TRA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CINECA DEI SERVIZI INFORMATICI DA SVOLGERSI IN FAVORE DELL’AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL TRIENNIO DICEMBRE 2021 – NOVEMBRE 2024 (CIG 8983456668)
TRA
L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00, 00000, CF 97653310587, rappresentata dal. Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
E
Il CINECA, Consorzio interuniversitario, con sede legale in Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (Xx), Xxx Xxxxxxxxxx 0/0, Partita IVA 00502591209, iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna al n. 00317740371, rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
Premesse
VISTO il decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’articolo 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76 recante il “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286” il quale ha assicurato l’operatività dell’ANVUR definendo, tra l’altro, la struttura e i compiti istituzionali;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni;
VISTI il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento Europeo 2016/679 e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale è stato previsto un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari CINECA, CILEA e CASPUR al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione;
VISTI gli articoli 00 xxx, xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx legge 78 del 2015 con i quali è stato normativamente strutturato il rapporto intersoggettivo tra il CINECA e i suoi consorziati in termini di in house providing;
VISTI gli artt. 5 e 192 d.lgs 50/2016, nonché le linee guida ANAC n. 7 approvate con determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017, relativamente alle procedure di affidamento in house;
VISTO l’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, a norma del quale per poter legittimamente affidare un servizio nella modalità in house, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, è necessaria una preventiva valutazione che dia conto della congruità economica dell’offerta formulata dal soggetto in house, avuto riguardo al valore della prestazione e di dare, nonché delle motivazioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 agosto 2016, con il quale il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato assoggettato al controllo della Corte dei Conti, ai sensi della Legge 21 marzo 1958, n. 259;
VISTO lo Statuto del CINECA approvato, da ultimo, nella riunione dell'Assemblea Consortile del 6 maggio 2020, approvate con decreto Interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.133 del 25-05-2020.e, in particolare, l’articolo 2 concernente gli Enti consorziati, ai sensi del quale aderiscono al Consorzio 67 università italiane, 9 enti di ricerca, tre policlinici e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e l’articolo 3 che, tra gli scopi primari del CINECA, individua la realizzazione di servizi informatici innovativi per i Consorziati, al fine di renderli più efficienti e moderni, nella maniera economicamente più vantaggiosa mediante la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo. Gli obiettivi sono realizzati mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità;
VISTA l’intervenuta adesione dell’ANVUR al consorzio CINECA in forza della delibera del Consiglio direttivo dell’ANVUR n. 216 del 4 settembre 2019 con la quale è stata assunta la decisione in ordine all’ “Adesione al Consorzio interuniversitario CINECA”, nonché il verbale dell’Assemblea consortile CINECA del 25 ottobre 2019 con il quale è stata accolta e deliberata la predetta richiesta di adesione;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo dell’ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 192, comma 1, d.lgs n. 50/2016, l’iscrizione del Consorzio CINECA e dei suoi consorziati nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’art. 5, dello stesso d.lgs n. 50/2016;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo dell’ANAC n. 215 del 4 marzo 2020 con la quale ANVUR è stato inserito tra gli enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house providing di cui alla delibera 1172 del Consiglio direttivo dell’ANAC;
VISTA la relazione istruttoria recante la motivazione dell’affidamento di cui all’articolo 192, comma 2, del d.lgs 50/2016, dei servizi informatici al Consorzio Cineca;
VISTO l’art. 14bis, comma 2, lett. f) del CAD, che attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale il potere di emanazione di pareri obbligatori sugli schemi di contratto concernenti l’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici;
VISTO il parere n. 19/2021 acquisito in data 7 ottobre 2021 dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) relativamente alla congruità tecnico-economica dell’affidamento dei servizi informatici al consorzio Cineca;
VISTO che la spesa graverà sulle disponibilità del capitolo 104027.3 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” per la parte di spesa corrente e sulle disponibilità del capitolo 201013 “Sviluppo software”, per la parte di spesa in conto capitale, nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti dalla normativa vigente;
RITENUTO necessario procedere alla stipula di un atto negoziale per l’affidamento dei servizi di carattere strumentale e informatico indispensabili all’espletamento delle attività di valutazione dell’ANVUR;
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
Convengono e stipulano quanto segue
ARTICOLO 1
(Premesse e allegati)
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come i seguenti allegati:
A. Capitolato tecnico;
B. Appendice 1 al CT – Indicatori di qualità;
C. Appendice 2 al CT – Cicli e prodotti per ANVUR;
D. Appendice 3 al CT – Profili Professionali per ANVUR;
E. Appendice 4 al CT – Descrizione Aree Applicative;
F. Appendice 5 al CT – Servizi Infrastrutturali – CINECA;
G. Appendice 6 al CT - Offerta economica;
H. Appendice 7 al CT – Dettaglio Costi infrastruttura;
I. Appendice 8 al CT – misure minime di sicurezza.
ARTICOLO 2
(Oggetto della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento diretto da parte dell’ANVUR al Consorzio Interuniversitario CINECA, quale soggetto in house dell’Agenzia, della fornitura di servizi informatici (ICT) necessari all’espletamento delle attività di valutazione dell’ANVUR.
2. I servizi di cui al comma 1, oggetto di affidamento, sono descritti nel capitolato tecnico, parte integrante della presente convenzione, ed in particolare nell’appendice 4. Il valore complessivo della convenzione ed il dettaglio dei costi, definito in coerenza con il parere reso da AGID sulla valutazione di congruità ai sensi dell’articolo l’art. 14bis, comma 2, lett. f) del CAD è individuato nell’Appendice 6 al CT - Offerta Tecnico economica.
3. I servizi di cui all’allegato A sono resi direttamente da CINECA in esecuzione della presente Convenzione secondo le modalità e i termini generali di esecuzione previsti dalla stessa Convenzione.
4. La gestione dell’infrastruttura fisica e logica è a totale carico di CINECA (manutenzione hardware e software) che dovrà assicurare tutti i servizi necessari per la sicurezza della rete, il disaster recovery e i servizi di sicurezza nel trattamento del dato personale.
5. I servizi di tipo applicativo sono qualificati come segue:
a) Sviluppo di nuovi applicativi per far fronte a nuove esigenze istituzionali, ivi compresa la manutenzione evolutiva;
b) Manutenzione adattiva (modifiche per adattare il software a cambiamenti dell’ambiente
operativo (hardware, software di base, interfacce, legislazione, ecc.);
c) Manutenzione correttiva (modifiche per correggere difetti, errori);
d) Manutenzione migliorativa;
e) Conduzione applicativa.
6. CINECA fornisce altresì servizi infrastrutturali e di supporto consulenziale (help desk avanzato, tutoraggio e attività formative, reportistica ed elaborazione dati) ad ANVUR e agli utenti della stessa Agenzia per l’utilizzo degli applicativi sviluppati.
ARTICOLO 3
(Durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a partire dalla data del 1° dicembre 2021 e fino al 30 novembre 2024.
2. E’ previsto un periodo di “Avviamento” della durata di tre mesi, per l’erogazione dei servizi da parte del CINECA, secondo le modalità ed i termini specificati nel Capitolato e per la definizione puntuale degli aspetti organizzativi e di processo necessari all’esecuzione dei Servizi richiesti. In tale periodo il CINECA dovrà provvedere ad adeguare le modalità di erogazione dei propri servizi sulla base di un progetto specifico che verrà attivato al perfezionamento della presente convenzione, previa autorizzazione dell’ANVUR.
3. Le parti si impegnano reciprocamente ad avviare il procedimento volto all’eventuale rinnovo, ivi comprese le attività conoscitive preliminari, almeno quattro mesi prima la scadenza della Convenzione.
4. La presente convenzione, può essere oggetto di revisione annuale, previo accordo delle parti, sulla base delle criticità ovvero delle necessità sorte nel corso dell’anno di riferimento.
ARTICOLO 4
(Attività e responsabilità dell’ANVUR)
1. L’ANVUR attraverso le proprie Aree funzionali provvede, in collaborazione con il Consorzio, a definire la propria pianificazione dei fabbisogni di servizi informatici, secondo le modalità descritte all’art. 5 e redige annualmente, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di prestazione dei servizi, una relazione sul livello dei servizi erogati dal CINECA.
2. Ogni Area che usufruisce dei servizi CINECA è comunque tenuta ad informare tempestivamente la Direzione dell’ANVUR in caso riscontri criticità e problematiche inerenti i servizi prestati, non risolvibili in via autonoma.
3. Qualsiasi richiesta di attività sarà avviata previa compilazione di una scheda d’intervento disponibile su una piattaforma CINECA che dovrà specificare:
a) L’area di fornitura che - di norma - sarà quella degli sviluppi applicativi e manutenzione evolutiva;
b) L’obiettivo, ossia la finalità che XXXXX si propone di ottenere a seguito della prestazione contrattuale;
c) Il beneficio che può essere:
i. di natura economica o organizzativa;
ii. di miglioramento dei processi o di diminuzione dei tempi di gestione dei procedimenti;
iii. di adeguamento ad una norma cogente;
d) L’indicatore di risultato;
e) I tempi di realizzazione, d’intesa con CINECA;
f) I profili professionali e le giornate/uomo stimate o effettive.
4. Compatibilmente con la complessità della richiesta, CINECA dovrà completare la scheda con le specifiche tecniche e funzionali e fornire ad ANVUR l’indicazione del responsabile dell’attività concordando la data di conclusione delle attività. ANVUR, valutata la scheda, potrà accettare, rifiutare o concordare altre specifiche fino al raggiungimento di un accordo controfirmato da entrambe le direzioni. A seguito dell’accettazione della scheda da parte di Xxxxx, il cambio dei requisiti o la richiesta di abbandono dell’attività stessa causerà la chiusura dell’attività con la sottintesa rendicontazione di quanto già sviluppato. Ulteriori schede di intervento saranno predisposte per le eventuali modifiche/variazioni e per la conclusione delle attività.
5. Le schede di progetto/intervento dovranno altresì riportare la stima della spesa riguardante il servizio da
fornire, in modo che l’Area amministrativo contabile ne attesti la copertura della spesa.
6. A conclusione delle attività di sviluppo, ovvero di manutenzione evolutiva, la Struttura di riferimento dell’ANVUR provvederà ad effettuare il collaudo sul funzionamento del software secondo le modalità previste dall’art. 7 del capitolato, mentre per le altre tipologie di intervento attesterà la verifica di conformità della prestazione.
7. Ciascuna Area che fruisce dei servizi CINECA, deve fornire tempestivamente al Consorzio tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del servizio richiesto secondo le modalità e le procedure concordate dal CINECA con l’Agenzia e previste nel capitolato tecnico.
8. L’ANVUR verifica e approva i rendiconti periodici trasmessi semestralmente da CINECA di cui all’articolo
12.
9. L’ANVUR inoltre:
a) esprime valutazioni in merito all’efficacia della presente Convenzione e propone ipotesi di miglioramento dei servizi regolati dalla stessa, anche alla luce delle relazioni annuali presentate dalle Aree di cui al comma 1;
b) monitora i tempi e le modalità di attuazione dei servizi e ne valuta la realizzazione;
c) rileva eventuali criticità derivanti dalla non corretta applicazione della Convenzione.
10. Le disposizioni della presente convenzione possono essere estese all’attivazione di ulteriori servizi connessi con quelli previsti dal capitolato che si rendessero necessari nel corso dell’anno, ovvero mediante l’adozione di accordi attuativi possono essere estese ad ulteriori nuovi servizi da attivarsi in esecuzione di provvedimenti legislativi o regolamentari che ne prevedano l’introduzione.
ARTICOLO 5
(Pianificazione dei fabbisogni)
1. Annualmente viene stabilita tra le parti la pianificazione della spesa dell’ANVUR per le diverse prestazioni contrattuali (Pianificazione dei fabbisogni) in relazione alle necessità informatiche di servizi e alle disponibilità finanziarie dell’Agenzia, secondo quanto descritto nell’omonima sezione del capitolato tecnico, nella quale è previsto anche il monitoraggio dell’avanzamento di volumi e costi.
2. L’ANVUR ha la facoltà di richiedere eventuali modifiche alla Pianificazione dei fabbisogni anche in corso di durata del singolo anno contrattuale per esigenze specifiche dell’Amministrazione connesse alle disponibilità economiche e/o alle effettive esigenze di servizio degli utenti.
3. È facoltà delle parti proporre modifiche alla Pianificazione dei fabbisogni in relazione ai consumi effettivi rilevati nel corso del generico anno contrattuale anche mediante l’impiego del meccanismo delle compensazioni di cui all’articolo 14. Tali modifiche, per essere operative, devono essere ufficializzate tra le parti.
4. Tutti gli oneri di realizzazione, aggiornamento, gestione, registrazione e reporting connesse alla Pianificazione dei fabbisogni sono a carico del CINECA senza oneri aggiuntivi per l’ANVUR.
ARTICOLO 6
(Attività e responsabilità di CINECA)
1. Sono a carico del CINECA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 11, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto del presente contratto di cui all’articolo 2.
2. Il CINECA si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché secondo le condizioni, le modalità ed i termini fissati nel presente contratto e nei relativi allegati di cui all’articolo 1.
3. Il CINECA provvede ad aggiornare/modificare i propri processi, attività e strumenti di erogazione delle prestazioni a fronte di segnalazioni dell’Agenzia, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
4. Le attività realizzate sono svolte – di norma - presso le sedi del CINECA e sono di completa responsabilità del Consorzio che adotterà le idonee soluzioni al fine di consegnare i servizi richiesti rispondenti alle esigenze dell’ANVUR e alle caratteristiche di qualità del software e della documentazione a corredo.
5. Il CINECA si impegna a far sì che i servizi svolti siano monitorati distintamente, nonché rendicontati secondo il principio della contabilità separata.
6. Il Consorzio supporta le diverse Aree dell’ANVUR nell’attività di pianificazione relativa ai servizi e garantisce all’Agenzia e ai singoli uffici che beneficiano dei servizi, la realizzazione dei progetti di sviluppo, l’erogazione dei servizi di gestione e i servizi di consulenza connessi, assumendone la piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’Amministrazione nonché rispetto a terze parti eventualmente coinvolte nella realizzazione del servizio.
7. Il CINECA, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 2 del presente contratto:
a) Individua un referente e un sostituto per ciascuno dei servizi di cui alla presente convenzione, come previsto dall’allegato capitolato tecnico.
b) Osserva tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali nonché di assicurazioni obbligatorie.
c) Applica tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di riferimento per le varie categorie interessate.
d) Xxxxxx, nell’esecuzione delle attività, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale addetto e dei terzi, evitando danni a persone o cose ed osserva tutte le vigenti norme di carattere generale e delle prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
e) Garantisce l’esonero dalle responsabilità di eventuali danni causati a terzi dal proprio personale nel corso dell’esecuzione delle attività ad esso affidate.
ARTICOLO 7
(Trattamento dei dati)
1. Il CINECA osserva tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al Regolamento europeo 679/2016. In particolare, considerato che l’ANVUR è Titolare del trattamento dei dati raccolti nell’ambito
delle procedure informatiche affidate al CINECA, il Consorzio opera per conto dell’Agenzia, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito delle suddette procedure, attenendosi alle istruzioni impartitegli dal Titolare e con compenso per tale attività ricompreso integralmente nel corrispettivo dei servizi, come riportato nell'allegato al Capitolato tecnico che è parte integrante della presente Convenzione.
ARTICOLO 8
(Controlli da parte dell’ANVUR)
1. L’ANVUR si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il CINECA si impegna altresì a consentire lo svolgimento di tali verifiche fornendo tutte le risorse umane, strumentali e informative necessarie. In particolare, il CINECA si impegna a soddisfare qualsiasi richiesta informativa dell’Amministrazione o di terzi da essa designati in merito alle attività svolte dal CINECA secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione anche per quanto attiene i formati delle risposte, creando o aggiornando, ove necessario, documenti, data base e ogni altro supporto informativo richiesto per garantire la completezza e l’aggiornamento delle informazioni richieste.
2. L’ANVUR si riserva di verificare la correttezza dei valori rendicontati dal CINECA direttamente o tramite terze parti nell’ambito delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 10.
3. In caso di non conformità tra quanto rendicontato dal CINECA e quanto verificato dall’ANVUR, si applicano le penali eventualmente risultanti dal valore rilevato dall’Amministrazione.
ARTICOLO 9
(Livelli di servizio)
1. Il CINECA nell’erogazione delle prestazioni previste dal presente contratto è tenuto al rispetto dei livelli di servizio così come specificati nel capitolato tecnico.
2. Il mancato rispetto dei livelli di servizio ovvero la mancata rendicontazione degli stessi comporta
l’applicazione delle penali previste dall’articolo 17.
3. Qualsiasi variazione dei volumi delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste non può in alcun modo giustificare il mancato rispetto delle obbligazioni del presente contratto, ivi incluso il rispetto dei livelli di servizio, fatte salve le eccezioni tassativamente previste nel capitolato tecnico.
ARTICOLO 10
(Monitoraggio e collaudi)
1. Le attività rese da CINECA saranno oggetto di un attento monitoraggio quantitativo e qualitativo relativamente alle prestazioni rese per i servizi informatici richiesti dall’Agenzia. Tale monitoraggio e la relativa valutazione saranno condizione necessaria per il pagamento dei servizi resi all’ANVUR.
2. Il Consorzio si obbliga a prestare la massima collaborazione all’attività di monitoraggio, fornendo tutta la documentazione utile e necessaria all’attività di monitoraggio consentendo alla struttura incaricata
l’accesso per le ispezioni e i controlli che si rendono necessari. Tale obbligazione fa parte integrante delle prestazioni dovute dal CINECA e il suo inadempimento o ritardato adeguamento legittima la richiesta di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione.
3. Nessun compenso può essere richiesto dal CINECA in relazione all’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento del monitoraggio.
4. Il CINECA trasmette con cadenza semestrale all’ANVUR i documenti previsti per la rendicontazione dei livelli di servizio, dei volumi e degli effort dei servizi erogati.
5. Tenuto anche conto di quanto previsto dalla circolare Agid n. 1/2021, ai sensi dell’art. 14-bis comma 2 lett. h del CAD, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179, l’attività di monitoraggio del servizio e della relativa valutazione, sarà strutturata nei termini individuati dai commi successivi.
6. Il Responsabile del monitoraggio è individuato nel Dirigente dell’Area amministrativo contabile che sarà coadiuvato da un Gruppo di monitoraggio interno composto da un componente del Consiglio Direttivo, dai due Dirigenti dell’Area Valutazione Università e Afam e dell’Area Valutazione Ricerca, dal Responsabile dell’UO “Statistica e Sistemi informativi”.
7. Il gruppo di monitoraggio avrà il compito di verificare puntualmente l’esecuzione del contratto e a tal fine potrà utilizzare, per le parti di interesse e rilevanti per i servizi dell’Agenzia, anche gli schemi allegati alla circolare AGID n. 1/2021 e ad eventuali integrazioni o aggiornamenti della stessa.
8. Il Consiglio Direttivo, autonomamente o su impulso del Presidente, può in qualsiasi momento attivarsi per verificare che i servizi resi dal CINECA siano rispondenti a quanto previsto dalle disposizioni della Convenzione e, in caso di criticità, attivare le azioni ritenute adeguate.
9. Il collaudo riguardante il rilascio di nuove funzionalità, nonché la congruità riguardante la quantità delle gg/persona necessarie per l’erogazione dei servizi, sarà effettuato dal Dirigente e dal responsabile, rispettivamente, dell’Area e dell’UO di riferimento, unitamente al responsabile dell’UO “Statistica e sistemi informativi”; nel caso di servizi o funzioni di diretto interesse degli ambiti di competenza dei componenti del Consiglio Direttivo, alla fase di collaudo parteciperà altresì anche il Consigliere referente per ambito tematico.
10. In caso di mancata risoluzione delle problematiche emerse in fase di monitoraggio nei tempi e nelle modalità proposte dall’Amministrazione si applicano le penali secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera c).
ARTICOLO 11
(Corrispettivi)
1. L’importo massimo complessivo del presente contratto, onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui all’articolo 2, ivi inclusi tutti gli oneri diretti e indiretti connessi alle erogazioni delle prestazioni stesse è pari ad euro € 2.810.140,00, oltre IVA
2. Il corrispettivo di cui al comma 1, è erogato con le modalità previste dai successivi articoli 12 e 13, previa trasmissione e approvazione della rendicontazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’ANVUR riconoscerà al CINECA i corrispettivi determinati secondo quanto riportato nell’allegato G della presente convenzione. Le tariffe dei servizi offerti sono da intendersi onnicomprensive di ogni onere e di tutte le spese previste e sostenute dal CINECA in esecuzione del presente Contratto.
ARTICOLO 12
(Rendicontazione delle prestazioni)
1. CINECA, nel rispetto dei vincoli definiti dalla documentazione di cui all’articolo 1, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, sulla base delle schede di intervento presenti sulla piattaforma, trasmette la rendicontazione sulle prestazioni erogate nel semestre precedente (gennaio/giugno – luglio/ dicembre) e sui livelli di servizio.
2. La Rendicontazione contiene per ogni prestazione contrattuale il dettaglio delle attività svolte nel semestre, nonché il riepilogo della pianificazione circa i tempi e i costi delle singole prestazioni. Nel Rapporto dovrà essere compresa una sintesi dei corrispettivi maturati nel periodo di riferimento suddivisi per servizio/attività fatturabile insieme all’elenco completo dei livelli di servizio previsti per ogni prestazione contrattuale, ai valori soglia di ciascun livello di servizio e ai valori minimi nel periodo di riferimento con l’indicazione degli scostamenti rispetto alle soglie previste, nonché dell’importo delle penali connesse al mancato rispetto dei livelli di servizio.
3. La consegna delle rendicontazioni dovrà essere effettuata mediante comunicazione ufficiale all’Area amministrativa. Tutti i documenti devono essere redatti in formato elettronico.
4. Ai fini dell’accettazione da parte dell’ANVUR di qualsiasi consegna del CINECA sono considerate come non effettuate quelle per le quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mancato rispetto dei template definiti;
b) mancato rispetto delle modalità di consegna definite/concordate;
c) mancato rispetto anche parziale dei contenuti previsti/concordati con l’Amministrazione;
d) mancato rispetto dei requisiti specifici di realizzazione dei servizi concordati con l’ANVUR.
5. L’approvazione della rendicontazione sarà effettuata con l’attività di monitoraggio di cui all’art. 10.
ARTICOLO 13
(Termini e modalità di pagamento)
1. Con l’approvazione della relazione di cui all’articolo 12, l’Area amministrativa comunicherà a CINECA la possibilità di emettere fattura redatta in conformità della normativa fiscale vigente, intestata all’ANVUR, Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxx C.F. 97653310587, codice univoco FIPSW5, corrispondente all’importo approvato per ciascuna scheda di riferimento.
2. Il pagamento è erogato dall’ANVUR entro 60 giorni dalla emissione della fattura in formato elettronico di cui al precedente comma, mediante bonifico bancario disposto sul conto corrente dedicato indicato da CINECA.
3. Gli importi da fatturare sono calcolati sulla base delle modalità di valorizzazione e pagamento dei servizi indicate per ciascun servizio nel Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe e dei prezzi riportati nell’Allegato G.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle prestazioni e sui relativi importi fatturati da CINECA anche successivamente all’approvazione delle rendicontazioni di cui all’articolo 12 e alla liquidazione delle fatture. Qualora a fronte delle verifiche effettuate dall’ANVUR si dovessero riscontrare differenze a favore della stessa Agenzia, il CINECA provvederà ad effettuare adeguata Nota di credito dell’importo indicato dall’Amministrazione. I risultati delle verifiche dell’ANVUR saranno trasmessi al CINECA a mezzo pec.
ARTICOLO 14
(Rimodulazione)
1. Fermo restando il limite di spesa massimo di cui all’art. 11, è facoltà dell’ANVUR rimodulare la spesa prevista per i singoli servizi fino ad un massimo del 40% i corrispettivi previsti per remunerare incrementi di volumi che si dovessero rivelare necessari nell’esecuzione del presente Contratto, di uno o più servizi. Le motivazioni di tali rimodulazioni saranno trasmesse al CINECA dall’ANVUR a mezzo pec.
ARTICOLO 15
(Trasferimento)
1. Nell’ipotesi di scioglimento del vincolo contrattuale per qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il recesso e il verificarsi della condizione risolutiva di cui agli articoli 18 e 19, il CINECA si impegna a porre in essere le attività di trasferimento che comportano la migrazione del sistema informativo dal CINECA all’ANVUR, ovvero al terzo designato dall’ANVUR per sostituire il Consorzio nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto secondo quanto previsto dal Piano di Trasferimento predisposto dal CINECA.
2. Ai fini dell’attuazione del trasferimento il CINECA si conforma alle direttive impartite dall’ANVUR tramite la predisposizione di un Piano di trasferimento (PTF) sei mesi prima della scadenza del contratto ovvero nei due mesi successivi alla data dell’evento causa della cessazione anticipata.
3. Le attività di trasferimento possono essere soggette a rinvio, senza oneri aggiunti per l’ANVUR, in caso di proroga della data di termine del contratto stesso.
ARTICOLO 16
(Titolarità dei software e riuso)
1. L’ANVUR si riserva la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti sulle banche dati e sui software oggetto di sviluppo, commissionati dall’Agenzia su proprie specifiche, anche tenuto conto di quanto previsto dal dpr 76/2010.
2. Per i software potenzialmente destinati al riuso l’ANVUR consente al CINECA il riuso gratuito del medesimo software ai consorziati e a soggetti terzi.
ARTICOLO 17
(Applicazione delle penali)
1. In caso di inosservanza delle previsioni di cui alla presente convenzione in ordine alla qualità della fornitura di servizio per cause imputabili al CINECA in coerenza con le previsioni sui livelli dei servizi di cui all’Appendice 1, l'Amministrazione applica le seguenti penali:
a) Eccesso di rilievi sull’obiettivo. In caso di violazione dei valori di soglia di uno dei seguenti indicatori RLFN, RLOB, RSMA, RLCA, RLSI, RLSD, è applicata una penale rispetto al valore del servizio contrattuale interessato, nel periodo di riferimento, pari a:
i. 2% in caso di superamento di un valore soglia;
ii. 4% in caso di superamento di due valori soglia;
iii. 7% in caso di superamento di tre valori soglia;
iv. 10% in caso di superamento di almeno quattro valori soglia.
v. .
b) Rilievi sulla rendicontazione semestrale. Nel caso in cui si verifichi la mancata o ritardata o incompleta consegna della rendicontazione, viene applicata una penale pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo a partire dalla prescritta scadenza contrattuale.
c) Rilievi relativi all’attività di monitoraggio della fornitura. Nel caso in cui l’Amministrazione sollevi rilievi nell’ambito dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 10, commi 6 e 7, qualora gli stessi non vengano risolti nei tempi e con le modalità indicate dall’ANVUR, è applicata una penale pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno e qualsiasi altro onere o spesa secondo quanto disposto all'articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano con riferimento alla fase di avviamento prevista dall’articolo 3, comma 2.
ARTICOLO 18
(Sospensione e risoluzione per inadempimento)
1. Nell'ipotesi di parziale o totale inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione l’ANVUR potrà disporre la sospensione dei pagamenti fino alla completa e corretta realizzazione del servizio e, in caso di reiterati e comprovati inadempimenti, potrà unilateralmente risolvere la presente convenzione.
ARTICOLO 19
(Clausola risolutiva espressa)
1. La presente convenzione si intenderà risolta di diritto ove vengano meno, con riferimento al CINECA, le condizioni e i requisiti previsti e imposti dalla Legge per la qualificazione di un soggetto giuridico in house, nonché la permanenza dell’iscrizione nel registro di cui all’art 192 comma 1 d.lgs. 50/2016.
2. Ai fini di cui al comma 1, il CINECA si impegna, per tutta la durata della presente Convenzione, ad ottemperare alle condizioni e ai requisiti prescritti dalla legge per la qualificazione di soggetto giuridico in house secondo quanto previsto dallo Statuto dello stesso Xxxxxxxxx.
3. Risolta di diritto la presente convenzione nei termini sopra indicati, cesserà qualsiasi posizione debitoria da parte dell’ANVUR nei confronti del CINECA fatti salvi i compensi per le attività espletate dal Consorzio prima del verificarsi delle suddette condizioni.
ARTICOLO 20
(Manleva in caso di responsabilità da ritardo)
1. Il CINECA nell’erogazione dei singoli servizi assicura il rispetto dei termini di realizzazione degli stessi, così come previsto dalla disciplina di riferimento della singola attività.
2. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini, per causa ad esso imputabile, il CINECA manleverà
l’ANVUR dal risarcimento dei danni cagionati alla stessa o agli utenti di riferimento.
ARTICOLO 21
(Previsioni fiscali)
1. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono soggette ad IVA nella misura di legge. Tutti gli oneri economici a carico dell’amministrazione sono pertanto indicati al netto dell’IVA.
ARTICOLO 22
(Obblighi di riservatezza)
1. Il CINECA si impegna a mantenere riservate le informazioni relative alle attività dell’ANVUR, di cui potrà venire a conoscenza nell’erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione. Tale obbligo si intende esteso anche al periodo successivo all’erogazione dei servizi, fino a quando le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera dell’Agenzia, oppure divengano di dominio pubblico.
ARTICOLO 23
(Normativa applicabile e foro competente)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla legislazione nazionale vigente in materia.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione e alla esecuzione della presente Convenzione, non definita dalle stesse in xxx xxxxxxx, x competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 24
(Comunicazioni)
1. Il CINECA e l’ANVUR metteranno reciprocamente a disposizione una piattaforma di gestione dei progetti per raccogliere in modo centralizzato gli ingaggi, ovvero le richieste di assistenza.
2. Il CINECA per le richieste di assistenza assicura tempi di risposta entro 24 h lavorative.
Roma, 1° dicembre 2021
ANVUR CINECA
IL PRESIDENTE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
IL PRESIDENTE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx C=IT