CIG N. 7851964DA9 (CIG DERIVATO N. )
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1° AGOSTO 2019 AL 31 LUGLIO 2023
CIG N. 7851964DA9
(CIG DERIVATO N. )
Art. 1: Oggetto dell’appalto
1. Oggetto dell’appalto è l’affidamento in gestione dei seguenti servizi alla prima infanzia di proprietà comunale:
Denominazione | Sede | Ricettività |
Nido d’infanzia “Chicchirullò" | Piazza Malgrat de Mar Figline - Incisa | 32 |
Nido d'infanzia "La Girandola" | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx | 00 |
Nido d'infanzia "Trenino" | Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | 00 |
Art. 2: Finalità e caratteristiche del Servizio
1. Il progetto di gestione del Nido d'infanzia “Chicchirullò", del Nido d'infanzia "Il Trenino" e del Nido d'infanzia comunale "La Girandola", dovrà riferirsi e perseguire le finalità e gli obiettivi indicati nella
L.R. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", del relativo Regolamento regionale di attuazione in materia di servizi educativi per la prima infanzia 41/R/2013 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il progetto proposto deve essere predisposto in base alle indicazioni della normativa regionale toscana e agli indirizzi comunali contenuti nel Regolamento dei Servizi alla prima infanzia attualmente in vigore e dal Progetto pedagogico comunale.
3. L’aggiudicatario provvede alla progettazione, programmazione, realizzazione, verifica e monitoraggio del servizio di cui sopra, assicurando le prestazioni indicate al successivo comma 12 del presente articolo.
4. I Nidi d'infanzia “Chicchirullò" e "Trenino" sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00, con possibilità di prolungamento fino alle ore 17:30 in caso di raggiungimento del numero minimo di n. 6 richieste, come previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Servizi alla prima infanzia.
5. Il Nido d'infanzia "Girandola" è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30.
6. Tutti i Nidi garantiscono ai genitori la scelta di 5 fasce giornaliere differenziate in uscita (7,30/12,30, 7,30/13,30, 7,30/15,00, 7,30/16,00, 7,30/17,00 o 17,30), modificabili durante l'anno educativo per un massimo di 2 volte.
7. I Nidi suddetti sono attivi dal 3° giorno lavorativo del mese di settembre al 30 giugno dell’anno successivo. Per il periodo Natalizio e Pasquale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare i servizi qualora il numero delle richieste raggiunga almeno il 40% degli iscritti ad ogni Nido d'infanzia comunale. Nel mese di luglio, è previsto un ampliamento dei servizi per rispondere alle esigenze dei genitori che lavorano, per un massimo di 4 settimane. Il calendario è determinato annualmente dall’Amministrazione Comunale, che può riservarsi la possibilità di effettuare chiusure straordinarie. Le attività saranno sospese nei giorni festivi.
8. Il Nido d’infanzia “Chicchirullò” è rivolto ai bambini in età compresa dai 3 ai 36 mesi e prevede un’articolazione organizzativa suddivisa in n. 2 “gruppi-sezione”:
• GRUPPO PICCOLI: composto da bambini fra i 3 ed i 17 mesi circa (n. 13 compresenti);
• GRUPPO GRANDI: composto da bambini fra i 18 ed i 36 mesi circa (n. 19 compresenti).
9. Il Nido d’infanzia “La Girandola” è rivolto ai bambini in età compresa dai 12 ai 36 mesi e prevede un’articolazione organizzativa suddivisa in n. 2 “gruppi-sezione” misti omogenei, composti da 21 bambini per ciascun gruppo;
10. Il Nido d’infanzia “Il Trenino” è rivolto ai bambini in età compresa dai 3 ai 36 mesi e prevede un’articolazione organizzativa suddivisa in n. 3 “gruppi-sezione”:
• GRUPPO PICCOLI: composto da bambini fra i 3 ed i 12 mesi circa(n. 13 compresenti);
• GRUPPO MEDI: composto da bambini fra i 13 ed i 24 mesi circa (n. 16 compresenti);
• GRUPPO GRANDI: composto da bambini fra i 25 ed i 36 mesi circa (n. 19 compresenti).
11. E’ garantita la frequenza dei bambini già frequentanti il nido dall’anno precedente, a partire dal 3° giorno lavorativo di settembre di ogni anno, su indicazione dell’Amministrazione.
12. Il gestore assicura le seguenti prestazioni:
a) attività educativa, sorveglianza, igiene e cura dei bambini e rapporto con le famiglie degli utenti. Tali attività si realizzano attraverso il lavoro in sezioni omogenee per età nel Nido d'infanzia Xxxxxxx e miste nei Nidi d'infanzia Chicchirullò e Girandola, in continuità con l’attuale metodo educativo, basato su uno specifico Progetto pedagogico e in raccordo con il Coordinatore pedagogico comunale e il Servizio comunale competente;
b) servizio di refezione, con le modalità indicate nel successivo art. 3 comma 1 lett. b);
c) servizio di custodia, sorveglianza e pulizia dei locali e degli spazi esterni utilizzati, con le modalità indicate nel successivo art. 3 comma 1 lett. c);
d) adozione, applicazione e gestione di un proprio piano di autocontrollo HACCP;
e) fornitura di giochi, materiale didattico, di cancelleria e altri generi di consumo a norma di legge e adatti ai bambini dai 3 ai 36 mesi (solo per il Nido d’infanzia “La Girandola”);
f) fornitura del materiale di pulizia e relativa attrezzatura, con le modalità indicate nel successivo art. 3 comma 1 lett. d);
g) fornitura del materiale igienico-sanitario, dei prodotti per l’igiene personale e quelli per il pronto soccorso, con le modalità indicate nel successivo art. 3 comma 1 lett. e);
h) partecipazione e raccordo con il Gruppo di coordinamento pedagogico comunale, assicurando la propria adesione ai progetti da questo promossi;
i) previsione di un “monte ore” non frontale annuo per il personale educativo non inferiore all’8% del complessivo lavoro individuale, nel quale rientrano le attività di programmazione, documentazione, partecipazione a collettivi, incontri con i genitori, riunioni con il Servizio comunale competente, partecipazione a progetti rivolti ai bambini e/o alle famiglie dei nidi organizzati dal Comune, corsi di formazione eventualmente organizzati in ambito territoriale e/o zonale, ecc.;
j) previsione di un “monte ore” annuo per il personale ausiliario non inferiore a 40 ore, da utilizzare, anche su richiesta dell’Amministrazione comunale, per partecipazione a riunioni di collettivo o con i genitori, assemblee, collaborazione con gli educatori per feste interne ai Nidi, partecipazione a progetti di formazione, ecc.
13. L’orario d’ingresso ai Nidi ha una flessibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,30. L’ingresso oltre tale orario può essere eccezionale e deve essere concordato con gli educatori.
Art. 3: Modalità di espletamento del servizio
1. Le modalità di espletamento del servizio vengono meglio definiti nei seguenti ambiti:
a) Gestione attività Nidi d’infanzia: deve essere realizzata sulla base di un progetto pedagogico e tecnico-organizzativo, formulato secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale. Tale progetto è attuato attraverso l’impiego del personale educativo necessario, secondo i parametri indicati dalla normativa regionale, per garantire il corretto svolgimento del lavoro con i bambini e del rapporto con le famiglie. Il progetto prevede e comporta, in termini generali, la custodia, la cura e la promozione dello sviluppo armonico e globale delle aree relazionale, psicomotoria, emotiva, cognitiva e comunicativa dei bambini in età dai 3 ai 36 mesi (per i Nidi d’infanzia “Chicchirullò” e “Il
Trenino”) e dai 12 ai 36 mesi (per il Nido d'infanzia “La Girandola”). Le sezioni dovranno disporre di giochi e materiali idonei per le varie fasce d’età sopra indicate. Deve essere garantita la partecipazione attiva delle famiglie dal momento dell’inserimento del bambino nel servizio a tutto il suo percorso evolutivo all’interno della struttura medesima. La struttura dovrà essere resa disponibile anche per iniziative formative o laboratoriali rivolte alle famiglie utenti, promosse dall’Amministrazione o dal gestore stesso. I bambini frequentanti, individuati mediante redazione di apposita graduatoria, stilata dal Servizio comunale competente, vengono ammessi al servizio sia in corrispondenza dell'inizio dell'anno educativo, sia nel xxxxx xxxx'xxxx, xxx xxxx xx debba procedere alla copertura di posti resisi vacanti, come previsto dal Regolamento comunale in materia. Prima dell’attivazione del servizio di cui al presente appalto, il soggetto gestore concorda con il competente Servizio comunale le modalità operative di gestione del servizio medesimo, per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara e nell’offerta presentata dal soggetto stesso. Il soggetto gestore provvede a gestire il servizio sulla base di quanto previsto dal progetto pedagogico e tecnico-organizzativo presentato in sede di gara, di cui si assume la completa responsabilità. Il progetto presentato, oltre a rispettare le finalità ed indicazioni metodologiche sopra indicate, dovrà prevedere lo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni, senza eccezione alcuna:
• la programmazione educativa, in particolare l’organizzazione della giornata educativa, l’impiego di strumenti per osservare e documentare le attività, l’organizzazione del lavoro non frontale, la modalità di verifica della qualità;
• l’organizzazione giornaliera del personale educativo e ausiliario impiegato;
• le modalità di partecipazione attiva delle famiglie in contesti formali (come riunioni assembleari, di sezione e di piccolo gruppo, colloqui individuali ecc.) e non formali (come feste, laboratori, eventuali proposte formative e di sostegno alla genitorialità);
• la nomina di un Responsabile che svolga le funzioni di coordinatore del servizio e di referente organizzativo del personale impiegato. Tale figura dovrà altresì essere referente nei confronti del Servizio comunale competente e del Coordinatore pedagogico comunale;
• la nomina di un Responsabile del trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente sul trattamento dei dati personali;
• garantire la presenza di un numero congruo di educatori per l’esecuzione del servizio, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino previsto dalla vigente normativa regionale Toscana. Il soggetto deve provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, con altro di pari qualifica professionale, al fine di garantire il rispetto dei rapporti numerici di cui sopra. Deve essere altresì prevista, in caso di sostituzione per assenze di lunga durata, la trasmissione dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti, entro e non oltre 5 giorni, al Servizio comunale competente;
• provvedere all’immediata sostituzione di quei dipendenti che tenessero un comportamento, nei confronti dei bambini e dei genitori, tale da arrecare pregiudizio al contesto educativo del servizio e che si rendessero responsabili di inadempimento delle attività oggetto del presente capitolato;
• assicurare la partecipazione del personale impiegato alle riunioni di tipo organizzativo, ai corsi di formazione e di aggiornamento, ai convegni e ad altre iniziative che l’Amministrazione comunale riterrà opportuno proporre, nell’ambito delle proprie competenze;
• assicurare la partecipazione del proprio coordinatore del servizio alle riunioni periodiche del Gruppo di coordinamento pedagogico comunale.
b) Servizio di refezione Nidi d’infanzia: consiste nello svolgimento delle attività di:
• sporzionamento dei pasti, comprese le diete personalizzate certificate, secondo il menù previsto dal Servizio di ristorazione scolastica;
• lavaggio frutta;
• preparazione colazioni e merende;
• rigovernatura utensili, stoviglie e altre attrezzature minute (solo per il Nido d’infanzia “La Girandola”);
• sanificazione e pulizia locali cucina, attrezzature e utensili;
• adozione del Piano di autocontrollo HACCP, con oneri a carico del gestore. Il gestore comunica di aver adottato tale piano ed il nominativo del Responsabile.
Le suddette attività dovranno essere svolte dal lunedì al venerdì, nei periodi di apertura del servizio, così come determinati dal calendario annuale. L’utenza giornaliera è composta dai bambini frequentanti e dagli adulti di riferimento. Lo svolgimento del servizio di refezione come sopra descritto dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, nonché in attuazione del piano di autocontrollo HACCP, provvedendo contestualmente e a proprie spese all’effettuazione delle relative analisi e prelievi.
Il personale addetto terrà i rapporti con i fornitori e riceverà i pasti sulla base di quanto previsto dal capitolato e dai contratti relativi alla fornitura dei pasti stipulati dal Comune. Sarà cura del Servizio comunale competente fornire al soggetto gestore i dati relativi ai sopracitati fornitori (solo per il Nido d’infanzia “La Girandola”). I pasti saranno forniti dal Concessionario del servizio di ristorazione scolastica comunale. Per lo sporzionamento dei pasti e la preparazione delle colazioni e/o merende l’aggiudicatario potrà utilizzare tutte le attrezzature, le stoviglie, le pentole, gli arredi e le altre cose mobili presenti nella struttura e messe a disposizione dal Comune.
L’aggiudicatario si impegna a garantire il corretto utilizzo delle attrezzature esistenti e a segnalare tempestivamente al competente Servizio eventuali disfunzioni.
La colazione dovrà essere pronta entro le ore 9,30, mentre i pasti dovranno essere sporzionati alle ore 11:30 – 11:45 a seconda del servizio. La merenda dovrà essere pronta e distribuita dalle ore 16:00 alle ore 16:30, dovranno essere ritirati i carrelli e relative stoviglie e posate dalle sezioni, per provvedere alla loro rigovernatura. Durante le fasi di sporzionamento e somministrazione, dovrà essere applicato il sistema di identificazione e controllo di rischio denominato HACCP. E’ facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso controlli presso i locali per verificare la rispondenza del servizio alle prescrizioni del presente capitolato d’appalto.
Il gestore sostiene il costo dei pasti consumati dal proprio personale educativo e ausiliario, il quale dovrà preventivamente iscriversi presso il Concessionario del servizio di ristorazione scolastica comunale.
c) Servizio di custodia, sorveglianza e pulizia: il soggetto gestore deve garantire:
• l’apertura dei Nidi d’infanzia alle ore 7:30;
• la chiusura delle strutture al termine delle attività educative e di pulizia;
• l’attivazione e la disattivazione dell’impianto di allarme della struttura, ove presente;
• la custodia e la sorveglianza delle strutture in oggetto, nonché lo svolgimento di attività in collaborazione con il gruppo degli educatori all’interno delle sezioni, secondo la programmazione annuale dei servizi;
• la pulizia e sanificazione giornaliera e periodica dei locali del servizio in oggetto, nel rispetto delle necessità di utilizzo degli spazi previste dalle programmazioni educative, secondo modalità da concordare con il Servizio comunale competente, prima dell’inizio dell’attività;
• l’adozione di un proprio piano di autocontrollo HACCP per i locali sede dei refettori, provvedendo contestualmente e a proprie spese all’effettuazione delle relative analisi e prelievi.
• l’adozione di uno specifico protocollo per la pulizia e la sanificazione di giochi, ciucci e materiali lavabili, quali tovaglie e bavagli in dotazione dei servizi educativi.
d) Materiale di pulizia: il soggetto gestore s’impegna a utilizzare idonei prodotti disinfettanti, lucidanti, sanificanti, ecc., di prima qualità e resa, non sfusi, ma in contenitori dotati di etichette identificative del contenuto, delle indicazioni normative e che abbiano caratteristiche di ecocompatibilità secondo l’etichettatura “Ecolabel”. Tali prodotti dovranno essere impiegati per la pulizia, il lavaggio e la sanificazione dei contenitori, degli utensili, dei piani di lavoro, delle
attrezzature necessarie allo svolgimento della somministrazione dei pasti, di preparazione delle merende e/o colazioni, oltre che per la pulizia degli ambienti, degli arredi, del materiale didattico, di bavagli, lenzuola ecc., fornendo al competente servizio comunale le relative schede tecniche. Il gestore si impegna altresì a comunicare il nome commerciale dei prodotti “Ecolabel” utilizzati e nel caso essi non siano in possesso di tale etichetta, si impegna a presentare la documentazione attestante il rispetto della normativa sopra indicata, su richiesta del servizio competente. All’interno della struttura dovranno essere conservate e visionabili su richiesta la schede di prodotto e di sicurezza di tutti i prodotti per la pulizia, il lavaggio e la sanificazione utilizzati. I prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio possono essere controllati dal competente servizio comunale, che potrà disporne la sostituzione. Gli oneri per il materiale di pulizia, le attrezzature e quanto altro necessario al buon andamento del servizio sono posti a carico del soggetto aggiudicatario.
L’aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta attuate sul territorio comunale.
e) Materiale igienico sanitario: l’acquisto di sapone liquido, prodotti di carta utilizzati per il cambio dei bambini e altro materiale igienico-sanitario necessario (carta igienica, fazzoletti usa e getta, rotoloni per asciugare le mani, rotoli di carta usa e getta per coprire i fasciatoi, ecc.) sono a carico del soggetto gestore. Il sapone liquido, nonché i prodotti di carta utilizzati per il cambio dei bambini devono avere caratteristiche di ecocompatibilità, secondo l’etichettatura Ecolabel (ove esistente in commercio). Il lavaggio di tende, copertine e tappeti andrà effettuato al bisogno e, comunque, almeno una volta nell’anno educativo e sarà a carico del soggetto gestore, come il lavaggio quotidiano/settimanale di bavagli, tovaglie e lenzuola.
2. Il soggetto gestore ha inoltre l’obbligo di:
a) garantire, da parte del personale impiegato nei servizi, il rispetto della normativa prevista D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta all’assistenza, alla previdenza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, all’igiene e prevenzione sul lavoro, nonché di tutte le altre disposizioni in vigore e quelle che potranno eventualmente essere emanate nel corso della durata contrattuale;
b) fornire adeguata istruzione al personale addetto, nonché agli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed informare il personale addetto della necessità di adottare le particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori, secondo le prescrizioni di legge e i piani di emergenza appositamente predisposti per ogni struttura;
c) fornire il personale addetto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, secondo quanto disposto dall’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
d) fornire gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale, prescritti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, da indossare durante le ore di servizio.
3. Per la gestione dell’emergenza, il gestore deve garantire la presenza di personale in possesso delle necessarie conoscenze attestate da dichiarazione di frequenza a specifici corsi di formazione (incendio, primo soccorso, evacuazione).
4. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno garantisce la presenza di mezzi mobili (estintori) per combattere un principio di incendio, il cui impiego deve essere riservato al personale adeguatamente formato ed istruito a cura dell’aggiudicatario. Eventuali gravi violazioni degli obblighi di formazione e informazione costituiscono motivo di immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell’Amministrazione committente, nonché motivo di denuncia alle competenti autorità. A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve dare evidenza:
• della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• della nomina, eventuale, del Medico competente, o dichiarazione della non obbligatorietà;
• della assolta informazione e formazione del proprio personale in materia di sicurezza e salute.
5. In fase di esecuzione dell’appalto il gestore provvede alla designazione degli addetti alla gestione delle emergenze e della relativa formazione (incendio, primo soccorso, evacuazione).
Art. 3: Personale
1. Il soggetto gestore corrisponde al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti attualmente impiegati nello svolgimento dell’appalto e dagli accordi integrativi territoriali e regionali e obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, il soggetto gestore è tenuto a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati.
2. Il soggetto gestore deve assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato, in applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016.
3. A tal proposito si specifica che il personale attualmente in servizio presso i Nidi d’infanzia comunali è inquadrato nel CCNL Cooperative sociali, nel seguente modo:
Struttura | Mansione | Livello | Numero lavoratori | Monte ore giornaliero |
Nido d’infanzia “Chicchirullò" | Educatore | D1 | 3 | 13,5 |
Ausiliario | B1 | 2 | 14,5 | |
Nido d'infanzia "La Girandola" | Educatore | D1 | 7 | 40 |
Ausiliario | B1 | 3 | 16 | |
Nido d'infanzia "Trenino" | Educatore | D1 | 5 | 25,5 |
Ausiliario | B1 | 2 | 11 |
4. Il soggetto gestore deve indicare le eventuali sostituzioni di personale educativo ed ausiliario che si rendano necessarie, tramite la presentazione di curricula personali da cui risulti il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle rispettive attività.
5. Nella sede del servizio dovrà essere presente un apposito registro, accessibile al Servizio comunale competente per eventuali controlli. Tale registro dovrà contenere i nominativi e le mansioni del personale impiegato, l’annotazione delle presenze e delle assenze giornaliere e le sostituzioni del personale stesso, con l’indicazione dell’orario di entrata ed uscita.
6. Il soggetto gestore garantisce annualmente la partecipazione del personale a progetti di formazione e aggiornamento, anche promossi dall’Amministrazione comunale e/o dal Coordinamento Pedagogico Zonale.
7. Per il personale educativo la formazione annuale non potrà essere inferiore a 20 ore o alle ore indicate in sede di gara.
8. Il personale educativo e ausiliario impiegato deve possedere i seguenti requisiti, previsti dalla vigente normativa regionale:
• età non inferiore ai 18 anni;
• possesso dei titoli e dei requisiti di onorabilità per il profilo di educatore e operatore ausiliario, come identificati dalla vigente normativa della Regione Toscana;
• inquadramento contrattuale relativo al profilo professionale, come previsto dalla vigente normativa della Regione Toscana;
• esperienza lavorativa documentabile di almeno 6 mesi nel medesimo inquadramento nei servizi alla prima infanzia.
9. Nel periodo di durata dell’appalto è possibile incrementare il numero degli operatori, relativamente al numero degli utenti del servizio. L’eventuale aggiunta di altri operatori deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate.
10. L’aggiudicatario deve presentare l’elenco degli operatori che saranno impegnati nel servizio ed includere i relativi curricula, dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per le mansioni previste
ed i titoli di esperienza.
11. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti inidoneo o inadatto allo svolgimento del servizio del presente capitolato; in tal caso l’aggiudicatario attiverà la sostituzione con la massima urgenza e comunque non oltre 15 giorni dalla contestazione della condotta professionale non idonea da parte dell’Amministrazione Comunale.
Gli educatori saranno responsabili della corretta compilazione dei registri e della modulistica predisposta dal servizio al fine di una corretta rilevazione delle presenze e delle attività condotte.
Art. 4 – Compiti e funzioni dell’Amministrazione comunale
1. L’Amministrazione comunale si riserva i seguenti compiti e funzioni:
a) predisposizione delle graduatorie e ammissione degli utenti al servizio;
b) determinazione e riscossione delle tariffe;
c) acquisto o sostituzione di arredi e attrezzature, previa verifica dell’effettiva opportunità;
d) spese per le utenze a rete (ad esempio energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua e telefono).
Art. 5 – Manutenzione ordinaria e straordinaria
1. L’Amministrazione comunale si riserva il compito di provvedere alla:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di cucina (per il solo Nido d’infanzia “La Girandola”);
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli arredi di proprietà dell’Amministrazione comunale;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area verde esterna ai nidi.
Art. 6 - Materiali d'uso, attrezzature e prodotti
1. L’aggiudicatario, nell'espletamento del servizio di gestione, potrà utilizzare sussidi ed attrezzature già presenti e di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
2. Il gestore è responsabile del buon uso dei sussidi e delle attrezzature utilizzate.
3. Alla scadenza dell’appalto le attrezzature ed i materiali resteranno di proprietà del Comune di Figline e Incisa Valdarno, senza che il gestore possa vantare pretesa o diritto alcuno a corrispettivi, indennizzi o risarcimenti.
Art. 7 - Valore complessivo e durata dell’Appalto
1. Il valore complessivo dell’appalto dei servizi in oggetto dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2023 è determinato in Euro 2.390.000,00 (IVA esclusa), comprensivi di Euro 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza e rischi interferenziali non soggetti al ribasso posto a base d’asta, meglio descritto dalla seguente tabella:
Operatori e ore giornaliere | Ore annue | Costo orario a base d’asta (IVA esclusa) | Valore annuale (IVA esclusa) | Valore contrattuale (IVA esclusa) | |
Nido d'Infanzia “Chicchirullò” | n. 3 Educatori per 13,5 ore giornaliere | 3.353,50 ore annue (comprese ore non frontali) | € 21,20 | € 71.094,20 | € 284.376,80 |
n. 2 Ausiliari per 14,5 ore giornaliere | 3.415 ore annue (comprese ore | € 18,50 | € 63.177,50 | € 252.710,00 |
indirette) | |||||
Nido d'Infanzia “La Girandola” | n. 7 Educatori per 40 ore giornaliere | 9.936 ore annue (comprese ore non frontali) | € 21,20 | € 210.643,20 | € 842.572,80 |
n. 3 Ausiliari per 16 ore giornaliere | 3.760 ore annue (comprese ore indirette) | € 18,50 | € 69.560,00 | € 278.240,00 | |
Nido d'Infanzia “Il Trenino” | n. 5 Educatori per 25,5 ore giornaliere | 6.334,50 ore annue (comprese ore non frontali) | € 21,20 | € 134.291,40 | € 537.165,60 |
n. 2 Ausiliari per 11 ore giornaliere | 2.580 ore annue (comprese ore indirette) | € 18,50 | € 47.730,00 | € 190.920,00 | |
Oneri relativi alla sicurezza e rischi interferenziali | € 2.000,00 | ||||
Altri costi generali | € 2.014,80 | ||||
TOTALI | € 2.390.000,00 |
Art. 8 – Indirizzo e controllo sull’attività
1. L’Amministrazione comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo, tramite il Servizio comunale competente e il Coordinatore pedagogico comunale.
2. Il soggetto gestore è tenuto a garantire il raccordo con i suddetti organi mediante la figura del coordinatore dei servizi affidati di cui all’art. 3. comma 1 lett. a).
3. L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare accertamenti per verificare la regolarità del servizio, procedendo alla visita dei locali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio.
4. L’Amministrazione comunale potrà effettuare controlli e ispezioni volti a verificare la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara.
5. Il soggetto gestore è tenuto a predisporre strumenti di monitoraggio della qualità e di verifica delle attività.
6. Il soggetto gestore si impegna a:
a) registrare quotidianamente le presenze dei bambini nelle varie sezioni e a fornirle mensilmente al Servizio comunale competente;
b) consegnare mensilmente la rendicontazione delle ore frontali e non frontali effettuate giornalmente dagli educatori e dal personale ausiliario in servizio;
c) consegnare entro il mese di settembre di ogni anno l’organizzazione dettagliata dei turni del personale educativo e ausiliario;
d) consegnare entro il mese di dicembre la programmazione educativa annuale e ogni altra documentazione ad essa relativa;
e) presentare entro il mese di luglio di ogni anno una relazione di verifica e valutazione dell’attività svolta.
Art. 9: Pagamenti
1. L’Amministrazione Comunale, per ogni ora effettivamente prestata dal personale del soggetto
aggiudicatario corrisponderà una quota oraria, il cui ammontare scaturirà dal risultato della gara.
2. L’aggiudicatario dovrà effettuare la fatturazione con le modalità e suddivisioni richieste dall’Amministrazione Comunale committente.
3. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
4. L’Amministrazione comunale subordina il pagamento del corrispettivo dovuto mensilmente al gestore alla verifica della regolarità contributiva previdenziale e assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
5. Per la sospensione o ritardo di pagamento dovuti alla mancata regolarità contributiva, il soggetto gestore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni, né a pagamento di interessi.
6. Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Art. 10: Inadempienze contrattuali e criteri di applicabilità delle penali
1. Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio, rispetto a quanto previsto dal Capitolato speciale e dalla documentazione tecnica presentata dal gestore in sede di offerta, il responsabile dell’esecuzione del contratto intima per iscritto al gestore di adempire entro il congruo termine di tre giorni. Qualora l’impresa non adempia nel termine indicato, il responsabile dell’esecuzione, previa contestazione per posta raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente, previo accertamento in contraddittorio con il supervisore del servizio incaricato dal gestore, applica al gestore una penale per ogni inadempienza da un minimo di € 50,00 ad un massimo € 500,00 in base alla gravità della stessa.
2. L’Amministrazione Comunale, entro cinque giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempimento, inoltrerà la notifica dell’eventuale inadempienza riscontrata con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente al gestore.
3. Il gestore avrà tempo dieci giorni lavorativi dalla notifica per formulare le proprie controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano presentate entro il sopra citato termine previsto o non vengano accolte dall’Amministrazione Comunale, la stessa applica la sanzione prevista decurtando l’importo della stessa dalla successiva fatturazione emessa dal gestore.
Art. 11 – Risoluzione del contratto
1. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C., in caso di grave inadempimento o di ripetute inadempienze, comportanti penali per un importo complessivo superiore all’l% del valore del contratto, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto:
a) la ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
b) la mancata sostituzione, entro 15 giorni dalla richiesta scritta, di un operatore con un altro compreso nell’elenco, quando vi sia stata una segnalazione motivata da parte dell’Amministrazione Comunale, circa una perdurante inadeguatezza a corrispondere ai compiti richiesti;
c) gravi e ripetute violazioni da parte degli operatori dei propri impegni professionali.
3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:
a) interruzione non motivata del servizio;
b) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato;
c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione
dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
e) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Comune;
f) quando l’appaltatore si renda colpevole di frode.
4. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo di notifica equivalente), di volersi avvalere della clausola risolutiva.
5. Qualora l’Amministrazione Comunale si avvalga di tale clausola, l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata dalla Stazione Appaltante, salvo l’ulteriore risarcimento del danno per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.
6. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’Amministrazione comunale il diritto di affidare l’esecuzione del contratto all’impresa che segue direttamente in graduatoria.
7. L’aggiudicatario si impegna a garantire, pena la risoluzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno”, approvato con Delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014. Tali norme, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.
Art. 12: Recesso
1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o altro mezzo equivalente all’impresa appaltatrice. Trova applicazione, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni già eseguite, l’art. 109 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. Per giusta causa si intende a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’impresa aggiudicataria o, in caso di aggiudicazione ad un R.T.I., contro l’impresa mandataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione o il concordato con i creditori;
b) qualora il titolare o un componente dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’impresa aggiudicataria o, in caso di aggiudicazione ad un R.T.I., dell’impresa mandataria, sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali.
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti, potendosi in tal caso rivalere anche sulla cauzione definitiva.
4. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno di 60 giorni, da comunicarsi con raccomandata A/R o altro mezzo equivalente all’impresa appaltatrice.
5. In caso di recesso, l’impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Art. 13 – Cauzione definitiva
1. L’aggiudicatario è tenuto a versare all’atto della stipulazione del contratto una cauzione definitiva, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione del contratto, pari al 10% dell’importo complessivo netto del contratto, mediante pagamento in contanti ovvero mediante polizza fidejussoria emessa da primari istituti di credito, contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale.
2. L’importo della garanzia può essere ridotto del 50%, per gli operatori economici ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee di certificazione del sistema di qualità UNI ENI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità.
3. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario deve produrre tra la documentazione di gara (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI ENI ISO 9000 ovvero la dichiarazione la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità. In alternativa alla produzione, il possesso del suddetto requisito può essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità.
4. Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’aggiudicatario, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione.
Art. 14: Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati dei quali l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento di aggiudicazione del presente appalto, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente.
2. L’aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio stesso.
3. Il soggetto aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato dei soggetti incaricati al trattamento.
Art. 15 – Responsabilità e assicurazione
1. Il gestore provvede ad assicurare se stesso ed il personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa verificarsi a cose o persone, esonerando in maniera assoluta l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio per tutta la sua durata.
2. Il gestore assume di fronte all’Amministrazione comunale, per la gestione dei nidi d'infanzia "Chicchirullò", "Trenino" e "Girandola", la piena responsabilità di tutti i danni arrecati all’immobile e/o alle attrezzature, anche da parte di terzi, e si obbliga a rispondere di detti danni e ad eseguire a proprie spese e cura i lavori conseguentemente necessari per il ripristino della situazione precedente.
3. Qualora il gestore non provvedesse al ripristino di cui sopra, l’Amministrazione comunale tratterrà, sull’importo della spesa per la gestione del servizio, la spesa occorrente a titolo di risarcimento.
4. Resta inteso che l’Amministrazione comunale è ritenuta indenne da ogni responsabilità derivante da comportamenti tenuti dal gestore e/o dai frequentatori, che possano risultare nocivi per sé medesimi o per altri soggetti.
5. Il gestore si obbliga a stipulare, dalla data di decorrenza del contratto e per tutta la durata del
contratto, un’adeguata copertura assicurativa riferita allo specifico servizio in oggetto, riferita ai rischi derivanti dalla esecuzione del presente appalto di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale), comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un “massimale unico” di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00. Tale polizza non libera il gestore dalle proprie responsabilità avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia, mentre l’Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone o cose che derivino dalla gestione del servizio.
Art. 16: Controversie
1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.
Art. 16: Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.