ADDENDUM ALLE CONVENZIONI
“PLAFOND CASA” E “PIATTAFORMA IMPRESE”
TRA
Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l’“ABI”);
e
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “CDP” e, insieme ad ABI, le “Parti”).
PREMESSO CHE
(A) in data 20 novembre 2013, la CDP e l’ABI hanno sottoscritto una convenzione, come successivamente modificata con gli aggiornamenti tecnici in data 6 dicembre 2013, con la comunicazione in data 18 dicembre 2013 e con l’addendum in data 7 aprile 2016 (la “Convenzione Plafond Casa”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che sono messi a disposizione delle Banche a valere sui Plafond Casa per consentire alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (come definiti nella Convenzione Plafond Casa), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione Plafond Casa;
(B) in data 5 agosto 2014, la CDP e l’ABI hanno sottoscritto una convenzione, come successivamente modificata con l’addendum in data 10 dicembre 2014, con l’addendum in data 15 aprile 2015, con la comunicazione in data 31 marzo 2016 e con l’addendum in data 17 maggio 2016 (la “Convenzione Piattaforma Imprese”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che sono messi a disposizione delle Banche a valere sui Plafond della Piattaforma Imprese per consentire alle Banche di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei Beneficiari (come definiti nella Convenzione Piattaforma Imprese), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione Piattaforma Imprese;
(C) le Parti, al fine di migliorare l’efficacia in favore dei rispettivi Beneficiari degli strumenti di cui alle premesse (A) e (B), concordano di stipulare il presente accordo di modifica della Convenzione Plafond Casa e della Convenzione Piattaforma Imprese (di seguito, collettivamente, le “Convenzioni”).
TUTTO CIÒ PREMESSO:
1. Premesse e definizioni
Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente accordo.
I termini espressi nel presente accordo con lettera iniziale maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nelle Convenzioni, salvo ove diversamente specificato.
2. Modifiche alle Convenzioni
Con effetto dalla data di conclusione del presente accordo (la “Data di Efficacia”):
a) nel testo delle Convenzioni e dei relativi Allegati, le parole “non potrà mai essere inferiore al relativo Margine applicabile”, sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole “non potrà mai essere inferiore a zero”;
b) nel testo della Convenzione Piattaforma Imprese e dei relativi Allegati, le parole “sia superiore al 50%”, sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole “sia superiore al 40%”.
3. Accettazione delle modifiche di cui al presente accordo
Le modifiche apportate alle Convenzioni ed ai relativi Allegati ai sensi del presente accordo:
(i) si intenderanno automaticamente ed espressamente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento (relativo alla Convenzione Plafond Casa) o un Contratto di Finanziamento Quadro (relativo alla Convenzione Piattaforma Imprese) prima della Data di Efficacia, a decorrere dalla data di invio a CDP della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il cui testo standard, allo scopo, è opportunamente adeguato secondo quanto previsto dal presente accordo) successiva alla Data di Efficacia e con esclusivo effetto nei confronti di tale prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo nonché delle proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo successive a quest’ultima e delle relative Erogazioni.
Pertanto, i Contratti di Finanziamento, i Contratti di Finanziamento Quadro, i Contratti di Cessione di Crediti e i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, già stipulati prima della Data di Efficacia si intenderanno, a decorrere dalla data di invio a CDP della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del precedente periodo, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo coordinato di cui al successivo punto 4. Resta fermo che alle Erogazioni effettuate da CDP ai Contraenti il Finanziamento ai sensi dei Contratti di Finanziamento, dei Contratti di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi prima della Data di Efficacia continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti prima del presente Addendum; e
(ii) si applicheranno ai Contratti di Finanziamento, ai Contratti di Finanziamento Quadro, ai Contratti di Cessione di Crediti, ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi ed ai Contratti di Finanziamento Integrativi (nonché a tutta la documentazione ad essi accessoria) stipulati successivamente alla Data di Efficacia ed alle Erogazioni ivi previste.
Testo coordinato delle Convenzioni
L’ABI autorizza CDP a predisporre un testo coordinato della Convenzione Plafond Casa (e dei relativi Allegati) e della Convenzione Piattaforma Imprese (e dei relativi Allegati) con le modifiche, anche di mero raccordo tecnico, apportate dal presente accordo, ai fini della pubblicazione sui siti internet dell’ABI e di CDP.
4. Forma del presente accordo
Il presente accordo è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.
5. Legge regolatrice e foro competente
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
La soluzione di ogni controversia inerente il presente accordo, la sua validità, efficacia e adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Xxxx xx Xxxx.