FOGLIO INFORMATIVO FARMADCR CON CESSIONE
Spettabile Farmacia xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx, xx XXXXXXXXX
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Condizioni al 30 giugno 2020
XXXXXX INFORMATIVO FARMADCR CON CESSIONE
(CONVENZIONE SULLE CONDIZIONI GENERALI PER LE OPERAZIONI CON I FARMACISTI)
Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e della Disciplina della “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” del 29 luglio 2009 emanata dalla Banca d’Italia, e successive modificazioni ed integrazioni.
INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
Denominazione, forma giuridica: Credifarma S.p.A. Azionisti: Banca Ifis (70%) Federfarma (30%),
Sede Legale ed Amministrativa: Xxx xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx tel. 06.44.48.51 - fax 00.00.00.000 - fax numero verde 000.00.00.00 Indirizzo telematico: xxx.xxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Codice Abi: 19224.5
Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 08144760587 Partita Iva: 04570150278
Capitale Sociale: Euro 14.768.000,00 interamente versato.
Iscrizione nell’Elenco Generale U.I.C.: 15792 Iscritto nell’elenco ex art. 106 T.U.B. n° 131
Società appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A.
DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE | |
Nome e Cognome del soggetto | |
Qualifica del soggetto (specificare se dipendente Credifarma/ altro) | |
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad Albo o elenco, riportare i termini di detta iscrizione |
COS’E’ LA CONVENZIONE FARMADCR CON CESSIONE
La Convenzione è rivolta al cliente che nella gestione della propria attività farmaceutica ha l’esigenza di affidare ad un soggetto specializzato l’incasso dei crediti vantati tempo per tempo verso il SSN, ivi incluso il recupero di tutti gli interessi maturati a fronte degli eventuali ritardi che si dovessero generare nel corso del rapporto, ed ottenere l’anticipazione degli stessi.
La Convenzione è sottoscritta congiuntamente alla Cessione pro solvendo dei crediti ex art. 1260 c.c., in virtù della quale la
Società potrà curare l’incasso dei suddetti crediti anche in via giudiziale.
COME FUNZIONA LA FARMADCR CON CESSIONE
La Convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del Cliente per accettazione. Essa si intende stipulata a tempo indeterminato.
La Convenzione ha ad oggetto la gestione da parte della Società dell’incasso dei crediti che il cliente vanta nei confronti del SSN purché questi ultimi risultino oggetto di cessione ex art. 1260 c.c. Tali crediti sono rappresentati dalle Distinte Contabili Riepilogative (di seguito DCR) e su specifica richiesta del cliente, la Società potrà effettuarne l’anticipazione.
La richiesta di Finanziamento potrà essere antecedente, contestuale o successiva alla data di scadenza della DCR. L’Accordato
operativo non potrà eccedere la DCR media moltiplicato per 5.
La Società provvederà a bonificare la somma dell’anticipazione della DCR presso il conto corrente bancario (di seguito “Conto”)
che verrà indicato dal cliente alla stipula della Convenzione.
Il rimborso dei Finanziamenti verrà effettuato con le somme che la Società stessa riceverà dal SSN. In caso di mancato
pagamento da parte di quest’ultimo, la Società potrà chiedere al Cliente il rimborso delle DCR finanziate e scadute.
La presente Convenzione è riservata ai Clienti che svolgono attività di vendita di prodotti farmaceutici o specialità medicinali,
nonché articoli parafarmaceutici o che abbiano per oggetto sociale l’attività di gestione di farmacie.
ELENCO CONDIZIONI ECONOMICHE
Importo apertura del credito | Stabilito a seguito di delibera di concessione |
Durata del contratto | A tempo indeterminato |
Spese relative alla cessione | Le spese occorrenti per la definizione e l’esecuzione dell’atto di cessione. Compensi professionali, conseguenza delle attività sia giudiziali che stragiudiziali. Le spese di cui sopra sono a carico del Cliente |
Oneri fiscali e tributari | L’importo dei bolli e delle altre eventuali imposte e tasse sono a carico del Farmacista |
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) | L’ISC è il tasso annuale effettivo globale (TAEG) stabilito a seguito di delibera di concessione |
Metodo di calcolo degli interessi | Parametro, divisore 365, aumentato dello spread previsto per il contratto e determinato il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre in corso |
Liquidazione degli interessi | Trimestrale posticipata ovvero al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno, con addebito sul conto corrente bancario del Farmacista, a mezzo ”SEPA SDD” SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA |
Recesso | In caso di recesso il Farmacista si obbliga ad erogare come corrispettivo una somma pari al tasso di interesse applicato sui finanziamenti in essere maggiorato di 2 punti percentuali |
Interessi recuperati | Xxxxx interessi recuperati sarà applicata una commissione pari al 5% oltre IVA |
SPESE | |
Spese di concessione e di revisione di fidi | Dette spese sono addebitate al cliente alla fine di ogni trimestre solare in cui si attua la revisione e sono determinate nel rispetto di quanto di seguito specificato: - annuale € 250,00 + IVA sui fidi concessi fino ad € 100.000,00; - annuale € 300,00 + IVA sui fidi concessi fino ad € 200.000,00; - annuale € 400,00 + IVA sui fidi concessi superiori ad € 200.000,00; - annuale € 100,00 + IVA per le farmacie rurali con fatturato SSN non superiore ad € 258.000 e restante fatturato non superiore ad € 386.000 |
Spese di tenuta conto | Sono fissate in misura pari a € 35,00 ed addebitate ad ogni liquidazione trimestrale |
Spese di commissione su DCR non finanziate | Si tratta di una commissione una tantum dello 0,15% sulle DCR non finanziate per le quali il pagamento intervenga con oltre 45 giorni di ritardo rispetto alla scadenza convenzionale |
Spese di commissione su DCR pregresse | Si tratta di una commissione pari allo 0,50% sulle DCR pregresse, ossia le DCR antecedenti di oltre tre mesi la data di perfezionamento della Convenzione |
Spese ricerca ed invio duplicati | Sono fissate in misura pari a € 15,00 + IVA per ciascun documento di cui si richiede un nuovo ulteriore invio a mezzo PEC, avendo la Società già provveduto al suo inoltro secondo le modalità stabilite all’interno della Convenzione |
Spese per insoluti | Sono fissate in misura pari a € 15,00 + IVA per ogni eventuale insoluto |
VALUTE | |
Valuta applicata sui finanziamenti per la decorrenza degli interessi | Tre giorni lavorativi antecedenti alla valuta di accredito su BANCA IFIS SpA, cinque giorni lavorativi su tutte le altre banche |
Valuta di accredito delle somme pagate dall’Ente Debitore e non finanziate | quattro giorni lavorativi su Banca IFIS SPA; sei giorni lavorativi su tutte le altre banche, a decorrere dalla data in cui alla Società saranno forniti tutti gli elementi utili alla lavorazione della rimessa |
Valuta di accredito delle somme pagate dall’Ente Debitore e finanziate | pari valuta rispetto alla data di accredito delle somme pagate dal S.S.N. |
TASSI | |
Parametro di indicizzazione/riferimento | Media trimestrale Indice Euribor 3 mesi rilevato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” |
Tasso Floor | Nei periodi in cui il parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero); per l’effetto il tasso di interesse annuo non potrà mai essere inferiore al valore dello spread pattuito con il farmacista (cd. “tasso floor” o tasso minimo) |
Spread | fino ad un massimo di 7,00 punti percentuali sugli anticipi D.C.R., comunque nel limite della soglia antiusura di cui al documento “Rilevazione di interessi effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura” consultabile sul sito aziendale |
Interessi moratori | tasso di interesse aumentato di 5 punti percentuali e comunque sempre nel rispetto della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni in materia di usura |
Ultime rilevazioni del parametro
Media trimestrale dell'EURIBOR a tre mesi
Data | Valore |
30/09/2019 | -0,399% |
31/12/2019 | -0,410% |
31/03/2020 | -0,412% |
30/06/2020 | -0,305% |
Nei periodi in cui il parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero).
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO TAEG
FINANZIAMENTO | BASE DI CALCOLO | Tan dal | Taeg dal | Interessi in Euro | |
01/09/2020 | 01/09/2020 | ||||
FARMADCR CESSIONE FIDO FINO A € 100 MILA | € 100.000 | 7,000% | 7,390% | 7.000,00 | |
FARMADCR CESSIONE FIDO FINO A € 200 MILA | € 200.000 | 7,000% | 7,220% | 14.000,00 | |
FARMADCR CESSIONE FIDO > € 200 MILA | € 200.001 | 7,000% | 7,270% | 14.000,07 | |
FARMADCR CESSIONE FIDO PER RURALI | € 100.000 | 7,000% | 7,240% | 7.000,00 |
PRINCIPALI RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE
• variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse, spese) e contrattuali;
• con il tasso floor il farmacista non potrà usufruire delle eventuali variazioni del tasso indicizzato al di sotto del tasso minimo;
• le condizioni contrattuali e quelle economiche alla voce “spese” potranno essere modificate unilateralmente in senso
sfavorevole per il cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 118 del D. Lgs 385/1993 e nei limiti previsti.
SINTESI DELLE NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE
Si fornisce una sintesi di alcune tra le più significative clausole contrattuali:
Durata del contratto: a tempo indeterminato.
Erogazione dell’anticipazione: entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta;
Foro competente: qualsiasi controversia promossa dal Farmacista nei confronti di Credifarma è sottoposta ad un collegio arbitrale con sede in Roma. Anche in caso di ricorso alla giurisdizione ordinaria è competente esclusivamente il Foro di Roma.
Recesso: la Convenzione rimane in vigore fino a quando una delle parti non comunichi la propria volontà di recedere, mediante comunicazione PEC oppure lettera Raccomandata A/R, da inviare all’altra parte, con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di recesso del Farmacista, questi è obbligato al pagamento del tasso debitore annuo di cui al precedente punto g), sui finanziamenti in essere, dalla data del recesso sino al soddisfo.
Proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e diritto di recesso: in qualsiasi momento la Società ha la facoltà di modificare unilateralmente, le clausole e le condizioni economiche che disciplinano la Convenzione, anche se le modifiche sono apportate in senso sfavorevole al Farmacista. In tal caso trovano applicazione le prescrizioni di cui all’art 118 D. Lgs 01.09.1993 n.385 e ss.. Le variazioni saranno validamente comunicate con preavviso non inferiore a giorni 30, mediante comunicazione PEC o l’invio di lettera Raccomandata A/R all’ultimo indirizzo comunicato dal Farmacista. Le modifiche proposte dalla Società sono approvate dal Farmacista se questi non recede entro 60 giorni dalla intervenuta ricezione delle comunicazioni delle suddette modifiche. Qualora il Farmacista non intenda approvare le modifiche, questi ha diritto recedere dalla Convenzione senza alcuna penalità, ed ha il diritto di chiudere il contratto alle precedenti condizioni.
D.C.R. che possono essere anticipate: tutte quelle successive alla data di perfezionamento della Convenzione; la Società, a suo insindacabile giudizio e sempre a seguito di espressa richiesta del Farmacista, può finanziare le D.C.R. relative a tre mensilità antecedenti a tale data.
D.C.R. escluse dall’anticipazione: a) quelle i cui importi risultino superiori alla media aritmetica degli ultimi tre mesi maggiorata del 40%, tenendo conto dei periodi di ferie; b) quelle emesse per forniture effettuate durante il periodo in cui l’Associazione delibera il passaggio all’assistenza indiretta. Nel caso di ricorso all’assistenza indiretta per frazioni di mese, la Società si riserva di provvedere, a suo insindacabile giudizio, alle anticipazioni delle D.C.R. emesse per tali periodi.
Rimborso degli anticipi: verrà effettuato con le somme che la Società stessa riceverà dal SSN (trattasi infatti di rischio autoliquidante). In caso di mancato pagamento da parte di quest’ultimo, la Società potrà richiedere al Cliente il rimborso delle DCR finanziate e scadute.
Limite degli anticipi: la Società non finanzia più di 5 mensilità e, comunque, entro il limite della linea di credito in essere.
Accollo: la Società si riserva la facoltà di accettare la traslazione della posizione debitoria della Farmacia al soggetto accollante; è esclusa la concessione della liberatoria alla Farmacia che resterà coobbligata in solido con l’accollante; Sospensione/Risoluzione: la Società può, previa esplicitazione della sua volontà in tal senso, sospendere le prestazioni e/o risolvere la Convenzione, in qualsiasi momento e con effetto immediato, qualora il Farmacista:
a) perda lo status di associato della Associazione e/o non risulti più aderente, per qualsiasi ragione, alla stessa;
b) trasferisca, ceda, alieni la Farmacia, o anche a seguito di esplicitazione e/o apprendimento della volontà del Farmacista in tal senso;
c) rinunci alla titolarità della Farmacia;
d) cessi dai poteri di conduzione economica della farmacia;
e) decada dalla titolarità, deceda o venga dichiarato interdetto;
f) sia sospeso dall’iscrizione all’albo professionale;
g) sia sospeso dall’esercizio della professione;
h) sia inibito nel contrattare e mantenere rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione;
i) sia privato della libertà con ordine di custodia cautelare e/o arresti domiciliari;
l) sia rinviato a giudizio per fatti commessi nell’esercizio della professione;
m) sia condannato per i fatti sub l);
n) versi in uno stato di insolvenza desumibile a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, da segnalazione a sofferenze in Centrale dei Rischi, procedure esecutive, protesti, procedure monitorie e cautelari, procedure concorsuali, richiesta di concordato stragiudiziale.
o) subisca gravami da parte di terzi creditori sulle DCR prese in carico dalla Società.
La Società al verificarsi dei suindicati eventi o di casi equipollenti, a suo insindacabile giudizio, si riserva di richiedere la immediata restituzione dei finanziamenti erogati.
Nel caso di risoluzione del rapporto, il Farmacista si impegna a restituire entro e non oltre quindici giorni, le somme dovute alla Società per anticipazioni ed accessori.
Nel caso di mancato adempimento del cliente il medesimo si obbliga a riconoscere alla Società di tutte le somme anticipate oltre che delle spese sostenute nonché il risarcimento del danno, anche derivante da svalutazione monetaria e/o perdita della redditività del denaro, oltre agli interessi convenzionali maturati e moratori (questi ultimi pari al tasso debitore annuo, maggiorato di 5 punti percentuali, che maturano dal sorgere del credito sino all’effettivo soddisfo).
Garanzie: gli importi dei crediti vantati dal Farmacista nei confronti del S.S.N. che la Società incassa in dipendenza del Mandato/Procura sono, con la sottoscrizione della Convenzione, costituiti in pegno a favore della Società a garanzia di ogni debito, per capitale ed accessori, comunque dipendente dalle anticipazioni, con conseguente facoltà, per Credifarma, di procedere, in qualsiasi momento, alla compensazione delle proprie ragioni creditorie ancorché non scadute, fermo restando che gli stessi importi potranno essere senz’altro utilizzati dalla Società, a suo insindacabile giudizio, per l’estinzione o la decurtazione del debito del Farmacista nei confronti della Società stessa intendendosi anche in tale modo operata la compensazione con le proprie ragioni creditorie (in linea capitale e interessi nonché a qualsiasi altro titolo, in relazione al ritardato pagamento effettuato dall’Ente Debitore).
TEMPI MASSIMI CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI
Tempi massimi per la chiusura del rapporto: Entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione della richiesta, sempre che sia stato
corrisposto il capitale finanziato residuo, gli interessi dovuti e il rimborso di oneri e spese sostenuti dalla Società.
Mezzi di tutela stragiudiziale: In caso di reclamo con cui il Farmacista chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad es. lettera, fax, e-mail) a Credifarma un suo comportamento o un’omissione, la Società si impegna a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione. Se il Farmacista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al collegio arbitrale oppure al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, chiedere a Credifarma ovvero consultare il sito internet di quest’ultima all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Come previsto dalla normativa in vigore Credifarma SpA pubblica sul proprio sito internet i seguenti documenti divulgativi:
• guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario
• guida pratica sulla Centrale dei Rischi
La guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario è messa disposizione della clientela presso la sede di Credifarma SpA in Xxx xxx Xxxxxxx x. 0 00000 Xxxx, nonché trasmissibile in formato elettronico, su richiesta del cliente.
LEGENDA ESPLICATIVA
ABF: Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti da un lato e le banche e gli altri intermediari finanziari dall’altro lato. E’ detto “stragiudiziale” perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice.
ACCOLLO: contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) con il quale quest’ultimo assume a suo carico l’obbligo
del debitore di pagare al creditore (accollatario)
ASSOCIAZIONE: Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia.
BENEFICIO DEL TERMINE: espressione che designa il principio per il quale, se per l’adempimento delle obbligazioni è fissato un termine, questo è a favore del debitore e il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza prefissata, fatta salva l’esplicita pattuizione a favore del creditore o di entrambe le parti (cfr. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE).
COLLEGIO ARBITRALE: insieme di xxxxxxx xxxxxxxxxx che, per accordo delle parti, decidono sulle controversie insorte. COMPORTAMENTI OSTATIVI: comportamenti in cui il cliente pone in essere qualsiasi azione e/o omissione, tale da ostacolare o non rendere agevole la gestione e/o la prosecuzione del rapporto;
D.C.R.: Distinta Contabile Riepilogativa dei crediti vantati dal Farmacista nei confronti del S.S.N.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: facoltà che ha il finanziatore di esigere immediatamente il debito residuo qualora il debitore sia divenuto inadempiente o abbia diminuito le garanzie concesse per fatto proprio (cfr. BENEFICIO DEL TERMINE). EURIBOR A 3 MESI: (Euro Interbank Offered Rate) tasso interbancario di riferimento .
FATTURA INTEGRATIVA: Fattura emessa dalla Farmacia nei confronti del SSN per la fornitura dei prodotti di cui all’assistenza integrativa e/o protesica.
FEDERFARMA: Federazione Nazionale dei Titolari di Farmacia Italiani.
FIDO: impegno assunto da Credifarma e comunicato per iscritto al Farmacista di mettere una somma a disposizione del Farmacista medesimo o di assumere per suo conto un'obbligazione nei confronti di un terzo.
FORO COMPETENTE: Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie.
INTERESSI MORATORI: interessi dovuti dal Farmacista a Credifarma per il periodo di ritardato pagamento, calcolati dalla
scadenza contrattuale all’effettiva data di corresponsione.
ISC (TAEG): Indicatore sintetico del costo totale del credito, espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Tiene conto non solo del tasso di interesse applicato al finanziamento, ma anche di tutte le spese di natura economica che la parte finanziata è tenuta a pagare.
ISTRUTTORIA: pratiche e formalità necessarie per l'accettazione della Proposta e/o dei prodotti accessori
LIQUIDAZIONE INTERESSI: conteggio periodico per la loro quantificazione.
MANDATO SDD: Autorizzazione rilasciata direttamente dal Farmacista a Credifarma per l’incasso di somme corrispondenti ad
addebiti diretti SEPA Direct Debit.
PATTO AGGIUNTIVO: contratto accessorio subordinato al verificarsi della condizione futura ed incerta del rilascio
dell’autorizzazione all’apertura della farmacia e dell’iscrizione del Farmacista all’Associazione.