Tua Assicurazioni S.p.A.
Tua Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Cattolica Assicurazioni
Contratto di assicurazione sulla Salute Tua Per Te Sanascelta²
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
a) Nota informativa, comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
MOD. FASSAN 5 ed. 12/2010
TUA PER TE SANASCELTA² NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.
A – INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 Informazioni generali
TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede legale e sociale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) - Telefono: 02/0000000 - Fax: 02/0000000 – Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
– PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicura- zioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. È iscritta all’albo im- prese IVASS n. 1.00132 del 03.01.2008.
Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.
2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio ap- provato è pari a 56,5 milioni di euro (capitale sociale: 23,2 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 19,6 milioni di euro).
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 2,09 ed è deter- minato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità di- sponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente
B – INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto, salvo diversa indicazione sul simplo di polizza, è stipu- lato con tacito rinnovo.
AVVERTENZA: In mancanza di disdetta mediante comunica- zione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è proro- gata per un anno e così successivamente. Se è pattuita la non rinnovabilità il contratto cessa alla scadenza senza ob-
bligo di disdetta. Si rinvia all’Art. 10 delle condizioni genera- li di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all’anno, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale. Si rinvia all’Art. 6 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni generali di assicurazione, sono quelle riporta- te sul simplo di polizza, scelte tra le seguenti:
- Gravi malattie: TUA corrisponde il capitale assicurato se, du- rante il periodo di operatività del contratto, all’assicurato viene diagnosticata una delle malattie descritte nell’Elenco 1 - Defini- zioni di grave malattia, sempre che sia sopravvissuto per alme- no 60 giorni dopo la diagnosi. Si rimanda all’articolo 16 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo al- la riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 12, 16, 18 e seguenti nonchè l’Elenco 1 – Definizioni di grave malattia, ai quali si rin- via per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 1 e 16 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento del massimale:
Somma assicurata (massimale): 10.000 euro Danno: 8.000 euro
Indennizzo: 8.000 euro
- Indennità per la cura in caso di ricovero, intervento chi- rurgico e parto: TUA si impegna a corrispondere all’assicurato un indennizzo, in cifra fissa o come diaria per ogni giorno di ricovero, in caso di:
- ricovero, con o senza intervento chirurgico;
- intervento chirurgico in day hospital, ambulatoriale o pres- so un Pronto Soccorso;
per trattamenti resi necessari da malattia, infortunio o parto.
Si rimanda all’articolo 17 delle condizioni generali di assicura- zione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo al- la riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 12, 17, 18 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti massimali così come ripor- tati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazio- ne dagli articoli 1, 17 nonché dall’Elenco 2 – Importo in- dennizzi, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento del massimale (in cifra fissa): massimale per singola voce come da Elenco 2: 500 euro indennizzo: 500 euro
Esempio di funzionamento del massimale (diaria giornaliera): periodo di ricovero: 5 giorni
diaria giornaliera (massimale): 25 euro indennizzo: 25 euro X 5 giorni = 125 euro
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Sede legale: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Tel (x00) 00.000.00.00 - Fax (x00) 00.000.00.00
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Cod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A. Xxxxxx x. 0000000 - xxx. soc. euro 23.160.630 i.v.
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASS nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
GRUPPO
Per tutte le garanzie di polizza vale inoltre la seguente:
AVVERTENZA: devono essere obbligatoriamente assicurati tutti i componenti del nucleo familiare (composto da almeno 2 componenti) di età non superiore a 55 anni al momento della sottoscrizione, così come previsto nelle condizioni generali di assicurazione dall’articolo 1 al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: Non sono inoltre assicurabili soggetti che abbiano compiuto i 55 anni d’età alla data di decorrenza della po- lizza, o che abbiano compiuto i 60 anni d’età a scadenza di polizza, così come previsto nelle condizioni generali di assicura- zione dall’articolo 12 al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: Gli assicurati devono avere la dimora in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx; si rimanda all’articolo 21 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4 PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI
AVVERTENZA: sono previste delle carenze che disciplinano il giorno di effetto dell’assicurazione, così come previsto nelle condizioni generali di assicurazione dall’articolo 18 al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
5 DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIR- COSTANZE DEL RISCHIO – QUESTIONARIO SANITARIO - NULLITÀ
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o reticenti sulle cir- costanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento del sinistro, così come previsto dall’articolo 1 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
6 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIA- ZIONI NELLA PROFESSIONE
L’assicurato o il contraente deve dare immediatamente co- municazione scritta a TUA di qualsiasi aggravamento o di- minuzione del rischio, così come previsto dagli articoli 3 e 4 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio modificazione del rischio: qualora l’assicurato in corso di contratto diventi soggetto affetto da schizofrenia avrebbe l’obbligo di dichiararlo alla compagnia in quanto si tratta di modificazione del rischio (in questo caso con aggravamento dello stesso non più assi- curabile).
7 PREMI
Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle sca- denze convenute (annuali, semestrali) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intesta- to o girato a TUA o all’agente in qualità di agente di TUA,
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o po- stale che abbiano come beneficiario TUA o l’agente in qualità di agente di XXX,
- contante,
tali mezzi di pagamento possono essere utilizzati sempre nei limiti (anche di somme) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Si rimanda all’articolo 7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso sia concesso il frazionamento semestrale (ammesso per importi pari o superiori a 100 euro annui), verrà applicato un onere aggiuntivo pari al 3%.
8 ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Per tutte le garanzie è previsto l’aggiornamento automatico dei premi alla scadenza di ciascuna annualità, come meglio disciplinato dall’articolo 11 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
9 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Così come previsto dall’articolo 2952 del Codice Civile:
- il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
- i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11 REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraen- te.
Il premio relativo alle garanzie è soggetto all’imposta nella misura del:
Aliquota | Garanzia/Sezione |
2,5% | Gravi malattie Indennità per la cura in caso di ricovero, intervento chirurgico e parto |
C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12 SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA: il momento di insorgenza del sinistro si ha al verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la ga- ranzia assicurativa.
La denuncia del sinistro deve essere inviata (con le modalità ed informazioni indicate nelle condizioni generali di assicu- razione) a TUA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità, come meglio disciplinato dagli ar- ticoli 23 e 24 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Per le garanzie di polizza potrà essere prevista la visita medi- ca per la definizione del sinistro come meglio disciplinato
dall’articolo 26; inoltre le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’assicurato, come meglio disciplinato dall’articolo 23.
Per la garanzia Gravi malattie, TUA verifica la diagnosi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia, così come meglio disciplinato dall’articolo 25 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: si rimanda anche all’articolo 27 per gli altri aspetti di dettaglio delle procedure di liquidazione e pagamento dell’indennizzo.
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Sede legale: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Tel (x00) 00.000.00.00 - Fax (x00) 00.000.00.00
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Cod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A. Xxxxxx x. 0000000 - xxx. soc. euro 23.160.630 i.v.
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASS nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
GRUPPO
13 RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:
Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa Servizio Reclami di Gruppo
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 02/0000000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 – 00000 Xxxx – Telefono 06/421331 – fax 00-00000000 o 00-00000000, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al re- clamo trattato da TUA e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: no- me, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito te- lefonico, denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamen- te il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare recla-
mo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è indivi- duabile accedendo al sito xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm .
Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organi- smi di mediazione previsti dall’art. 16 del citato decreto.
14 ARBITRATO
Per tutte le garanzie è previsto che TUA ed il contraente possano devolve- re la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti; in tal caso il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’assicurato (vedasi articolo 26 delle condizioni generali di as- sicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).
AVVERTENZA: Resta in ogni caso fermo il diritto di TUA e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazio- ne delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in mate- ria di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di media- zione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede lega- le di TUA Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, 00000, Xxxx- xx (XX), fax n. 000000000.
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.
Glossario
Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante “Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private” e successivi atti attuativi e modificativi.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Day hospital: la degenza in istituto di cura non comportante pernottamento, documentata da cartella clinica, finalizzata all’erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Difetto fisico o
malformazione: alterazione, mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato, anche di natura congenita.
Indennizzo: la somma dovuta da TUA all’assicurato in caso di sinistro.
Indice di massa corporea: indice ottenuto, secondo le indicazioni dell'Istituto Nazionale della Nutrizione, dividendo il peso (espresso in Kg) per il quadrato della statura (espresso in metri).
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Insorgenza: epoca in cui ha inizio la malattia, anche asintomatica e/o non diagnosticata.
Intervento chirurgico: l’atto medico, con diretta finalità terapeutica, cruento, realizzato mediante l’uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature. Si considera intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture.
Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e del- le competenti Autorità, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Manifestazione: epoca in cui si manifesta la malattia con sintomi oggettivi, indipendentemente dalla diagnosi della stessa.
Massimale: la somma, indicata in polizza, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia.
Nucleo familiare: il nucleo, composto da almeno due persone, risultante sul certificato anagrafico "Stato di famiglia", cui ap- partiene il contraente.
Partita: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio.
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Sede legale: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Tel (x00) 00.000.00.00 - Fax (x00) 00.000.00.00
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Cod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A. Xxxxxx x. 0000000 - xxx. soc. euro 23.160.630 i.v.
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASS nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
GRUPPO
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, documentata da cartella clinica, finalizzata all’erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
TUA: l’impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX).
TUA ASSICURAZIONI S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CON- TENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.
Data di aggiornamento: 01/12/2010.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE XXXX. XXXXX XXXXXXXXXXXX
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Cod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A. Xxxxxx x. 0000000 - xxx. soc. euro 23.160.630 i.v.
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASS nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
GRUPPO
TUA PER TE SANASCELTA² CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Premessa
Data di aggiornamento: 01/12/2010
Le seguenti condizioni (facenti parte del fascicolo informativo di cui al modello FASSAN 5 ed. 12/2010) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello TPT905 1 ed. 12/2010.
Rimando al Glossario
TUA Assicurazioni s.p.a. ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente ai termini indicati nel Glossario il significato in esso indicato.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraente
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono compor- tare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.
Il contraente dichiara che le persone indicate in polizza corrispon- dono, al momento della sottoscrizione, a tutti i componenti del proprio nucleo familiare di età non superiore a 55 anni, assicura- bili ai sensi dell’Art. 12. In caso di dichiarazione inesatta, a termini dei sopracitati articoli del codice civile, si applicherà una riduzione dell’indennizzo del 25% per ogni persona non dichiarata.
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto a TUA l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determi- na la perdita del diritto all’indennizzo.
L’assicurato o il contraente è esonerato dal comunicare l’esistenza di altre assicurazioni derivanti da rapporti contrattuali con istituti di credito e finanziari (conti correnti, carte di credito, mutui, finan- ziamenti, ecc.) o da accordi collettivi di lavoro nazionali o aziendali. In caso di sinistro, l’assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.
Art. 3 – Aggravamento del rischio
L’assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunica- zione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano com- portare l’aggravamento del rischio stesso.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA posso- no comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ.
Art. 4 – Diminuzione del rischio
L’assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell’art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza suc- cessiva alla suddetta comunicazione.
Art. 5 – Assicurazione per conto altrui
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.
Art. 6 – Durata
La durata del presente contratto viene determinata concordemente
tra le parti al momento della stipulazione dell’assicurazione e viene indicata in polizza.
Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all’anno, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scaden- za annuale, mediante fax o lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima.
Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quel- lo della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il paga- mento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 cod. civ.
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla conse- gna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle pre- viste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della per- sona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia cui è assegna- to il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, se- condo le vigenti disposizioni normative.
Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraen- te con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all’Agente in qualità di agente di TUA. Per asse- gni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o posta- le, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come benefi- ciario TUA o l’agente in qualità di agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 500 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.
Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasfe- rimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o supe- riore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vi- gente al momento del pagamento).
Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contratto
Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell’assicu- razione devono essere provate per iscritto.
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Cod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A. Xxxxxx x. 0000000 - xxx. soc. euro 23.160.630 i.v.
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASS nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
GRUPPO
Art. 9 – Periodo di assicurazione
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 10 – Xxxxxxx, disdetta e variazione del premio
In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non infe- riore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare varia- zioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al con- traente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.
In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.
Qualora in polizza sia indicato NO alla casella “Tacito rinnovo”, quanto sopra previsto non opera e l’assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.
Art. 11 – Aggiornamento annuale del premio all’età degli assicurati Il premio di polizza è determinato in base all’età degli assicurati. Alla scadenza di ciascuna annualità, i premi imponibili annuali, sono aumentati di 3,4146 euro per ogni assicurato. Sull’importo così ottenuto viene ripartito il premio per l’eventuale fraziona- mento ed applicate le imposte di legge.
Tale aggiornamento annuale è effettuato al fine di adeguare il pre- mio all’evolvere del rischio nel tempo.
Art. 12 – Persone non assicurabili e risoluzione del contratto Non sono assicurabili le persone affette da dipendenza da sostan- ze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostan- ze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., nonché le persone affette dal- le seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali (diverse da quelle assicurate).
Costituisce causa di risoluzione del contratto:
- la sopravvenienza di tali affezioni;
- la denuncia del secondo sinistro “gravi malattie” liquidabile a termini di polizza, ovvero del primo, se il contratto è stato emesso in sostituzione di altro contratto già colpito da sinistro liquidabile a termini della medesima garanzia.
In questi casi TUA restituisce al contraente la parte di premio ver- sata, relativa al periodo di premio di garanzia non goduto.
Non sono inoltre assicurabili soggetti che abbiano compiuto i 55 anni d’età alla data di decorrenza della polizza, o che abbiano com- piuto i 60 anni d’età a scadenza di polizza.
Art. 13 – Foro Competente
Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell’assicurato o del contraente.
Art. 14– Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del con- traente.
Art. 15 – Rinvio alle norme
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le nor- me legislative e regolamentari.
Art. 15 bis – Mediazione per la conciliazione delle controver- sie
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazio- ne delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in mate- ria di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di media- zione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede lega- le di TUA Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, 00000, Xxxx- xx (XX), fax n. 000000000.
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.
Gravi malattie
Art. 16 - Oggetto della garanzia
TUA corrisponde il capitale assicurato di 10.000 euro se, durante il periodo di operatività del contratto, all’assicurato viene diagnosti- cata una delle seguenti malattie, meglio descritte nell’Elenco 1 - Definizioni di grave malattia:
- coma
- ictus cerebrale
- infarto miocardico
- insufficienza renale
- malattie dei motoneuroni
- malattia di Alzheimer
- morbo di Parkinson
- sclerosi multipla
- necessità di trapianto d’organo
- tumore maligno
e sempre che quest’ultimo sia sopravvissuto almeno 60 giorni dalla data della diagnosi (periodo di qualificazione). Nel corso di tale pe- riodo, la diagnosi di ulteriori gravi malattie sarà considerata quale unico sinistro.
Indennità per la cura in caso di ricovero, intervento chirurgico e parto
Art. 17 - Oggetto della garanzia
TUA si impegna a corrispondere all’assicurato un indennizzo, in caso di:
- ricovero, con o senza intervento chirurgico;
- intervento chirurgico in day hospital, ambulatoriale o presso un Pronto Soccorso;
per trattamenti resi necessari da malattia, infortunio o parto.
In caso di parto e/o intervento chirurgico, l’ammontare dell’indennizzo è stabilito in funzione del tipo di intervento, secondo quanto riportato nell’Elenco 2 - Importo indennizzi, indipendente- mente dalle spese mediche realmente sostenute.
Nel caso in cui l’assicurato venga sottoposto a più interventi chirur- gici, sarà riconosciuto:
- l’importo relativo all’intervento di importo più elevato se gli in- terventi chirurgici avvengono a meno di 30 giorni di distanza l’uno dall’altro;
- i relativi indennizzi previsti per ogni singolo intervento quando avvengano a distanza pari o superiore a 30 giorni.
In ogni caso la somma massima indennizzabile non potrà mai es- sere superiore a 4.000 euro per assicurato e per anno.
In caso di ricovero senza intervento chirurgico, con almeno
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GRUPPO
due giorni di pernottamento, TUA corrisponde all’assicurato un’indennità giornaliera per ciascun giorno di pernottamento di:
- 25 euro per i primi 7 giorni;
- 50 euro per ogni giorno successivo ai primi 7;
per un periodo massimo di 60 giorni per evento e di 90 giorni per anno assicurativo.
Norme comuni alle garanzie
Art. 18 – Periodo di attesa
Fermo quanto previsto dall’Art. 7, disciplinante il giorno di effetto dell’assicurazione, le garanzie sono operanti:
a) dalle ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione, per gli infortuni;
b) relativamente alla garanzia “Indennità per la cura in caso di ricovero, intervento chirurgico o parto”:
- dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicu- razione per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto;
- dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicu- razione per le malattie insorte prima della data di stipula- zione del contratto;
- dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicu- razione per il parto, ridotto al 120° per le malattie dipen- denti da gravidanza o puerperio, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’assicurazione;
c) relativamente alla garanzia “Gravi malattie”, dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione.
In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima entro 90 giorni dalle loro rispettive scadenze, fermo quanto previsto dall’Art. 7, i termini di aspettativa sopra previsti decorro- no nuovamente dal giorno di effettivo pagamento.
Art. 19 – Sostituzione senza soluzione di continuità
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un’altra, sti- pulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati, allora per data di ef- fetto, a termini dell’Art. 18, e per data di stipulazione, a termini dell’Art. 20 comma 1), si intende:
- il giorno di effetto/stipulazione della garanzia di cui alla poliz- za sostituita, per le prestazioni da quest’ultima risultanti;
- il giorno di effetto/stipulazione della garanzia di cui alla pre- sente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle di- verse prestazioni da quest’ultima previste.
Art. 20 – Le esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
1) le conseguenze di infortuni, malattie, difetti fisici o malforma- zioni, stati patologici, che siano stati diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o manifestati o comunque noti all’assicurato prima della stipulazione dell’assicurazione.
2) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, nonché la psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d’ansia o paranoidi, anoressia, bulimia, ecc.;
3) gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conse- guenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’assi- curato stesso;
4) gli infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoatti- ve (alcool, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assun- te non a scopo terapeutico;
5) le malattie correlate all’abuso di alcool o al consumo di stupefa- centi e sostanze psicotrope, assunte non a scopo terapeutico;
6) gli infortuni derivanti dalla pratica di:
- sport a livello professionale (gare, prove e allenamenti) o comunque remunerato in modo diretto o indiretto;
- sport aerei in genere (compreso il volo da diporto o spor-
tivo – deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapen- dio);
- sport che prevedano l’uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura.
7) gli infortuni subiti in qualità di passeggero durante i viaggi ae- rei diversi dai regolari voli di linea;
8) gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causa- ti da crisi epilettiche dell’assicurato;
9) gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l’assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigo- re. Tuttavia è compreso l’infortunio subito dall’assicurato che guidi con patente scaduta e non ancora rinnovata, purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
10) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
11) gli infortuni subiti sul lavoro in miniera o in lavori subacquei o alla guida di mezzi di locomozione aerei;
12) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nuclea- re, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
13) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, occu- pazione militare, invasione.
La garanzia vale invece per gli infortuni e malattie derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all’estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace;
14) inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche movimenti tellurici, salvo che l’assicurato sia rimasto vittima di tali eventi all’estero.
15) le conseguenze di contaminazioni nucleari, biologiche e/o chimi- che a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere. Per atti di terro- rismo si intende l’uso di violenza minacciata o applicata per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d’intesa con un’organizzazione/i, un governo/i con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pub- blica o parte di essa. Per contaminazione si intende l’inquinamento, avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze nucleari, chimiche e/o biologiche;
ed inoltre, con esclusivo riferimento alla garanzia “Indennità per la cura in caso di ricovero, intervento chirurgico e parto” l’assicurazione non è operante per:
16) le prestazioni sanitarie e le cure aventi finalità estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio indennizzabile, purché effettuate nei 360 giorni successivi all’intervento e comunque durante la validità del contratto;
17) le prestazioni e le cure non riconosciute dalla medicina ufficia- le, quali quelle omeopatiche, fitoterapiche, agopuntura, non- ché quelle effettuate da medici o paramedici non abilitati all’esercizio dell’attività professionale;
18) le prestazioni sanitarie, e le cure, dietetiche e termali;
19) le prestazioni sanitarie e le cure per infertilità, sterilità, fecon- dazione assistita e simili, impotenza;
20) l’aborto volontario non terapeutico;
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Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS
GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI
n. 1041 del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASS nr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordi- namento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona
21) day hospital e ricoveri con finalità diagnostica;
22) la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;
23) le prestazioni sanitarie e le cure odontoiatriche ed ortodonti- che, qualora non siano rese necessarie da infortunio indenniz- zabile a termini di polizza.
Art. 21 – Estensione territoriale
L’assicurazione opera per il mondo intero ed esclusivamente per assicurati che abbiano la propria dimora in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx
Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 22 – Rinuncia all’azione di rivalsa
Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si convie- ne che, nel caso l’evento sia imputabile a responsabilità di terzi, TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 cod. civ.
Denuncia e gestione del sinistro
Art. 23 – Cosa fare in caso di sinistro - Indennità per la cura in caso di ricovero, intervento chirurgico e parto
L’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avvi- so scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ov- vero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possi- bilità.
Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l’invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, l’assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ov- vero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o docu- mentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i me- dici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al tratta- mento dei dati personali a norma del d. lgs. 196/03.
TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all’assicurato su presentazione della copia conforme della cartella clinica completa e, in caso di ricovero, del documento attestante l’avvenuto ricove- ro o scheda di dimissione ospedaliera.
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documenta- zione medica richiesta sono a carico dell’assicurato.
Art. 24 – Cosa fare in caso di sinistro - Gravi malattie
Entro 60 giorni dalla data della diagnosi della grave malattia, l’assicurato o, se impossibilitato un suo familiare, deve dare avvi- so scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA.
Per la grave malattia “Ictus cerebrale” il termine di 60 giorni de- corre dall’acquisizione da parte dell’assicurato del certificato di conferma della diagnosi, redatto da un neurologo e trascorsi al- meno 90 giorni dalla data di manifestazione dell’evento.
La denuncia dovrà essere corredata dalla relativa documentazione medica (originale e fotocopie del parere medico rilasciato, origina- le della cartella clinica integrale, originale degli esami medici eventualmente eseguiti).
La grave malattia si considera insorta nel momento in cui viene diagnosticata, e quindi, alla data indicata nella documentazione medica fornita dall’assicurato al momento della denuncia.
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documenta- zione medica richiesta sono a carico dell’assicurato.
Art. 25 - Verifica dell’indennizzabilità garanzia “Gravi malattie” TUA verifica la diagnosi della grave malattia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia, nel caso la documentazione medica presentata risulti esaustiva. In caso contrario, TUA ne da- rà comunicazione scritta all’assicurato e il termine di 30 giorni de- correrà nuovamente dal ricevimento della documentazione medi- ca completa.
Per le malattie:
- ictus cerebrale
- sclerosi multipla
- malattia del motoneurone
- malattia di Alzheimer
- morbo di Parkinson
in cui ai fini dell’indennizzabilità è necessario valutare la percen- tuale di invalidità permanente dell’assicurato o comunque le sue condizioni generali di salute, il termine di 30 giorni decorre dalla data di effettuazione dell’accertamento medico-legale cui TUA sottopone l’assicurato.
Ai fini della definizione del sinistro, l’assicurato si impegna a colla- borare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ov- vero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visita- to e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del d. lgs. 196/03.
Ove TUA non ritenga liquidabile il sinistro ne darà tempestiva co- municazione all’assicurato entro 30 giorni dall’accertamento.
Art. 26 – Determinazione dell’indennizzo ed operazioni peritali Premesso che TUA si riserva di determinare l’efficacia della polizza e l’operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l’ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.
Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la deter- minazione del danno venga demandata ad un collegio di due periti medici, nominati uno per parte con apposito atto unico. Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.
L’incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi contro- versi e mettendo a disposizione dei periti medici la documentazio- ne eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell’inizio dell’arbitrato. Ogni parte designa il proprio consulente mentre, l’eventuale terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.
Se non vi è accordo sull’individuazione del terzo perito medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Colle- gio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell’assicurato. Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese e remu- nera il perito medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con di- spensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l’abbia sottoscritta.
L’assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all’Autorità Giudizia- ria.
Art. 27 – Pagamento dell’indennizzo
TUA, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documenta- zione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, de- termina l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.
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Elenco 1 - Definizioni di grave malattia
Ai fini della garanzia “Gravi malattie” di cui all’Art. 16, le gravi malattie in essa previste sono definite come segue:
Coma
Perdita delle funzioni cerebrali caratterizzata dalla totale mancanza di reazione agli stimoli esterni. Devono essere soddisfatte le se- guenti condizioni:
- diagnosi confermata da un medico specialista;
- lo stato di coma deve persistere in modo continuato con l’uso di sistemi di rianimazione da un periodo di almeno 96 ore e ri- sultare danni neurologici permanenti.
Sono esclusi:
- il coma artificiale quale metodo di terapia;
- il prolungamento del coma per ragioni terapeutiche;
- il coma risultante dall’uso di alcool ovvero droghe.
Ictus cerebrale
Episodi ischemico-emorragici1 causati da rottura o trombosi2 di un’arteria cerebrale (interruzione della circolazione sanguigna in una o più aree del cervello), con la conseguenza di rilevanti deficit funzionali permanenti e/o lesioni organiche cerebrali gravi. Deve essere soddisfatta la seguente condizione: la diagnosi deve essere provata dal risultato di una TAC (tomografia assiale computerizza- ta), di una risonanza magnetica (MRI = Magnetic Resonance Ima- ging) o da un esame simile, dal quale si rilevi che vi sia stato un infarto del tessuto cerebrale3, oppure un'emorragia intracra- niale o subaracnoidale4, oppure un’embolia cerebrale, e deve causare paralisi o paresi, comportanti deficit funzionali permanenti tali da causare un’invalidità permanente non inferiore al 70% della globale validità psicofisica calcolata in base alle tabelle INAIL indi- cate nel D. lgs. n° 38 del 2000. La diagnosi deve essere conferma- ta da un neurologo trascorsi almeno 90 giorni dalla data di manife- stazione dell’evento.
Sono esclusi:
− attacchi ischemici transitori5
− deficit neurologici reversibili;
− emicranie;
− lesioni cerebrali da xxxxxx o ipossia;
− disturbi della visione o dell'equilibrio dovuti a malattie o le-
Deve essere soddisfatta la seguente condizione: diagnosi emessa da un cardiologo, che attesti la presenza dell'acinesia7 o della dis- cinesia8 confermata dall’interpretazione dell’elettrocardiogramma, ecocardiogramma oppure da altro esame equivalente.
Inoltre deve essersi verificata almeno una delle seguenti condizioni:
− sviluppo di un’onda Q almeno su due derivazioni del tracciato ECG (Q>=0.04 s oppure Q>0.25% dell’ampiezza dell’onda R);
− anomalie dell’elettrocardiogramma non specificate e associate a delle modificazioni significative degli enzimi cardiaci (CPK - MB e troponina).
La garanzia opera solo qualora sia accertato un rendimento funzio- nale ergonometrico9 con deficit di almeno il 35% o frazione di eiezione10 inferiore al 45%, anche in assenza di aritmie di rilievo.
Sono escluse:
− angina pectoris sia nella forma stabile che instabile;
− il solo aumento di Troponina11 non è considerato condizione sufficiente alla diagnosi diinfarto.
Insufficienza renale
Alterato stato cronico e irreversibile della funzionalità renale, che sia sottoposto a trattamento dialitico (emodialisi e dialisi perito- neale12) extracorporeo continuo o di trapianto renale o di entrambe le situazioni, in successione. Deve essere soddisfatta la seguente condizione: il trattamento dialitico deve essere attestato da un me- dico specialista nefrologo appartenente alla struttura presso il qua- le è eseguito il trattamento. È esclusa l'insufficienza renale in stadio di compensazione13. Il sinistro è indennizzabile una volta iniziata la dialisi o effettuato il trapianto del rene.
Malattia del motoneurone
Malattia di causa sconosciuta che provoca una degenerazione delle cellule di Betz14, delle fibre piramidali15, dei nuclei dei nervi cra- nici e delle cellule delle corna anteriori del midollo spinale. Possono essere colpiti sia il primo sia il secondo motoneurone. Si distinguo- no tre forme: sclerosi laterale amiotrofica16, atrofia muscola- re progressiva17, paralisi bulbare.
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
sioni degli occhi, dei nervi ottici o dell'apparato vestibolare6.
Infarto miocardico
Necrosi (perdita d’ogni funzione vitale) di una porzione variabile del muscolo cardiaco dovuta a una completa interruzione, improvvisa e persistente del flusso sanguigno in un ramo delle coronarie stesse.
1 Ischemia-emorragica - Ischemia: insufficiente vascolarizzazione di un tessuto con- seguente ad afflusso sanguigno arterioso insufficiente o assente. Emorragia: fuoriuscita di sangue da un vaso a seguito di una lesione o processo patologico del vaso stesso pre- giudicante l’integrità del sistema circolatorio.
2 Trombosi: formazione di un trombo, ossia un coagulo di sangue che si forma nel si- stema circolatorio in presenza di diatesi (predisposizione, costituzionale ereditaria e/o ac- quisita, dell'organismo a reazioni patologiche) trombotica. Nelle arterie si ha di solito l'in- sorgenza sulle pareti, mentre nelle vene si formano soprattutto in corrispondenza delle valvole.
3 Infarto del tessuto cerebrale: degenerazione (necrosi) circoscritta dell'encefalo in seguito a un arresto locale del flusso sanguigno che porta a ischemia (vedi nota 1) a cau- sa di un'ostruzione dell'arteria nel caso in cui venga a mancare una circolazione collatera- le che compensi l'ostruzione, contrassegnata da sindrome neurologica la cui regressione è incompleta o assente
4 Emorragia intracraniale o subaracnoidale: emorragia localizzata in sede intracere- brale o nello spazio subaracnoideo (spazio localizzato sotto la membrana meningea me- dia, situata tra dura madre e pia madre).
5 Attacchi ischemici transitori: altrimenti detti TIA, trattasi di ischemia (vedi nota 1) cerebrale transitoria i cui sintomi neurologici tendono a scomparire al più tardi entro le 24 ore, senza lasciare alterazioni morfologiche di rilievo.
6 Apparato vestibolare: unità funzionale preposta al senso dell'equilibrio, costituita dal sistema dei canali semicircolari, dal sacculo e dall'utricolo, dai nuclei vestibolari, dalle connessioni con il cervelletto, nuclei del tronco encefalico e midollo spinale.
7 Acinesia: mancanza del movimento, rilevabile dall'ecocardiografia, della parete del ventricolo sinistro durante la fase sistolica (contrazione).
8 Discinesia: alterazione o disfunzione del movimento, rilevabile dall'ecocardiografia, del- la parete del ventricolo sinistro durante la fase sistolica (contrazione).
9 Rendimento funzionale ergonometrico: parametro funzionale valutabile con tests specifici, quali il test al cicloergometro.
10 Eiezione: parametro strumentale, valutabile all’ecocardiografia, che definisce l’effettiva capacità di eiezione del cuore (valore normale > 65%).
11 Troponina: proteina di regolazione contenuta nei filamenti di actina dei muscoli, re- sponsabile della sensibilità al calcio delle proteine contrattili.
12 Dialisi peritoneale: dialisi intracorporea attuata mediante un catetere peritoneale che permette al liquido di dialisi di affluire nel peritoneo e, quindi, scaricato all’esterno (attra- verso un procedimento di osmosi).
13 Insufficienza renale in stadio di compensazione: alterazione della funzionalità re- nale con indicatori laboratoristici e strumentali di compensazione funzionale e che non necessita comunque di trattamento dialitico e/o di trapianto renale.
14 Cellule di Xxxx: grosse cellule nervose piramidali del neopalio (V strato), i loro cilin- drassi costituiscono talora fibre del tratto corticospinale.
15 Fibre piramidali: fascio di fibre del tratto piramidale, o corticospinale, che originano dalle cellule piramidali giganti localizzate nella circonvoluzione precentrale della corteccia telencefalica. Discendono attraverso il ginocchio e il braccio posteriore della capsula inter- na, il piede del peduncolo cerebrale (mesencefalo) e del ponte del bulbo, raccogliendosi a questo livello centralmente nelle piramidi.
16 Sclerosi laterale amiotrofica: malattia che interessa selettivamente le cellule motrici del SNC, sia i neuroni da cui originano i fasci cortico-bulbo-spinali, sia le cellule dei nervi motori dei nervi cranici che quelle delle corna anteriori del midollo spinale. Ciò comporta un’atrofia progressiva delle masse muscolari con paresi e segni di compromissione del sistema piramidale quali spasticità e accentuazione dei riflessi osteotendinei. Il decorso è cronico-progressivo, con decesso dopo 2-7 anni per (pseudo-) paralisi bulbare.
17 Atrofia muscolare progressiva: vedi nota 16.
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GRUPPO
− diagnosi emessa da un neurologo;
− incapacità di svolgere, senza l'assistenza di una terza persona, tre o più delle seguenti attività della vita quotidiana: igiene per- sonale (capacità di lavarsi da soli in modo da mantenere un li- vello ragionevole di igiene personale), vestirsi (capacità di in- dossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali), muoversi (capacità di muoversi da una stanza a un’altra all’interno della residenza abituale), nutrirsi (capacità di consumare cibo, già cucinato e reso disponibile), usare i ser- vizi igienici (capacità di recarsi al bagno, e di usare correttamen- te i servizi igienici), continenza (capacità di gestire le funzioni in- testinali e le funzioni della vescica mediante l’uso di indumenti protettivi o di appropriate apparecchiature chirurgiche).
Sono escluse le lesioni nervose di origine infiammatoria o tossica.
Malattia di Alzheimer
Patologia degenerativa progressiva del cervello, caratterizzata da atrofia diffusa della corteccia cerebrale, che comporta chiari cam- biamenti istopatologici18.
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
− danno permanente e irreversibile delle funzioni cerebrali dovu- te a questa malattia;
− perdita delle capacità cognitive comprovata da test standard;
− incapacità di svolgere, senza l'assistenza di una terza persona, tre o più delle seguenti attività della vita quotidiana: igiene per- sonale (capacità di lavarsi da soli in modo da mantenere un li- vello ragionevole di igiene personale), vestirsi (capacità di in- dossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali), muoversi (capacità di muoversi da una stanza a un’altra all’interno della residenza abituale), nutrirsi (capacità di consumare cibo, già cucinato e reso disponibile), usare i ser- vizi igienici (capacità di recarsi al bagno, e di usare correttamen- te i servizi igienici), continenza (capacità di gestire le funzioni in- testinali e le funzioni della vescica mediante l’uso di indumenti protettivi o di appropriate apparecchiature chirurgiche).
Sono escluse: demenze tipo Alzheimer che non comportano quan- to indicato nel paragrafo precedente.
Morbo di Parkinson
Progressiva degenerazione del sistema nervoso centrale dovuta al morbo di Parkinson.
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
− diagnosi di morbo di Parkinson idiopatico19 emessa da neurologo;
− chiari segni di progressivo peggioramento;
− incapacità di svolgere, senza l'assistenza di una terza persona, tre o più delle seguenti attività della vita quotidiana: igiene per- sonale (capacità di lavarsi da soli in modo da mantenere un li- vello ragionevole di igiene personale), vestirsi (capacità di in- dossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali), muoversi (capacità di muoversi da una stanza ad un’altra all’interno della residenza abituale), nutrirsi (capacità di consumare cibo, già cucinato e reso disponibile), usare i ser- vizi igienici (capacità di recarsi al bagno, e di usare correttamen- te i servizi igienici), continenza (capacità di gestire le funzioni in- testinali e le funzioni della vescica mediante l’uso di indumenti protettivi o di appropriateapparecchiature chirurgiche).
Sono esclusi: Parkinson, o sintomi di tipo Parkinson, causati da patologie vascolari, o da abuso di alcool, o da uso di droghe o far- maci, o da altre cause tossiche20.
18 Cambiamenti istopatologici: alterazioni strutturali a carico del tessuto cerebrale carat- terizzate da atrofia della corteccia cerebrale con placche e degenerazione neurofibrillare.
19 Morbo di Parkinson idiopatico: patologia spontanea originatasi senza causa riconoscibile
20 Altre cause tossiche: un esempio è rappresentato dalla piridina: 1-metil-4-feni- 1,2,3,6-tetraidropiridina chiamata più semplicemente MPTP e sostanze simili alla MPTP agiscano come tossine, provocando la morte delle cellule della sostanza nera e la succes- siva comparsa della malattia.
Sclerosi multipla
Patologia del sistema nervoso cronica ed evolutiva, caratterizzata dalla presenza di placche di demielinizzazione21 diffuse in diver- se aree del Sistema Nervoso Centrale (cervello e midollo spinale). Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
− diagnosi stabilita da un neurologo e validata dal risultato di una MRI (Magnetic ResonanceImaging) che confermi il proces- so di demielinizzazione del cervello e del midollo spinale;
− deve essere accertata un’invalidità permanente non inferiore al 70% della globale validità psicofisica calcolata in base alle ta- belle INAIL, come indicate nel D. lgs n° 38 del 2000.
Sono escluse le lesioni al sistema nervoso centrale dovute ad altre cause (es.: malattie dei vasi sanguigni, malattie batteriche, malat- tie virali).
Trapianto d’organo
Malattie che determinano la necessità di un trapianto d’organo, quindi l’iscrizione a una lista d’attesa di trapianto.
Deve essere soddisfatta la seguente condizione: è coperto il tra- pianto, o l’iscrizione, successiva alla sottoscrizione del presente contratto, nella lista ufficiale d’attesa di trapianto, per i seguenti organi: cuore (trapianto completo), polmone, fegato, rene, pan- creas, e midollo osseo.
Sono esclusi: trapianti di cute e annessi, di cornea, d’insule pan- creatiche22, nonché di tutti gli altri organi o parti d’organo e tessuti che non siano sopra elencati.
Tumore maligno
Accrescimento progressivo di tessuto, determinato da una prolife- razione cellulare incontrollata senza scopo reattivo o riparativo, che invade il tessuto originale, oltre a quelli contigui, potendosi propa- gare a distanza attraverso metastasi. Sono considerati tumori ma- ligni anche le leucemie (con esclusione della leucemia linfoblasti- ca cronica23 che abbia uno stadio inferiore a RAI 324 oppure che si trovi in uno stadio Xxxxx A oppure B25), e i linfomi26. Deve essere soddisfatta la seguente condizione: la diagnosi emessa dal medico curante, istologicamente confermata e seguita da trattamenti spe- cifici, quali intervento chirurgico, chemioterapia, radioterapia e cu- re ormonali.
Sono esclusi:
− tumori in situ (comprese le displasie della cervice uterina classificate negli stadi CIN1, CIN2 e CIN327 oppure quelli che
21 Placche di demielinizzazione: perdita della guaina mielinica, a confini irregolari, in- teressante in modo plurifocale la sostanza bianca dell’encefalo (dissoluzione delle guaine e proliferazione reattiva gliale).
22 Insule pancreatiche: trattasi delle isole di Langerhans, raggruppamenti di cellule presenti nel pancreas esocrino che contengono le cellule APUD producenti ormoni soprat- tutto glucagone, insulina e somatostatina.
23 Leucemia linfoblastica cronica: neoplasia linfatica costituita dalla proliferazione di linfociti (G.B.) morfologicamente differenziati (maturi) e dal loro progressivo accumulo negli organi linfoidi periferici, nel midollo osseo e nel sangue periferico. Ha una incidenza crescente in rapporto all’età, con un picco nella sesta decade, è più frequente nel sesso maschile e l’eziologia è tuttora ignota purtuttavia l’insorgenza indica una probabile predi- sposizione genetica.
24 Stadio inferiore a RAI 3: due differenti sistemi di stadiazione clinica: il sistema di Rai (1975) e il sistema di Xxxxx (1977) utilizzati ai fini prognostici. I criteri clinici per inqua- drare lo stadio RAI III sono: linfocitosi e anemia (Hb < 11 g/dL), con o senza epato- spleno-linfoadenomegalie.
25 Stadio Xxxxx A oppure B: la classificazione prognostica secondo Xxxxx si basa su cri- xxxx ematologici e clinici: nello stadio A vi è l’interessamento di 2 sedi anatomiche, mentre nello stadio B di 3 o più sedi.
26 Linfomi: malattia immunoproliferativa di cellule immunologicamente attive che si di- stingue classicamente in linfoma di Hodgkin, caratterizzato da linfomegalia, unica o multi- pla, non dolente, frequentemente monostazionale e con dimensioni variabili nel tempo, frequente presenza di uno o più segni sistemici (febbre, sudorazione notturna, perdita di peso), e linfoma non-Hodgkin caratterizzato da linfomegalia, unica o multipla, non dolen- te, frequentemente polistazionale e spesso a rapida crescita, frequente coesistenza di epato e/o splenomegalia o, più raramente, interessamento di alcuni organi o tessuti (ad esempio tratto gastroenterico, cute, testicoli, mammella ecc.) e presenza di cellule linfati- che maligne nel tessuto biopsiato.
27 Displasie della cervice uterina classificate negli stadi CIN1, CIN2 e CIN3: Cer- vical Intraepitelial Neoplasia (Neoplasia Intraepiteliale della Cervice), atipie epiteliali nell’epitelio pavimentoso del collo dell’utero. Si distinguono 3 gradi di displasia
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sono istologicamente classificati come premaligni. Il carcino- ma in situ della mammella è coperto solo nel caso in cui si sia resa necessaria l’asportazione completa della stessa (mastec- tomia totale);
− tumori della pelle a eccezione dei melanomi invasivi che vengano classificati con un Livello di Xxxxx 328 o superiore - stadi Ajcc, op- pure che abbiano uno spessore superiore a 1,5 millimetri;
− ipercheratosi29 oppure epiteliomi basocellulari 30 (BCC) della pelle e epiteliomi squamocellulari31 (SCC) all’infuori di quelli che abbiano metastatizzato;
− tumori della prostata che siano istologicamente classificati, secondo il sistema TNM32, in uno stadio T2N0M033 inferiore o equivalente ad altri tipi di classificazione in uso, oppure quelli classificati con un grado di Xxxxxxx 634 o di grado inferiore;
− tumori maligni in pazienti contagiati da virus HIV;
− carcinomi intraduttali35 non invasivi della mammella;
− polipi intestinali;
− carcinomi della vescica36urinaria limitati al I stadio.
dell’epitelio pavimentoso: CIN1, CIN2 e CIN3 che indicano rispettivamente una displasia di grado lieve, moderata e severo o carcinoma in situ.
28 Livello di Xxxxx: è una valutazione della invasività del melanoma basata sull'anatomia della cute. Si distinguono 5 livelli: I livello: melanoma confinato al di sopra della mem- brana basale (epidermide, epiteli follicolari e annessiali), in situ; II livello: invasione di- scontinua del derma papillare; III livello: invasione massiva del derma papillare fino al confine col derma reticolare; IV livello: invasione del derma reticolare; V livello: invasione dell'ipoderma. Il derma papillare si distingue dal reticolare perché è più lasso e costituito da collageno sottile e verticale. Il derma reticolare è più compatto, costituito da bande collagene sono più spesse e orizzontali; contiene la parte secernente delle ghiandole ec- crine. Sistema proposto dalla American Joint Committee on Cancer (AJCC).
29 Ipercheratosi: ipertrofia dello strato corneo della cute, sottoforma di ipercheratosi proliferante (dovuta a una formazione eccessiva di cheratoproteine o cheratinizzazione; ispessimento dello strato granuloso) oppure ipercheratosi ritentiva (desquamazione ridot- ta; per esempio nella ittiosi volgare).
30 Epitelioma basocellulare: tumore maligno cutaneo composto da cellule simili a quel- le dello strato basale dell’epidermide e delle strutture epiteliali degli annessi cutanei, spesso isolato ma è possibile il suo riscontro in elementi multipli. In fase iniziale si pre- senta spesso come una piccola papula traslucida, appena rilevata, a crescita lenta e pro- gressiva. In fase conclamata si possono distinguere alcuni tipi clinici: nodulare, superficia- le e morfeiforme.
31 Epitelioma squamocellulare: tumore maligno derivato dai cheratinociti dell’epidermide e dell’epitelio degli annessi cutanei, più comune nel sesso maschile su aree cutanee fotoesposte e in soggetti con cute chiara. La neoplasia è meno frequente del basocellulare, ma ha potenziale aggressivo locale superiore e maggiore tendenza a meta- statizzare. In fase iniziale è una lesione papulosa o nodulare di colore rosa-rosso, irrego- lare a margini sfumati, mentre in fase avanzata è una placca o un nodulo con superficie crostosa o ulcerata.
32 Sistema TNM: metodo utile a classificare il grado di estensione della malattia neopla- stica (classificazione o stadiazione TNM). È una misura preterapeutica, clinica e postchi- rurgica dell'estensione della malattia neoplastica: si determina la dimensione e la pro- gressione del tumore (T), la sede e il grado di infiltrazione loco-regionale, successivamen- te viene valutata la presenza di interessamento linfonodale (N) e la disseminazione (me- tastasi) ematogena (M) in altri organi. In base a questi parametri viene assegnato lo sta- dio.
33 Stadio T2N0M0: quando il tumore è circoscritto alla prostata, ma è abbastanza volu- minoso da essere palpabile all'esplorazione rettale o rilevabile all'ecografia, con assenza di metastasi linfonodali o a distanza. Spesso è asintomatico.
34 Xxxxxxx 6: l'aspetto delle cellule tumorali al microscopio e l'aggressività del tumore, ossia la rapidità con cui questo tende a crescere, sono convenzionalmente espressi trami- te un sistema di valutazione che prende il nome di grading. Il metodo più usato è la scala di Xxxxxxx, che tiene conto del modo in cui le cellule tumorali sono disposte all'interno della prostata, che si riflette in un punteggio da 1 a 5, e valuta anche i due pattern più frequenti di crescita del carcinoma prostatico. Il punteggio complessivo è compreso tra 2 e 10. Secondo la scala di Xxxxxxx, più basso è il punteggio, più basso è il grado del tumo- re. I carcinomi con grading basso (2-4) sono di solito a crescita lenta e hanno una minore tendenza a diffondere; quelli con un punteggio di 5-7 hanno un grading moderato, men- tre quelli con punteggio di 8-10, hanno un grading elevato e sono molto aggressivi.
35 Carcinoma intraduttale: tumore maligno intraepiteliale, non invasivo, che comprende altresì il clinging carcinoma o carcinoma adesivo.
36 Carcinoma della vescica: tumore maligno, classificato come T1 - N0 - M0, che invade la sola sottomucosa della parete vescicole.
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Elenco 2 - Importo indennizzi
A termini della garanzia “Indennità per la cura in caso di ricovero, intervento chirurgico e parto” di cui all’art. 17, sono riportati nell’elenco che segue gli importi degli indennizzi previsti per i casi di intervento chirurgico e/o parto. Per tutti i casi in esso non previsti, diversi da quelli di ricovero senza intervento chirurgico o parto, si conviene l’importo di 500 euro.
DRG | Descrizione | Indenn. euro |
Malattie e disturbi del sistema nervoso | ||
001 | Craniotomia età > 17 eccetto per traumatismo | 2.000 |
002 | Craniotomia età > 17 per traumatismo | 1.000 |
003 | Craniotomia età < 18 | 1.000 |
004 | Interventi sul midollo spinale | 1.000 |
007 | Interventi su nervi periferico e cranici e altri interventi su sistema nervoso con complicazioni | 1.000 |
Malattie e disturbi dell’orecchio, del naso, della bocca e della gola | ||
049 | Interventi maggiori sul capo e sul collo | 1.000 |
Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio | ||
075 | Interventi maggiori sul torace | 1.000 |
076 | Altri interventi sull'apparato respiratorio, con complicazioni | 1.000 |
103 | Trapianto cardiaco | 2.000 |
104 | Interventi sulle valvole cardiache con cateterismo cardiaco | 2.000 |
105 | Interventi sulle valvole cardiache senza cateterismo cardiaco | 2.000 |
106 | Bypass coronarico con cateterismo cardiaco | 2.000 |
107 | Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco | 2.000 |
108 | Altri interventi sul sistema cardiovascolare | 2.000 |
110 | Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare, con compli- cazioni | 2.000 |
111 | Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare, senza com- plicazioni | 1.000 |
112 | Interventi sul sistema cardiovascolare per xxx xxxxxxxxxx | 0.000 |
113 | Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita piede | 2.000 |
114 | Amputazione arto superiore e dita piede per malattie appa- rato circolatorio | 1.000 |
115 | Impianto pacemaker cardiaco permanente con ima, insuffi- cienza cardiaca o shock | 2.000 |
116 | Altri interventi per impianto pacemaker card permanente o defibrillatore automatico o generatore di impulsi | 1.000 |
118 | Sostituzione di pacemaker cardiaco | 1.000 |
120 | Altri interventi sull'apparato circolatorio | 1.000 |
478 | Altri interventi sul sistema cardiovascolare, con complicazioni | 1.000 |
Malattie e disturbi dell’apparato digerente | ||
146 | Resezione rettale, con complicazioni | 1.000 |
147 | Resezione rettale, senza complicazioni | 1.000 |
148 | Interventi maggiori su intestino crasso e tenue, con compli- cazioni | 1.000 |
150 | Lisi di aderenze peritoneali, con complicazioni | 1.000 |
154 | Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 con complicazioni | 2.000 |
170 | Altri interventi sull'apparato digerente, con complicazioni | 1.000 |
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas | ||
191 | Interventi su pancreas, fegato e di shunt con c complicazioni | 2.000 |
192 | Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza complicazioni | 1.000 |
193 | Interventi vie biliari, ecc colecistectomia isolata con/ senza esplorazione del dotto biliare comune con complicazioni | 1.000 |
194 | Interventi vie biliari,ecc colecistectomia isolata con/ senza esplorazione del dotto biliare comune senza c complicazioni | 1.000 |
195 | Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune, con complicazioni | 1.000 |
199 | Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne | 1.000 |
200 | Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne | 1.000 |
201 | Altri interventi epatobiliari o sul pancreas | 1.000 |
Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo | ||
209 | Interventi su articolazioni maggiori e reimpianto di arti inferiori | 1.000 |
210 | Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età >17 con complicazioni | 1.000 |
213 | Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo | 1.000 |
214 | Interventi su dorso e collo, con complicazioni | 1.000 |
217 | Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per | 1.000 |
DRG | Descrizione | Indenn. euro |
malattie muscolari e connettive | ||
218 | Interventi arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femo- re, età >17 con complicazioni | 1.000 |
233 | Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con complicazioni | 1.000 |
471 | Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni de- gli arti inferiori | 2.000 |
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella | ||
263 | Trapianti di pelle e/o sbrigliamento per ulcere della pelle o cellulite con complicazioni | 1.000 |
Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali | ||
285 | Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutri- zionali o metaboliche | 2.000 |
286 | Interventi sul surrene e sulla ipofisi | 1.000 |
287 | Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endo- crine, nutrizionali e metabolismo | 1.000 |
292 | Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metabo- liche con complicazioni | 1.000 |
Xxxxxxxx e disturbi del rene e delle vie urinarie | ||
302 | Trapianto renale | 2.000 |
303 | Interventi su rene, uretere e interventi maggiori su vescica, per neoplasia | 1.000 |
304 | Interventi su rene, uretere e interventi maggiori su vescica, non per neoplasie con complicazioni | 1.000 |
315 | Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie | 1.000 |
Malattie e disturbi dell’apparato riproduttivo femminile | ||
353 | Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale | 1.000 |
354 | Intervento su utero e annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o annessi con complicazioni | 1.000 |
357 | Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne di ovaio o annessi | 1.000 |
Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario | ||
392 | Splenectomia, età > 17 | 1.000 |
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate | ||
400 | Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori | 2.000 |
401 | Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con complicazioni | 1.000 |
406 | Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con complicazioni | 2.000 |
Malattie infettive e parassitarie (Sistemiche o di sedi non specificate) | ||
415 | Interventi chirurgici per malattie infettive e parassitarie | 1.000 |
Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci | ||
442 | Altri interventi chirurgici per traumatismo, con complicazioni | 1.000 |
Ustioni | ||
458 | Ustioni non estese con trapianto di pelle | 2.000 |
472 | Ustioni estese con intervento chirurgico | 2.000 |
Traumatismi multipli rilevanti | ||
484 | Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti | 2.000 |
485 | Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumati- smi multipli rilevanti | 2.000 |
486 | Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilevanti | 2.000 |
Altri D.R.G. | ||
480 | Trapianto di fegato | 2.000 |
481 | Trapianto di midollo osseo | 2.000 |
482 | Tracheostomia per disturbi orali, laringei o faringei | 2.000 |
483 | Tracheostomia eccetto per disturbi orali, laringei o faringei | 2.000 |
999 | Altri d.r.g. non compresi nei precedenti | 500 |
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
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