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Procedura di riassegnazione del nome a dominio
XXXXXXXXX.XX
Ricorrente: RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A.
Rappresentata dall’avv. Xxxxx XXXX Resistente: Sig. Xxxxxxx XXXXXX
Collegio (unipersonale): avv. Xxxxxxxx XXXXXXXXX
Svolgimento della procedura
Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 18 settembre 2018 presso la Camera Arbitrale di Milano, Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Xxxxx xxx Xxxxxxxx 0, per il tramite dell’avv. Xxxxx Xxxx, introduceva una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" (d'ora in poi “Regolamento Dispute”), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio XXXXXXXXX.XX assegnato al Sig. Xxxxxxx Xxxxxx – Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano dava corso ai dovuti controlli, dai quali risultava che:
a) il dominio XXXXXXXXX.XX, creato in data 12 marzo 2002, risulta, dai dati confermati dal Registro .it, assegnato al resistente;
b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro, nel quale risulta il valore ok / challenged;
c) digitando l’indirizzo del nome a dominio oggetto della presente procedura si accede ad una pagina web riportante ampi contenuti (“itinerari storici e artistici”, “paesaggi e natura”, “terme e benessere”, “enogastronomia”) relativi al territorio italiano, accessoriati di documenti fotografici ed immagini. A piè di pagina viene inoltre riportata una lista di “canali” (“bellezza”, “famiglia e persone”, ecc.) e, infine, il seguente disclaimer: “Xxxxxxxxx.xx è un sito del Xxxxxx Network – Attenzione tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari”.
Il 19 settembre 2018, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria della Camera Arbitrale di Milano provvedeva ad inviare, tramite posta raccomandata a.r. e posta elettronica, il reclamo e la documentazione allo stesso allegata agli indirizzi postale ed elettronico
dell’assegnatario, informandolo, inoltre, della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.
Il 1° ottobre 2018 veniva consegnata la raccomandata contente il reclamo al Resistente. Il giorno successivo la Segreteria comunicava alle parti il termine per il deposito di eventuali repliche, fissato al 6 novembre 2018. Quindi, il 9 ottobre 2018, la Segreteria riceveva, tramite messaggio di posta elettronica, una richiesta di archiviazione della procedura per raggiunto accordo tra le parti. L’accordo veniva inviato in allegato al messaggio stesso. In data 10 ottobre 2018 la Segreteria nominava, per la pronuncia sulla richiesta di xxxxxxxxxx, l’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, il quale accettava l’incarico in pari data. Dopodiché la Segreteria avvisava le parti e fissava il termine per la pronuncia al 24 ottobre 2018.
***
L’art. 4.18 lett. a) del Regolamento Dispute prevede che il Collegio dichiari estinta la procedura di riassegnazione “se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio”.
L’art. 4.18 prevede inoltre che, nel caso in cui il motivo di estinzione della procedura sia stato comunicato o confermato al PSRD da entrambe le parti, o sia documentato per iscritto, il Collegio debba pronunciare l’estinzione del procedimento entro 10 giorni dal momento in cui “ha avuto la prova documentata o la conferma da entrambe le parti dell’esistenza del motivo di estinzione”.
Dalla comunicazione inviata, il 9 ottobre 2018, dal Ricorrente alla Segreteria della Camera Arbitrale di Milano e, in particolare, dal testo negoziale allegato a tale comunicazione risulta, in effetti, che le parti abbiano raggiunto un accordo in merito al nome a dominio oggetto della presente procedura.
Alla luce di quanto precede, il Collegio – atteso che il testo negoziale suddetto risulta essere sottoscritto da entrambe le parti e che, al contempo, entrambe le parti convengono, nell’ambito dell’accordo citato, di richiedere l’estinzione della presente procedura – rileva la sussistenza, documentalmente provata, di uno dei motivi di estinzione della procedura espressamente indicati dall’art. 4.18 del Regolamento Dispute.
P.Q.M.
Il Collegio, preso atto preso della comunicazione del Ricorrente datata 9 ottobre 2018 e della documentazione, ivi allegata, comprovante l’accordo intercorso con il Resistente, dispone, ai sensi dell’art. 4.18 lettera a) del Regolamento Dispute, l’estinzione della procedura.
La presente verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di competenza.
Milano, 11 ottobre 2018
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx