Contract
OGGETTO: Art. 2 comma 1, L.R. 01/08/2005 n. 20. Criteri di indirizzo per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma da parte delle Province e dei Comuni.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, dalla quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’art. 16, comma 1 della legge regionale 15.10.2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale su Gomma;
VISTA la proposta del direttore del dipartimento Territorio e Ambiente; VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
D E L I B E R A
1. Di approvare lo schema di Capitolato d’Appalto (di cui all’Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto),redatto in conformità all’art. 2 comma 1 della L.R. 1/08/2005 n. 20 per le Province e i Comuni che intendano affidare i servizi di TPL mediante le procedure previste all’art. 20 bis comma 1 lettera a) della L.R. n. 45/98,
2. Di approvare i criteri di indirizzo (di cui all’Allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente atto), redatti in conformità all’art. 2 comma 1 della L.R. 01/08/2005 n. 20, per le Province ed i Comuni che intendano affidare i servizi di TPL, in applicazione dell’art. 20 bis lettera b) della L.R. n. 45/98;
3. La Regione verificherà con cadenza semestrale il corretto adempimento da parte delle stesse Amministrazioni degli atti contenuti nella presente deliberazione.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx) (Dott. Xxxx Xxxxx Xxxxxx)
Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
(Ing. Libero Principi)
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO –
L..R. 24/12/1998. n. 45; L.R. 01/08/2005, n.20;
L’art. 20 bis della L.R. n. 45/98, dispone che Province e Comuni possano affidare i servizi di TPL a Società di capitali individuate mediante espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, a Società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, a Società a capitale interamente pubblico nelle quali gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che le società realizzino la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.
La Legge Regionale 20/2005 ha stabilito i termini entro i quali la giunta regionale deve individuare i criteri e le modalità che gli Enti sopra citati dovranno rispettare nel procedere alla assegnazione dei servizi di TPL, ferme restando le particolari e specifiche esigenze dei bacini di cui gli enti potranno tenere conto.
Per quanto sopra SI PROPONE:
1. Di approvare, in base all’art. 2 comma 1 della L.R. 1/08/2005 n. 20 per le Province e i Comuni che intendano affidare i servizi di TPL mediante le procedure previste all’art. 20 bis comma 1 lettera a) della L.R. n. 45/98, lo schema di Capitolato d’Appalto di cui all’Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, in base all’art. 2 comma 1 della L.R. 01/08/2005 n. 20, i criteri di indirizzo di cui all’Allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per le Province ed i Comuni che intendano affidare i servizi di TPL, in applicazione dell’art. 20 bis della L.R. n. 45/98 lettera b);
3. La Regione verificherà con cadenza semestrale il corretto adempimento da parte delle stesse Amministrazioni degli atti contenuti nella presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa X. Xxxxxx Xxxxxxx )
PARERE DEL DIRIGENTE TITOLARE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE TPL SU
GOMMA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.
Il DIRIGENTE LA P.F.
( Dott. Xxxxxx Xxxxxx )
PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente della
P.F. Trasporto Pubblico Locale su Gomma in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
( Ing. Libero Principi )
La presente deliberazione di compone di n. pagine, di cui n. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)
Allegato A
Oggetto: L.R. N. 45/98. Comma 1 lettera a) dell’articolo 20 bis. Capitolato tipo per procedura di gara.
ART. 1 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente Capitolato si intende per:
Ente affidante: il soggetto (Provincia/Provincia per conto dei Comuni/Comuni) che affida la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato;
Impresa affidataria: il soggetto cui il Capitolato si rivolge fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta e che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario della gara per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato;
Gestore uscente: l'attuale gestore del servizio di trasporto pubblico locale sino al subentro dell'Impresa affidataria;
Nuovo aggiudicatario: il soggetto che alla scadenza del contratto scaturente dall'aggiudicazione subentrerà all'Impresa affidataria a seguito di una nuova procedura di gara.
Piano di Bacino: Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di
……… adottato con deliberazione consiliare n. del / / , approvato in via
definitiva dalla Regione Marche con decreto n. del / / .
Contratto: Contratto di Servizio tra l’Ente affidante e l’Impresa Affidataria per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato
ART. 2 – OGGETTO
1. Il presente Capitolato ha per oggetto la progettazione ed esercizio del servizio di trasporto pubblico locale su gomma in relazione alla rete extraurbana e/o urbana della Provincia/Comune di………… per autobus*km annui minimi. Le caratteristiche dei servizi da svolgere sono contenute nel Piano di Bacino adottato con deliberazione consiliare n°
del / /03 ed approvato in via definitiva dalla Regione Marche con decreto n° del / /03
2. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente affidante e dell'Impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi. Questi obblighi concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica.
3. È attribuita all'Impresa affidataria la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione e dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita di viaggio, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio disciplinati al successivo articolo 11.
4. Nel caso di associazione temporanea di imprese di cui al comma 2 dell’art. 23 del D.lgs. n. 158/95, alla domanda di partecipazione deve essere allegato l’elenco delle imprese e nell’offerta devono essere indicate le parti del servizio appaltato che ciascuna impresa si incarica di effettuare fino al raggiungimento degli obiettivi di cui al successivo punto 5.
5. Ai sensi dell’art. 33 della Direttiva Ce 93/38 e del XX.xx. 158/95, all. 12, lett. B, punto 9, i raggruppamenti e le associazioni dei fornitori, di imprenditori di servizi in caso di aggiudicazione dovranno assicurare una gestione unitaria dei servizi, dei mezzi, del personale e degli introiti in attuazione dell’art. 1, comma 2, lettera d) della legge regionale
n. 45/98, assumendo la forma giuridica di una società di capitali, pena la decadenza dall’affidamento ai sensi del successivo art. 21 del presente Capitolato. Tale società dovrà avere sede legale sul territorio della Provincia, e con l’impegno degli associati a non alienare la quota di partecipazione, senza la previa autorizzazione dell'Ente Affidante, durante la vigenza del contratto di servizio.
La succitata società dovrà altresì garantire, contestualmente all’affidamento del servizio, una direzione tecnica unitaria.
6. L’esercizio dei servizi e l’adempimento degli impegni e degli obblighi dell’Ente affidante e dell’Impresa affidataria scaturenti dal presente appalto saranno regolati mediante Contratto di Servizio, predisposto sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 45/98 art. 19 comma 5, del D.M. n. 448/91 e in conformità alle previsioni di cui al presente capitolato.
7. L'Ente affidante effettua i controlli sui servizi di trasporto pubblico oggetto del presente affidamento, con particolare riferimento agli aspetti di qualità e sicurezza.
ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO
1. Il presente affidamento ha la durata di 6 anni, a decorrere dal / /, in conformità all’art. 19 comma 3 della L.R. 45/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla scadenza dell’affidamento l’Impresa affidataria è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate nel contratto di servizio vigente.
ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il corrispettivo a carico dell'Ente affidante è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Impresa affidataria per l'esercizio dei servizi oggetto della gara e non può superare l’importo a base d’asta della rete aggiudicata. L'importo del corrispettivo a base d’asta è stabilito in Euro annui oltre all’Iva prevista per
legge.
2. L'Ente Affidante determina il corrispettivo chilometrico quale rapporto tra l’offerta economica e le percorrenze dei servizi oggetto del programma di esercizio proposto dall’Impresa Affidataria in sede di offerta.
3. Eventuali conguagli del corrispettivo complessivamente spettante, nei casi previsti dal presente capitolato ai successivi articoli 6 e 7 a seguito di modifiche del programma di esercizio annuale proposto ai sensi dell’art. 5, e agli art. e in conseguenza dell’applicazione del sistema delle penali e dei premi incentivanti, saranno calcolati sulla base del corrispettivo unitario chilometrico.
4. Il corrispettivo annuo è erogato dall’Ente affidante con rate mensili, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a preventivo. Il rimanente 5% è erogato:
a) per i primi dodici mesi in un’unica soluzione dopo la sesta rata dell’anno successivo in seguito a conguaglio che accerti l’effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite;
b) per i successivi anni nel modo seguente :
• il 3% in un’unica soluzione dopo la sesta rata dell’anno successivo in seguito a conguaglio che accerti l’effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite;
• il 2% in base al raggiungimento degli obiettivi ai sensi del successivo art. 20 in un’unica soluzione dopo la 6^ rata dell’anno successivo.
5. Gli interessi per il ritardato pagamento sono disciplinati dalla legislazione vigente. L’Ente affidante si impegna a riconoscere all’Impresa affidataria gli interessi per ritardato pagamento solo qualora il ritardo sia imputabile all’Ente stesso.
6. In base alla DGR. N. 1165 del 12.10.2004 il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in misura corrispondente al tasso di inflazione previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria emanato dal Governo italiano e in vigore alla data di aggiornamento del corrispettivo.
7. Eventuali risorse aggiuntive risultanti disponibili su base annua in conseguenza dell'incompleto o mancato utilizzo degli importi di cui al comma 1, unitamente alle penali irrogate ai sensi dell'art. , saranno accantonate in un fondo destinato a finanziare:
• le indagini di qualità percepita e le rilevazioni sul campo per il monitoraggio della qualità erogata di cui all'art. 25;
• l'impatto di eventuali revisioni contrattuali o del sistema tariffario adottato;
• ogni altra iniziativa atta al miglioramento del servizio.
ART. 5 - PROGRAMMA D'ESERCIZIO
1. Le offerte presentate dalla imprese devono soddisfare gli obblighi, le specifiche tecniche e le condizioni minime di qualità di cui agli allegati n. 1) e n. 2). Le offerte presentate dalle imprese che non soddisfano tali obblighi e specifiche tecniche sono escluse dalla valutazione.
2. L'Impresa affidataria si impegna a coordinare il proprio programma d'esercizio con le aziende aggiudicatarie dei servizi dei bacini contermini in modo da garantire l’integrazione e la razionalizzazione dei servizi.
3. L’Impresa affidataria può proporre, in sede di offerta e nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’allegato 1, servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti dall’Ente affidante.
4. Il programma di esercizio individuato in sede di aggiudicazione potrà essere revisionato in sede di sottoscrizione del contratto, d’intesa tra le parti, nel limite massimo del 5% delle percorrenze di un anno contrattuale. La revisione non potrà comportare la modifica degli standard qualitativi individuati in sede di aggiudicazione e variazioni del monte percorrenze annue offerte superiori all’1% in più o in meno.
5. Ai sensi di quanto previsto agli art. 6 e 7, l'Ente affidante si riserva di chiedere all'Impresa affidataria di individuare, concordandole, modifiche e integrazioni del programma di esercizio che si rendano necessarie per adeguarlo al Piano di Bacino o a mutamenti significativi delle esigenze di domanda.
ART. 6 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO
1. Il programma di esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente affidante o dell'Impresa affidataria per comprovate esigenze di pubblica utilità. Le modificazioni, sia in aumento sia in diminuzione, comprese le eventuali corse bis, non possono superare, in ciascun anno, l’1% del totale delle percorrenze di un anno contrattuale individuate in sede di aggiudicazione della gara. Tali modifiche non comportano la revisione del corrispettivo dovuto e del Contratto.
2. Qualora le esigenze di adeguamento del servizio indicate al precedente art. 5, comprese le comprovate esigenze di pubblica utilità, rappresentate dall’Ente affidante o segnalate dall’Impresa affidataria, comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 1, ma contenuta in un massimo del 10%, il corrispettivo spettante è rideterminato, fermo restando il limite del comma 1, senza necessità di revisione degli obblighi e impegni del contratto, applicando alla variazione delle percorrenze eccedente il limite di cui al comma 1 il corrispettivo unitario di cui al precedente art. 4.
3. L’Impresa affidataria può apportare modifiche al programma d'esercizio di cui all'allegato n. 1, previa autorizzazione dell'Ente affidante e informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza, in dipendenza di cambiamenti nella circolazione o di lavori programmati sulla viabilità, assicurando il rispetto delle esigenze della domanda.
4. L’impresa affidataria è obbligata ad adeguare il programma di esercizio in coerenza con i contenuti dei Piani Urbani del Traffico predisposti dai Comuni ai sensi dell’art. 16 della L.R. 45/98 ed a recepire tutte le modifiche del servizio, ivi incluse le variazioni delle linee della rete primaria, derivanti dalle revisioni del Piano di Bacino.
ART. 7 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER SCIOPERI O EVENTI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI
1. L’esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall’Impresa affidataria, se non nei casi disposti dalle autorità per motivi di ordine e interesse pubblico o nei casi di forza maggiore e di calamità naturali non prevedibili e non imputabili alle parti.
2. Nelle interruzioni del servizio di cui al comma 1, l'Impresa affidataria si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi di TPL, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, previo assenso dell’Ente affidante e informandone tempestivamente e in modo appropriato l’utenza.
3. Qualora per le motivazioni di cui al comma 1,esclusi gli scioperi, le percorrenze annue dovessero essere incrementate o ridotte, previa autorizzazione dell'Ente affidante, oltre i limiti di cui all'art. 6, comma 1, il corrispettivo è adeguato applicando, per la parte eccedente l’1%, alla variazione delle percorrenze il corrispettivo unitario di cui all'art. 4.
4. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa affidataria per cause diverse da quelle previste al precedente comma, l'Ente affidante, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 21, assicura la continuità del servizio, con rivalsa sull'Impresa affidataria per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l'Ente affidante può avvalersi di altre imprese.
5. L'Impresa affidataria, in caso di sciopero, assicura il servizio minimo stabilito con accordo, di cui all’allegato 4 siglato tra l'Impresa affidataria e le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Impresa affidataria garantisce altresì la relativa comunicazione all’Ente affidante e all’utenza con un preavviso non inferiore ai 5 giorni lavorativi.
6. Per le minori percorrenze effettuate nei casi di cui al comma 5) il corrispettivo viene ridotto applicando il corrispettivo unitario di cui al precedente art. 4, in base alle minori percorrenze effettuate.
I corrispettivi derivanti dalla fattispecie di cui sopra saranno destinati ad un fondo finalizzato ad attivare misure di incentivazione dell’utilizzo del mezzo pubblico con finalità a carattere sociale e per scopi di sicurezza.
7. L’adozione temporanea da parte dell’Impresa affidataria di modalità di esercizio sostitutive ai sensi del presente articolo in nessun caso potrà determinare maggiori oneri in capo all’Ente affidante.
8. Qualsiasi modifica al programma di esercizio apportata ai sensi del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata, anche a mezzo fax, dall’Impresa affidataria all’Ente affidante.
9. Salvo le cause e gli eventi di cui al comma 1, l’Impresa affidataria non potrà invocare l’inadempimento di alcun altro obbligo contrattuale dell’Ente stesso quale causa di sospensione dei servizi.
ART. 8 - PERSONALE DESTINATO AL SERVIZIO
1. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. L’Impresa Affidataria, ai sensi di quanto disposto all’art. 21 comma 3 lett. b) della L.R. 45/98, è tenuta a prendere in carico il personale dipendente del Gestore uscente impiegato sui servizi messi a gara, così come individuato nell’allegato n. 8 “Elenco del personale”, suddiviso per qualifica, mansione svolta, costo complessivo, tipologia di contratto e anzianità lavorativa.
3. L'elenco nominativo del personale oggetto di trasferimento, sarà comunicato dall’Ente affidante, previa informazione alle XX.XX.,all’Impresa affidataria n. 40 giorni prima dell’inizio del servizio, suddiviso per qualifica e costo complessivo, in servizio alla data di pubblicazione dell'avviso indicativo di gara.
4. Ai sensi dell’art. 21 comma 3 lett. b) della L.R.45/98 e successive modificazioni e integrazioni, l’impresa affidataria deve assicurare al personale di cui al comma 2 l’applicazione del contratto nazionale di lavoro nonché i contratti aziendali e gli eventuali accordi provinciali integrativi del contratto nazionale con mandato a definire condizioni paritarie per tutto il personale utilizzato nella gestione del servizio, previo confronto con le XX.XX.
5. L’Impresa affidataria ha l’obbligo di dotarsi, prima della stipula del contratto, di un direttore o di un responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità così come previsto dal DM n. 448/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti deve indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa aziendale e l'apposito cartellino di riconoscimento,mediante matricola aziendale.
7. L’Impresa Affidataria deve periodicamente, con la frequenza e le modalità indicate dall’Ente affidante, trasmettere allo stesso Ente affidante l’elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.
ART. 9 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI I BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO
1. L'Impresa concorrente presenta l'offerta tenendo conto delle condizioni e delle modalità di accessibilità dei beni immobili e delle attrezzature di cui all'allegato n. 5, redatto a cura dell’Ente affidante.
2. Sono a carico dell'Impresa affidataria gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli comunque necessari per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni rilevati dal Gestore uscente, nonché di quelli messi a disposizione dall’Ente affidante, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
3. Resta inoltre a carico dell’Impresa affidataria l’ammortamento, eventualmente in corso, dei beni rilevati dal Gestore uscente.
ART. 10 – CARATTERISTICHE DEL PARCO MEZZI E OBBLIGHI DELLE PARTI
1. L'Impresa affidataria utilizza nell’espletamento del servizio un parco mezzi composto sia da mezzi rilevati dal gestore uscente, come da allegato 6, sia, eventualmente, da mezzi propri nel rispetto dei limiti e degli standard fissati dalla Regione
2. L'Impresa affidataria deve svolgere il servizio con mezzi autorizzati, debitamente muniti di logo regionale, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità di cui all'allegato n.2 in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto di servizio e nei suoi allegati.
3. L’Impresa affidataria assume l’obbligo di acquisto dell’intero parco rotabile utilizzato per svolgere il servizio messo a gara, di proprietà dell’Impresa uscente. La definizione dei valori di cessione del materiale rotabile, di cui all’allegato 6, sarà effettuata al valore di stima. al netto del residuo degli eventuali contributi pubblici ricevuti all’atto del loro acquisto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 21 comma 3 lettera c) della legge regionale 45/98 e sue modifiche ed integrazioni. E’ data facoltà alla gestione uscente di riscattare i depositi costruiti con contributi regionali ai sensi della deliberazione G.R. n. 1377/01 ovvero conferire gli immobili al nuovo aggiudicatario con le stesse modalità.
4. Nel periodo di vigenza contrattuale, l’Impresa affidataria si impegna a procedere alla sostituzione dei mezzi aventi anzianità superiore a 15 anni utilizzati per il servizio, previa autorizzazione dell’Ente affidante, con mezzi di norma non inferiori per dimensione, al fine di migliorare la qualità, la sicurezza e garantire l’abbassamento dell’età media del parco mezzi impiegato a partire dal 1/1/2006.
5. L’Impresa affidataria, almeno 30 giorni prima dell’inizio del servizio, deve presentare, in conformità con quanto dichiarato in sede di offerta, l’elenco dei mezzi da utilizzare nell’espletamento del servizio medesimo, nonché l’elenco dei mezzi di scorta, in numero sufficiente a garantire il livello di affidabilità del servizio, corredati di copia del certificato di proprietà e della carta di circolazione, descrivendone le caratteristiche tecniche secondo le specifiche di cui all’allegato 6 “Elenco del parco mezzi”.
6. L’Impresa affidataria deve procedere alla sostituzione dei mezzi inidonei con gli altri mezzi autorizzati aventi analoghe caratteristiche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per l’Ente affidante.
7. La colorazione esterna dei mezzi adibiti ai servizi deve essere conforme alle indicazioni regionali vigenti.
L’impresa affidataria dovrà garantire su tutti gli automezzi l’esposizione di un unico logo provinciale
8. L’impresa affidataria si impegna ad aderire al piano di investimenti previsto nel Programma Triennale 2004-2006 approvato dalla Regione Marche, nonché in base al comma 3 dell’art. 20/bis della L.R. 45/98, il sistema di bigliettazione informatizzato integrato.
9. L’Impresa affidataria si impegna ad adeguare le caratteristiche del parco mezzi alle eventuali prescrizioni normative emanate nel corso di vigenza del contratto.
10. L'Impresa affidataria é tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi utilizzati per i servizi, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e di revisione che dovranno essere allegati all'offerta, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi nel rispetto degli standard riportati all’allegato 2.
11. L’Impresa affidataria deve periodicamente, con la frequenza indicata dall'Ente affidante, trasmettere allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nei servizi, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute e i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni. L’Impresa affidataria deve tempestivamente informare l’Ente Affidante le comunicazioni circa incidenti e/o danni verificatesi sui mezzi.
12. L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione offerto dall'Impresa affidataria in sede di gara. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. .
13. Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dall'Impresa
affidataria, la quale sarà comunque chiamata a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura e a corrispondere la penale stabilita all'art.19.
ART. 11 -TARIFFE E SERVIZI COMMERCIALI ALL'UTENZA
1. I servizi sono svolti applicando le diverse tipologie tariffarie di cui all'allegato 3. All'Impresa affidataria spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'impresa affidataria si impegna ad uniformarsi, nel corso del periodo di validità del Contratto di Servizio, alle regole di politica tariffaria secondo le modalità e i termini di applicazione e revisione stabiliti dalla Regione Marche.
2. Nel periodo di vigenza del contratto, l'Impresa affidataria è tenuta inoltre ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione da parte della Regione:
• di un sistema tariffario integrato tra ferro e gomma, urbano ed extraurbano;
• del sistema di bigliettazione e obliterazione informatizzato. In particolare l'Impresa affidataria si impegna, in base all’art. 20 bis della L.R. 45/98, a realizzare il progetto di bigliettazione elettronica integrata previsto dal Programma Triennale dei Servizi 2004- 2006 i cui termini e modalità di realizzazione verranno definiti dalla Giunta Regionale.
3. L'Impresa affidataria subentra al Gestore uscente negli impegni dallo stesso già assunti in ordine alle modalità di applicazione e gestione dei sistemi tariffari integrati e del sistema di bigliettazione e obliterazione informatizzato.
4. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali l'Impresa affidataria può individuare titoli di viaggio ulteriori rispetto a quelli previsti nell'allegato n. 3, previo assenso della Regione Marche, di concerto con l'Ente affidante, senza che ciò possa comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente affidante.
5. L’organizzazione e la gestione della rete di vendita dei titoli di viaggio è a cura dell'Impresa affidataria che la organizza rispettando le seguenti condizioni minime:
a. i titoli di viaggio devono essere realizzati nel rispetto di requisiti di anticontraffazione, da acquistarsi a cura e spese dell'Impresa affidataria;
b. i punti di vendita (anche automatizzati) devono essere distribuiti uniformemente sul territorio servito; l’Impresa affidataria si impegna ad incrementare tali punti nei comuni attualmente non provvisti;
c. i punti vendita (anche automatizzati) devono essere in numero non inferiore a ;
d. negli eventuali giorni e negli orari di chiusura dei punti di vendita e secondo quanto previsto dalla D.G.R. n 534 del 14/03/2001 e s.m.i., l’Impresa affidataria garantisce la vendita dei titoli di viaggio a bordo senza applicazione di sovrapprezzo.
6. L'Impresa affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, ed ha inoltre l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.
7. L’Impresa affidataria si impegna altresì ad applicare le agevolazioni tariffarie e i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative statali e regionali.
8. L'Impresa affidataria è tenuta ad assicurare la vendita dei titoli di viaggio in vettura con l’applicazione, fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 6 lettera d), della maggiorazione di cui all’allegato 3.
ART. 12 – QUALITA’ DEI SERVIZI E CARTA DELLA MOBILITA’
1. L'Impresa affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort e a intraprendere azioni finalizzate ad elevare i livelli nel tempo.
2. L'Impresa affidataria è obbligata ad esercire i servizi oggetto del presente capitolato nel rispetto degli standard minimi di qualità stabiliti nell'allegato 2 in coerenza con gli obiettivi generali regionali di riferimento per il miglioramento dell’efficacia, efficienza e qualità dei servizi.
3. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità, compresa la qualità percepita dall'utenza, definiti nell'allegato 2 sarà effettuata attraverso:
a) il monitoraggio continuo della qualità erogata sulla base dei supporti documentali forniti dell'Impresa affidataria;
b) il confronto dell’indice di soddisfazione del cliente calcolato ai sensi del successivo comma 8;
c) i risultati derivanti da ispezioni, da rilevazioni ed indagini campionarie dell’Ente affidante e della Regione Marche;
4. Per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità, l’Impresa affidataria è soggetta alle penali di cui all'art. 19.
5. L'Impresa affidataria si impegna ad aggiornare la Carta della Mobilità di cui all’allegato
n. 9 con cadenza annuale in coerenza con gli obblighi e gli impegni assunti in sede di gara. Tale aggiornamento dovrà essere sottoposto all’Ente affidante per l’approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno. Per il primo anno di vigenza contrattuale, l’Impresa affidataria si impegna ad aggiornare la predetta Carta entro tre mesi dalla data di aggiudicazione.
6. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Mobilità è a carico dell'Impresa affidataria che vi provvede a mezzo stampa, con volantini informativi, sito Internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno.
7. Gli Enti preposti si dotano di un proprio sistema per la rilevazione della qualità percepita dall’utenza al fine di verificare ed individuare i necessari ed opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso rispetto
alle esigenze della domanda. Al fine della rilevazione gli Enti preposti possono avvalersi di una società terza specializzata e di riconosciuta esperienza e professionalità.
8. L'impresa affidataria si dota di un proprio sistema per la rilevazione della qualità percepita dall'utenza al fine di verificare ed individuare i necessari ed opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso rispetto alle esigenze della domanda.
9. Al fine di accertare l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi finanziati con contributi pubblici, l'Ente affidante si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale dell'Impresa affidataria.
ART. 13 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA
1. L'Impresa affidataria deve assicurare all'utenza le seguenti informazioni:
a) indicazione ad ogni fermata degli orari aggiornati della linea con la relativa tipologia di corsa e degli orari di coincidenza con le corse delle eventuali linee di forza cui essa afferisce;
b) indicazione ad ogni fermata delle rivendite più vicine, con segnalazione della distanza, dei giorni e degli orari di apertura;
c) esposizione nei principali nodi di interscambio della pianta della rete integrata del trasporto pubblico, conforme alle caratteristiche standard predisposte dall’Ente Affidante;
d) indicazione ad ogni fermata dei recapiti dell’azienda esercente il servizio con indirizzo relativo al telefono, fax, e-mail, sito internet in grado di interagire con l’utenza;
e) individuazione, all’interno della propria struttura organizzativa di un apposito call center per fornire informazioni all’utenza, per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti per facilitare l’accesso al servizio di portatori di handicap. In caso di trasporto a chiamata il call center assume la funzione di prenotazione per tale servizio.
2. L'Impresa affidataria si impegna a trasmettere all'Ente affidante, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio di cui all’art. 25, ogni dato richiesto dallo stesso Ente relativo alla qualità dell'informazione all'utenza.
3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e dei percorsi, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento non temporaneo degli orari e dei percorsi, l'Impresa affidataria si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
4. Per il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, l’Impresa Affidataria è soggetta alle penali di cui all’art. 19.
5. L’Impresa affidataria si impegna ad adottare modalità di comunicazione all’utenza sufficienti a garantire la capillare ed efficace informazione sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate, degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto, nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell’allegato 2.
ART. 14 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
1. L'Impresa affidataria eroga i servizi, oggetto del programma d'esercizio proposto, sulla base di percorsi dei quali è garantita la sicurezza e l'idoneità. L'Impresa affidataria, in caso di modifiche o variazioni del programma d'esercizio, ottiene dall’Ente affidante, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dei mezzi utilizzati per il relativo esercizio.
2. L'Impresa affidataria è tenuta ad adempiere agli eventuali ulteriori obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti legislativi di nuova emanazione o sulla base di Piani di Bacino approvati dalla Provincia, nonché attivarsi, con la massima diligenza, per ottenere le necessarie autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l’esercizio del servizio nei tempi previsti.
3. L'Impresa affidataria subentra al Gestore uscente:
a) in tutte le convenzioni in essere, approvate dall'Ente affidante alla data di aggiudicazione della gara con Enti ed imprese di trasporto, concernenti i servizi di trasporto pubblico locale oggetto dell'appalto e, in particolare, l'integrazione tariffaria e il sistema di bigliettazione e obliterazione informatizzata;
b) nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere, nonché ai contratti di somministrazione di beni e servizi in corso.
4. Con riferimento al personale utilizzato nel servizio, l'Impresa affidataria deve comunicare trimestralmente all'Ente affidante, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi effettuati. In caso di inadempienza a tale obbligo, l’Ente affidante procede ad una detrazione nella misura del 6% delle rate di acconto del corrispettivo, che costituirà apposita garanzia per l’assolvimento di detto obbligo.
5. Sono inoltre a carico dell'Impresa affidataria gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
6. L’Impresa affidataria è altresì obbligata al rispetto di tutti gli impegni previsti nel presente Capitolato.
ART. 15 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
1. L'Impresa affidataria si impegna a presentare all'Ente affidante, almeno 12 mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio:
- l'elenco dei beni immobili, delle attrezzature e degli impianti funzionali all’esercizio, da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario con l’indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
- l’elenco dei mezzi destinati all’esercizio da cedere al nuovo aggiudicatario con l’indicazione del valore di stima ai sensi dell’art.21 lettera c comma 3) della L.R.45/98.;
- l’elenco degli altri beni di proprietà che l’Impresa uscente che la stessa intende mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario e le relative modalità di trasferimento;
- l’elenco del personale dipendente dell’Impresa affidataria da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo;
- i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazioni di beni e servizi con l’indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.
2. La definizione dei valori di cessione e/o locazione di cui sopra, verrà effettuata ai sensi dell’art. 21 comma 3 lettera c) della legge regionale 45/98 e sue modifiche ed integrazioni.
3. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo, l’Ente affidante sospende l’erogazione del corrispettivo per l’intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 60 giorni, il corrispettivo sospeso sarà introitato dall’Ente affidante a titolo di penale ai sensi del successivo art. 19.
ART. 16 - GARANZIE FINANZIARIE
1. L’impresa affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuta a costituire, prima della stipula del Contratto di Servizio, una garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria, pari al 10% dell'importo riferito al valore complessivo dell’appalto aggiudicato, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
2. Il deposito cauzionale è svincolato ed è restituito al contraente dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali o comunque entro 12 mesi dalla scadenza del contratto di servizio.
3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa affidataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto entro il termine di 60 giorni.
4. Per quanto attiene alla garanzia assicurativa o bancaria, nel caso di cui al comma 1, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare di considerare valida la garanzia fino al
completo esaurimento del rapporto contrattuale, nei modi e nei termini fissati nel Contratto di Servizio. La garanzia fideiussoria, che verrà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio, previa dichiarazione liberatoria dell'Ente affidante, deve essere costituita ed il relativo documento deve essere prodotto prima della data fissata per la stipula del contratto. La mancata presentazione comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto. La garanzia fideiussoria definitiva ha efficacia fino a 12 mesi dopo la scadenza del Contratto di Servizio.
ART. 17 - ASSICURAZIONI
1. È fatto obbligo all'Impresa affidataria di stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto e dell'inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.
2. Il massimale minimo per i danni a persone o a cose è di 5 milioni di Euro per ogni singolo mezzo.
3. L’Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all’Ente affidante, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in Contratto. Successivamente, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi dovrà essere inoltrata all'Ente affidante con cadenza annuale entro il mese di marzo di ogni anno. Il mancato rispetto della tempistica prevista al presente comma comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 19.
ART. 18 - SUBAFFIDAMENTO
1. Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali, l'Impresa affidataria ha la facoltà di affidare a terzi vettori, previa autorizzazione dell'Ente affidante, una quota dei servizi non superiore al 20% delle percorrenze annue, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 comma 2 lett. a) e lett. b) della L.R. 45/98.
2. Il subaffidamento dei servizi di cui al comma 1 dovrà avvenire nel rispetto di quanto quanto previsto dall’art. 21 della L.R. 45/98 comma 2 lettera b) qualora l’importo annuo del subaffidamento superi euro 154.937,07. Per importi inferiori, la scelta del subaffidatario è effettuata a trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte. L’impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare le norme in materia di trasporto pubblico di persone, in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio, ed il contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria nonché eventuali contratti integrativi aziendali, pena la decadenza del subaffidamento. In caso di
decadenza o di revoca dell’affidamento, cessa contestualmente il subaffidamento, senza che sia dovuto alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell’ente affidante.
3. Il subaffidamento dei servizi deve essere effettuato a condizioni per l'utenza non inferiori a quelle previste nel presente Capitolato e nel Contratto di servizio ad esso allegato.
4. L'Impresa affidataria conserva in ogni caso la titolarità del servizio, sia nei confronti dell'Ente affidante, sia nei confronti dell'utenza. Il subaffidamento decade alla cessazione dell'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato.
ART. 19 - PENALI
1. Al di fuori dei casi di decadenza dall’affidamento o di risoluzione del contratto di cui all’art. 21, l'Ente affidante, qualora accerti da parte dell'Impresa affidataria il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e in tutti i documenti allegati, provvederà a diffidare l'Impresa affidataria, assegnando un congruo termine per adempiere.
2. Decorso inutilmente detto termine, verrà applicata nei confronti dell’Impresa stessa una penale di 50,00 €, per ogni giorno in cui si perpetua l’inadempimento.
3. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’allegato 2 sono valutate e applicate in funzione dei dati rilevati sulla base dei supporti documentali forniti dall'Impresa affidataria e nell’ambito delle verifiche condotte dagli Enti preposti ai sensi del successivo art. 25.
4. Le penali relative ad ogni singola fattispecie riconducibili agli standard minimi di qualità sono quantificate nell'apposito allegato 10.
5. L’eventuale mancato rispetto degli obblighi di frequenza, regolarita’ e sicurezza del servizio se dipendente dalla gestione del servizio stesso, comporta una penale di 200,00
€ per ogni irregolarita’ rilevata, oltre alla decurtazione del corrispettivo delle eventuali minori percorrenze effettuate.
6. La mancata o incompleta trasmissione da parte dell'Impresa affidataria dei dati di monitoraggio secondo le scadenze previste nell'art. 25 comporta l'applicazione di una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di euro 50.000,00 oltre i sei mesi.
7. Il mancato rispetto dell'impegno relativo all'aggiornamento della Carta della Mobilità comporta una penale pari ad euro 1.500,00 per ogni mese di ritardo fino ad un massimo di euro 50.000,00 in caso di mancato adempimento oltre i 6 mesi.
8. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione previsti all’art. 10 comma 9, comporta una penale di euro 100,00 per ogni giorno e per ogni mezzo di cui perdura l’irregolarità relativa alla manutenzione.
9. Il mancato rispetto degli impegni previsti all’articolo 6 commi 3 e 5 relativo agli adeguamenti ai Piani Urbani di Traffico ed ai Piani di Bacino, comporta una penale pari ad euro 3.000,00 per ogni mese di ritardo oltre i termini fissati fino ad un massimo di euro 50.000,00 in caso di mancato adempimento oltre i 3 mesi.
10. Nel caso in cui l'Impresa affidataria non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva, che la stessa Impresa avrà obbligo di reintegrare nei successivi 30 giorni. In caso di mancata reintegrazione l'Ente affidante procede ai sensi dell'art. 21.
11. Il monte penali annualmente irrogato, attraverso decurtazione del corrispettivo, non potrà superare il limite massimo del 10% del corrispettivo annuale.
ART. 20 - PREMI
1. Il premio è valutato ed erogato su base annua a partire dai dodici mesi decorrenti dalla stipula del contratto, in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, e non potrà superare il 2% del corrispettivo annuo, annualmente. A tal fine l’Ente affidante valuta:
a) l’incremento del numero dei passeggeri trasportati paganti con cadenza annuale nella misura dell’1% oltre a quanto previsto relativamente agli standard minimi della qualità del servizio;
b) aumento del….% del numero delle paline [DST 300/02] installate nelle fermate secondo le caratteristiche unificate stabilite dalla Regione;
c) riduzione annua dello 0,5% della vetustà media del parco aziendale autobus;
d) punti vendita titoli di viaggio
e) informazione utenza
2. Il premio è valutato e applicato su base annua. La liquidazione delle somme spettanti avviene con cadenza annuale in concomitanza con il conguaglio del corrispettivo di cui all’art. 4 comma 4.
3. La Regione e/o le Province potranno destinare fondi aggiuntivi in relazione ad obiettivi annualmente stabiliti con particolare riguardo alle aggregazioni societarie.
ART. 21 - DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO
1. L'Impresa affidataria è dichiarata decaduta dall'affidamento, con conseguente risoluzione del Contratto di servizio, nei seguenti casi:
a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa affidataria;
c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
d) mancata ottemperanza da parte dell'Impresa affidataria di norme imperative di legge o regolamentari;
e) qualora l'Impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
f) qualora l'Impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
g) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora l'Impresa affidataria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 60 (30) giorni;
h) per gravi o ripetute inosservanze dei contratti di lavoro e di leggi relative alla sicurezza sul lavoro qualora l'azienda non ottemperi entro 30 giorni alla diffida dell’Ente affidante;
i) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. La stessa Impresa affidataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario.
3. L’Ente affidante ha inoltre facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio, nei seguenti casi:
a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
b) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
4. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, la decadenza o la revoca deve essere comunicata all’Impresa affidataria ed agli altri soggetti che potrebbero subire pregiudizi dall’emanazione dell’atto finale.
5. La comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma precedente è inviata dal responsabile del procedimento e deve indicare:
a) l’oggetto del procedimento promosso e i fatti contestati;
b) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
d) la facoltà di presentare memorie scritte e i relativi documenti e i termini entro i quali poterlo fare.
6. Resta salva la facoltà dell’Ente affidante di adottare anche prima della effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, provvedimenti cautelari.
ART. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
1. L'appalto è aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il sistema di valutazione previsto nella Lettera di invito.
2. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta.
3. Le offerte economiche che presentano ribassi anomali, saranno sottoposte a verifica da parte dell’Ente affidante, secondo la procedura prevista dall’art 25 del Dlgs 158/95.
4. L’Ente affidante aggiudica anche in presenza di una sola offerta valida; questa, per ritenersi ammissibile, deve contenere un punteggio almeno pari al minimo fissato nella lettera di invito.
5. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto di Servizio, comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'Impresa affidataria. A tal fine l'Impresa affidataria eleggerà domicilio nell’ambito del …….
ART. 23 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel Contratto di Servizio.
2. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di gara e del Contratto di Servizio. Per quanto non espressamente disciplinato nei Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. L'Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di Gara.
4. L'Impresa affidataria, in fase di predisposizione dell'offerta, può richiedere informazioni di dettaglio riferite alle caratteristiche degli attuali servizi di trasporto
pubblico locale a presso la Provincia di ……….. (tel. , fax.
, e-mail )
ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all’esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di …………...
3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.
ART. 25 - SISTEMA DI MONITORAGGIO, DOCUMENTI E INFORMAZIONI
1. L'Impresa affidataria si impegna a predisporre il "Rapporto annuale sui servizi" articolato secondo quanto descritto nell'allegato 12 e corredato da due Relazioni periodiche semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio offerto e della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti.
2. Il "Rapporto annuale sui servizi" è redatto dall'Impresa affidataria in regime di autocertificazione, in conformità con le modalità di rilevazione, il formato e gli standard di calcolo indicati all’allegato 12.
3. L'Impresa affidataria riconosce al Rapporto di cui al comma 1, insieme al sistema di monitoraggio di cui al punto 6) la funzione di strumento di base per la valutazione da parte dell'Ente affidante, secondo le modalità in esse indicate, del rispetto degli impegni dalla stessa assunti in sede di presentazione dell'offerta e di sottoscrizione dei Contratto di Servizio, nonché per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi ivi indicati di miglioramento degli standard.
4. L'Impresa affidataria si impegna a redigere i rapporti periodici semestrali e quello annuale per ognuno degli anni di affidamento dei servizio ed a presentarli entro (45) giorni successivi al termine dei periodi cui rispettivamente si riferiscono. L'Ente affidante, sulla
base dei risultati conseguiti si riserva di individuare, d'intesa con l'impresa affidataria, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.
5. Al fine di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi finanziati con contributi pubblici, l'Ente affidante si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal delegato dell'impresa affidataria.
6. L'Ente affidante effettua con cadenza annuale le rilevazioni sulla rete per verificare il rispetto della frequenza programmata conformemente con gli standard di qualità stabiliti all’allegato 2. Il monitoraggio viene effettuato sulle linee delle reti nell'ambito dell'orario di esercizio delle stesse.
7. L’Impresa affidataria è tenuta a rendere disponibile, sino alla liquidazione del corrispettivo del mese cui si riferisce, la documentazione di esercizio da cui sono state desunte le informazioni certificate nel rapporto per eventuali verifiche da parte della Provincia
ART 26 - VIGILANZA E CONTROLLI
1. Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 45/98, gli Enti preposti possono in ogni momento effettuare verifiche e controlli anche attraverso specifiche campagne di rilevazione o ispezioni sulla rete diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio e il rispetto degli standard di qualità erogata, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. L'Impresa affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche l'Impresa affidataria si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale del settore trasporti degli Enti Locali preposti, muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno preventivamente segnalati.
2. L'Ente affidante può accertare in qualsiasi momento mediante propri incaricati e con controlli anche a campione il rispetto dell'efficienza e dello stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi finanziati con contributi pubblici, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione offerto dall'impresa affidataria in sede di gara. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 19.
3. La Regione Marche può, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l’effettiva installazione presso le sedi aziendali e sui mezzi dei dispositivi per il sistema di bigliettazione informatizzato integrato.
ALLEGATI AL CAPITOLATO DI GARA
ALLEGATO A – Stralcio del Piano di Bacino
Allegato 1 - Specifiche per la formulazione del Programma di esercizio annuale Allegato 2 - Standard minimi di qualità dei servizi offerti
Allegato 3 - Politiche tariffarie e agevolazioni tariffarie Allegato 4 - Servizi garantiti in caso di sciopero
Allegato 5 - Elenco dei beni Immobili e mobili funzionali all'esercizio Allegato 6 - Elenco del parco mezzi
Allegato 7 - Interventi di manutenzione dei mezzi, impianti ed infrastrutture Allegato 8 - Elenco Personale
Allegato 9 - Schema tipo Carta della Mobilità e Regolamento viaggiatori Allegato 10 - Elenco delle penalità
Allegato 11 - Elenco dei premi incentivanti
Allegato 12 - Rapporto annuale dei servizi e dati sul monitoraggio Allegato 13- Monitoraggio sui servizi Provincia/Enti Locali
ALLEGATO B – Modello di valutazione delle offerte di gara ALLEGATO C – Schema di Bando di Gara
ALLEGATO D – Stralcio del piano di bacino
ALLEGATO A - Stralcio del Piano di Bacino.
L’allegato dovrà contenere lo stralcio del Piano di Bacino contenente la rete oggetto del capitolato. Unitamente allo stralcio del Piano dovrà essere fornita la documentazione circa il programma di esercizio vigente e la descrizione particolareggiata della rete di TPL, ai fini della sicurezza, e quale strumento di supporto per la progettazione.
ALLEGATO 1- SPECIFICHE PER LA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNUALE
L'allegato contiene l’elenco degli obblighi di servizio di trasporto richiesti all’Ente affidante sulla base dello specifico piano di bacino approvato.
L’Ente indica l’elenco delle linee che l’impresa affidataria è obbligata a esercire. Per ciascuna linea, se extraurbana:
- l’elenco dei comuni da servire;
- l’elenco delle fermate principali;
- l’indicazione sui percorsi;
- n. minimo di corse da garantire per fascia oraria-stagionalità e l’offerta per i giorni festivi;
- l’indicazione delle linee e numero minimo di corse che devono essere integrate;
- l’obbligo di cadenzamento delle corse;
- linee o relazioni riferite a territori a bassa densità abitativa o a domanda debole per le quali l’impresa può-deve proporre modalità particolari di espletamento del servizio con idonee tecnologie.
Il programma di esercizio proposto dall'Impresa affidataria dovrà contenere i servizi previsti per ogni singola linea (scolastico-feriale, periodo non scolastico, festivo, etc.), indicando almeno:
- il numero, la definizione e la descrizione della linea, gli estremi del percorso e delle fermate
(l'Impresa concorrente può proporre ulteriori fermate se giustificate dal miglior servizio all'utenza);
- la lunghezza delle percorrenze delle singole linee;
- la periodicità delle corse, la stagionalità, le corse giornaliere, le frequenze e gli orari, le vetture chilometro di servizio;
- le eventuali proposte dell'Impresa affidataria per l'effettuazione del servizio in aree a domanda debole o a bassa intensità abitativa ricorrendo a modalità particolari di esercizio con idonee tecnologie, con l'indicazione delle fasce orarie e dei particolari percorsi;
- il numero e la tipologia delle vetture utilizzate;
- la velocità commerciale;
- gli orari e gli eventuali intervalli tra le corse integrate gomma/gomma e ferro/gomma, con l'indicazione delle località di interscambio ed i vincoli di coincidenza tra le linee;
- le eventuali corse aggiuntive.
ALLEGATO 2 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO
Tale allegato, da compilarsi a cura dell'Ente affidante prevede gli standard minimi di qualità, ossia il livello minimo di prestazione dei servizi che l'Impresa affidataria deve garantire. Il mancato rispetto dello standard assunto determina, di norma, l'applicazione di una penale.
Definirà anche il livello di miglioramento delle suddette prestazioni, eventualmente in riferimento a parametri già indicati tra gli standard minimi, e le relative modalità di rilevazione dei dati e di valutazione delle prestazioni (modalità di calcolo delle prestazioni).
Il raggiungimento, anche parziale, dell’obiettivo determina, di norma, l’erogazione di un premio. Tale allegato dovrà risultare coerente con gli interventi e le azioni programmate nel Piano di bacino.
La definizione degli standard e degli obiettivi presuppone l'individuazione di un metodo che chiarisca:
- modalità di rilevazione dei dati elementari (di costruzione dell'indicatore di riferimento);
- modalità di valutazione della prestazione (calcolo dell'indicatore);
- modalità e tempi di trasmissione dei dati elementari all'Ente;
- modalità di calcolo della penale-premio.
La definizione degli obiettivi implica, inoltre, l’individuazione di un dato base, che di norma descrive lo stato dell’arte del servizio esaminato, (ad esempio, numero viaggiatori trasportati paganti per l’efficacia). L’obiettivo di miglioramento può essere definito secondo un duplice dato di riferimento:
- il dato base;
- il dato migliorativo, raggiunto il quale viene assegnata l’erogazione di un premio.
L’allegato propone nel seguito tre schemi base utili per definire ulteriori eventuali indicatori rispetto a quelli prospettati all’articolo 20 del Capitolato d’appalto:
- schema A, metodo per definire obiettivo di efficacia relativo a trasportati paganti;
- schema B, metodo per definire obiettivo di efficacia relativo agli investimenti nei servizi;
- schema C, per la definizione degli standard minimi di qualità.
PARAMETRI STANDARD DA CONSIDERARE OBIETTIVI MINIMI E DA INSERIRE CON RIFERIMENTO AL TIPO DI SERVIZIO DA PORRE A GARA.
SCHEMA A
AREA DI INTERVENTO | PARAMETRI | STANDARD |
EFFICACIA | VIAGGIATORI TRASPORTATI PAGANTI Modalità rilevazione dati: Rilevazione automatica dei passeggeri o indagini campionarie o conteggio titoli di viaggio venduti nel periodo campione (da a ) Modalità di calcolo: Conteggio numero viaggiatori trasportati paganti o trasformazione dei titoli di viaggio in numero di viaggi equivalenti Modalità di calcolo del premio: Forfettario (raggiungimento dell’obiettivo) | Superiore a …..% |
……% | |||
SCHEMA B | |||
AREA DI | PARAMETRI | STANDARD | |
INTERVENTO | |||
EFFICACIA | |||
INVESTIMENTI NEI SERVIZI | |||
- limite minimo del % dei veicoli dotati di | …..% | ||
climatizzatore rispetto al totale del parco mezzi. | |||
…..% | |||
- limite minimo del % dei veicoli dotati di | |||
sistemi per l’accessibilità a utenti di ridotta capacità | |||
motoria, rispetto al totale del parco mezzi; | ……% | ||
- limite minimo del % dei veicoli rispondenti a | |||
EURO-3/4 sul totale del parco mezzi; | |||
…….% | |||
- limite minimo del % dei veicoli alimentati con | |||
carburanti non convenzionali, alimentati a gasolio | |||
emulsionato e/o biodiesel sul totale del parco | ……% | ||
mezzi; | |||
- limite minimo del % dei veicoli alimentati a | |||
gasolio a bassissimo tenore di zolfo con dispositivi | …….% | ||
di filtraggio dei gas di scarico sul totale del parco | |||
mezzi; | |||
- limite minimo del dei veicoli alimentati con | …….% | ||
carburanti alternativi al gasolio (eletrici/ibridi, | |||
metano e GPL ) sul totale del parco mezzi; | |||
SCHEMA C | |||
AREA DI INTERVENTO | PARAMETRI | STANDARD | |
AFFIDABILITA’ | ……. % corse effettuate con ritardo compreso | ……% | |
DEL SERVIZIO | entro i 10 minuti | |
INFORMAZIONI ED ACCESSO ALLA RETE | ||
Informazioni sulla rete | Presenza di sistemi informativi interattivi/on line sui servizi (orari, percorso, modalità ed orari interscambio, corse per viaggiatori portatori di handicap, ecc.) | |
Fermate/mezzi | ||
… % con informazione sui punti di vendita più vicini | ||
Punti di vendita titoli di viaggio | incremento…..% delle rivendite (incluse le aziendali) |
ALLEGATO 3 - POLITICHE TARIFFARIE
L’allegato, compilato a cura dell’Ente affidante, contiene la descrizione del sistema tariffario regionale e le possibili modificazioni successive e la descrizione e l'elenco dei titoli di viaggio vigenti e delle tariffe ad essi associate in relazione alla rete oggetto del presente Capitolato, che l'impresa affidataria dovrà applicare anche nell'espletamento delle proprie politiche commerciali.
Nel caso di titoli di viaggio di carattere speciale e/o di carattere occasionale l'Impresa affidataria specificherà anche i periodi validità dei suddetti titoli.
ALLEGATO 4- SERVIZI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO (L.146/90).
L'allegato, da compilarsi da parte dell’Ente affidante, identifica le corse garantite in caso di sciopero, suddivise per linea e fasce orarie.
ALLEGATO 5- ELENCO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DA RENDERE DISPONIBILI ALL'IMPRESA AFFIDATARIA.
Tale elenco è compilato dall'Ente Affidante e contiene i beni funzionali al servizio che il Gestore Uscente rende accessibili all'Impresa aggiudicataria e che la stessa è obbligata ad acquisire con i criteri e le modalità di cui all’articolo 15.
Nel bando di gara l'Ente affidante specifica le condizioni economiche di accesso e di utilizzo dei beni.
L'elenco dei beni immobili e mobili strumentali all'esercizio che l'Impresa affidataria è obbligata ad acquisire deve riportare l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e del valore di trasferimento.
ALLEGATO 6 - ELENCO DEL PARCO MEZZI
L’allegato sarà compilato dall’Ente affidante sulla base dell’elenco dei mezzi che il gestore uscente rende accessibili all’Impresa Aggiudicataria e conterrà i requisiti minimi richiesti per il parco mezzi in conformità agli obiettivi regionali.
L’offerta presentata dall’Impresa affidataria elenca i mezzi utilizzabili per l’espletamento del servizio, compresi i mezzi di scorta e descrive, di ciascuno, le caratteristiche tecniche.
L’Impresa Affidataria trasmetterà all’Ente Locale Affidante 30 giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio l’elenco dettagliato dei veicoli, da tenere costantemente aggiornato, a cura della stessa Impresa, per tutta la durata dell’affidamento contrattuale.
ALLEGATO 7- INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE
L'allegato sarà da compilarsi a cura dell'Ente affidante. Esso prevede e disciplina gli obblighi a carico dell'Impresa affidataria circa gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, indicandone la tipologia e la periodicità sia relativamente ai beni immobili che ai beni mobili funzionali, sia relativamente ai mezzi da utilizzare nell'esercizio.
ALLEGATO 8 - ELENCO DEL PERSONALE
L'allegato dovrà contenere l'elenco non nominativo del personale autoferrotranviario dipendente del gestore uscente, qualifica, livello e costo complessivo, individuato dall’Ente gestore sulla base del confronto tra il personale in servizio alla data di pubblicazione del bando di gara e quello in servizio al 31 dicembre 2004. Tale elenco sarà compilato dall'Ente affidante sulla base di quello fornito dal Gestore Uscente e messo a disposizione delle imprese partecipanti alle gare per consentire la presentazione delle relative offerte. Prima dell'inizio dell'esercizio l'Ente affidante fornirà all'Impresa aggiudicataria l'elenco nominativo del personale autoferrotranviario dipendente del gestore uscente trasferito all' aggiudicatario, sul quale il nuovo gestore provvederà agli adempimenti sui requisiti individuali previsti dalle leggi vigenti.
ALLEGATO 9 - CARTA DELLA MOBILITA'.
La carta della mobilità è predisposta in conformità ai principi fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 e del successivo DPCM del 30.12.1998.
ALLEGATO 10 - ELENCO DELLE PENALITA'
Tale allegato è compilato a cura dell’Ente Affidante ed è riservata alla strategia dell’Ente sia la scelta delle tipologie di violazione degli impegni contrattuali ed il mancato rispetto degli standard minimi di servizio, sia la determinazione degli importi delle penalità da applicare all'Impresa affidataria.
L’applicazione delle penali interessa in particolare la garanzia di:
- regolarità e affidabilità,
- puntualità,
- pulizia dei mezzi,
- caratteristiche dei mezzi,
- informazioni all'utenza.
Si riportano di seguito alcuni esempi di violazioni delle clausole del presente contratto non giustificate, alle quali sarà applicata la corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria in seguito indicata:
a) Mancata effettuazione di corse comporta oltre alla corrispondente diminuzione del corrispettivo una penale pari a Euro …..per ogni corsa non effettuata;
b) Mancata ripresa dei servizi di cui all' art. 7, comma 2: Euro ….. ;
c) Mancata comunicazione all’Ente di variazioni del servizio: Euro ……. ;
d) Mancata corretta applicazione delle tariffe stabilite dall’Ente: Euro ….. ;
e) Mancata applicazione del sistema tariffario agevolato: Euro ….. ;
f) Utilizzo di autobus non aventi le caratteristiche specifiche per ogni servizio o mancata disponibilità dei mezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 10: Euro
….. ;
g) Mancato rispetto degli standard di qualità concernenti la puntualità: Euro …. per ogni ritardata partenza rilevata superiore ai 5 minuti;
h) Mancata effettuazione delle operazioni di pulizia interna/ esterna rilevata in fase di inizio del servizio giornaliero: Euro ……. per ciascun mezzo;
i) Mancata informazione a terra ( paline prive di informazione all’utenza): Euro
….. per ogni rilevazione non a standard;
j) Sostituzione dei mezzi senza la comunicazione all’Ente: Euro …… ;
k) Mancato subentro nelle convenzioni: Euro ……. ;
l) Mancata adozione, diffusione e aggiornamento, della carta della mobilità: Euro
…..( per ogni giorno di ritardo ) ;
La dimostrazione della contestazione è sempre a carico dell’Impresa Affidataria.
Decorsi 30 giorni dall’accertamento della violazione senza che sia stato adempiuto quanto xxxxxxx, l’Ente Affidante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva che la stessa impresa avrà l’obbligo di reintegrare nei successivi 20 giorni. In caso di mancata reintegrazione l’ente affidante procede ai sensi dell’articolo 21.
ALLEGATO 11 - ELENCO DEI PREMI INCENTIVANTI.
Tale allegato dovrà essere compilato a cura dell’Ente Affidante.
Il grado di dettaglio delle singole voci incentivanti da applicare all’Impresa Affidataria in caso di raggiungimento di livelli di miglioramento del servizio (per gli aspetti di qualità, quantità, efficienza ed efficacia) è riservato alla strategia dell’Ente Affidante ed è in relazione a quanto previsto nell’All. 2.
ALLEGATO 12- RAPPORTO ANNUALE SUI SERVIZI.
Il presente allegato individua i contenuti che dovrà avere il Rapporto sui servizi, e, più in particolare: il quadro descrittivo del servizio programmato (offerta, tariffe, produzione, qualità veicoli) e del servizio erogato (ricavi tariffari, domanda soddisfatta, costi, qualità erogata e percepita).
In particolare ciascun Ente Locale/Provincia richiede che vengano forniti dall'Impresa Affidataria dati e informazioni sugli aspetti dell’efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti, sugli aspetti di integrazione modale dei servizi.
1.1 Offerta
- Orario di servizio: per ogni linea elenco corse con indicazione delle fermate principali, orari per stagionalità e periodicità .
- Per ogni linea, e per ogni tipologia di corsa: lunghezza in chilometri.
-
1.2 Produzione
- Personale: n. …… di dipendenti con Contratto autoferrotranvieri; n. …… contratti di formazione per qualifica; anzianità media per Contratto.
1.3 Qualità dei veicoli / paline
§ Modalità e periodicità della pulizia ordinaria e straordinaria dei veicoli.
§ N totale delle fermate.
§ N totale delle paline:
§ N. ….. paline attrezzate con orari, percorso, informazioni sulle coincidenze ed indicazione dei punti vendita dei biglietti con la relativa distanza dal punto vendita più vicino .
1.4 Ricavi tariffari
- N titoli di viaggio venduti per tipologia titolo, per classi di validità (fasce chilometriche
o zone tariffarie) e relativo introito.
1.5 Domanda soddisfatta
Provincia/ Enti Locali e impresa affidataria dovranno concordare secondo quale modalità rilevare i dati circa la domanda soddisfatta; in particolare si propongono 2 alternative:
- Indagini campionarie sul carico per fasce orarie: occorre definire modalità e tempi dell'indagine e risultati.
NOTA: la raccolta di questi dati deve essere inoltrata anche alla Regione.
- N. ….. titoli di viaggio venduti per ciascuna linea, suddivisi tra quelli venduti a bordo e quelli a terra; per questi ultimi specificare anche i criteri per l'attribuzione alle linee
1.6 Costi
- Costi operativi (di produzione da conto economico).
1.7 Qualità Erogata
- Per ogni linea n. corse non effettuate.
- NOTA: per ogni linea dovrà essere fornito l'elenco delle corse non effettuate con le relative motivazioni.
- Per ogni linea n. corse con arrivo al capolinea di destinazione con ritardo oltre 10 minuti.
NOTA: per ogni linea deve essere fornito l'elenco delle corse con arrivo al capolinea di destinazione con ritardo oltre 10 minuti e relative motivazioni
1.8 Qualità Percepita
- N indagini "Customer Satisfaction" e significatività del campione.
- Percentuale soddisfatti rispetto totale intervistati relativamente a diversi fattori della qualità (servizio, pulizia, ecc.)
ALLEGATO13 - MONITORAGGIO SUI SERVIZI PROVINCIA/ENTI LOCALI.
L'Ente affidante potrà richiedere all'Impresa affidataria, in corso di vigenza del contratto, ulteriori informazioni e dati rispetto a quelle contenute nel Rapporto sui Servizi in relazione all'implementazione del Sistema Informativo locale e regionale dei servizi di trasporto pubblico locale.
ALLEGATO B - MODELLO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI GARA
1. Premessa
La valutazione dell’offerta di gara è l’elemento fondamentale per l’aggiudicazione del servizio .
L’indirizzo della Regione Marche, nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito OEV), attribuisce un rilievo paritario tra la componente qualitativa dell’offerta (dotazioni tecniche, proposta di rete, investimenti) e il fattore prezzo.
2. La valutazione delle offerte di gara
Il modello di gara è quello previsto all'art. 12, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 a procedura ristretta con il sistema dell'OEV di cui all'art. 24, comma 1, lett.
B) dello stesso decreto legislativo. Esso prevede due principali momenti:
1) un momento di preselezione nel quale viene verificato il possesso dei requisiti definiti e richiesti dall'amministrazione appaltante;
2) un secondo momento di valutazione vera e propria dell'offerta, presentata dai soggetti che, possedendo i requisiti descritti al precedente punto 1), sono stati invitati alla procedura ristretta.
3. Fase di Valutazione
Il sistema, in conformità al comma 1 dell’art. 20 della L.R. n. 45/98 propone 3 elementi principali di valutazione, l’elemento qualitativo (comprendente la qualità del parco mezzi, del servizio e l’informazione all’utenza), gli altri fattori di valutazione (altri aspetti non facilmente quantificabili ma importanti ai fini della valutazione di un’offerta di gara) e l’elemento economico (prezzo e quantità del servizio offerto).
Gli elementi e gli indicatori proposti, saranno proposti da ciascuna Amministrazione sulla base degli obiettivi specifici di sviluppo dei servizi di TPL individuati con i piani di bacino, tenendo conto degli obiettivi regionali.
L'Ente, in relazione ai contenuti del capitolato d'appalto, dovrà inoltre definire autonomamente e nel modo più opportuno i metodi di calcolo per ciascun indicatore (opportune formule per gli indicatori misurabili, il sistema di confronto a coppie per quelli non misurabili).
Alcuni indicatori potranno essere calcolati come valore assoluto, altri come differenza rispetto ad uno standard minimo.
Particolare attenzione dovrà essere prestata agli indicatori di quantità del servizio che possono essere calcolati indirettamente, considerando la misura in cui soddisfano alcuni degli obiettivi indicati nel capitolato d'appalto (ad esempio il livello di efficacia attesa).
Gli indicatori quantitativi andranno valutati dalla Commissione in relazione agli obiettivi e alle aspettative dell'Amministrazione Appaltante, ovvero stabilendo il punteggio in base ai livelli delle offerte ricevute.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ O.E.V.
Si riporta l’elenco dei tre gruppi di elementi di valutazione proposti, con una selezione dei possibili indicatori di ciascun gruppo, in modo da rispondere all’esigenza di personalizzare le modalità di calcolo da parte degli Enti Appaltanti.
Il punteggio viene attribuito alle offerte avvalendosi di un sistema di valutazione che assegna un massimo di 100 punti.
Offerta tecnica: valore proposto 75 punti Offerta economica: valore proposto 25 punti
PRINCIPALI VOCI DI VALUTAZIONE | INDICATORI DELL'OFFERTA | PUNTEGGIO |
Elementi qualitativi : | - Età media parco rotabile - Età massima dei mezzi - % veicoli accessibili a utenti a ridotta capacità motoria - % veicoli con climatizzatore - % veicoli ad alimentazione non convenzionale (*) - % veicoli a basso impatto ambientale (**) - % paline attrezzate con orari, percorsi e indicazione punti vendita dei biglietto più vicini - Presenza della certificazione di qualità - Ufficio dedicato o call center - Sito internet - Progetto di miglioramento carta dei servizi | Max 55 punti |
Altri elementi di valutazione : | - Piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti - Progetto di ampliamento punti vendita biglietti a terra - Progetto di integrazione modale ferro- gomma | Max 20 punti |
Elementi economici : | - Prezzo offerto ovvero ribasso d’asta - Incremento percorrenze rispetto alla base di gara | Max 25 punti |
(*) Sono considerati veicoli ad alimentazione non convenzionale i mezzi elettrici/ibridi, a metano e GPL.
(**) Sono considerati a basso impatto ambientale i mezzi alimentati con gasolio desolforato con CRT, biodiesel e gasolio emulsionato.
Il capitolato di gara dovrà indicare i punteggi minimi da conseguire per considerare valide le offerte.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL FATTORE ECONOMICO PREZZO
La Regione propone di attribuire al fattore economico (prezzo + quantità del servizio) un punteggio pari al 25% di quello attribuibile complessivamente: risulta evidente che tale proposta viene formulata per assicurare un mix equilibrato all’offerta con una lieve prevalenza del miglioramento qualitativo dei propri servizi o della proposta di particolari caratteristiche dei servizi del trasporto pubblico locale rispetto all’offerta economica.
La comparazione delle offerte in base a tale elemento di valutazione deve essere effettuata mediante l’applicazione di appropriati algoritmi matematici di proporzionalità inversa ovvero diretta: bisogna ricordare che l’offerta relativa all’elemento prezzo potrà essere richiesta in termini di importo quantificato in euro (più è basso l’importo migliore è l’offerta) ovvero in termini di percentuale di ribasso su di un importo fissato a base d’asta (più è alta la percentuale di ribasso migliore è l’offerta). L’individuazione della formula matematica da applicare per la definizione del punteggio da attribuire alle singole offerte è, evidentemente, una scelta importante che va adeguatamente ponderata.
ALLEGATO C - SCHEMA BANDO DI GARA Art.7, comma 1, lettera c) X.Xxx. n.158/1995 L.R. Marche n.45/1998 Procedura ristretta ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), D.Lgs. 158/1995 La procedura individuata dalla Regione Marche, art. 20 della L.R. 45/98, per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico, è quella ristretta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alla normativa comunitaria (Direttiva CEE/93/38 e al D.Lgs. 158/95, artt.12 e 24). Tale procedura associa la possibilità di una preselezione da parte dell’ente appaltante a meccanismi che assicurano la trasparenza e l’imparzialità nella scelta del gestore, consentendo all’ente affidante di selezionare le imprese che garantiscano maggiore affidabilità, qualità ed efficacia del servizio, ponendo nel giusto equilibrio la necessità di migliorare la qualità dell’offerta, quella di assicurare una razionalizzazione della rete e infine di realizzare economie nella gestione del servizio. Le fasi della procedura ristretta sono indicate nel modo seguente: | ||
Avviso indicativo | L’avviso indicativo contiene le caratteristiche essenziali della gara. L’avviso deve essere conforme all’allegato XIV del D.Lgs. 158/95 e può essere utilizzato in luogo del bando ai fini dell’indizione della gara. In tal caso l’avviso deve riportare in modo specifico i servizi oggetto di gara, la procedura per l’aggiudicazione e contenere l’invito alle imprese interessate a manifestare per iscritto il proprio interesse a partecipare alla gara. Un secondo invito viene rivolto alle imprese a confermare il loro interesse sulla base di informazioni più specifiche riguardanti il servizio. Viene quindi effettuata la selezione prima dell’invito alla gara. | |
Bando di gara | Ha la funzione di informare i contraenti sulle modalità e condizione dell’appalto. Deve essere redatto in conformità all’allegato XII del D.Lgs. 158/95 e deve essere trasmesso subito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea. Il bando deve essere inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella Regione Marche. | |
Preselezione | Riguarda la valutazione della documentazione richiesta presentata dalle Imprese e dei requisiti di idoneità giuridica, morale, tecnici, economici e finanziari prescritti. | |
Lettera di invito e Capitolato di appalto | Con la lettera di invito si conclude la fase di preselezione e ha inizio quella successiva, finalizzata all’aggiudicazione della gara. La lettera di invito deve contenere almeno: - l’indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il | |
capitolato e i documenti complementari e i termini per presentare la domanda, nonché l’importo e le modalità di pagamento della cauzione provvisoria;
- il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale devono essere spedite e la lingua in cui devono essere redatte;
- gli estremi del bando di gara pubblicato;
- l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare per la verifica delle dichiarazioni fornite dal concorrente;
- le modalità delle operazioni di gara e il sistema di valutazione delle offerte (se non previste nel bando di gara);
- eventuali condizioni particolari per la partecipazione all’appalto. Il capitolato d’appalto contiene le condizioni e le modalità per l’esecuzione del contratto di servizio e le specifiche tecniche da rispettare
Allegato B
Oggetto: L.R. N. 45/98, art. 20 bis, comma 1, lettera b. – L.R. n. 20/2005, art. 2. - Modalità di attuazione per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma da parte delle Province e dei Comuni.
1. Le Province ed i Comuni, con propri atti deliberativi, avviano nel termine previsto dall’art.
2 della L.R. 20/ 2005 le procedure per l’affidamento dei servizi di TPL su gomma di rispettiva competenza a società a capitale misto pubblico-privato, da costituire ai sensi dell’art. 20 bis, primo comma, lettera b), della L.R. n. 45/1998, nelle quali i soci pubblici saranno rappresentati dalle società derivanti dalla trasformazione di cui all’art. 20, terzo e quarto comma, della L.R. n. 45/1998. Con gli stessi atti deliberativi, le Province ed i Comuni definiscono i tempi per le singole procedure per la scelta dei soci privati delle costituende società miste.
2. Le Province ed i Comuni con atti deliberativi di cui al punto 1. stabiliscono che nel predisporre i bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta dei soci privati delle costituende società miste, le società derivanti dalla trasformazione di cui all’art. 20, della L.R. n. 45/1998, dovranno prevedere espressamente:
• che ai soci pubblici siano garantite quote di maggioranza in grado di assicurare la “governance” pubblica delle società stesse;
• l’obbligo che i concorrenti siano società di capitali e che esercitino come attività la gestione dei servizi di TPL con una percentuale di almeno il 75% delle percorrenze messe a gara negli ultimi 3 anni;
• la garanzia della continuità occupazionale per tutto il personale dei bacini e l’applicazione integrale del Contratto Nazionale di Lavoro e dei contratti integrativi in essere, anche in caso di subaffidamenti;
• l’obbligo di acquisto del materiale rotabile coperto da finanziamento pubblico con i relativi obblighi, in conformità alla L.45/98 nonché alle disposizioni della D.G.R. n. 1377 del 19.06.2001.
3. La deliberazione delle Province e dei Comuni di cui al punto 1 contiene inoltre uno schema base del Contratto di Servizio che include:
1) La realizzazione del nuovo assetto di rete con specifiche scelte di integrazione gomma-ferro.
2) L’aggiornamento del Piano di Bacino conseguentemente al punto 1); ed i seguenti elementi:
a) assicurare, in qualità di gestore unico dei servizi di bacino, la gestione unitaria del personale a dei mezzi anche attraverso un identico trattamento economico, normativo a gestionale;
b) assicurare un’unica direzione tecnica;
c) realizzare un unico titolo di viaggio con conseguente unicità degli introiti tariffari e dei corrispettivi erogati per l’intero bacino al fine di migliorare la qualità del servizio e rendere più facile l’utilizzo del mezzo pubblico;
d) impegno a realizzare il progetto di bigliettazione elettronica integrata, come previsto dal comma 3 dell’art. 20 bis della L.R. 45/98 e dal Programma Triennale dei Servizi 2004-2006 i cui termini e modalità di realizzazione verranno definiti dalla Giunta Regionale.
f) contrassegnare gli autobus con un unico logo provinciale della società affidataria;
g) uniformarsi alle regole di politica tariffaria secondo le modalità e i termini di applicazione e revisione stabiliti dalla Regione Marche;
h) garantire una competenza unica in ordine alle informazioni al pubblico sui servizi erogati e in ordine al controllo della qualità e quantità dei servizi stessi;
i) garantire con l’affidamento una gestione unica del personale, dei servizi e dei mezzi;
j) garantire a tutto il personale la continuità occupazionale e l’applicazione integrale del contratto nazionale di lavoro e dei contratti integrativi in essere, anche in caso di sub- affidamenti;
k) inviare all’ente gestore i rapporti periodici sui servizi;
l) garantire una rilevazione periodica della soddisfazione del cliente utente;
m) adottare la carta della mobilità da aggiornare annualmente ed il regolamento viaggiatori previsto dalla DGR n. 633 del 23/05/2005;
n) prevedere un sistema delle sanzioni per le inadempienze contrattuali rilevate anche attraverso il monitoraggio della qualità erogata dei servizi effettuata dall’Ente gestore;
o) prevedere il caso di decadenza o di risoluzione del contratto per gravi violazioni contrattuali;
p) prevedere, all’atto della stipula del Contratto di Servizio, una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria;
4. Le Province ed i Comuni inoltre si impegnano ad individuare con il Contratto di Servizio i seguenti obbiettivi ed incentivi:
a) l’impegno al rinnovo del parco autobus, in presenza di un programma regionale di investimenti, prevedendo una percentuale annua di riduzione della vetustà pari a %;
b) l’impegno a realizzare programmi di investimento per il rinnovo delle paline e delle pensiline di fermata;
c) l’impegno ad incrementare i punti di vendita (anche automatizzati) nel proprio bacino;
d) l’impegno a esporre su tuta la flotta circolante la Carta della Mobilità e il Regolamento Viaggiatori di cui alla DGR n. 633 del 23/05/2005.
5. Le Province ed i Comuni si impegnano ad assolvere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela dei disabili e a garantire migliori condizioni per la circolazione dei mezzi adibiti al servizio di TPL.