COMUNE DI FERRARA
COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità
Assessorato alla Salute e Servizi alla Persona Servizio Interventi Sociali,
Autorizzazioni Sanitarie e Veterinarie
Convenzioni tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera per la gestione in forma associata dei servizi:
▪ Statistica
▪ Sportello Unico Attività Produttive
▪ Difesa Civica
▪ Gestione del Piano di Zona Sociale e Sanitario
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FERRARA, MASI TORELLO E VOGHIERA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO STATISTICA ASSOCIATO
L’anno……………. Il giorno …del mese …….. nella sede del Comune di Ferrara con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra i Comuni di:
FERRARA nella persona del Sindaco pro-tempore Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Ferrara il 05/06/1951 domiciliato per la carica in Ferrara in Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua esclusiva veste di Sindaco pro-tempore del Comune di Ferrara e come tale in nome, per conto interesse e rappresentanza di detto Comune per dare esecuzione alla Delibera di Consiglio comunale n 22/32929 del 28/05/2007 esecutiva ai sensi di legge nonché in forza dello Statuto del medesimo Comune;
MASI TORELLO nella persona del Sindaco pro-tempore XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, nata Ferrara il 22/11/1958 domiciliata per la carica in Masi Torello, la quale dichiara di intervenire e di agire nel presente atto nella sua esclusiva veste di Sindaco pro-tempore del Comune di Masi Torello e come tale, in nome, conto interesse e rappresentanza di detto Comune per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio comunale n. 23 del 29/06/2007 esecutiva ai sensi di legge nonché in forza dello statuto del medesimo Comune;
VOGHIERA nella persona del Sindaco pro-tempore XXXXXXX XXXXXX, nato il 18/12/1963 a Voghiera domiciliato per la carica in Voghiera, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua esclusiva veste di Sindaco pro-tempore del Comune di Xxxxxxxx e come tale, in nome conto, interesse e rappresentanza di detto Comune per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale 42 del 11/07/2007 esecutiva ai sensi di legge nonché in forza dello Statuto del medesimo Comune;
comparenti della cui identità personale io, Segretario Generale del Comune di Ferrara, ho la certezza i quali avendo i requisiti di legge, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni al presente atto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
PREMESSO:
Che il 23 novembre 2007 con atto n 3783, Prot. Gen.le 82360/07 è stato sottoscritto l’Atto Costitutivo e il Regolamento dell’Associazione Intercomunale tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera;
Che l’art. 2 del Regolamento di predetta associazione prevede tra le funzioni comunali che possono essere gestite in forma associata quelle della Statistica;
Che l’attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal D. Lgs. 6/08/’89 n° 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di Indirizzo e di Coordinamento dell’informazione statistica operante presso l’ISTAT;
Che il D.Lgs. anzidetto prevede espressamente la possibilità per gli enti locali di costituire un Servizio Statistica anche in forma associata;
Che un Servizio Statistica associato rappresenta un importante strumento di conoscenza e di indagine allo scopo di migliorare la capacità ed i rapporti della pubblica amministrazione con i cittadini;
Che l’utilizzo e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, dell’elaborazione e della sintesi e analisi delle informazioni stesse riguardanti i profili più diversi della popolazione interessata, dell’economia, dell’ambiente e del territorio;
Che il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro demosociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa;
Che i Comuni sottoscrittori del presente accordo danno atto della circostanza secondo cui i rispettivi Statuti espressamente prevedono la possibilità di stipulare apposite Convenzioni per la gestione, in forma associata, della funzione statistica;
Che si rende necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione che disciplini lo svolgimento in forma coordinata della funzione statistica da parte dei Comuni dell’Associazione;
Art.1
La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art.2 OGGETTO
La presente Convenzione disciplina la gestione associata della funzione statistica tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera.
Art.3 FINALITÀ
I Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello svolgono in forma associata il Servizio statistico.
La gestione associata è finalizzata a garantire nel territorio della Associazione un servizio uniforme e qualificato per tutti gli utenti nel rispetto del D.Lgs. 6/9/’89 n° 322 perseguendo, altresì, economie di spesa.
La titolarità della funzione di competenza di ciascun ente associato rimane in capo all’ente stesso con i connessi poteri di vigilanza e di controllo, direttiva, avocazione e revoca.
L’Unità Operativa di Statistica del Comune di Ferrara, Comune capofila, non è dotato di autonoma personalità giuridica, ma è organo gestionale del Comune stesso.
Art.4 DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione ha durata di 5 anni, eventualmente prorogabile in modo espresso per altri 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima.
Art.5 COMUNE CAPOFILA
Il Comune di Ferrara è individuato quale Comune Capofila, ai fini della gestione associata della funzione statistica allo scopo di soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali connesse alla attività di gestione ed alla cura degli interessi della collettività amministrata.
Art.6 COMPITI E FUNZIONI.
L’Unità Operativa di Statistica del Comune di Ferrara, Comune capofila, coadiuva i referenti dei Comuni associati nello svolgimento delle funzioni statistiche previste dall’art. 6 del D.lgs. n. 322 del 6/9/1989.
Art.7
COMPITI DEI REFERENTI STATISTICI
I referenti statistici dei comuni associati, entro il 30 Settembre dell’anno precedente, concordano con l’Unità Operativa di Statistica del Comune di Ferrara il programma annuale delle attività statistiche che si intendono realizzare, delle esigenze conoscitive degli Enti associati, e di quanto previsto dal Programma Statistico Nazionale.
Particolari esigenze non previste nel programma annuale, possono essere concordate di volta in volta tra i Comuni interessati.
Art. 8
OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICA.
Il dirigente responsabile e gli addetti dell’Unità Operativa di Statistica del Comune di Ferrara ed i referenti statistici dei comuni associati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs n° 322/’89 in materia di segreto d’ufficio e di segreto statistico.
Essi sono altresì responsabili e/o incaricati, ai sensi della L.675/’96 e successive modifiche ed integrazioni, dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.
Allo scopo di realizzare il miglior coordinamento dei Servizi Statistici dei tre Comuni associati, il dirigente dell’U.O.S. curerà la convocazione e lo svolgimento di periodiche sedute informative con i referenti dei Servizi Statistici dei Comuni stessi
Art.9 TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico e la ripartizione degli oneri tra i Comuni convenzionati saranno oggetto di apposito accordo tra gli stessi definito sulla base della programmazione annuale, di cui all’’Art. 7 della presente Convenzione
Il versamento della somma pattuita avverrà in una unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno finanziario corrente
Art. 10 RECESSO
Il recesso dalla presente Convenzione è ammesso non prima di due anni dalla sua sottoscrizione e decorre dal 1° Gennaio dell’anno successivo. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione. E’ ammesso il recesso in ogni tempo, in caso di rinnovo degli organi elettivi del Comune.
ART. 11 CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni, anche in caso di contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, la risoluzione delle controversie è affidata ad un collegio arbitrale composto da un numero di arbitri pari a quello dei Comuni stipulanti, ciascuno nominato da un Comune. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del Collegio è definitiva ed inappellabile.
Art.12 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, Tabella allegata “B” al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi art. 4 – Parte II – della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, a cura del Comune di Ferrara con spese poste equamente a carico di tutti i Comuni associati.
p. COMUNE DI FERRARA
IL SINDACO
p. COMUNE DI VOGHIERA IL SINDACO
p. COMUNE DI MASI TORELLO IL SINDACO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO TRA I COMUNI DI FERRARA,
MASI TORELLO E VOGHIERA
L’anno il giorno del mese di nella Residenza Municipale con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:
FERRARA rappresentato dal proprio Sindaco pro-tempore Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Ferrara il 05/06/1951 domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera n. 22/32929 del 28/05/2007 esecutiva ai sensi di legge, che si conserva agli atti (C.F.00297110389);
MASI TORELLO rappresentato dal proprio Sindaco pro-tempore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx nata a Ferrara il 22/11/1958 domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera 23 del 29/06/2007 esecutiva ai sensi di legge, che si conserva agli atti (C.F. 00321080384)
VOGHIERA rappresentato dal proprio Sindaco pro-tempore Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Voghiera (Fe) il 18/12/1963 domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera n. 42 del 11/07/2007 esecutiva ai sensi di legge, che si conserva agli atti (C.F. 00289060386)
comparenti della cui identità personale io, Segretario Generale del Comune di Ferrara, ho la certezza i quali avendo i requisiti di legge, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni al presente atto
PREMESSO
Che i Comuni di Ferrara, Masi Torello, e Voghiera hanno espresso la volontà di costituire tra i loro territori un ambito territoriale ottimale, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 21.04.1999;
Che il 23 novembre 2007 con atto n 3783, Prot.. Gen.le 82360/07 è stato sottoscritto l’Atto Costitutivo e il Regolamento dell’Associazione Intercomunale tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera
Che, ai sensi di quanto previsto dal regolamento citato, le concrete modalità di gestione e realizzazione delle funzioni ed attività in forma associata, devono essere regolate da apposite convenzioni.
Che i Comuni comparenti hanno ritenuto opportuno e necessario attivare in modo congiunto lo Sportello Unico per le attività produttive per le regioni meglio espresse ut infra;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Principi
Lo Sportello Unico per le attività Produttive rappresenta una tra le innovazioni più rilevanti introdotte dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e dalle Regioni agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Lo Sportello Unico è considerato quale struttura unica cui compete la responsabilità del procedimento di autorizzazione all’insediamento delle attività produttive, l’attività di assistenza e informazioni alle imprese.
Corredate al conferimento ai Comuni delle funzioni concernenti lo sportello unico per le attività produttive vi è la previsione contenuta nel successivo Art. 25 del medesimo D.Lsg. 112/98, delle discipline regolamentari del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento delle attività produttive.
In tale contesto si colloca il DPR 20.10.1998, n. 447 “ Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59” come modificato con D.P.R. 07/12/2000 n. 440.
La legge Regionale 21.04.1999, n. 3 dispone all’art. 70 che i Comuni istituiscano singolarmente, ovvero, in forma associata, lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Con la deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1367, sono state emanate le “Prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le attività produttive”, come modificate con successiva deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2001 n. 2767.
Art. 2 Finalità
La gestione associata del presente servizio dovrà pervenire al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese con particolare riferimento alle localizzazioni e all’autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione e sviluppo di aree industriali.
In particolare, i Comuni associati, tramite lo sportello unico devono assicurare a chiunque vi abbia interesse l’accesso gratuito alle informazione su:
• adempimenti necessari per le procedure previste dal regolamento;
• elenco delle domande di autorizzazione presentate;
• stato del loro iter procedurale;
• altre informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle attinenti le attività promozionali.
I Comuni associati, attraverso lo sportello unico dovranno favorire il coinvolgimento degli imprenditori e delle Associazioni di categoria al fine di garantire il migliore svolgimento delle attività procedurali al fine di conseguire la fruizione dei servizi nel modo più rapido ed efficace.
Art. 3 Oggetto
Oggetto della presente convenzione è la gestione associata dello “Sportello Unico” e precisamente:
individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi; la definizione e l’omogeneizzazione dei seguenti procedimenti:
a) procedimento semplificato;
b) procedimento mediante autocertificazione;
c) procedimento misto;
d) procedimento di domande - denunce e inizio attività;
e) procedimento di valutazione di impatto ambientale;
f) le conferenze dei servizi;
g) procedure di collaudo.
Sono assoggettate all’ambito di operatività dello Sportello Unico le localizzazioni degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, riattivazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne dei fabbricati ad uso di impresa.
Si intendono incluse anche le attività di servizio svolte in forma di impresa (ad esempio le imprese turistiche, le imprese che erogano servizi sanitari, le banche, gli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni), le attività artigianali e quelle agricole e le attività commerciali, ferme restando quanto disposto dal D.Lgs. 114/98
L’attività su riportata sarà svolta con riferimento ad apposito regolamento disciplinante lo svolgimento del servizio tra gli enti contraenti e ad apposito accordo tra le Amministrazioni coinvolte nelle procedure dello Sportello Unico, già adottato dai Comuni della provincia di Ferrara e dagli Enti esterni coinvolti nei procedimenti di Sportello Unico.
Art. 4
Xxxxxx e recesso della convenzione
La durata della presente convenzione è di 5 (cinque) anni a decorre dal 1°giorno del mese successivo a quello della sua sottoscrizione.
Entro il termine di validità, la presente convenzione potrà essere modificata previo accordo fra le parti, approvato da parte di ogni singolo contraente.
Il recesso di un singolo Comune, da comunicarsi a tutti gli altri comuni convenzionati mediante lettera raccomandata entro la data ultima del 30 settembre, non fa venir meno la gestione associata dei servizi.
Il recesso decorre comunque dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 5 Comune capofila
La presente convenzione prevede la delega dello svolgimento di tutta la gestione associata dello Sportello Unico dei Comuni aderenti alla convenzione in capo al Comune di Ferrara quale Comune capofila per i servizi di cui all’art. 3, che la eserciterà in nome e per conto degli altri Comuni.
Art. 6
Responsabilità gestionale dello Sportello Unico associato
La responsabilità gestionale dei servizi convenzionati è attribuita al Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Ferrara.
Al responsabile competono poteri e responsabilità propri della qualifica ed in particolare:
• coordina la gestione associata del servizio ed emana direttive per rendere omogenee le procedure per tutti i Comuni associati;
• provvede ad attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci secondo le direttive generali impartite dal direttore dell’Associazione, ove nominato;
• propone al Direttore dell’Associazione, ove nominato, i documenti finanziari preventivi e consuntivi riferiti al servizio e riferisce periodicamente sull’andamento del piano esecutivo di gestione dei servizi;
• coordina ed indirizza l’attività dei Responsabili del procedimento di cui al successivo comma 3;
• partecipa con parere consultivo alla Conferenza dei Sindaci ogni qualvolta siano posti all’ordine del giorno argomenti riguardanti i servizi gestiti;
• è responsabile dell’istruttoria e dell’esecuzione degli atti riferiti al Servizio gestito ed adottati dalla Conferenza dei Sindaci.
La responsabilità dei singoli procedimenti resta in capo al Responsabile del procedimento disegnato in ogni singolo Comune associato.
Art. 7
Modalità operative della gestione associata Organizzazione degli uffici e del personale
La gestione associata delle funzioni riportate all’art. 3 sarà svolta operativamente facendo riferimento alla struttura e al personale in servizio presso i singoli Comuni associati al riguardo specificandosi che:
Il rapporto giuridico dei dipendenti fa riferimento ai rispettivi contratti di lavoro.
Il personale sopraindicato dipende funzionalmente dal Comune di appartenenza ed è semplicemente coordinato dal Responsabile di cui all’art. 6 precedente.
La gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione sarà svolta operativamente facendo altresì riferimento ai beni strumentali messi a disposizione dagli enti, e dagli altri beni che saranno acquistati nel corso della vigenza del presente atto.
Dai beni destinati a tale finalità sarà redatto apposito inventario.
Art. 8 Trattamento Economico
Il trattamento economico e la ripartizione degli oneri tra i Comuni convenzionati saranno oggetto di apposito accordo tra gli stessi definito sulla base della programmazione annuale, approvata dalla Conferenza dei Sindaci
Il versamento della somma pattuita avverrà in una unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno finanziario corrente
Art. 9
Norme regolamentari
Per la gestione associata dello sportello Unico i Comuni si impegnano ad adottare entro il 30.06.2008 un apposito regolamento disciplinare
Art. 10
Forme di consultazione degli Enti contraenti
Tutte le deliberazioni assunte relative al servizio gestito in forma associata devono essere inviate a cura del Direttore dell’Associazione ai singoli Comuni associati per i provvedimenti di competenza.
Il conto del servizio Sportello Unico, proposto dal responsabile del Servizio, deve essere elaborato raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di elaborazione del bilancio.
Le variazioni successive al bilancio devono essere elaborate con le medesime modalità.
Con cadenza annuale il Responsabile del Servizio Sportello Unico è tenuto a trasmettere agli Enti associati una relazione sull’andamento del servizio.
La commissione tecnica, composta dai singoli responsabili tecnici del servizio associato di ogni singolo Comune, è riunita dal Direttore dell’Associazione ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità, con richiesta avanzata anche dai singoli responsabili dei comuni.
Art. 11 Obblighi operativi
I comuni associati si obbligano a prevedere nei propri bilanci di previsione e nei rispettivi Piani Esecutivi di Gestione gli stanziamenti finanziari necessari a consentire la gestione dei servizi e delle attività come approvata dalla Conferenza dei Sindaci.
Art. 12 Controversie
Tutte le eventuali controversie tra i comuni sopracostituiti, connesse alla interpretazione ed attuazione della presenta convenzione sarà rimessa al giudizio di un apposito collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalla conferenza dei Sindaci ed il terzo dai due nominati in precedenza.
La pronuncia del collegio arbitrale non è soggetta ad appello.
Art. 13 Disposizioni conclusive
Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento a quanto disposto dall’atto costitutivo e dal regolamento dell’Associazione Intercomunale, nonché alle norme recate dalla D.Lgs. 112/98 e dalla Legge Regionale 11/2001.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, Tabella allegata “B” al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.
p. COMUNE DI FERRARA
IL SINDACO
p. COMUNE DI VOGHIERA IL SINDACO
p. COMUNE DI XXXX XXXXXXX IL SINDACO
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI FERRARA, MASI TORELLO E VOGHIERA PER LA GESTIONE
DEL DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO.
L’Anno il giorno del mese di, nella Sede del Comune di Ferrara in , con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge tra i Comuni di:
- FERRARA, nella persona del Sindaco pro tempore XXXXXXX XXXXXXXXX nato a Ferrara il 05/06/1951, domiciliato per la carica in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua esclusiva veste di Sindaco pro tempore del Comune di Ferrara e, come tale, in nome, conto, interesse e rappresentanza di detto Comune per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale n. 22/32929 del 28/05/2007. esecutiva ai sensi di legge nonché in forza dello Statuto del medesimo Comune;
- MASI TORELLO nella persona del Sindaco pro tempore XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX nata a Ferrara il 22/11/1958, domiciliata per la carica in Masi Torello, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua esclusiva veste di Sindaco pro tempore del Comune di Masi Torello e, come tale, in nome, conto, interesse e rappresentanza di detto Comune per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2007 esecutiva ai sensi di legge nonché in forza dello Statuto del medesimo Comune;
- VOGHIERA nella persona del Sindaco pro tempore XXXXXXX XXXXXXX nato il 18/12/1963, a Voghiera domiciliato per la carica in Voghiera, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua esclusiva veste di Sindaco pro tempore del Comune di Voghiera e, come tale, in nome, conto, interesse e rappresentanza di detto Comune per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale n.42 del 11/07/2007 esecutiva ai sensi di legge nonché in forza dello Statuto del medesimo Comune;
comparenti della cui identità personale io Segretario Generale del Comune di Ferrara ho la certezza i quali, avendo i requisiti di legge, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto.
Premesso:
Che il 23 novembre 2007 con atto n 3783, Prot..Gen.le 82360/07 è stato sottoscritto l’Atto Costitutivo e il Regolamento dell’Associazione Intercomunale tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera
Che l’art. 2 del Regolamento della predetta Associazione prevede tra le funzioni Comunali che possono essere gestite in forma associata quella del Difensore Civico;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
I comuni associati si avvalgono dell'Ufficio del Difensore Civico istituito dal Comune di Ferrara ai sensi dell'art. 41 dello Statuto del Comune stesso, per l'esercizio delle funzioni di difesa civica per le materie di loro competenza attribuite, delegate e trasferite a norma di legge
La gestione dell’Ufficio del Difensore Civico è finalizzata a garantire, nel territorio della Associazione, un esercizio uniforme e qualificato per tutti i richiedenti, a tutela dell’imparzialità e del buon andamento delle singole attività amministrative
ART. 2
Il Difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti o comportamenti omessi, ritardati o compiuti irregolarmente da Organi o da Uffici dei Comuni stipulanti
Esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei cittadini singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 45 del Regolamento per la disciplina delle forme della partecipazione popolare dell'Amministrazione locale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nn. 82/7977/95 del 30 aprile 1997, che di seguito si riportano:
1. il Difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su richiesta scritta o verbale; in quest' ultimo caso il Difensore civico o un suo collaboratore assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta che deve essere sottoscritta xxxx 'interessato.
2. Il Difensore civico deve sempre fornire una risposta motivata alle richieste rivoltegli nelle forme prescritte;
3. in relazione atte conclusioni cui è pervenuto, può:
a) segnalare agli Organi, uffici e servizi comunali competenti le violazioni, disfunzioni o anomalie riscontrate, sollecitandoli e impegnandoli a provvedere in merito;
b) suggerire mezzi e rimedi per l'eliminazione delle cause delle irregolarità e disfunzioni rilevate ".
ART. 3
Relativamente all'espletamento dei propri compiti, il Difensore civico ha diritto a visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia ed informazione relativa alle questioni trattate, di competenza degli Enti Associati, rivolgendosi al Responsabile del procedimento.
Gli Uffici degli Enti Convenzionati collaborano con il Difensore civico fornendogli le informazioni e la documentazione che lo stesso ritiene utili per lo svolgimento dei propri compiti.
ART. 4
Il Difensore Civico, per l’esercizio delle Sue funzioni, dovrà garantire la propria presenza una volta al mese in ciascuno dei Comuni associati. A tal fine sarà programmato, d’intesa con i Sindaci, il calendario delle giornate di ricevimento dei cittadini presso ciascun comune.
ART. 5
La presente Convenzione ha durata di anni 5 (cinque), eventualmente prorogabile in modo espresso per altri 5 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione della medesima
ART. 6
Il trattamento economico e la ripartizione degli oneri tra i Comuni convenzionati saranno oggetto di apposito accordo tra gli stessi definito sulla base della programmazione annuale, approvata dalla Conferenza dei Sindaci
Il versamento della somma pattuita avverrà in una unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno finanziario corrente
Le quote di rimborso si intendono comprensive di qualunque voce di costo direttamente o indirettamente attribuito al funzionamento del difensore civico comunale, comprese le spese per garantire la presenza di cui al precedente art. 4.
ART. 7
Il Difensore Civico invierà annualmente ai singoli Consigli Comunali di ogni Ente convenzionato una relazione sull’attività svolta l’anno precedente, correlata da eventuali osservazioni e suggerimenti. I Sindaci, sottoscrittori della presente convenzione, esamineranno almeno annualmente le problematiche inerenti alla gestione intercomunale del
servizio del Difensore Civico, anche al fine di rilevare ed eliminare eventuali disfunzioni.
Art. 8
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, Tabella allegata “B” al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi art. 4 – Parte II – della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, a cura del Comune di Ferrara con spese poste equamente a carico di tutti i Comuni associati.
p. COMUNE DI FERRARA
IL SINDACO
p. COMUNE DI VOGHIERA IL SINDACO
p. COMUNE DI XXXX XXXXXXX IL SINDACO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PIANO DI ZONA SOCIALE E SANITARIO. FRA I COMUNI DI FERRARA, MASI TORELLO E VOGHIERA
L’anno il giorno del mese di nella Residenza Municipale con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:
FERRARA C.F. 00297110389 rappresentato dal proprio Sindaco pro- tempore Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Ferrara il 05/06/1951 domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera n. 22/32929 del 28/05/2007 esecutiva ai sensi di legge, che si conserva agli atti
MASI TORELLO C.F. 00321080384 rappresentato dal proprio Sindaco pro-tempore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx nata a Ferrara il 22/11/1958 domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera 23 del 29/06/2007 esecutiva ai sensi di legge, che si conserva agli atti
VOGHIERA C.F. 00289060386 rappresentato dal proprio Sindaco pro- tempore Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Voghiera (Fe) il 18/12/1963 domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera n. 42 del 11/07/2007 esecutiva ai sensi di legge, che si conserva agli atti
comparenti della cui identità personale io Segretario Generale del Comune di Ferrara ho la certezza i quali, avendo i requisiti di legge, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Premesso:
che il 23 novembre 2007 con atto n 3783, Prot. Gen.le 82360/07 è stato sottoscritto l’Atto Costitutivo e il Regolamento dell’Associazione Intercomunale tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera;
Che l’art. 2 del Regolamento della predetta Associazione prevede tra le funzioni Comunali che possono essere gestite in forma associata quella dei Servizi di Gestione del Piano di zona Sociale e Sanitario;
Che è necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione che disciplini, ai sensi dell’Art. 30 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, lo svolgimento in forma coordinata della funzione dei Servizi di gestione del Piano di Zona Sociale e Sanitario
Che i Consigli Comunali di Ferrara (P.G. n° 23/82488 del 29 ottobre 2007), Masi Torello (n. 49 del 28.11.07) e Voghiera (n. 76 del 27.11.2007) hanno deliberato la “Approvazione della convenzione tra i Comuni del Distretto Centro Nord e l’Azienda USL di Ferrara per l’esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali relativi ai piani sociali di zona, al governo delle politiche socio sanitarie e alla costituzione dell’ufficio di piano del Distretto Centro Nord nel triennio 2007/2009”
Che in applicazione alla delibera di cui al comma precedente il Comune di Ferrara ha approvato (Giunta Comunale il 5 febbraio 2008 P:G. n° 8132) la “Convenzione tra il Comune di Ferrara e l’Azienda U.S.L. di Ferrara per la programmazione, organizzazione e funzionamento delle attività socio sanitarie integrate nell’ufficio di piano: continuità dell’ufficio comune per l’integrazione socio sanitaria nel distretto centro - nord e gestione del fondo regionale non autosufficienza (FRNA)”.
ART. 1
La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione
ART. 2 OGGETTO
La presente convenzione disciplina la gestione associata delle funzioni dei Servizi di gestione del Piano di zona Sociale e Sanitario tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera
ART. 3 FINALITA’
La gestione associata è finalizzata a garantire, nel territorio della Associazione, un servizio uniforme e qualificato per tutti gli utenti, a tutela dell’imparzialità e del buon andamento delle singole Amministrazioni Comunali. La gestione associata persegue altresì l’obiettivo di realizzare economie di spesa.
ART. 4 DECORRENZA E DURATA
La presente Convenzione ha durata di anni 5, eventualmente prorogabile in modo espresso per altri 5, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima:
ART. 5 COMUNE CAPOFILA :
Il Comune di Ferrara è individuato quale Comune Capofila, ai fini della gestione associata della funzione dei Servizi di gestione del Piano di zona Sociale e Sanitario.
ART. 6 FUNZIONI
Le funzioni dell’Ufficio di Piano, sono individuabili come segue:
a) attività istruttoria, di supporto all’elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e socio sanitaria (Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano per le attività per la non autosufficienza);
b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull’accesso e la compartecipazione degli utenti di spesa;
c) attività istruttoria e di monitoraggio per l’accreditamento;
d) attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione dell’ASP;
e) azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione socio sanitaria.
▪ all’utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell’equilibrio del fondo Distrettuale per la non autosufficienza;
▪ nella prospettiva della costituzione del Fondo Sociale locale;
▪ al presidio e promozione della realizzazione di progetti sociali e socio sanitari integrati anche con altre politiche;
▪ al raccordo e all’utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull’offerta, anche con riferimento all’attività degli sportelli sociali;
▪ alla definizione di percorsi di formazione comuni trai servizi della zona;
al monitoraggio che incidono su di essi e agli indicatori previsti per le priorità della programmazione annuale, alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento delle professionalità e a livello organizzativo relativamente ai servizi sociali e sanitari;
ART. 8 TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico e la ripartizione degli oneri tra i Comuni convenzionati saranno oggetto di apposito accordo tra gli stessi definito sulla base della programmazione annuale, approvata dalla Conferenza dei Sindaci.
ART. 10 RECESSO
Il recesso dalla presente Convenzione è ammesso non prima di due anni dalla Sua sottoscrizione e decorre dal 1° Gennaio dell’anno successivo. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione. E’ ammesso il recesso in ogni tempo, in caso di rinnovo degli organi elettivi del Comune.
ART. 11 CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni, anche in caso di contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in
via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, la risoluzione delle controversie è affidata ad un collegio arbitrale composto da un numero di arbitri pari a quello dei Comuni stipulanti, ciascuno nominato da un Comune. Gli arbitri così nominati giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del Collegio è definitiva ed inappellabile.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, Tabella allegata “B” al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi art. 4 – Parte II – della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, a cura del Comune di Ferrara con spese poste equanimemente a carico di tutti i Comuni associati.