DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE DEL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE
(L.P. 2.8.2005, n. 14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)
det. n. 07/2 di data 01/07/2019
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE DEL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE
(art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.01.2016)
OGGETTO: Autorizzazione alla stipulazione con l’Università degli studi di Messina di una convenzione per l’attivazione, il funzionamento e il finanziamento di una borsa di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche (35° ciclo).
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l’art 3. dello Statuto della Fondazione Xxxxxx Xxxx (FEM) prevede che la FEM promuove, realizza e sviluppa attività di istruzione e formazione, anche volte a promuovere una più diffusa cultura rurale e ambientale. Per perseguire tale finalità la Fondazione svolge attività di carattere universitario e post-universitario;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento (ROF) prevede che al fine di favorire la formazione di specifiche professionalità nell’ambito delle attività istituzionali, la Fondazione può disporre direttamente o tramite terzi l’erogazione di borse di studio;
- il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013,“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” (nel seguito DM n. 45/2013) consente alle Università di richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale;
- FEM è interessata allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari riguardanti il Dottorato di cui sopra, con particolare ed esclusivo riferimento al seguente tema di ricerca: “Compound Specific Isotopic analysis of premium products” (“CSI”);
- FEM metterà a disposizione dell’Università degli studi di Messina la somma di Euro 70.667,31
- pari al valore della borsa messa a disposizione per attivare il 35° in unica soluzione entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’Università di Messina;
- FEM si impegna, altresì, a versare all’Università degli Studi Messina eventuali maggiorazioni relative a periodi di formazione all’estero ai sensi dell’art. 9 del D.M. 45/2013;
- la borsa di dottorato è finanziata con i fondi assegnati all’“International Fem Research initiative”
- l’Università degli studi di Messina provvederà all’emanazione di un bando di concorso nel rispetto del proprio Regolamento interno e degli impegni assunti con la presente convenzione;
- tutto ciò premesso:
▪ visto lo schema di convenzione predisposto predisposta in via condivisa dagli uffici competenti dell’Università degli Studi Messina e della Fondazione Xxxxxx Xxxx;
▪ visto l’art. 18 dello statuto FEM;
▪ visto l’art. 14 del ROF, in tema di “Funzioni del Dirigente”;
▪ visto l’art.17, comma 4, lett. b) e l’art 26, comma 1, letta b) del ROF che prevedono rispettivamente l’adozione di determinazione ed il contratto nella forma di scrittura privata nel caso di spese ed entrate di importo pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa provinciale sui contratti per la trattativa diretta (Euro 46.000,00);
▪ vista la procura speciale di data 27 gennaio 2016 (Rep. n. 41533, Raccolta n. 17751), registrata a Trento in data 12 febbraio 2016 al n. 1478.
d e t e r m i n a
1) di autorizzare la stipula con l’Università degli Studi di Messina di una convenzione per l’attivazione, il funzionamento e il finanziamento di una borsa di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche ( 35° ciclo);
2) per l’effetto, di procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1), in forza della procura speciale sopra richiamata;
3) di dare atto che al finanziamento della Borsa di dottorato 35° ciclo, per un importo complessivo di Euro 70.667,31 si farà fronte con i fondi assegnati all’“International Fem Research School” (B00C1014I).
=== o 0 o ===
x.xx LC
LA DIRIGENTE
dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx x.xx Rizzoli
Allegato parte integrante e sostanziale
alla determinazione della dirigente del Centro Ricerca e Innovazione
n. 07/2 di data 01 luglio 2019 composto complessivamente di n. 6 facciate
LA DIRIGENTE
- dott. ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx – x.xx Rizzoli
Università degli Studi di Messina
Convenzione per il finanziamento di n. 1 (una) borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in “SCIENZE CHIMICHE” (XXXV ciclo).
TRA
L’Università degli Studi di MESSINA (“Università”), C.F. 80004070837, in seguito indicata “Università”, con sede in Messina, P.zza Pugliatti n. 1 – 00000 Xxxxxxx, rappresentata dal Rettore pro-tempore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
E
Fondazione Xxxxxx Xxxx – Centro Ricerca e Innovazione (“FEM”), C.F. 0203841022.7, con sede legale San Xxxxxxx All’Adige (TN), via E. Mach 1, rappresentata dalla Dirigente Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO
- l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive integrazioni e modificazioni;
- il D.M. 11/09/1998 che, in attuazione dell’art. 1 della L. n. 315 del 03/08/1998, stabilisce che a decorrere dal 01/01/1999 le borse di studio sono assoggettate al versamento del contributo INPS a gestione separata, nella misura prevista dalla legge;
- il D.M. del 18 giugno 2008 “Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”;
- la Legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l'art. 19 “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca”;
- lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012) e modificato con D.R.
n. 3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015);
- il D.M. n° 45/2013 recante Norme in materia di dottorato di ricerca;
- il D.M. n°40/2018 recante l’aumento dell’importo delle borse di dottorato;
- il Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Messina, modificato con D.R. n.1015 del 03 maggio 2016;
- la Nota del MIUR prot. 3315 del 1 febbraio 2019 “Rinnovo dei corsi di dottorato già accreditati e accreditamento corsi di nuova istituzione, Ciclo di Dottorato XXXV anno accademico 2019-2020”;
- le delibere del C.d.A. e del S.A. del 27-03-2019, di autorizzazione per l’attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca XXXV ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Messina;
CONSIDERATO CHE
- l’Università ha deliberato di attivare il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Chimiche” della durata di 3 (tre) anni, con n. 7 posti con borsa e n. 2 posti senza borsa, il cui avvio è previsto per il 01.10.2019;
- FEM è interessata a sviluppare attività di ricerca ed a promuovere la preparazione di esperti nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di Ricerca, con particolare riferimento allo svolgimento di un programma di ricerca di comune interesse;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’Università si impegna a rinnovare nell’A.A. 2019/20 l’attivazione del Corso di dottorato di Ricerca in “Scienze Chimiche” (XXXV ciclo)” la cui durata legale è di 3 anni accademici a decorrere dal 1° ottobre 2019.
FEM si impegna a finanziare, nell’ambito del suddetto corso, n. 1 (una) borsa di studio aggiuntiva per lo svolgimento di un programma di ricerca congiunto dal titolo: “Compound specific isotopic analysis of premium products”.
L’Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti dal citato bando e dalla presente Convenzione.
ART. 2 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
FEM metterà a disposizione dell'Università l’importo finalizzato alla copertura di n. 1 borsa per il triennio 2019-2022.
L’importo di ciascuna borsa è pari a € 59.602,51 ciascuna comprensiva degli oneri di legge e della quota pari al 10% della borsa a decorrere dalla seconda annualità finalizzata alle attività di ricerca all’estero del borsista.
A tale fine FEM si impegna a versare all’Università l’importo di € 59.602,51 (importo borsa pari € 56.533,85 oltre all’importo dei contributi del 10% per l’attività di ricerca del dottorando pari € 3.068,66), al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, che dovrà avvenire prima della pubblicazione del Bando di Concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato del XXXV Ciclo:
- l’importo totale di € 59.602,51 (importo borsa pari € 56.533,85 oltre all’importo dei contributi del 10% per l’attività di ricerca del dottorando pari € 3.068,66), entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e comunque previa presentazione di nota di debito
- eventuali maggiorazioni per adeguamento a variazione delle borse ministeriali e per periodi di formazione all’estero, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni da parte dell’Università e relativa nota di debito.
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati, specificando la causale, mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all’Università degli Studi di Messina, le cui coordinate sono:
- per i versamenti effettuati da Ente pubblico: Conto di Tesoreria Unica Università degli Studi di Messina Banca d’Italia IBAN: IT 64N0100003245514300037061
- per i versamenti effettuati da Ente privato: Conto corrente bancario UNICREDIT BANCA SpA, IBAN IT 16W0200816511000300029177.
FEM, inoltre, si impegna a:
a) eventuali maggiorazioni nella percentuale del 50% dell’importo della borsa previsti per il soggiorno all’estero del dottorando nel presente ciclo (ciclo XXXV) in relazione ai periodi autorizzati dal Collegio Docenti, per un periodo comunque non superiore a 18 mesi (per un totale massimo di € 14.133,46);
b) eventuali incrementi dell’importo della borsa dovuti a norme di legge o a deliberazione degli Organi Accademici, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o previdenziali.
Gli importi di cui alla lettera a) e b) saranno versati da FEM entro 30 giorni della documentata richiesta dell’Università e relativa nota di debito.
Gli impegni assunti da FEM nella presente Convenzione perdurano per tutta la durata del Corso e l’Università si impegna ad utilizzare le relative somme per gli stessi fini per tutto il XXXV Ciclo, giusto il proprio Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca. Alla conclusione del XXXV ciclo eventuali somme non utilizzate ai fini del finanziamento della borsa di studio di cui alla presente Convenzione saranno restituite a FEM.
Il conferimento delle borse non dà luogo a rapporti di lavoro con l’Università o con FEM né a trattamenti assistenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
Per quanto riguarda i trattamenti previdenziali, si fa riferimento alla vigente normativa in materia (art. 2, c. 26, primo periodo, della Legge 335/95, così come modificato dall’art.59, c.16 della Legge 449/97).
Il dottorando vincitore della suddetta borsa sarà sottoposto agli stessi obblighi e sanzioni previsti dalla normativa vigente per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
L’Università si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture (Dipartimenti, laboratori, uffici, personale, attrezzature) ed a provvedere alla gestione amministrativa.
L’Università, quale sede amministrativa del Corso, ne curerà l’intera gestione a norma del proprio citato Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca e rilascerà il relativo Titolo Accademico.
Il Coordinatore del Corso, eletto ai sensi del suddetto Regolamento di Ateneo è la Prof.ssa Xxxxx Xxxx.
In quanto ritenuto dalle Parti utile in relazione al programma di sviluppo della ricerca, il dottorando del corso di dottorato di ricerca suindicato, titolare della borsa di studio di cui alla presente convenzione, potrà essere ammesso presso laboratori, strutture e/o attrezzature afferenti FEM previ accordi tra il Direttore degli stessi ed il Coordinatore del Dottorato.
In ogni caso, FEM procederà, se del caso e a sua insindacabile discrezione, alla affiliazione del dottorando ai sensi del proprio “Regolamento della Fondazione Xxxxxx Xxxx sulle affiliazioni”. Affiliazione in relazione alla quale l’Università esprime sin d’ora il proprio nulla osta.
Relativamente allo svolgimento del Corso di Dottorato di Ricerca ed agli obblighi cui è soggetto l’iscritto al suddetto Corso, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.
ART. 4 - ORGANI
Sono organi del corso di Dottorato di ricerca:
a) il Collegio dei Docenti;
b) il Coordinatore del Dottorato di ricerca.
ART. 5 – COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività formative, così come indicato nella proposta di istituzione del corso di dottorato e in accordo con quanto previsto dal
D.M. n.45 del 8 febbraio 2013.
Il Collegio dei Docenti, nel definire le linee specifiche del corso di dottorato, svolge i compiti specificati nel vigente Regolamento in materia di Dottorato di ricerca dell’Università.
Le riunioni del Collegio dei Docenti possono essere effettuate anche avvalendosi di modalità telematiche. In tal caso detta modalità partecipativa va evidenziata nei processi verbali.
ART. 6 - COORDINATORE
Il Coordinatore del corso è la Prof.ssa Xxxxx Xxxx.
In caso di anticipata cessazione dalla carica, la sostituzione sarà effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di Dottorato di ricerca delle sede amministrativa.
Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti.
Il Coordinatore ha il compito di organizzare l’attività didattica ai fini dell’addestramento alla ricerca scientifica degli iscritti, secondo le linee generali e le indicazioni specifiche definite dal Collegio dei docenti.
Il Coordinatore nelle predette attività è coadiuvato da un Segretario nominato tra i componenti del Collegio dei Docenti e da un Comitato di Gestione composto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti il Dottorato di ricerca o da loro delegati.
ART. 7 - CONCORSO DI AMMISSIONE
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di Dottorato ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti ai suddetti corsi, si fa espresso riferimento al Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, vigente nell'Università. Le modalità di ammissione al concorso sono determinate dal relativo bando.
ART. 8 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI
Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
a) al proprio “Background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione della presente Convenzione;
b) al proprio “Sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto della presente Convenzione, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.
Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività oggetto della Convenzione e limitatamente alla durata della stessa, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sublicenziare a terzi.
È espressamente vietato l’utilizzo del Sideground in assenza di accordo scritto fra le Parti.
La proprietà dei risultati e dei relativi diritti di proprietà industriale concernenti le attività di ricerca svolte dal dottorando, inclusi i diritti di sfruttamento patrimoniale, spetterà in contitolarità alle Parti medesime, secondo una proporzione di quote di contitolarità legata al concreto apporto (scientifico e finanziario) di ciascuna Parte al conseguimento di tali risultati. Nel caso in cui tale concreto
apporto non sia obiettivamente misurabile, e in assenza di accordi diversi tra le Parti, le quote di contitolarità sui risultati raggiunti saranno stabilite in misura paritaria. È fatto comunque salvo il diritto morale del dottorando di essere riconosciuto inventore.
In relazione alla valorizzazione commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale concernenti i risultati, le Parti rinviano alla stipulazione in buona fede di un accordo interistituzionale che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.
Le Parti si impegnano a pubblicare o disseminare, in maniera congiunta e in modalità co-autorale, i risultati – anche intermedi – delle attività oggetto della presente Convenzione. Nel caso di pubblicazioni e/o presentazioni autonome del dottorando e/o dell’Università, quest’ultima si impegna ad inviare preventivamente in forma riservata a FEM la bozza della pubblicazione e/o presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a terzi.
Ferma restando la necessità di preventiva approvazione scientifica di tutte le pubblicazioni e/o presentazioni del dottorando da parte del supervisore a questi assegnato da FEM, quest’ultima avrà la facoltà:
a) di comunicare al dottorando e/o all’Università entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del testo, quali informazioni riservate e/o strategiche devono essere eliminate, oppure
b) di richiedere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del testo, che la pubblicazione e/o presentazione venga modificata e/o integrata nel rispetto di quanto prevedono le “Linee guida sulle menzioni uniformi delle afferenze alla Fondazione Xxxxxx Xxxx nelle pubblicazioni scientifiche e divulgative”, oppure
c) di richiedere che la pubblicazione e/o presentazione venga differita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per consentire il deposito di eventuali privative.
Resta inteso che, in mancanza di qualsiasi comunicazione nei termini sopra indicati, il dottorando e/o l’Università potrà procedere all’invio a terzi della bozza della pubblicazione o presentazione.
Tutte le pubblicazioni e/o presentazioni scientifiche eventualmente prodotte dal dottorando che usufruisce della borsa finanziata dalla presente Convenzione e derivate dall'attività svolta nell'ambito del ciclo di dottorato, oltre a indicare l’afferenza al Dottorato dell’Università, dovranno citare il sostegno all’attività di ricerca da parte di FEM nonché l’affiliazione a FEM, ove concessa, nel rispetto del “Regolamento della Fondazione Xxxxxx Xxxx sulle affiliazioni” e delle “Linee guida sulle menzioni uniformi delle afferenze alla Fondazione Xxxxxx Xxxx nelle pubblicazioni scientifiche e divulgative”.
In ogni caso le Parti, ciascuna per quanto di ragione, assumono reciprocamente, per sé e per il proprio personale, l’obbligo a mantenere la più stretta confidenzialità in relazione ai risultati delle attività che possano essere oggetto di tutela tramite il deposito di privative industriali ovvero tramite utilizzo in regime di segretezza industriale e/o alle informazioni confidenziali detenute da ciascuna (relativamente al Background) e condivise, nonché trasmesse al dottorando in relazione alle attività di ricerca della presente Convenzione. Le Parti adotteranno le misure più idonee per garantire l’assunzione di tali obblighi di confidenzialità anche da parte del dottorando.
L’Università avrà in ogni caso il diritto di utilizzare a titolo gratuito e senza limiti di tempo, per scopi di didattica e ricerca interna, i risultati, fermi restando gli obblighi di cui sopra relativamente alle pubblicazioni e/o presentazioni, nonché alla confidenzialità.
La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra parte, salvo il preventivo consenso scritto della Parte titolare.
ART. 9 – CONDIZIONE RISOLUTIVA
Fermo restando quanto già previsto dall’art. 2 in merito alla restituzione degli importi versati non utilizzati, la presente convenzione si intenderà automaticamente e di diritto risolta in via immediata qualora la borsa finanziata da Fondazione Xxxxxx Xxxx non sia assegnata nell’ambito della graduatoria di concorso di ammissione per il XXXV Ciclo.
In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, le parti saranno immediatamente libere da ogni loro impegno riferito a quanto oggetto della presente Convenzione.
ART. 9 - FORO COMPETENTE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Messina.
ART. 10 - REGISTRAZIONE E RELATIVE SPESE
La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del
C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è esente da tasse e imposte indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266.
ART 11 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha decorrenza con riferimento alla data di inizio del Corso di Dottorato XXXIV Ciclo e sino alla sua conclusione. La validità della presente convenzione e dei suoi eventuali rinnovi è in ogni caso subordinata all’accreditamento del Corso di Dottorato da parte dei competenti organi, nonché all’attivazione dello stesso Corso da parte dell’Università degli Studi di Messina.
ART. 12 – NORME FINALI
Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento al Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Messina e alla normativa vigente in Materia.
Per l'Università degli Studi di Messina
il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per Fondazione Xxxxxx Xxxx Il Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Messina, Data e luogo