AMBITO DI APPLICAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42/536 del 22.12.2010
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il C.I.S.S.A.C.A. può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni del CCNL 14.09.2000 e delle altre disposizioni di legge ivi richiamate come anche confermate dall’art. 86, c. 9, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. .
2. Il contratto di formazione e lavoro si connota come un contratto a tempo determinato nel quale alla prestazione lavorativa viene alternata l’esperienza formativa, e la cui trasformazione in contratto a tempo indeterminato alla fine del periodo formativo è incentivata dal legislatore.
3. Per la stipula del contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell’art. 16, c. 1, della Legge 451/1994 e s.m.i., si applica il limite massimo di età di anni 32 non elevabile.
4. Il contratto di formazione e lavoro è destinato a giovani laureati o diplomati, disoccupati o inoccupati ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 297/2000 e s.m.i., e che comunque alla scadenza del bando di pubblica selezione non hanno rapporti i lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere.
Art. 2 TIPOLOGIA
1. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a. per l’acquisizione di professionalità elevate,
b. per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
2. Sono previste due differenti tipologie del contratto di formazione e lavoro:
a. tipologia “A”: ha una durata massima di 24 mesi, è mirata all’acquisizione di professionalità elevate ed è caratterizzata da un significativo contenuto formativo;
b. tipologia “B”: ha una durata massima di 12 mesi ed è diretta ad agevolare l’inserimento professionale mediante la maturazione di un’esperienza pratica di lavoro priva di particolare formazione teorica.
3. In relazione al vigente sistema di classificazione del personale sono considerate:
a. tipologia “A” le professionalità inserite nella categoria D,
b. tipologia “B” le professionalità afferenti alle categorie C e B.
4. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per qualunque figura professionale, ad eccezione di quelle considerate elementari e connotate da compiti generici e ripetitivi. Conseguentemente il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità relative alla categoria A.
5. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati anche a tempo parziale quando ciò sia in linea con le esigenze organizzative dell’Ente così come espresse nella programmazione triennale del fabbisogno del personale.
6. Le esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono prevedere analoghe assunzioni a tempo determinato per le medesime posizioni di lavoro.
Art. 3 PROGETTO
1. Per la stipula dei contratti di formazione e lavoro è prevista l’adozione di uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione di opere, all’erogazione di servizi o alla risoluzione di
problematiche particolari di competenza dell’ente, per le quali è richiesto un intervento formativo qualificato.
2. Nel progetto di cui al punto 1 del presente articolo deve essere identificata la professionalità per la quale è possibile ricorrere rispettivamente alla tipologia “a” o “b” di cui al comma 2 del precedente art. 2.
3. Nella predisposizione del progetto di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125.
4. Il progetto nello specifico deve contenere:
a. denominazione dell’Ente proponente con indicazione della sede legale,
b. numero dei dipendenti in servizio,
c. professionalità da acquisire, mansioni, categoria di inquadramenti, livello retributivo,
d. indicazione del numero di contratti da stipulare,
e. luogo presso il quale si svolgerà la prestazione,
f. situazione aggiornata dei contratti di formazione eventualmente in atto,
g. dichiarazione attestante il mantenimento in servizio di almeno il 60% dei lavoratori i cui contratti di formazione e lavoro sono scaduti nei due anni precedenti,
h. titolo di studio richiesto per ogni assunzione,
i. programma di formazione, redatto in maniera analitica e particolareggiata, con indicazione del luogo di svolgimento e del soggetto responsabile della formazione medesima,
j. disciplina e organizzazione del rapporto di lavoro, prevenzione ambientale e antinfortunistica, solo per progetti di categoria “B”,
k. costi economici,
l. metodi operativi ed eventuali attrezzature da utilizzare,
m. durata di svolgimento dell’attività lavorativa e dell’attività formativa.
Art. 4 FORMAZIONE
1. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, nell’ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, nella misura seguente:
- per i contratti di cui alla Tipologia “A”: non inferiore a 130 ore complessive,
- per i contratti di cui alla Tipologia “B”: non inferiore a 20 ore.
2. Il suddetto periodo è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
3. I contenuti formativi dovranno essere rapportati alla tipologia e alla durata del contratto.
4. La formazione può essere espletata avvalendosi delle professionalità manageriali, dirigenziali e/o di alta specializzazione interne od esterne all’Ente.
5. L’attività di formazione deve essere validata sulla base dei programmi predisposti e delle attestazioni dei docenti, con riguardo al contenuto delle varie materie trattate, al numero delle ore effettuate, ai luoghi e alle date di svolgimento.
Art. 5 SELEZIONE
1. La selezione dei candidati destinatari dei contratti di formazione e lavoro avviene nel rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento del personale degli Enti Locali, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, e utilizzano preferibilmente procedure semplificate.
2. Il bando di selezione deve contenere tutte le indicazioni riferite al reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni attualmente in vigore.
3. La selezione viene effettuata mediante valutazione dei titoli e di una prova d’esame che consisterà in una prova scritta e in un colloquio. Il punteggio disponibile sarà il seguente: a) valutazione dei titoli: max punti 30; b) valutazione prova scritta: max punti 30; c) valutazione prova colloquio: max punti 30. La selezione si intende superata dai candidati che riportino una valutazione pari o superiore a 21/30 in entrambe le prove.
4. Ai fini della valutazione dei titoli si fa riferimento a quanto prescritto in materia dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
5. L’avviso deve essere pubblicato per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi, integralmente all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito Internet dell’Ente, per estratto su un periodico a diffusione locale e comunicato ai Comuni della Regione Piemonte di classe IA e IB;
6. La graduatoria, formata da una Commissione Esaminatrice apposita è preordinata esclusivamente alla realizzazione dello specifico progetto che l’Ente intende realizzare e non potrà essere utilizzata per altre assunzioni.
7. La Commissione Giudicatrice viene nominata con apposito provvedimento secondo quanto disposto dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Art. 6 PROVA D’ESAME
1. La prova d’esame consisterà in una prova scritta con domande a risposta sintetica riguardanti nozioni di carattere generale relative alla professionalità messa a selezione, ed in una prova colloquio che tenderà ad accertare l’attitudine e la motivazione dell’aspirante con riferimento agli obiettivi che il medesimo è chiamato a perseguire e che formano l’oggetto e le finalità del progetto da realizzare, nonché nozioni di carattere generale, già oggetto della prova scritta.
2. La Commissione Esaminatrice valuta collegialmente sia la prova scritta che la prova colloquio, formula un giudizio sintetico e ne attribuisce il punteggio.
Art. 7 CONTRATTO
1. Il contratto individuale di lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui alle normative vigenti in materia, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso.
2. La durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi nel caso previsto dalla Tipologia “A” e in misura non superiore a 12 mesi nel caso previsto dalla Tipologia “B”.
3. Prima di procedere alla stipula, il candidato ritenuto idoneo dovrà presentare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è in possesso di tutti i requisiti generali per l’accesso agli impieghi come previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Il Responsabile dell’Area entro cui il progetto avrà luogo, contestualmente al contratto fissa gli obiettivi di realizzazione del progetto e dell’attività formativa, con specifico riferimento ai contenuti e ai tempi.
5. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine e non può essere prorogato né rinnovato.
6. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi, il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello della durata delle sospensioni stesse:
- malattia,
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post partum,
- servizio militare di leva,
- infortunio sul lavoro.
7. Prima della scadenza del termine stabilito il contratto può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
Art. 8 TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di formazione è costituito:
- dal trattamento tabellare iniziale corrispondente all’inquadramento previsto dal contratto di formazione lavoro, escluse le indennità di tipo professionale,
- dalle maggiorazioni connesse alle modalità effettive di svolgimento della prestazione prevista dai contratti collettivi di comparto,
- dalla tredicesima mensilità,
- dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute,
- la contrattazione decentrata può disciplinare l’attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
Art. 9 DISCIPLINA NORMATIVA
1. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
- la durata del periodo di prova è pari a 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi della Tipologia “A” e a un mese per quelli della Tipologia “B”,
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
Art. 10 ATTESTAZIONE
1. L’Ente datore di lavoro è tenuto ad attestare, al termine del rapporto, l’attività svolta e i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.
2. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
Art. 11 TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3, comma 11, D.L. 30.10.1984, n. 726 convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.1984 n. 863.
2. Il lavoratore, in ogni caso, deve essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita.
3. Nel caso in cui il contratto di formazione e lavoro si trasformi in un rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
4. La trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato viene disposta con provvedimento del Direttore, previa valutazione finale relativa all’effettiva realizzazione del progetto. Tale valutazione terrà conto dei risultati ottenuti con le prestazioni rese, dell’impegno e della qualità delle prestazioni svolte anche in riferimento ai rapporti esterni e con l’utenza, del grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, della flessibilità, dell’iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative all’organizzazione del lavoro.
5. La procedura di trasformazione del contratto a tempo indeterminato deve essere avviata prima della scadenza del contratto a tempo determinato.
6. Conformemente all’art. 8 del CCNL dell’1.04.1999, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire sono oggetto di concertazione preventiva.
7. L’Amministrazione deve assicurare la partecipazione alle procedure selettive anche dei lavoratori di cui all’art. 7 comma 6 del presente regolamento.
8. L’accertamento dei requisiti attitudinali e professionali dei candidati può essere effettuato anche mediante valutazione di una Lettera Motivazionale presentata dal candidato e di un’apposita Attestazione Finale del Responsabile d’Area dell’attività svolta e dei risultati formativi conseguiti dal lavoratore.
Art. 12 DIVIETI
1. Non potranno esser utilizzati i contratti di formazione e lavoro qualora l’Ente:
- abbia proceduto nei 12 mesi precedenti a dichiarazione di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza,
- non abbia confermato almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
2. I contratti di formazione e lavoro non potranno essere ripetuti con progetti dello stesso contenuto e con gli stessi soggetto che hanno già usufruito del contratto in questione.
3. I lavoratori potranno stipulare i contratti di formazione e lavoro una sola volta con lo stesso Ente.
Art. 13 RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono osservate le disposizioni contenute nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in mancanza, le disposizioni contenute nel D.P.R. 9.05.1994 n. 487 e s.m.i. e del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.. Sono inoltre osservate le disposizione contenute nel CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali vigente.