Contract
1. Ambito di applicazione
Il Regolamento sul deposito si applica alla custodia, alla contabilizzazione e alla gestione di valori di deposito da parte della Baloise Bank SoBa AG (di seguito denominata ’Banca’). Esso si applica a condizione che non sia previsto altrimenti da accordi contrattuali specifici. A titolo integrativo si applicano le Condizioni generali della Banca, la cui applicabilità è espressamente riconosciuta dal cliente.
2. Accettazione di valori di deposito
La Banca assume dai suoi clienti valori di deposito adeguati per la custodia, la contabilizzazione e la gestione in deposito aperto. La Banca non assume alcun valore di deposito per la custodia in depositi chiusi.
In linea di massima, nei depositi aperti sono custoditi:
- Titoli di ogni genere
- Titoli contabili
- Investimenti del mercato monetario e dei capitali e diritti non cartolarizzati sotto forma di titoli (i diritti valore con funzione pari a quella ai titoli sono trattati analogamente; per il resto sono riservate le disposizioni della Legge svizzera sui titoli contabili, LTCo).
- Metalli preziosi e monete d’oro adeguate
- Cartelle ipotecarie e polizze assicurative
3. Obbligo di diligenza
La Banca tratta gli averi di deposito del cliente con la diligenza usuale nei rapporti d’affari.
4. Durata contrattuale
Il contratto di deposito è stipulato a tempo indeterminato e non decade con il decesso, l’incapacità di agire o il fallimento del cliente. Il cliente e la Banca possono rescindere il contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato.
5. Custodia in deposito aperto
a) La Banca è autorizzata ad assumere nel proprio deposito collettivo i valori di deposito del cliente o parte di essi individuati per genere, oppure a consegnarli a una banca terza o ufficio centrale di deposito collettivo in nome della Banca, ma per conto e a rischio del cliente, per la custodia, la gestione e la contabilizzazione. Sul portafoglio globale del deposito collettivo di valori di deposito al cliente spetta una quota di comproprietà proporzionale ai suoi valori di deposito, a condizione che il deposito sia ubicato in Svizzera.
b) La custodia e la gestione dei valori ubicati all’estero, con riserva di accordo di divergente tenore, è rimessa dalla Banca in proprio nome, tuttavia per conto e a rischio del cliente, a un corrispondente o a un ufficio centrale di deposito collettivo, nelle modalità vigenti in loco. I valori di deposito sottostanno pertanto alle leggi e usanze in vigore nel luogo di deposito. La Banca inoltra unicamente i diritti ricevuti dai terzi esteri. Se alla Banca la restituzione di tali valori conservati all’estero o il trasferimento del ricavo della vendita è reso difficoltoso o impossibilitato dal diritto estero applicabile, la Banca allora è unicamente tenuta a procurare al cliente un corrispondente diritto alla restituzione o al pagamento, a condizione che il medesimo sussista e sia trasferibile.
c) I titoli estratti da un deposito collettivo saranno ripartiti dalla Banca, mediante una seconda estrazione con medesime
prospettive che prende in considerazione tutti i clienti come nella procedura di estrazione originaria.
6. Gestione in deposito aperto
Anche in assenza di esplicito mandato del cliente, la Banca provvede agli atti di gestione usuali quali
a) la riscossione o la miglior realizzazione possibile di interessi e dividendi giunti a scadenza nonché il rimborso di capitali esigibili,
b) la sorveglianza di estrazioni, disdette, conversioni, diritti d’opzione e ammortamenti di titoli sulla base delle pubblicazioni usuali del settore, tuttavia senza assumere una responsabilità a riguardo,
c) l’acquisizione di nuove fogli delle cedole o lo scambio di certificati provvisori contro titoli definiti,
d) la vendita di diritti d’opzione non esercitati, al più tardi l’ultimo giorno di commercializzazione.
Per le azioni nominative prive di cedole, gli atti di gestione saranno eseguiti unicamente se l’indirizzo di recapito per i dividendi e i diritti d’opzione e simili è quello della Banca. Per tutti gli atti di gestione la Banca si affida alle fonti d’informazione usuali del settore a sua disposizione, senza rilasciare nessuna garanzia per tali informazioni.
La Banca si fa inoltre carico, su specifica e tempestiva direttiva del cliente, in particolare
a) dell’acquisto e della vendita di titoli, diritti valore e titoli contabili nazionali ed esteri, alle condizioni vigenti nel commercio di titoli,
b) della sottoscrizione di obbligazioni,
c) dell’esecuzione di conversioni,
d) dell’acquisto / della vendita o dell’esercizio di diritti d’opzione in deroga alle proposte formulate dalla Banca,
e) dell’esercizio di diritti di conversione e d’opzione,
f) dell’intermediazione di pagamenti su titoli non interamente liberati,
g) della fornitura di titoli per effetti contabili registrati.
Se possibile, la Banca richiede al cliente l’adozione dei provvedimenti di competenza del predetto. Se le direttive del cliente non pervengono (tempestivamente), la Banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, ad agire a propria discrezione.
Alla Banca è consentito, nell’ambito degli ordini di borsa, di presentarsi in proprio. Compete al cliente di far valere i suoi diritti nelle procedure giudiziarie, di insolvenza e simili. Con riserva della negligenza grave, la Banca non risponde per i danni che insorgono a carico del cliente a seguito di inutilizzabilità, parziale o integrale, dei sistemi di borsa o di errata o incompleta elaborazione o diffusione dei dati.
7. Registrazione di valori di deposito
I valori di deposito nominativi sono iscritti nel registro determinante (ad es. registro delle azioni), in linea di massima a nome del cliente. La Banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a intraprendere tutte gli atti di registrazione necessari, incluso il rilascio di procure di trasferimento. Il cliente accetta che all’emittente, risp. all’ente di subcustodia, sia resa nota la sua
identità. Se una registrazione a nome del cliente è inusuale o non è possibile, la Banca può allora lasciar registrare i valori di deposito a nome di un terzo (società intestataria) oppure a suo proprio nome, ma per conto e a rischio del cliente .
8. Obblighi di notifica e di informazione
Il cliente è personalmente responsabile dell’adempimento di eventuali obblighi di notifica nei confronti di società e autorità. La Banca non è tenuta a segnalare al cliente eventuali obblighi di notifica. A condizione che i valori di deposito non siano registrati a nome della Banca o di un terzo (società intestataria), la Banca è tenuta a informare il cliente su eventuali obblighi di notifica.
9. Consegna e disposizione sui valori di deposito
Con riserva delle disposizioni legali imperative nonché dei diritti di pegno, di ritenzione e degli altri diritti di detenzione della Banca, il cliente può richiedere in qualsiasi momento la consegna o il trasferimento dei valori di deposito. Ci si deve tuttavia attenere ai termini e alle forme usuali.
Nella consegna di titoli da un deposito collettivo non vi è alcun diritto a un determinato taglio e numero, per i lingotti e le monete non vi è alcun diritto a un anno o conio specifico.
La consegna dei valori di deposito avviene contro ricevuta. Il trasporto e la spedizione di valori di deposito avvengono per conto e a rischio del cliente. In assenza di direttive specifiche da parte del cliente, la Banca provvede a propria discrezione e a spese del cliente all’assicurazione e alla dichiarazione del valore.
Qualora, a causa di restrizioni al trasferimento, eventi bellici, casi di forza maggiore o motivi similari, la Banca non sia in grado di adempiere nel luogo stabilito contrattualmente e con le modalità concordate, essa si riserva il diritto di consegnare il valore di deposito in altro luogo, in cui la consegna risulti essere possibile e opportuna, a spese e a rischio del cliente.
10. Estratti di deposito e patrimoniali
Il cliente riceve periodicamente, di norma per la fine dell’anno, un estratto dello stato del deposito. L'estratto può includere ulteriori valori non contemplati dal presente regolamento. Su richiesta del cliente tali estratti gli saranno recapitati a pagamento anche più volte l’anno.
Le valutazioni del contenuto del deposito poggiano sui valori dei corsi tratti dalle fonti d’informazione bancaria usuali. La Banca non rilascia alcuna garanzia e non assume nessuna responsabilità per la correttezza di tali indicazioni e, con ciò, della valutazione, nonché per le ulteriori informazioni connesse ai valori contabilizzati.
Gli estratti di deposito sono ritenuti corretti e approvati se, entro un mese dal giorno di spedizione, l’esattezza non è contestata per iscritto alla Banca.
Gli estratti di deposito non sono considerati titoli e non sono cedibili, trasferibili o costituibili in pegno.
11. Tasse, spese, imposte e oneri
Le tasse della Banca poggiano sulle tariffe aggiornate in vigore. La Banca si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento. Il cliente sarà informato in modo adeguato del cambiamento. Eventuali tasse per la custodia esterna, spese (incl. spese di fornitura) nonché prestazioni eccezionali ed esborsi possono essere fatturati dalla Banca. Imposte e oneri sono conteggiati a titolo suppletivo.
12. Diritto di voto per le azioni in deposito
La Banca non esercita alcun diritto di voto per le azioni in deposito.
13. Consulenza
Dalla pura custodia e gestione dei valori di deposito presso un deposito della Banca il cliente non può desumere alcun diritto alla consulenza. Per la consulenza d’investimento, l’amministrazione patrimoniale nonché ulteriori prestazioni di servizio connesse all’attività d’investimento vigono accordi separati.
14. Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro competente
I rapporti giuridici del cliente con la Banca sono disciplinati dal diritto svizzero.
Luogo di adempimento, luogo di esecuzione per i clienti con domicilio all’estero e foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Soletta. La Banca ha la facoltà di citare il cliente anche presso il tribunale competente del suo domicilio o presso ogni altro tribunale competente.
15. Modifica delle disposizioni del regolamento
La Banca si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente regolamento in qualunque momento. Le modifiche saranno preventivamente rese note al cliente in forma scritta o in un altro modo adeguato e, in assenza di obiezione scritta entro un mese dalla comunicazione, saranno ritenute approvate.