ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro
Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali
RINNOVO CCNL 2022
ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Verbale di Accordo
3 marzo 2022
Sommario
Accordo sulle istanze del settore delle costruzioni e dichiarazione a verbale 3
Protocollo formazione e sicurezza 3
Sfera di applicazione e classificazione dei lavoratori 6
Premio di ingresso nel settore 6
Art. 2) Periodo di prova - Operai 8
Art. 42) Periodo di prova – Impiegati 9
Art. 32) Preavviso di licenziamento e di dimissioni – Operai 9
Art. 71) Preavviso di licenziamento e di dimissioni – Impiegati 10
Art. 93) Contratto a termine 10
Art. 113) Concertazione per le grandi opere 11
Codice etico degli Enti Bilaterali 12
Accordo sorveglianza sanitaria 13
Accordo simulatori macchine di cantiere 13
I | ACCORDO SULLE ISTANZE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E DICHIARAZIONE A VERBALE Allegato 1 |
Con tale Accordo le parti hanno concordato di intervenire urgentemente presso ogni Organo istituzionale, anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di: - introdurre norme per l’aggiornamento dei prezzari e per una revisione prezzi efficiente, al fine di assicurare che la determinazione degli importi a base di gara siano in linea con i reali prezzi di mercato; - sollecitare soluzioni immediate per adeguare i prezzi dei contratti in essere; - introdurre l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei bandi di gara la necessaria applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell’edilizia; - introdurre la norma in base alla quale il costo della manodopera non sia soggetto a ribasso d’asta; - adeguare periodicamente i prezzari regionali e le tabelle ministeriali sui costi della manodopera con gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali; - introdurre un sistema di qualificazione delle imprese di lavori finanziati dagli uffici fiscali; - definire, con apposita norma di legge, un regime strutturale di detassazione e decontribuzione totale delle ore di formazione professionale e sulla sicurezza sul lavoro, svolte con il supporto degli Enti bilaterali; - destinare lo 0,30% versato dalle imprese edili all’INPS e non destinato a Fondimpresa, al sistema bilaterale di settore; - prevedere l’emanazione di bandi rivolti agli Enti formativi di settore; - ridurre l’aliquota CIGO dal 4,70% per riallinearla alle aliquote del settore industria; - ripristinare e rendere strutturale, con riferimento ai premi Inail, l’agevolazione contributiva prevista per il settore edile dall’art. 29 del DL n. 244/95 (riduzione annuale dell’11,50%); - destinare risorse dell’Inail alla riduzione dei costi per le imprese che si distinguono per il particolare impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Le parti si sono impegnate ad inviare il testo dell’Accordo a tutte le Istituzioni competenti e a richiedere un incontro urgente, al fine di porre in essere ogni azione utile per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti. Le parti si sono, inoltre, impegnate, qualora necessario, a ricorrere congiuntamente a forme di mobilitazione generale. | |
II | PROTOCOLLO FORMAZIONE E SICUREZZA Allegato 2 |
Con tale Protocollo le parti sociali hanno previsto l’introduzione delle seguenti disposizioni: - Definizione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL, del Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione al green building, rischio sismico, bioedilizia, risparmio energetico, |
recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.; - tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l’offerta formativa istituzionale, anch’essa prevista nel suddetto CFN, entro il 30 settembre 2022 e in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore; - gratuità dei corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale e i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile; - i corsi professionalizzanti non obbligatori per legge, svolti presso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche di sabato e le imprese saranno esonerate dal versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione; - destinazione di un’aliquota contributiva, a decorrere dal 1° ottobre 2022, pari allo 0,20%, al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa, previa definizione, entro due mesi dalla sottoscrizione del CCNL, del Regolamento recante le relative modalità operative. Tale aliquota sarà destinata, esclusivamente, al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a tre operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello); - a decorrere dal 1° ottobre 2022, la contribuzione destinata all’Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1%, di cui 0,50% destinato alla formazione e 0,50% destinato alla sicurezza. Per i territori in cui il contributo sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità, secondo le modalità che saranno definite con il predetto Regolamento nazionale; - previsto l’intervento delle parti sociali per l’adozione da parte di Fondimpresa e Foncoop di idonee linee di finanziamento progettuali rivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione al CFN; - per gli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, è prevista la seguente assegnazione: • all’operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato; • agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato. |
I predetti passaggi avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati. Previsto che, in caso di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni. - BORSA LAVORO: al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza nazionale è demandato di procedere al relativo potenziamento e aggiornamento. Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del CCNL saranno definite dalle parti sociali specifiche linee guida che costituiranno parte integrante del contratto. - SALUTE E SICUREZZA: creazione di un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l’obbligo dell’invio del verbale di elezione da parte dell’impresa all’ente unico/CPT territoriale; - FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA: formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. L'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, verrà effettuato ogni tre anni (in luogo dei 5 anni). La nuova periodicità si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello attualmente in scadenza secondo il predetto ASR. Rimangono ferme le periodicità dell’aggiornamento del dirigente e del preposto. - SORVEGLIANZA SANITARIA: istituzione, presso il FORMEDIL - Ente unico formazione e sicurezza, di un’apposita Commissione nazionale che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del CCNL, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal SANEDIL e dallo stesso FORMEDIL, e definirà, inoltre, un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria della durata di tre anni. L’operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre ¼ delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali. - CARTA DI IDENTITÀ PROFESSIONALE EDILE (CIPE): demandata alla CNCE la definizione, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, della Carta d'Identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria. - FONDO ANTICIPO PENSIONISTICO: istituzione, presso la CNCE, di una “Commissione Fondo Anticipo Pensionistico” che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del CCNL, dovrà individuare soluzioni per incentivare l'operatività del Fondo, nonché degli specifici Fondi territoriali e rendere esigibili le risorse ivi accantonate. |
III | PATTO DI CANTIERE Allegato 3 |
Con tale Accordo, al fine di incrementare i livelli di sicurezza sul lavoro in tutta la filiera delle lavorazioni edili, si dà mandato alle Casse edili/Edilcasse di tenere un database di tutte le imprese, comprese quelle le cui attività non rientrano nella sfera di applicazione del Ccnl edile, e dei lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto. Confluiranno nel database i dati delle notifiche preliminare, compresi i relativi aggiornamenti. Previsto, inoltre, che, alle imprese non edili impiegate nei predetti cantieri, gli organismi paritetici di settore offriranno corsi di formazione sulla sicurezza a prezzi agevolati, sulla base del catalogo formativo definito dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza. Anche i dati delle imprese non edili saranno comunicato all’INL e all’INAIL, ai fini delle premialità di cui all’articolo 51, comma 8-ter del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | |
IV | SFERA DI APPLICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI Allegato 4 |
Stabilito che i lavori della Commissione paritetica “Classificazione dei lavoratori”, dovranno concludersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del rinnovo. | |
V | PREMIO DI INGRESSO NEL SETTORE Allegato 5 |
Introdotto il c.d. “premio di ingresso nel settore”, destinato a giovani, inquadrati come operai, di età inferiore a 29 anni, al primo ingresso nel settore e che permangano presso la stessa impresa per un periodo minimo di 12 mesi. Il premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei 12 mesi e non avrà incidenza sui singoli istituti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (compreso il Tfr). | |
VI | TRASFERTA REGIONALE Allegato 6 |
Nelle Regioni in cui non sia applicata alcuna disciplina sulla trasferta regionale, questo istituto sarà applicato dal 1° ottobre 2022, secondo le seguenti modalità: - su mandato delle Parti Sociali, la CNCE implementerà il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per attuare quanto necessario ai fini della corretta imputazione delle contribuzioni alle Casse Edili interessate, sulla base di quanto di seguito stabilito (ovvero sulla base di quanto definito in materia nelle singole Regioni); - anche per cantieri di durata superiore a 3 mesi, l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa; - per i primi tre mesi, si applicheranno le contribuzioni previste dal contratto integrativo del |
territorio di provenienza, che saranno imputate alla Cassa Edile di provenienza; - dopo il terzo mese di trasferta, si applicheranno le contribuzioni previste dal contratto integrativo del luogo di destinazione, che saranno imputate alla Cassa Edile del predetto luogo. Resta salvo quanto già attuato nelle singole Regioni ai sensi dell’accordo del 2 febbraio 2015, nonché le diverse regolamentazioni già pattuite a livello regionale o che saranno pattuite entro il 30 settembre 2022. È fatta salva, altresì, la disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all’art. 21 del CCNL. Ferma restando l’entrata in vigore dal 1° ottobre 2022 della disciplina sopra illustrata nelle Regioni in cui non sia attualmente applicata la trasferta regionale, resta comunque possibile, per le parti sociali territoriali, modificare a livello regionale la predetta disciplina, anche successivamente al 30 settembre 2022. In materia di DOL (Durc On Line) e di verifica della congruità della manodopera, resta fermo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. | |
VII | FNAPE |
Allegato 7 | |
Istituzione del Fondo FNAPE con decorrenza dal 1° aprile 2022. A tal fine, definizione e approvazione entro il 15 marzo 2022 del relativo Statuto, il quale prevederà, tra l’altro: - governance del FNAPE, tenendo conto del completamento dell’adesione da parte di tutte le Casse Edili/Edilcasse; - sede dell’ente presso la CNCE. Ai fini del percorso di omogeneizzazione a livello nazionale delle aliquote APE, dal 1° ottobre 2022 entreranno in vigore le nuove aliquote regionali riportate nell’Allegato 7 (cfr. tabella allegato n. 1). Tali aliquote sono determinate, per ciascuna Regione, tenuto conto della media regionale delle aliquote territoriali attualmente in essere, rapportata alla massa salari, sulla base dei dati afferenti l’APE 2021. Sia le suddette aliquote che le disposizioni di seguito illustrate saranno condivise anche con le altre Associazioni datoriali partecipanti al FNAPE. Ferma restando l’attribuzione al FNAPE, per la propria gestione, di una quota pari allo 0,2% annuo del flusso contributivo in entrata, è stato stabilito fin d’ora che eventuali maggiori entrate contributive (comprensive anche del contributo minimo) dovranno essere redistribuite, annualmente e proporzionalmente, tenendo conto delle Regioni che contribuiscono al FNAPE in misura superiore al proprio fabbisogno, alle Casse delle predette Regioni che abbiano a loro volta contribuito in misura superiore al proprio fabbisogno. A seguito di tale ristorno, le Casse dovranno rifondere automaticamente alle imprese, attraverso un meccanismo di compensazione, la relativa parte del costo sostenuto per l’APE. Il contributo minimo APE, attualmente pari a 130 ore, sarà elevato come segue: - 140 ore dal 1° ottobre 2022; - 150 ore dal 1° ottobre 2023; - 160 ore dal 1° ottobre 2024. |
L’individuazione delle aliquote APE è di competenza delle Parti Sociali. Quest’ultime demandano al FNAPE il monitoraggio annuale dell’andamento del Fondo medesimo, al fine di proporre alle Parti Sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l’equilibrio finanziario (al netto del citato contributo annuo dello 0,2%). | |
VIII | NORMA PER LE RISERVE |
Allegato 8 | |
Fatto salvo quanto già previsto dalla contrattazione collettiva, gli specifici Fondi degli Enti Bilaterali non dovranno generare riserve che ammontino, singolarmente, a somme eccedenti quanto derivante dal relativo flusso contributivo dell’anno precedente. Eventuali somme in eccedenza dovranno essere utilizzate secondo le modalità individuate dalla contrattazione integrativa territoriale di cui all’art. 38 del CCNL, ovviamente nel rispetto degli scopi statutari degli Enti stessi. Laddove il contratto integrativo territoriale sia in corso di validità, nelle more del relativo rinnovo, l’utilizzo delle predette eccedenze potrà formare oggetto di accordi territoriali, la cui vigenza sarà vincolata alle scadenze della contrattazione di secondo livello. È stata introdotta, inoltre, una norma relativa agli importi per gratifica natalizia e ferie (GNF) e per altri istituti non riscossi dai lavoratori e agli importi per rimborso malattia e infortunio e per altri istituti non riscossi dalle imprese. Tale norma dispone che, decorsi cinque anni (e previa dimostrazione di ciascun tentativo di accredito e/o comunicazione in merito, effettuato annualmente dalla Cassa Edile rispettivamente al lavoratore e all’impresa beneficiari, ancorché con esito negativo), i suddetti importi debbano essere utilizzati, nel limite del 70%, rispettivamente per prestazioni a favore degli operai e per premialità a favore delle imprese iscritti alla relativa Cassa, con modalità che saranno individuate dalle Parti Sociali territoriali. Il restante 30% di detti importi resta accantonato, al fine di poter liquidare gli importi spettanti ai singoli beneficiari, nel caso di eventuale successiva richiesta presentata rispettivamente dai lavoratori (o loro aventi diritto) e dalle imprese. | |
IX | ART. 2) PERIODO DI PROVA - OPERAI |
Allegato 9 | |
Aumentati i termini di durata del periodo di prova degli operai nel seguente modo: - per gli operai di quarto livello, l’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro (in luogo dei 25 giorni); - per gli operai specializzati, l’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro (in luogo dei 20 giorni); - per gli operai qualificati, l’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro (in luogo dei 15 giorni); - per tutti gli altri operai, l’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 15 giorni di lavoro (in luogo dei 5 giorni). Previsto che nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso sino alla ripresa del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione della malattia professionale o dell’infortunio. |
X | ART. 42) PERIODO DI PROVA – IMPIEGATI Allegato 10 |
Aumentati i termini del periodo di prova degli impiegati nel seguente modo: - per gli impiegati di prima categoria super, di prima categoria e di seconda categoria, l’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi (in luogo dei 5 mesi per gli impiegati di prima categoria e di 3 mesi per gli impiegati di seconda categoria); - per gli impiegati di quarto livello, di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego, l’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 3 mesi (in luogo dei due mesi). | |
XI | ART. 38) ACCORDI LOCALI Allegato 11 |
È stato ribadito che la contrattazione integrativa (ossia territoriale di secondo livello) deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL. È stata abrogata la disposizione che prevedeva la decorrenza della suddetta contrattazione integrativa, lasciandone i tempi di rinnovo alle parti Sociali territoriali, sulla base delle rispettive scadenze. Inoltre, è stata integrata la norma avente a oggetto una delle materie demandate dall’art. 38 del CCNL alla contrattazione integrativa territoriale, ossia la determinazione dell’indennità di reperibilità per i lavoratori ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa (lett. e del citato art. 38). Nello specifico, è stato precisato che l’obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge e dalle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa. | |
XII | ART. 32) PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI – OPERAI Allegato 12 |
È stato previsto che il licenziamento o le dimissioni non determinati da giusta causa, dell’operaio che abbia superato il periodo di prova, possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che è stabilito in: - sette giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni; - dieci giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni. I giorni da considerare ai fini suddetti non sono più di calendario ma lavorativi. |
XIII | ART. 71) PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI – IMPIEGATI Allegato 13 |
Previsto che i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Stabilito che il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento. È stato, inoltre, eliminato il riferimento alla riduzione della metà dei termini in caso di dimissioni, che sono stati definiti come segue: a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio: - mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria; - mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello; - giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego; b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci: - mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria; - mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello; - mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria; c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio: - mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria; - mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello; - mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria. Specificato che il licenziamento e le dimissioni dovranno essere comunicati in forma scritta, nel rispetto della normativa vigente. | |
XIV | ART. 93) CONTRATTO A TERMINE Allegato 14 |
Introdotte le causali che consentono, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b-bis del D.Lgs n. 81/2015, la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato per una durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, per le imprese edili in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 della L. n. 341/95. Tale possibilità è attualmente consentita, ai sensi del comma 1.1 dell’art. 19 del D.Lgs n. 81/2015, fino al 30 settembre 2022. Tali causali, che possono essere utilizzate anche per rinnovare o prorogare (oltre i 12 mesi) un contratto a tempo determinato (possibilità consentita indipendentemente dal termine del 30.09.2022)1, sono le seguenti: |
1 Cfr. circolare INL n. 1363 del 14.09.2022 (comunicazione Ance del 15.09.2021) e Circolare Confindustria del 16.09.2021 (comunicazione Ance del 16.09.2021)
- avvio di un nuovo cantiere; - avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile; - proroga dei termini di un appalto; - assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni; - assunzione di cassaintegrati; - assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi; - assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile. Specificato che il periodo complessivo di 36 mesi, necessario per consentire al lavoratore di far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi, è determinato dalla somma di 24 mesi di esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda e di 12 mesi di contratto a termine stipulato presso la Dtl, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del DLgs n. 81/2015. | |
XV | ART. 113) CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE |
Allegato 15 | |
È stato ampliato l’ambito di applicazione della concertazione preventiva per le grandi opere, che ora riguarda le opere pubbliche di grandi dimensioni di importo non inferiore a 50 milioni di euro, che rientrino nella programmazione strategica nazionale o europea. Ai sensi del previgente art. 113 del CCNL, tale procedura interessava le opere pubbliche di grandi dimensioni, come individuate dall’art. 6 co. 2 della legge n. 236/1993, di importo di aggiudicazione pari o superiore a 100 milioni di euro e incidenti su più province, nonché le grandi opere di cui alla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) e all’art. 253 co. 27 lett. f) del d. lgs. n. 163/2006. Fermi restando i soggetti partecipanti (ossia Associazioni nazionali stipulanti il CCNL, Associazioni territoriali interessate ad esse aderenti e imprese aggiudicatarie dell’appalto), è stato precisato che la suddetta procedura è attivata, su istanza delle imprese aggiudicatarie o delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, per il tramite delle Associazioni datoriali sottoscrittrici del CCNL medesimo. L’eventuale accordo attiene, con l’aggiunta della precisazione “in particolar modo laddove le opere insistano su più Province o Regioni”, le medesime materie già individuate dal previgente art. 113 e mantiene le stesse caratteristiche (ossia impegna le parti firmatarie e, per le predette materie, è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro). È stata aggiunta, infine, una disposizione che stabilisce, in considerazione della rilevanza delle opere oggetto della suddetta procedura e per favorire la massima celerità nella realizzazione delle stesse, la piena sicurezza per i lavoratori e la massima occupazione possibile, che, nel rispetto delle disposizioni di legge e del CCNL, ove le caratteristiche progettuali ed i regimi di produzione ne determinino la necessità, l’organizzazione del lavoro, da definirsi nell’accordo di cui sopra, sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite |
in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di otto ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle relative condizioni normative e retributive previste dal CCNL. | |
XVI | ART. 113) - BIS |
Allegato 16 | |
Ai sensi del nuovo art. 113-bis del CCNL, la medesima disposizione in materia di organizzazione del lavoro e regimi di orario, sopra illustrata, è applicabile anche “per le opere, i lavori e gli interventi progettuali che rivestano particolare interesse nel contesto sociale e territoriale e che richiedano specifiche modalità lavorative, anche al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle stesse e la piena sicurezza per i lavoratori interessati”. Nei casi sopra considerati, tale organizzazione del lavoro può essere stabilita dall’impresa affidataria dell’appalto, anche privato, e dalla RSU (o, in mancanza, dalle XX.XX. territoriali aderenti alle XX.XX. nazionali stipulanti il CCNL). | |
XVII | |
Allegato 17 | |
Per i lavoratori inquadrati al 1° livello (parametro 100), è stabilito un incremento complessivo del minimo di paga base e di stipendio pari a 92,00 euro, di cui 52,00 euro a decorrere dal 1° marzo 2022 e 40,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2023. Si allega al presente documento la tabella dei minimi, rispettivamente di stipendio mensile per impiegati e di paga base oraria per operai, decorrenti dal 1° marzo 2022 (cfr. allegato n.2). Si fa riserva di trasmettere, con successiva comunicazione, le tabelle dei minimi relative agli apprendisti. | |
XVIII | |
Allegato 18 | |
Il contratto si applica dal 1° marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso o instaurati successivamente, fino al 30 giugno 2024. | |
XIX | CODICE ETICO DEGLI ENTI BILATERALI |
Allegato 19 | |
Al fine di implementare il codice etico degli Enti bilaterali, le parti hanno concordato le medesime disposizioni: - criteri di assunzione del personale: assunzione sulla base di criteri legati alla professionalità, anche attraverso il ricorso a società esterne, sulla base di un minimo di 5 curricula. Per il personale dell’Ente Scuola o Ente Unico, tra i criteri di selezione dovranno essere richieste esperienze nel campo della formazione; |
- istituti di credito di riferimento: il portafoglio economico degli Enti dovrà essere affidato ad Istituti di credito o Istituti di finanziari, sulla base di criteri oggettivi. La scelta dovrà essere effettuata sulla base di dei predetti criteri oggettivi; - fornitori: per la selezione dei fornitori, l’Organo deputato dovrà effettuare la scelta sulla base di un minimo di 5 offerte. | |
XX | ACCORDO SORVEGLIANZA SANITARIA Allegato 20 |
Con tale accordo è stato previsto che, per sostenere il progetto “Sorveglianza Sanitaria”, le parti indicheranno agli Enti nazionali di impegnare risorse pari a euro 7,5 mln (importo annuale) per tre anni. | |
XXI | ACCORDO SIMULATORI MACCHINE DI CANTIERE Allegato 21 |
Con tale Accordo, al fine di promuovere la formazione delle maestranze del settore e di incrementare i livelli di sicurezza, è stato dato mandato al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza di acquistare, per ciascuna Regione, un simulatore avanzato di macchine di cantiere e di garantirne la messa a disposizione di tutti gli enti territoriali aderenti al sistema. Tale simulatore, che verrà messo a disposizione di tutti gli enti territoriali aderenti al Formedil- Ente unico formazione e sicurezza, sarà di ausilio, non solo per aggiornare le competenze delle maestranze, ma anche per l’erogazione della formazione dei neoassunti. Il Formedil verificherà l’attuazione del coordinamento dei territori per favorire un uso diffuso del simulatore e rendere disponibile, laddove non presente e necessario, un camper per lo spostamento dello stesso. |
Allegato 1
FANPE - ALIQUOTE REGIONALI
Valle d’Aosta | 3,91% |
Piemonte | 3,86% |
Liguria | 3,93% |
Lombardia | 4,09% |
Trentino Alto Adige | 4,55% |
Friuli Venezia Giulia | 4,27% |
Veneto | 4,37% |
Xxxxxx Xxxxxxx | 3,87% |
Toscana | 3,80% |
Marche | 3,65% |
Umbria | 4,00% |
Lazio | 3,45% |
Abruzzo | 3,58% |
Molise | 3,04% |
Campania | 2,67% |
Puglia | 3,04% |
Basilicata | 2,85% |
Calabria | 2,53% |
Sicilia | 2,53% |
Sardegna | 3,05% |
Allegato 2
AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.
Industria
LIVELLI | PAR. | AUMENTI | NUOVI MINIMI | |||
Complessivi | 01/03/2022 | 01/07/2023 | 01/03/2022 | 01/07/2023 | ||
VII | 200 | 184,00 | 104,00 | 80,00 | 1.894,71 | 1.974,71 |
VI | 180 | 165,60 | 93,60 | 72,00 | 1.705,23 | 1.777,23 |
V | 150 | 138,00 | 78,00 | 60,00 | 1.421,02 | 1.481,02 |
IV | 140 | 128,80 | 72,80 | 56,00 | 1.326,31 | 1.382,31 |
III | 130 | 119,60 | 67,60 | 52,00 | 1.231,56 | 1.283,56 |
II | 117 | 107,64 | 60,84 | 46,80 | 1.108,41 | 1.155,21 |
I | 100 | 92,00 | 52,00 | 40,00 | 947,36 | 987,36 |
Cooperative
LIVELLI | PAR. | AUMENTI | NUOVI MINIMI | |||
Complessivi | 01/03/2022 | 01/07/2023 | 01/03/2022 | 01/07/2023 | ||
VIII * | 250 | 230,00 | 130,00 | 100,00 | 2.412,99 | 2.512,99 |
VII | 210 | 193,20 | 109,20 | 84,00 | 2.022,90 | 2.106,90 |
VI | 180 | 165,60 | 93,60 | 72,00 | 1.737,34 | 1.809,34 |
V | 153 | 140,76 | 79,56 | 61,20 | 1.475,56 | 1.536,76 |
IV | 136,5 | 125,58 | 70,98 | 54,60 | 1.321,69 | 1.376,29 |
III | 127 | 116,84 | 66,04 | 50,80 | 1.229,41 | 1.280,21 |
II | 114 | 104,88 | 59,28 | 45,60 | 1.103,92 | 1.149,52 |
I | 100 | 92,00 | 52,00 | 40,00 | 965,21 | 1.005,21 |
(*) al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del Ccnl 18 luglio 2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.