BANDO
Allegato alla determinazione n. 11278/593 del 21/04 /2020
BANDO
per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11 Annualità 2020 – mensilità gennaio - aprile
Articolo 1 - Finalità
Il presente bando è rivolto a tutti i comuni della Sardegna e ha il fine di sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d’affitto relativo alle mensilità gennaio – aprile dell’anno 2020.
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Articolo 2 - Principali riferimenti normativi
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; Deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 17 aprile 2020
Articolo 3 - Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie stanziate ammontano a € 5.000.000,00 (fondi regionali), di cui alla LR n. 11 del 12 marzo 2020 di approvazione del “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”.
Articolo 4 - Requisiti dei destinatari finali dei contributi
I destinatari finali dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.
La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
Il contratto deve:
- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell’anno successivo.
Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
A1, A8 e A9.
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Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo famigliare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo famigliare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
Non sono ammessi i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:
- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.392, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
Il contributo di cui alla L 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il “reddito di cittadinanza”) nel limite dell’importo del canone sostenuto.
Articolo 5 - Comuni ammissibili
Tutti i comuni della Sardegna possono partecipare al presente bando presentando istanza di finanziamento a favore dei titolari di contratti di locazione di unità immobiliari di cui all’art. 4.
Articolo 6 - Contributi concedibili.
Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l’anno 2020 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili)
Prima di esporre, anche con esempi, la modalità per il calcolo del contributo concedibile (Cc), per i mesi da gennaio ad aprile, occorre specificare la modalità per il calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:
- Fascia A: l’ammontare di del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 10.000, canone annuo = € 3.600, canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74);
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 14.000; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = 14.000 x 24%
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= 3.360; ammontare del contributo = 5.880 – 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile= € 2.320).
E' data facoltà agli stessi comuni di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima.
Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili.
Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell’anno 2020.
Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da gennaio ad aprile per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.
Per esempio, nel caso di un contratto d’affitto che per l’anno 2020 comprende i mesi da gennaio a novembre (undici mesi), il canone annuo sarà pari alla somma delle undici mensilità. Il contributo annuo (Ca) sarà calcolato come sopra descritto in base alla fascia reddituale A o B. Il contributo mensile (Cm) si otterrà dividendo il contributo annuo per undici.
Il contributo concedibile (Cc) è ottenuto moltiplicando il contributo mensile (Cm) per quattro, ovvero per il numero dei mesi da gennaio ad aprile (fatta salva la presentazione delle ricevute).
Se invece il contratto d’affitto per l’anno 2020 interessa i mesi da febbraio a dicembre (sempre undici), il contributo annuo (Ca) e quello mensile (Cm) risulteranno uguali all’esempio precedente, ma il contributo concedibile (Cc) sarà pari al prodotto del contributo mensile per tre ovvero i mesi di febbraio, marzo e aprile.
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2320 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%. (vedi esempio 3).
Si riportano di seguito alcuni esempi numerici di calcolo del contributo: Esempio 1: Calcolo del contributo concedibile (Fascia A):
ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; canone annuo = € 3.600,00;
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canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
calcolo contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74 contributo annuo = € 2.200,00
Se il contratto ha durata da gennaio a dicembre 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle quattro mensilità gennaio – aprile, il contributo sarà pari a
Il contributo mensile = 2.200 /12 = € 183,33
Il contributo concedibile = 183,33 x 4= € 733,33
Se il contratto ha durata da gennaio a dicembre 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle mensilità gennaio – febbraio, il contributo sarà pari a :
Il contributo mensile = 2.200 /12 = € 183,33
Il contributo concedibile = 183,33 x 2 = € 366,67
Se il contratto ha durata da gennaio a novembre 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle mensilità gennaio – aprile, il contributo sarà pari a :
Il contributo mensile = 2.200 /11 = € 200 Il contributo concedibile = 200 x 4= € 800
Se il contratto ha durata da febbraio a dicembre 2020, e il richiedente presenta le ricevute relative alle mensilità febbraio – aprile, il contributo sarà pari a :
Il contributo mensile = 2.200 /11 = € 200 Il contributo concedibile = 200 x 3= € 600
Esempio 2: Calcolo del contributo concedibile (Fascia A):
ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; canone annuo = € 5.000,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
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calcolo contributo = € 5.000,00 - € 1.400,00 = € 3.600,00 > € 3.098,74 contributo annuo € 3.098,74
Per il calcolo del contributo concedibile per le mensilità effettive (massimo quattro) si rimanda all’esempio 1.
Esempio 3: Calcolo del contributo concedibile (Fascia A) con incremento del 25%:
ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; canone annuo effettivo = € 4.000,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
calcolo del contributo = € 4.000,00 - € 1.400,00 = € 2.600,00 < € 3.098,74 Contributo annuo senza incremento = € 2.600,00
Contributo annuo con incremento = 2.600 + 0.25 x 2.600 = 3.250
Per il calcolo del contributo concedibile per le mensilità effettive si rimanda all’esempio 1. Esempio 4: Calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A) con incremento del 25%: ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
canone annuo effettivo = € 5.000,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
calcolo del contributo = € 5.000,00 - € 1.400,00 = € 3.600,00 > € 3.098,74 Contributo annuo senza incremento = € 3.098,74
Contributo annuo con incremento = € 3.098,74 + 0.25 x € 3.098,74 = 3.873,42
Per il calcolo del contributo concedibile per le mensilità effettive si rimanda all’esempio 1.
In considerazione del fatto che l’importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l’intero fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di assegnazione dei contributi. Per ragioni di equità e parità di trattamento, l’indirizzo generale fornito è quello di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i
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richiedenti inseriti nelle fasce A e B. Eventuali scelte difformi, rispetto a tale indirizzo, potranno essere assunte da parte dei comuni e adeguatamente motivate nel provvedimento di approvazione del bando, tenuto conto delle specifiche realtà locali.
Articolo 7 - Modalità di individuazione dei destinatari dei contributi e scadenze.
I comuni pubblicano un bando/avviso per la presentazione delle richieste di contributo, istruiscono le istanze verificando i requisiti dei richiedenti, predispongono la graduatoria degli aventi diritto e comunicano il proprio fabbisogno (gennaio - aprile 2020) alla Regione entro il 30 giugno 2020.
Nella predisposizione dei bandi di concorso e nell’espletamento delle procedure conseguenti, i comuni si atterranno alle disposizioni contenute nel presente bando.
I Comuni possono richiedere il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Questi potranno essere accertati anche successivamente all’erogazione del contributo.
Il Comune trasmette via PEC all’indirizzo xxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, il modulo di cui all’allegato 1, debitamente compilato con l’indicazione del fabbisogno, delle economie disponibili e l’ammontare delle risorse eventualmente stanziate dal Comune. Nell’oggetto della PEC dovrà indicarsi “L. 431/1998; Comune di -----; Trasmissione fabbisogno Gennaio – Aprile 2020”. I comuni che, ai fini dell'attribuzione del premio, introducano risorse proprie di bilancio, sono tenuti ad inoltrare anche il provvedimento dal quale si evinca la destinazione della somma al cofinanziamento.
Il Servizio competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici predispone la graduatoria provvisoria con la ripartizione delle risorse a favore dei comuni ammessi al finanziamento e la pubblica sul sito istituzionale della Regione. Trascorsi dieci giorni dalla suddetta pubblicazione, la Regione pubblica la graduatoria definitiva eventualmente corretta da errori materiali evidenziati dalle amministrazioni comunali, impegna e liquida le risorse a favore di comuni.
I comuni provvedono ad erogare il contributo non appena la Regione comunica l’impegno delle risorse a loro favore.
La Regione non è responsabile del mancato finanziamento per errori o ritardi nella trasmissione della documentazione da parte dell’amministrazione comunale. A tal proposito s’invitano i Comuni a verificare l’effettiva ricezione del posta elettronica da parte di questo Servizio e a consultare il sito istituzionale della Regione per verificare la presenza di eventuali comunicazioni e l’inserimento del Comune nella graduatoria provvisoria.
I comuni che hanno rilevato un fabbisogno nullo sono invitati a comunicarlo a questo Servizio.
Articolo 8- Ripartizione dei fondi tra i comuni, cofinanziamento e premialità regionale.
Alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili si provvederà proporzionalmente al fabbisogno valutato al netto delle economie a disposizione del Comune, del cofinanziamento comunale e della premialità attribuita ai Comuni ed entro i limiti dello stesso fabbisogno.
Allegato alla determinazione n. 11278/593 del 21/04 /2020
Qualora il Comune contribuisca ad integrare il Fondo con proprie risorse, in sede di ripartizione dei finanziamenti regionali verrà attribuita una premialità calcolata secondo i seguenti criteri:
a) la quota massima disponibile per il riconoscimento del premio da corrispondere ai Comuni corrisponderà al 10% delle risorse regionali.
b) si considereranno, ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive, destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto, di importo almeno pari al 5% del proprio fabbisogno;
c) al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla lettera b), sarà̀ riconosciuto un premio di importo pari al 50% del cofinanziamento comunale con il limite che il suo valore, sommato a quello dello stesso cofinanziamento comunale e delle economie, non ecceda il fabbisogno comunale. Nel caso in cui lo stanziamento regionale attribuito alla premialità non sia sufficiente a soddisfare il totale complessivo della premialità (determinata tenendo conto del limite sopra descritto), esso sarà ripartito proporzionalmente sulla base della percentuale di distribuzione della premialità. Tale percentuale è pari al rapporto tra lo stanziamento attribuito alla premialità e il totale della premialità comunale determinata tenendo conto del limite sopra descritto.
Articolo 9 - Monitoraggio.
I comuni trasmettono le schede di monitoraggio relative all’utilizzo del fondo, debitamente compilate secondo lo schema e la tempistica comunicate con apposita nota dalla Regione. La trasmissione delle schede entro le scadenze prefissate costituisce condizione essenziale ai fini del pagamento dei contributi del Fondo da parte della Regione.
Articolo 10 - Disposizioni finali
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.
Eventuali ulteriori disposizioni in merito alle integrazioni urgenti e necessarie al presente bando e/o all’attuazione dello stesso, anche derivanti da intervenute disposizioni statali e/o regionali, potranno essere disposte mediante atti del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, debitamente pubblicizzati.
Tutte le informazioni, la modulistica e la normativa relativa al procedimento possono essere visionate nella sezione dedicata dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Sardegna, all’indirizzo:
“xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/000” il quale rappresenta il canale ufficiale di comunicazione delle informazioni relative al presente bando.
Si comunica che la struttura responsabile del procedimento è l’Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio Edilizia Residenziale ove è possibile effettuare eventuali accessi agli atti.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, è la dott.ssa Giuseppina Littera.
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
Allegato alla determinazione n. 11278/593 del 21/04 /2020
- Assessorato dei LL.PP. - Servizio Edilizia Residenziale, e-mail: xxxx.xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx;
- Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx;
X.xx Il Direttore del Servizio Giuseppina Littera
Allegati:
Allegato 1: Scheda di rilevazione del fabbisogno gennaio – aprile 2020 dei comuni in formato editabile.