REGOLAMENTO ARBITRALE
Società iscritta al n.102 del Registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia
Società accreditata come ente formatore dei conciliatori
dal Ministero della Giustizia
REGOLAMENTO ARBITRALE
della S.A.C.A. per l’arbitrato amministrato e per l’arbitrato post mediazione Articolo 1 – Arbitrati rituali
Gli arbitrati gestiti dalla SACA S.r.l. sono tutti arbitrati rituali d’equità, salvo che le parti chiedano che la lite venga decisa secondo diritto.
Articolo 2 – Sede dell’arbitrato
La sede dell’arbitrato coincide con la sede della SACA presso cui è stata depositato il compromesso, salvo che le parti decidano che le udienze si svolgano in un luogo diverso.
Articolo 3 -‐ Domanda di arbitrato
Il procedimento arbitrale ha inizio con il deposito nella segreteria della domanda di arbitrato da parte di chi intenda promuovere il procedimento arbitrale.
La domanda deve essere depositata in un esemplare originale per la SACA e uno per ciascuna parte convenuta, oltre ad una copia per l’Arbitro. Copia della domanda e degli allegati dovrà essere consegnata alla Segreteria anche mediante supporto informatico.
Unitamente alla domanda la parte attrice deve versare i diritti di segreteria indicati nella tariffa allegata.
La segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo telefax.
SACA S.r.l.. capitale sociale €30.000,00 i.v. - P. Iva 10952171006 xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel 00 00 00 000 Fax 00 00 00 000 Sede Legale: Roma Via X. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, 47 - 00199
La domanda di arbitrato deve contenere: l’indicazione dei requisiti di cui ai numeri da due a cinque dell’articolo 163 c.p.c., oltre all’indicazione del valore economico della controversia.
Insieme alla domanda di arbitrato deve essere depositato l’originale dell’atto contenente la clausola compromissoria o dell’atto di compromesso o della convenzione arbitrale.
Articolo 4 – Memoria difensiva della parte convenuta
La parte convenuta, entro venti giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, ha l’onere di presentare alla SACA una memoria difensiva nella quale deve: indicare le proprie generalità e il codice fiscale; proporre le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; precisare i mezzi di prova di cui intende valersi; indicare i documenti che offre in comunicazione; formulare le conclusioni.
La memoria della parte convenuta deve essere depositata nella segreteria in un esemplare originale per la SACA, uno per ciascuna controparte, oltre ad una copia per l’Arbitro. Copia della domanda e degli allegati dovrà essere consegnata alla Segreteria anche mediante supporto informatico
Unitamente alla memoria, la parte convenuta deve versare i diritti di segreteria indicati nella tariffa allegata.
La segreteria provvede a trasmettere alle altre controparti la memoria difensiva mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo telefax.
Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è facoltà dell’attore depositare, nel termine di venti giorni dal ricevimento della memoria, eventuali note di replica limitate alle argomentazioni contenute nella riconvenzionale.
Per il deposito e la comunicazione alla controparte delle note di replica, si osservano le stesse modalità previste per la domanda di arbitrato.
Articolo 5 – Arbitrato post mediazione
Le parti che hanno svolto con esito negativo una mediazione presso la SACA possono congiuntamente chiedere che la lite sia risolta con in arbitrato secondo il presente regolamento.
In questo caso ed in deroga agli artt.3 e 4 del presente regolamento, l’arbitro nominato dalla SACA fisserà un’udienza all’esito della quale fisserà i temini peril deposito delle memorie difensive.
Articolo 6 -‐ Nomina dell’arbitro
Le controversie sono decise da un Arbitro unico, designato dal Comitato Direttivo della SACA.
Le parti di comune accordo potranno designare l’Arbitro unico scegliendolo tra gli iscritti nell’albo della SACA con comunicazione depositata in segreteria.
La nomina dell’Arbitro avviene comunque entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al convenuto per il deposito della memoria difensiva.
La segreteria dà comunicazione della nomina, agli arbitri e alle parti, anche a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo telefax.
Dalla data di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro decorrono i termini per l’emanazione del lodo.
Articolo 7 – Segreteria dell’arbitrato
La segreteria della SACA esercita le funzioni di segreteria dell’arbitrato e svolge i seguenti compiti:
a) riceve la domanda di arbitrato e gli atti del procedimento e li trasmette, assicurando la prova dell'avvenuta ricezione, nel rispetto del principio del contraddittorio;
b) assiste l’Arbitro nello svolgimento del procedimento;
c) esercita le attribuzioni ad essa conferite dal presente regolamento in materia di spese del procedimento;
d) cura la formazione e la tenuta del fascicolo d’ufficio;
e) provvede alla materiale stesura dei verbali;
f) cura le comunicazioni disposte nel presente regolamento o dagli arbitri;
g) consente l’esame e rilascia, a richiesta, copia degli atti e dei documenti alle parti ed ai rispettivi difensori.
Gli incaricati della segreteria hanno l'obbligo del riserbo su tutto quanto appreso nel corso del procedimento.
Articolo 8 – Deposito degli atti e dei documenti
Gli atti e i documenti sono validamente depositati nella segreteria entro l’orario di chiusura degli uffici del giorno di scadenza del termine, ove questo sia lavorativo, oppure del primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.
Articolo 9 – Assunzione dei mezzi di prova e documenti
L’Arbitro convoca le parti per sentirle e tentare la loro conciliazione. L’Arbitro ammette gli eventuali mezzi di prova che devono essere assunti nel rispetto del principio del contraddittorio.
L’Arbitro può disporre la nomina di consulenti tecnici di ufficio scelti tra quelli iscritti nell’albo del Tribunale dove ha sede l’arbitrato. I compensi dei consulenti tecnici sono a carico delle parti. Le parti hanno la facoltà di nominare propri consulenti di parte.
Nel procedimento arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
A conclusione della fase istruttoria l’Arbitro fissa il termine per la presentazione delle memorie conclusionali e l’udienza per la discussione orale.
Esaurita la discussione, l’Arbitro riserva la deliberazione del lodo.
Articolo 10 – Svolgimento delle udienze
Le date di ciascuna udienza fissate dall’Arbitro sono comunicate dalla segreteria a ciascuna delle parti, salvo che l’Arbitro non provveda in udienza nel qualcaso non occorre comunicarle.
Le parti possono comparire di persona, per mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri o essere assistiti da difensori muniti di procura.
L’assenza di una parte motivo non impedisce che l’udienza abbia luogo, purché sia verificata la regolarità della convocazione.
Di ogni udienza deve essere redatto dall’addetto alla segreteria il verbale, sottoscritto dai presenti.
Articolo 11 – Decisione e termine per il deposito del lodo.
Salvo che le parti non abbiano espressamente richiesto che la controversia venga decisa nel merito secondo diritto, l’Xxxxxxx decide secondo equità.
Il lodo deve essere emanato nel termine di novanta giorni dalla accettazione dell’Arbitro. Il termine è prorogato di ulteriori novanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica di ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è sostituito l’arbitro unico, escluso il caso di ricusazione già disciplinato dal presente regolamento.
Le parti concordemente possono ulteriormente prorogare il termine per il deposito del lodo.
In ogni caso, il termine per la pronuncia del lodo arbitrale è sospeso dal primo Agosto al quindici Settembre e dal venti Dicembre al sei Gennaio.
Dopo la sottoscrizione, il lodo viene depositato nella segreteria in un originale e tante copie (autenticate dall’Arbitro) quante sono le parti, oltre ad un esemplare per il fascicolo d’ufficio.
La segreteria, prima di procedere ai successivi adempimenti, verifica che le parti abbiano effettuato il pagamento delle indennità, provvedendo, se del caso, a sollecitarne l’adempimento.
Nei dieci giorni successivi al completamento della procedura di pagamento, la segreteria trasmette a mezzo raccomandata copia autentica della decisione a ciascuna delle parti.
Articolo 12 -‐ Determinazione del valore della controversia e liquidazione dei compensi
La SACA determina il valore della controversia in ragione delle complessive richieste economiche avanzate dalle parti, anche in via riconvenzionale, a norma dell’articolo 10 e seguenti c.p.c..
La SACA determina l’importo da versare in acconto e a saldo delle indennità in ragione della tariffa allegata, trasmettendo le relative ordinanze alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Il pagamento delle indennità viene effettuato mediante versamento dei relativi importi con le modalità indicate dalla segreteria.
Le parti sono tenute in solido al pagamento delle indennità.
La SACA può subordinare l’inizio o la prosecuzione dell’arbitrato al versamento dell’acconto. I termini riprendono a decorrere dal momento in cui viene effettuato il pagamento dovuto.
Se una delle parti non versa l’acconto richiesto, l’altra parte può anticipare la totalità dell'importo.
Il periodo di sospensione del procedimento non si computa ai fini dei termini di deposito del lodo.
Decorsi tre mesi dalla comunicazione alle parti del provvedimento di sospensione, senza che il richiesto versamento sia eseguito, l’arbitro dichiara l’estinzione del procedimento.
Le indennità comprendono sia le spese del procedimento sia le spese di arbitrato; ricomprenono sia il corrispettivo della SACA che il compenso dell’arbitro. Nessuna somma deve essere corrisposta direttamente all’arbitro.
Sono esclusi e vanno corrisposti a parte gli onorari ed i rimborsi spese del consulente tecnico d'ufficio determinati dalla SACA.
Articolo 13 – Albo degli Arbitri
La SACA ha un albo degli arbitri suddivisi secondo le loro competenze tecniche, scientifiche e giuridiche.
Possono essere designati arbitri soltanto i professionisti iscritti nell’albo.
Gli arbitri iscritti nell’albo della SACA hanno i seguenti requisiti di onorabilità:
a) non sono stati condannati a pena detentiva per delitti non colposi, applicata anche su richiesta delle parti;
b) non sono stati interdetti dai pubblici uffici;
c) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.
Il Comitato Direttivo della SACA, previa verifica dei requisiti richiesti, delibera sulla relativa iscrizione.
La designazione dell’Arbitro sarà effettuata dal Comitato Direttivo della Società, tenendo conto del curriculum degli arbitri iscritti in relazione alla materia del contendere.
Articolo 14 – Obblighi di terzietà, trasparenza e correttezza dell’arbitro
Chiunque presti le funzioni di Arbitro è tenuto al riserbo su tutto quanto appreso nel corso della procedura:
a) svolge l’incarico nel rispetto delle norme del presente regolamento;
b) sottoscrive per ciascun affare assegnatogli una dichiarazione di imparzialità;
c) informa immediatamente la SACA S.r.l. delle vicende soggettive che possano avere rilevanza nel procedimento;
d) si astiene dall'incarico quando intercorrano rapporti professionali con una delle parti in causa.
Articolo 15 – Ricusazione dell’Arbitro e sua sostituzione
Nei casi previsti dall’articolo 815 c.p.c. la parte può ricusare l’Arbitro con istanza proposta al Comitato Direttivo della Società, il quale, sentito l’arbitro xxxxxxxx, decide in via definitiva nei quindici giorni successivi al deposito della richiesta di ricusazione.
La nomina di un nuovo arbitro implica il decorso di un nuovo termine per la pronuncia del lodo.
Articolo 16 – Transazione o conciliazione
Della transazione o conciliazione avvenuta dopo la costituzione dell’organo arbitrale, deve essere formato apposito verbale sottoscritto dalle parti con il quale l’Arbitri è esonerato dall’obbligo di pronunciare il lodo. In caso di transazione parziale il giudizio prosegue per le questioni rimaste controverse.
In caso di transazione o conciliazione, il compenso è determinato sulla base all’attività svolta e, comunque, in misura non inferiore al 50% e non superiore al 90% del compenso previsto dall’allegata tariffa.
Articolo 17 – Restituzione e custodia degli atti
Ciascuna parte è tenuta a ritirare il proprio fascicolo entro due mesi dalla conclusione del procedimento: in difetto, è autorizzato il macero.
La segreteria custodisce il fascicolo d’ufficio non oltre tre anni dalla conclusione del procedimento.
Articolo 18 -‐ Norma finale
Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si applicano gli artt.807 e ss. del codice di procedura civile.
In ogni caso è esclusa l’applicabilità dei commi secondo e terzo dell’art.814 c.p.c. agli arbitrati amministrati dalla SACA.