PARTE LAVORI
Rev. 14/11/2018
REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, PER LE “IMPRESE PUBBLICHE” E I TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI OPERANTI NEI SETTORI SPECIALI (ex comma 8, art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)
PARTE LAVORI
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19/11/2018
LAVORI “STRUMENTALI” ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI
Regime sotto soglia comunitaria (attualmente < € 5.225.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi) ai sensi dell’art. 36, comma 8 del Codice
Fase di progettazione: tenuto conto del regime “sopra soglia”- che però non si estende automaticamente al “sotto soglia” in quanto l’art. 36, comma 8 del Codice consente di adottare una disciplina compatibile con i principi comunitari mediante il presente Regolamento - si possono non applicare le norme relative alla progettazione richiamate dall’art. 114, comma 1 del Codice e quindi, in particolare, gli artt. 23 (livelli di progettazione), 24 (progettazione interna ed esterna), 26 (verifica della progettazione), 31 (responsabile del procedimento) e 46 (soggetti partecipanti alle gare se esterni). E’ mera facoltà di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (da ora in poi “Aeroporto”) tenere conto, per analogia, di eventuali norme del Codice e/o delle Linee Guida ANAC n. 1 approvate a settembre 2016 nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale anche nel “sotto soglia”, con una valutazione caso per caso a cura del Responsabile del Procedimento.
Fase di affidamento: si applicano le varie “soglie” come di seguito prefigurate nel presente Regolamento nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia correlata all’esercizio delle attività rientranti nei settori speciali. Si ritiene di suggerire di adottare anche nel “sotto soglia” il DGUE, per effetto del richiamo espresso, seppure nel solo “sopra soglia”, dalla norma generale dell’art. 133.
Fase di esecuzione: è possibile, nel “sotto soglia”, derogare all’obbligo di applicazione di alcune delle norme richiamate agli artt. da 100 a 113 del Codice nel “sopra soglia” nella fase esecutiva, con la sola eccezione dell’art. 105 riferita al “subappalto” che è norma antimafia di ordine pubblico nonché dell’art. 106 del Codice sulle c.d. “modifiche del contratto”. Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (appunto obbligatorie nel “sopra soglia”), suggerendo di applicare in ogni caso i seguenti articoli: 100 (“requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, dove si legge che è possibile richiedere “requisiti particolari” per l’esecuzione del contatto, purché “compatibili” con i principi comunitari e non discriminatori), 108 (“risoluzione” del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 (“appalti e concessioni riservati” a cooperative o imprese sociali). Si conferma la non applicazione, nemmeno nel “sotto soglia”, di una serie di disposizioni fra le quali quella dell’art. 101 sui “soggetti delle stazioni appaltanti” (cioè il RUP e l’Ufficio di Direzione Lavori nella fase esecutiva e che, quindi, possono essere organizzati in maniera diversa rispetto ai “settori ordinari” anche nel “sotto soglia”), l’art. 102
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(sul collaudo), gli artt. 103 e 104 (sulle garanzie definitive), l’art. 107 (sulla sospensione dei lavori), l’art. 109 (sul recesso), l’art. 110 (sullo scorrimento in graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto o misure straordinarie di gestione), l’art. 111 (sul controllo tecnico, contabile e amministrativo sul contratto) e l’art. 113 (sugli incentivi per le funzioni tecniche). Ovviamente, caso per caso, nei capitolati si deciderà se applicare le norme citate in maniera lievemente difforme (ad esempio, per il regime delle varianti e per modifiche del contratto in genere previste dall’art. 106), tenuto conto della natura di Aeroporto e dei servizi da essa gestiti.
1) Premessa
In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate all’art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori sopra soglia comunitaria, in relazione a particolari fattispecie), al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure appare necessario ed opportuno - anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché ancora dalla comunicazione interpretativa della Commissione Europea, pubblicata sulla GUCE del 1° Agosto 2006, dalla quale si evince che ciascuna Stazione Appaltante è libera di apprezzare specifici profili quali il livello di pubblicità e comunque nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa statale e/o regionale - scegliere la “procedura negoziata” quale normale metodo di affidamento ed enucleare due livelli di valore al fine di una ottimale disciplina di settore:
1° livello di valore: € 0 - 2.000.000,00;
2° livello di valore: € 2.000.001,00 - sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 5.548.000,00.
Quanto al livello della prima soglia, fissato in € 2.000.000,00, questo viene determinato prendendo quale riferimento l’art. 36, comma 2, Codice per i “settori ordinari” e le relative Linee Guida ANAC n. 4/2016 (fermo restando che sono non vincolanti), raddoppiando, in analogia con il raddoppio della soglia per le forniture e servizi, la soglia di € 1.000.000,00 indicata all’art. 36, comma 2, lettera c), sino all’importo appunto di € 2.000.000,00 e ciò per garantire il massimo snellimento operativo delle procedure, pur nel rispetto della tutela della concorrenza.
Adeguando le relative indicazioni con le procedure in via telematica, per tutte le procedure di valore superiore ad € 40.000,00 sarà necessaria la seduta pubblica di gara, anche telematica, la quale presuppone le seguenti operazioni principali:
1) constatazione dell’integrità e sigillatura del plico principale e/o del corretto pervenimento delle domande in xxx xxxxxxxxxx;
0) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, oltre ad integrità e sigillatura, delle eventuali buste interne interne e/o dei file telematici indicati;
3) apertura della busta/file relativa alla documentazione per l’ammissione alla gara e verifica dei suoi contenuti e loro rispondenza al regolamento di gara;
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4) adozione dei provvedimenti di ammissione o di eventuale esclusione;
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5) entro i due giorni successivi, pubblicazione del provvedimento con cui sono stati ammessi ovvero esclusi i candidati a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi e relative comunicazioni agli interessati da eseguirsi utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (PEC o strumento analogo), fatti salvi i casi di cui all’art. 52, comma 1, del Codice;
6) (in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) pubblicazione nello stesso termine della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, fermo restando che non si applicano gli artt. 77 e 78 sulle modalità di nomina nemmeno nel “sopra soglia” e quindi a maggior ragione nel “sotto soglia”;
7) (in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) apertura delle buste delle offerte tecniche/files e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta;
8) (in caso di adozione del criterio del minor prezzo) apertura delle buste/files dell’offerta economica, effettuazione dell’eventuale esclusione automatica delle offerte anomale. Se non preventivamente definito nella lettera di invito il criterio di esclusione automatica delle offerte sarà estratto da uno dei cinque metodi di cui all’art. 97 del Codice (ritenendo preferibile applicare anche nel “sotto soglia” tale metodo) e comunicazione della graduatoria;
9) (in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) evidenziazione dei risultati ottenuti dalle imprese con l’offerta tecnica ed apertura delle buste dell’offerta economica (e di eventuali elementi quantitativi dell’offerta) e comunicazione dei contenuti e della proposta di aggiudicazione.
Si ricorda che nei verbali di gara (anche se non previsti nel nuovo Codice) è preferibile dettagliare precisamente le modalità di custodia dei plichi, soprattutto se la procedura di gara non si esaurisce in una sola seduta.
2) Progettazione
Si applicano, in materia della sicurezza nei cantieri, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 ed è facoltà di Aeroporto applicare, per analogia, altre norme del Codice e degli atti attuativi dello stesso nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure aziendali e alle specifiche valutazioni del Responsabile del Procedimento.
La verifica e validazione dei progetti può essere derogata nel “sotto soglia” ed eventualmente prevista solo in casi di particolare complessità su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento (tenuto conto che è obbligatoria nel “sopra soglia”). Per tale ipotesi si applica lo specifico regolamento.
La progettazione deve essere intesa sia come progettazione di lavori, servizi forniture e “contrattualistica attiva”
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3) Modalità di affidamento di lavori di valore fino a € 2.000.000,00 (1° soglia)
L’affidamento dei lavori di valore fino ad € 2.000.000,00 può essere distinto nelle seguenti sottocategorie:
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1) valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto
Ai fini dell’affidamento diretto l’operatore economico potrà essere individuato nell’Elenco degli Operatori Economici ovvero al di fuori dello stesso ove vi sia la necessità di una particolare qualificazione tecnica. Il Responsabile del Procedimento può chiedere al Responsabile delle Procedure di Affidamento di motivare il relativo provvedimento di individuazione dell’operatore economico, comunque il Responsabile delle Procedure di Affidamento deve eseguire anche informalmente una valutazione della convenienza tecnico – economica - operativa e di sicurezza dell’affidamento. Non è necessario motivare alcun affidamento sino alla soglia fissata per le spese economali.
2) valori da € 40.000,01 fino ad € 80.000,00: affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi
E’ consentito l’affidamento diretto laddove adeguatamente motivato, e quindi sulla base di tre preventivi (che possono tener conto anche di fattori qualitativi, di operatività e di sicurezza), per lavori di valore fino ad € 80.000,00, aumentando del doppio la soglia dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice (ed adeguandola e rendendola omogenea rispetto a quella delle forniture e servizi) in considerazione della maggiore elevazione delle soglie nei settori speciali, come previsto nell’art. 35 del Codice. La richiesta dei tre preventivi consente di verificare i prezzi di mercato e l’affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore ma anche di altri elementi accessori come la garanzia, la reperibilità, ecc..
Si può derogare rispetto alla verifica dei tre preventivi ed anche rispetto alla convenienza tecnico - economica - operativa nei casi:
a) di oggettiva urgenza per privilegiare comunque lo snellimento aziendale e salva comunque una verifica attenta della convenienza della spesa;
b) di esigenze operative e di continuità di esercizio aeroportuale,
c) di esigenze di security,
d) di forniture e/o lavori che richiedono particolari abilità e competenze relazionate anche alla specificità della realtà aeroportuale degli impianti oppure dei sistemi già installati, nonché della manutenibilità degli stessi, e i relazionati costi di esercizio,
e) di integrazioni a impianti, strutture processi già disponibili in ambito aeroportuale, la cui mancata integrazione può comportare successivi extra costi di esercizio,
f) di mantenimento dei livelli di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08,
g) di mantenimento dei livelli di safety così come definito dai regolamenti ENAC,
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h) di impianti e sistemi ad elevata tecnologia in cui le valutazioni tecniche siano presupposto sostanziale per la scelta del contraente;
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i) di individuazione di particolari competenze tecniche specifiche ad elevatissima specializzazione in ambito aeroportuale,
j) per dare seguito a specifiche prescrizioni di ENAC o disposizioni definite dagli Enti che fanno capo al Ministero degli Interni,
k) a seguito di specifici benchmark di mercato per particolari aspetti di qualità e affidabilità dei lavori da realizzare.
Nei casi di cui sopra il Aeroporto provvederà a motivare la scelta effettuata.
Fermo restando quanto sopra, l’affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice ed eventuale DGUE) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell’ANAC, laddove adottate, o alla specifica normativa vigente.
Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell’affidatario, motivazione che dovrà essere particolarmente significativa nel caso di affidamento al precedente affidatario.
3) Valori da € 80.000,01 fino ad € 300.000,00: interpello plurimo
I lavori di valore da € 80.000,01 e fino ad € 300.000,00 (raddoppiando il valore previsto nell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice) sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese non inferiore a 5, desunte dall’Elenco o Albo interno ex art. 5 del presente Regolamento.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto, desumendoli da indagini di mercato, anche informali.
4) Valori da € 300.000,01 fino ad € 1.000.000,00: interpello plurimo
I lavori di valore da € 300.000,01 e fino ad € 1.000.000,00 sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese non inferiore a 7, desunte dall’Elenco o Albo interno ex art. 5 del presente Regolamento.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto, desumendoli da indagini di mercato, anche informali
5) Valori da € 1.000.000,01 fino ad € 2.000.000,00: interpello plurimo
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I lavori di valore da € 1.000.000,01 e fino ad € 2.000.000,00 sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese non inferiore a 9, desunte dall’Elenco o Albo interno ex art. 6 del presente Regolamento.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto, desumendoli da indagini di mercato, anche informali.
4) Modalità di affidamento di lavori di valore da € 2.000.000,01 e sino alla soglia comunitaria (attualmente
< a € 5.548.000,00) (2° soglia)
I lavori nei settori speciali di valore da a € 2.000.000,01 e sino ad un valore inferiore a € 5.225.000,00 sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese, di regola non inferiore a 11, desunte dall’Elenco o Albo interno ex art. 5 del presente Regolamento.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto, desumendoli da indagini di mercato, anche informali.
5) Qualificazione ed individuazione delle imprese da invitare alle procedure - Elenchi di imprese
Per valori inferiori ad € 150.000,00 è normalmente sufficiente il possesso dei requisiti tecnico- organizzativi come previsti dalle Linee Guida dell’ANAC (nel regime transitorio vedere l’art. 90 del
D.P.R. n. 207/2010) oppure l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Per valori pari o superiori ad € 150.000,00 le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui all’art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.
In entrambi i casi Aeroporto può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico- finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca allo stesso Aeroporto un’ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l’oggetto dell’appalto ed in ogni caso anche tenuto conto dei requisiti ambientali.
Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale dell’art. 80 del Codice). I requisiti in fase di offerta potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione o atto di notorietà.
L’individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate plurime avviene di norma avvalendosi di elenchi interni formali dinamici di operatori economici (Albo Fornitori), ai quali possono iscriversi in qualsiasi momento i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano eventualmente manifestato
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esperienze nelle specifiche attività e comunque in accordo con quanto definito al paragrafo “Elenchi interni e/o eventuali avvisi”. Le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note attraverso specifico avviso nel sito internet istituzionale.
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Mutuando le Linee Guida ANAC n. 4 sarà necessario aggiornare almeno una volta all’anno l’elenco.
In eventuale mancanza degli elenchi suddetti ovvero in altri casi per i quali l’elenco non sia ritenuto sufficiente rispetto al numero e/o alla tipologia di imprese da invitare potranno essere utilizzati i seguenti ulteriori metodi di indagine:
• a seguito di indagine di mercato (anche mediante ricerca informale attraverso contatti es. con associazioni di categoria, indagini via web per categoria merceologica etc.);
• attingendo da altri elenchi interni informali già disponibili, anche tenuto conto dell’affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali;
• tra quelle che abbiano formalizzato un generico interesse ad essere interpellate oppure che siano indicate da Enti terzi (es.: Comune) che abbiano in corso appalti di lavori complementari e di cui debba essere garantito il completamento;
• pubblicando apposito “avviso” che pubblicizzi adeguatamente sia la necessità specifica di individuare imprese da invitare ed anche le modalità specifiche di individuazione delle imprese da invitare. Qualora ritenuto necessario, potrà essere utilizzato anche il sorteggio.
In ogni caso è salvaguardato, laddove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, fermo restando che la citata rotazione va contemperata con le primarie necessità aziendali, oltre che con le esigenze di operatività correlate all’urgenza e di specializzazione ed esperienza nello specifico settore, ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l’azienda.
Resta salva la possibilità di invitare l’aggiudicatario uscente nel caso di Contratti Aperti o di Accordi Quadro.
6) Ambiti di pubblicità
6.1) Elenchi interni e/o eventuali avvisi
Di norma, si procederà sempre ad invitare le sole imprese che si siano previamente candidate iscrivendosi nell’elenco formale aziendale. Laddove si ritenga opportuno completare il numero minimo di imprese da invitare alla gara, si potrà attingere dagli altri elenchi come sopra indicati oppure si prenderà visione degli elenchi delle imprese risultanti dalle SOA o da indagini informali eseguite via WEB per categoria merceologica. In ultimo, ove necessario, Aeroporto FVG provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di un apposito avviso.
Lo strumento per selezionare gli operatori economici da invitare alle richieste di negoziazione plurima per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie la Società “Aeroporto Friuli Venezia Giulia SPA” utilizza la piattaforma tecnologica “Albo fornitori” accessibile tramite internet all’indirizzo web xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, richiamato nella pagina “B2B” del sito istituzionale della Società.
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In ogni caso, per lavori sino ad euro 2.000.000,00 le imprese saranno attinte preferibilmente dal territorio limitrofo, dovendosi privilegiare l’efficienza operativa e la presenza sul posto dei lavori, tenendo conto delle precedenti esperienze in lavori analoghi e mutuando i principi di cui alle Direttive Regionali dd. 7.8.2015 e dd. 20.5.2016.
In ogni caso si dovrà tenere conto del principio di rotazione, anche in funzione del valore dei singoli contratti.
6.2 Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, si pubblicano in ogni caso, in apposita sezione del sito internet dedicata alla procedura di gara, i provvedimenti di ammissione/esclusione del concorrente e/o di nomina della Commissione Giudicatrice con i curricula dei suoi componenti. Da tale pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per l’impugnazione al TAR dell’ammissione/esclusione oppure dell’errata composizione della commissione giudicatrice.
Poiché per le gare con il criterio del minor prezzo l’ammissione/esclusione e l’aggiudicazione avvengono nella stessa giornata o comunque entro i 2 giorni, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione (ex art. 76 del Codice) si procederà contestualmente con il medesimo avviso sull’apposita sezione dedicata alla procedura di gara.
Nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo, si procederà alla pubblicazione di un duplice avviso in due tempi:
⮚ della nomina della Commissione Giudicatrice contestualmente alla nomina e/o al massimo entro 2 giorni;
⮚ dei provvedimenti di ammissione e/o esclusione entro 2 giorni dalla loro assunzione.
6.3 Avvisi esito gara
Per le sole procedure negoziate di affidamento di lavori (fino alla soglia comunitaria) ad avvenuta aggiudicazione si procederà, immediatamente o comunque entro 5 giorni, alla comunicazione via fax o via PEC ai non aggiudicatari, ex art. 76 del Codice, dell’esito della procedura e all’aggiudicatario della relativa aggiudicazione.
Tale comunicazione è omessa nel caso di affidamento diretto sino ad € 80.000,00.
Le pubblicazioni necessarie saranno conformi all’art. 29 del Codice (v. precedente art. 6.2 del presente Regolamento) anche laddove non si sia soggetti agli obblighi della “amministrazione trasparente”.
7) Deroghe al numero minimo di imprese da invitare ed agli ambiti di pubblicità
È consentito in via del tutto eccezionale derogare alle procedure o ai minimi indicati nel presente Regolamento, nel caso di lavori, forniture e servizi, in tutte le ipotesi di oggettive ragioni di necessità e urgenza, nelle quali prevalgano le esigenze primarie degli operatori che utilizzano il sistema
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aeroportuale e intermodale al fine di garantire il primario servizio pubblico di trasporto, quali a titolo esemplificativo:
a) a seguito dell’infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
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b) privativa industriale, o ipotesi assimilabili, in cui solamente un numero circoscritto di operatori del mercato è in grado di fornire una personalizzazione del prodotto di produzione di serie ovvero delle prestazioni necessarie, per le inderogabili necessità di Aeroporto FVG;
c) esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
d) necessità di portare a termine lavori in danno dell’appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell’appaltatore;
e) ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l’entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
f) esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza (ex X.Xxx. 81/2008), Safety e Security;
g) obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a Aeroporto da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da Aeroporto stessa;
h) necessità di portare a termine lavori in danno dell’appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell’appaltatore;
i) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
j) lavori correlati alla urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l’entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio;
k) obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a Aeroporto FVG da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da Aeroporto FVG stesso;
l) in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
m) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il lavoro possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
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n) per lavori complementari (ivi compresi quelli correlati ad interventi di Enti terzi, ad esempio, Comuni), non compresi in un progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali sono divenuti necessari, per circostanze impreviste, all’esecuzione dell’appalto, purché questi siano aggiudicati all’imprenditore che esegue l’appalto iniziale;
o) lavori specialistici su impianti, ivi compresa l’assistenza hardware e software, laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi aziendali;
p) appalti di lavori ripetitivi (anche aperti), a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
q) speciali ed eccezionali circostanze da motivare caso per caso, in relazione a specifici eventi che incidano sugli interessi di Aeroporto FVG e/o dell’utenza, in particolare quanto ad oggettive ragioni di necessità e urgenza ed a ragioni correlate alle esigenze primarie degli operatori e dell’utenza.
Tali casi specifici dovranno essere comprovati in un apposito documento approvato da RP che riporti le specifiche e dettagliate motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.
Laddove possibile, è preferibile effettuare un confronto con non meno di tre imprese per garantire una minima concorrenza.
Resta salva l’applicazione dell’art. 163, Codice laddove trattasi di “somma urgenza” che deve ritenersi praticabile anche oltre la soglia di € 200.000,00 e sino a quella comunitaria.
8) Lavori di valore fino a € 2.000.000,00: adozione del provvedimento di indizione della gara, formalizzazione dell’invito e termini per la ricezione delle offerte
Prima di procedere a qualsiasi affidamento, superiore alla soglia di affidamento diretto, il Responsabile del procedimento dovrà adottare sintetico provvedimento – anche sulla base di idoneo modello – con il quale indice la specifica procedura.
Ciò effettuato, previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti nei confronti dell’ANAC (e, nel caso di valori attualmente superiori a € 40.000,00, del pagamento dei relativi contributi ANAC), si procede mediante semplice invito, simultaneamente e per iscritto, delle imprese presenti nei propri albi o elenchi oppure previa pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale, con le modalità di seguito indicate:
⮚ da € 40.000 fino ad € 80.000,00:
l’invito potrà essere inviato a mezzo di posta elettronica; l’offerta potrà pervenire in formato cartacea o a mezzo posta elettronica presso la mail del protocollo generale, che è tenuto per codice etico a non divulgare informazioni aziendali, o con altra precauzione idonea a scongiurare la previa conoscenza dell’offerta e a garantire la pari condizione fra i partecipanti;
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⮚ da € 80.001,00 ad € 2.000.000,00:
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l’invito potrà essere inviato a mezzo di posta elettronica; le offerte devono essere presentate in busta chiusa ed idoneamente sigillata, al fine di garantirne la segretezza; solamente nei casi di effettiva e comprovata urgenza è ammessa la facoltà di far pervenire le offerte anche tramite mail del protocollo aziendale.
Gli inviti di norma contengono:
1. il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.
2. Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;
3. in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
4. un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
5. l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
6. i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
7. la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
E’ consigliabile inoltre indicare:
a) il codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la vigilanza dei contratti (per importi attualmente > ad € 40.000,00, salva la tracciabilità in base alla L. n. 136/2010 e s.m.i.);
b) le condizioni contrattuali (con un eventuale disciplinare) ovvero un progetto anche semplificato;
c) l’indirizzo presso il quale può essere richiesto il progetto o l’eventuale disciplinare, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all’interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
d) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l’esecuzione dei lavori da presentarsi unitamente all’offerta;
e) la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale (nella forma della autocertificazione o atto di notorietà o DGUE);
f) le eventuali cauzioni richieste;
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g) la modalità di valutazione dell’offerta: secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
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h) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, saranno indicati il punteggio massimo attribuibile complessivamente agli elementi quantitativi (prezzo, termini consegna, durata garanzia, ecc.) e qualitativi (pregio tecnico, assistenza tecnica, sicurezza approvvigionamento, ecc.) e, all’occorrenza, ove possibile e/o opportuno in base alla natura ed oggetto dell’appalto e su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e gli eventuali sub-criteri, sub- pesi e sub- punteggi (si osserveranno le indicazioni delle Linee Guida n. 2 dell’ANAC riferite all’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, Linee Guida comunque non vincolanti nemmeno nei “settori ordinari” e quindi potranno essere stabilite anche regole particolari caso per caso);
i) il termine stabilito per la presentazione dell’offerta;
j) (facoltativo) l’indicazione della presenza di eventuali fasi di rilancio/trattativa per il miglioramento dell’offerta e relative modalità di presentazione, sempre nel rispetto della par condicio, comunque non in seduta pubblica per qualsiasi valore dell’appalto;
k) la facoltà di verificare la congruità dell’offerta della ditta risultata affidataria, ogniqualvolta il prezzo offerto dalla medesima risulti manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati, per lavori analoghi, nell’area di esecuzione del contratto, come previsto all’art. 97, comma 1, del Codice. Si precisa che la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ed invece ai sensi dell’art. 97, comma 3, quando il criterio è quello del miglior rapporto qualità/prezzo;
l) l’indicazione che Aeroporto si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all’affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
m) l’indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, tracciabilità ex L. n. 136/2010, DURC, cauzione, etc.) da presentare prima dell’affidamento da parte del soggetto designato, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
n) le indicazioni in merito al regime del subappalto (N.B. se non si indica che è possibile fare il subappalto nel limite indicato nell’art.105, D.Lgs. 50/2016, oppure con limiti minori, il subappalto è da ritenersi vietato);
o) altre informazioni utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della “par condicio” tra i concorrenti.
Il progetto, anche in forma semplificata, o il disciplinare deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:
⇨ l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
⇨ la qualità, quantità, modalità e condizioni di esecuzione dei lavori;
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⇨ le indicazioni in ordine ai lavori a misura ovvero a corpo;
⇨ i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo (tali indicazioni potranno essere omesse in caso di offerta a prezzi unitari);
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⇨ il termine di ultimazione dei lavori;
⇨ le modalità di pagamento;
⇨ le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento del cottimista, mediante semplice denuncia;
⇨ l’importo degli oneri per la sicurezza in cantiere e, ove previsto, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
⇨ le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
⇨ ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.
La richiesta di dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice, come pure delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dipenderà dall’utilizzo o meno degli elenchi interni dinamici di Aeroporto ed eventualmente sarà necessaria una conferma, in sede di gara, dei requisiti già autodichiarati al momento dell’iscrizione all’albo. Nel caso in cui i nominativi siano attinti, invece, al di fuori dall’ elenco interno, sarà necessaria l’acquisizione della dichiarazione di cui sopra.
I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 7 giorni dalla data di invio dell’interpello.
Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile del Procedimento, con decisione motivata, ha la facoltà di ridurre tale termine.
9) Lavori di valore da € 2.000.000,01 e fino alla soglia comunitaria (attualmente < a € 5.548.000,00): formalizzazione dell’invito e termini per la ricezione delle offerte
Per valori da € 2.000.000,01 e sino alla soglia comunitaria, i lavori di valore da € 2.000.000,01 e fino alla soglia comunitaria sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese non inferiore a 11, desunte dall’Elenco o Albo interno ex art. 7 del presente Regolamento.
Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto, desumendoli da indagini di mercato, anche informali.
La lettera di xxxxxx, che sarà diramata a mezzo di posta elettronica, è il documento con il quale le imprese selezionate vengono contestualmente invitate ad esprimere e far pervenire la loro offerta in ordine all’appalto.
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La richiesta di dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice, come pure delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dipenderà dall’utilizzo o meno degli elenchi interni dinamici di Aeroporto ed eventualmente sarà necessaria una conferma, in sede di gara, dei requisiti già autodichiarati al momento dell’iscrizione all’albo.
I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori, nonché del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e di quello degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito.
Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile del Procedimento, con decisione motivata, ha facoltà di ridurre tali termini.
10) Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nell’avviso di gara, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta. In particolare, deve essere ivi precisato se si procederà con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o con quello del miglior prezzo oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.
Tenuto conto di quanto previsto nel precedente paragrafo in merito al raddoppio della soglia di € 1.000.000,00, potrà essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a € 2.000.000,00.
Nel caso di miglior rapporto qualità/prezzo saranno predeterminati ed indicati nei documenti di gara i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Questi ultimi dovranno essere redatti tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle proprie Linee Guida n. 2 (fermo restando che non sono vincolanti nemmeno nei settori ordinari) tenendo conto delle specificità dell’appalto, dell’importanza relativa alla componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.
In caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e con il criterio della comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, anche in relazione alle specifiche correlazioni con la realtà e la logistica gestita da Aeroporto FVG S.p.A, scelti secondo criteri predeterminati dalla Stazione Appaltante e comunque al di fuori degli artt. 77 e 78 del Codice (e pertanto Aeroporto sarà libero di nominare la Commissione senza necessità di applicare i predetti articoli ed eventualmente adottando un provvedimento di carattere generale sulle modalità di nomina sia nel “sopra” che nel “sotto soglia”), ciò in ogni caso ed anche a prescindere dai casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità.
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Nel caso di criterio del miglior prezzo oppure nel caso del criterio dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, di norma il soggetto che funge da Seggio di gara è indicato da RP.
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In ogni caso, al fine di pervenire all’identificazione del soggetto affidatario, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà di Aeroporto, indicandolo nella lettera di invito (a garanzia della trasparenza ed imparzialità della procedura stessa), prevedere specifiche modalità di ulteriore negoziazione, in seduta riservata, del prezzo e/o altri elementi, con uno o più concorrenti e con una o più tornate di rilanci successivi.
Nel caso in cui sia prescelto il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, laddove previsto nel regolamento di gara, potranno essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione, di regola, soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, garanzia, etc.).
Tale ulteriore fase, qualora prevista nella lettera di invito, non potrà ritenersi facoltativa e dovrà essere obbligatoriamente espletata.
11) Xxxxx e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice
Solo per le gare di importo superiore ad € 80.000,01 si opera in seduta pubblica per contemperare le necessità di trasparenza con quelle di efficienza ed efficacia aziendale; le eventuali successive trattative avvengono in seduta riservata.
Le operazioni in forma pubblica superiori a € 80.000,01, e quelle in forma riservata fino a € 80.000,00, sono condotte:
• nel caso di criterio del minor prezzo e dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia: da un Seggio di gara;
• nel caso di criterio del miglior rapporto qualità/prezzo: dalla Commissione Giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice (sempre in un numero dispari di componenti, di norma 3 o 5) deve essere indicata dal RP dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura e - non essendo applicabile l’art. 77 del Codice alle imprese pubbliche come Aeroporto
- può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, secondo una valutazione effettuata dal Responsabile delle Procedure di Affidamento, sulla base dell’acquisizione di curriculum e relativa valutazione.
La Commissione Giudicatrice può procedere, laddove non vi provveda un seggio di gara, anche all’apertura delle offerte relative alla documentazione amministrativa, ferma la necessità di procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica ed all’esame e valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate.
Aeroporto si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la congruità dell’offerta in esito a procedure che non prevedano fasi di negoziazione ovvero in procedure che prevedano negoziazioni successive
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e che abbiano portato ad un risultato finale che faccia sorgere ragionevoli dubbi sulla possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte del concorrente.
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Detta verifica della congruità va effettuata in contradditorio e attraverso acquisizione di opportuna documentazione.
I chiarimenti sono, preferibilmente, fatti pervenire per iscritto o verbalizzato nel corso della seduta pubblica: diversamente dei medesimi è fatta menzione nella documentazione di cui a seguito.
Solamente laddove preventivamente previsto, Aeroporto provvede a negoziare le migliori condizioni economiche o qualitative nei termini indicati nella lettera di invito.
Le migliori condizioni riservate devono comunque essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell’offerta originaria.
In ogni caso tutte le operazioni della procedura sono verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi opportunamente allegati.
12) Aggiudicazione e stand still
Aeroporto FVG, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ed è possibile procedere alla consegna in via di urgenza dei lavori dopo tale verifica. In via di urgenza e nei casi in cui sia incompatibile procedere alla verifica della documentazione ai fini dell’efficacia rispetto alle tempistiche imposte nel caso di specie, è possibile procedere a detta consegna anche senza la verifica e nelle more della stessa, il tutto previa adozione di motivato provvedimento in merito.
A seguito della verifica delle operazioni di gara e svolte le eventuali verifiche di congruità dell’offerta, sia essa con sistemi automatici, ove previsti, ovvero mediante puntuale verifica delle giustificazioni prodotte, l’organo amministrativo o soggetto delegato dallo stesso di Aeroporto decreta l’aggiudicazione con efficacia subordinata all’accertamento dei prescritti requisiti.
Entro 5 giorni l’aggiudicazione è comunicata in conformità a quanto previsto dall’art. 76 e seguenti del Codice. Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 30 giorni per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR da parte dei concorrenti.
Aeroproto, dopo la presentazione della documentazione richiesta all’aggiudicatario e in esito alle risultanze delle verifiche effettuate sui requisiti oggetto di autocertificazione (in particolare quelli previsti dall’art. 80 del Codice) o di altre verifiche preliminari in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, Documento Unico Regolarità contributiva - nel seguito DURC - cauzione definitiva, etc.), nonché della comprova degli eventuali requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari dichiarati in fase di offerta, dispone l’aggiudicazione efficace e trascorso il termine dilatorio di 35 giorni autorizza la stipula del contratto alle condizioni di cui al successivo articolo.
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In ogni caso la stipula del contratto dovrà essere comunicata da Aeroporoto nelle stesse forme (cfr. art. 76, Codice) dell’aggiudicazione.
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Nei casi di effettiva urgenza la predetta verifica potrà essere effettuata successivamente sotto condizione risolutiva del contratto.
Tutta la documentazione viene conservata agli atti di Aeroporto.
Quanto allo stand still, si mutueranno le norme dell’art. 32, comma 10, del Codice, con riferimento alle ipotesi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del Codice e quindi, prudenzialmente, per valori da
€ 150.000,01 sino a € 300.000,00 (raddoppiando la soglia) per i lavori, si potrà derogare alla normativa e quindi procedere con la stipula del contratto subito dopo la comunicazione di aggiudicazione.
Si precisa infine che lo stand still non trova applicazione con riferimento ai contratti di valore inferiore ad € 150.000,001.
13) Stipula del contratto
Aeroporto procede con la stipulazione del contratto entro sessanta (60) giorni da quando l’aggiudicazione diventa efficace.
Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque (35) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, tranne nelle ipotesi sopra indicate di deroga allo stand still.
Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.
La formalizzazione documentale dell’affidamento avviene ad opera del Responsabile del Procedimento e dei soggetti competenti per delega, tenuto conto del valore, nelle seguenti forme alternative:
a) mediante scambio di corrispondenza commerciale via mail per contratti di valore fino ad € 300.000,00;
b) mediante scambio di corrispondenza commerciale sottoscritta digitalmente per contratti di valore superiore ad € 300.000,00 (con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di
1 ciò lo si deduce mutuando la disposizione di cui all’art. 32, comma 10, lettera b) del Codice, che dispone che lo stand still non si applica nell’ipotesi di affidamenti diretti inferiori ad € 40.000,00 (lettera a), art. 36, comma 1 del Codice e di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ma inferiori ad € 150.000,00 (lettera b), art. 36, comma 1 del Codice
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invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall’appaltatore in fase di presentazione dell’offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati).
In ogni caso dovrà essere rispettata la normativa antimafia.
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Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell’ANAC e dell’Osservatorio Regionale, ove previste.
Per tutte le procedure la data di avvenuta stipulazione del contratto va sempre comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76, Codice) dell’aggiudicazione.
14) Consegna dei lavori ed esecuzione in via d’urgenza
Per valori fino ad € 2.000.000,00 è in ogni caso consentita l’esecuzione in via di urgenza che deve essere comunque prevista e motivata nel regolamento di gara con ragioni dipendenti da esigenze operative di Aeroporto.
Per valori da € 2.000.000,01, l’esecuzione in via di urgenza è in ogni caso consentita sempre con apposita previsione e motivazione nel regolamento di gara, ma prudenzialmente con una specifica motivazione da approvata dal Responsabile del Procedimento in ordine all’effettivo pregiudizio per Aeroporto discendente dalla mancata esecuzione.
In ogni caso l’esecuzione in via d’urgenza deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
In ogni caso la consegna dei lavori deve essere effettuata solo a seguito dell’intervenuta formalizzazione dell’aggiudicazione e della conoscenza della sua efficacia, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
Nei casi di urgenza si procederà alla consegna dei lavori anche a prescindere dall’efficacia dell’aggiudicazione, laddove i tempi per averne effettiva certezza siano incompatibili con le ragioni di urgenza.
15) Fase esecutiva - Contabilità dei lavori eseguiti, collaudo e riserve
E’ possibile, nel “sotto soglia”, derogare all’obbligo di applicazione di alcune delle norme richiamate agli artt. da 100 a 113 del Codice nel “sopra soglia” nella fase esecutiva, con la sola eccezione dell’art. 105 riferita al “subappalto” che è norma antimafia di ordine pubblico. Quanto all’art. 106 del Codice sulle c.d. “modifiche del contratto”, si deciderà caso per caso.
Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (appunto obbligatorie nel “sopra soglia”): 100 (“requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, dove si legge che è possibile richiedere “requisiti particolari” per l’esecuzione del contatto, purché “compatibili” con i principi comunitari e non discriminatori), 108 (“risoluzione” del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 (“appalti e concessioni riservati” a cooperative o imprese sociali). Si conferma la non applicazione, nemmeno nel “sotto soglia”, di una serie di disposizioni fra le quali quella dell’art. 101 sui “soggetti delle stazioni
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appaltanti” (cioè il RUP e l’Ufficio di Direzione Lavori nella fase esecutiva e che, quindi, possono essere organizzati in maniera diversa rispetto ai “settori ordinari” anche nel “sotto soglia”), l’art. 102 (sul collaudo), gli artt. 103 e 104 (sulle garanzie definitive), l’art. 107 (sulla sospensione dei lavori), l’art. 109 (sul recesso), l’art. 110 (sullo scorrimento in graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto o misure straordinarie di gestione), l’art. 111 (sul controllo tecnico, contabile e amministrativo sul contratto) e l’art. 113 (sugli incentivi per le funzioni tecniche).
Caso per caso, nei capitolati si deciderà se applicare le norme citate in maniera lievemente difforme (ad esempio, per il regime delle varianti e per modifiche del contratto in genere previste dall’art. 106), tenuto conto della natura di Aeroporto e dei servizi da essa gestiti.
È facoltà di Aeroporto applicare, per analogia, altre norme del Codice o degli atti attuativi dello stesso (e, nel regime transitorio, anche del D.P.R. n. 207/2010) nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile unico del procedimento.
La contabilizzazione dei lavori, anche per valori da € 2.000.001,00, sarà effettuata comunque in forme semplificate che, comunque, consentano all’impresa di potere iscrivere/esplicitare riserve anche con lettera raccomandata R.R. o PEC, seppure in termini semplificati, e consentano a Aeroporto di garantire la rendicontazione delle effettive lavorazioni eseguite e risolvere stragiudizialmente ogni controversia.
Sarà verificata caso per caso la necessità di procedere o meno al collaudo, che, in caso di necessità, potrà essere eseguito anche attraverso forme semplificate o con un certificato di regolare esecuzione.
Tenuto conto delle necessità di maggiore snellezza operativa e considerata la maggiore possibilità di risolvere le controversie in sede stragiudiziale, eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando l’art. 205 del Codice. In ogni caso potranno essere esperiti non più di 2 accordi bonari nel corso dell’appalto e la relativa procedura non potrà avere durata superiore a 30 giorni per essere conclusa. Della procedura di accordo xxxxxxx verrà in ogni caso redatto verbale, anche in caso di mancato raggiungimento di accordo.
Restano invariati i limiti massimi di valore per l’iscrizione delle riserve come ivi indicati (attualmente il 15% del valore del contratto).
In ogni caso risulta applicabile l’art. 208 del Codice in materia di transazione nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
16) Riserve
L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del referente della committenza (Direttore Lavori o altro), senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia l’eventuale riserva iscritta su atti contabili e/o verbali.
Le riserve - che non verranno prese in esame per quegli importi complessivamente superiori al 15% dell’importo contrattuale o altra percentuale di legge come oggi indicata all’art. 205 del Codice -
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dovranno essere iscritte nei citati atti contabili e solo in comprovata mancanza degli stessi potrà essere utilizzato l’invio di PEC o raccomandata RR inviata a Aeroporto nei seguenti termini:
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a) nel caso di lettera di consegna lavori (LCL): entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di ciascuna lettera, per qualsiasi problematica dovesse insorgere;
b) in ogni altro caso di contabilizzazioni e/o conoscenza di eventi che incidano sull’andamento dell’appalto (ad esempio sospensioni e riprese lavori) o sulla contabilizzazione dei lavori: entro e non oltre 15 giorni dalla formale e definitiva conoscenza dell’importo contabilizzato e/o dalla formalizzazione dell’evento.
Laddove non sia possibile, per l’impresa, formalizzare una riserva per la mancanza di dati contabili effettivamente valutabili, questa potrà essere formalizzata anche alla fine dei lavori sempre negli atti contabili e solo in mancanza degli stessi, anche con lettera RRR ed entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla formale e definitiva conoscenza della contabilizzazione.
In ogni caso la riserva, nei termini di cui sopra, dovrà essere immediatamente esplicitata, quantificata e formulata in modo specifico, indicando con precisione le ragioni sulle quali si fonda e senza che vi siano termini ulteriori per qualsiasi altra indicazione, in considerazione dell’urgenza connaturata ai lavori. Ciò anche nel caso di riserve rispetto le quali non sia possibile un’effettiva quantificazione ed indicando, in tali casi, le specifiche ragioni di tali impossibilità e/o ogni altro elemento utile, integrando poi la riserva con l’effettiva quantificazione quando ciò sia possibile.
Ogni riserva che non fosse stata risolta con apposito accordo bonario nel corso dei lavori, dovrà essere espressamente confermata all’atto di ciascuna successiva verifica informatica dell’importo liquidato per ciascun SAL successivo e ciò nel medesimo termine di 15 giorni. Inoltre tutte le riserve dovranno essere confermate in sede di liquidazione del SAL finale e non rinunciate nella dichiarazione di ultimazione appalto.
Tutte le riserve non iscritte secondo le formalità sopra indicate e non confermate oppure rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell’appalto si intenderanno definitivamente abbandonate e rinunciate.
Sulle riserve non definite con accordo bonario o con transazione o con qualsiasi altro accordo intervenuto nel corso dei lavori o successivamente, e che non siano state espressamente rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell’appalto, si esprimerà entro trenta giorni dall’ultimazione di tutti lavori in appalto il soggetto deputato a formalizzare successivamente il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e le sue definitive determinazioni verranno previamente sottoposte alla stazione appaltante e poi formalmente comunicate all’impresa via PEC o raccomandata RR, la quale avrà 60 giorni dalla ricezione della predetta determinazione, a pena la decadenza, per adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.
L’impresa dovrà prendere atto al momento della stipula del contratto - e la relativa disposizione dovrà essere inserita all’interno anche con la previsione della doppia firma per la clausola vessatoria
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- che la mancata proposizione dell’azione in giudizio entro il predetto termine comporterà il venir meno di ogni suo diritto ed azione.
17) Garanzie e coperture assicurative
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Gli avvisi, i bandi, le lettere d’invito/interpello e le richieste d’offerta specificheranno la natura, l’entità e le modalità delle cauzioni richieste a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del definitivo affidamento dei lavori e degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, verificando caso per caso quali delle norme previste dal Codice applicare (considerato che le norme sulle garanzie non sono obbligatorie nemmeno nel “sopra soglia”).
Xxxxxxxxx ha la facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti della stessa, e per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire nonché fideiussioni a garanzia dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell’appaltatore per i quali il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice.
Per affidamenti di importo inferiore a € 80.000,00, in luogo della cauzione definitiva Aeroporto potrà costituirà una adeguata garanzia a suo favore, a copertura degli impegni contrattuali, tramite una trattenuta degli importi dovuti all’appaltatore, pari al 10% dell’importo dell’affidamento, che sarà svincolata ad esito positivo delle prestazioni e ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano evidenziato inadempienze entro i termini di legge.
18) Subappalti e subaffidamenti
Il subappalto sarà consentito solo laddove previsto negli atti di gara, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, ed è possibile vietarlo in tutto o in parte. A maggior ragione, quindi, è possibile vietare i subappalti soprattutto in casi particolari determinati dalla tipologia di interventi che richiedano una forte specializzazione dell’esecutore o per esigenze di security e safety aziendale, anche in considerazione delle espresse esigenze aziendali (urgenza, necessità di incaricare più imprese contemporaneamente, particolare necessità di specializzazione, ecc.).
Per motivi di sicurezza, security e safety l’Aeroporto può chiedere in fase di affidamento i nominativi e le quote di subappalto: una volta dichiarati è facoltà di Aeroporto rendere inammissibile e rigettare ogni altra richiesta di subappalto-sub affidamento in fase esecutiva.
19) Sicurezza
In riferimento alla sicurezza nei cantieri in cui si eseguono lavori pubblici, si applicano comunque le vigenti norme statali e le eventuali norme regionali in materia.
La normativa sui cantieri di cui al Titolo IV del Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si applica in ogni caso in cui vi sia un cantiere edile o di ingegneria civile.
In ogni caso i piani di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del contratto.
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20) Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori
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Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali, retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC.
21) Accordo quadro
Resta ferma la possibilità, nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale, ed in alternativa rispetto agli appalti “aperti” oppure quale completamento degli appalti “aperti”, di stipulare Accordi Quadro rispondenti a criteri di economicità e convenienza.
22) Varianti e modifiche contrattuali dell’art. 106, Codice
L’art. 106, Codice – per espresso richiamo di legge - è applicabile a tutti i “settori speciali” nel
c.d. “sopra soglia”.
Nel “sotto soglia”, è possibile, caso per caso, prevedere dei regimi derogatori delle disposizioni in materia di varianti, purché non sia alterata la natura generale del contratto. Inoltre, quanto agli altri istituti diversi dalle varianti (cioè per tutte le modifiche del contratto), è pure possibile prevedere regimi derogatori caso per caso.
Nelle ipotesi previste dall’art. 106, comma 1, lettera b) del Codice e cioè per i lavori supplementari che si siano resi necessari anche se non inclusi nell’appalto iniziale, i medesimi possono essere eseguiti dal contraente originale a condizione che l’eventuale aumento del prezzo non superi il 50% del valore del contratto iniziale e che l’eventuale modifica dell’esecutore possa comportare le seguenti conseguenze:
a) non sia praticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
b) comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi,
c) per esigenze di continuità di servizio aeroportuale,
d) per contenere i tempi di esecuzione dei lavori e quindi per minimizzare l’impatto sull’operatività aeroportuale,
e) per mantenere i livelli di safety e security aeroportuale accettati nell’esecuzione del contratto e non certamente ottenibili con la sostituzione del contraente,
23) Lavori ad “amministrazione diretta” nei settori speciali
L’“amministrazione diretta” è possibile, per i lavori, anche nei “settori speciali” e rappresenta una procedura caratterizzata dalla necessità di soddisfare esigenze aziendali di semplificazione e celerità, ma con personale proprio o appositamente assunto per l’occasione e con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, purché per importi limitati ed oggetti definiti, esigenze che renderebbero antieconomiche le normali procedure di affidamento ed il rispetto di quanto alle medesime correlato.
Rev. 14/11/2018
E’ necessario riferirsi, per analogia, all’art. 36 del Codice, in cui il comma 2 limita l’“amministrazione diretta” al massimo di € 150.000,00, ma, visto il raddoppio della soglia di economia nei settori speciali, si può ritenere che il limite massimo sia elevabile ad € 300.000,00.
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Dovrà essere svolta una procedura tra 3 o 5 operatori (secondo che ci si situi al di sopra o al di sotto della soglia di € 80.000,00) mutuando, per il solo acquisto e noleggio di mezzi, le forme previste per le forniture e servizi.
Trattasi - anche per quanto espresso, da ultimo, nella det. AVCP n. 4/2011 ai fini della tracciabilità - di casi in cui non si opera con le responsabilità dell’“appalto” e si è esenti da tracciabilità. Vi è anche l’esenzione dalla richiesta di DURC (v. circolare Min. Lavoro 10/2009).
Rev. 14/11/2018