Accordo URC/LPML/SC 2021-2024
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Accordo URC/LPML/SC 2021-2024
tra la Confederazione Svizzera,
rappresentata dal
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Cantone XX
per l’esecuzione della legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Xxxxx sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI),
della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) e
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
I. In generale
1. Scopo dell’accordo
Il presente accordo disciplina l’esecuzione della LADI, della LC e della LStrI nell’ambito della consulenza, del collocamento, dei controlli e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). Esso stabilisce il quadro della cooperazione tra Confederazione e Can- toni (capitolo I cifre 2 e 3), descrive gli obiettivi da raggiungere (capitolo I, cifra 4), defini- sce il principio della gestione incentrata sui risultati (capitoli da II a IV) e disciplina la durata dell’accordo (capitolo V).
L’accordo provvede a garantire un’esecuzione efficace ed efficiente della legge e contri- buisce a prevenire la disoccupazione imminente e a combattere quella esistente. Favo- rendo il reinserimento rapido e duraturo delle persone in cerca d’impiego nel mercato del lavoro, contribuisce alla riduzione del danno nei confronti dell’assicurazione contro la di- soccupazione e al benessere economico generale.
2. Basi legali
L’accordo si fonda sulle seguenti basi legali: art. 92 cpv. 7, 85 cpv. 1, 85b e 85c LADI1; art. 122c OADI2; ordinanza sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI3, ordinanza sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro4; art. 24-28 LC5; art. 21a e 53 cpv. 5 LStrI6; art. 9 dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)7; art. 51, 52 e 53a-53e dell’ordinanza sul collocamento (OC)8.
3. Principi
L’accordo si basa sul principio della gestione incentrata sui risultati. Esso punta sia sull’emulazione tra i Cantoni, sia sulla diffusione delle pratiche cantonali efficaci in materia di esecuzione.
Gli organi incaricati dell’esecuzione designati dal legislatore sono:
• l’ufficio di compensazione, rappresentato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e più precisamente dalla Segreteria di
Stato dell’economia (SECO),
• gli organi d’esecuzione cantonali, rappresentati dai Cantoni e più precisamente dei servizi cantonali (SC), dagli uffici regionali di collocamento (URC) e dai servizi logi- stici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML).
L’accordo fissa gli obiettivi e i risultati da raggiungere lasciando ai Cantoni, entro i limiti del quadro legale (leggi, ordinanze, direttive), autonomia nell’organizzazione e nella gestione dei loro organi d’esecuzione e nella fornitura delle loro prestazioni. Mediante il reinseri- mento rapido e duraturo dei beneficiari di indennità giornaliere, gli organi d’esecuzione contribuiscono in particolare a ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la di- soccupazione.
La commissione prevista all’art. 122c cpv. 2 OADI (denominata Comitato di gestione Ac- cordo URC/LPML/SC), diretta dall’ufficio di compensazione e composta da rappresentanti degli organi d’esecuzione, definisce i dettagli della gestione incentrata sui risultati (misura- zioni dei risultati, valutazione della situazione, valutazioni, indicatori di gestione e scambio di esperienze). Le mansioni e le competenze del Comitato di gestione Accordo URC/LPML/SC sono disciplinate da un regolamento (cfr. Allegato 1).
4. Obiettivi
In considerazione degli obiettivi generali della LADI, della LC e dell’art. 21a LStrI, ossia creare e mantenere un mercato del lavoro equilibrato nonché sfruttare integralmente il po- tenziale della forza lavoro indigena e, pertanto, nell’ottica di ridurre al minimo la disoccupa- zione, gli organi incaricati dell’esecuzione devono raggiungere i seguenti obiettivi:
• reinserire rapidamente i beneficiari di indennità giornaliere dell’AD,
• reinserire in modo duraturo i beneficiari di indennità giornaliere dell’AD,
1 SR 837.0
2 SR 837.02
3 SR 837.023.3
4 SR 837.022.531
5 SR 823.11
6 RS 142.20
7 RS 142.205
8 RS 823.111
• prevenire la disoccupazione,
• reinserire le persone in cerca d’impiego che non hanno diritto all’indennità giorna- liera.
I primi due obiettivi, che riguardano il reinserimento dei beneficiari di indennità giornaliere dell’AD, rappresentano gli obiettivi prioritari. Gli altri due obiettivi vengono considerati come obiettivi estesi. Il raggiungimento degli obiettivi è misurato mediante indicatori di ri- sultati (cfr. capitoli II e III).
Gli strumenti a disposizione degli organi d’esecuzione per raggiungere gli obiettivi sono di- sciplinati nella LADI, nella LC, nella LStrI e nelle relative ordinanze e comprendono in par- ticolare:
• la consulenza delle persone in cerca d’impiego,
• il collocamento delle persone in cerca d’impiego (incl. il ricorso alle possibilità of- ferte dall’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a LSTrI),
• i controlli delle persone in cerca d’impiego,
• l’impiego di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
• la collaborazione con i partner cantonali della collaborazione interistituzionale (CII).
Eventuali altri obiettivi di politica economica, sociale o migratoria oppure altri obiettivi can- tonali non vengono presi in considerazione nella gestione degli URC/LPML/SC.
La figura riportata nell’Allegato 2 fornisce una panoramica della gestione incentrata sui ri- sultati e degli strumenti di gestione.
II. Gestione incentrata sui risultati: obiettivi prioritari
5. Misurazione dei risultati AD
Il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi d’esecuzione in relazione ai benefi- ciari di indennità giornaliere dell’AD è misurato mediante quattro indicatori di risultati, che sono associati ai principali obiettivi in materia di esecuzione della LADI, ossia reinserire in modo rapido e duraturo.
Gli indicatori di risultati dell’ambito AD vengono ponderati e confluiscono in un indice glo- bale.
Base legale | Gruppo target | Obiettivo di risultato | Indicatore di risultati | Ponde- razione |
LADI | Beneficiari di indennità giornaliere dell’AD | Reinserire rapida- mente | Indicatore 1: Qual è la durata media di riscossione dell’indennità giorna- liera dei beneficiari di indennità? | 50% |
Evitare la disoccu- pazione di lunga durata | Indicatore 2: Qual è la quota di be- neficiari di indennità giornaliere en- trata in disoccupazione di lunga du- rata? | 20% | ||
Evitare l’esauri- mento del diritto all’indennità | Indicatore 3: Qual è la quota di be- neficiari di indennità giornaliere che ha esaurito il diritto all’indennità? | 20% |
Evitare le reiscri- zioni | Indicatore 4: Qual è la quota di be- neficiari di indennità giornaliere disi- scritti che si reiscrive alla disoccu- pazione? | 10% | ||
Reinserire in modo rapido e duraturo | Indice globale per la misurazione dei risultati AD | 100% |
Per consentire una comparazione dei risultati conseguiti dagli organi di esecuzione, gli in- dicatori vengono depurati dai fattori non influenzabili con una metodologia econometrica. I risultati corretti degli organi di esecuzione che ne derivano sono rappresentati sotto forma di benchmark.
Le disposizioni dettagliate relative alla misurazione dei risultati AD sono riportate nell’Alle- gato 3.
6. Comunicazione dei risultati
Una volta l’anno, il capodipartimento del DEFR informa per iscritto i consiglieri di Stato competenti in merito agli esiti delle misurazioni dei risultati AD. Nel secondo trimestre ven- gono comunicati gli esiti della misurazione dei risultati AD dell’anno precedente. Oltre al livello dei risultati dell’anno in rassegna viene illustrata anche l’evoluzione di tali risultati.
III. Gestione incentrata sui risultati: obiettivi estesi
7. Misurazione dei risultati Prevenzione
Il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi d’esecuzione nell’ambito della pre- venzione della disoccupazione è misurato mediante un indicatore di risultati, associato all’obiettivo di evitare il versamento di indennità giornaliere dell’AD.
Base legale | Gruppo target | Obiettivo di risultato | Indicatore di risultati |
LADI | Persone in cerca d’impiego minacciate dalla disoccupazione (a rischio di disoccu- pazione imminente) | Evitare il ver- samento di indennità giornaliere | Indicatore 5: Qual è la quota di persone in cerca d’impiego aventi diritto all’indennità che può essere reinserita nel mercato del la- voro prima di iniziare a riscuotere le inden- nità giornaliere? |
Per consentire una comparazione dei risultati conseguiti dagli organi di esecuzione, l'indi- catore viene depurato dai fattori non influenzabili con una metodologia econometrica. I ri- sultati corretti degli organi di esecuzione che ne derivano sono rappresentati sotto forma di benchmark.
Le disposizioni dettagliate relative alla misurazione dei risultati Prevenzione sono riportate nell’Allegato 4.
8. Misurazione dei risultati NBP
Il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi d’esecuzione nell’ambito del reinseri- mento delle persone in cerca d’impiego senza diritto all’indennità giornaliera dell’AD è mi- surato mediante un indicatore di risultati, associato all’obiettivo di reinserire tali persone nel mercato del lavoro.
Base legale | Gruppo target | Obiettivo di ri- sultato | Indicatore di risultati |
LC e LStrI | Persone in cerca d’impiego senza di- ritto a un termine quadro | Reinserire nel mercato del lavoro | Indicatore 6: Qual è a quota di persone in cerca d’impiego non aventi diritto all’inden- nità che può essere reinserita nel mercato del lavoro? |
Per consentire una comparazione dei risultati conseguiti dagli organi di esecuzione, l'indi- catore viene depurato dai fattori non influenzabili con una metodologia econometrica. I ri- sultati corretti degli organi di esecuzione che ne derivano sono rappresentati sotto forma di benchmark.
Le disposizioni dettagliate relative alla misurazione dei risultati NBP sono riportate nell’Al- legato 4.
9. Comunicazione dei risultati
Gli esiti delle misurazioni dei risultati Prevenzione e NBP sono disponibili dopo un anno e mezzo. Nel terzo trimestre l’ufficio di compensazione comunica per iscritto ai responsabili degli uffici cantonali del lavoro i dati relativi a due anni prima.
Nella comunicazione dei risultati corretti della misurazione dei risultati NBP si considera che il contributo di altre istituzioni al risultato non può essere misurato e che quindi non può neanche essere corretto.
Nel caso di richieste di terzi ai sensi della legge sulla trasparenza (LTras), per ciò che con- cerne le misurazioni dei risultati Prevenzione e NBP vengono resi pubblici solo i risultati a livello di aggregazione cantonale. Per evitare interpretazioni errate i risultati forniti a terzi sono accompagnati da una clausola nella quale si illustra che, in materia, si dispone an- cora di scarsa esperienza, che vi è un differimento temporale nella misurazione e che altri attori possono esercitare un’influsso sui risultati.
IV. Gestione incentrata sui risultati: strumenti complementari
Oltre alla misurazione dei risultati, la gestione degli organi d’esecuzione avviene mediante i seguenti strumenti. Le disposizioni dettagliate relative agli strumenti destinati alla ge- stione incentrata sui risultati sono riportate nell’Allegato 5.
10. Valutazione della situazione
L’ufficio di compensazione svolge, in collaborazione con gli organi d’esecuzione le cui mi- surazioni dei risultati AD sono notevolmente inferiori alla media o la cui situazione è in ra- pido peggioramento, una valutazione della situazione per migliorare a lungo termine i loro risultati. Inoltre, i Cantoni possono chiedere all’ufficio di compensazione di effettuare una valutazione della situazione. La valutazione della situazione si focalizza sugli obiettivi prio- ritari della gestione incentrata sui risultati ed è finalizzata al costante sviluppo delle prati- che in materia di esecuzione e quindi impostata sul lungo periodo.
11. Valutazioni
L’ufficio di compensazione promuove progetti di ricerca e svolge valutazioni mirate dal punto di vista qualitativo e quantitativo per esaminare l’efficacia e l’efficienza degli organi d’esecuzione, aumentare la trasparenza sul mercato del lavoro nonché identificare e svi- luppare le buone pratiche in materia di esecuzione. Inoltre, i Cantoni possono chiedere all’ufficio di compensazione un sostegno per le valutazioni delle loro pratiche. A tal fine gli organi di esecuzione informano in maniera tempestiva l’ufficio di compensazione in merito ai loro progetti pilota.
12. Indicatori di gestione
L’ufficio di compensazione mette a disposizione informazioni aggiornate per dirigere e ge- stire gli organi d’esecuzione tra cui rientrano: indicatori delle prestazioni URC e LPML, aiuti all’interpretazione per i consulenti del personale, risultati dei sondaggi presso i clienti, ecc.). La definizione e la descrizione di questi indicatori operativi si basano sugli obiettivi previsti dalla Balanced Scorecard. L’ufficio di compensazione cura la gestione della qualità dei dati.
13. Scambio di esperienze
L’ufficio di compensazione e i Cantoni promuovono lo scambio di esperienze tra gli organi d’esecuzione favorendo così la trasparenza e la diffusione di pratiche cantonali efficaci in materia di esecuzione.
V. Disposizioni finali
14. Durata dell’accordo
Il presente accordo è valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Può essere disdetto da entrambe le parti per la fine dell’anno con un preavviso di tre mesi.
In caso di modifica delle basi legali durante il periodo di validità dell’accordo, quest’ultimo verrà adeguato di conseguenza.
Berna,........................................ XX,............................................
Capo del Dipartimento federale Per il Cantone XX dell’economia, della formazione
e della ricerca DEFR
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Xxx Xxxxxxxx
Allegati:
1. Regolamento del Comitato di gestione Accordo URC/LPML/AC
2. Gestione incentrata sui risultati e strumenti di gestione: panoramica
3. Misurazione dei risultati AD: disposizioni dettagliate
4. Misurazione dei risultati Prevenzione e misurazione dei risultati NBP: disposizioni det- tagliate
5. Strumenti complementari per la gestione incentrata sui risultati: disposizioni dettagliate