SERVIZIO INFRASTRUTTURE - U.O. SICUREZZA E AUTOPARCO
Agenzia Laore Sardegna
Agenzia Regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e lo sviluppo rurale.
SERVIZIO INFRASTRUTTURE - U.O. SICUREZZA E AUTOPARCO
CAPITOLATO NORMATIVO
Relativo a
Assicurazione dei rischi della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
di proprietà dell’Agenzia Laore e
per la copertura incendio, furto e "KASKO" di alcuni di essi.
Il Coordinatore del Settore Il Direttore del Servizio
(Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx) (Xxx. Xxxxxxx Xxxxx)
DEFINIZIONI: Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di specificato: Contrente/Agenzia: il soggetto che stipula l’Assicurazione (Agenzia Laore Sardegna) Compagnia/Società: L’Impresa Assicuratrice sottoscrittrice della polizza Assicurato: il soggetto il cui interesse è garantito dall’Assicurazione
Polizza: il contratto di Assicurazione
Premio: la somma dovuta alla società a corrispettivo della prestazione assicurativa
Rischio: la probabilità che un evento dannoso si manifesti
Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro indennizzabile Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato Franchigia: Somma fissa non indennizzabile
Le condizioni Addizionali che seguono integrano e prevalgono, in caso di discordanza, le Condizioni Generali per l’Assicurazione R.C.A., Incendio e furto e Kasko che dovranno essere allegate da parte della Società.
OGGETTO: Assicurazione dei rischi della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (Sezione I) e delle macchine agricole (Sezione III) di proprietà dell’Agenzia Laore, e per l'incendio, furto e "KASKO" (Sezione Il) per alcuni di essi, secondo quanto indicato nell’elenco allegato a questo Capitolato.
DECORRENZA: ORE 24.00 del 04.02.2009, scadenza alle ore 24 del 04.02.2012.
DURATA: 3 ANNI
GARA : La gara sarà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell’Art. 17, comma 4, lettera a) della L.R. n. 5 del 07/08/2007, e aggiudicata secondo il criterio del prezzo globale più basso rispetto alla base d’asta, di cui all’Art. 18, comma 1, lettera b) della stessa L.R. n. 5 del 07/08/2007.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida purchè riferita all’intero parco macchine.
Non sono ammesse offerte parziali per una sola parte della fornitura, nè tantomeno offerte al rialzo. Nell’offerta la compagnia partecipante, avvalendosi del prospetto proposto allegato al presente Capitolato, deve indicare per ogni mezzo il miglior premio offerto e l’ammontare totale del costo del servizio.
MEZZI DA ASSICURARE:
- Assicurazione R.C.A. di n. 152 veicoli a motore e 1 rimorchio;
- Assicurazione Furto e Incendio di n. 51 veicoli a motore e 1 rimorchio;
- Assicurazione Kasko di n. 13 veicoli a motore;
- Assicurazione di n. 2 macchine agricole.
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA:
€ 60.000,00 (diconsi Euro sessantamila/00) per ogni annualità del servizio triennale di assicurazione, comprensivo di ogni onere e imposta.
SEZIONE I
ASSICURAZIONE DEI RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
ART. 1) Oggetto dell'Assicurazione.
Costituiscono oggetto dell'assicurazione i danni da responsabilità civile obbligatoria secondo quanto definito e regolato dalla Legge 24 dicembre 1969 n. 990, dal DPR 24 novembre 1970 e successive modificazioni, compreso il rilascio della "carta verde", ove richiesta.
ART. 2) Condizioni Generali di Assicurazione.
L'assicurazione è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nell'allegato B del Provvedimento CIP n.10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n.46 della Gazzetta Ufficiale n.106 dell’8.05.1993, fatte salve le deroghe espressamente previste nel presente capitolato.
ART. 3) Condizioni aggiuntive e speciali.
Sono inoltre rese operanti le seguenti condizioni aggiuntive:
A - Condizioni aggiuntive veicoli.
1. Carico e scarico
La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, purche' non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
2. Rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall’art. c.2. delle condizioni generali R.C.A.. L’Impresa, a parziale deroga dell’art. c.2.”Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:
1) dell’Agenzia proprietaria e del Conducente del veicolo assicurato:
a. nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
b. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L.n.285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
c. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
d. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c. o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d., la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2) della sola Agenzia società proprietaria del veicolo assicurato:
a. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l’Agenzia proprietaria fosse stata a conoscenza prima del sinistro delle cause che avrebbero determinato il diritto all’azione di rivalsa.
B - Condizioni speciali veicoli.
1. Bonus/Malus ( autovetture ).
La presente assicurazione è stipulata sulla forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti dagli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il valore offerto per il premio R.C.A. dalla Società assicuratrice dovrà tenere conto delle classi di merito riportate nella tabella allegata al presente Capitolato, classi relative all’anno 2007.
Il premio R.C.A. dovrà essere ricalcolato in base alla classe di merito di ciascun veicolo, alle stesse condizioni dell’offerta, secondo le classi di merito rilevate alla data del 05.02.2009, che verranno fornite dal contraente alla compagnia aggiudicataria prima della stipula della polizza.
Per gli anni successivi al primo, restando fisse le condizioni dell’offerta originaria, il premio sarà ricalcolato in base alle classi di merito rilevate alla data del cinque febbraio dell’anno cui è riferita la valutazione.
2. Rimorchio
Per il rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti per manovre a mano, nonchè, sempre se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Quando il rimorchio è in circolazione, agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante stesso.
ART. 4) Massimali di garanzia.
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l’assicurazione.
Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Compagnia è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.
La presente assicurazione è prestata a massimale unico di € 2.100.000,00 (diconsi Euro duemilioni- centomila/00 ) per tutti i veicoli, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.
ART. 5) Assistenza legale
In caso di sinistro, la cui responsabilità sia attribuita totalmente alla controparte, la Compagnia si obbliga a fornire l’assistenza legale nell’ipotesi in cui si instauri un contenzioso giuridico.
Il legale della Compagnia potrà essere affiancato dai legali del contraente a discrezione di quest’ultimo.
ART. 6) Contrassegni di Assicurazione.
La Compagnia, aggiudicataria della gara, si impegna a consegnare al Contraente i certificati di assicurazione e i relativi contrassegni in data antecedente al quattro febbraio di ciascun anno; limitatamente al primo anno la consegna entro il termine succitato è subordinata consegna da parte del Contraente degli attestati di merito dei veicoli oggetto d'assicurazione.
SEZIONE II
CONDIZIONI CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI INCENDIO, FURTO E "KASKO"
ART. 7) Oggetto dell'assicurazione.
A) Incendio.
La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'apposito elenco o parti di essi (compresi gli accessori, le parti di ricambio e quant'altro costituisce la normale dotazione del veicolo) in conseguenza di incendio, qualunque ne sia la causa, salve le eccezioni indicate negli articoli successivi.
B) Furto e rapina.
La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'apposito elenco o parti di essi (compresi gli accessori, le parti di ricambio e quant'altro costituisce la normale dotazione del veicolo) in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati o tentati.
C) KASKO.
La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'apposito elenco o parti di essi (compresi gli accessori, le parti di ricambio e quant'altro costituisce la normale dotazione del veicolo) in conseguenza di collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto contro ostacoli fissi o in movimento e uscita di strada, sia asfaltata che sterrata.
ART. 8) Xxxxxx nell'assicurazione incendio. A - Inclusi.
a) Sono parificati ai danni da incendio quelli materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:
🢭 fulmine, scoppio (anche del serbatoio o dell'impianto di alimentazione), autocombustione, caduta aerei;
🢭 esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
🢭 guasti arrecati dal Contraente o da terzi (oltre a quelli per ordine dell'Autorità) allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
🢭 altri danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza;
b) Sono inclusi nella garanzia:
🢭 gli impianti;
🢭 i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
🢭 gli eventuali dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente;
🢭 i danni che il Contraente fosse tenuto a pagare a titolo di risarcimento per il ricorso di terzi a seguito di incendio - a norma degli artt. 2043 e ss. del C.C. fino alla concorrenza del massimale per R.C.A.;
c) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà della Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti o dei depositi di proprietà e/o gestiti dalla Contraente.
d) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse, scioperi, sabotaggio, caduta di sassi ed alberi, grandine, pressione della neve (compresa la caduta di neve da cornicioni, balconi, tetti o simili), slavine, frane, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni ed allagamenti.
B - Esclusi.
Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelera- zione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) determinati od agevolati da dolo del Contraente (art. 1990 I° c. del Codice Civile); le garanzie prestate si intendono invece operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza è stato determinato od agevolato da dolo di dipendenti o collaboratori anche occasionali del Contraente, salvo il diritto di rivalsa della Compagnia sui suddetti.
ART. 9) Xxxxxx nell'assicurazione furto e rapina.
Sono compresi in garanzia:
a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza di furto o di rapina, consumati o tentati;
b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo consumato o tentato di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, telefoni, registratori e simili, ancorché effettuati senza effrazione del veicolo;
c) i danni determinati o agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge (Art. 1900 III comma C.C.);
ART. 10) Rottura cristalli.
Sono compresi in garanzia il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tetto apribile del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi, sia per urto che per atti vandalici, o per qualsiasi altra causa.
ART. 11) Xxxxxx nella assicurazione "KASKO".
Sono compresi in garanzia i danni prodotti ai veicoli assicurati in conseguenza di collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto contro ostacoli fissi o in movimento e uscita di strada, sia asfaltata che sterrata.
ART. 12) Condizioni e massimali per le assicurazioni incendio, furto, KASKO. A - Condizioni.
Tutte le autovetture, ed i mezzi riportati nell’elenco allegato al presente capitolato sono assicurate R.C.A..
Sono assicurati contro il rischio di Incendio, di Furto e di danni accidentali (Kasko), quei mezzi a tal fine individuati nel predetto elenco.
Nell’elenco allegato, sono inoltre indicati i mezzi agricoli assicurati.
B - Massimali Incendio, furto e "KASKO”
Si assume come massimale il valore commerciale dei veicoli comprensivo di I.V.A. indicato nell’apposito elenco.
Si precisa che I valori riportati in elenco per I singoli veicolo sono puramente indicativi, per cui in caso di sinistro si dovrà tener conto dell'eventuale maggiore o minore valore commerciale al momento del sinistro medesimo.
Per quel che attiene all'assicurazione "KASKO", in caso di danno:
- TOTALE, la Compagnia rimborserà, nei limiti del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero;
- PARZIALE, la Compagnia rimborserà, nei limiti del capitale assicurato:
🢭 nel primo anno di immatricolazione, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte;
🢭 negli anni successivi, tali spese verranno comunque rimborsate senza applicazione sui pezzi e parti da sostituire di alcuna franchigia; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, rilevato dalla rivista QUATTRORUOTE.
ART. 13) Estensione territoriale delle garanzie.
Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, all'aperto, fermi, in circolazione, in riparazione, etc.) entro gli stessi confini territoriali della garanzia di R.C.A. (Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di X.Xxxxxx e stati previsti nella cosiddetta "carta verde").
ART. 14) Elementi per il calcolo del premio.
Il premio imponibile annuo è determinato, per le assicurazioni incendio, furto e "KASKO", per tutto il periodo contrattuale, in misura promille, sulla base del valore complessivo dei veicoli risultanti dall’apposito elenco.
ART. 15) Comunicazione annuale delle somme da assicurare.
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli in dotazione al contraente all'atto della stipulazione della polizza e successivamente.
Le somme da assicurare per ciascun veicolo per il primo anno di efficacia del rapporto devono desumersi dall'apposito elenco allegato.
Per ogni anno di contratto successivo al primo, e nell'ipotesi di un eventuale rinnovo, le somme da assicurare per ciascun veicolo verranno comunicate dalla Contraente con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo.
ART. 16) Ispezione ai veicoli assicurati.
La Compagnia ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.
ART. 17) Obbligo e spese di salvataggio.
Appena avvenuto un sinistro, il Contraente ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare la loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.
Le spese fatte a questo scopo dal Contraente sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al momento del sinistro, anche se il loro ammontare unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia dimostri che tali spese sono state fatte sconsideratamente.
ART. 18) Denuncia del sinistro.
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) entro trenta giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso al recapito che la Compagnia avrà indicato.
b) nel caso in cui il sinistro sia dovuto a reato, al più presto farne denuncia regolare e circostanziata ai Carabinieri o agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento presumibile dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità almeno approssimativa del danno che ne è derivato.
c) trasmettere una copia di questa al recapito della Compagnia accompagnandola con una descrizione del danno subito.
ART. 19) Inadempimento dell'obbligo di salvataggio.
Se il personale addetto ai mezzi dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 17 il Contraente non perde il diritto al risarcimento, salvo la facoltà di rivalsa della Compagnia nei confronti dell'addetto.
ART. 20) Conservazione delle tracce del sinistro.
Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dalla Compagnia per la valutazione del danno e comunque non oltre trenta giorni dalla data di invio della denuncia di sinistro alla Compagnia stessa.
ART. 21) Determinazione dei danni risarcibili.
Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:
a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonchè le spese di custodia se superiori ai 30 giorni e da mancato godimento o uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
b) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;
c) l’indennizzo comprenderà anche l'IVA.
ART. 22) Assicurazione parziale.
Se dalle stime fatte risulta che il valore del veicolo danneggiato eccedeva, al momento del sinistro, la somma assicurata, il Contraente sopporta la parte proporzionale di danno relativamente alla quale è risultata l’eccedenza.
ART. 23) Pagamento dell'indennizzo.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia al Tesoriere del Contraente (con le modalità di dettaglio che verranno comunicate) immediatamente dopo la sottoscrizione dell'atto di liquidazione o il ricevimento della comunicazione della decisione del foro competente in caso di controversia.
ART. 24) Recupero del veicolo rubato.
Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto, non appena abbia avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Compagnia. Il valore del recupero, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento, il valore di recupero spetterà alla Compagnia se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.
ART. 25) Scoperti e/o franchigie.
Non sono ammessi scoperti o franchigie di alcun genere.
SEZIONE III MACCHINE AGRICOLE
ART. 26) Oggetto dell’assicurazione.
Il contraente intende stipulare una Polizza Assicurativa per la copertura dei rischi RCT, RCD, incendio, furto derivanti dalla circolazione e dall’uso delle proprie macchine agricole.
Le macchine che il contraente intende assicurare sono indicate nell’elenco allegato, nel quale è specificato anche il valore attribuito a ciascun mezzo.
La polizza deve prevedere l’inclusione e l’esclusione, in qualunque momento, delle macchine agricole che l’Agenzia dovesse acquisire o escludere in corso d’anno.
SEZIONE IV
NORMATIVA CONTRATTUALE COMUNE ALLE SEZIONI I, II e III
ART. 27) Assicurazione in base a libro matricola - revisione prezzi
L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato alle stesse condizioni e tassi praticati all'atto della stipula della Polizza oggetto della presente gara.
Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, o distruzione, o demolizione di essi disposte dai competenti organi dell’Agenzia o esportazione definitiva e dovranno essere accom- pagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 esclusi i diritti di frazionamento e maggiorato delle imposte per ogni giornata di garanzia.
L’impresa rinuncia a richiedere l’adeguamento del premio dell’assicurazione per l’intera durata del contratto se non nei casi di aumento previsto per legge e/o in ragione di normative fiscali, per le quali il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.
La differenza di premio risultante dalla regolazione, in caso di inclusioni, esclusioni, o variazioni di valore dei mezzi, ovvero il maggior premio dovuto dal Contraente sulla rata successiva, verranno versate contestualmente a quest'ultima.
In caso di diminuzione, la Compagnia restituirà la parte di premio netto riscosso in più.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Compagnia riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
ART. 28) Pagamento del Premio.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente corrisponderà il premio ad annualità anticipate.
La liquidazione del premio verrà effettuata dietro presentazione di:
- polizze distinte, dalle quali risulti il premio globale da liquidare, e la sua ripartizione per R.C. auto, incendio, furto e "KASKO";
- elenco di tutti i mezzi in garanzia, con il costo dettagliato, per ciascuno di essi, di R.C. (con l'indicazione della rispettiva classe di merito), incendio, furto e "KASKO”;
Se alla scadenza convenuta non venisse pagato il premio, la garanzia per responsabilità civile autoveicoli non resta comunque sospesa.
Resta comunque salvo il diritto della Compagnia agli interessi per ritardato pagamento, nella misura legale, con decorrenza dalle scadenze convenute.
Trascorsi novanta giorni da quello della scadenza del premio la Compagnia ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza e la data della risoluzione.
La risoluzione intimata come da comma che precede avrà effetto, quanto alla garanzia per responsabilità civile autoveicoli, trascorsi novanta giorni da quello di ricezione della lettera raccomandata della Compagnia.
ART. 29) Forma delle comunicazioni del Contraente all'Impresa.
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata al recapito della Compagnia.
Analoga procedura adotta la Compagnia nei confronti del Contraente.
ART. 30) Dichiarazioni inesatte del contraente.
La compagnia presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonchè l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.
ART. 31) Controversie.
In difetto di accordo per la liquidazione di un danno, si rinvia la risoluzione della controversia al foro di Cagliari.
ART. 32) Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
ART. 33) Durata dell'Assicurazione.
L'Assicurazione, subordinatamente ai pagamenti dei premi annui, ha decorrenza dalle ore 24 del 04.02.2009 e cessa alle ore 24 del 04.02.2012.
ART. 34) Coassicurazione.
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Compagnie Coassicuratrici, in caso di sinistro, in deroga all’art. 96 delle Condizioni Generali di assicurazione, la Compagnia Delegataria liquiderà all’assicurato quanto ad esso dovuto, non intendendo l’assicurato stesso avere risarcimenti per quota.
La Compagnia Delegataria dovrà dimostrare nelle forme di legge di avere ricevuto mandato dalle Coassicuratrici a firmare anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Compagnia Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori e imposte spettanti a ciascuna coassicurazione, risulta dall'appposito prospetto che verrà esibito dalla aggiudicataria.
ART. 35) Centro liquidazione danni.
L'Impresa partecipante alla procedura di cui trattasi, dovrà avere un centro liquidazione danni in Cagliari, coincidente con il recapito in Cagliari segnalato dall’Impresa.
ART. 36) Mezzi da Assicurare.
I veicoli e i mezzi da assicurare ricompresi nelle Sezioni I , II e III sono quelli indicati nell’elenco allegato al presente capitolato.