PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1907 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione del Protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Verona per l'attivazione di una collaborazione scientifica e didattica volta a favorire, tramite la riserva di posti aggiuntivi nelle Scuole di Specializzazione, la formazione specialistica dei laureati medici e approvazione del relativo capitolato speciale. Applicazione degli articoli 3 e 4 della Legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 e s.m., dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m. e del Titolo VI del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m..
Il giorno 02 Novembre 2016 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE | XXX XXXXX | |
Presenti: | VICEPRESIDENTE ASSESSORE | XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX MELLARINI XXXX XXXX |
Assiste: | IL DIRIGENTE | XXXXXX XXXXXXXX |
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore,
- l’articolo 3 della Legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 e s.m. prevede che la Provincia stipuli apposite convenzioni con università italiane, per favorire la formazione specialistica dei medici, specificando che ai fini della stipula delle predette convenzioni deve essere favorita l’utilizzazione da parte delle università di strutture appartenenti al servizio sanitario provinciale;
- l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m. prevede che per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le Università e le Regioni/Province autonome stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione;
- il titolo VI del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. attuativo di direttive europee in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli disciplina nello specifico la formazione specialistica dei medici;
- da anni tra l’Università degli Studi di Verona e la Provincia sono attive collaborazioni per favorire la formazione specialistica dei medici, ai sensi delle quali la Provincia, in relazione ai fabbisogni individuati nell'ambito del Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale di cui all'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n 8 e all'articolo 24 della legge provinciale 23 luglio 2010 n. 16, finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi a favore di medici in possesso dei requisiti previsti dala predetta L.P. n. 4/1991 e s.m.;
- l'ultimo Protocollo d'intesa, sottoscritto nel 2009, si è concluso in data 3 settembre 2015, fatto salvo nel contempo l'impegno dell'Università a garantire il completamento del corso di studi dei medici già in formazione con contratto aggiuntivo e della Provincia a provvedere al loro finanziamento;
- con nota 25 agosto 2015 prot. n. 431713, il Dipartimento Salute e solidarietà sociale ha trasmesso all'Università degli Studi di Verona una proposta per la stipula di un nuovo Protocollo d'intesa, vista la positiva collaborazione avutasi in questi anni e tenuto conto di quanto previsto dal Piano della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2014/2017 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2147 di data 9 dicembre 2014 in ordine al rinnovo dei Protocolli in scadenza nel corso dell'anno 2015 (punto 1.2.1) e al fabbisogno per specializzazione medica (tabella 4);
- successivamente con nota 6 ottobre 2016 prot. n. 521838, l'Assessore alla Salute e politiche sociali ha provveduto a trasmettere il testo definitivo di tale Protocollo, tenuto conto delle modifiche concordate tragli uffici preposti dell'Università e dell'Assessorato;
- si propone pertanto di approvare il testo del Protocollo d’intesa allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzando il Presidente o suo delegato alla relativa sottoscrizione;
- la proposta di Protocollo prevede un accordo per i seguenti aspetti:
• la collaborazione tra le strutture sanitarie provinciali e le strutture didattiche dell’Università per lo svolgimento di attività formative di tirocinio pratico;
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• la determinazione annuale di posti aggiuntivi a favore dei medici residenti in provincia di Trento per l’iscrizione a Scuole di Specializzazione per le discipline stabilite dalle comuni intese, nei limiti dei fabbisogni per ogni singola specialità e sulla base delle risorse aggiuntive di cui al Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale approvato dalla Giunta provinciale in applicazione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 16/2010 e dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
• il finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione specialistica;
• l'accreditamento, per le diverse Scuole di Specializzazione, delle strutture sanitarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'espletamento in loco, nell'ambito della formazione specialistica, di periodi di tirocinio;
- nell'evidenziare l'esigenza di prevedere l’erogazione anticipata dell’importo previsto per il finanziamento di tali contratti aggiuntivi di formazione specialistica e tenuto conto che l'articolo 6 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 stabilisce che la liquidazione dei corrispettivi contrattuali deve avvenire di norma successivamente alla esecuzione delle prestazioni che sono oggetto del contratto, ponendo un divieto alla corresponsione di anticipi, si rende necessario approvare con il presente provvedimento un capitolato speciale relativo alle intese con l'Università di Verona, che consenta ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del regolamento di attuazione della LP n. 23/1990 (D.P.G.P. n. 10 – 40/leg. del 22 maggio 1991) forme di anticipazione;
- la proposta di tale capitolato speciale permette quindi di conferire all'Università di Verona risorse aggiuntive, nell’ammontare stabilito annualmente dalla Giunta provinciale per il finanziamento di contratti di formazione specialistica da corrispondere in relazione a posti aggiuntivi da riservare a medici trentini, rispetto a quelli finanziati a carico dello Stato, così come previsto dall’articolo 4 della legge provinciale n. 4/1991 e s.m.. Diversamente l'Università non potrebbe garantire ai medici in formazione il pagamento regolare del contratto di formazione specialistica aggiuntivo;
- in particolare si propone di provvedere a finanziare i contratti di formazione specialistica a favore dei medici trentini che si iscrivono su posto aggiuntivo al I anno in unica rata anticipata ad inizio anno accademico e una volta espletate le procedure concorsuali di ammissione alle Scuole medesime; mentre per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica a favore dei medici iscritti su posto aggiuntivo ad anni successivi al I, si propone di provvedere in due rate semestrali anticipate, in relazione alla data di inizio anno accademico relativa al I anno di iscrizione;
- tale fattispecie non rientra nelle attività di diritto privato posto in essere dalla pubblica amministrazione, ma si configura come forma di collaborazione tra pubbliche amministrazioni;
- la proposta di Protocollo d’intesa allegata non comporta alcun onere diretto di spesa e gli eventuali oneri derivanti dagli interventi attuativi saranno autorizzati con specifici atti di approvazione e troveranno copertura nell'ambito del Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale di cui all'articolo 24 della L.P. n. 16/2010 e all'articolo 43 della L.P. n. 8/1996 e s.m.;
tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- viste le leggi, i decreti e le deliberazioni citati in permessa;
- viste le note citate in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
delibera
1. di approvare il Protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Verona (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) per l’attivazione di una collaborazione scientifica e didattica volta a favorire la formazione specialistica dei laureati medici, tramite la riserva di posti aggiuntivi nelle Scuole di Specializzazione;
2. di approvare ai sensi dell’articolo 3, del regolamento di attuazione della legge provinciale n. 23/1990 e .s.m., il Capitolato speciale di cui all'allegato 2 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) relativo al Protocollo d’intesa di cui al punto 1;
3. di autorizzare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1;
4. di prendere atto che fino alla data di sottoscrizione rimane in vigore il precedente Protocollo citato in premessa tenuto conto che lo stesso prevede che sia garantito da parte dell'Università il completamento del corso dei medici già in formazione e da parte della Provincia il finanziamento dei contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso;
5. di dare atto che gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo d'intesa di cui al presente provvedimento, saranno autorizzati con specifici atti di approvazione e troveranno copertura nell'ambito del Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale di cui all'articolo 24 della L.P. n. 16/2010 e all'articolo 43 della L.P. n. 8/1996 e s.m.
Xxx 0 xx 0 XXX RIFERIMENTO : 2016-S128-00271
Adunanza chiusa ad ore 11:05 Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato 2
002 Allegato 1
IL PRESIDENTE
Xxx Xxxxx IL DIRIGENTE
Xxxxxx Xxxxxxxx
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Allegato 2
CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO AL PROTOCOLLO D’INTESA CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA PER L’ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA VOLTA A FAVORIRE, TRAMITE LA RISERVA DI POSTI AGGIUNTIVI NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI LAUREATI MEDICI.
ARTICOLO 1
Il presente capitolato speciale riguarda la stipula con l’Università degli Studi di Verona del nuovo Protocollo d’intesa per l’attivazione di una collaborazione scientifica e didattica volta a favorire, tramite la riserva di posti aggiuntivi nelle Scuole di Specializzazione, la formazione specialistica dei laureati medici trentini in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 e 4 della legge provinciale n. 4/1991 e s.m..
ARTICOLO 2
La corresponsione all’Università degli Studi di Verona degli importi dei contratti di formazione specialistica a favore dei medici di cui all’articolo 1, frequentanti le Scuole di Specializzazione dell’Università stessa, avviene nelle seguenti modalità fino alla data di scadenza del predetto Protocollo e comunque garantendo il finanziamento per l’intera durata della specializzazione per coloro che alla predetta data sono ancora in formazione:
• per gli iscritti al primo anno delle Scuole di Specializzazione una volta espletate le procedure concorsuali di ammissione alle Scuole medesime in unica rata anticipata;
• per gli iscritti ad anni di specializzazione successivi al primo, gli importi saranno corrisposti all’Università anticipatamente in due rate semestrali, in relazione alla data di inizio anno dell'anno accademico relativa al I anno di iscrizione.
ARTICOLO 3
L’Università degli Studi di Verona dovrà provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla rendicontazione delle borse di studio erogate.
Allegato 1
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA PER L’ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA PER FAVORIRE LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA.
TRA
La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito denominata Provincia), con sede in Trento, xxxxxx Xxxxx, 00 Codice fiscale 00337460224, in persona del suo rappresentante , nato a
in qualità di , autorizzato alla stipula del presente atto in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. di data ,
E
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA (di seguito denominata Università), con sede in ,
via , Codice fiscale rappresentata dal Prof. in
qualità di Rettore dell’Università medesima, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazioni assunte dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del
e ,
PREMESSO CHE
- il diploma di specializzazione (ai sensi dell’articolo 15 comma 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.) costituisce requisito per l’accesso dei medici chirurghi alla dirigenza del ruolo sanitario e quindi la preparazione di questi medici deve essere finalizzata in via prioritaria al conseguimento di una formazione adeguata alle necessità sanitarie della popolazione;
- l’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m. prevede che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione specialistica dei laureati medici e all’accesso ai ruoli dirigenziali, le Università e le Regioni (Province Autonome) stipulano specifici protocolli d’intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione;
- l’articolo 37 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m. prevede che all’atto dell’iscrizione alle Scuole universitarie di Specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, il cui schema tipo è stato definito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 e s.i.;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 e s.m.i. è stato definito il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica;
- l’articolo 3 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 e s.m.i., prevede che la Provincia stipula con l’Università apposite convenzioni concernenti l’attivazione di contratti aggiuntivi per la formazione medico specialistica ai sensi della normativa vigente in materia ed in relazione al fabbisogno formativo individuato per ciascuna disciplina. Tali contratti, fermi restando i requisiti e le modalità di ammissione alle Scuole di Specializzazione, sono riservati, ai sensi del predetto comma a favore di medici in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, residenti nella Provincia di Trento da almeno due anni, che si impegnano al termine della formazione specialistica a collaborare nel Servizio Sanitario Provinciale per un periodo fino a due anni. Tale obbligo viene meno se l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari non informa il medico beneficiario del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione;
- l'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 e successive modificazioni, consente alla Provincia di disporre il finanziamento di contratti annuali aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 concernente la formazione dei medici specialisti, tenendo conto del
fabbisogno di medici specialisti individuato nel Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, approvato ai sensi dell’articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e s.m.i;
- con deliberazione n. 1564 di data 26 luglio 2013, sono stati approvati i criteri per la definizione delle somme a titolo di penale e delle somme restituite ai sensi dell'articolo 4 co 2 e co 2 bis della legge provinciale n. 4/1991 e le modalità di versamento delle stesse;
- il comma 1 bis dell'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 368/1999 aggiunto dall'articolo 15, co 3 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, fa salve le disposizioni normative delle Province Autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime Province Autonome attraverso convenzioni stipulate con le Università;
- con Decreto 20 aprile 2015, n. 48, il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha approvato, ai sensi dell'articolo 36 comma 1 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m.i., il regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina, stabilendo che al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole;
- con Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, nel riorganizzare le classi e le tipologie dei corsi di specializzazione di area sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 30 comma 3 bis del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. ha modificato gli ordinamenti didattici delle Scuole, riducendone la durata e privilegiando la formazione pratica e di tirocinio presso la rete formativa delle Università che è definita su base regionale o interregionale, in base ad Accordi o Protocolli d'intesa;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 29 marzo 2006, nelle more dell’emanazione di specifico decreto con il quale saranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della Scuola, definisce ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità e gli standard specifici relativi alle singole specialità, nonché individua i requisiti di idoneità generali della rete formativa e i requisiti specifici delle singole specialità;
si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1
(Premesse)
Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
ART. 2
(Finalità)
La Provincia e l’Università danno reciprocamente atto degli obiettivi comuni e delle esigenze di reciproca collaborazione per favorire la formazione degli specializzandi, laureati in medicina e chirurgia.
ART. 3
(Collaborazione e accreditamento della struttura)
Allo scopo di attuare i presupposti della collaborazione tra l’Università e la Provincia, con riguardo alle finalità proprie del Servizio Sanitario Provinciale, l’Università, per promuovere il completamento della formazione accademica e professionale di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 382/80 e per i fini di cui all’art. 6 del D.Lgs. 502/92 e s.m., potrà avvalersi a tutti i livelli per attività scientifiche e didattiche di quelle strutture del Servizio Sanitario Provinciale che saranno individuate come idonee per personale ed attrezzature.
A tal fine l’Università, per lo svolgimento delle attività formative, procederà, anche sulla base di specifica richiesta e sentita comunque la Provincia, all’individuazione ed accreditamento delle strutture sanitarie dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in conformità ai criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente protocollo d’intesa.
In prima applicazione si ritengono accreditate le strutture sanitarie dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di cui all’allegato 1, presso le quali potranno pertanto svolgersi le attività formative promosse dalle Scuole di Specializzazione indicate. Potranno essere accreditate, ai sensi della normativa vigente in materia, altre strutture ritenute idonee per le diverse Scuole di Specializzazione dell’Università rispetto a quanto previsto dall’allegato 1, su indicazione dell’Università medesima, ovvero su indicazione della Provincia, previo espletamento delle procedure richieste dalla normativa vigente in materia.
La Provincia, tramite l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, mette a disposizione dell’Università per le esigenze didattiche e formative, le attrezzature, gli ambulatori, i servizi logistici ed il personale sanitario e tecnico che afferiscono alle strutture di cui all’allegato 1. Le modalità per l’utilizzo ai fini formativi delle strutture accreditate saranno concordate tra i responsabili delle medesime e il Direttore della Scuola.
ART. 4
(Contratti aggiuntivi e contratti di formazione specialistica)
L'Università si impegna a comunicare alla Provincia i nominativi di coloro che, sulla base degli esiti della graduatoria nazionale, hanno titolo a frequentare la Scuola per effetto di assegnazione di contratto aggiuntivo e che dovranno essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 comma 3 e all'articolo 4 della predetta legge provinciale.
I medici trentini assegnatari di contratto aggiuntivo finanziato dalla Provincia sottoscrivono un contratto di formazione specialistica secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007, ed eventuali successive modificazioni.
L’Università si impegna ad autorizzare i medici beneficiari di contratto aggiuntivo di formazione specialistica di cui al presente Protocollo alla frequenza delle attività pratiche per almeno 4 mesi all’anno e per una durata massima di 18 mesi presso le strutture sanitarie accreditate dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola.
Tale periodo di almeno 4 mesi all'anno si riferisce alle attività pratiche specifiche della branca specialistica (e non al tronco comune) e può essere espletato anche in maniera cumulativa per una durata massima di 18 mesi, qualora siano concordi il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità operativa aziendale accreditata.
La Provincia, tramite l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, si impegna, nel limite delle disponibilità delle strutture sanitarie accreditate ad autorizzare la frequenza delle attività pratiche anche ai medici in formazione specialistica presso l'Università non beneficiari di contratto aggiuntivo di cui al presente Protocollo.
ART. 5
(Formazione degli specializzandi)
Le attività formative di tirocinio pratico di cui all'articolo 4 saranno definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata secondo programmi didattici individualizzati al fine di acquisire le abilità professionali da esso previste.
L’utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda provinciale per i Servizi sanitari non comporta alcun onere per l’Università.
La Provincia, tramite l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari, si impegna a mettere a disposizione per le attività pratiche svolte nelle strutture aziendali un congruo numero di dirigenti medici ai sensi dell'articolo 3 del Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 ai fini, fra l’altro, della rilevazione delle presenze e della certificazione delle attività svolte dagli specializzandi in formazione.
ART. 6
(Collaborazione didattica)
L’Università, ai fini della didattica nelle Scuole di specializzazione, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m., potrà attribuire le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti alle strutture di cui all’art. 3 del presente protocollo d’intesa, mediante emanazione di bandi per la copertura di insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture Sanitarie della rete formativa;
L’attività didattica viene svolta contestualmente all’attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento di attività didattica frontale presso la sede della scuola è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale.
Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo, affidate a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio.
I dipendenti dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, a cui sono affidate le funzioni di professore a contratto e di tutor per l'effettuazione delle attività di docenza e delle attività didattiche afferenti al tirocinio professionale svolte dagli specializzandi presso le strutture sanitarie accreditate, possono partecipare, fuori orario di servizio e senza oneri a carico dell'Azienda medesima Sanitari, agli incontri di coordinamento didattico ed alle riunioni dei Consigli delle Scuole di specializzazione dell’Università medesima.
ART. 7
(Servizi a favore degli specializzandi)
La Provincia Autonoma di Trento, tramite l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità
civile contro xxxxx e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Durante il periodo di svolgimento dell’attività formativa di tirocinio presso le strutture sanitarie provinciali accreditate, gli specializzandi possono accedere alle mense ospedaliere annesse alle medesime strutture, alle tariffe determinate per gli studenti dal Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale.
L’Azienda fa proprie le risultanze della sorveglianza sanitaria svolta dall'Università e prodotta a cura dello specializzando; qualora, in relazione a rischi specifici, sopravvengano esigenze di integrazione di visite e o accertamenti sanitari, vi provvede direttamente con oneri a proprio carico.
La Provincia, tramite l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, provvede alla fornitura dei camici.
ART. 8
(Impegni finanziari)
La Provincia, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 e s.m., provvede annualmente, nei limiti delle disponibilità definite dal Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale e previa individuazione nel Piano stesso del fabbisogno di medici specialisti in rapporto alle esigenze del Servizio sanitario provinciale, al finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i contratti aggiuntivi secondo lo schema tipo di contratto di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007, per l’intera durata del corso di formazione. All’Università sarà erogato il finanziamento relativo ai contratti aggiuntivi che saranno annualmente autorizzati dal Ministero della Salute d’intesa con il Ministero dell’Università.
Gli importi dei contratti di formazione specialistica come definiti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 e nel futuro in base alla normativa al tempo vigente, saranno corrisposti all’Università, secondo le seguenti modalità:
− per gli iscritti al primo anno delle Scuole di Specializzazione una volta espletate le procedure concorsuali di ammissione alle Scuole medesime in unica rata anticipata;
− per gli iscritti ad anni di specializzazione successivi al primo anno, gli importi saranno corrisposti all’Università anticipatamente in due rate semestrali, in relazione alla data di inizio dell'anno accademico relativa al I anno di iscrizione.
Il pagamento sarà disposto previa indicazione da parte dell’Università delle somme da erogare e dei contratti autorizzati di cui sopra.
Entro il 31 dicembre di ogni anno l’Università presenterà alla Provincia il rendiconto dei finanziamenti ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi erogati.
Qualora i beneficiari di contratto di formazione specialistica finanziato dalla Provincia, per rinuncia o per altri motivi, non possano più godere dello stesso, l’importo erogato in eccesso sarà utilizzato dall’Università per i nuovi posti aggiuntivi attivati ai sensi del presente protocollo ovvero rimborsato alla Provincia.
La Provincia si impegna a versare all’Università, oltre gli importi dovuti per il finanziamento dei contratti aggiuntivi, anche la parte fissa del trattamento economico dovuta ai sensi dell’articolo 40 del comma 5 del Decreto legislativo n. 368/1999 e s.m., per gli eventuali periodi di sospensione della formazione specialistica che si siano verificati in conformità alle disposizioni citate in premessa, per il periodo complessivo massimo di un anno.
La Provincia si impegna altresì a corrispondere all’Università le somme richieste per eventuali aumenti del trattamento economico oggetto del contratto di formazione specialistica finanziato, o per maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari, entro 90 giorni dalla richiesta da parte dell’Università.
ART. 9
(Durata)
Il presente protocollo ha validità di sei anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e gli impegni assunti da Università e Provincia si riferiscono anche ai medici già in formazione alla data di sottoscrizione.
Il presente Protocollo potrà essere rinnovato, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto alla controparte 90 giorni prima della scadenza annuale, alle medesime condizioni con atto formale dell’Università e della Provincia.
ART. 10
(Impegni delle parti)
In caso di scadenza del Protocollo o di disdetta di una delle parti, l’Università si impegna comunque a garantire il completamento del corso di studi dei medici già in formazione specialistica e la Provincia si impegna a garantire il finanziamento dei posti aggiuntivi di cui all’art. 4 del presente protocollo per l’intera durata del corso al fine del conseguimento della specializzazione.
ART. 11
(Oneri fiscali)
Gli oneri relativi all’imposta di bollo, dovuti ai sensi dell’art. 2 della Tariffa – Parte I, allegata al
D.P.R. 26.10.1972 n. 642, sono assolti dalla Provincia.
L’imposta di registro è dovuta in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa – Parte II, D.P.R. 26.10.1972 , n. 642, con oneri a carico della parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Verona, lì Trento, lì
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Allegato 1)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
Strutture sanitarie accreditate della Provincia Autonoma di Trento
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE | STRUTTURA COLLEGATA | STRUTTURA COMPLEMENTARE | |
1 | ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Medicina interna - struttura semplice di Malattie infettive e struttura semplice di Ematologia | |
2 | ANATOMIA PATOLOGICA | U.O. MULTIZONALE ANATOMIA PATOLOGICA (sedi di Trento e Rovereto) | |
3 | ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA | U.U.O.O. MULTIZONALI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (sedi di Trento, Rovereto) | |
4 | BIOCHIMICA CLINICA | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - U.O. Laboratorio patologia clinica | |
5 | CHIRURGIA GENERALE | Ospedale S. Chiara di Trento: - U.O. di Chirurgia Generale I - U.O. di Chirurgia Generale II Ospedale S. Xxxxx del Xxxxxxx xx Xxxxxxxx: - U.O. di Chirurgia Generale | |
6 | CHIRURGIA MAXILLO- FACCIALE | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Chirurgia Xxxxxxx-Xxxxxxxx e Odontostomatologia | |
7 | CHIRURGIA PEDIATRICA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Chirurgia Pediatrica |
8 | CHIRURGIA VASCOLARE | U.O MULTIZONALE DI CHIRURGIA VASCOLARE (sedi di Trento e Rovereto) | |
9 | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Dermatologia | |
10 | EMATOLOGIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento: - U.O. di Medicina interna – struttura semplice di Ematologia | Ospedale S. Chiara di Trento - Centro Trasfusionale ed Immunoematologia Ospedale S. Xxxxx del Xxxxxxx di Rovereto - Centro trasfusionale ed Immunoematologia |
11 | ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Medicina interna - struttura semplice di Endocrinologia e struttura semplice di Diabetologia | |
12 | GASTROENTEROLOGIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. Multizonale di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva | |
13 | GENETICA MEDICA | Ospedale S. Chiara di Trento - Struttura semplice di Genetica Medica | |
14 | GERIATRIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Geriatria Ospedale S. Xxxxx del Xxxxxxx di Xxxxxxxx - X.X. xx Xxxxxxxxx | |
00 | GINECOLOGIA ED OSTETRICIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Ostetricia e Ginecologia Ospedale S. Xxxxx del Xxxxxxx di Rovereto - U.O. di Ostetricia e Ginecologia | |
16 | IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento: - Dipartimento di prevenzione - Controllo di gestione - Direzione medica Ospedale di Trento - Direzione medica Ospedale Rovereto - Direzione sanitaria aziendale - Sistemi governance, qualità e accreditamento |
17 | MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE | Ospedale S. Xxxxx del Xxxxxxx di Rovereto - Struttura Complessa Divisione di Cardiologia Ospedale S. Chiara di Trento - Struttura Complessa di Cardiologia | |
18 | MALATTIE INFETTIVE | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Medicina interna - struttura semplice di Malattie infettive | |
19 | MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso Ospedale S. Xxxxx del Xxxxxxx di Rovereto - U.O. di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso | |
20 | MEDICINA DEL LAVORO | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Nucleo operativo del Medico Competente | |
21 | MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | U.O. MULTIZONALI DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (sedi di Trento, Xxxxxxxx x Xxxxxxx) | |
00 | MEDICINA INTERNA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento: – U.O. di Medicina interna Ospedale S. Xxxxx del Xxxxxxx di Rovereto - U.O. di Medicina interna | Ospedale X. Xxxxxx di Trento: – U.O. di Medicina cardiologia |
23 | MEDICINA LEGALE | Centro per i Servizi Sanitari di Trento - U.O. di Medicina Legale | |
24 | MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O di Microbiologia e Virologia | |
25 | NEFROLOGIA | U.O. MULTIZONALE DI NEFROLOGIA E DIALISI |
26 | NEUROCHIRURGIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Neurochirurgia | |
27 | NEUROLOGIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Neurologia Ospedale S. Xxxxx del Xxxxxxx di Rovereto - U.O. di Neurologia | |
28 | NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento: - Servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile Xxxxxxxx X. Xxxxxx xx Xxxxxx - X.X. xx Xxxxxxxxxxxxxxxx | |
00 | OFTALMOLOGIA | U.O MULTIZONALE DI OCULISTICA (sedi di Trento, Rovereto e Cles) | |
30 | ONCOLOGIA MEDICA | Ospedale S. Chiara di Trento - U.O. di Oncologia Medica | |
31 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Ortopedia e Traumatologia | |
32 | PEDIATRIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento: - U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale - U.O. di Pediatria Ospedale S. Xxxxx del Xxxxxxx di Rovereto - U.O. di Pediatria | |
33 | RADIODIAGNOSTICA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Radiologia diagnostica Ospedale S. Xxxxx del Xxxxxxx di Rovereto - U.O. di Radiologia diagnostica |
34 | REUMATOLOGIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O. di Reumatologia | |
35 | STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento: - Servizio di epidemiologia clinica - Dipartimento di prevenzione - Servizio sistemi informativi - Area di Governance | |
36 | UROLOGIA | Ospedale X. Xxxxxx di Trento - U.O.C. di Urologia | Ospedale S. Xxxxx del Xxxxxxx di Rovereto - U.O. di Chirurgia Generale |