SCHEMA DI CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO PROVINCIALE DI MODENA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
SCHEMA DI CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO PROVINCIALE DI MODENA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
INDICE:
Premessa 3
Art. 1 – Convenzione tra i Comuni e la Provincia di Modena per la costituzione della “Autorità d’ambito provinciale di Modena” 5
Art. 2 – Scopi e finalità dell’Autorità 5
Art. 3 – Enti locali partecipanti e quote di partecipazione 6
Art. 4 – Sede legale, durata e modifica della Convenzione 8
Art. 5 – Servizi locali affidati all’Autorità 9
Art. 6 – Competenze dell’Autorità 9
Art. 7 – Organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani 10
Art. 8 – Tariffe 11
Art. 9 - Forme di gestione esistenti 11
Art. 10 – Partecipazione e consultazione degli Enti locali associati 12
Art. 11 - Forme di partecipazione degli utenti 13
Art. 12 - Forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi 13
Art. 13 - Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Autorità 13
Art. 14 – Trasmissione degli atti agli Enti locali associati 13
Art. 15 – Finanziamento dell’Autorità e rapporti finanziari tra gli Enti locali associati 13
Art. 16 – Organi dell’Autorità 14
Art. 17 – Soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti
.............................................................................................................................................................. 14
Art. 18 – Composizione dell’Assemblea 15
Art. 19 – Competenze dell’Assemblea 15
Art. 20 – Convocazione dell’Assemblea 16
Art. 21 – Funzionamento dell’Assemblea 17
Art. 22 - Membri dell’Assemblea 18
Art. 23 – Il Presidente 18
Art. 24 – Il Comitato Esecutivo 18
Art. 25 – Competenze del Comitato Esecutivo 19
Art. 26 – Convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo 20
Art. 27 – Il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore unico 20
Art. 28 – Risoluzione delle controversie 20
Art. 29 – Insediamento dell’Assemblea 21
Art. 30 – Scioglimento dell’Autorità 21
Art. 31 – Norma di rinvio 21
SCHEMA DI CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO PROVINCIALE DI MODENA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.
L’anno duemilaotto (2008), questo giorno del mese di ; in Modena, presso la sede .
Avanti a me ; Tra:
il Comune di , codice fiscale , qui rappresentato dal suo Sindaco pro- tempore sig. , nato a il 19 , il quale agisce in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n° del ;
il Comune di , codice fiscale , qui rappresentato dal suo Sindaco pro- tempore sig. , nato a il 19 , il quale agisce in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n° del ;
il Comune di , codice fiscale , qui rappresentato dal suo Sindaco pro- tempore sig. , nato a il 19 , il quale agisce in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n° del ;
………………………….
la Provincia di Modena, codice fiscale , qui rappresentata dal suo Presidente pro-
tempore sig. ………….., nato a
il
19 , il quale agisce in quanto a ciò
autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale n° del .
Premessa
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 del D.L.vo 152/2006 che dispone che “I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”
Richiamati i commi1, 2 e 3 dell’art. 148 del D.L.vo 152/2006 che dispongono rispettivamente: Comma1.
L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
Comma 2.
Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
Comma 3.
I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.
Analoghe norme sono previste dal X.Xxx. 152/2006 per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Richiamata la Legge Regionale n. 25 del 6 settembre 1999, modificata della Legge Regionale n. 1 del 28 Gennaio 2003, attraverso la quale la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1994, n. 36, tra l’altro, delimitando gli ambiti territoriali ottimali, definendo le forme di cooperazione tra gli Enti locali, le funzioni ad esse assegnate da esercitarsi attraverso le Agenzie d’ambito per i servizi pubblici aventi personalità giuridica di diritto pubblico…..
Richiamati gli atti attraverso i quali Comuni del territorio della Provincia di Modena e la Provincia di Modena si sono costituiti in Consorzio per l’esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 25/99 costituendo altresì l’Autorità d’ambito per i servizi pubblici di Xxxxxx - XXX 0 XX.
Xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx con Legge n° 10 del 30.06.2008, “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma della amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”, sulla base dell’art. 2, comma 38, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali ha avviato il processo di riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali e in particolare:
- la Regione ha individuato il territorio provinciale quale minima aggregazione di ambito territoriale ottimale per l’esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 30, comma 1);
- la Regione ha previsto che la Provincia e i Comuni partecipano obbligatoriamente, per l’esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, avente personalità giuridica di diritto pubblico (art. 30, comma 2);
- la convenzione individua le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti (art. 30, comma 4);
- la Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le autonomie locali ai sensi dell’art. 28, comma 2.
In attuazione dell’art 32 della Legge Regionale di cui sopra l’Agenzia d’Ambito di Modena, costituita ai sensi della L.R. 25/99 ha elaborato la presente convenzione con la finalità di garantire l’esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani, affidate alla forma di cooperazione obbligatoria dalla Legge Regionale 10/2008.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue.
Art. 1 – Convenzione tra i Comuni e la Provincia di Modena per la costituzione della “Autorità d’ambito provinciale di Modena”
1. I Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia s/S, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano s/P, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano s/S, Ravarino, Riolunato, San Xxxxxxx s/P, San Felice s/P, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano s/P, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola e Zocca, unitamente all’Amministrazione Provinciale di Modena, convengono di costituire una forma di cooperazione obbligatoria, denominata “Autorità d’ambito provinciale di Modena”, per l’esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti urbani che la Legge Regionale 06.11.1999, n° 25, la Legge Regionale 30 giugno 2008 n° 10 e il X.X.xx. 03.04.2006 n° 152 assegnano agli Enti locali.
2. L’“Autorità d’ambito provinciale di Modena”, di seguito Autorità, è un soggetto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica per attribuzione di legge e ad essa si applicano, le norme dettate per gli Enti locali.
3. L’Autorità, in quanto soggetto dotato di personalità giuridica, ha una propria, autonoma, capacità giuridica e, quindi, ad essa devono essere imputati tutti i rapporti giuridici conseguenti all’esercizio delle funzioni mediante i suoi organi, così come previsti e costituiti dalla presente convenzione o, a seconda dei casi, mediante il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti di cui all’art. 30, comma 4 Legge Regionale 30 giugno 2008, n° 10.
4. La Provincia di Modena è individuata quale soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti ai sensi dell’art. 30, comma 4 Legge Regionale 30 giugno 2008, n° 10.
5. L’Autorità è titolare di potestà regolamentare per espressa disposizione legislativa, statale e regionale.
6. L’Autorità subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Agenzia di ambito territoriale ottimale di Modena, costituita ai sensi della legge regionale 25/1999.
Art. 2 – Scopi e finalità dell’Autorità
1. L’Autorità è costituita per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l’esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l’attività di regolazione e di vigilanza, spettanti ai Comuni relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Restano in capo agli Enti medesimi le competenze autorizzatorie ad essi attribuite da normative nazionali o regionali.
2. Sono attribuiti inoltre all’Autorità i seguenti compiti:
a) svolgere le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relative ad altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale che potranno essere affidati all’Autorità ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. n° 25/99;
b) adottare, previa intesa con i Comuni, iniziative di coordinamento e di raccordo per i servizi locali di carattere economico e imprenditoriale non affidati all’Autorità, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.
3. L’attività dell’Autorità è orientata al conseguimento delle seguenti finalità:
a) affermare il principio della separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi;
b) garantire adeguati livelli di qualità dei servizi, con il progressivo superamento di eventuali disomogeneità in termini di dotazioni infrastrutturali, di consumi, di tariffe e di servizi forniti;
c) affidare l’attività gestionale dei servizi ad imprese industriali che assicurino la massima efficienza, efficacia ed economicità in un contesto di progressiva liberalizzazione e concorrenzialità nel segmento dei servizi pubblici economici;
d) assicurare un’armonica diffusione e le pari fruibilità dei servizi all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale fondate sul principio “solidaristico” fra gli Enti locali associati;
e) favorire la coerenza tra i piani d’ambito, le attività di gestione dei servizi pubblici e le indicazioni della pianificazione regionale e provinciale di settore, perseguendo nell’organizzazione dei servizi di propria competenza, obiettivi di sostenibilità dello sviluppo nel territorio dell’Ambito;
f) tutelare e garantire gli interessi dei cittadini in generale e degli utenti e consumatori in particolare, attraverso un sistema certo di costi e tariffe improntato a criteri di equità e di massima trasparenza, e orientato alla graduale omogeneizzazione sul territorio delle tariffe;
g) garantire condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
h) definire una pianificazione degli investimenti che assicuri anche nel medio e lungo termine elevati livelli qualitativi dei servizi, la valorizzazione dell’ecosistema locale e la tutela delle risorse destinate al consumo umano;
i) fornire adeguata informazione agli utenti, singoli od organizzati in forme di rappresentanza collettiva, favorendone la partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di servizi rispondenti alle esigenze della popolazione;
j) promuovere, per quanto di competenza, una cultura di rispetto dell’ambiente e di uso razionale delle risorse;
k) armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti gestori con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale, di sviluppo economico e di uso razionale ed efficiente delle risorse espressi dalla comunità locale.
Art. 3 – Enti locali partecipanti e quote di partecipazione
1. Le quote di partecipazione degli Enti locali associati sono determinate con il seguente criterio: per 1/10 in parti uguali tra i Comuni in base al loro numero; per 9/10 in base alla popolazione; in ogni caso alla Provincia sono attribuite 100 quote su mille come segue:
ENTI |
Comune di Bastiglia |
Comune di Bomporto |
Comune di Campogalliano |
Comune di Camposanto |
Comune di Carpi |
Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Castelnuovo Rangone |
Comune di Castelvetro |
Comune di Cavezzo |
Comune di Concordia sulla Secchia |
Comune di Fanano |
Comune di Finale Emilia |
Comune di Fiorano Modenese |
Comune di Fiumalbo |
Comune di Formigine |
Comune di Frassinoro |
Comune di Guiglia |
Comune di Lama Mocogno |
Comune di Maranello |
Comune di Marano sul Xxxxxx |
Comune di Medolla |
Comune di Mirandola |
Comune di Modena |
Comune di Montecreto |
Comune di Montefiorino |
Comune di Montese |
Comune di Nonantola |
Comune di Novi di Modena |
Comune di Palagano |
Comune di Pavullo nel Frignano |
Comune di Pievepelago |
Comune di Polinago |
Comune di Prignano sulla Secchia |
Comune di Ravarino |
Comune di Riolunato |
Comune di San Xxxxxxx sul Xxxxxx |
Comune di San Felice sul Xxxxxx |
Comune di San Possidonio |
Comune di San Prospero |
Comune di Sassuolo |
Comune di Savignano sul Xxxxxx |
Comune di Serramazzoni |
Comune di Sestola |
Comune di Soliera |
Comune di Spilamberto |
Comune di Vignola |
Comune di Zocca |
Provincia di Modena |
Quote partecipazione alla convenzione |
6 |
12 |
12 |
6 |
79 |
34 |
17 |
14 |
11 |
13 |
6 |
21 |
23 |
4 |
40 |
5 |
7 |
6 |
22 |
7 |
9 |
30 |
225 |
3 |
5 |
6 |
18 |
15 |
5 |
21 |
5 |
4 |
6 |
9 |
3 |
9 |
15 |
6 |
8 |
52 |
13 |
11 |
5 |
19 |
16 |
29 |
8 |
100 |
TOTALE
1.000
2. Ferma restando la quota di partecipazione dell’Amministrazione Provinciale, le quote di
partecipazione dei Comuni saranno aggiornate dall’Autorità entro 3 mesi dalla pubblicazione di ogni futuro censimento generale della popolazione.
3. I Comuni possono partecipare all’Autorità, anche successivamente alla sua costituzione, mediante l’unione di Comuni o la Comunità montana di cui fanno parte a condizione che la medesima scelta sia attuata da tutti i Comuni interessati; la quota di partecipazione del rappresentante dell’Unione di Comuni o della Comunità montana viene, in tal caso, calcolata come risultante della somma delle quote di ciascun comune interessato; ai fini del calcolo delle maggioranze in assemblea la partecipazione del rappresentate vale come somma del numero dei Comuni dell’Unione/Comunità montana.
4. Le quote di partecipazione saranno inoltre adeguate in conseguenza della eventuale modificazione dell’Ambito Territoriale Ottimale in applicazione dell’art. 30, comma 1, della L.R. n° 10/2008.
5. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 5 della presente Convenzione, siano affidate all’Autorità le funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, saranno determinate con riferimento ad essi specifiche quote di partecipazione, applicando i medesimi criteri di cui al presente articolo, limitatamente agli Enti locali che hanno provveduto all’affidamento ed alla Provincia.
Art. 4 – Sede legale, durata e modifica della Convenzione
1. L’Autorità ha sede presso il soggetto delegato di cui all’art. 1 della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione ha durata di anni 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione.
3. Qualora un anno prima della scadenza gli Enti locali associati non deliberino una nuova forma di esercizio delle funzioni attribuite all’Autorità, la presente Convenzione sarà automaticamente prorogata per un periodo di anni 30 (trenta).
4. Un anno prima della scadenza indicata al comma 2 gli Enti locali associati possono altresì prorogare la presente Convenzione per un periodo non superiore ad anni 30 (trenta). In tal caso le disposizioni previste al comma 3 sono riferite alla scadenza del periodo di proroga.
5. La presente Convenzione può essere risolta anticipatamente qualora sia approvata una nuova normativa che preveda il superamento degli ambiti territoriali ottimali o per l’esaurimento dei fini per i quali viene costituita l’Autorità. A tal fine il Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, il Sindaco del Comune capoluogo, convoca un’apposita conferenza dei rappresentanti degli Enti locali associati in quel momento.
6. Tranne che per la forma di cooperazione, gli scopi, la durata e la revisione delle quote di partecipazione non rientrante nei casi previsti ai commi 2 e 3 dell’art. 3, la presente Convenzione può essere modificata con deliberazione dell’Assemblea.
7. L’Assemblea di cui al successivo art 16, con maggioranza di due terzi delle quote di partecipazione rappresentativa anche della maggioranza di due terzi degli Enti locali convenzionati, può deliberare la richiesta di unificazione con uno o più Ambiti territoriali contigui, ai sensi dell’articolo 30 della L.R. n° 10/2008. Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che, qualora il processo di unificazione si concluda positivamente, l’Ambito territoriale Ottimale di Modena sia considerato soppresso e la presente Convenzione risolta.
Art. 5 – Servizi locali affidati all’Autorità
1. L’Autorità svolge le funzioni amministrative, di regolazione locale (nel rispetto delle funzioni di regolazione della Regione) e di vigilanza relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L’Assemblea con votazione a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative anche della maggioranza degli Enti locali associati può affidare all’Autorità le funzioni amministrative di altri servizi a carattere economico ed imprenditoriale.
3. Contestualmente alla decisione di affidare all’Autorità le competenze relative ai nuovi servizi, l’Assemblea determina le condizioni e le modalità per l’esercizio delle relative funzioni amministrative.
4. In relazione all’affidamento all’Autorità di funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, sono determinate le quote di partecipazione limitatamente agli Enti locali interessati ed alla Provincia.
Art. 6 – Competenze dell’Autorità
1. L’Autorità esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all’organizzazione e all’espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l’adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L’Autorità non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.
2. Competono in particolare all’Autorità d’ambito le funzioni elencate all’articolo 30, comma 5, della L.R. n° 10/2008, ovvero:
a) definire l’organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;
b) attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione;
c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;
d) determinare e approvare l’articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell’articolo 28, comma 2 della citata L.R.10/08;
e) bandire e svolgere le gare nonché affidare il servizio;
f) definire le penali di natura contrattuale che saranno da essi introitate;
g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;
h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale.
3. Competono inoltre all’Autorità le seguenti attività:
a) attività consultiva a favore degli Enti locali associati su materie e questioni attinenti i servizi affidati;
b) emanazione di direttive per la corretta applicazione delle clausole e condizioni previste dagli accordi tra i gestori e l’Autorità, nonché per la corretta interpretazione delle stesse;
c) titolarità delle concessioni a derivare acqua pubblica destinata al consumo umano e dei relativi rapporti con gli uffici regionali e gestori, compresa la titolarità delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);
d) elaborazione e aggiornamento di strumenti di pianificazione in coerenza con la pianificazione regionale e provinciale in materia di tutela delle risorse idriche quali:
Piano di conservazione della risorsa; Piano di riutilizzo delle acque reflue; Piano di sostituzione reti di acquedotto.
e) partecipazione alla elaborazione e aggiornamento di strumenti di pianificazione a livello provinciale: Piano di Indirizzo (scolmatori reti fognarie), Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), Piano rifiuti, Piano attività estrattive;
f) partecipazione a conferenze dei servizi relative a strumenti di pianificazione o a procedure di impatto ambientale, con l’obiettivo di garantire la tutela della risorsa idrica e la coerenza con i Piani di Ambito;
g) ricognizione dei consorzi rurali con lo scopo di favorire il loro superamento e la loro integrazione nel Servizio Idrico Integrato;
h) partecipazione alle attività necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza idrica dovuta a scarsità di risorsa;
i) determinazione delle tariffe al cancello degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti Urbani.
4. L’Autorità, previa intesa con i Comuni, potrà inoltre svolgere attività di coordinamento e di supporto tecnico per l’esercizio delle competenze autorizzatorie ad essi spettanti in merito ai servizi affidati all’Autorità;
5. All’Autorità spettano inoltre tutte le funzioni in materia di organizzazione ed espletamento delle procedure per la gestione dei servizi ad essa riconosciute dalla normativa nazionale o regionale.
6. Gli Enti locali associati convengono che l’Autorità, ai sensi di quanto stabilito all’art. 6, comma 4, della L.R. n° 25/99, assicuri la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nella predisposizione dei programmi, con particolare riferimento alle funzioni di cui alle lettere d) e g) del precedente comma 2.
Art. 7 – Organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. L’Autorità assume quali criteri generali cui orientare l’organizzazione dei servizi ad essa affidati quelli della massima efficienza, efficacia ed economicità e del pieno perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all’art. 2.
2. Il programma degli interventi sarà predisposto avendo particolare attenzione alle esigenze dei territori montani anche con riferimento a finalità di tutela, ripristino e valorizzazione ambientale.
Art. 8 – Tariffe
1. Le tariffe per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinate sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale e dalla legge regionale 10/2008 articoli 28 e 30.
2. Le tariffe costituiscono il corrispettivo, rispettivamente, del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani.
3. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio ed il razionale utilizzo delle risorse, l’Autorità può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologie di utenza, per scaglioni di reddito, per fasce progressive di consumo, nonchè sulla base di eventuali altri criteri comunque definiti dall’Assemblea.
Art. 9 - Forme di gestione esistenti
1. Gli Enti locali sottoscrittori della presente Convenzione prendono atto che alla data della sottoscrizione della presente Convenzione l’Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena, costituita ai sensi della L.R. 25/99 ha provveduto ad organizzare i servizi come risulta dai Piani di Ambito e ad effettuare i seguenti affidamenti/salvaguardie:
- salvaguardia della gestione del Servizio Rifiuti Urbani nel Sottoambito “Pianura e Montagna”, così come individuato nel Piano d’Ambito, già affidata nel periodo transitorio a META S.p.A., oggi di HERA S.p.A. fino al 19 dicembre 2011 (deliberazione dell’Assemblea Consorziale n° 25 del 27.11.2006);
- affidamento della gestione del Servizio Rifiuti Urbani nel Sottoambito “Pianura e Montagna ovest“, così come individuato nel Piano d’Ambito del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, a
S.A.T. S.p.A. dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2016 (deliberazione dell’Assemblea Consorziale n° 24 del 27.11.2006);
- affidamento della gestione del Servizio Rifiuti Urbani nel Sottoambito “Bassa Pianura”, così come individuato nel Piano d’Ambito, ad AIMAG S.p.A. dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2016 (deliberazione dell’Assemblea Consorziale n° 23 del 27.11.2006);
- affidamento della gestione del Servizio Rifiuti Urbani nel Sottoambito costituito dal territorio dei Comuni di Finale Xxxxxx, Nonantola e Xxxxxxxx, così come individuato nel Piano d’Ambito, a GEOVEST S.r.l. fino al 31 dicembre 2016, salva la possibilità di determinare la prosecuzione dell’affidamento individuando una data successiva in accordo con l’Agenzia d’Ambito n. 5 di Bologna;
- salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato nel Sottoambito D, “Pianura e Montagna“, così come individuato nel Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato, già affidata nel periodo transitorio a META S.p.A., oggi di HERA S.p.A. fino al 19 dicembre 2024 (deliberazione dell’Assemblea Consorziale n° 19 del 27.11.2006);
- affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nel Sottoambito C, “Pianura e Montagna ovest”, così come individuato nel Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato, a
S.A.T. S.p.A. dal 1° gennaio 2007 al 19 dicembre 2024 (deliberazione dell’Assemblea Consorziale 18 del 27.11.2006);
- affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nel Sottoambito A, “Bassa Pianura”, così come individuato nel Piano d’Ambito, ad AIMAG S.p.A. dal 1° gennaio 2007 al 19 dicembre 2024 (deliberazione dell’Assemblea Consorziale 17 del 27.11.2006);
- affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nel Sottoambito costituito dal territorio dei Comuni di Finale Xxxxxx, Nonantola e Xxxxxxxx, così come individuato nel Piano d’Ambito, a SORGEAQUA S.r.l. dal 1° gennaio 2008 al 19 dicembre 2024 (deliberazione
dell’Assemblea Consorziale n° 20 del 29.11.2007).
2. Gli Enti locali sottoscrittori della presente Convenzione prendono altresì atto che successivamente alla stipula delle convenzioni di gestione relative agli affidamenti/salvaguardie di cui sopra, l’Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena ha provveduto a prendere atto della fusione delle due società HERA S.p.A. e Sat S.p.A., eseguita mediante l’incorporazione di SAT S.p.A. in XXXX S.p.A., dal 1° gennaio 2008, e ad autorizzare XXXX S.p.A. (deliberazione dell’Assemblea Consorziale n° 13 del 16.06.2008):
- alla prosecuzione del rapporto derivante dalla Convenzione stipulata in data 22 dicembre 2006 tra l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Modena e SAT S.p.A. per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel sub ambito territoriale C denominato “Pianura e montagna ovest” fino alla scadenza stabilita nella Convenzione stessa ossia fino al 19 dicembre 2024;
- alla prosecuzione del rapporto derivante dalla Convenzione stipulata in data 22 dicembre 2006 tra l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Modena e SAT S.p.A. per la gestione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani nel sub ambito territoriale denominato “Pianura e montagna ovest” fino alla scadenza stabilita nella Convenzione stessa ossia fino al 31 dicembre 2016.
Art. 10 – Partecipazione e consultazione degli Enti locali associati
1. L’Autorità esercita le funzioni ad essa attribuite, ed in particolare quelle indicate al precedente art. 6, commi 2 e 3, promuovendo la concreta partecipazione degli Enti locali associati, sia nella loro espressione istituzionale sia per quanto riguarda le strutture tecnico/amministrative.
2. A tal fine gli Enti locali associati possono inviare osservazioni entro 20 giorni dalla data di invio delle proposte di atti di competenza dell’Assemblea.
3. Decorso il termine di cui al precedente comma 2, valutate le eventuali osservazioni presentate, il Comitato Esecutivo è autorizzato a presentare le proposte all’Assemblea.
4. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, in casi di necessità e urgenza adeguatamente motivati il Comitato Esecutivo è autorizzato a presentare le proposte all’Assemblea senza rispettare il termine dei 20 giorni previsto sopra.
5. Per tutto quanto sopra richiamato hanno luogo fra gli Enti locali associati verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei programmi approvati, da tenersi sulla base di apposite relazioni fornite dal Comitato Esecutivo; ulteriori consultazioni e verifiche sia di carattere generale che gestionale o di indirizzo politico-programmatico vengono effettuate qualora ne facciano richiesta 1/4 degli Enti locali associati ovvero gli Enti che rappresentino almeno 1/4 delle quote di partecipazione.
6. Nell’espletamento dei procedimenti istruttori, nell’elaborazione progettuale e nella predisposizione degli atti l’Autorità può avvalersi di gruppi di lavoro composti da dipendenti degli Enti locali associati, supportati, se necessario, da altre figure professionali.
7. In applicazione del principio di partecipazione affermato con il presente articolo, gli Enti locali associati hanno sempre facoltà di presentare, nell’ambito delle forme previste al precedente comma 6, documenti, memorie, proposte, elaborati comunque denominati finalizzati alla predisposizione degli atti di maggior rilievo dell’Autorità, quali, a titolo di esempio, la proposta di bilancio preventivo, l’organizzazione del servizio, la specificazione della domanda e il programma degli interventi.
Art. 11 - Forme di partecipazione degli utenti
1. Gli Enti locali associati convengono che l’Autorità provveda ai sensi dell’art. 30, comma 5, lettera b) della L.R. n° 10/2008 ad attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione.
2. L’Autorità istituisce una forma permanente di consultazione degli utenti organizzati in sede locale, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati con apposito atto dell’Assemblea.
Art. 12 - Forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi
1. L’Autorità stabilisce idonee forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi, con modalità definite mediante appositi atti adottati dagli organi di amministrazione dell’Autorità stessa.
Art. 13 - Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Autorità
1. Gli Enti locali associati convengono che l’Autorità sviluppi nell’ambito delle proprie competenze attività di collaborazione e consultazione con altre Autorità di ambito.
Art. 14 – Trasmissione degli atti agli Enti locali associati
1. Dopo l’approvazione da parte degli organi competenti, gli atti deliberativi, i contratti di affidamento dei servizi pubblici e i principali atti destinati a regolamentare i rapporti tra i gestori dei servizi e l’Autorità sono inviati agli Enti locali associati:
Art. 15 – Finanziamento dell’Autorità e rapporti finanziari tra gli Enti locali associati
1. L’Autorità ha un proprio bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della sua gestione; al bilancio di previsione possono essere apportate variazioni dall’Assemblea. Annualmente entro il 31 Ottobre l’Assemblea approva la Relazione Previsionale e Programmatica contenente le linee di indirizzo gestionale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione. Il Comitato Esecutivo definisce gli obiettivi di Piano Esecutivo di Gestione da presentare alla Provincia affinchè la Provincia medesima, sulla base del documento predetto, approvi uno specifico PEG per le attività gestionali dell’Autorità. Entro la stessa data di cui sopra sarà trasmesso anche ai Comuni convenzionati che iscriveranno nella parte spesa dei loro bilanci le eventuali quote a loro carico.
2. L’Autorità trasferisce alla Provincia di Modena le risorse affinchè le utilizzi per la gestione della attività dell’Autorità attraverso il PEG di cui al precedente comma 1.
3. La Provincia rendiconterà la gestione operativa delle attività dell’Autorità al Comitato esecutivo dell’Autorità stessa per il controllo del proprio operato.
4. Le spese dell’Autorità trovano copertura nell’ambito della tariffa del servizio, nel limite della percentuale di costo definita dalla Regione ai sensi dell’articolo 28, comma 7, L.R. 10/2008.
5. Per gli eventuali costi dell’Autorità che non trovano copertura nella tariffa le amministrazioni comunali provvedono attraverso trasferimenti secondo le quote riportate nell’Allegato A alla presente convenzione.
6. Le entrate da tariffa e/o da trasferimento degli enti locali saranno introitate dal Soggetto delegato che, in quanto entrate a specifica destinazione, le destinerà alle spese di funzionamento dell’Autorità attraverso il proprio bilancio.
7. I costi di cui al comma 4 sono attribuiti alle tariffe del gestore/dei gestori per i Comuni gestiti secondo le quote riportate nell’Allegato A alla presente convenzione.
8. Con uno o più atti regolamentari sono definite le modalità di versamento delle quote di finanziamento o di altre somme a qualunque titolo dovute dai gestori e/o dagli Enti locali all’Autorità. Tali atti devono contenere la possibilità per l’Autorità di applicare interessi moratori e di irrogare penali a fronte di ritardati pagamenti.
9. Gli aggiornamenti delle quote di finanziamento dell’Autorità sono deliberati dall’Assemblea a maggioranza degli Enti locali associati che rappresentino anche la maggioranza delle quote di partecipazione.
00.Xx fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell’assestamento di bilancio degli Enti locali associati nei termini previsti dalle norme, l’Autorità provvede ai propri adempimenti con congruo anticipo. In particolare l’Autorità effettua la verifica degli equilibri di bilancio entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di consentire agli Enti locali associati di assumere le opportune decisioni finanziarie all’interno dei propri bilanci, soprattutto qualora si prospetti una differenza negativa fra entrate e spese.
11.Xxxxx salvo quanto stabilito al comma precedente, l’Autorità, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrata e spesa, fa ricorso in primo luogo all’avanzo di amministrazione eventualmente disponibile e solo qualora ciò risulti insufficiente o inopportuno può chiedere agli Enti locali associati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio determinati in proporzione alle quote di finanziamento. In presenza di un avanzo di amministrazione determinato in sede di approvazione del conto consuntivo, l’Assemblea, nella medesima seduta, provvederà a destinarlo secondo quanto previsto dall’art. 187 del TUEL.
12.L’eventuale richiesta di contributi aggiuntivi di cui al comma precedente dovrà essere assunta garantendo la più ampia partecipazione e consultazione degli Enti Locali associati con le modalità previste al precedente art. 10.
Art. 16 – Organi dell’Autorità
1. Sono organi di amministrazione dell’Autorità:
a) L’Assemblea;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore unico.
Art. 17 – Soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti
1. L’Autorità per lo svolgimento dei compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di cui alla presente convenzione si avvale della struttura organizzativa della Provincia, individuata quale soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti, ai sensi dell’art.30, comma 4 L.R. 10/2008
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1 e di eventuali ulteriori attività omogenee, la Provincia provvede ad individuare un’unità organizzativa dotandola di risorse umane e strumentali adeguate all’espletamento dei compiti ad essa affidati, così come previsti dal citato art. 30, comma 4 della legge regionale 10/2008, dalla apposita Convenzione di cui al successivo art. 19 comma 1 lettera m), dalle direttive dell’Assemblea dell’Autorità e dal presente atto.
La direzione di tale organizzativa spetta ad un dirigente della Provincia.
3. Al dirigente dell’unità organizzativa prevista dal precedente comma 2, spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Autorità verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dalla presente convenzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Autorità. Lo svolgimento dei compiti previsti al precedente comma 1 implica la sottoscrizione da parte dei competenti organi gestionali della Provincia di Modena di tutti i relativi atti, compresi pareri, visti attestazioni previsti dalla legge, con imputazione diretta alla Autorità degli effetti giuridici degli atti medesimi salvo i casi stabiliti nella Convenzione di cui al successivo art.19 lettera m.
4. La Provincia provvede alla copertura della dotazione organica dell’unità organizzativa di cui al precedente comma 2 tenuto conto delle procedure previste all’art.42, commi 1 e 3 della legge regionale 10/2008. La Provincia é tenuta ad informare il Comitato esecutivo in relazione alla definizione delle risorse umane destinate allo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Autorità. La Provincia é tenuta inoltre a rendicontare analiticamente al Comitato esecutivo gli elementi necessari ad un periodico controllo di gestione nei termini previsti dalla convenzione di cui all’art.19 comma 1 lett. m).
Art. 18 – Composizione dell’Assemblea
1. L’Assemblea dell’Autorità è composta dal Presidente della Provincia o suo delegato che sia Assessore, dai Sindaci o loro delegati che siano Assessori o Consiglieri comunali; qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 3, comma 3, può essere composta anche dai Presidenti delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane o loro delegati, che siano componenti dei rispettivi organi collegiali, in sostituzione degli enti locali da loro rappresentati. La delega decade qualora cessi dalla carica il delegante.
2. L’Assemblea è un organo permanente dell’Autorità e dura sino alla cessazione della presente convenzione.
3. L’Assemblea prende atto del variare dei suoi membri in relazione ai mutamenti delle cariche e delle deleghe presso gli Enti locali associati, senza necessità di formali atti di rinnovo.
4. Le eventuali cause di incompatibilità a ricoprire la carica di componente degli organi dell’Autorità sono eccepite dall’Assemblea, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, garantendo il contraddittorio e assumendo quale riferimento le procedure previste in materia di incompatibilità per i consiglieri comunali e provinciali.
Art. 19 – Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’Autorità, cui compete:
a) l’elezione del Comitato Esecutivo;
b) la modifica della presente Convenzione costitutiva dell’Autorità, in conformità di quanto previsto all’art. 4, comma 6, della Convenzione medesima;
c) la modifica dell’Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell’art. 2 della L.R. n° 25/99 e dell’art. 30 della L.R. 10/2008;
d) la modifica delle quote di finanziamento dell’Autorità;
e) l’affidamento di nuovi servizi all’Autorità ai sensi del precedente art. 5;
f) la determinazione dell’organizzazione dei servizi nell’Ambito Territoriale Ottimale, compresa la scelta delle forme di gestione, il superamento delle gestioni in economia, l’approvazione delle procedure per l’individuazione dei soggetti gestori dei servizi e l’affidamento dei servizi;
g) la determinazione della struttura tariffaria;
h) l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
i) l'approvazione dei piani di ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
j) l’approvazione dei piani annuali degli investimenti;
k) la definizione dei criteri e degli indirizzi generali per la stesura dei regolamenti di funzionamento dell’Autorità;
l) l’adozione delle direttive nei confronti del soggetto delegato previste al precedente art. 17;
m) l’adozione della convenzione con il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti ai sensi dell’art. 30, comma 4 della l.r.10/2008, con imputazione diretta degli effetti giuridici degli atti medesimi all’Autorità.
n) l’approvazione di uno schema tipo di disciplinare tecnico di carta dei servizi e dei conseguenti capitolati tipo;
o) le operazioni immobiliari quali acquisti, alienazioni e permute, qualora non espressamente previste in atti fondamentali dell’Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione, ovvero che non siano connesse con l’ordinaria amministrazione e funzionamento dell’Autorità;
p) l’adozione, compatibilmente con la natura e le funzioni dell’Autorità, degli atti per la creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti con altre agenzie di ambito territoriale ottimale.
2. Gli atti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e m) del comma precedente sono adottati a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative anche della maggioranza degli Enti locali associati.
3. Per gli ulteriori servizi affidati all’Autorità ai sensi dell’art. 5 della presente Convenzione, gli Enti locali affidanti e la Provincia deliberano in merito ai punti f) e g) del comma 1 rappresentando le quote di partecipazione determinate ai sensi dell’art. 3, comma 5.
4. L'Assemblea esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che sono ad essa conferite dalla legge o dalla presente convenzione.
Art. 20 – Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante il mezzo ritenuto più idoneo, tra i seguenti: lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica. La convocazione è inviata con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto a quello previsto per la riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 48 ore
2. L'Assemblea al cui ordine del giorno è posta la nomina di componenti del Comitato Esecutivo e la deliberazione della convenzione di cui all’art. 19, comma 1, lettera m) è convocata con un anticipo di almeno 10 giorni.
3. L’avviso di prima e seconda convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della seduta, l’indicazione degli oggetti da trattare e il relativo testo. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 21 – Funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
2. L’Assemblea si riunisce almeno tre volte l’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
3. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea qualora ne facciano richiesta 1/4 degli Enti locali associati o un numero di Enti locali che rappresenti 1/5 delle quote di partecipazione.
4. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita in presenza di un numero di membri rappresentanti la maggioranza degli Enti locali associati e almeno il 51% delle quote di partecipazione.
5. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita in presenza di un numero di membri rappresentanti 1/3 degli Enti locali associati e almeno il 34% delle quote di partecipazione.
6. Fatti salvi gli atti indicati al comma 2 del precedente art. 19, le deliberazioni sono assunte dall’Assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.
7. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche; sono segrete qualora debbano essere trattati argomenti concernerti giudizi e valutazioni su specifiche persone fisiche.
8. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente redatti dal Dirigente della struttura tecnica, il quale può farsi coadiuvare dal personale in possesso di idonee competenze professionali. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l’Assemblea può affidare la redazione dei verbali ad altra persona.
9. I verbali delle sedute dell’Assemblea sono raccolti in un apposito registro e firmati dal Presidente e dal Dirigente, che è inoltre responsabile della corretta e ordinata tenuta di essi.
10. Fatto salvo quanto previsto al Titolo VI del Decreto legislativo 30 ottobre 2000 n. 267 e successive modifiche in materia di controllo sugli atti, le deliberazioni dell’Assemblea sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni all’albo pretorio nella sede legale dell’Autorità.
11. Qualora l’Assemblea si avvalga della facoltà prevista al precedente comma 8, secondo periodo, il verbale è firmato, insieme con il Presidente dalla persona designata per la verbalizzazione.
12. L’Assemblea può costituire proprie forme di coordinamento esecutivo, fissandone finalità, composizione e regole di funzionamento.
Art. 22 - Membri dell’Assemblea
1. I membri dell’Assemblea esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità dell’Autorità, rappresentando gli interessi e le aspettative dei rispettivi Enti di appartenenza.
2. Ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, i membri dell’Assemblea hanno diritto:
a) alla visione delle proposte di deliberazione almeno 5 gg. prima della seduta;
b) ad ottenere dal Presidente e dalla struttura tecnico operativa copia degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali nonché del materiale istruttorio;
c) ad ottenere dalla struttura tecnico operativa ogni informazione e documento utile all’espletamento del proprio mandato.
Art. 23 – Il Presidente
1. La carica di Presidente è ricoperta dal Presidente della Provincia o da un Assessore provinciale da lui delegato.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Autorità;
b) svolge attività propositiva nei confronti dell'Assemblea che provvede a convocare, definendone l'ordine del giorno con la collaborazione del Comitato Esecutivo;
c) presiede l’Assemblea e ne sottoscrive i relativi processi verbali;
d) convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
e) rappresenta l’Autorità nei rapporti con gli Enti locali associati e con le pubbliche autorità;
f) vigila sull’adempimento delle deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Comitato esecutivo, nonché sul rispetto della presente convenzione istitutiva;
g) vigila sul buon funzionamento dell’Autorità;
h) esegue gli incarichi affidatigli dal Comitato Esecutivo;
i) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, da sottoporre a ratifica del Comitato stesso nella prima seduta;
j) rappresenta l’Autorità in giudizio.
3. Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione dell’Assemblea per il regolare espletamento delle funzioni dell’Autorità e quando lo richiedano il Comitato Esecutivo o 1/4 degli Enti locali associati o un numero di Enti locali che rappresenti 1/5 delle quote di partecipazione.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal suo sostituto così come individuato dallo Statuto della Provincia.
Art. 24 – Il Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è composto di 7 membri compreso il Presidente.
2. I membri sono scelti dall’Assemblea fra i suoi componenti con criteri di competenza e rappresentanza delle diverse realtà territoriali.
3. I membri sono eletti nel corso della seduta convocata a norma dell’art. 20, comma 2.
4. Le candidature a membro sono presentate dagli Enti locali associati con proposta formale sottoscritta da almeno 5 (cinque) Enti o da 1 (uno) o più Enti che rappresentino almeno il 10%
delle quote di partecipazione. Le candidature devono essere depositate almeno 5 giorni prima dell'Assemblea convocata per la votazione.
5. Ogni Ente locale associato può sottoscrivere una sola candidatura. Nel caso in cui si riscontri che un Ente ha sottoscritto più candidature, si riterrà valida unicamente l'adesione apposta a quella depositata per prima.
6. I membri dell’Assemblea sono chiamati a votare con voto palese i singoli nominativi tra le candidature depositate ai sensi dei commi precedenti. Ogni membro dell’Assemblea vota fino alla concorrenza della quota di partecipazione che rappresenta, ripartendola anche fra più nominativi.
7. Risultano eletti nel Comitato Esecutivo i 6 (sei) candidati che abbiano ottenuto almeno il 16% delle quote di partecipazione.
8. Qualora nella prima votazione non risultino eletti tutti e 6 (sei) i membri del Comitato Esecutivo, l’Assemblea procede, con gli stessi criteri di cui al comma 7, ad una seconda votazione tra i candidati che non hanno ottenuto il quorum previsto al precedente comma 8.
Risultano eletti i candidati più votati. In caso di parità risulta eletto chi ha ricevuto il consenso del maggior numero di membri dell’Assemblea; qualora risulti uguale anche questo, sarà eletto il più anziano di età.
9. Per decisione dell'Assemblea, adottata ai sensi dell'art. 19, comma 2, a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative anche della maggioranza degli Enti locali associati, può procedersi peraltro ad elezione in blocco su proposta del Presidente.
10. I membri durano in carica 5 anni. I membri che cessino dalla carica prima della scadenza del mandato vengono sostituiti dall’Assemblea con la procedura definita ai commi precedenti. Il successore esercita le funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il membro cessato.
11. Le dimissioni di almeno 4 membri comportano la decadenza dell’intero Comitato Esecutivo. In tal caso il Presidente convoca senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Comitato.
12. L'intero comitato Esecutivo o singoli membri possono essere revocati nei casi di grave irregolarità o di contrasto con gli indirizzi deliberati dall’Assemblea, o in caso di ingiustificato e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, o ancora in caso di pregiudizio degli interessi dell’Autorità; la revoca è proposta da almeno 1/3 dei rappresentanti degli Enti locali associati, e per la deliberazione dell’Assemblea è richiesto il voto favorevole della maggioranza della quote di partecipazione rappresentative anche della maggioranza degli Enti locali associati.
13. Qualora venga sciolto l’intero Comitato Esecutivo ai sensi del comma precedente, il Presidente provvede a convocare l’Assemblea ai sensi dell’art. 20 comma 1, della presente Convenzione.
Art. 25 – Competenze del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è l’organo esecutivo dell’Autorità. Ad esso competono tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente Convenzione all’Assemblea, e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Dirigente della struttura tecnica presso il soggetto delegato.
2. Il Comitato Esecutivo svolge funzioni di supporto e di istruzione nei confronti del Presidente e dell'Assemblea
Art. 26 – Convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con il mezzo ritenuto più idoneo tra i seguenti: lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica. La convocazione è inviata con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto a quello previsto per la riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore.
2. La convocazione deve contenere il giorno, l’ora e l’indicazione degli oggetti da trattare.
3. Il Comitato Esecutivo è ordinariamente convocato presso la sede dell’Autorità.
4. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato Esecutivo qualora ne facciano formale richiesta almeno 3 membri; la richiesta deve contenere l’indicazione degli oggetti che si intendono trattare.
5. Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno della metà dei componenti in carica, compreso il Presidente.
6. Le sedute del Comitato Esecutivo non sono pubbliche
7. Il Comitato Esecutivo esercita le proprie funzioni collegialmente; delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta dei votanti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Ciascun componente ha diritto di fare constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
9. Il Dirigente della struttura tecnica interviene alle sedute con voto consultivo e redige i relativi verbali, che sono firmati dal Dirigente medesimo e dal Presidente. Per la redazione dei verbali il Dirigente può farsi coadiuvare da persona in possesso di idonee competenze professionali.
10. Nei casi in cui lo ritenga opportuno o in caso di assenza del Dirigente, il Comitato Esecutivo può affidare la redazione dei verbali ad altra persona scelta tra i titolari di posizione organizzativa o i dirigenti dell’Autorità o degli Enti locali associati.
11. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni all’albo pretorio nella sede legale dell’Autorità.
12. Il Presidente, sentito il Comitato esecutivo, può invitare a partecipare alle sedute persone estranee al Comitato stesso, le quali debbono uscire dall’aula al momento della votazione.
Art. 27 – Il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore unico
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il revisore unico è nominato dall’Assemblea; la sua composizione, le modalità di elezione, le competenze, le modalità di funzionamento e i criteri per la determinazione dei compensi sono stabiliti dagli artt. da 234 a 241 del D. Lgs. 267/2000.
Art. 28 – Risoluzione delle controversie
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più Enti locali associati in merito all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione, o comunque in merito ai rapporti associativi, è rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente più altri due membri nominati dal Comitato Esecutivo.
Nell’esprimere il giudizio il Collegio ha l’obbligo di acquisire le ragioni delle parti in causa.
Art. 29 – Insediamento dell’Assemblea
1. Il Presidente convoca e presiede la seduta di insediamento dell’Assemblea, al cui ordine del giorno sarà posta l’elezione del Comitato Esecutivo e l’adozione della convenzione con il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti, con imputazione diretta degli effetti giuridici degli atti medesimi all’Autorità di cui all’art 19, comma 1, lettera m).
2. La seduta di insediamento prevista al comma 1 deve tenersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
Art. 30 – Scioglimento dell’Autorità
1. Qualora si verifichino i casi di cui al comma 5 dell’art. 4 della presente Convenzione, all’atto dello scioglimento dell’Autorità il relativo patrimonio è ripartito come segue:
a) i beni ricevuti dall’Autorità in affitto, in comodato o più in generale in amministrazione sono restituiti agli Enti locali proprietari;
b) i beni finanziati con specifiche disponibilità finanziarie sostenute da singoli Enti locali associati, sono assegnati agli Enti medesimi, con regolazione conforme agli atti convenzionali stipulati al momento dell’affidamento degli stessi beni all’Autorità;
c) i terreni, i fabbricati, gli impianti e le reti non rientranti nei due punti precedenti sono assegnati, su richiesta, all’Ente locale associato sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore.
2. Le modalità di determinazione del valore dei beni di cui ai punti b) e c) saranno definite con la deliberazione di scioglimento del consorzio.
3. I beni di qualunque tipo e natura necessari all’esercizio dei servizi di più Enti locali saranno assegnati al singolo comune ai sensi del comma 1 del presente articolo solamente in presenza di accordi, contratti, convenzioni comunque denominate che garantiscano i reciproci diritti e funzionalità.
4. Le attività nette risultanti dal prospetto di liquidazione dopo aver eseguito le operazioni previste ai commi precedenti del presente articolo, saranno ripartite tra gli Enti locali associati sulla base delle quote associative in essere al momento dell’approvazione di detto prospetto da parte dell’Assemblea.
5. Tra le attività potranno esservi anche impianti, immobili e attrezzature non liquidati o non assegnati, che saranno distribuiti tra gli Enti locali associati in conto e in proporzione della quota di liquidazione spettante.
6. Il prospetto di liquidazione è approvato dall’Assemblea a maggioranza degli Enti locali associati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
Art. 31 – Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme di legge vigenti per gli Enti locali, in quanto compatibili.
ALLEGATO A
QUOTA DI RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA’
ENTI |
Comune di Bastiglia |
Comune di Bomporto |
Comune di Campogalliano |
Comune di Camposanto |
Comune di Carpi |
Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx |
Comune di Castelnuovo Rangone |
Comune di Castelvetro |
Comune di Cavezzo |
Comune di Concordia sulla Secchia |
Comune di Fanano |
Comune di Finale Xxxxxx |
Comune di Fiorano Modenese |
Comune di Fiumalbo |
Comune di Formigine |
Comune di Frassinoro |
Comune di Guiglia |
Comune di Lama Mocogno |
Comune di Maranello |
Comune di Marano sul Xxxxxx |
Comune di Medolla |
Comune di Mirandola |
Comune di Modena |
Comune di Montecreto |
Comune di Montefiorino |
Comune di Montese |
Comune di Nonantola |
Comune di Novi di Modena |
Comune di Palagano |
Comune di Pavullo nel Frignano |
Comune di Pievepelago |
Comune di Polinago |
Comune di Prignano sulla Secchia |
Comune di Ravarino |
Comune di Riolunato |
Comune di San Xxxxxxx sul Xxxxxx |
Comune di San Felice sul Xxxxxx |
Comune di San Possidonio |
Comune di San Prospero |
Comune di Sassuolo |
Comune di Savignano sul Xxxxxx |
Comune di Serramazzoni |
Comune di Sestola |
Comune di Soliera |
Comune di Spilamberto |
Comune di Vignola |
Comune di Zocca |
Provincia di Modena |
Quote partecipazione alle spese di funzionamento dell’Autorità |
0,5 |
1,2 |
1,2 |
0,5 |
9,7 |
4,0 |
1,9 |
1,5 |
1,1 |
1,3 |
0,5 |
2,4 |
2,5 |
0,2 |
4,7 |
0,3 |
0,8 |
0,5 |
2,5 |
0,6 |
0,9 |
3,5 |
27,8 |
0,1 |
0,4 |
0,5 |
2,0 |
1,6 |
0,4 |
2,4 |
0,3 |
0,3 |
0,6 |
0,8 |
0,1 |
0,8 |
1,6 |
0,6 |
0,7 |
6,3 |
1,3 |
1,1 |
0,4 |
2,1 |
1,7 |
3,3 |
0,7 |
TOTALE
100