RIETI
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x.0
XXXXX
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Indice
CAPO I – CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Definizioni
Art. 3 Servizio di approvvigionamento Art. 4 Servizio di distribuzione idrica Art. 5 Servizio di fognatura
Art. 6 Servizio di depurazione Art. 7 Servizio idrico integrato Art. 8 Uso dell’acqua
Art. 9 Uso delle opere di fognatura e depurazione CAPO II – CONTRATTI
Art. 10 Richiesta di somministrazione – nuova fornitura Art. 11 Destinatario della somministrazione
Art. 12 Attivazione della somministrazione Art. 12bis Disciplina del deposito cauzionale Art. 13 Durata del contratto
Art. 14 Recesso dal contratto
Art. 15 Subentro o voltura dell’ utenza Art. 16 Trasformazione d’uso
Art. 17 Riduzione o sospensione della somministrazione Art. 18 Clausola risolutiva espressa
Art. 19 Decesso dell’utente Art. 20 Fallimento dell’utente CAPO III ALLACCIAMENTI
Art. 21 Spese di allacciamento Art. 22 Prescrizioni tecniche CAPO IV – IMPIANTI INTERNI
Art. 23 Impianti interni di acquedotto Art. 24 Impianti interni di fognatura Art. 25 Prescrizioni e collaudo
Art. 26 Modalità di trattamento delle perdite dopo il misuratore CAPO V – APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO
Art. 27 Apparecchi di misura
Art. 28 Posizione e custodia degli apparecchi di misura Art. 29 Spostamento contatori e allacciamenti
Art. 30 Guasti e lettura degli apparecchi di misura
Art. 31 Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi CAPO VI – TARIFFE E MODALITA’ DI RISCOSSIONE
Art. 32 Determinazione delle tariffe Art. 33 Applicazione della tariffa Art. 34 Articolazione delle tariffe Art. 35 Rilevazione dei consumi Art. 36 Fatturazione
Art. 37 Modalità di pagamento
CAPO VII – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DISCIPLINA DEL NULLA OSTA
Art. 38 Norma di rinvio Art. 39 Autorità competente
Art. 40 Classificazione degli scarichi
Art. 41 Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali
Art. 42 Disciplina degli scarichi industriali e delle acque di prima pioggia Art. 43 Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose Art. 44 Autorizzazione allo scarico
Art. 45 Sospensione e revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l’Autorizzazione
Art. 46 Spese di istruttoria e di controllo
CAPO VIII – SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE CONFERITI A MEZZO DI AUTOBOTTI
Art. 47 Disciplina dei conferimenti
Art. 48 Perfezionamento del contratto di conferimento Art. 49 Durata del contratto di conferimento
Art. 50 Controlli analitici
Art. 51 Divieto di conferimento e revoca dell’autorizzazione
Art. 52 Tariffa e fatturazione del servizio CAPO IX CONTROLLI
Art. 53 Personale addetto al controllo Art. 54 Esecuzione dei controlli
CAPO X – SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE
Art. 55 Richiesta del servizio di riparto Art. 56 Costo del servizio di riparto CAPO XI – USI IMPROPRI
Art. 57 Definizioni usi impropri
Art. 58 Casistiche e sanzioni usi impropri Art. 59 Individuazione
Art. 60 Distacco dell’utenza
CAPO XII – DISCIPLINA PER I CONDOMINI
Art. 61 Destinatari della disciplina Art. 62 Posizionamento dei misuratori Art. 63 Responsabilità
Art. 64 Letture
Art. 65 Fatturazione
Art. 66 Morosità
Art. 67 Concessione dei singoli contratti Art. 68 Rinvio
Art. 69Prescrizioni tecniche
CAPO XIII DISCIPLINA PER I CANTIERI
Art. 70 Attivazione del contratto da cantiere Art. 71 Cessazione del contratto da cantiere
CAPO XIV NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 72 Adeguamento dei contratti esistenti Art. 73 Applicabilità del diritto comune Art. 74 Obbligatorietà
ALLEGATI:
TABELLA UNICA DEI COSTI
CAPO I – CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto del Regolamento)
1. Il presente Regolamento disciplina la somministrazione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni ricompresi
nell’A.T.O. n. 3 Lazio Centrale Rieti.
2. Per Servizio Idrico Integrato si intende l’insieme dei servizi di approvvigionamento idrico, di distribuzione
idrica, di fognatura e di depurazione che possono, a secondo dei casi, essere forniti disgiuntamente.
3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato solo Gestore, è tenuto a erogare il servizio agli utenti in conformità al presente Regolamento.
Art. 2 (Definizioni)
Ai sensi del presente Regolamento, si intende:
• Condominio: edificio composto da più unità abitative o da unità abitative e box o da unità abitative e locali
destinati ad uso commerciale;
• Condomino: persona fisica o giuridica titolare di un diritto reale sull’immobile (proprietà, possesso,
usufrutto, ecc.);
• Deposito cauzionale: la somma versata dall’utente al Gestore per garantire l’esatto adempimento del
contratto di somministrazione;
• Domiciliazione bancaria: è il sistema di pagamento delle bollette con il quale l’utente attribuisce mandato ad
una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario;
• Domiciliazione postale: è il sistema di pagamento delle bollette con il quale l’utente attribuisce il mandato ad
un’impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale;
• Impianto interno: impianto idraulico interno alla proprietà privata condominiale o del singolo condomino,
ossia posto dopo il misuratore generale;
• Misuratore (o contatore): strumento di proprietà del Gestore per la misurazione della quantità di acqua
erogata. Il misuratore può essere :
generale: è quello che viene associato all’utenza condominiale, registra i consumi dell’intero Condominio ed è posto su suolo pubblico;
singolo: è quello a cui è associata l’utenza del singolo utente e ne misura i consumi; è posto al limite della
proprietà privata, in luogo di facile accesso;
• Presa stradale: derivazione d’allacciamento della condotta principale;
• Proprietà privata condominiale: spazio di uso comune dei condòmini (scale, pianerottoli, locale autoclave,
giardino, ecc.).
• Proprietà privata del singolo condomino: spazio destinato all’uso privato del condomino (unità abitativa, box,
locale destinato ad uso commerciale, ecc.).
• Prescrizioni tecniche: prescrizioni imposte dal Gestore in ordine alla costruzione e al posizionamento dell’impianto interno, nonché all’esecuzione dell’allaccio.
• Sigillo: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare alcune violazioni;
• Subentro: attivazione della fornitura da parte di un nuovo utente in seguito alla cessazione del contratto dell’utente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore;
• Voltura: cessione del contratto di fornitura da un utente ad un altro, ai sensi dell’art. 1406 e segg. c.c., senza interruzione dell’erogazione del servizio.
• Usi impropri: devono intendersi, ai sensi del presente regolamento, il prelievo di acqua senza regolare contratto e tutti gli usi irregolari del servizio. Per la casistica, si veda il Capo XI “Usi impropri” e la relativa “Tabella Usi Impropri” allegata al presente Regolamento.
• Utente: è la persona fisica o giuridica, che dimostri la disponibilità dell’immobile (proprietario, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l’acquisto, condominio, titolare di un diritto reale di godimento) e abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore o sia titolare di un contratto di fornitura determinato a seguito della “cessione legale del contratto” derivante dal trasferimento della gestione “ex lege” dai precedenti gestori ad Acqua Pubblica Xxxxxx XxX.
• Utenza: misuratore associato ad un contratto e ad un’anagrafica dell’utente. Nel caso di utenza condominiale,
il contratto riguarda l’intero Condominio, come legalmente rappresentato.
Art. 3 (Servizio di approvvigionamento)
1. Il Gestore assicura il servizio in conformità alle previsioni del Piano d’Ambito.
2. Nella convenzione, oltre alle modalità di somministrazione della fornitura, vengono anche disciplinate le modalità di coordinamento tra il Gestore e i relativi soggetti tutelati e salvaguardati.
Art. 4 (Servizio di distribuzione idrica)
1. Il Gestore presta il servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell’acqua per usi civili nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell’ATO n. 3, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone in cui la rete idrica sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l’assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere, previo preliminare parere sul progetto e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l’idoneità all’esercizio. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo.
3. Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l’Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione, qualora non realizzate direttamente dal privato. . Le nuove opere, previa consegna al Comune, restano in gestione al Gestore, che può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
4. Il Gestore è responsabile della somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al limite della proprietà privata, dove deve essere posto l’apparecchio di misura. In caso di condotta insistente su proprietà privata, l’utente è responsabile della sua manutenzione. Il Gestore interviene esclusivamente sulle opere esistenti su suolo pubblico, aperto al pubblico o insistenti la proprietà privata in caso di condotte pubbliche preesistenti la presa in gestione, ai sensi del successivo comma 5; in questo caso, l’utente sarà tenuto a concedere l’accesso al Gestore.
5. Il Gestore interviene sulle condotte poste in proprietà privata solo qualora vengano utilizzate per approvvigionare altre utenze, poste al di fuori della proprietà medesima.
Art. 5 (Servizio di fognatura)
1. Il Gestore somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell’ATO n. 3 nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi, la somministrazione avverrà dopo l’assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore previa consegna delle opere al comune. Esso assumerà la gestione delle opere, previo preliminare parere sul progetto e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l’idoneità all’esercizio. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo.
3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l’Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione al Gestore che può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
4. Il Gestore interviene sulle condotte poste in proprietà privata solo qualora vengano utilizzate per collettare i reflui di altre utenze, poste al di fuori della proprietà medesima.
Art. 6 (Servizio di depurazione)
Il Gestore fornisce il servizio di depurazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
Art. 7 (Servizio idrico integrato)
Nei Comuni ove il Gestore somministra, oltre al servizio di distribuzione idrica, anche quello di fognatura e depurazione, la somministrazione è unica secondo contratti di somministrazione integrata, alle condizioni tutte del presente Regolamento.
Art. 8 (Uso dell’acqua)
1. 0.Xx Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile. Compatibilmente con le disponibilità idriche, il Gestore concede la somministrazione anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente. Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 144 comma 4 del DLgs. 152/2006, gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
2. Possono essere attivati contratti per la fornitura idrica su nudi terreni, cui viene attribuita la tipologia tariffaria “usi diversi”, sempre nei limiti di disponibilità della risorsa idrica. E’ facoltà del Gestore risolvere il contratto unilateralmente, in casi di scarsità idrica che mettano a repentaglio la normale fornitura per usi civili essenziali, senza che l’utente possa avere nulla a che pretendere in proposito. Qualora presso il terreno venga edificata una costruzione, sarà onere dell’utente darne immediata comunicazione al Gestore, fornendo gli estremi della concessione edilizia: in caso contrario, il Gestore potrà risolvere d’ufficio il contratto ovvero procedere al cambio uso ai sensi del Capo XI- Usi impropri, del presente regolamento.
3 Per le somministrazioni ad uso antincendio richieste dall’utente, il Gestore realizzerà, a spese dell’utente stesso, appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali l’utente potrà prelevare acqua esclusivamente per l’estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. Il contratto di somministrazione sarà stipulato per il solo servizio di distribuzione idrica. Per i contratti di somministrazione stipulati da persone giuridiche riconducibili a norme di diritto pubblico sarà applicata la tipologia tariffaria definita “Uso pubblico”. Per i contratti di somministrazione stipulati da tutti gli altri soggetti, sarà applicata la tipologia tariffaria definita “usi diversi”.
4. L’acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
5. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall’articolazione tariffaria vigente.
6. E’ espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell’acqua concessa, pena la risoluzione del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI.
7. Il Gestore è responsabile della potabilità dell’acqua fino al limite della proprietà privata dove deve essere
posto l’apparecchio di misura.
Art. 9 (Uso delle opere di fognatura e depurazione)
1. Il Gestore somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
3. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall’articolazione tariffaria vigente.
4. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI.
CAPO II – CONTRATTI
Art. 10 (Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura e depurazione o integrata,
l’interessato deve presentare al Gestore l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge.
3. All’atto della presentazione della domanda, dovranno essere versate dall’interessato le spese contrattuali,
come previste nell’allegata Tabella “Unica dei Costi” oltre alla marca da bollo vigente.
4. Il Gestore potrà chiedere integrazione alla richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2 o nel caso in cui la domanda sia carente della sottoscrizione o della documentazione richiesta o non sia compilata in modo completo e leggibile. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano fornite entro il termine di 30 giorni, il Gestore potrà respingere la domanda.
5. In caso di diniego, qualora siano riscontrate in sede di sopralluogo effettuato dal Gestore, difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria.
6. La richiesta di somministrazione, qualora l’immobile sia dotato delle opere necessarie affinché il Gestore possa fornire il servizio, deve essere formalizzata entro 45 giorni dalla presa di possesso dell’immobile stesso, la quale si intende a partire dalla data della stipula del contratto di acquisto, locazione, ecc.. In caso ciò non avvenga, sarà applicato quanto previsto al Capo XI del presente Regolamento, salva prova contraria, documentata, a carico dell’utente.
7. Nel caso in cui il richiedente la somministrazione o l’allaccio sia titolare di altro contratto con il Gestore, identificabile tramite medesimo codice fiscale o medesima partita iva, sul quale sia presente una morosità, per poter effettuare la stipula di un nuovo contratto dovrà essere saldato per intero l’insoluto, ad esclusione dell’ipotesi in cui il nuovo contratto abbia tipologia tariffaria Domestico Residente”
Art. 11 (Destinatario della somministrazione)
1. La somministrazione è effettuata a favore del detentore di titolo idoneo, che dimostri la disponibilità dell’immobile (proprietario, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l’acquisto, condominio, titolare di un diritto reale di godimento). L’utenza sarà normalmente intestata al reale utilizzatore del Servizio avente titolo
2. Il titolare del diritto reale o personale di godimento qualora non abbia perfezionato la propria posizione contrattuale nei tempi previsti dall’art.57 lettera D, sarà passibile delle sanzioni previste dal successivo art. 58. Le medesime disposizioni valgono anche in caso di affitto di azienda.
3. Il Gestore ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più utenti mantenendo la singolarità dell’apparecchio di misura per ogni contratto, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.
4. Il contratto di fornitura ad un immobile composto da più appartamenti è intestato come segue:
a) nel caso in cui vi sia una fruibilità dell’utenza da parte di più utilizzatori (unico contatore), il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque responsabili in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
b) in caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall’amministratore stesso; tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.
Art. 12 (Attivazione della somministrazione)
1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente, oltre alla presentazione della richiesta ai sensi dell’art. 10, dovrà provvedere al versamento dell’importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (si veda allegata Tabella “unica dei Costi”).
2. Il richiedente la somministrazione, sia in caso di nuovo allaccio, che di subentro, dovrà versare, per il perfezionamento del contratto, il “deposito cauzionale”, così come quantificato per tipologia di utenza nella “Tabella Unica dei Costi”. L’ammontare del deposito cauzionale sarà comunicato dal Gestore all’utente prima della sottoscrizione del contratto in funzione della tipologia tariffaria. Sono esclusi dall’obbligo di versare il “deposito cauzionale” gli utenti che siano dotati di domiciliazione bancaria o postale; il “deposito cauzionale” viene rimborsato agli utenti qualora scelgano di adottare quale mezzo di pagamento la domiciliazione bancaria o postale. Nel caso in cui, in vigenza di contratto, l’utente revochi la domiciliazione bancaria o postale, sarà tenuto ad informare tempestivamente il Gestore e a versare il corrispondente “deposito cauzionale”. Il Gestore potrà, comunque, provvedere autonomamente all’addebito nel caso di mancata comunicazione da parte dell’utente. Il “deposito cauzionale”, fruttifero di interessi, viene restituito in caso di cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, previa verifica dell’adempimento delle prescrizioni contrattuali o di quelle eventualmente impartite e dell’assenza di insoluti. In caso di insolvenza relativa ad almeno n. 2 fatture, rilevata in vigenza del contratto, fatta salva ogni altra azione di recupero del credito precedente alla sospensione/riduzione del flusso idrico, così come prevista dal successivo art. 17 del presente Regolamento, è
facoltà del Gestore procedere alla compensazione dei propri crediti con il “deposito cauzionale” versato,. Il Gestore provvederà allo stesso modo qualora l’insoluto venga rilevato al momento della cessazione del contratto. Nel caso in cui si proceda alla compensazione in vigenza del contratto, l’utente sarà tenuto a ricostituire il “deposito cauzionale” nella sua integrità e secondo il valore corrente, a seguito dell’invio da parte del Gestore di apposita fattura, il mancato pagamento della quale potrà dare luogo alla sospensione del servizio ai sensi del successivo art. 17.
3. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all’ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, anche attraverso il Gestore, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all’esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.
4. Il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della domanda di somministrazione, sia in caso di nuovo allaccio, che di subentro, la quale manifesta la volontà dell’utente di fruire del Servizio e una volta dimostrato, da parte dell’utente, il pagamento del deposito cauzionale; contestualmente, sarà consegnata o inviata all’utente la copia delle condizioni generali di contratto, contenente l’estratto del presente Regolamento. In caso di richiesta di voltura, il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della relativa domanda, la quale manifesta la volontà dell’utente di fruire del Servizio, e una volta dimostrato, da parte dell’utente, il pagamento dell’integrazione del deposito cauzionale rispetto a quanto versato dal precedente intestatario, se necessario.
5. Il contratto deve essere riconsegnato o rinviato al Gestore debitamente sottoscritto, qualora lo stesso non
pervenga il gestore procederà all’attivazione del contratto d’ufficio qualora la fornitura sia attiva.
6. Il Gestore provvederà all’invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, presso l’indirizzo di residenza/ sede dell’utente, ovvero all’indirizzo di spedizione indicato nella domanda di attivazione della fornitura, se diverso da quello di residenza/sede. Resta l’obbligo per l’utente di comunicare al Gestore ogni variazione della residenza.
Art. 13 (Durata del contratto)
I contratti di somministrazione sono a tempo indeterminato.
Art. 14 (Recesso dal contratto)
1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato devono darne comunicazione scritta al Gestore almeno 30 giorni prima mediante raccomandata a/r, ovvero attraverso consegna diretta della apposita modulistica presso gli sportelli del Gestore, che attesterà il ricevimento. Il rapporto contrattuale si riterrà terminato solo dopo che il Gestore abbia verificato la regolarità della richiesta. Il recesso dal contratto, che determina l’effetto estintivo dell’accordo, avrà effetto, per le parti esclusivamente dal momento della disattivazione/rimozione del contatore e/o della chiusura dello scarico, che avverrà da parte del Gestore nei termini previsti da Carta dei Servizi. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione/rimozione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale del Gestore.
2. Nel caso in cui il Gestore non venga messo in condizione di procedere alla disattivazione/rimozione del contatore, tale condotta sarà considerata in contrasto con la volontà dell’utente di cessare il contratto e, di conseguenza, la disdetta non sarà formalizzata. In questo caso, l’utente resterà titolare dell’utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
3. Il titolare dell’utenza deve dare disdetta dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile.
4. Il contratto per la fornitura del servizio ad uso cantiere termina con la fine dei lavori, che deve essere comunicato al Gestore ovvero alla scadenza del permesso a costruire e deve pertanto essere formalmente cessato o sostituito da un nuovo contratto. Il Gestore si riserva la facoltà di cessare d’ufficio il contratto in caso di mancata comunicazione da parte dell’utente, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 58.
5. L’utente è tenuto al pagamento della fattura di fine rapporto, oltre alle spese relative all’intervento di chiusura del contatore, come previste dalla Tabella “Unica dei Costi”, con restituzione da parte del Gestore della cauzione versata alla stipula del contratto di cui all’articolo 12 comma 2.
6. Nel caso in cui sul contratto relativo all’utenza disdettata sia presente un insoluto, lo stesso sarà addebitato sull’altro eventuale contratto attivo intestato al medesimo utente.
7. Quando il Gestore procede alla chiusura/rimozione del misuratore o alla chiusura dello scarico, al momento della disdetta viene contestualmente revocato il Nulla Osta allo scarico solo per le utenze non domestiche, mentre per le domestiche è prevista la sospensione ex art. 17 comma 7.
Art. 15 (Subentro o voltura dell’utenza)
1. In caso di subentro o voltura, così come definite al precedente art. 2, l’utente deve presentare al Gestore l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, nei termini di cui all’art. 10 comma 6. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge.
2. La voltura potrà avvenire previo consenso scritto dell’utente cessante e sanatoria di ogni pregressa morosità
eventualmente esistente.
3. Nell’ipotesi in cui non possa darsi luogo alla voltura, l’utente potrà richiedere il subentro, così come definito al precedente art. 2, stipulando un nuovo contratto, producendo la documentazione di cui all’art. 10 e dimostrando di essere estraneo alla situazione debitoria pregressa eventualmente esistente, mediante autocertificazione. In tale ipotesi, il Gestore stipulerà un nuovo contratto, previo annullamento di quello in atto esistente sulla medesima presa, attivando le azioni di recupero del debito eventualmente esistente nei confronti del precedente intestatario.
4. In caso di utenza con pregressa morosità, il nuovo utente sarà considerato coobbligato in solido con il
precedente intestatario se coniuge, parente, affine, convivente o se già residente presso l’utenza.
5. Qualora l’utenza morosa sia intestata ad una persona giuridica, il nuovo utente sarà considerato coobbligato in solido con il precedente intestatario in caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda o se esistano sovrapposizioni tra le due società.
6. Sia in caso di subentro che di voltura, per avere diritto alla somministrazione, l’utente dovrà provvedere al versamento delle spese accessorie, come previsto dal precedente art. 10. L’attivazione della fornitura avviene con le modalità indicate al precedente art. 12.
7. Il Gestore, inoltre, invia all’originario titolare la fattura di fine rapporto, sulla scorta della lettura
comunicata dal subentrante o verificata con apposito sopralluogo.
8. Qualora l’utente che effettui il subentro dimostri di occupare l’immobile servito da una data precedente a quella di presentazione della richiesta, si applicherà quanto previsto dall’art. 14 comma 3 Il subentro sarà effettuato:
- con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta, se le fatture emesse sul contratto precedente
risultano pagate e la tipologia d’uso sia la medesima;
- con decorrenza dalla data risultante dal titolo (atto di acquisto, locazione, comodato, ecc..), in tutti gli altri casi.
Art. 16 (Trasformazione d’uso)
1. In caso di trasformazione d’uso della somministrazione da uso domestico ad uso non domestico e viceversa, l’eventuale debito pregresso resterà in carico al titolare dell’utenza.
2. Restano a carico del richiedente le spese, come previste dalla Tabella “Unica dei Costi” oltre alle spese di adeguamento della cauzione, calcolata ai sensi del precedente art. 12 e quelle eventualmente attribuite ai sensi del Capo XI.
3. Nei casi di modifica d’ufficio della tipologia d’uso, il gestore comunica all’utente con lettera raccomandata A/R il cambio di categoria, fissando un termine di 30 giorni entro cui l’utente potrà fornire riscontro. In mancanza di riscontro il Gestore procederà d’ufficio. Resta da applicarsi, se del caso, quanto previsto dal Capo XI “Usi Impropri”, art. 58 caso D.
4. Nel caso in cui la trasformazione d’uso comporti la variazione della qualità dello refluo scaricato, l’utente
dovrà richiedere un nuovo Nulla Osta allo scarico.
Art. 17 (Riduzione o sospensione della somministrazione)
1. Il Gestore procede:
a) alla sospensione del flusso idrico o chiusura dello scarico, nei casi di utenze di sola fognatura e depurazione o quando non sia possibile effettuare il distacco idrico:
• qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente regolamento;
• nel caso comprovato in cui l’utente non consenta di rilevare la lettura del misuratore e non fornisca la propria autolettura;
• nel caso in cui l’utente impedisca l’accesso al misuratore dei tecnici del Gestore, con onere probatorio a carico del Gestore;
• in caso di alimentazione di utenza non prevista dal contratto;
• in caso di ripristino improprio della fornitura;
b) alla riduzione/sospensione del flusso idrico o chiusura dello scarico, nei casi di utenze di sola fognatura e depurazione o quando non sia possibile effettuare il distacco idrico, in caso di morosità, ai sensi dell’art. 1565 del codice civile.
2. Per le utenze di tipologia “Domestico Residente” si procederà esclusivamente alla riduzione del flusso idrico e non alla sospensione. La riduzione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l’installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura, garantendo un quantitativo minimo vitale di acqua, a salvaguardia dei bisogni primari dell’utente. La chiusura dello scarico verrà eseguita tramite i mezzi ritenuti tecnicamente più idonei.
3. Le spese per le operazioni di installazione e di rimozione dello strumento di limitazione della portata o di
sospensione e riattivazione del servizio, sia idrico che fognario, sono a carico dell’utente.
4. La riduzione del flusso idrico per le utenze ricadenti nelle tipologie di cui al precedente comma 2 non potrà essere eseguita nei seguenti casi:
a) in assenza di preavviso, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi ;
b) per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all’eventuale deposito cauzionale;
c) quando la morosità attenga esclusivamente le fatture oggetto di un giudizio instaurato dall’utente, pendente
dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti, ovvero di un reclamo o di una procedura di conciliazione;
d) quando l’utente abbia saldato l’importo insoluto;
e) quando venga considerata valida la documentazione prodotta dall’utente a motivo dello stato di insolvenza; f ) quando l’utente produca documentazione idonea a comprovare il suo stato di indigenza.
Nel caso in cui presso l’utenza singola, avente tipologia domestica, prima abitazione, risieda una persona affetta da comprovata grave malattia o da disabilità, che la rendano non autosufficiente, ed il suo stato sia dichiarato da uffici pubblici mediante idonea certificazione (in questo caso l’utente dovrà autorizzare il Gestore al trattamento dei dati sensibili), il Gestore non procederà alla riduzione e riattiverà il flusso idrico; qualora l’utenza interessata sia inserita in un contesto condominiale o consortile, con contratto unico di natura promiscua , il Gestore predisporrà un servizio di fornitura alternativo ad uso esclusivo della persona malata o diversamente abile, solo se questi risulti residente presso l’utenza stessa;
g) nella giornata di venerdì e nei giorni festivi e prefestivi
5. In caso di erroneo distacco, la riattivazione del servizio deve avvenire entro 12 ore dalla segnalazione senza
oneri a carico dell’utente, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.
6. Al momento della riduzione/sospensione del flusso per il motivo di cui al comma 1 lettera b), il Gestore appone un sigillo di riduzione/sospensione sul misuratore. L’accertata manomissione di tale sigillo sarà penalmente perseguita e trattata come previsto dal successivo art. 58.
7. In caso di chiusura dello scarico, il Gestore potrà procedere alla sospensione del relativo Nulla Osta, con comunicazione alle competenti Autorità.
8.Una volta ridotto/sospeso il flusso idrico o chiuso lo scarico, il Gestore procederà al ripristino nei casi in cui:
a) l’utente abbia saldato l’importo insoluto;
b) venga considerata valida la documentazione, prodotta successivamente all’intervento, a motivo dello stato di insolvenza o comprovante lo stato di indigenza, ai sensi del comma 2 del presente articolo. L’utente dovrà saldare comunque le spese accessorie, nonché quelle per il ripristino del Nulla Osta allo scarico, come previste dalla Tabella “Unica dei Costi”. Per la regolarizzazione delle utenze morose è dovuta anche la refusione delle spese di intervento su presa stradale, qualora tale intervento si renda necessario, come da tabella unica dei costi, nonché la penale di € 103,29.
9. In caso di riduzione del flusso idrico o chiusura dello scarico, la sospensione della fatturazione non opererà in riferimento alla quota fissa. Decorsi mesi tre dalla riduzione, la fatturazione riprenderà anche per la quota di consumo, con riferimento al consumo stimato art. 32.
10. Il Gestore addebiterà all’utente, nella fattura emessa successivamente al ripristino del servizio, gli
interessi di mora previsti al successivo art. 37, comma 3.
Art. 18 (Clausola risolutiva espressa)
1. Nel caso in cui il flusso idrico sia rimasto ridotto/ sospeso o lo scarico sia rimasto chiuso ai sensi del precedente art. 17, comma 1 lett. b), per oltre 90 giorni, senza che l’utente abbia proceduto a sanare la propria posizione ai sensi dello stesso art. 17, il Gestore invia il preavviso di risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
2. Il Gestore invierà all’utente lettera raccomandata o PEC di preavviso di risoluzione anche quando l’utente sia rimasto moroso a partire da n. 3 fatture consecutive, essendo gravemente pregiudicato il
rapporto fiduciario tra Gestore e utente ai sensi dell’art. 1564 c.c..
3. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione ovvero dalla compiuta giacenza della raccomandata o della PEC da parte dell’utente, senza che quest’ultimo abbia provveduto al pagamento dell’insoluto, il Gestore, ove possibile, procede alla chiusura e sigillatura o alla rimozione del contatore e/o alla chiusura dello scarico, qualora tali attività non siano già state eseguite ai sensi dell’art. 17, e comunica all’utente, sempre con lettera raccomandata A/R o PEC, l’avvenuta risoluzione del contratto. Qualora non fosse possibile procedere alla chiusura e sigillatura o alla rimozione del contatore e/o alla chiusura dello scarico, il Gestore riprenderà l’ordinaria fatturazione, ferma restando la revoca del nulla osta allo scarico ed il trattamento dell’utenza ai sensi del Capo XI del presente regolamento. La presente clausola resta sospesa in caso di ricorso all’Autorità giudiziaria competente.
4. Il contratto potrà essere, inoltre, risolto senza preavviso per:
a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle autorità competenti;
b) negazione della sanatoria in materia edilizia per manufatto totalmente abusivo;
c) intervenuto provvedimento dell’Autorità giudiziaria avente ad oggetto l’accertamento dell’abuso edilizio
totale;
d) distruzione dell’immobile;
e) accertata o sopravvenuta mancanza del titolo di legittimazione ad occupare l’immobile;
f ) sub-fornitura del servizio;
h) accertata ripetuta manomissione di xxxxxxx e di apparecchi di misurazione di cui agli artt. 30 e 31;
i) irreperibilità dell’utente intestatario del contratto;
j) opposizione dell’utente alle ispezioni da parte dei tecnici del Gestore.
5. Nei casi di risoluzione del contratto l’utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la rimozione/chiusura del contatore o per la chiusura della presa stradale e/o per la chiusura dello scarico e, ove possibile, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati, come previste dalla Tabella “Unica dei Costi”.
6. La risoluzione del contratto per morosità comporterà la sospensione del Nulla Osta allo scarico per le utenze domestiche, mentre la revoca del Nulla Osta per le altre tipologie, in caso di rimozione del
contatore o chiusura dello scarico.
Art. 19 (Decesso dell’utente)
In caso di decesso del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall’utente deceduto. Entro 12 mesi dall’avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore, mediante lettera raccomandata a/r o presentando idonea dichiarazione allo sportello, provvedendo altresì alla disdetta o alla voltura del contratto. In tal caso, qualora il nuovo intestatario sia un familiare del defunto, convivente presso l’indirizzo di fornitura, la voltura sarà gratuita per quanto riguarda le spese di istruttoria. In ogni caso, si applica quanto previsto dall’art. 15 comma 4.
Art. 20 (Fallimento dell’utente)
Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo
del fallito, procedendo a voltura e assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
CAPO III – ALLACCIAMENTI
Art. 21 (Spese di allacciamento)
1. Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione, il richiedente è tenuto a sostenere le relative spese secondo le tariffe applicate dal Gestore.
2. Spetta al Gestore eseguire, previa comunicazione al richiedente, le opere di derivazione dei misuratori ed il pozzetto fiscale.
3. Le opere di derivazione, compreso il misuratore ed il pozzetto fiscale, restano in gestione al Gestore che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.
4. Il richiedente l’allaccio, prima dell’esecuzione dello stesso, è tenuto al versamento degli oneri di cui al precedente comma 1, indicati nel preventivo di spesa che il Gestore provvederà a redigere e consegnare all’utente. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino circostanze che determinino maggiori oneri a carico dell’utente, non superiori al 20% in più rispetto a quanto preventivato, il Gestore proseguirà i lavori, senza richiedere alcuna somma aggiuntiva all’utente.
Nel caso in cui la maggiorazione del preventivo superi il 20%, i lavori saranno sospesi e il Gestore provvederà all’invio di atto di integrazione del preventivo. Solo a seguito dell’accettazione espressa del suddetto atto e relativo pagamento da parte dell’utente, il Gestore proseguirà i lavori. Contrariamente, il Gestore provvederà alla restituzione delle somme già versate, al netto delle spese accessorie previste dalla Tabella “Unica dei Costi”, previa richiesta scritta dell’utente.
5. Successivamente al pagamento della somma indicata nel preventivo, il Gestore richiede le necessarie autorizzazioni, a seguito del rilascio delle quali provvede ad eseguire i lavori di allacciamento. Nel caso in cui non vengano concesse al Gestore le necessarie autorizzazioni, il Gestore, non potendo eseguire i lavori, provvederà ad informare l’utente ed a restituire le somme già versate, salvo eventuale ottenimento delle suddette facoltà di procedere, prima dell’esecuzione dei lavori, all’aggiornamento degli oneri di allacciamento, previo preavviso al richiedente. Parimenti, se in fase di esecuzione dei lavori di allacciamento emergano circostanze ostative imprevedibili, non imputabili al Gestore, quest’ultimo non potrà considerarsi impegnato ad eseguire l’allaccio e sarà liberato con la semplice restituzione degli oneri corrisposti dall’utente.
6. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui al comma 1 non viene effettuato nei tempi stabiliti o segnalati nell’avviso di pagamento, cosicché il Gestore non sarà più impegnato a realizzare l’allacciamento.
7. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all’allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di istruttoria previste dalla Tabella “Unica dei Costi”.
8. I costi di allacciamento saranno determinati sulla base del prezzario approvato dall’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale.
9. Per le somministrazioni di acquedotto e fognatura, il richiedente provvede, a sua cura e spese, in
conformità alle disposizioni tecniche impartite dal Gestore, alla realizzazione delle necessarie opere di allacciamento fino al pozzetto fiscale o al misuratore posto dal Gestore al limitare della proprietà
privata.
Art. 22 (Prescrizioni tecniche)
1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dalle condotte di adduzione e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, il Gestore ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere.
2. Il Gestore provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino alla valvola di intercettazione posta immediatamente a valle del misuratore o fino al pozzetto fiscale incluso, posto al limite della proprietà privata.
CAPO IV IMPIANTI INTERNI
Art. 23 (Impianti interni di acquedotto)
1. L’impianto per la distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata, dopo la valvola di intercettazione posta a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell’utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali.
2. E’ vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
3. E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l’idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell’acqua erogata nella tubazione adduttrice.
4. Qualora l’utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l’acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza.
5. E’ vietato, in ogni caso, l’inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
6. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di
rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l’impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dal Gestore.
7. L’impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
8. Il Gestore, pur non avendone l’obbligo, può verificare gli impianti e gli apparecchi dell’utente.
Art. 24 (Impianti interni di fognatura)
1. L’impianto di fognatura all’interno della proprietà privata, e comunque a monte del pozzetto fiscale, è eseguito a cura e spese dell’utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali.
2. E’ vietato realizzare impianti a sistema misto che convoglino nella pubblica fognatura nera le acque meteoriche.
3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del pozzetto fiscale di allacciamento posto dal Gestore.
4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica, con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L’impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
5. Nel caso in cui debbano essere realizzati pozzetti per prelievo campioni, deve essere assicurato un
dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell’impianto interno ed il fondo del pozzetto di
prelievo campioni.
6. Non è ammesso il collegamento alla rete di fognatura dei pluviali o l’immissione diretta di acque
piovane.
7. Non è ammesso collegamento diretto alla rete di fognatura.
8. Per le utenze industriali, salvo quanto stabilito nell’autorizzazione allo scarico, il Gestore prescriverà anche le condizioni per la realizzazione e ubicazione del pozzetto fiscale per il prelievo campioni.
Art. 25 (Prescrizioni e collaudo)
1. Il Gestore si riserva di formulare le eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni.
2. Il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio,
3. In caso di installazione o modifica di un impianto di sollevamento di fognatura, l’utente deve darne
preventiva comunicazione al Gestore e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.
4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Gestore potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell’utente.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo il Gestore può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese dell’utente.
Art. 26 (Modalità di trattamento delle perdite dopo il misuratore)
1. Salvo quanto previsto dal comma 6 e salvo quanto indicato al comma 1 bis, in caso di perdita dopo il contatore documentata, il Gestore potrà applicare lo storno di una quota pari al 46% del consumo
maturato nel periodo interessato dalla perdita, escluso l’importo relativo alla quota fissa che è sempre dovuto. 1bis. Per la tipologia tariffaria “altri usi – uso cantiere” applicata alle nuove costruzioni e per le somministrazioni ad uso antincendio di cui al precedente art. 8 comma 2, non è previsto alcun trattamento di sgravio per perdita.
2. Condizione necessaria per l’applicazione dello storno di cui al comma 1 è l’evidenza di un picco di consumi anomalo nel periodo interessato dalla perdita, rientrato nei consumi medi precedenti alla perdita stessa a seguito di riparazione. Ai fini del presente capo si intende “picco di consumo anomalo” il consumo pari almeno al doppio dei consumi rilevati nello stesso periodo nell’anno precedente.
3. La documentazione necessaria all’ottenimento dello sgravio, che deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza della fattura interessata dalla perdita idrica, salvo giustificati motivi che ne possano determinare la concessione anche oltre tale termine, è la seguente:
• verbale tecnico di Acqua Pubblica Sabina spa e/o dichiarazione firmata di altro tecnico chiamato dall’utente o autodichiarazione dell’utente, che attesti la presenza della perdita,
• fattura o ricevuta fiscale, in copia conforme, dei lavori di riparazione o di rifacimento della tubazione e/o
prova d’acquisto dei pezzi di ricambio eventualmente necessari, con indicazione dei pezzi medesimi
4. Una volta prodotta la documentazione necessaria, la percentuale di sgravio applicata sarà pari al 46% dell’importo per tutto il periodo interessato dalla perdita sino alla data di riparazione, escluso l’importo relativo alla quota fissa che è sempre dovuto.
5. Non sarà dovuto alcuno sgravio nel caso di consumi per perdite dovute a non corretto funzionamento dei rubinetti degli impianti di utilizzazione e degli scarichi. Ugualmente, non saranno accolte le richieste di sgravio nei casi di mancata lettura per cause non imputabili al Gestore, nel periodo inficiato dalla perdita.
6. Nel caso in cui l’utente presenti nuova richiesta di sgravio sulla medesima utenza, il Gestore si riserva di respingere la richiesta quando i consumi rilevati nel periodo della precedente perdita non abbiano subito variazioni.
7. In caso di mancata sussistenza dei consumi riferiti all’ultimo anno si applica quanto previsto dall’art. 30,
xxxxx XXX, terzo capoverso.
CAPO V APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO
Art. 27 (Apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche, rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente, sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all’uso e al fabbisogno necessario.
2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installata, sempre a cura del Gestore, una valvola unidirezionale di arresto, alla quale si innesta l’impianto interno.
3. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
4. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando l’utente si approvvigioni comunque da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. Il Gestore potrà richiedere l’installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese dell’utente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo, ove compatibili. L’utente dovrà comunicare al Gestore l’avvenuta installazione entro i successivi 30 giorni onde permettere la sigillatura dello stesso.
5. Nei casi di somministrazioni integrate, costituite da somministrazione di acquedotto ad uso artigianale,
agricolo ed industriale e da somministrazione ad uso domestico, l’utente dovrà richiedere, eventualmente modificando a propria cura e spese lo schema idrico interno secondo le indicazioni prescritte dal Gestore, due contratti distinti.
Art. 28 (Posizione e custodia degli apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misurazione devono essere collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Gestore, posti immediatamente al limite della proprietà privata, in luogo di facile accesso, che deve sempre essere garantito, agli addetti incaricati dal Gestore stesso.
1bis. In caso di forniture relative ad immobili preesistenti con misuratore collocato all’interno della proprietà privata, il Gestore, qualora sia impossibilitato, per causa a quest’ultimo non imputabile, a rilevare la lettura per oltre dodici mesi, può richiedere all’utente di provvedere allo spostamento del misuratore in luogo facilmente accessibile, al limite della proprietà privata.
2. Di norma i misuratori devono essere posti in nicchie corredate da appositi sportelli, la cui predisposizione è a cura e spese dell’utente, in conformità alle indicazioni fornite dal Gestore. L’utente dovrà sempre assicurare al personale del Gestore l’accessibilità al misuratore per eseguire le letture ed ogni altra attività necessaria e prevista dal presente Regolamento.
3. Qualora il vano contatore sia chiuso con qualsiasi strumento che lo renda inaccessibile (lucchetto,
serratura, ecc.), il Gestore è autorizzato a rimuoverlo e a sostituirlo con strumento proprio, fornendo copia
della chiave d’accesso all’utente.
4. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.
0.Xx Gestore si riserva di disporre, previa comunicazione all’utente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione, anche a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Nel caso in cui lo spostamento del misuratore comporti la necessità di operare modifiche
nell’impianto interno, il Gestore si riserva di valutare insieme all’utente la fattibilità dell’opera. Le spese per la modifica dell’impianto interno restano a carico dell’utente.
6. Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno,
dandone preavviso all’utente;
7. L’utente è depositario del misuratore e della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli, con la diligenza del buon padre di famiglia.
8. L’utente ha l’obbligo di mantenere sempre accessibile, sgombro e pulito l’alloggiamento del misuratore, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione. E’ tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento ed incuria, ad esclusione di danni provocati da terzi denunciati all’autorità di Pubblica Sicurezza ed al Gestore.
Art. 29 (Spostamento contatori e allacciamenti)
1. L’esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori disposti dal Gestore esclusivamente per ragioni tecnico organizzative interne saranno eseguite a cura e spese del Gestore ma preventivamente concordati con l’utente, qualora tali lavori dovessero comportare una modifica dell’impianto interno dell’utente.
2. L’esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori stabilita dal Gestore per motivi igienico sanitari e di sicurezza sono eseguite a cura del Gestore in accordo con l’utente; gli adeguamenti interni che eventualmente dovessero rendersi necessari restano a carico dell’utente.
3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 21.
Art. 30 (Guasti e lettura degli apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno, oltre a quanto previsto dal successivo art. 35.
2. L’utente potrà procedere all’autolettura nei tempi e nei modi definiti dal Gestore.
3. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore provvederà alla sostituzione dello stesso (se necessaria) alla presenza dell’utente, qualora questi non vi rinunci espressamente. Nel caso in cui l’utente non si presenti all’appuntamento concordato, il Gestore addebiterà comunque gli oneri di sopralluogo sulla successiva fattura. Qualora l’utente intenda richiedere un nuovo intervento, sarà tenuto a corrispondere nuovamente gli oneri di sopralluogo. Una volta sostituito il misuratore, si procederà alla determinazione dei volumi di consumo da addebitare all’utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore. Si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti, ad eccezione delle utenze caratterizzate da un consumo stagionale. Non sussistendo idonei consumi storici, si utilizzeranno i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore nell’arco temporale di controllo ritenuto congruo dal Gestore e comunque non inferiore a 3 mesi, ferma restando la facoltà dell’utente di chiedere il ricalcolo dei consumi utilizzando un ulteriore periodo di 9 mesi. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Gestore provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza.
4. In caso di sostituzione o installazione di nuovo contatore per cause non dovute ad attività del Gestore e limitatamente ai casi di cattiva custodia da parte dell’utente, i relativi costi, indicati nella
Tabella Unica dei Costi, resteranno a carico dell’utente.
5. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non a mezzo dei dipendenti o incaricati del Gestore.
6. L’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle della valvola d’arresto. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all’utente le spese di verifica, così come risultanti dalla Tabella ”Unica dei costi”.
Art. 31 (Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi)
1. Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale il Gestore dispone l’installazione a cura e spese dell’utente, secondo le specifiche tecniche prescritte dal Gestore, di idonei misuratori di portata e/o di campionatori automatici dei reflui, ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale del Gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi ritenuti più idonei dallo stesso. Per il periodo precedente all’installazione del misuratore, il Gestore può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento;
b) analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte;
c) analisi dei processi di trattamento dei reflui;
d) dichiarazioni annuali di scarico.
2. L’utente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale del Gestore i misuratori ed i campionatori automatici.
3. Sono a carico dell’utente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia.
4. Nel caso di guasti al misuratore, l’utente ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione e di darne
comunicazione al Gestore entro i successivi 30 giorni affinché questo possa provvedere alla sigillatura.
5. I misuratori possono essere rimossi o spostati su richiesta del Gestore o dell’utente, previo accordo tra le parti, secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29.
6. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore, provvederà ai sensi dell’art. 30 comma 3.
CAPO VI TARIFFE E MODALITA’ DI RISCOSSIONE
Art. 32 (Determinazione delle tariffe)
1. Il Gestore applica, la tariffa dei servizi somministrati in conformità a quanto adottato dall’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale ed approvato dall’ Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ai sensi della vigente normativa.
2. La tariffa si compone di una quota fissa, che deve essere in ogni caso pagata dall’utente e che costituisce il
corrispettivo della disponibilità del servizio, e di una quota variabile commisurata al consumo.
3. Ogni variazione dell’articolazione tariffaria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
4. Qualora non sia in possesso delle letture, oppure non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, il Gestore fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell’utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo la seguente tabella:
TIPOLOGIA | MC PER UTENZA/A |
Domestico Residente | 113 |
Domestico Non Residente | 42 |
Attività commerciali | 269 |
Attività artigianali | 85 |
Attività industriali | 1111 |
Box e Cantine | 26 |
Fontane Pubbliche | 975 |
Zootecnico | 245 |
Uso pubblico | 778 |
Usi Diversi | 283 |
Bocche Antincendio | 425 |
Art. 33 (Applicazione della tariffa) |
1. Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati secondo l’articolazione tariffaria in vigore nell’anno di
consumo e in relazione alla tipologia d’uso attribuita all’utenza.
2. La tariffa è unica per tutti i Comuni serviti dal Gestore in riferimento al servizio somministrato.
3. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono i Comuni serviti o altri Enti pubblici.
Art. 34 (Articolazione delle tariffe)
1. Per le somministrazioni di acquedotto, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico, l’utente ha
diritto alla tariffa domestico residente
a. costituisca prima abitazione, fornendo l’attestazione della residenza;
b. costituisca l’abitazione principale sul territorio italiano dell’utente residente all’estero. Rientra in questa categoria anche il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di polizia, qualora la residenza sia in località differente da quella in cui si riferisce il servizio (L. 342/2000).
2. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Per l’uso domestico la tariffa è unica, cioè non soggetta a riduzioni per miglioramento qualitativo e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento, come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di utenze domestiche, o assimilabili a domestiche, che usufruiscono esclusivamente dei servizi di fognatura e depurazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 27, in assenza di letture si applica la tabella indicata all’art. 32 comma 4.
3. Per l’uso industriale, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere determinata anche in funzione della qualità del refluo scaricato. Il Gestore, infatti, concede riduzioni di tariffa ove l’utente provveda a migliorare il refluo rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento; la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l’uso domestico.
4. L’agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base della documentazione prodotta (analisi chimiche da
laboratorio accreditato) per i volumi di scarico prodotti nell’anno precedente.
Art. 35 (Rilevazione dei consumi)
1. La rilevazione dei consumi presso l’utenza avviene direttamente da parte del Gestore, quando ciò sia possibile, due volte l’anno, ovvero mediante comunicazione dell’utente, fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore. Ogni ulteriore richiesta di rilevazione dei consumi proveniente dall’utente sarà addebitata per l’importo previsto dalla Tabella Unica dei Costi. Qualora nel corso della rilevazione ad opera del Gestore dovessero essere riscontrate anomalie, queste saranno comunicate formalmente all’utente.
2. Qualora il Gestore non riesca a effettuare le letture previste con propri incaricati, per causa imputabile all’utente, quest’ultimo verrà invitato a consentire l’accesso mediante raccomandata a.r. o PEC e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento della penale prevista nella Tabella Unica dei Costi.
Art. 36 (Fatturazione)
1. Il corrispettivo del servizio, fatturato all’utente di norma trimestralmente, anche su consumo stimato, viene determinato sulla base dei consumi registrati. Resta l’obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno due volte l’anno, ove possibile, addebitando o accreditando all’utente la differenza tra l’effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture su consumo stimato.
2. Qualora il Gestore non sia in possesso delle letture, o non sia possibile procedere alla misurazione dei
volumi di consumo, fatturerà sulla base del consumo medio giornaliero dell’utente o, se codesto
non fosse conosciuto, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all’art. 32 comma 4. In caso di conguaglio
negativo, l’importo a credito per l’utente sarà scalato dalle fatture successive.
Art. 37 (Modalità di pagamento)
1. Il pagamento avverrà secondo le modalità e nei termini indicati in fattura.
2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio, il Gestore, su richiesta inoltrata entro la data di scadenza della fattura, può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l’applicazione degli interessi pari al T.U.R. più 2 punti.
3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.R. più 3 punti.
4. In caso di mancato pagamento decorsi i termini indicati in fattura, il Gestore attiverà le procedure per il recupero del credito, anche attraverso società esterne, addebitando le spese necessarie, come
previsto dalla Carta dei Servizi.
CAPO VII AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DISCIPLINA DEL NULLA OSTA
Art. 38 (Norma di rinvio)
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) e successive modifiche, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento, come previsto dall’art. 107 comma 2 del Codice.
Art. 39 (Autorità competente)
1. Ai sensi dei vigenti regolamenti e fatta salva diversa disciplina legislativa, il Gestore è tenuto al rilascio del Nulla Osta allo scarico per i reflui domestici o assimilabili. Per gli scarichi industriali l’autorizzazione va richiesta all’Ente preposto, che richiederà al Gestore un parere tecnico vincolante.
2. La facoltà di immettere scarichi nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed
efficacia l’autorizzazione o il Nulla Osta.
Art. 40 (Classificazione degli scarichi)
1. Ai sensi dell’art. 74 comma 1 lettera g) del Codice Ambiente si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione, mentre per servizi sono da intendersi gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico, quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all’ingrosso e bar.
2. Per scarichi assimilabili a quelli domestici si intendono quelli elencati all’art. 101 c. 7 del Codice
Ambiente e quelli di cui al vigente Piano di tutela delle acque regionali.
3. Ai sensi dell’art. 74 c. 1 lett. h) del Codice Ambiente si definiscono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
4. Si definisce scarico pluviale l’immissione diretta, tramite condotta, in rete fognaria, di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti e che non contengano sostanze ritenute pericolose ai sensi del Codice Ambiente o comunque tali da costituire un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale.
Art. 41 (Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali)
1. I titolari di scarichi domestici ed assimilati sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente Regolamento. E’ fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori.
2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili devono ottenere il Nulla Osta allo scarico da parte del Gestore.
3. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili, ai fini dell’ottenimento del necessario Nulla Osta del Gestore, dovranno presentare formale richiesta su modulistica predisposta dal Gestore.
4. I titolari di scarichi domestici e/o assimilati che immettono scarichi diversi, non preventivamente autorizzati, sono perseguibili ai sensi del Titolo V del Codice Ambiente.
5. E’ fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.
Art. 42 (Disciplina degli scarichi industriali)
1. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai parametri fissati dal Gestore all’interno del parere tecnico vincolante ed alle altre prescrizioni contenute nell’Autorizzazione allo scarico.
2. L’immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni come stabilito al precedente art. 24.
3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.
Art. 43 (Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)
1. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tab. 3/A e tab. 5 dell’Allegato 5
alla parte terza del Codice Ambiente, all’uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai parametri fissati dal Gestore all’interno del parere tecnico vincolante al rilascio dell’Autorizzazione allo scarico.
2. Il Gestore si riserva, in considerazione delle capacità dell’impianto di depurazione gestito, di vietare lo scarico contenente sostanze pericolose che a norma dell’art. 108, comma 5, del Codice Ambiente dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi del Codice medesimo e successive modifiche ed integrazioni.
3. Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite
dall’autorità preposta al controllo, ed a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di
prelievo campioni. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.
Art. 44 (Autorizzazione allo scarico)
1. L’autorizzazione è rilasciata al titolare della attività produttiva da cui ha origine lo scarico. Nel caso di
modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione al Gestore e all’Autorità competente.
2. L’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art. 124, comma 8, del Codice Ambiente ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.
3. Il titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di
autorizzazione che dovrà essere corredata da apposita documentazione.
4. L’autorizzazione è rilasciata, previo ottenimento del parere tecnico vincolante del Gestore, dall’Autorità entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda purché quest’ultima sia conforme a quanto specificato al precedente comma 3.
4 bis. Il parere tecnico vincolante potrà essere rilasciato dal Gestore solo una volta saldata l’eventuale morosità presente in relazione all’utenza da cui trae origine lo scarico.
5. Un anno prima della scadenza della autorizzazione, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico.
6. Qualora l’insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o
ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico, il titolare è tenuto
ad avanzare nuova domanda di autorizzazione. Il titolare dello scarico è tenuto comunque ad avanzare nuova
richiesta di autorizzazione in caso di trasferimento dell’attività da cui ha origine lo
scarico.
7. Il titolare dello scarico può richiedere, per la messa a punto dei processi depurativi, che l’autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data di attivazione di esso. Il titolare della autorizzazione dovrà, non oltre 10 giorni prima dell’attivazione, dare comunicazione, con raccomandata A.R. all’Autorità, della data ed ora in cui lo scarico verrà attivato. In considerazione dell’indice di pericolosità, l’Autorità potrà stabilire, nell’atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.
Art. 45 (Sospensione e revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l’autorizzazione)
1. Il Gestore nel caso in cui accerti:
a) la manomissione o l’irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello
scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;
b) la modificazione della natura e della qualità dello scarico;
c) il mancato versamento degli oneri di cui al successivo art. 46, diffiderà, fatto salvo quant’altro stabilito per legge, il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.
2. Quando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, il Gestore provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere il Nulla Osta o il parere tecnico per l’autorizzazione per un tempo determinato ed ad effettuare ogni altra operazione per impedire lo scarico, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, al titolare dello scarico è revocato il Nulla Osta o il parere tecnico per l’autorizzazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patiendi dal Gestore.
4. Il Nulla Osta può essere sospeso in caso di chiusura dello scarico fognario per morosità, come previsto dal precedente art. 17.
5. La revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l’autorizzazione comporta la risoluzione del contratto di
somministrazione.
6. Il Nulla Osta viene revocato al momento della cessazione del contratto in caso di rimozione del contatore o chiusura dello scarico, come previsto dai precedenti artt. 14 e 18, esclusivamente alle utenze avente tipologia d’uso non domestica.
Art. 46 (Spese di istruttoria e di controllo)
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di Nulla Osta o di parere tecnico per l’autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.
2. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dovrà allegare ricevuta dell’avvenuto versamento degli oneri provvisori di istruttoria stabiliti dal Gestore e indicati nella Tabella “Unica dei Costi”.
3. Il Gestore, completata l’istruttoria, provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. Il
parere tecnico per l’autorizzazione o il Nulla Osta saranno rilasciati solo dopo che il richiedente avrà
trasmesso al Gestore l’attestazione del pagamento delle spese a saldo.
CAPO VIII
SERVIZIO Dl TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI
Art. 47 (Disciplina dei conferimenti)
1. Le acque reflue possono essere conferite, a mezzo autobotti, presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gestiti dal Gestore, aventi capacità depurativa adeguate a rispettare comunque i valori limite allo scarico, purché:
a) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) provengano da insediamenti non serviti dalla pubblica fognatura e ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, che abbiano le caratteristiche di cui all’art. 110 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, nel quale è ubicato l’impianto presso il quale vengono conferite;
c) siano conferite a mezzo di trasportatori che abbiano stipulato apposito contratto di somministrazione con il
Gestore; questi al momento dell’accesso all’impianto dovranno presentare:
I. formulario di identificazione del rifiuto di cui al Codice Ambiente; il formulario dovrà riportare nelle “Annotazioni” la seguente attestazione “Insediamento non servito dalla pubblica fognatura” e nelle “Caratteristiche del rifiuto” le indicazioni sulle qualità del refluo;
II. campione preliminare del rifiuto liquido rappresentativo dell’intera qualità trasportata, sigillato e
controfirmato dal produttore e dal trasportatore;
III. contratto di somministrazione del Gestore;
IV. ricevuta di versamento dei corrispettivo del servizio.
2. Il Gestore si riserva, in funzione delle capacità dell’impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni,
anche di tipo qualitativo, al conferimento di dette acque reflue domestiche.
3. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte del Gestore, senza che ciò
possa essere causa di richiesta di danni o quant’altro a tale titolo, nei seguenti casi:
a) disservizio dell’impianto di trattamento;
b) indisponibilità dell’impianto di trattamento;
c) non conformità del campione alle acque conferite;
d) mancanza anche di uno dei requisiti previsto al punto I del presente articolo.
4. Nell’ipotesi di sospensione del servizio prevista al comma 3 lettera a) dei presente articolo, il
trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione dette somme a titolo di penale.
Art. 48 (Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di trattamento delle acque da conferire, il trasportatore deve
presentare al Gestore l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.
2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
a) i dati anagrafici e fiscali dell’autotrasportatore;
b) gli estremi dell’iscrizione all’Albo nazionale imprese gestioni rifiuti;
c) la provenienza geografica dei reflui e l’impianto presso il quale si intende effettuare il conferimento;
d) il volume dei conferimenti, distinti per qualità e quantità.
3. In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione degli oneri per spese di istruttoria.
Art. 49 (Perfezionamento e durata del contratto)
1. Dalla data di sottoscrizione del contratto il trasportatore è autorizzato ad accedere all’impianto di trattamento alle condizioni stabilite nel contratto medesimo, in conformità alle norme del presente Regolamento.
2. Il contratto ha la durata di un anno e non è automaticamente prorogabile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rimanda alle norme, per quanto applicabili, previste al precedente Capo II.
Art. 50 (Controlli)
1. Il Gestore si riserva di procedere, preventivamente ed anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare.
2. Il Gestore accetta unicamente i reflui che abbiano le caratteristiche previste dall’art. 110 comma 3 del D. Lgs.152/2006.
3. Il controllo verrà eseguito da personale del Gestore o incaricato dallo stesso, che procederà al prelievo del
campione direttamente dall’autobotte, prima che avvenga l’immissione delle acque nell’impianto.
4. In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull’impianto a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore. Non si procederà all’immissione nell’impianto delle acque reflue nel caso in cui la verifica risulti sfavorevole.
5. In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio del Gestore nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere un’aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia.
6. Nel caso in cui l’analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare al Gestore la somma di € 100,00 per metro cubo conferito a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici e di laboratorio, come stabiliti al precedente art. 45, salvo i maggiori danni all’impianto ed all’ambiente derivanti dall’immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.
Art. 51 (Tariffa)
Per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti si applica la vigente tariffa approvata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO n. 3, con riferimento alla sola parte del servizio di depurazione in funzione dei vari usi. Restano a carico del produttore del rifiuto le spese di trasporto.
Art. 52 (Clausola risolutiva espressa)
Il Gestore dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all’autorità giudiziaria, nei seguenti casi:
a) ripetute violazioni da parte del trasportatore delle norme di cui all’art. 47 comma 1;
b) mancato versamento, entro dieci giorni dalla comunicazione del Gestore, degli oneri a titolo di penale
previsti all’art. 50 comma 5.
CAPO IX – CONTROLLI
Art. 53 (Personale addetto al controllo)
1. Il Gestore dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:
a) controlli degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature gestite dal Gestore e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione;
b) controlli di qualità delle acque durante l’intero ciclo;
c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L’utente è obbligato a consentire l’accesso per l’effettuazione delle operazioni di controllo al personale del Gestore appositamente incaricato.
Art. 54 (Esecuzione dei controlli)
1. I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di un programma predisposto dal Gestore.
2. Nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx provvede ad effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, qualora si ritenga necessario.
3. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.
CAPO X SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE
Art. 55 (Richiesta del servizio)
1. Nel caso di utenza condominiale o promiscua, ove le diverse unità immobiliari risultino raggruppate su un unico misuratore e sia impossibile una misurazione individuale del prelievo, il titolare del contratto può chiedere al Gestore di provvedere al servizio di riparto dei costi della somministrazione tra le relative sottoutenze. La ripartizione deve riguardare tutti i condòmini.
2. Il Gestore può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni:
a. che venga installato, a cura e spese dell’utente, ai soli effetti dell’accertamento dei consumi, per ogni sottoutenza un apparecchio di misura;
b. che l’impianto interno e l’ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni
tecniche stabilite dal Gestore;
c. che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi
registrati all’apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione posto in opera dal Gestore;
d. che l’utente rimanga unico responsabile nei confronti del Gestore per inadempienze a quanto stabilito dal presente regolamento;
e. che la lettura dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della lettura del contatore condominiale.
3. Sono a carico dell’utente le spese di: a) verifica dell’impianto interno;
b) fornitura e installazione degli apparecchi di misurazione;
c) canone del servizio di riparto come stabilito al successivo art. 56.
4. L’utente resta unico responsabile per eventuali manomissioni o inidoneo funzionamento dei misuratori posti in opere per ogni sottoutenza.
Art. 56 (Canone del servizio di riparto)
1. Per ogni sottoutenza è dovuto al Gestore un canone fisso come approvato dall’Autorità d’Ambito.
2. Alla riscossione dei canoni si provvede in uno con l’emissione della fattura dei servizi somministrati di acquedotto, fognatura e depurazione.
CAPO XI USI IMPROPRI
Art. 57 (Definizioni)
Per “uso improprio della risorsa idrica” si intende:
a) Uso del servizio di acqua potabile e/o fognatura e depurazione senza contratto o comunque di prelievo non autorizzato, o i casi di rottura dolosa, manomissione o inversione del contatore, manomissione dei sigilli di chiusura ed in caso di allaccio idrico / fognario non eseguito dal Gestore o senza previa autorizzazione di quest’ultimo, cosiddetto “Abuso totale”;
b ) Uso del servizio di fognatura e depurazione con contratto per il solo uso dell’acqua, senza nulla osta all’allaccio in fognatura, cosiddetto “Abuso parziale”;
c) Uso del servizio di acqua potabile con contratto per il solo servizio di fognatura e depurazione, cosiddetto“ Abuso parziale”; d. Mancata voltura, nel caso in cui il nuovo intestatario non effettua la comunicazione al gestore entro 90 gg dalla presa in possesso dell’immobile (proprietà, affitto, comodato, …) o 12 mesi in caso di decesso dell’intestatario da parte degli eredi;
d) Tipologia d’uso e tariffaria inesatta rispetto a quella registrata nel contratto, qualora ci sia un indebito vantaggio per l’utente;
e) Uso del pozzo come fonte di approvvigionamento idrico aggiuntiva senza che i volumi scaricati in pubblica fognatura vengano registrati e successivamente fatturati.
Art. 58 (Casistiche e Sanzioni)
A. ABUSIVO TOTALE – INDIVIDUAZIONE SANZIONI
Documentazione a corredo dell’istanza | Abuso individuato dal Gestore | Auto-denuncia |
1) L’utente non produce alcuna documentazione | Penale: 500€ + diritti di istruttoria tecnica + Costi di ricerca: 500€ + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art. 32) + interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 250€ + diritti di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art. 32) + interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
2) L’utente produce documentazione del precedente gestore | Penale: 150€ + diritti di istruttoria tecnica +Costi di ricerca: 150€ + ricalcolo degli ultimi cinque anni+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 75€ + diritti di istruttoria tecnica + ricalcolo degli ultimi cinque anni+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
3) casi di rottura dolosa, manomissione o inversione del contatore, manomissione arbitraria dei sigilli di chiusura e riattivazione abusiva del flusso idrico a seguito di chiusura per morosità o uso improprio | Penale: 500€ + diritti di istruttoria tecnica +costi di ricerca: 500€ + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art.32+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 250€ + diritti di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art. 32+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
B. ABUSIVO PARZIALE – INDIVIDUAZIONE SANZIONI
Utilizzo del servizio di fognatura e depurazione con un contratto per il solo uso dell’acqua o
Utilizzo del servizio idrico con contratto di sola fognatura e depurazione
Documentazione a corredo dell’istanza | Abuso individuato dal Gestore | Auto-denuncia |
1) L’utente non produce alcuna documentazione. | Penale: 500€ + diritti di istruttoria tecnica + Costi di ricerca: 150€ + ricalcolo degli ultimi cinque anni + interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 250€ + diritti di istruttoria tecnica +ricalcolo degli ultimi cinque anni + interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
2) L’utente produce documentazione del precedente gestore | Penale: 150€ + diritti di istruttoria tecnica +Costi di ricerca: 150€ + ricalcolo degli ultimi cinque anni+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 75€ + diritti di istruttoria tecnica + ricalcolo degli ultimi cinque anni + interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
3) contatore installato dal precedente gestore e disdettato, ma non sigillato, senza consumo. | Nessuna penale né diritti di istruttoria | Nessuna penale né diritti di istruttoria |
4) contatore installato dal precedente gestore e | Penale: 150€ + Costi di ricerca: 150€ + diritti di istruttoria tecnica + | Penale: 75€ + diritto istruttoria tecnica + consumo degli ultimi cinque anni+ |
disdettato, ma non sigillato ma con prova dell’utilizzo | consumo degli ultimi cinque anni+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) | interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
C. ABUSIVO PARZIALE INDIVIDUAZIONE SANZIONI Mancata voltura
Casistica | Abuso individuato dal Gestore | Auto-denuncia |
1) Fatture pagate (con stessa tipologia uso e/o tipologia tariffaria) | Nessuna | Nessuna |
2) In caso di decesso oltre 12 mesi (art. 19) e fatture pagate | Nessuna | Nessuna |
3) Fatture pagate, ma con tipologia d’uso o tariffaria differente (anche per decesso oltre 12 mesi) | Penale: 150€ + Costi di ricerca : 150€ + diritti di istruttoria tecnica + Pregresso degli ultimi cinque anni o dalla data scaturita dalla documentazione certificata del possesso, ricalcolo secondo la corretta tipologia d’uso. + interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 75€ + diritti di istruttoria tecnica + Pregresso degli ultimi cinque anni o dalla data scaturita dalla documentazione certificata del possesso, ricalcolo secondo la corretta tipologia d’uso. + interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
D. ABUSIVO PARZIALE – INDIVIDUAZIONE SANZIONI
Tipologia d’uso e tariffaria inesatta
Casistica | Abuso individuato dal Gestore | Auto-denuncia |
1) Tipologia d’uso inesatta | Penale: 150€ + Costi di ricerca: 150€ + diritti di istruttoria tecnica + Ricalcolo del pregresso. + interessi legali maturati (solo usi non domestici) Le penali si applicano solo nel caso in cui l’anomalia tariffaria e/o d’uso abbia prodotto un indebito vantaggio per l’utente | Penale: 75€ + diritti di istruttoria tecnica + Ricalcolo del pregresso. + interessi legali maturati (solo usi non domestici) Le penali si applicano solo nel caso in cui l’anomalia tariffaria e/o d’uso abbia prodotto un indebito vantaggio per l’utente |
E. ABUSIVO PARZIALE INDIVIDUAZIONE SANZIONI
Uso di altra fonte aggiuntiva di approvvigionamento idrico (POZZO) senza che i volumi scaricati in fognatura vengano registrati e fatturati
Casistica | Abuso individuato dal Gestore | Auto-denuncia |
Uso di altra fonte di approvvigionamento senza che i volumi scaricati in fognatura vengano fatturati | Penale: 150€ + diritti di istruttoria tecnica +Costi di ricerca: 150€ + Pregresso del servizio fognatura e depurazione negli ultimi cinque anni o dalla data scaturita dalla documentazione certificata, calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art. 32 + interessi legali maturati (solo usi non domestici | Penale 75€ + Pregresso del servizio fognatura e depurazione negli ultimi cinque anni o dalla data scaturita dalla documentazione certificata, calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art. 32 + interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
Per la regolarizzazione delle utenze abusive è dovuta anche la refusione delle spese di intervento su presa stradale, qualora tale intervento si renda necessario, come da tabella unica dei costi.
Art. 59 (Individuazione)
1. Gli usi impropri vengono di norma individuati su iniziativa dell’utilizzatore o dai letturisti durante la rilevazione delle letture, o ancora dai tecnici del Gestore durante le verifiche oppure attraverso campagne di ricerca di utilizzi impropri realizzate dal Gestore periodicamente attraverso personale proprio o con affidamento a terzi.
2. Qualora le anomalie siano riscontrate direttamente dal Gestore è necessario che questo, per il tramite del proprio personale operativo:
a) Nel caso in cui l’utilizzatore sia presente:
− verifichi l’utenza mediante tecniche di chiusure/aperture;
− annoti la lettura e la matricola del contatore, quando presente, individuando il punto d’acqua, se non censito, secondo i criteri di codifica adottati dalla società. Da questo momento la situazione del punto d’acqua, chiuso o munito di contatore deve essere comunque verificata ed annotata ad ogni giro di lettura;
− rilevi le generalità della persona a cui corrisponde l’utilizzo dell’acqua;
− rediga e faccia sottoscrivere il verbale dalla persona interessata invitando quest’ultima a presentarsi allo sportello per regolarizzare la sua posizione. Se la persona interessata si rifiuta di firmare il verbale l’operatore annota comunque le sue generalità.
b) Nel caso in cui l’utilizzatore sia assente:
− esegua la stessa procedura di verifica e di rilevazione dei dati;
− lasci il verbale nella cassetta della posta o sotto la porta.
c) Nel caso in cui l’operatore non riesca ad individuare con le prove idrauliche la titolarità della presa irregolare:
- provveda a chiudere e sigillare la presa operando la chiusura e bloccaggio della chiave;
- rediga e alleghi alla presa il verbale di accertamento contenente l’invito a presentarsi presso lo sportello,
muniti del verbale, e a non rimuovere il sigillo prima che la posizione sia stata regolarizzata.
3. Quando viene individuata un’utenza abusiva, qualora il Gestore non riesca a conoscere l’identità dell’utilizzatore e questi non effettui la regolarizzazione entro 5 giorni dalla data apposta sul verbale
di intervento di cui al comma precedente, il Gestore procederà alla chiusura come previsto dal successivo art
60. Qualora il Gestore individui l’utilizzatore provvederà alla messa a ruolo e alla conseguente fatturazione, considerando manifesta per fatti concludenti la volontà dell’utente di aderire al contratto, vista la fruizione del servizio, fornito dal Gestore in regime di monopolio.
Art. 60 (Distacco dell’utenza)
Interventi Tecnici
Uso improprio | Operazione di verbalizzazione | Operazione di apertura |
Abusivo totale | Chiusura del servizio immediato con redazione di verbale | Entro 48 ore dal pagamento della fattura di regolarizzazione |
Abusivo totale | Messa a ruolo d’ufficio e fatturazione, se conosciuto, decorsi i 5 giorni indicati nel verbale senza che l’utente si sia presentato allo sportello per regolarizzarsi | |
Abusivo parziale (con fatture insolute) | Verbale di verifica dell’uso improprio individuato, controfirmato dall’utente, con l’indicazione di presentarsi entro 5 giorni allo sportello. Trascorsi i 5 gg si procede alla regolarizzazione d’ufficio, con comunicazione tramite raccomandata ar o PEC ed addebito sia dell’insoluto che delle spese accessorie. |
Mancata voltura | Verbale di verifica dell’uso improprio individuato, controfirmato dall’utente, con l’indicazione di presentarsi entro 5 giorni allo sportello. Trascorsi i 5 gg si procede alla chiusura del servizio (qualora possibile). In caso di assenza dell’utente, la chiusura sarà effettuata dopo 20 giorni. | Entro 48 ore dal pagamento della fattura di regolarizzazione o della prima rata |
A seguito di uno dei suddetti interventi tecnici, per regolarizzare la propria posizione, l’utente dovrà in ogni caso pagare tutti i costi richiamati dall’art. 58,così come specificati nella “Tabella degli Usi Impropri” allegata al presente Regolamento, oltre agli eventuali ulteriori maggiori costi per l’intervento di sopralluogo e chiusura, e i costi amministrativi. Il Gestore si riserva di sporgere denuncia per furto d’acqua.
CAPO XII DISCIPLINA PER I CONDOMINI
Art. 61 (Destinatari della disciplina)
1. Destinatari sono i Condomini posti in strutture immobiliari verticali (palazzine), con contatore generale e unico contratto, già esistenti al 31.12.2005 o ai quali sia stata rilasciato permesso di costruire alla stessa data.
2. Non rientrano nella fattispecie:
- I Condomini costituiti da unità immobiliari indipendenti, distribuite orizzontalmente (ad es. consorzi);
- I Condomini verticali il cui permesso a costruire sia stato rilasciato successivamente al 31.12.2005;
- I Condomini per i quali non esista il contratto unico ma i singoli contratti per ogni condomino.
Per i casi sopra elencati vige l’art. 28 del presente Regolamento.
Art. 62 (Posizionamento dei misuratori)
1. Condizione necessaria per ottenere l’installazione e contrattualizzazione dei contatori per singolo condomino è che i misuratori possano essere installati su suolo pubblico o su strada privata aperta al pubblico.
2. Il Gestore dispone, inoltre, lo spostamento su suolo pubblico, al limite della proprietà privata del misuratore
generale a cure e spese dell’utente.
3. In caso di variazione dello stato dei luoghi che modifichi l’accessibilità alla strada privata precedentemente aperta al pubblico, il Gestore procederà al ripristino della situazione antecedente la contrattualizzazione dei singoli contatori, disdettando d’ufficio i singoli contratti e proseguendo nella fatturazione e gestione dell’unico contatore condominiale.
Art. 63 (Responsabilità)
1. Ogni responsabilità e/o obbligo del Gestore in ordine alla potabilità dell’acqua, o alla pressione della stessa,
o ad eventuali danni alle condotte si arresta al misuratore generale posto su suolo pubblico.
2. Per quanto riguarda l’impianto interno, ogni responsabilità in ordine a danni o guasti rimane a carico del Condominio e dei singoli condòmini, per quanto di propria competenza. Ogni contratto che il singolo condòmino andrà a firmare sarà dotato di apposita clausola relativa alle responsabilità.
Art. 64 (Letture)
Il Gestore provvede ad eseguire le letture nelle modalità richiamate all’articolo 35 del presente Regolamento.
Art. 65 (Fatturazione)
1. In relazione al misuratore generale, il Gestore provvede a fatturare sulla base della differenza tra il consumo registrato e la somma dei consumi riportati dai singoli misuratori.
2. In relazione, invece, ai misuratori singoli, il Gestore fattura sulla base del consumo registrato da ognuno di essi, ai fini della ripartizione dei consumi medesimi.
3. Ogni singolo contratto conterrà, inoltre, una clausola che prevede che, in caso di impossibilità di procedere alla lettura dei misuratori singoli, il Gestore ai fini della fatturazione faccia riferimento al
consumo stimato per tipologia di utenza ai sensi del precedente art. 32, salvo conguaglio.
4. Il Condominio rimane comunque responsabile di ogni eventuale differenza di consumo tra il misuratore generale e la somma dei singoli.
Art. 66 (Morosità)
1. In caso di morosità dell’utenza riferita al singolo condomino, il Gestore procede secondo le modalità consentite dalla legge, arrivando, in caso di morosità persistente, anche alla chiusura dell’utenza, con conseguente sospensione della somministrazione, previo invio di comunicazione tramite raccomandata A/R, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del presente Regolamento.
2. Sia i singoli contratti che il contratto condominiale conterranno una clausola che precisi che anche in caso di morosità dell’utenza condominiale il Gestore potrà agire nel modo sopra descritto, chiudendo l’utenza e dunque impedendo l’afflusso di acqua anche ai singoli condòmini.
Art. 67 (Concessione dei singoli contratti)
1. I misuratori singoli di ripartizione dei consumi posti a valle del misuratore condominiale, che si trovino all’interno della proprietà privata dei singoli condòmini devono essere spostati e installati nel luogo previsto dal punto precedente, a spese dei condòmini medesimi.
2. Al fine di ottenere la stipula dei singoli contratti, i condòmini dovranno impegnarsi ai sensi dell’articolo
precedente, secondo il seguente iter:
a) entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta di stipula dei contratti singoli, dovrà essere prodotto al Gestore il progetto dei lavori per lo spostamento dei misuratori singoli nella proprietà privata condominiale;
b) entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data in cui venga prodotto il progetto, il Gestore fornirà il proprio parere sulla fattibilità dei lavori;
c) entro i 6 (sei) mesi successivi al rilascio del parere del Gestore, dovranno essere realizzati i lavori di spostamento dei misuratori, solo ad avvenuto spostamento e installazione dei singoli misuratori in conformità al progetto approvato dal Gestore si potrà procedere alla contrattualizzazione dei singoli misuratori stessi;
e) in caso di utenze condominiali /promiscue costituite da due unità immobiliari, qualora l’utente richieda una nuova posizione contatore su impianto esistente, “sdoppiamento impianto”, il nuovo contatore dovrà essere installato, a spese dell’utente, in luogo di facile accesso, che deve essere sempre garantito agli addetti incaricati dal Gestore;
f) in caso di utenze condominiali / promiscue costituite da tre o più unità immobiliari si applicherà quanto
previsto dall’art. 28 del presente Regolamento.
Art. 68 (Rinvio)
Per quanto riguarda la responsabilità del Gestore, le letture, la fatturazione e la morosità, si rinvia ai precedenti artt. 65, 66, 67, 68.
Art. 69 (Prescrizioni tecniche)
Per le prescrizioni tecniche si rinvia a quanto già previsto nei precedenti Capi III, IV e V.
CAPO XIII DISCIPLINA PER I CANTIERI
Art. 70 (Attivazione del contratto da cantiere)
1. La somministrazione di acqua ad uso cantiere potrà avvenire solo in presenza di apposita licenza a costruire. Con riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 12 del presente Regolamento relativi all’attivazione della somministrazione, per le utenze da cantiere, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto, che il richiedente, oltre alle spese previste nella Tabella unica dei costi, versi il deposito cauzionale, il cui
importo sarà quantificato con le modalità stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema
Idrico (AEEGSI).
Art. 71 (Cessazione del contratto da cantiere)
1. Il contratto per la fornitura del servizio ad uso cantiere termina con la fine dei lavori, che deve essere comunicato al Gestore ovvero alla scadenza del permesso a costruire e deve pertanto essere formalmente cessato o sostituito da un nuovo contratto.
Il Gestore si riserva la facoltà di cessare d’ufficio il contratto in caso di mancata comunicazione da parte dell’utente, fermo restando l’attivazione delle procedure di regolarizzazione degli Usi Impropri previste dall’art. 58 del presente Regolamento.
CAPO XIV NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 72 (Adeguamento dei contratti esistenti)
Ciascun contratto in essere, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.
Art. 73 (Applicabilità del diritto comune)
Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 74 (Obbligatorietà)
Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione
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