CONTRATTO DI NOLEGGIO
CONTRATTO DI NOLEGGIO
Con la seguente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SAVONA con sede in… , in persona del suo presidente Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx di
seguito indicato come “locatore” da una parte,
e
l’Ing. , nato a il , c.f.
, iscritto all’albo degli ingegneri di ……………. Numero iscrizione…………..
sezione ,di seguito indicato come “locatario” dall’altra, si conviene e stipula quanto segue:
art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il locatore noleggia al locatario lo strumento professionale FONOMETRO, che è nella piena proprietà del locatore a tempo secondo i successivi articoli.
Il locatario, per ciascuna volta che lo prenderà in consegna, dichiarerà di averlo esaminato e di averlo trovato in perfetto stato di funzionamento e manutenzione.
Risultano espressamente escluse dal noleggio: la fornitura di materiale accessorio e le riparazioni rese necessarie dall’uso non corretto del bene.
Il bene può essere noleggiato solo ai professionisti dell’ordine degli Ingegneri di Savona che risultano in regola con i versamenti relativi alle quote di iscrizione.
art. 2) DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto quadro avrà la durata annuale, con decorrenza dalla data della firma del presente contratto. Alla scadenza, il contratto cesserà senza necessità di alcuna disdetta, essendo esclusa la rinnovazione tacita. Per eventuali usi oltre scadenza verrà stipulato nuovo contratto.
Ogni qualvolta verrà fatta richiesta di noleggio in uso temporaneo sarà rilasciata singola ricevuta sulla base del presente contratto stipulato.
Art. 3) LUOGO DI CONSEGNA E OBBLIGHI DEL LOCATARIO
Il bene oggetto del presente contratto, unitamente ai manuali per l’uso e manutenzione degli stessi, viene prelevato dal locatario presso la sede dell’ORDINE DEGLI INGEGNERI di SAVONA in Corso Italia n.8/11 nei seguenti orari di ufficio 9-12 e 15-17, e sarà riconsegnato presso la stessa sede entro il medesimo orario del giorno di scadenza del periodo d’uso sulla base del successivo art.4
Il ritardo nella consegna dei beni comporterà una penale giornaliera pari al costo di noleggio di una giornata intera ovvero Euro 50,00 (cinquanta/00).
Art. 4) PREZZO DEL NOLEGGIO
Le tariffe di noleggio corrispondono ad Euro:
• 30,00 (trenta/00) per una mezza giornata ovvero la riconsegna entro la mezza giornata lavorativa successiva al prelievo dalla sede dell’Ordine;
• 50,00 (cinquanta/00) per una giornata intera, ovvero la riconsegna entro la mezza giornata lavorativa successiva all’uso dopo il prelievo dalla sede dell’Ordine;
• 80,00 (ottanta/00) per due giornate, ovvero la riconsegna entro la mezza giornata lavorativa successiva all’uso dopo il prelievo dalla sede dell’Ordine;
oltre iva nelle misure di legge.
Art. 5) DIVIETO DI SUBNOLEGGIO E SUBCOMODATO
Il bene oggetto del presente contratto non potrà essere in alcun modo concesso in subnoleggio, sub comodato o custodia a terzi, pena l’immediata risoluzione del presente contratto.
Art. 6) MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE E RESTITUZIONE
Il locatario si obbliga:
a) a conservare e custodire il bene affidatogli in noleggio con ogni diligenza. Egli è tenuto a rimborsare il costo relativo alla rottura o perdita dei medesimi anche se causate da terzi, salvi i casi di forza maggiore, da provarsi a cura del locatario stesso;
b) a impiegare nell’uso dei beni, personale debitamente qualificato ed addestrato;
c) ad osservare e far osservare le prescrizioni riportate sui manuali d’uso in dotazione nonché sugli altri documenti che accompagnano i beni;
d) ad utilizzare fonti di alimentazione, materiale di consumo, materiale di pulizia del tipo indicato dal locatore o comunque del tipo prescritto;
e) a compiere con regolarità le operazioni di pulizia giornaliere indicate dal locatore e dalle prescrizioni d’uso dei beni;
f) a segnalare immediatamente al locatore l’insorgenza di guasti o malfunzionamento di qualsiasi tipo;
g) a mantenere il bene libero da qualsiasi onere, pegno o gravame e si impegna a che il diritto del locatore sul bene stesso resti immune da atti pregiudizievoli, impegnandosi, ove ciò avvenga, a risarcire ogni danno che a questo ne derivi.
Il locatario si obbliga a restituire il bene all’estinzione del rapporto derivante dal presente contratto nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso consentito. Le parti redigeranno sintetico verbale di restituzione recante la descrizione dei beni, nonché del loro stato di manutenzione. Il locatore effettuerà un controllo sul corretto funzionamento del bene effettuando l’operazione di calibrazione dello strumento mettendo in condizioni la Segretaria di poter scattare una foto sul risultato di tale operazione.
Entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla restituzione, il locatore, per il tramite di comunicazione scritta effettuata con posta certificata, ha la possibilità di segnalare al locatario eventuali guasti, danneggiamenti e malfunzionamenti dipendenti dall’uso improprio o da violazioni dell’obbligo di manutenzione, addebitando i relativi costi di riparazione e\o ripristino.
Art. 7) MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria e straordinaria del bene è a carico del locatore.
Art. 8) RESPONSABILITA’ DEL LOCATARIO
Il locatario assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dalla detenzione e dall’impiego del bene, dal momento della consegna e sino alla sua restituzione, assumendo in tale periodo la veste di custode dello stesso.
Il locatario si obbliga a comunicare al locatore, entro sei ore dalla conoscenza dell’evento, qualsiasi sinistro o malfunzionamento (danneggiamento, perdita, furto, smarrimento e quant’altro) relativo ai beni oggetto del noleggio tramite posta certificata all’indirizzo xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
Nel caso di sostituzione totale o parziale del bene oggetto di noleggio conseguente a sinistri o malfunzionamenti, il locatario provvederà direttamente al loro riacquisto e\o ripristino o sostituzione fermo restando che rimarranno comunque a carico del locatario tutte le spese conseguenti non rientranti negli interventi in garanzia.
Art. 10) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Le parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, che il presente contratto è risolto per fatto e colpa del locatario, ove si verifichino i seguenti fatti o siano tenuti i seguenti comportamenti:
a) uso improprio o non consentito dei beni;
b) impiego di personale non debitamente qualificato ed addestrato;
c) utilizzazione di fonti di energia o materiale di consumo diversi da quelli prescritti dal noleggiatore o dalle prescrizioni di impiego;
d) inosservanza o procurata inosservanza delle prescrizioni riportate sui manuali d’uso in dotazione nonché sugli altri documenti che accompagnano i beni;
e) omessa tempestiva segnalazione di guasti o malfunzionamenti dei beni;
f) mora nel pagamento del canone oltre giorni tre dalla scadenza;
g) omissioni, mancanze o inadempimenti all’obbligazione di manutenzione;
h) omessa tempestiva segnalazione circa procedure esecutive e cautelari intentate da terzi;
i) concessione dei beni a terzi, a qualunque titolo ciò avvenga;
La risoluzione del contratto ai sensi del comma che precede, è effettuata dal locatore a mezzo posta certificata, obbliga il locatario alla immediata restituzione dei beni e determina la cessazione anticipata del godimento, senza diritto ad alcuna indennità o risarcimento.
L’inadempimento dell’obbligo di restituzione comporta il pagamento di una penale giornaliera pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il diritto al maggior danno patito dal locatore.
art. 11) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente atto, le parti indicano competente il Foro di Savona.
art. 12) RINVIO NORME ORDINAMENTO
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme degli artt. 1571 e segg. c.c.. Letto, approvato e sottoscritto a <…..>, il <…..>
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 1341, secondo comma, c.c., le parti, dopo attenta lettura, approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3), 7), 8), 9), e 10).
Letto, approvato e sottoscritto a <…..>, il <…..>