Contract
Il 29 febbraio 2012, in Roma tra
− ABI
e
- DIRCREDITO-FD
- SINFUB
nonché, per adesione
- UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA
Premesso che:
• l’acuirsi della crisi dei debiti sovrani e il peggioramento del quadro macroeconomico internazionale e dell’Area euro in particolare, hanno reso il contesto economico e le condizioni delle banche del nostro Paese estremamente complessi. A questo si aggiungono importanti e penalizzanti misure regolamentari che incidono sulla tradizionale capacità del settore bancario di svolgere un importante ruolo di supporto nei confronti delle famiglie e delle imprese;
• la prevista caduta del prodotto interno lordo metterà a ulteriore rischio i livelli di redditività delle banche italiane, peraltro già fortemente vincolati dai riflessi che il peggioramento del merito di credito dell’Italia produce sul costo della raccolta;
• le Parti stipulanti sono consapevoli che l’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari – che è perfino peggiore di quello registrato a metà degli anni ’90 – richiede un profondo impegno verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione, per la difesa del potere di acquisto dei salari;
• le Parti stipulanti condividono l’intento di individuare soluzioni di carattere eccezionale che, nel quadro di una politica salariale compatibile con il sostegno dell’occupazione, con il recupero della redditività e la crescita dalla produttività, valorizzino la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al Fondo di sostegno all’impiego stabile dei giovani, istituito con l’accordo 19 gennaio 2012 di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007 per i quadri direttivi e le aree professionali, nell’interesse comune delle imprese e dei lavoratori/lavoratrici,
tutto ciò premesso , le Parti stipulanti convengono di prorogare fino al 30 giugno 2014 i contenuti economici e normativi del contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 gennaio 2008 per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, con le seguenti modifiche e/o integrazioni.
Art. 1
L’art. 16 (Permessi per ex festività) del ccnl 10 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Permessi per ex festività
1. Al dirigente spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
- che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato;
- che il dirigente abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
3. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
4. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 il numero di
permessi per ex festività dei dirigenti è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione, istituito con l’accordo 19 gennaio 2012 di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007 per i quadri direttivi e le aree professionali.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti firmatarie sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative dell’impresa, la completa fruizione nell’anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per ex festività e ferie, evitando l’accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.
Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento della finalità di cui sopra.
L’art. 25 (Long Term Care) del ccnl 10 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
Art. 25 – Long Term Care
1. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre con decorrenza A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
2. Detta copertura verrà è garantita per il tramite della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1° gennaio 2012, a € 200 400 procapite a carico dell’impresa, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno (€ 200 fino al 31 dicembre 2011).
3. Ai fini dell’attuazione di quanto precede, nell’ambito della Casdic si avvieranno, entro 90 giorni dalla data di stipulazio ne del presente accordo di rinnovo, i lavori per stabilire Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità anche temporali del versamento).
L’art. 34 (Procedura di rinnovo) del ccnl 10 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
Art. 34 – Procedurae per il di rinnovo
del contratto nazionale
1. Le organizzazioni sindacali dei dirigenti stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale ad ABI in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del presente contratto , allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la “saldatura” tra un contratto in scadenza e quello successivo.
2. Durante i tre 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto e per il nel mese successivo a detta alla scadenza del contratto – ovvero e comunque per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’articolo che segue.
3. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
4. Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà – a carico dei sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali – l’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della L. 12 giugno 1990, n. 146 in materia di contributi sindacali.
5. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo di cui all’art. 35 che segue.
Art. 4
L’art. 35 (Indennità di vacanza contrattuale) del ccnl 10 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
Art. 35 – Apposito elemento della retribuzione
1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’articolo che precede, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai dirigenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”.
2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato sulla voce stipendio
3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
4. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
1. In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.
2. Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
L’art. 37 (Decorrenze e scadenze) del ccnl 10 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
Art. 37 – Decorrenze e scadenze
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale per la parte normativa e per quella economica.
2. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2008, salvo quanto previsto in singole norme, è prorogato e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2010 fino al 30 giugno 2014.
3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdetto almeno 3 6 mesi prima della scadenza.
In Appendice al ccnl 10 gennaio 2008 è inserito il seguente