Stop & Go - UBIF)
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la struttura organizzati- va, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a Europ Assi- stance Italia s.p.a. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/Coperture previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’assicurato e a tal fine necessita ai sensi del d. Lgs. 196/03 (codice privacy) del suo consenso. Pertanto l’assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trat- tamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell’informativa al cliente per il trattamento dei dati personali ricevuta.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il numero verde 800- 013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CONCERNENTI LE COPERTURE 2 - 3 - 4 - 5 - 6 – 7
Art. 70 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
x. xxxxx avviso scritto all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell’Impresa, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.;
b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell’Impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1914 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’Indennizzo, a norma dell’art. 1915 C.C.
L’Assicurato deve inoltre:
c. in caso di Xxxxx, Rapina, Estorsione, Incendio od Esplosione non accidentale, nonchè degli eventi previsti al punto 29.2, farne immediata denuncia all’Au- torità competente ed inoltrare copia alla Direzione dell’impresa;
x. xxxxxxxsi dall’effettuare alcuna riparazione, salvo quelle sommarie ed urgenti necessarie al ricovero dell’autoveicolo, senza preventivo consenso da parte dell’Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla denuncia del Sinistro;
e. in caso di Xxxxxxxx che interessi la copertura Xxxxxxx xxxxx, punto 15.6, for- nire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudi- ziari relativi al Sinistro, adoperandosi all’acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
f. in caso di Furto totale o di distruzione dell’autoveicolo, produrre il certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiara- zione di perdita di possesso in caso di autoveicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi dell’autoveicolo stesso;
g. in caso di furto totale o parziale, per la copertura prestata al punto 16.4 o16.5, fornire dichiarazione rilasciata dalla Centrale Operativa, attestante la regola- xxxx del servizio nonchè l’operatività del sistema satellitare.
Art. 71 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l’Assicurato e l’Impresa, ovvero, quando uno di questi lo richieda, mediante periti nominati rispettiva- mente dall’Impresa e dall’Assicurato stessi. I periti, in caso di disaccordo, ne eleg- gono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:
a. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiu- to agli obblighi di cui all’Art. 70;
b. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugna- tiva, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonchè di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizza- bilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 72 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato
In caso di Sinistro - escluso l’incendio - liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al ter- mine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’Indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell’Impresa, il valore assicurato può es- sere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all’Impresa stessa.
Art. 73 - Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno viene determinato dalla differenza fra il valore che l’autovei- colo e le sue parti avevano al momento del Sinistro determinato in base alle quotazioni riportate nella rubrica “Automobili Usate” di “QUATTRORUOTE” “(codice Infocar), ed il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ri- covero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi; per le autovetture non riportate nelle “Automobili Usate” di “QUATTRORUOTE”, si farà rife- rimento alla quotazione media tra Eurotax “giallo” ed Eurotax “blu”. Limitatamente alle autovetture ad uso privato l’ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d’uso dell’autoveicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:
a. in caso di perdita totale; entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nel- la fattura d’acquisto, oppure al valore di listino riportato nella rubrica “Automobili Nuove” della rivista Quattroruote;
b. in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici, batterie e fonoaudiovi- sivi): entro tre anni dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’e- stero) e la somma assicurata non risulti inferiore al valore commerciale al momento del sinistro.
Si considera Perdita Totale dell’autoveicolo anche il caso in cui le spese di riparazione sommate all’importo realizzabile del relitto raggiungano o superino il valore commer- ciale dello stesso al momento del Sinistro. Non sono indennizzabili le spese per modi- ficazioni aggiunte o migliorie apportate all’autoveicolo in occasione della riparazione. In ogni caso se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che l’autoveicolo aveva al momento del Sinistro, l’Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzio- ne della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile), tale regola non verrà applicata nel caso in cui la copertura sia prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, o il mino- re valore assicurato sia comprovato da una fattura d’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Art. 74 - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
L’Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell’autoveicolo danneggiato, nonchè di sostituire l’autoveicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto resi- dua dell’autoveicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.
Art. 75 - Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo, quando l’Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all’Art. 74, è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, sempre- ché l’Assicurato abbia prodotto in caso di Furto totale o di distruzione dell’Autoveicolo, la documentazione di cui all’Art. 70.
CONCERNENTI LA COPERTURA 8
Art. 76 - Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi
Il Contraente o l’Assicurato, o in difetto i loro aventi diritto, devono inoltrare la denun- cia scritta di Infortunio all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell’Impresa entro tre giorni dal fatto o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza o comunque non appena possibile, corredata da certificato medico e con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono.
Devono inoltre inviare successivi certificati medici sul decorso delle lesioni. Il Contra- ente o l’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. E’ a carico di chi domanda l’Indennizzo di provare che sussistano tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza.
Art. 77 - Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortu- nio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravve- nute; pertanto, l’influenza che l’Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Inden- nizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto all’ultimo comma dell’Art. 34.
Art. 78 - Controversie - Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonchè sull’appli- cazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art. 77 sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato ed uno dall’Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’As- sicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa de- signato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data
facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnati- va salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. 79 - Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, previa presentazione della necessaria documentazione.
Art. 80 - Cumulo di Indennità
L’Indennità per il caso di invalidità permanente non è cumulabile con quella per il caso morte. Se dopo il pagamento di un Indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde, ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. Il diritto all’Indennità per invalidità permanente è di carattere personale e, quindi, non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’In- fortunio, dopo che l’Indennità sia stata liquidata o, comunque, offerta in misura deter- minata l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto.
CONCERNENTI LA COPERTURA 10
Art. 81 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - Richiesta di assistenza
In caso di sinistro, l’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve attenersi alle “Istruzioni per la richiesta di assistenza” alla pagina 56 di 61.
Prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento ai sensi dell’ art. 143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209
RACCOMANDATA A.R.
Alla Soc.
(Direzione generale)
All’Ispettorato sinistri Della società
(Ufficio incaricato del luogo di domicilio del danneggiato)
Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art.143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.
Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario dell’autoveicolo (tipologia, modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patri- moniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di accadimento).
Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo (tipologia del veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n………se conosciuta).
Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell’allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma ……… (indicare se singola o congiunta).
In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:
Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).
Si invita codesta società a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore scegliendo un arco tem- porale di almeno due ore giornaliere nell’arco dell’orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo
………. Previo appuntamento telefonico al n……………………
In caso di lesioni:
Poichè dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig… (nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:
- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l’indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.
Si informa sin d’ora che, in assenza di comunicazione dell’offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all’offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – affinchè possa procedere all’irrogazione delle relative sanzioni.
FIRMA
Mod. 1396 ed. 01/10/2018 - 10.000