CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO - EVENTI NATURALI- EVENTI SOCIOPOLITICI
- FURTO – RAPINA - KASKO
VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
Lotto 4
CIG N.38393972A2
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI ERACLEA |
X.xxx Xxxxxxxxx, 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
Cod.Fisc. e P.IVA 00861310274 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.03.2012 |
Alle ore 24.00 del : | 31.03.2015 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31.03
Alle ore 24.00 di ogni
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI
Art.1 Definizioni
Art.2 Veicoli assicurati
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.6 Regolazione del premio
Art.7 Recesso a seguito di sinistro
Art.8 Modifiche dell’assicurazione
Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Ispezione delle cose assicurate
Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Clausola Broker
Art.17 Rinvio alle norme di legge
Art.18 Estensioni territoriali
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Oggetto dell’assicurazione
Art.2 Prestazioni aggiuntive
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 Eventi esclusi
Art.2 Enti esclusi
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Obbligo di salvataggio e di conservazione dei residui del sinistro Art.3 Esagerazione dolosa del danno
Art.4 Procedura per la valutazione del danno – nomina dei periti Art.5 Determinazione dell’ammontare del danno
Art.6 Identificazione dei veicoli – degli Assicurati – Percorrenza effettuata Art.7 Limite massimo dell’indennizzo
Art.8 Pagamento dell’indennizzo
Art.9 Pagamento delle franchigie
Art.10 Rinuncia all’azione di surroga
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Somme assicurate e calcolo del premio
Art.2 Limiti di indennizzo, franchigie
Art.3 Riparto di coassicurazione
Art.4 Disposizione finale
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker : | La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | La parte in importo fisso di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate : | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati |
Danno Parziale : | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
Danno Totale : | Il danno si considera “totale” nei casi in cui il veicolo, in seguito a: - Furto, Rapina, Estorsione non sia più stato ritrovato; ovvero - ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
Accessorio : | L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals. |
Optional : | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
Veicolo : | Veicoli di proprietà od in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, dell’eventuale Commissario Prefettizio, del Segretario, dei dipendenti dell’Ente, di collaboratori anche se dei loro familiari e/o di terzi, comunque non iscritti al P.R.A. a nome del Contraente o di proprietà di terzi ed in uso esclusivo del Contraente o dallo stesso utilizzati in locazione o comodato |
Art.2 – Veicoli assicurati
Si intendono assicurati i:
A – Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, dell’eventuale Commissario Prefettizio (anche se di familiari e/o di terzi);
B – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti, del Segretario Comunale, collaboratori, consulenti (anche se di familiari e/o di terzi) altresì di dipendenti del Contraente, in comando presso altra Pubblica Amministrazione, quando al di fuori delle mansioni svolte per quest’ultima, esplichino incarichi per conto del Contraente;
utilizzati in occasione di spostamenti per missione o per adempimenti di servizio e/o mandato, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
Si intendono assicurati gli optionals e gli accessori stabilmente installati nei veicoli.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente o dell’Assicurato.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
In deroga a quanto sopra é data facoltà all'Assicurato di chiedere l’indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.
Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle copertura assicurative stipulate da terzi.
In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare
l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 3 mesi.
Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art.5 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia … della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblghi di tracciabilità finanziaria.
Art.6 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Il premio anticipato è considerato premio minimo comunque acquisito alla Società. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati di regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.7 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Art.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.11 - Foro competente
Per eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione sarà competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il Tribunale e/o i Consigli degli Ordini Professionali e/o la Camera di Commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, nella medesima provincia dello Stesso oppure dell’Assicurato.
Nel caso di eventuale successivo giudizio sarà competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo Stesso oppure l’Assicurato.
Art.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.13 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) numero sinistri denunciati;
b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del broker a ciascuna coassicuratrice e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d’impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art.16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura stabilita nella disciplina di gara.
La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con AON S.p.A., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Art.18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.19 – Estensione territoriale
Le garanzie valgono per il territorio dell’Unione Europea e degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde.
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di spostamenti per missione o per adempimenti di servizio e/o mandato, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o adempimenti di servizio e/o mandato, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina o estorsione del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Sono compresi i danni al veicolo derivanti da circolazione dello stesso successivamente al furto, alla rapina o all’estorsione;
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) danni e/o di perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani, azione del vento, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe e slavine, caduta i neve o di ghiaccio, terremoti.
g) danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare ai veicoli assicurati.
h) la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. Tale garanzia viene fornita senza applicazione di scoperto e/o franchigia.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6)
Art.2 – Prestazioni aggiuntive
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
a) Soccorso stradale
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.
b) Autovettura in sostituzione
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI
Art.1 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, insurrezione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
Art.2 – Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni subiti dalle cose trasportate.
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le cause dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
In caso di furto o rapina o estorsione del veicolo o di eventi sociopolitici (fattispecie di cui alla Sez. 3, art. 1, lett. e), il Contraente/Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.
Nell’evenienza di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del PRA.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza è necessario che il Contraente faccia pervenire alla Società dichiarazione attestante:
- le generalità del conducente e la qualifica che dimostri che rientra nel novero delle persone assicurate;
- i dati identificativi del veicolo utilizzato;
- la data ed il luogo ove il conducente si è recato per missione o per adempimenti di servizio e/o mandato;
- che il veicolo al momento del sinistro era usato per missione o per adempimenti di servizio e/o mandato.
Art.2 – Obbligo di salvataggio e di conservazione dei residui del sinistro
L'Assicurato deve fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte del Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art.3 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art.4 – Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare uno per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non ha sottoscritto il verbale di xxxxxxx. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Art.5 – Determinazione dell’ammontare del danno
La determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro è effettuata con riferimento alle quotazioni desunte da EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.
L’ammontare del danno indennizzabile, sino alla concorrenza della somma assicurata, è pari al costo delle riparazioni ovvero al valore commerciale del veicolo se inferiore, senza alcuna deduzione per il deprezzamento eventualmente applicabile alle parti sostituite.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, qualora l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni.
Art.6 – Identificazione dei veicoli – degli Assicurati – percorrenza effettuata
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze delle registrazioni del Contraente da cui è possibile rilevare:
1. la data ed il luogo della trasferta;
2. le generalità del conducente autorizzato a spostamenti per missione o per adempimenti di servizio e/o mandato nonché la qualifica dimostrante che rientra nel novero delle persone assicurate;
3. numero dei chilometri percorsi.
Art.7– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 8 - Pagamento dell’indennizzo
La Società effettua il pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione a condizione che non sia stata fatta opposizione e salvo l’applicazione delle norme di cui all’art. 2742 C. C. qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi. Limitatamente alle garanzie furto, rapina, estorsione ed eventi sociopolitici, la Società indennizza il danno sempre che l’Assicurato abbia prodotto:
− copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
− copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato od estorto rilasciato dalla stessa Autorità;
− nel caso di perdita totale, dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti e rilascio di una procura a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo;
− la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo in caso di danno parziale.
Art.9 – Pagamento delle franchigie
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
Il Contraente, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l’importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati.
Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia all’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.
SEZIONE 6- SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE (LE PARTI ANNERITE NON DEVONO ESSERE COMPILATE)
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio
La formulazione del premio è effettuata sui chilometri preventivati, dichiarati in riferimento agli amministratori ed ai consiglieri ed all’eventuale Commissario Prefettizio. La percorrenza eventualmente effettuata dal personale dipendente e no verrà comunicata al momento della regolazione. Rimane concordato che le garanzie sono operanti per i veicoli A e B di cui all’art. 2, Sez. 1.
Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro | € | 30.000,00 |
Percorrenza chilometrica preventivata | km | 6.000 |
Premio lordo €/Km | € | |
Premio minimo annuo lordo | € |
Scomposizione del premio minimo ANNUALE:
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
Premio minimo annuo lordo | € | .= |
Art.2 – Limiti di indennizzo, franchigie
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.
Garanzia | Limiti di indennizzo Euro | Franchigia Euro |
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g) | Somma assicurata | 100,00= |
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | 1.000,00= | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | 500,00= | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | 500,00= | ==== |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE
……………………
LA SOCIETÀ
…………………
Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
− Sez. 2, art. 6 Regolazione del premio;
− Sez. 2, art. 7 Recesso a seguito di sinistro;
− Sez. 2, art. 11 Foro competente;
− Sez. 4, art. 1 Eventi esclusi;
− Sez. 4, art. 2 Enti esclusi;
− Sez. 5, art. 1 Obblighi in caso di sinistro;
− Sez. 5, art. 4 Procedura per la valutazione del danno – nomina dei periti;
− Sez. 5, art. 7 Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx;
− Sez. 6, art. 2 Limiti d’indennizzo, franchigie.
IL CONTRAENTE
…………………….