TRA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2019-31/12/2023
TRA
Il COMUNE DI COLICO (LC) C.F. 83006690131,
di seguito denominato “Ente” rappresentato da nella qualità di
E
Comune di Colico Prot. n. 0014472 del 13-08-2018 partenza Cat. 4 Cl. 12
La Banca / Istituto / ecc. in seguito denominato “Tesoriere” rappresentato da nella qualità di
PREMESSO CHE
la normativa di riferimento è attualmente costituita dalla L.n. 720/1984 (regime di tesoreria unica fino al 31/12/2017), dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. n. 82/2005, dal D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati, dalla normativa SEPA (Single Euro Payments Area) tra cui il D.Lgs. n. 11/2010 e xx.xx, dal D.L. n.1/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 - art. 35, comma 8), dal D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9/6/2016 afferente la codifica SIOPE, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/6/2017 afferente SIOPE
+, dalle “Linee guida AGID per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni” (emesse in base all’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 31 del 7/2/2014) e relative specifiche attuative (Allegato A – Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione e Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti – SPC), dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, dalle “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni, dal Regolamento di Contabilità dell’Ente, nonché dalla Circolare MEF n. 22 in data 15.06.2018, prot. n. 153902/2018 in applicazione della direttiva europea sui servizi di pagamento.
Il servizio dovrà comunque essere svolto per tutta la durata della convenzione nel rispetto della normativa specifica applicabile vigente, anche ove non espressamente richiamata.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
DURATA DEL SERVIZIO – MODALITA’ DI GESTIONE
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1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 16, nonché gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti comunali e dalle norme pattizie.
2. L'esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell' Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
3. L’Istituto Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dal Comune alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
4. La durata della convenzione è fissata in anni CINQUE a decorrere dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2023 e, d’intesa tra le parti, potrà essere rinnovata per una sola volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs.267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione.
5. Il Tesoriere subentrante provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per l’Ente a collegare la situazione chiusa il 31 dicembre 2018 con quella iniziale del primo gennaio 2019. Il Tesoriere, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, previa verifica straordinaria dì cassa, rende all'Amministrazione Comunale il conto di gestione e tutta la documentazione relativa, garantisce all’Ente la consultazione degli archivi informatici di Home Banking e cede ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio.
6. Nel caso in cui alla scadenza delle presente convenzione non fosse concluso il procedimento per il nuovo affidamento del servizio, il Tesoriere dovrà garantire la continuazione, alle medesime condizioni, del servizio di tesoreria fino al subentro del
nuovo affidatario.
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7. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 213 del d.Lgs. n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per una migliore organizzazione dello stesso. Inoltre, di comune accordo tra le parti potranno essere apportati, anche mediante semplice scambio di lettere, variazioni e integrazioni ritenute necessarie, anche per consentire l’adeguamento alle norme legislative e regolamentari, a condizioni non peggiorative per il Comune e nel rispetto dell’equilibrio sinallagmatico del contratto.
8. Le funzioni di Tesoreria, svolte in conformità alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti dell’Ente, verranno esercitate dal Tesoriere in propri locali, debitamente attrezzati, e ubicati nel territorio del Comune di Colico, nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto degli orari di apertura degli sportelli al pubblico. I servizi dovranno svolgersi con regolarità. L’orario d’apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.
9. L’Ente si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di Credito, qualora l’Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1 Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
2. Il servizio viene svolto con personale qualificato e in numero sufficiente a garantire la corretta esecuzione dello stesso ed indicando un referente al quale il Comune possa rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative.
3. In ogni caso l’accesso allo sportello da parte dei dipendenti pubblici in servizio per conto dell’Ente per pratiche attinenti il servizio di tesoreria dovrà essere garantito con priorità.
4. La gestione del servizio dovrà essere consultabile tramite Internet, anche attraverso specifici applicativi di “Home
Banking”. La Tesoreria dovrà inoltre predisporre il software necessario alla trasmissione per via telematica delle seguenti informazioni e/o documenti:
- ordinativi di riscossione e di pagamento dall’Ente alla Tesoreria;
In caso di modifiche o sostituzione dei programmi di gestione finanziaria e contabile, l’adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Tesoriere dovrà avvenire a cura e spese del Tesoriere stesso.
5. ll sistema informatico deve garantire che l’operatore dell’Ente possa consultare in qualunque momento, secondo diversi criteri di selezione, i dati, aggiornati in tempo reale, riferiti a:
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- giornale di cassa;
- situazione contabile;
- xxxxx xxxxx: ordinari, vincolati, etc.;
- bilanci;
- documenti vari relativi a riscossioni e pagamenti.
6. Tutti gli eventuali oneri di carattere economico e organizzativo per attuare quanto previsto nei commi precedenti e quanto necessario a qualsiasi titolo per garantire la fruizione dei servizi informatici/telematici richiesti, sono a esclusivo e totale carico della Tesoreria.
7. Si precisa che:
− Il Tesoriere dovrà garantire, senza oneri a carico del Comune, la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti.
− Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'Ente all'avvio del servizio.
− La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri
con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni.
− Il Tesoriere dovrà rendere disponibile con oneri a proprio carico la piattaforma per la gestione del flusso degli ordinativi di riscossione e pagamento. Sarà responsabilità del Tesoriere anche l'installazione e l'aggiornamento della piattaforma per la gestione dell'ordinativo informatico, nonché il suo ordinario e corretto funzionamento.
− Sarà responsabilità del Tesoriere assicurare l’adeguamento della piattaforma proposta per la gestione dell'ordinativo informatico, in coerenza con quanto previsto dalla normativa, compreso l'intervento sulla stessa per renderla idonea al SIOPE+.
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− Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata.
− Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'Ente. La disponibilità sul conto di Tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata.
− Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi noti anche “on line”.
− Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata di tutto il servizio al momento dell'avvio dello stesso.
− Qualora nel corso della vigenza della convenzione vengano introdotte nuove modalità di attuazione del sistema di Tesoreria (attualmente regolato dalla Legge n. 720/1984 e xx.xx. e ii.) sulle nuove giacenze fruttifere che si verrebbero a costituire si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 13 – “Tasso Debitore e Creditore” della presente convenzione, fatta salva la possibilità di rinegoziazione delle stesse se consentita dalla normativa vigente.
− Il servizio dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici ai sensi della normativa vigente, ivi comprese circolari AGID e Banca d’Italia.
− Il Tesoriere garantisce, senza costi per l’Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e successivi aggiornamenti), dalle linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da altre autorità pubbliche del servizio di riscossione alla normativa in vigore e alle soluzioni applicative che saranno adottate dall’Ente in ordine all’identificazione del codice unico di versamento.
ART. 3
RISCOSSIONI
1. Le entrate saranno riscosse dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso informatici contenenti gli elementi di cui all’art.
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180 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e da ogni altra normativa vigente al momento dell'emissione (tra cui il Decreto MEF del 9/6/2016), con numerazione progressiva mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (Ordinativo Informatico). Il Tesoriere ha l'obbligo di accertare l'autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere gli ordinativi di incasso oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di Tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE +” o in base alla normativa vigente. Gli ordinativi dovranno contenere le annotazioni: ”contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” e l'eventuale indicazione del vincolo per le entrate a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti così come indicato dall'Ente.
2. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso dovranno essere tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, dovranno essere imputati contabilmente all'esercizio in cui il Tesoriere incassa le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'Ente nell’esercizio successivo (D.Lgs. n. 267/2000 art. 180 comma 4-bis).
3. Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 il Tesoriere dovrà tenere contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui all’art.
180, comma 3, lett. d) del medesimo D.Lgs. Il Tesoriere dovrà considerare “liberi” gli incassi in attesa di regolarizzazione ed utilizzarli per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati.
4. Il Tesoriere dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, la riscossione di ogni somma versata a favore dell’Ente a qualsiasi titolo e causa, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d’incasso e anche nel caso in cui tale riscossione determini uno sforamento sullo stanziamento di cassa, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazione comunale”. Tali incassi dovranno essere segnalati all’Ente con il massimo dettaglio possibile ed integrati di tutte le informazioni fornite dal debitore. Per tali incassi il Tesoriere richiederà all’Ente l’emissione dei relativi ordinativi di riscossione, che dovranno essere emessi non oltre 60 giorni dall’incasso e comunque entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere o stabiliti dalla normativa vigente (art. 180, comma 4 TUEL). Il Tesoriere sarà responsabile della mancata accettazione di versamenti a favore dell’Ente. Gli incassi
effettuati in assenza di ordinativo di incasso dovranno essere codificati dal Tesoriere secondo il disposto dell’art. 2 del Decreto MEF del 09/06/2016.
5. Le reversali a copertura di somme incassate senza previa emissione di ordinativo dovranno essere contabilizzate dal Tesoriere anche relativamente al vincolo di destinazione specificato dall’Ente nella reversale di regolarizzazione.
6. L’acquisizione di versamenti in contanti, assegno circolare o con bonifico mediante accredito sul conto corrente dovrà avvenire senza oneri a carico del contribuente, salvo eventuale rimborso di spese per imposte e tasse di legge.
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7. Il tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale, nonché a mezzo di assegni circolari non intestati al Tesoriere o al Comune.
8. Con riguardo alla riscossione di somme affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato consegnatogli dalla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza di riscossione all’Ente e l’Ente trasmette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi di regolarizzazione.
9. I prelevamenti dai c/c postali intestati all’Ente, per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, saranno disposti dall’Ente medesimo di norma mediante preventiva emissione di ordinativo di incasso. L’accredito al conto di Tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 11/2010 e ss. mm. e ii.
10. Il Tesoriere dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 214 del D. Lgs. N. 267/2000, rilasciando quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche in uso nei sistemi informatizzati di gestione della Tesoreria, fatto salvo eventuali altre modalità di quietanza previste dalle norme relative al nodo nazionale dei pagamenti.
11. La comunicazione e annotazione di quietanza avverrà tramite scambio di informazioni elettroniche. Il tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente, quotidianamente, con procedure telematiche, un flusso informatico contenente tutti i dati relativi alle quietanze emesse.
12. Il Tesoriere riceverà direttamente sul conto di Tesoreria gli incassi dell’Ente eventualmente gestiti attraverso il nodo
nazionale dei pagamenti con le causali di accredito (codice IUV) previste da tale sistema, salvo diversi accordi fra l’Ente ed il Tesoriere da formalizzarsi per iscritto e compatibili con la normativa vigente.
13. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il 31 dicembre saranno annullati dall’Ente dandone comunicazione al Tesoriere.
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14. All’annullamento di Reversali già trasmesse, l’Ente provvede con Nota del Responsabile del Servizio Finanziario da trasmettere al Tesoriere quale accompagnatoria dei documenti sostitutivi; lo stesso Xxxxxxxxx dovrà tempestivamente dare attuazione a quanto ivi indicato, al fine della corrispondenza dei dati contabili in proprio possesso con quelli del Comune.
ART. 4 PAGAMENTI
1. I pagamenti verranno effettuati in base ad ordinativi di pagamento (mandati) informatici individuali o collettivi, contenenti gli elementi previsti dall’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e da ogni altra normativa vigente al momento dell’emissione (tra cui il Decreto MEF del 9/6/2016), con numerazione progressiva mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (Ordinativo Informatico). Il Tesoriere ha l’obbligo di accertare l’autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere i mandati di pagamento oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE +.
2. L’Ente si impegna a non consegnare ordinativi di pagamento al tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di eventuali pagamenti che si dovessero rendere necessari per il rispetto delle norme di finanza pubblica.
3. In fase di estinzione dei mandati di pagamento, il Tesoriere sarà tenuto ad osservare le disposizioni di legge, in particolare l’art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000 (Condizioni di legittimità dei pagamenti) ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 nonché tutte le norme vigenti. I pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria dovranno rispettare in particolare le disposizioni dell’art. 163 e dell’art. 185, comma 2 lett. i-quater che impongono l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi.
4. I pagamenti dovranno essere eseguiti dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di Tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra lo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare del residuo passivo risultante in bilancio.
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5. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio sia in termini di competenza che di cassa, o che non trovino riscontro tra i residui passivi o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal Regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione o non correttamente sottoscritti non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
6. Il Tesoriere dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, ai sensi dell’art. 185 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, previa richiesta, presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento. La medesima operatività è adottata anche per pagamenti aventi carattere di indifferibilità e ove ritenuto opportuno per la tutela degli interessi dell’Ente. Per tutti i pagamenti di cui al presente comma entro 15 giorni successivi al pagamento, l’Ente emetterà il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. I pagamenti effettuati in assenza di ordinativo di pagamento dovranno essere codificati dal Tesoriere secondo il disposto dell’art. 2 del Decreto MEF del 09/06/2016.
7. Il Tesoriere dovrà provvedere al pagamento delle retribuzioni e relativi oneri riflessi al personale dipendente dell’Ente, dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza, nonché delle imposte, delle tasse e delle rate di ammortamento dei mutui, tassativamente alle date e per gli importi prestabiliti nei mandati di pagamento preventivamente trasmessi dall’Ente. Il pagamento di tali spese dovrà avvenire comunque anche in difetto della ricezione di tali mandati di pagamento, nei limiti dei fondi disponibili e dell’eventuale anticipazione di cassa.
8. I pagamenti saranno eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di Tesoreria di cui al successivo art.9. Si intendono fondi disponibili le somme libere da vincolo di destinazione o quelle a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dall’Ente nelle forme di legge. Il Tesoriere si obbliga a gestire le giacenze
vincolate così come previsto dall’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata dall’Ente, il Tesoriere dovrà tenere distinta la liquidità in parte libera e quella in parte vincolata. Il Tesoriere ha l’obbligo di imputare i pagamenti sulle somme libere o vincolate secondo quanto indicato sui mandati di pagamento ed in base alle disposizioni di legge in materia.
9. L’Ente può disporre, con espressa annotazione sui titoli, che l’estinzione dei mandati avvenga mediante:
a) contanti, come meglio dettagliato al successivo comma 11;
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b) accredito in conto corrente bancario presso qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere o presso altri Istituti di credito sull’intero territorio nazionale o postale intestato al creditore;
c) commutazione in assegno circolare o di bonifico non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tasse e spese postali a carico del creditore;
e) mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.
10. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale o dai servizi elettronici di pagamento interbancari ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs.267/2000, senza alcun onere a carico dell’Ente.
11. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e degli emolumenti agli Amministratori dell’Ente mediante l’accredito delle competenze stesse in conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere o presso altri istituti di credito, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente il giorno 27 di ogni mese, con valuta compensata e senza commissioni, spese o altri oneri a carico sia dei beneficiari che dell’Ente. La disponibilità delle somme accreditate nonché la valuta da corrispondere ai dipendenti e Amministratori è quella del 27 di ogni mese, o del primo giorno lavorativo precedente, se festivo o non lavorativo. Il Comune si impegna a trasmettere al tesoriere apposito flusso informatico contenente i dati dei beneficiari.
12. L’Ente avrà cura di evidenziare, sui mandati di pagamento, eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o concordate con il creditore, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti.
13. L’Ente avrà altresì cura di evidenziare eventuali somme da trattenere sui mandati di pagamento indicando il numero della reversale da introitare.
14. Il Tesoriere dovrà eseguire l’ordine di pagamento con l’accredito dei fondi al beneficiario di norma entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine di pagamento stesso nel rispetto della normativa relativa al SEPA di cui al D.Lgs. n. 11/2010 e xx.xx. e ii. e relativi provvedimenti attuativi, fatto salvo quanto previsto al punto 2 della Circolare MEF n. 22 del 15.06.2018, protocollo n. 153902/2018.
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15. Relativamente ai pagamenti da eseguire per girofondi su contabilità speciali (girofondi su Banca d’Italia), a norma della circolare del Ministero dell’Economia e Finanze, 26 novembre 2008 n. 33, l’Ente apporrà sui relativi mandati l’indicazione dell’ente creditore e del numero della contabilità speciale da accreditare.
16. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, in base a quanto previsto dall’art. 219 del D.Lgs. n. 267/2000, con oneri a carico del beneficiario.
17. Il Tesoriere risponde all’Ente del buon fine delle operazioni di pagamento. Gli importi dei pagamenti che per un qualsiasi motivo non siano andati a buon fine devono essere riversati in Tesoreria. Il Tesoriere sarà responsabile dei ritardi o inesatti o mancati pagamenti che non siano imputabili all’Ente e, pertanto, risponderà in ordine ad eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora previsti da norme di legge o nei singoli contratti oltre che di eventuali danni sofferti dal creditore.
18. Il Tesoriere sarà tenuto a verificare la corrispondenza fra il beneficiario del mandato di pagamento (o l'eventuale delegato all'incasso) ed il titolare del conto corrente su cui i fondi devono essere accreditati. Tale controllo è richiesto per il pagamento di tutti i mandati accreditati presso conti correnti dell'Istituto bancario tesoriere.
19. Ai sensi dell’art. 218 del D.Lgs.n. 267/2000 a comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Tesoriere annoterà gli estremi della quietanza di pagamento direttamente sul mandato con modalità informatica secondo le disposizioni legislative e le regole tecniche tempo per tempo vigenti. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere dovrà fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché della relativa prova documentale e copie o duplicati richiesti.
20. La comunicazione dei mandati di pagamento estinti avverrà tramite scambio di informazioni elettroniche. Il tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente, quotidianamente, con procedure telematiche, un flusso informatico contenente tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati.
21. I mandati di pagamento accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto della gestione.
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22. Le modalità bancarie relative alla valuta dei mandati di pagamento saranno regolate – in generale - secondo la normativa relativa al SEPA (Single Euro Payments Area) e s.m.i. La valuta a carico del Comune sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione.
23. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
24. Nessuna commissione verrà applicata al beneficiario per bonifici ovvero per altre modalità di pagamento effettuati a favore di:
a) amministrazioni pubbliche inserire nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2006;
b) organismi strumentali, enti strumentali e società partecipate dal Comune;
c) dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi dell’Ente medesimo;
d) istituti bancari o società autorizzate per il pagamento di rate di ammortamento mutui, leasing e assimilati;
e) concessionari della riscossione;
f) beneficiari di contributi economici o sussidi.
g) abbonamenti e spese per partecipazione a corsi di formazione;
h) canoni di locazione.
25. Nessun onere è posto a carico dell’Ente in seguito a riscossioni e pagamenti provenienti o destinati a soggetti fuori dal territorio italiano.
26. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni bancarie previste per la migliore clientela.
27. Sono fatte salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa ovvero dagli accordi interbancari vigenti per tempo.
ART. 5
RIMBORSO SPESE SU BONIFICI
1. Nessuna commissione e nessuna spesa inerente l’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’Ente deve essere posta a carico dei beneficiari o dell’Ente medesimo, nemmeno per i pagamenti da effettuarsi mediante accredito in conto corrente bancario intestato ad Istituti diversi dallo stesso tesoriere.
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ART. 6 TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI
1. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
2. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere esclusivamente tramite le procedure informatiche a firma digitale. In caso di impossibilità temporanea ad utilizzare le procedure informatiche, è consentito, in via eccezionale, l’invio in forma cartacea degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, accompagnati da distinta che deve contenere l’indicazione del numero progressivo e dell’importo dei documenti contabili trasmessi.
3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale, nonché le loro successive variazioni.
4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per intervento.
5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
- le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
ART. 7 OBBLIGHI DEL TESORIERE
1. Il Tesoriere, oltre a quanto già riportato nei precedenti articoli, e a quanto offerto in sede di gara, è tenuto ai seguenti obblighi e a quelli degli articoli successivi.
2. Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria.
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3. Il Tesoriere dovrà trasmettere giornalmente al Comune in formato digitale mediante pubblicazione sul sistema web dell’Istituto Tesoriere il documento di cassa giornaliero da cui risultino:
a) gli ordinativi di riscossione e pagamento ricevuti, distinguendo tra gli ordinativi estinti e quelli da riscuotere e pagare;
b) le riscossioni e i pagamenti effettuati senza ordinativo;
c) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e pagamento;
d) il saldo di fatto e di diritto con dettaglio del saldo presso la sezione di Tesoriera provinciale dello Stato;
e) eventuali altre evidenze previste dalla legge.
4. Il Tesoriere dovrà garantire il rispetto delle disposizioni previste dal sistema informativo delle operazioni degli Enti Locali SIOPE, per la gestione degli incassi e dei pagamenti.
ART. 8 VERIFICHE ED ISPEZIONI
1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. L’Organo di revisione di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria e può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia
eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
ART. 9 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
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1. A norma dell’articolo 222 del d.lgs. 267/2000, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al successivo art. 11.
2. Tale limite è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio di apposita Certificazione rilasciata congiuntamente dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di revisione, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 222, comma 2-bis, del D.Lgs. 267/2000
3. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi che dovranno decorrere dall’effettivo utilizzo delle somme.
4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario, alle opportune variazioni di bilancio.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
6. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione,
l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.
ART. 10 GARANZIA FIDEJUSSORIA
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, a richiesta, rilascia garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 9.
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2. La commissione annuale massima per il rilascio di fidejussione non può superare il (vedi offerta) senza applicazione di massimo scoperto.
ART. 11 SERVIZI AGGIUNTIVI
1. Il Tesoriere, si impegna, su richiesta eventuale dell’Ente, a mettere a disposizione senza oneri a carico dell’Ente, n. 1 cassetta di sicurezza per custodia di valori, preziosi o supporti magnetici con dati informatici.
2. Il Tesoriere si impegna altresì ad installare, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’Ente, e successivamente a mantenere o sostituire secondo necessità, n. 2 terminali POS, con funzionalità “contact less” per pagamenti di minore importo, per il pagamento con carte PAGObancomat e carte di credito dei circuiti bancari Visa, Mastercard e/o altri, o altri strumenti di agevolazione per gli incassi senza oneri di installazione, gestione e manutenzione a carico dell’Ente. Le somme transate su apparecchiature P.O.S.-bancomat sono rendicontate per singola postazione con cadenza da concordarsi con l’Ente e disponibili, sul conto di tesoreria dell’Ente, già dal giorno di effettiva riscossione. Per le apparecchiature installate verranno applicate le commissioni di “acquiring” sulle singole transazioni, come da offerta presentata in sede di gara.
3. Il Tesoriere su eventuale richiesta dell’Ente si impegna a garantire la contazione della moneta prelevata dai parchimetri comunali o dai distributori automatici alle condizioni offerte in sede di gara ( ).
ART. 12
UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente punto 20, comma 1, può all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli.
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2. Il Tesoriere, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, ricostituisce la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti.
3. L'Ente non può dar luogo all'applicazione del presente articolo qualora non abbia ricostruito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza ovvero versi in stato di dissesto finanziario. In quest'ultimo caso, l'Ente non può esercitare la facoltà di cui al comma 1, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
ART. 13
GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO
1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'Articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
ART. 14
XXXXX XXXXXXXX E CREDITORE
1. Sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria di cui al precedente articolo 9, viene applicato il tasso d’interesse risultante dalla media Euribor 3 mesi (365gg.) media mese precedente, con l’applicazione di uno spread in aumento/diminuzione di *
punti. (parametro a gara). La liquidazione degli interessi sull’anticipazione ha luogo con cadenza trimestrale e senza applicazione della commissione di massimo scoperto.
2. Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria unica, in base alla normativa attualmente vigente, viene applicato il tasso di interesse risultante dalla media Euribor 3 mesi (365 gg.), media mese precedente, con l’applicazione di uno spread in aumento/diminuzione di *
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punti. (parametro a gara). La liquidazione degli interessi su tali depositi ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito sul conto di tesoreria.
3. Il tasso di interesse debitore sulle anticipazioni e creditore sui depositi, potrà essere riparametrato, nel rispetto del principio di non penalizzazione per l’Ente, nel caso di eliminazione sopravvenuta per qualsiasi causa del parametro di riferimento Euribor.
4. Salvo il rimborso di oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei conti relative alle disponibilità, giacenze, depositi intestati al Comune e per le operazioni poste in essere.
ART. 15
RESA DEL CONTO FINANZIARIO
1. A norma degli articoli 93 e 226 del d.lgs. 267/2000, il Tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze, dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime, ovvero dovrà fornire all’Ente tutta la documentazione (ordinativi di incasso, mandati di pagamento, relative quietanze), in formato digitale su supporto non modificabile, seguendo le modalità previste dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 e s.m.i.
2. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del Rendiconto della Gestione.
ART. 16
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, nel rispetto
delle norme vigenti in materia.
2. Il Tesoriere, custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al precedente comma, i titoli ed i valori depositati da terzi a titolo di cauzione a favore dell'Ente, con l’obbligo di non procedere alla restituzione degli stessi senza regolari ordini scritti comunicati dal Comune.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell’Ente.
ART. 17
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COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE
1. Per lo svolgimento del servizio di Tesoreria al Tesoriere spetta un corrispettivo annuo fisso omnicomprensivo, come determinato in sede di offerta di gara, gratuito/di € oltre Iva se ed in quanto dovuta.
2. Detto compenso, se dovuto, sarà corrisposto con periodicità annuale previa emissione di regolare fattura da pagarsi entro 30 giorni dalla sua ricezione.
3. Il tesoriere avrà inoltre diritto al solo rimborso degli oneri fiscali e delle spese postali sostenute, debitamente documentate.
4. il Tesoriere procede, di iniziativa, con cadenza annuale, alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente procede all’emissione dei relativi mandati.
5. Per il sistema di riscossione delle entrate comunali tramite POS anche virtuali, il canone relativo all'installazione, attivazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature POS di qualsiasi tecnologia con funzioni Pagobancomat o carta di credito è a totale carico del Tesoriere, mentre le commissioni di acquiring per ogni singola transazione, a carico dell’Ente, sono le seguenti:
• mediante Pagobancomat: pari a * (parametro a gara);
• con carte dì credito: pari a * (parametro a gara)
ART. 18
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’art. 4.2 della Determina n. 4 del 7.7.2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., si considerano assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento del presente servizio.
2. Il CIG relativo al procedimento di affidamento del servizio di cui alla presente Convenzione è il seguente
3. Il Tesoriere si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della predetta legge n.
136/2010 e s.m.i., garantendo la conforme gestione dei mandati di pagamento dell’Ente prevedendo, in particolare, nel proprio sistema contabile, l’inserimento e la gestione dei codici CIG e CUP (se dovuti), afferente la singola transazione.
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4. Il Tesoriere, in relazione alla presente convenzione, assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall’A.V.C.P., e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare per le transazioni derivanti dalla presente convenzione, il conto corrente dedicato n. , acceso presso la sede del Tesoriere stesso, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.
ART. 19
CONTRIBUTI DEL TESORIERE PER INIZIATIVE COMPATIBILI CON I FINI ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. L’Istituto Tesoriere si impegna a erogare annualmente un contributo di € (parametro a gara), al netto di imposte, come risultante dall’offerta presentata in sede di gara, destinato a sostenere iniziative in campo istituzionale, sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale o destinato a sostenere investimenti dell’Ente compatibili con i fini istituzionali.
2. L’erogazione delle predetta somma dovrà avvenire entro il 30 settembre di ogni anno.
ART. 20
GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria e per eventuali danni arrecati all’Ente affidante.
2. Il Tesoriere per la gestione del servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga, in modo formale verso l’Ente, a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.
ART. 21
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto, anche parziale, del servizio.
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2. Non sono considerate cessioni del contratto le modifiche eventuali della denominazione sociale del Tesoriere o le variazioni di sede sociale, nonché quelle conseguenti ad incorporazioni del tesoriere in altro soggetto.
3. In caso di trasformazione, fusione o scissione societaria, le stesse devono essere tempestivamente comunicate al Comune.
ART. 22
SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico del Tesoriere aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. Rientrano in tali oneri l’imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
ART. 23
TUTELA DELLA PRIVACY
1. Ai fini della regolare esecuzione della convenzione, il concessionario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Colico.
2. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, il Tesoriere, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità
connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Colico.
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3. A seguito della designazione, il Tesoriere dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il tesoriere, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto della concessione e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’Ente. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Colico relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto che gli verrà sottoposto.
ART. 24
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTO
1. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere sarà contestata in forma scritta dal Comune.
2. Il Tesoriere potrà far pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni.
Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Comune applicherà le penali previste all’articolo successivo (art. 25).
ART. 25 PENALI
1. Il mancato o parziale svolgimento del servizio, ovvero l’inosservanza delle disposizioni della presente convenzione, fatto salvo cause di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al Tesoriere stesso, opportunamente documentate, comporta l’applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento contestato,
fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.
2. Se l’inadempimento si configura come ritardo nell’adempimento degli obblighi convenzionali la penale sarà pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
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3. Qualora, nonostante apposita diffida, il Tesoriere non adempia nel termine fissato, l’Ente, oltre all’applicazione della penale, vi provvederà direttamente a spese e danno del Tesoriere. Il Tesoriere risponderà direttamente od indirettamente, in caso di rivalsa verso l’Ente, di tutti i danni che saranno provocati a terzi per errori o ritardi al medesimo imputabili nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione.
4. Qualsiasi addebito verrà contestato in forma scritta dal Comune al referente indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste al precedente art. 24.
ART. 26
SORVEGLIANZA, SOSTITUZIONE, DECADENZA DEL TESORIERE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Ente potrà risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, in caso di inadempienza e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti l’espletamento del servizio di Tesoreria.
2. Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dei rapporti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 3 (tre) mesi, spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovate e persistenti violazioni degli obblighi assunti dal Tesoriere in relazione alla presente convenzione, contestate come previsto dall’art. 32.
3. Il Tesoriere non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza, ed è fatto salvo il diritto del Comune di pretendere il risarcimento dei danni subiti.
4. Nel caso di norme successive che comportassero l’impossibilità oggettiva a proseguire il rapporto contratto, lo stesso si intende risolto di diritto, senza oneri o rimborso danni tra le parti.
5. Nel caso in cui il Comune, a causa di errori del Tesoriere, riceva penalizzazioni di carattere amministrativo o finanziario
dallo Stato ovvero da altre istituzioni sovraordinate, il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che ne conseguono al Comune ed ai relativi organi e uffici.
6. Il Tesoriere altresì risponde dei danni arrecati al Comune da errori del Tesoriere qualora persone fisiche o giuridiche richiedano risarcimenti al Comune.
ART. 27 RECESSO ANTICIPATO
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1. L'Ente ha facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere qualora il nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerti in sede di gara o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara salva e fatte salve per l'Ente eventuali azioni risarcitorie.
2. L’Ente ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla convenzione qualora venga a cessare l'obbligo giuridico di provvedere al servizio di Tesoreria.
3. In caso di recesso anticipato per cause da imputare al Tesoriere non è dovuto alcun indennizzo e sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.
4. Non è altresì dovuto alcun indennizzo od altra somma a qualsiasi titolo pretesa, al Tesoriere a seguito del recesso per il verificarsi della condizione di cui al comma 2.
ART. 28
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
1. Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è l’obbligo di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs 81/08), non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso la sede del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all’attività svolta dall’Ente e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
ART. 29
APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
1. Il tesoriere è tenuto, pena la risoluzione del rapporto oggetto del presente contratto, all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013.
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2. Al contratto in oggetto si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Colico approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 16/12/2013 e pubblicato sul sito Internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx nella Sezione Amministrazione trasparente . sottosezione 1^ livello “Disposizioni generali” sottosezione 2^ livello “Atti generali”. L’appaltatore dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori.
3. Secondo quanto previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione relativo al triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 23/02/2018, il Tesoriere dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Colico nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 30 FALLIMENTO DEL TESORIERE
1. Il fallimento del Tesoriere comporta lo scioglimento opes legis della convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, facendo salva la speciale disciplina prevista dall’art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori.
ART. 31 CONTROVERSIE
1. La definizione di controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed il Tesoriere nel corso della vigenza contrattuale è devoluta all’ Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
ART. 32 RINVIO
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2. Nel periodo di vigenza della Convenzione le parti di comune accordo potranno addivenire alla sua revisione per adeguarla ai risultati del servizio ed a particolari contingenze.
ART. 33 DOMICILIO DELLE PARTI
Comune di Colico Prot. n. 0014472 del 13-08-2018 partenza Cat. 4 Cl. 12
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.