CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E FORNITURA CON POSA IN OPERA
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E FORNITURA CON POSA IN OPERA
Art. 2 - Condizioni regolatrici dell’appalto Art. 3 - Fonti della disciplina contrattuale Art. 4 - Decorrenza
Art. 5 - Luogo di esecuzione della prestazione Art. 6 - Quantità e Quinto d’obbligo
Art. 8 - Trasporto e consegna dei beni - F - FP
Art. 9 - Fornitura di prodotti chimico o pericolosi - F Art. 10 - Presa in carico, Collaudo/Verifica di regolare esecuzione
Art. 11 - Qualità dei beni -F Art. 12 - Garanzia
Art. 13 - Ritardo nella esecuzione del contratto Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
Art. 15 - Sicurezza sul lavoro – Rispetto dell’ambiente Art. 16 - Accesso ai locali (sedi/impianti)
Art. 17 - Fatturazione e pagamenti Art. 18 - Revisione dei prezzi
Art. 19 - Disciplina della cessione del credito Art. 20 - Servizi/Forniture complementari Art. 21 - Disciplina del Subappalto
Art. 23 - Referente Tecnico dell’Appaltatore
Art. 24 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale – Comunicazioni e domicilio
Art. 25 - Raggruppamenti temporanei Art. 26 - Divieto di cessione del contratto Art. 27 - Risoluzione Contrattuale
Art. 29 - Clausola risolutiva espressa
Art. 30 - Titolo di legittimazione e risoluzione contrattuale Art. 31 - Esecuzione in danno dell’Appaltatore
Art. 33 - Dovere di Riservatezza
Art. 34 - Trattamento e protezione dei dati personali Art. 35 - Controversie
Art. 36 - Spese Art. 37 - Rinvio
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti di appalto di servizi, forniture e forniture con posa in opera, conclusi tra Siena Ambiente S.p.A. e un operatore economico, a titolo oneroso.
Art. 1 - Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:
Committente e/o Siena Ambiente S.p.A.: è la società che gestisce impianti di gestione rifiuti avente sede legale e amministrativa in 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00.
D. Lgs. 50/2016: Codice dei contratti pubblici.
Appaltatore: è il soggetto individuato in applicazione di uno sistemi previsti dal D. Lgs. 50/2016 indetti da Siena Ambiente S.p.A.
Subappaltatore: l’operatore economico diverso dall’Appaltatore, che riceve da quest’ultimo l’incarico di eseguire una parte del contatto nel rispetto di quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Documento contrattuale: ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, contratto, capitolato speciale di appalto, scheda tecnica, etc.) che disciplina lo specifico appalto.
Condizioni generali di contratto: il presente documento che regola, in via generale, i contratti di appalto stipulati da Siena Ambiente S.p.A. per servizi, forniture e forniture con posa in opera.
Contratto: ogni tipologia di contratto rientrante nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo, stipulati in forma scritta, tra Siena Ambiente
S.p.A. e l’Appaltatore (di seguito anche: Parti).
Art. 2 - Condizioni regolatrici dell’appalto
Le modalità di esecuzione e le condizioni della fornitura di beni e/o servizi, salvo diversa disposizione - in tutto e/o su sui singoli articoli che seguono - sono quelle previste dalle presenti “Condizioni Generali di Contratto””, dall’Offerta presentata dall’Appaltatore e dal modulo d’Ordine emesso da Siena Ambiente S.p.A., di seguito indicata anche solo “SA” o “Committente”) nonché dalle eventuali Norme Tecniche/Capitolato Speciale di appalto e costituenti, nel complesso, la documentazione contrattuale.
Nel caso di qualsiasi controversia o incongruenza nell’interpretazione della documentazione contrattuale dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza: 1) Ordine e Condizioni Generali di contratto; 2) Xxxxx Xxxxxxxx/Capitolato Speciale di appalto 3) Offerta dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna a restituire a SA copia dell’Ordine, debitamente sottoscritto dal soggetto abilitato ad impegnare l’Appaltatore, entro 10 gg. solari dalla data di ricezione degli stessi (salvo diversa comunicazione).
Nel caso una o più clausole siano dichiarate non valide ai sensi di Xxxxx, le rimanenti condizioni rimangono comunque in vigore.
Le Parti si impegnano a rendere compatibili il presente contratto con le eventuali future norme imperative di Xxxxx e con le eventuali prescrizioni delle Autorità competenti.
Qualunque modificazione od integrazione delle presenti condizioni generali dovrà sotto pena nullità, risultare da atto scritto. In nessun caso è ammessa la prova testimoniale.
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Se il titolo o il comma di un articolo delle presenti condizioni generali è seguito da una o più sigle, lo stesso si applica solo ai contratti indicati, sulla base della seguente corrispondenza:
S: appalti di servizi. F: appalti di forniture.
FP: appalti di forniture con posa in opera.
Art. 3 - Fonti della disciplina contrattuale
Le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole per SA.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni generali o dai documenti contrattuali, trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, nonché ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici.
Persistendo una lacuna, troverà applicazione il codice civile.
Art. 4 - Decorrenza
La decorrenza dell’appalto ed il termine per la consegna dei beni, sono indicati nell’Ordine.
Art. 5 - Luogo di esecuzione della prestazione
L’esecuzione del servizio e/o la consegna della fornitura oggetto del rapporto contrattuale deve avvenire presso la sede indicata nell’Ordine.
Art. 6 - Quantità e Quinto d’obbligo
Le quantità presunte oggetto dell’appalto sono indicate nei documenti contrattuali.
L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del medesimo rapporto contrattuale, comprese quelle economiche, a fronte di un aumento o diminuzione dell’oggetto della prestazione, un aumento o una diminuzione dell’importo stabilito fino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore iniziale dello stesso.
Art. 7 - Varianti
L’Appaltatore non potrà introdurre variazioni o addizioni rispetto alle prestazioni previste dal contratto. Sarà invece tenuto ad eseguire tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto da SA, se rese necessarie da esigenze tecniche sopravvenute o comunque consentite dalla normativa in materia di varianti obbligatorie.
Art. 8 - Trasporto e consegna dei beni - F - FP
I beni oggetto della fornitura dovranno essere sempre accompagnati da una distinta di consegna o documento di trasporto merci.
L’imballo dovrà essere appropriato al bene fornito ed al mezzo di trasporto previsto per la consegna.
Sono a carico dell’Appaltatore le spese della consegna, nonché i rischi di perdite e i danni ai beni oggetto della fornitura derivanti dall’imballaggio, dal trasporto (qualunque
siano le modalità convenute per la spedizione), fino alla consegna presso la sede indicata da SA.
In seguito alla consegna, resta in carico a SA la responsabilità per le perdite o i danni che siano ad esso imputabili.
Il trasferimento della proprietà dei beni avverrà all’atto di accettazione o all’esito positivo del collaudo ove necessario.
Art. 9 - Fornitura di prodotti chimico o pericolosi - F
Quando il contratto prevede la consegna di prodotti chimici o pericolosi, l’Appaltatore è obbligato a corredare il prodotto fornito di apposita scheda tecnica e/o di sicurezza. il cui contenuto sia idoneo a consentire a SA di adempiere agli obblighi formativi, nei confronti dei propri dipendenti/utilizzatori del prodotto, su di essa gravanti ai sensi del D.Lgs. 81/08
In caso di inadempimento di tale obbligazione, SA si riserva di sospendere i pagamenti
Art. 10 - Presa in carico, Collaudo/Verifica di regolare esecuzione
SA prenderà in carico i beni/servizi consegnati/eseguiti ed effettuerà la verifica degli stessi entro un congruo termine dalla consegna/esecuzione, con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni/servizi, in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate eventualmente nel documento Norme Tecniche.
In caso di beni/servizi soggetti a collaudo/verifica di regolare esecuzione, SA procederà alla verifica delle condizioni di funzionamento/corretta esecuzione degli stessi - in caso di beni, a seguito del montaggio/installazione - entro un congruo termine dalla presa in carico, alla presenza di persona incaricata dell’Appaltatore. In caso di assenza dell’incaricato dell’Appaltatore, il verbale di collaudo/regolare esecuzione farà egualmente stato nei confronti del medesimo.
L’incaricato alla verifica di regolare esecuzione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare la fornitura o rifiutarla – in tal caso sarà assegnato un nuovo termine per il collaudo/verifica di regolare esecuzione. Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche, alle regole dell’arte o agli eventuali campioni presentati in sede di invio dell’Offerta. In questi casi, l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, all’eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi concordati con SA; seguirà nuova verifica della fornitura.
I beni rifiutati a seguito di collaudo con esito negativo, o a seguito di denuncia da parte di SA per vizi, mancanza di qualità, cattivo funzionamento, saranno tenuti a disposizione dell’Appaltatore per il ritiro per un periodo massimo di 10 gg dalla data di ricezione della denuncia o della comunicazione di rifiuto.
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Trascorso tale termine, è facoltà di SA depositare, anche in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna, i beni non conformi o viziati a spese e a rischio dell’Appaltatore.
Il tempo decorso tra la rilevazione e l’eliminazione dei difetti dei beni/ripristino del servizio sarà considerato ritardo imputabile all’Appaltatore e darà diritto a SA di applicare le penali eventualmente previste. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai requisiti richiesti nei tempi concordati con SA, quest’ultimo si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi ed in generale di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela dei propri interessi.
Con l’emissione del verbale di collaudo/regolare esecuzione con esito positivo, si considera accettata la fornitura dei beni/servizi. Il trasferimento di proprietà avrà luogo a far data dal verbale di collaudo/regolare esecuzione della fornitura sopra citati.
Art. 11 - Qualità dei beni -F
I beni/materiali si intendono della migliore qualità ed indenni da vizi e/o imperfezioni e/o difetti di costruzione, ed in tutto idonei all'uso al quale sono stati destinati.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 c.c., il termine per la denunzia dei vizi è di 30 giorni, decorrenti dalla data della scoperta.
In ogni caso di consegna di cosa diversa (aliud pro alio), il termine di decadenza di cui all’art. 1497, secondo comma c.c. è di 30 giorni.
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare a propria cura e spese tutte le sostituzioni richieste da SA inerenti il materiale fornito, se non rispondente agli standard di cui al comma 1.
Tutte le spese di trasporto riguardanti la sostituzione del materiale difettoso saranno a carico dell’Appaltatore.
Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda a sostituire il materiale entro il termine di 10 gg., SA avrà diritto di rivolgersi ad altre ditte, addebitando all’Appaltatore medesimo le spese relative, nonché gli eventuali ulteriori costi e/o danni sopportati.
Art. 12 - Garanzia
Il collaudo/verifica di regolare esecuzione, avvenuto ai sensi dell’art. 10 delle presenti Condizioni Generali di contratto, non esonera comunque l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.
Tutti i beni oggetto della fornitura devono essere garantiti per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data riportata sul verbale attestante l’esito positivo dell’accettazione/collaudo del servizio medesimo. Pertanto, l’Appaltatore di impegna a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o malfunzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo.
Nel caso in cui terzi rivendicano diritti sui beni oggetto del contratto, l’Appaltatore presta, nei confronti di SA, garanzia per evizione. - F
Art. 13 - Ritardo nella esecuzione del contratto
Per ogni giorno di ritardo nella prestazione rispetto al termine stabilito verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore una penale di importo pari all'1% dell'importo del contratto, salva la dimostrazione del maggior danno da parte di Siena Ambiente S.p.A. e salva l'eventuale risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore.
L'importo della penale verrà detratto dagli importi della prima fattura successiva dell’Appaltatore.
Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
1. Nei confronti di SA:
L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall’articolo 1176 c.c.
L’attività dell’Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività di SA, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro di SA al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse di SA medesimo.
L’Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo – a personale o cose del Committente o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.
L’Appaltatore dichiara, inoltre, che SA è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.
Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., l’Appaltatore manleva SA da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo SA, fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto, ha diritto a richiedere all’Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
2. Nei confronti del personale dipendente:
L’Appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e
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regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Xxxxxx, assumendone gli oneri relativi.
L’Appaltatore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria
In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, SA provvederà a denunciare le inadempienze accertate agli organi competenti.
Art. 15 - Sicurezza sul lavoro – Rispetto dell’ambiente
L’Appaltatore dovrà osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto d’appalto, SA e l’Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiareranno di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Nello specifico si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, su eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi di SA.
In particolare l’Appaltatore, conformemente a quanto disposto dall’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nel corso dell'esecuzione del presente rapporto contrattuale, dovrà dotare di apposita tessera di riconoscimento tutti i lavoratori occupati nell'appalto.
SA ha implementato un sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001; UNI OHSAS 18001ed adotta una politica aziendale per la qualità, l’ambiente e la sicurezza del lavoro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx - I fornitori di SA devono condividere i principi che SA si è data per cui si invita a prenderne visione.
Art. 16 - Accesso ai locali (sedi/impianti)
L’accesso dell’Appaltatore e di suo personale ai locali di SA o di altre diverse sedi/impianti indicate dal Committente, potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente rapporto contrattuale. Il personale dell’Appaltatore, anche in quest’ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall’Appaltatore medesimo con esclusione di qualsiasi ingerenza e/o responsabilità di SA. L’Appaltatore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti di SA.
L’Appaltatore dovrà munire tutto il personale, che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto di Tessera di riconoscimento conformemente a quanto disposto dagli art.
18, comma 1 lett. u) e 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Art. 17 - Fatturazione e pagamenti
La fatturazione avverrà con le modalità indicate nell’Ordine. Le fatture dovranno riportare il numero d’Ordine e il relativo C.I.G.
Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 18, i corrispettivi rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, in deroga all’art. 1664 comma 1 c.c.
In caso di durata pluriennale del rapporto contrattuale, l’Appaltatore rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c..
I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto dei termini indicati nell’Ordine.
SA provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell’Appaltatore verificata d’ufficio da SA stesso, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.
Qualora, alla data di emissione della fattura, non sussista, in capo all’Appaltatore, la regolarità contributiva e previdenziale, SA inviterà il medesimo a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni lavorativi decorsi inutilmente i quali SA si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In caso di subappalto, i subappaltatori – tramite l’Appaltatore
- trasmettono a SA il DURC aggiornato rispetto all’emissione della fattura.
L'Appaltatore è tenuto altresì, pena la nullità assoluta del presente Contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla L. 136/2010.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a SA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Siena dell’inadempimento della propria controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
Il pagamento non implica accettazione dei beni/servizi da parte di Siena Ambiente S.p.A., in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e nono significa che SA rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle presenti Condizioni Generali di contratto.
Qualora poi le circostanze indichino che l’Appaltatore non sia in grado di rispettare gli adempimenti contrattuali, SA può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che l’Appaltatore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.
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Art. 18 - Revisione dei prezzi
I corrispettivi rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza, la revisione periodica dei prezzi da operarsi in conformità alla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici.
In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall’Istituto di statistica, di cui al precedente comma, la revisione viene operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (cd FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT.
Art. 19 - Disciplina della cessione del credito
La cessione del credito è vietata se non espressamente autorizzata da SA.
Art. 20 - Servizi/Forniture complementari
Qualora nel corso della prestazione si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire servizi/forniture complementari nei modi e tempi di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 21 - Disciplina del Subappalto
Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 22 - Direttore dell’esecuzione del contratto
SA renderà noto all’Appaltatore, indicandolo sull’Ordine, il nominativo del Direttore individuato dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto vigila sull’osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l’applicazione delle eventuali penali, cura il corretto svolgimento del servizio, propone la liquidazione a norma della documentazione contrattuale e di legge.
Art. 23 - Referente Tecnico dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà indicare a SA un referente tecnico.
Il referente tecnico, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore.
In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, a SA il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore.
E’ facoltà di SA chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo Referente.
Con la sottoscrizione della documentazione contrattuale, SA renderà noto all’Appaltatore il nominativo del proprio Referente tecnico e/o Direttore per l’esecuzione del Contratto per la gestione dei rapporti con lo stesso.
Art. 24 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale – Comunicazioni e domicilio
Le comunicazioni riguardanti l’interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l’applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera, o a mezzo e-mail o telefax al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione contrattuale.
Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate anche mediante raccomandata a/r.
Eventuali contestazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al Direttore per l’esecuzione del contratto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle Parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per SA. e per l’Appaltatore presso le rispettive sedi legali.
L’Appaltatore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili a SA eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio di SA medesima..
Art. 25 - Raggruppamenti temporanei
Nel caso in cui l’Appaltatore sia un Raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.C.), i pagamenti saranno effettuati da SA direttamente a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, in proporzione all’attività da essa svolta, documentata dalla relativa fattura., salva diversa disposizione di SA medesima.
L’impresa mandataria del R.T.C. è tenuta a verificare la correttezza della fattura per quantità e qualità delle prestazioni fatturate dalla singola impresa mandante del R.T.C.
L’impresa mandataria è altresì tenuta ad inoltrare, in un’unica soluzione, tutte le fatture (propria e delle mandanti) relative alle prestazioni eseguite, corredate da specifico nulla osta
Art. 26 - Divieto di cessione del contratto
A pena di nullità, ex art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del presente rapporto contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.
In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte di SA al risarcimento di ogni danno e spesa, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto.
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Art. 27 - Risoluzione Contrattuale
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il SA contesterà per iscritto, con invito a eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni; decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il rapporto con SA sarà risolto di pieno diritto.
L’Appaltatore e SA convengono espressamente di considerare inadempimento grave, ai sensi per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.
In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, saranno sospesi tutti i procedimenti di pagamento in corso.; in ogni caso, SA non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite; SA avrà diritto al rimborso dei maggiori costi, derivanti dall’affidamento a terzi dell’appalto, ovvero dei costi sopportati per provvedere in proprio allo stesso.
La risoluzione comporta altresì il risarcimento, ai sensi dell’art. 1453 e ss del c.c., da parte dell’Appaltatore dei maggiori danni subiti da SA.
Art. 28 - Facoltà di recesso
SA può recedere dal contratto in qualunque tempo, , anche se sono iniziate le prestazioni, secondo la disciplina dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Il recesso non ha effetto per le consegna di beni già effettuate o prestazioni in corso di svolgimento.
Art. 29 - Clausola risolutiva espressa
Il Committente, potrà risolvere anticipatamente il contratto di appalto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e fermi restando tutti i rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto, nei seguenti casi
- si siano verificate le situazioni di cui all’art. 108, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo complessivo dell’appalto;
- nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio e/o della fornitura;
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di insorgenza a carico dell’Appaltatore di una procedura concorsuale;
- cessazione dell’esercizio da parte dell’Appaltatore;
- perdita delle licenze e/o diritti necessari alla prestazione da rendere;
- l’Appaltatore abbia violato gli obblighi stabili dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile;
- l’Appaltatore non si attenga ai programmi cronologici approvati dal Committente, ovvero se si verificassero per 3 volte consegne con ritardi superiori al numero massimo di giorni indicato;
- l’Appaltatore consegnasse per 3 volte nel corso della durata del contratto partite di prodotto non conforme per quantità, qualità, rendimenti, consumi, o ogni altro elemento contenuto nel contratto e nei relativi allegati
- comportamenti illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamene previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione;
- nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto venga meno in capo all’Appaltatore, anche uno soltanto dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
La risoluzione del contratto o l’esecuzione d’ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all’Appaltatore sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni. In caso di risoluzione del contratto, verranno compensate le forniture eseguite che siano state riconosciute idonee a insindacabile giudizio del Committente.
Il Committente potrà altresì risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016., qualora si siano verificate le situazioni di cui al comma 1, lett. a), b) e d).
Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
Art. 30 - Titolo di legittimazione e risoluzione contrattuale
Qualora, durante la validità dell’affidamento, sopravvengano fatti non imputabili a Siena Ambiente S.p.A. e tali da incidere sulla sua legittimazione a mantenere il presente affidamento contrattuale, il contratto d’appalto sarà risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 1353 c.c., senza che l’Appaltatore nulla possa pretendere da Siena Ambiente
S.p.A. a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro
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titolo.
Laddove i fatti o atti sopravvenuti siano tali da interferire con l’oggetto del contratto di appalto o le modalità della sua esecuzione, le Parti provvederanno ad una nuova negoziazione delle clausole del contratto stesso, mantenendo per quanto possibile la regolamentazione da esso prevista.
Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto, senza che l’altra nulla possa pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.
Art. 31 - Esecuzione in danno dell’Appaltatore
Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell’Appaltatore, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.
Art. 32 - Principi etici
L’Appaltatore ha l’obbligo di prendere visione del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto da SA. e si obbliga ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori – le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx), che costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto.
Art. 33 - Dovere di Riservatezza
L’Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l’oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell’Appaltatore da parte di SA o comunque da esso conosciuti nel corso dell’esecuzione della prestazione.
L’Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale.
L’Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.
L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell’eventuale danno.
In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, SA risolverà il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
L’obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell’Appaltatore.
Art. 34 - Trattamento e protezione dei dati personali
Nell’ipotesi in cui il presente contratto comporti il trattamento di dati personali dell’Appaltatore, così come definiti dall’art. 4 comma 1 lett. b) D. Lgs. 196/03, SA fornisce la seguente informativa:
a) il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati sono registrati su supporti elettronici o trattati con sistemi non automatizzati nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. 196/2003;
b) la raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili;
c) i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dal D. Lgs. 196/2003 e delle modalità previste;
d) l’Appaltatore ha il diritto, in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, di ottenere quanto previsto dall’articolo 7 del decreto in oggetto;
e) Il Titolare di tale trattamento è Siena Ambiente S.p.A.
L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi, nell’adempimento delle prestazioni oggetto della presente fornitura, esclusivamente di personale addestrato opportunamente nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, tenendo nel debito conto le istruzioni allegate al presente contratto e vigilando altresì sul completo rispetto di quanto indicato.
Art. 35 - Controversie
Tutte le controversie tra le Parti, derivanti dal rapporto contrattuale, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario e quelle non risolte mediante transazione, possono essere sottoposte ad arbitrato così come disciplinato dagli artt. 209 del D. Lgs. n. 50/2016
Qualora le Parti escludano il ricorso all'arbitrato, le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’autorità giudiziaria del Foro di Siena.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.
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Art. 36 - Spese
Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipula, all’eventuale registrazione e alle imposte e tasse, ad esclusione dell’IVA, del presente rapporto contrattuale.
Art. 37 - Rinvio
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ed alle eventuali disposizioni di natura di natura tecnica, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto di appalto e la sua corretta esecuzione.
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo , lì
L’APPALTATORE
(Legale Rappresentante o Procuratore Speciale)
L’Appaltatore, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare specificatamente le seguenti clausole:
Art. 10 - Presa in carico, Collaudo/Verifica di regolare esecuzione
Art. 12 - Garanzia
Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore Art. 17 - Fatturazione e pagamenti
Art. 18 - Revisione dei prezzi
Art. 19 - Disciplina della cessione del credito
Art. 24 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale – Comunicazioni e domicilio
Art. 26 - Divieto di cessione del contratto Art. 27 - Risoluzione contrattuale
Art. 28 - Facoltà di Recesso
Art. 29 - Clausola risolutiva espressa
Art. 30 - Titolo di legittimazione e risoluzione contrattuale Art. 31 - Esecuzione in danno dell’Appaltatore
Art. 33 - Dovere di Riservatezza Art. 35 - Controversie
Art. 36 - Spese
L’APPALTATORE
(Legale Rappresentante o Procuratore Speciale)
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