TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione VII civile
Il Giudice, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento N. 6 /2022 R.G. ACCORDO DI COMPOSIZIONE
Letto l‘ "accordo di ristrutturazione del debito ai sensi della Legge 3/2012 artt. 6 e ss", depositato il 27 aprile 2022 nell'interesse di XXXXXXXX Xxxxxxx, con l'ausilio del xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX, professionista nominato dal Presidente il 16 febbraio 2022, per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;
Ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;
Esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità dell’accordo, redatta dal dott. Predaroli in data 28 aprile 2022, e la Relazione sull’esito del voto depositata in data 5 luglio 2022, a scioglimento della riserva assunta il 13 luglio 2022
Ribadito che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura ( artt. 7,8 e 9 della L. 3/2012), già valutati del resto in sede di emissione del decreto ex art. 10, I comma.
rilevato in particolare che il ricorrente
- non è assoggettabile alle procedure concorsuali previste dal X.X. 00 marzo 1942, n. 267 poiché è al di sotto dei parametri di riferimento previsti dell’art. 1, comma 2, L.F.;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
considerato, altresì, che la proposta avanzata è così strutturata :
è previsto il pagamento integrale delle spese di procedura,
⮚ il ricorrente mette a disposizione della procedura tutto l’attivo rinvenibile dal proprio patrimonio immobiliare, avendo individuato un possibile acquirente dello stesso (trattasi di quote di terreni boschivi) , per un totale di euro 5.000,00;
⮚ la proposta di Accordo prevede la messa a disposizione di nuova finanza per € 6.000, in ragione dell’impegno assunto da parte del datore di lavoro, Kplast S.r.l., a mettere a disposizione la suddetta cifra, contributo subordinato tuttavia all’omologa dell’Accordo;
⮚ quanto alla percentuale di soddisfacimento i crediti di Do Value Spa/Fino 1 Securitasation
S.r.l. saranno soddisfatti (parzialmente) mediante cessione del patrimonio immobiliare. Si evidenzia, infatti, che la proposta di Accordo formulata dal Debitore prevede lo stralcio del credito di Fino 1 Securitisation S.r.l. (già Unicredit S.p.a.), assistito dal privilegio di cui all’art. 2808 c.c., in quanto non se ne prevede il pagamento integrale alla luce del valore di realizzo dei beni sui quali grava il privilegio, come argomentato dall’OCC, tale previsione si presenta allo stato come la migliore alternativa per il creditore ipotecario;
⮚ i crediti vantati dagli altri creditori, comprese le spese di procedura, saranno pagati invece attraverso la nuova finanza messa a disposizione da Kplast S.r.l. con rispetto della par condicio creditorum;
sentite le parti all’udienza del 13 luglio 2022 alla quale nessun creditore è comparso;
vista la relazione del Organo di gestione della crisi sul voto manifestato dai creditori, nella quale si riferisce che
• il 38,39% dei creditori ammessi al voto hanno espresso voto contrario;
• lo 0,00% dei creditori ammessi al voto hanno espresso voto favorevole;
• il 61,61% dei creditori ammessi al voto hanno non hanno espresso voto, ma sono considerati quali voti favorevoli ai sensi dell’art. 11, co. 1, L. 3/2012.
Pertanto, alla luce delle comunicazioni di voto ricevute, sono state raggiunte le maggioranze di cui all’art. 11, co. 2 L. 3/2012;
visto l’art. 12 L. 3012;
verificato il raggiungimento delle adesioni di legge stante che l’accordo è stato raggiunto con il voto favorevole del 61,61 % dei voti.
Quanto alla possibile alternativa liquidatoria non si ravvisa possibilità di realizzare con maggior profitto i beni già messi a disposizione della procedura e neppure vi sono prospettiva circa i beni che potrebbero sopravvenire nel corso della liquidazione, per i successivi 4 anni. Sul punto si osserva che quanto al reddito del Debitore lo stesso è al momento appena sufficiente alla copertura delle spese di mantenimento del Debitore e del suo nucleo familiare; non sono al momento prevedibili ulteriori risorse o proprietà che possano pervenire al Debitore delle quali sia anche solo ipotizzabile la sopravvenienza (eredità, vincite, ecc.).
Conseguentemente, nell’alternativa ipotesi liquidatoria, lo scenario più ragionevole appare essere la cessione dell’intero patrimonio immobiliare del Debitore per la somma di € 5.000, come già previsto dalla proposta di Accordo formulata dal Debitore;
l’ assenza di risorse derivanti dalla nuova finanza la cui esistenza è vincolata all’omologazione dell’Accordo proposta dal Debitore; la necessità di sostenere ulteriori spese per il compenso del liquidatore e per la procedura di asta competitiva che andrebbero ad erodere il valore di realizzo dell’unico asset disponibile.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che la proposta di Accordo, si presenti al momento, più conveniente per i creditori rispetto all’alternativa procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 L. 3/2012, ragione per cui si perviene alla sua omologazione pur in presenza di un voto contrario ( seppure non motivato).
Infine si richiamano tutte le considerazioni dell’Organismo di Composizione, con riguardo alla esistenza di tutti i residui requisiti di legge ed alla fattibilità in ragione della sostenibilità dell’impegno per il debitore, nonché all’idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili.
P.Q.M. OMOLOGA
L’Accordo di Ristrutturazione predisposto da XXXXXXXX Xxxxxxx e depositato in data 27 aprile 2022;
DISPONE
che il medesimo venga comunicato a tutti i creditori a cura dell’OCC e che il medesimo organo provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.
RIBADISCE
- che dalla data dell'omologazione dell’accordo i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- che l’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;
- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.;
- che l'omologazione dell’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
DISPONE
Che il debitore effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell’Accordo omologato, il tutto con l’assistenza dell’OCC
ATTRIBUISCE
All'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/12, con comunicazione ai creditori e al giudice di ogni eventuale irregolarità
DISPONE
L'immediata pubblicazione del presente provvedimento, a cura del xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX, con le medesime modalità del decreto di fissazione udienza
MANDA
Alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Genova, 18/07/2022
Il Giudice Delegato Dott.ssa X. Xxxxxxxx