EBER FORMAZIONE
EBER FORMAZIONE
Via de’ Preti 8 – 00000 XXXXXXX X.X. X X.XXX 00000000000
X.X.X XXXXX XX 000000
ART. 1 - COSTITUZIONE
E’ costituita tra le Organizzazioni regionali emiliano romagnole dell’Artigianato:
– CNA Regionale dell'Xxxxxx Xxxxxxx,
con sede in Bologna, codice fiscale 80040150379 di seguito nominata brevemente CNA;
– CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESE XXXXXX- ROMAGNA con sede in Bologna, codice fiscale 80064550371
di seguito nominata brevemente CONFARTIGIANATO;
– FEDERLIBERE REGIONE XXXXXX-ROMAGNA con sede in Modena, codice fiscale 92035970372 di seguito nominata brevemente CLAAI;
– CASARTIGIANI, Federazione Regionale dell'Xxxxxx Xxxxxxx con sede in Piacenza, codice fiscale 91036620333
di seguito nominata brevemente CASA;
(nelle loro strutture confederali e di categoria stipulanti i contratti di lavoro) e le Organizzazioni regionali dei Sindacati dei lavoratori:
– CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro dell’Xxxxxx Xxxxxxx con sede in Bologna, codice fiscale 80061230373
di seguito nominata brevemente CGIL;
– CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Unione Sindacale Regionale Xxxxxx Xxxxxxx
con sede in Bologna, codice fiscale 80061130375 di seguito nominata brevemente CISL;
– UIL, Unione Italiana del Lavoro, Unione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx con sede in Bologna, codice fiscale 80095660371
di seguito nominata brevemente UIL;
(nelle loro strutture confederali e di categoria stipulanti i contratti di lavoro)
una libera Associazione Sindacale, Ente commerciale e senza scopo di lucro, ai sensi del capo III, Titolo II - Libro Primo del Codice Civile,
denominata “EBER FORMAZIONE”. ART. 2 - SCOPI E FINALITA’
Scopo principale è quello di promuovere ed organizzare la formazione sia diretta che in convenzione con enti pubblici e privati.
A tale scopo provvederà:
- per la formazione diretta:
a) a raccogliere le risorse necessarie;
b) a produrre il materiale didattico di uso comune nelle diverse provincie, in collaborazione con le articolazioni regionali degli Enti di Formazione di emanazione dei Soci;
c) a concordare, con le strutture di formazione provinciale individuate, i programmi per l’insegnamento in aula e relativi costi;
d) a erogare le risorse necessarie per la concretizzazione dei corsi medesimi;
e) a creare enti/bacini a livello provinciale e zonale al fine di esaminare in tale sede i progetti di formazione presentati dalle Aziende interessate, valutarli ed approvarli;
f) ad attivare le condizioni per rimborsare ai Soci i costi necessari e sostenuti per gestire le attività di cui
al punto e).
- per la formazione in convenzione:
g) a stipulare le convenzioni, a recepire i programmi di formazione, e a predisporre i progetti e i regolamenti necessari allo svolgimento della attività;
h) ad adottare tutti i provvedimenti atti a reperire le risorse, a produrre o reperire il materiale didattico, a conferire incarichi e ad approntare le strutture necessarie;
Ulteriori scopi e finalità sono:
i) Promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l’edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici al fine di informare i propri aderenti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità
l) Produrre o riprodurre e porre in vendita opuscoli divulgativi di materie di interesse dei Soci;
m) Promuovere e produrre direttamente o tramite strutture collegate, studi, osservatori e ricerche e altre attività di interesse comune dei Soci;
n) Porre in essere convenzioni per erogazione di servizi, inerenti le attività di formazione, sia agli Enti del Sistema E.B.E.R. che ad altri soggetti pubblici e privati;
o) Promuovere attività formative anche attivate tramite mutualità degli aderenti.
La attuazione dei sopradefiniti scopi è rimandata ad uno o più Regolamenti attuativi definiti ed approvati dal Consiglio Direttivo che è impegnato a ridiscuterli ed eventualmente a rivederli qualora almeno uno dei Soci, con un preavviso di almeno tre mesi, lo richiedesse.
Impegno dei Soci è far si che il comportamento dell’Ente sia aderente alle vigenti normative di legge.
ART. 3 - SEDE E DURATA
L’Ente ha sede in Bologna, attualmente in Via de’ Preti 8, e avrà durata indeterminata. ART. 4 - ARTICOLAZIONE
L’Ente potrà istituire, con apposita regolamentazione, strutture d’ufficio intercategoriali periferiche. L’Ente potrà effettuare articolazioni territoriali in presenza di formali decisioni della Assemblea, qualora si accertino le seguenti condizioni:
a) congruità di adesioni;
b) compatibilità economiche ed economicità di gestione;
c) che l’articolazione territoriale non pregiudichi l’esistenza dell’Ente, e che siano garantite le finalità del presente Statuto.
ART. 5 - SOCI
Sono SOCI:
– Le Organizzazioni regionali dell’Artigianato:
CNA, CONFARTIGIANATO, CLAAI, CASARTIGIANI, successivamente denominate OO.AA.,
– Le Organizzazioni regionali sindacali dei lavoratori:
CGIL, CISL, UIL successivamente denominate XX.XX.,
nelle articolazioni di cui all’ Art. 1, anche se fuse tra di loro e con denominazione variata.
ART. 6 - ADERENTI E DESTINATARI DEI SERVIZI
Sono:
– Le imprese o unità produttive che richiedano l’inserimento di loro dipendenti nei progetti di formazione attivati dall’Ente;
– le imprese e gli enti pubblici o privati che abbiano commissionato progetti, ricerche, pubblicazioni con o senza attivazione di convenzioni;
- E.B.E.R. e gli enti del sistema coi quali siano state poste in essere convenzioni;
- ogni impresa, persona fisica, ente pubblico o privato che richieda la erogazione di un servizio;
- i dipendenti delle imprese aderenti.
La qualifica di aderente viene meno con l'esaurirsi del servizio richiesto. ART. 7 - CESSAZIONE DELL’ISCRIZIONE DEL SOCIO
L’iscrizione all’Ente cessa con:
a) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell’Ente;
b) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione, per qualsiasi causa del socio;
c) il recesso volontario del socio;
d) l’esclusione, disposta con deliberazione dell’Assemblea in presenza di omissioni di contributi o altre gravi mancanze dei soci nei confronti dell’Ente.
ART. 8 - ENTRATE E MEZZI FINANZIARI
L’Ente, per conseguire i propri scopi, utilizzerà i seguenti mezzi:
– compensi per i servizi erogati e le cessioni di beni effettuate;
– quote associative e contributi, versati dai Soci;
– eventuali proventi da enti pubblici o privati;
– eventuali sopravvenienze di gestione;
– proventi per progetti, ricerche, pubblicazioni effettuati in convenzione con enti pubblici o privati.
ART. 9 - QUOTE ASSOCIATIVE
ART. 10 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Ente:
– la Assemblea
– il Consiglio Direttivo
– il Collegio Sindacale
– il Presidente e il Vice Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo verranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi. Nel caso, per divergenze, sia impossibile deliberare, la controversia verrà discussa dai Soci in sede negoziale esterna all’Ente e la soluzione verrà proposta all’Assemblea o al Consiglio Direttivo quando riconvocati.
La composizione della Assemblea e del Consiglio Direttivo è paritetica fra le OO.AA. e le XX.XX. Per le cariche di Presidente e Vice Presidente le candidature saranno designate rispettivamente dalle OO.AA e dalle XX.XX
ART. 11 - ASSEMBLEA
I Soci delegano a rappresentarli fino ad un massimo di 48 componenti, i quali, fino a revoca, costituiscono la Assemblea dell’Ente., espressi in numero paritetico dalle OO.AA. e dalle XX.XX., che può essere Ordinaria o Straordinaria.
Essendo la nomina di un componente della Assemblea a carattere fiduciario, il Socio che lo ha nominato può revocare l’incarico in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio e nominando contemporaneamente il sostituto.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno 1 Socio, mediante avviso contenente l’Ordine del Giorno, la data e il luogo della riunione affisso all’albo sociale presso la sede, nonché via fax o e-mail ai componenti all’indirizzo da questi comunicato con preavviso di quindici giorni dalla data della Assemblea, almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e delibera:
a) sulla relazione del Consiglio Direttivo, relativa alla attività svolta dall’Ente;
b) sul bilancio dell’esercizio sociale, formato in base alle vigenti disposizioni di legge;
c) sul numero e sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, su proposta presentata separatamente dalle OO.AA. e dalle XX.XX.;
d) sulla nomina, quando non ritenga di lasciare l’incarico al Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente tra i componenti del Consiglio medesimo, secondo i criteri esposti all’Art. 14;
e) sulla nomina, su proposta presentata dai Soci , del Presidente e dei 4 componenti effettivi del Collegio Sindacale e sui compensi a loro spettanti;
f) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo;
g) sui compensi e rimborsi spese spettanti a Presidente e Vicepresidente;
h) sui compensi e rimborsi spese per i componenti del Consiglio Direttivo.
La Assemblea Straordinaria è convocata, con le stesse modalità di quella Ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 Socio. Essa delibera sulle modifiche allo Statuto e sull’eventuale scioglimento della Associazione.
Della Assemblea Straordinaria, quando non sia convocata alla presenza di un Notaio, dovrà essere redatto verbale in forma di scrittura privata autenticata e registrata.
ART. 12 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA
I componenti della Assemblea esprimono i loro voti con modalità da stabilirsi di volta in volta dalla
Assemblea stessa.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia detto numero.
La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno dodici ore dopo la prima.
La Assemblea Ordinaria delibera col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.
La Assemblea Straordinaria, si intende validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 7/8 dei componenti aventi diritto al voto e delibererà sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Ente, con il voto favorevole di almeno 6/7 dei votanti.
La Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza dello stesso, dal Vice Presidente, ed in mancanza di entrambi dal componente la Assemblea presente e più anziano di età.
La Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove. E’ ammessa la delega per iscritto: ogni componente non potrà avere più di tre deleghe.
Ai lavori della Assemblea dovranno essere invitati i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI POTERI
L’Ente è retto da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 12 fino ad un massimo di 24 componenti espressi pariteticamente dalle OO.AA. e dalle XX.XX. e nominati dalla Assemblea Ordinaria.
Essi durano in carica fino a revoca. Nel caso in cui un componente eletto decada, per qualsiasi causa, dalla carica, può essere sostituito con un altro componente nominato dal Consiglio stesso su designazione della organizzazione di appartenenza: la nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea Ordinaria.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente, salvo quelli spettanti all’Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo:
– emana i regolamenti di cui all’Art. 2;
– definisce la struttura, le responsabilità operative, i compensi, i rimborsi spese e la durata degli incarichi;
– stabilisce il contratto da applicare per il personale dipendente di cui regolamenta funzioni, mansioni, retribuzioni e rimborsi spese;
– delibera le modalità di trasferimento ai Soci dei contributi a questi destinati e riscossi su mandato dei medesimi Soci.
ART. 14 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, qualora non abbia provveduto la Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente, l’uno su designazione dei Soci OO.AA. e l’altro su designazione dei Soci XX.XX.: entrambi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
ART. 15 - RAPPRESENTANZA LEGALE
Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono anche Presidente e Vice Presidente della Assemblea.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente di fronte ai Soci, ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.
Egli attua le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.
ART. 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, di norma una volta al mese, mediante invito, anche a mezzo fax o e-mail, ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito almeno sette giorni prima della riunione. Esso deve inoltre essere convocato quando almeno 3 componenti o due componenti del Collegio Sindacale ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più due dei componenti, che deliberano con il voto favorevole di almeno 9/10 dei presenti aventi diritto di voto. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
Ai lavori del Consiglio possono essere invitati, di volta in volta esponenti del Sistema E.B.E.R. o anche altri in qualità di consulenti. Il Collegio Sindacale partecipa al Consiglio Direttivo.
ART. 17 - VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni della Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria e del Consiglio Direttivo, dovranno risultare da Verbali sottoscritti dal Presidente (o da chi per lui ha presieduto) e dal Segretario dell’Organismo, nominato di volta in volta.
ART. 18 - ADESIONI AD ASSOCIAZIONI
L'Ente aderirà all’E.B.E.R. (Ente Bilaterale Xxxxxx Xxxxxxx). Potrà inoltre aderire ad altri Enti o Associazioni promosse dai Soci anche in sede extraregionale, con delibera della Assemblea Ordinaria.
ART. 19 - PATRIMONIO
Il Patrimonio dell’Ente è costituito:
– dai beni di proprietà dell’Ente e dalle somme versate dai Soci;
– da somme destinate a formare speciali riserve accantonamenti;
– da somme che, per qualsiasi altro titolo, dovessero essere introitate dell’Ente.
ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO
L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio, formato in base alle vigenti disposizioni di legge, predisposto dal Consiglio Direttivo è esaminato dal Collegio Sindacale che riferisce alla Assemblea
ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale, composto dal Presidente e da 4 componenti effettivi, viene eletto dalla Assemblea dei Soci e rimane in carica tre anni.
ART. 22 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE
I compensi e/o i rimborsi spese per la qualifica e/o l’incarico di:
– componente del Consiglio Direttivo;
– Presidente;
– Vice Presidente;
– Componente del Collegio Sindacale;
– Responsabili operativi;
saranno stabiliti e regolamentati dall’Organo a ciò preposto.
ART. 23 - AVANZI DI GESTIONE
Gli avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno utilizzati come stabilirà la Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE
ART. 25 - SCIOGLIMENTO-CESSAZIONE
In caso di uno scioglimento dell’Ente o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, la Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente, uno dalle OO.AA. e uno dalle XX.XX. e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte della Assemblea, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna.
La Assemblea determinerà, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti e i compensi dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.
ART.26 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
X.xx XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX - Xxxxxx