Contratto di assicurazione di tutela legale
TUTELA LEGALE SPA
Contratto di assicurazione di tutela legale
Vigili del Fuoco
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota informativa comprensiva del glossario e delle Condi ioni di assicura ione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscri ione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicura ione.
Prima della sottoscri ione leggere attentamente la Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Xxxx informativa redatta secondo lo schema predisposto dall Isvap, ma il suo contenuto non soggetto alla preventiva approva ione dell Isvap.
Il Contraente deve prendere visione delle Condi ioni di assicura ione prima della sottoscri ione della poli a.
1. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Informazioni generali - L’impresa assicuratrice è Tutela Legale Spa, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2656 del 1 dicembre 2008, iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione al
n. 1.00169. La sede legale della Società è in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - telefono 00.00.000.000, fax.00.00.000.000, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa - Il patrimonio netto è pari a € 2,72 milioni di cui € 2,50 milioni di capitale sociale e € 0,22 milioni di riserve patrimoniali e di perdite riportate. Il valore dell’indice di solvibilità è 108% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato (es. 2012).
2. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Coperture assicurative offerte - Il Contratto di assicurazione di tutela legale (art. 173 del D. Lgs. 209/2005) è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. Per il dettaglio delle coperture assicurative si rinvia agli artt. 1 - 4 delle Condizioni di assicurazione.
Limitazioni ed esclusioni - La presta ione oggetto del contratto soggetta a limita ioni ed esclusioni, come riportato negli artt. 1 – 7 delle Condi ioni di assicura ione. La poli a prevede massimali che rappresentano il massimo esborso fino al quale la Societ impegnata a prestare la garan ia (artt. 1 e 3 delle Condizioni di assicurazione). Es.: se la polizza in corso prevede un massimale di € 10.000 e la parcella del legale da rimborsare all’assicurato ammonta ad € 12.000, la Società rimborserà all’assicurato € 10.000.
La poli a pu essere stipulata con l applica ione di franchigie, che limitano la garan ia prestata dalla Societ e determinano a priori la parte di spesa che rimane a carico dell assicurato. Es.: se una polizza prevede una franchigia di € 1.000 e la parcella del legale da rimborsare all’assicurato ammonta ad € 3.000, la Società rimborserà all’assicurato € 2.000 (l’importo totale della parcella dedotto l’importo della franchigia).
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Eventuali dichiara ioni false o reticenti sulle circostan e del rischio rese dal Contraente o dall assicurato in sede di conclusione del contratto possono comportare gli effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 12 delle Condizioni di assicurazione).
Nullità - La poli a non prevede cause di nullit .
Aggravamento e diminuzione del rischio - L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto che determini un aggravamento o una diminuzione del rischio (artt. 12 e 13 delle Condizioni di assicurazione). Es.: può determinare l’aggravamento del rischio la mancata comunicazione da parte dell’assicurato della cessazione di altra polizza di tutela legale stipulata con altro assicuratore a copertura del medesimo rischio.
Premi - Il premio di polizza è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento per periodi inferiori all’anno; in questo caso si applicano interessi di frazionamento che corrispondono, per la divisione semestrale al 4%, quadrimestrale al 5% e trimestrale al 6%. La Societ e l intermediario possono valutare eventuali condi ioni di opportunit commerciale per l applica ione di sconti di premio. Il premio può essere pagato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Art. 47, c. 3, Reg. Isvap n° 5/2006).
Tacito rinnovo - In mancan a di disdetta di una delle due parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scaden a, l assicura ione di durata non inferiore a un anno prorogata per un anno e cos successivamente (art. 17 delle Condizioni di assicurazione).
Rivalse - La poli a non prevede presen a di rivalse.
Diritto di recesso - La poli a prevede il diritto di recesso per entrambe le Parti (art. 18 delle Condizioni di assicurazione).
Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto - Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Legge applicabile al contratto - Al contratto si applica la Legge Italiana. Regime fiscale - L’aliquota fiscale è pari al 21,25% con l’eccezione, se presenti, delle garanzie afferenti alla circolazione stradale per le quali il valore dell’aliquota è del 12,50%.
3. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo - L assicurato deve denunciare il sinistro osservando le modalit formali e temporali indicate agli artt. 9
– 11 delle Condi ioni di assicura ione, cui si rinvia anche per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Reclami - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Tutela Legale Spa - Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Fax.02.89.600.719, indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’Isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, al seguente indirizzo: Isvap - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Arbitrato - In caso di disaccordo tra assicurato e Società in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le parti, ad un arbitro, salva la possibilit di rivolgersi comunque all Autorit Xxxxx xxxxx (art. 11 lett. D delle Condizioni di assicurazione).
Aggiornamento - Per la consultazione di eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative per le quali sarà data comunicazione per iscritto al contraente, si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tutela Legale Spa responsabile della veridicit e della complete a dei dati e delle noti ie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxx
GLOSSARIO
Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si evidenziano alcune definizioni nel seguente glossario giuridico.
Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia;
Assistenza stragiudiziale: è l’attività che viene espletata per tentare di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'avvio dell'azione giudiziaria; Controversia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi;
Delitto colposo: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria;
Delitto doloso: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi;
Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno a chi l’ha patito. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene anche denominato danno “extracontrattuale”, proprio perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale;
Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti etc.; Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge.
I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “delitto colposo” e “delitto doloso”). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante;
Spese di soccombenza: sono le spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti;
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 166 del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005, limitazioni di garanzia o oneri a carico del Contraente o assicurato, contenuti nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
DEFINIZIONI
Nella presente polizza e nel testo che segue si intende per: ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro MASSIMALE: il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia
POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società
SINISTRO: l’evento per il quale è prestata l’assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l’assicurato, fermo quanto disposto nell’art. 6 (Limiti temporali della copertura assicurativa)
SOCIET : l’impresa assicuratrice Tutela Legale Spa
GARANZIE
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. La Società assicura, inoltre, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati (come definiti nel successivo art. 4) per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo art. 4, ovvero alle funzioni svolte nell’ambito dell’organizzazione del Corpo dei Vigili del Fuoco per l’applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08, e nella normativa pregressa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nel D. Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di igiene alimentare, nel D. Lgs. 152/06 e nella normativa pregressa in materia di tutela dell’ambiente e nel D. Lgs. 196/03 e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali.
In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese per l’intervento di un legale, secondo quanto indicato nel successivo art. 11; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un solo legale per grado di giudi io;
- le spese per l intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 3.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudi iale quando il distretto di Corte d Appello nel quale viene radicato il procedimento giudi iario diverso da quello cui appartiene il Comune ove l assicurato ha la residen a;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le spese per l’intervento di un perito nominato dall’autorità giudiziaria, o dall assicurato previo accordo con la Societ , secondo quanto indicato nel successivo art. 11;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transa ione autori ata dalla Societ , secondo quanto indicato al successivo art. 11;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di €
500,00;
- le spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione.
Art. 2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
E’ in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 3 Massimale
Il massimale è determinato in € 20.000,00 per sinistro.
Art. 4 Persone e rischi assicurati
✓ Famiglia
Ai sensi del presente contratto, per la sezione Famiglia, sono considerati “assicurati”:
- i Vigili del Fuoco indicati in polizza e i componenti del nucleo familiare come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia, nonché i collaboratori domestici regolarmente assunti in relazione all’attività svolta per conto dell’assicurato.
In caso di controversie fra pi persone assicurate con la presente poli a, le garan ie della presente se ione si intendono prestate solo a favore del Contraente.
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle fattispecie di seguito indicate, per fatti inerenti alla vita privata o, con riferimento alla garanzia di cui al successivo punto 5), all’attività di lavoratori dipendenti delle persone assicurate, con esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione:
1. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali gli assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni o come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o alla guida di veicoli a motore durante lo svolgimento dell’attività professionale;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Xxxxx restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
5. le controversie di lavoro subordinato che oppongano le persone assicurate al proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti;
6. le vertenze con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali;
7. le controversie originate da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali ad uso abitativo espressamente identificati in polizza ed utilizzati esclusivamente dagli assicurati (max 3);
8. le controversie originate da contratti stipulati dall’assicurato;
9. la difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l esaurimento di quanto dovuto per spese di resisten a e di soccomben a ai sensi dell art. 1917 del Codice Civile.
Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l’assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costitu ione in giudi io non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.
✓ Dipendenti – Dirigenti - Funzionari
Ai sensi del presente contratto sono considerati “assicurati”:
- i Vigili del Fuoco indicati in polizza, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle mansioni loro attribuite.
In caso di controversie fra pi persone assicurate con la presente poli a, l assicura ione si intende prestata solo a favore del Contraente.
L’assicurazione vale per:
10. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
11. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
12. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Xxxxx restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
13. procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. La copertura è operante nei procedimenti che si concludono con sentenza che accerti l’assenza di responsabilità dell’Assicurato, o, in caso contrario, la ascriva a sua responsabilità colposa, o, ancora, con archiviazione per mancanza di danno; tale garanzia opera anche nella fase preliminare del processo anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale, nonché il procedimento cautelare di sequestro;
✓ Special Protection
Per la sezione Special Protection sono considerati “assicurati”:
- i preposti alle attività di cui al D. Lgs. 81/08 nell’esercizio delle funzioni riferite all’attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro contenute nel decreto citato e nella normativa pregressa;
- il/i Responsabile/i per l’attuazione delle norme contenute nel D. Lgs.
193/07 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza alimentare;
- il/i Responsabile/i delle attività di cui al D. Lgs. 152/06 e alla normativa pregressa in materia di Tutela dell’Ambiente;
- il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati personali e gli Incaricati, nell’esercizio delle funzioni previste dal D. Lgs. 196/03 e dalla normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali.
In caso di controversie fra pi persone assicurate con la presente poli a, l assicura ione si intende prestata solo a favore del Contraente.
Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08)
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d’inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:
14. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
15. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Xxxxx restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
16. i procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008, e nella normativa pregressa in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro. In sede civile, la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l esaurimento di quanto dovuto per spese di resisten a e di soccomben a ai sensi dell art. 1917 del Codice Civile.
Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costitu ione in giudi io non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto
al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.
Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07)
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d’inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare:
17. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
18. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Xxxxx restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
19. i procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 193/2007, e nella normativa pregressa in materia di igiene alimentare. In sede civile, la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l esaurimento di quanto dovuto per spese di resisten a e di soccomben a ai sensi dell art. 1917 del Codice Civile.
Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costitu ione in giudi io non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.
Tutela dell’Ambiente (D. Lgs. 152/06)
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d’inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 152/2006 in materia di tutela dell’ambiente:
20. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
21. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Xxxxx restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
22. i procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 152/2006, e nella normativa pregressa in materia di tutela dell’ambiente. In sede civile, la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l esaurimento di quanto dovuto per spese di resisten a e di soccomben a ai sensi dell art. 1917 del Codice Civile.
Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l’assistenza
stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costitu ione in giudi io non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.
Privacy (D. Lgs. 196/03)
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d’inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della Privacy:
23. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
24. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Xxxxx restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
25. i procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali;
26. la difesa in sede civile per richieste risarcitorie originate da pretese violazioni
Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell’ultimo consuntivo denunciato.
SINISTRI
Art. 9 Sinistro unico
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
a) le verten e promosse da o contro pi persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
b) le imputa ioni penali a carico di pi persone assicurate con la presente poli a dovute al medesimo fatto;
c) le imputa ioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi sub a) e b), la garan ia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.
Art. 10 Denuncia del sinistro
L’assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso scritto all’agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza. L’inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo in base a quanto disposto dall’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere la narra ione dettagliata dei fatti che hanno originato la lesione dei diritti e/o la viola ione della legge; devono altres essere indicati la data e il luogo di tale presunta viola ione o lesione, le generalit delle persone interessate e coinvolte e degli eventuali testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i documenti o atti relativi al sinistro che siano in possesso dell assicurato. Anche successivamente alla denuncia, l assicurato tenuto a fornire all Agen ia cui assegnata la poli a o direttamente alla Societ
a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all’indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua. Qualora, in conseguen a delle varia ioni dell indice, il premio e il massimale subissero una varia ione superiore al 50% dell ultimo aggiornamento effettuato, sar facolt delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scaden a della rata annuale precedente.
Art. 20 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 21 Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 22 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.
QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA
CONTRAENTE
Il cliente vuole rispondere al questionario sull’adeguatezza? SI NO
SETTORE DI ATTIVIT
Artigianato Industria/Servizi Commercio Agricoltura Altro
COSA INTENDE ASSICURARE
La propria persona Obbligazioni nei confronti di terzi Assistenza e oneri derivanti da vertenze legali
LA SUA ESIGENZA ASSICURATIVA DERIVA
Da un obbligo dettato dalla legge Da un’obbligazione contrattuale Da una scelta soggettiva
E INFORMATO DELLA POSSIBILE PRESENZA NEL CONTRATTO ASSICURATIVO DI
Scoperti / Franchigie SI NO Esclusioni / Limitazioni SI NO
HA IN CORSO ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
SI NO
INFORMATIVA PRIVACY (ex D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003, Tutela Legale Spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa di quanto segue.
1. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI
La nostra Società deve acquisire alcuni dati che La riguardano e che sono utilizzati nel quadro delle finalità assicurative; i dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Tutela Legale Spa e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi o prodotti connessi o accessori che ci ha richiesto, o ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti ivi inclusi i dati necessari alla valutazione dell’adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” strettamente strumentali all’erogazione dei servizi stessi, per esempio nel caso di perizie mediche, o informazioni relative a procedimenti penali per la gestione e la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano come autonomi titolari: agenti e broker assicurativi altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, autorità di vigilanza e controllo. Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile a richiesta presso Tutela Legale Spa Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge.
2. TRATTAMENTO DEI DATI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALIT PROMOZIONALI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato da Tutela Legale Spa al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti. Esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, in Italia o all’estero, che operano come autonomi titolari. Il consenso richiesto, pertanto, riguarda oltre al trattamento e comunicazioni della nostra Società, anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi richiesti.
3. MODALIT D USO DEI DATI
I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che possono svolgere attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; Società di servizi per il quietanzamento; Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; Società di servizi postali indicate nel plico postale; Società di revisione e di consulenza; Società di servizi per il controllo delle frodi; Società di recupero crediti. In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L’elenco di tutti i suddetti soggetti è costantemente aggiornato ed è disponibile a richiesta presso Tutela Legale Spa Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx ove potrà avere informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o del servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.
4. DIRITTI DELL INTERESSATO
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/03). Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a Tutela Legale Spa Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx, fax 00.00.000.000, indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
n
Agen ia 1028 SAN DONA’ DI PIAVE Garan ia 9000 Rischio nuovo SI Sostituisce
Dati Contraente | Ragione Sociale | |||||||
Indiri o | ||||||||
Citt | Cap Prov. | |||||||
P. Iva | ||||||||
Durata Contratto | Durata | anni | 1 | Mesi | 0 | giorni | 0 |
Effetto ore 24 del
Scaden a ore 24 del
Prima quietan a Fra ionamento ANNUALE
Premio
Imponibile | Imposte | Totale |
€ 160,00 |
Premio alla firma
Imponibile | Imposte | Totale |
€ 160,00 |
Rate successive
Dati Tecnici
Indici a ione Istat NO
Il pagamento del premio (espresso in Euro) è annuale, senza addizionale, e può essere effettuato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Art. 47, c. 3, Reg. Isvap n° 5/2006)
Garan ie
Dipendenti pubblici
Massimale per evento € 20.000,00
Premio Imponibile
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo comprendente la Nota Informativa (Mod. 201405NIDP) e le Condizioni di assicurazione (Mod. 201405CADP) prima della sottoscrizione della presente polizza. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni riportate nel presente contratto costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto stesso e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base ad esse. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile il Contraente dichiara di essere consapevole che in caso di sinistro dovrà informare la Società di avere in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, indicando il nome dell’assicuratore e gli estremi della garanzia da esso prestata. Tutela Legale S.p.A. Il Contraente | INFORMATIVA PRIVACY Nome e cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso Firma Esclusivamente ai fini del trattamento dei dati per ricerche di mercato e/o finalità promozionali (punto 2 della Informativa Privacy) PRESTO IL CONSENSO NON PRESTO IL CONSENSO Nome e cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso Firma |
CLAUSOLE SPECIFICHE Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente contratto: Sinistri Art. 10 Denuncia del sinistro - Art. 11 Gestione del sinistro Norme generali di assicura ione Art. 17 Disdetta e proroga dell’assicurazione – Art. 18 Diritto di recesso | DICHIARAZIONE DI VOLONT DI ACQUISTO IN CASO DI ADEGUATEZZA In considerazione delle informazioni raccolte dall’Intermediario ai sensi degli artt. 52 e 53 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 il contratto proposto risulta adeguato alle esigenze assicurative del Contraente. Il Contraente dichiara di voler accettare la proposta assicurativa e di voler sottoscrivere il Contratto in quanto adeguato alle sue esigenze. Il Contraente L’Intermediario |
Il Contraente |
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In applicazione del provvedimento Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 7 del 16 Luglio 2013 è presente sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx un’apposita area riservata alla quale può accedere per ottenere informazioni riguardanti la sua copertura assicurativa.
In particolare le informazioni sono relative alle condizioni contrattuali sottoscritte, allo stato dei pagamenti ed alle relative scadenze.
Le credenziali per l’accesso sono fornite attraverso l’indicazione del codice fiscale e del numero di polizza, seguendo la procedura indicata nella suddetta area riservata.
Tutela Legale Spa
Sede sociale e Direzione generale: Via Podgora, 15 – 00000 Xxxxxx
Tel. x00 00 00.000.000
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Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06222570969. REA di Milano n. 1890489. Capitale sociale € 2.500.000,00 interamente versato. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2656 del 1° dicembre 2008. Iscritta all’Albo delle imprese assicurative n. 1.00169.