INDICE
Istituto Tecnico Industriale Statale
“Xxxxx Xxxxxxx”
NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014 Giugliano in Campania (Na) tel. 081/0000000 – fax. 081/ 0000000 c.f. 94214310636
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO a.s. 2012/2013
INDICE
PARTE GENERALE COMUNE
CAPITOLO I – REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1: Materie oggetto della contrattazione integrativa
Articolo 2: Divieto di deroghe peggiorative e prerogative dirigenziali per l’organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane
Articolo 3: Ambito d’applicazione del contratto Articolo 4: Espletamento delle relazioni sindacali Articolo 5: Informazione preventiva
Articolo 6: Informazione successiva
Articolo 7: Procedure e tempi della contrattazione
Articolo 8: Validità delle decisioni
Articolo 9: Albo sindacale
Articolo 10: Permessi sindacali retribuiti
Articolo 11: Accesso agli atti
Articolo 12: Agibilità sindacale
CAPITOLO II –NORME IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEE SINDACALI
Articolo 13: Diritto di sciopero Articolo 14: Servizi minimi essenziali Articolo 15: Assemblee sindacali
CAPITOLO III – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
Articolo 16: Servizio di protezione e prevenzione (S.P.P.)
Articolo 17: Fondo per il finanziamento degli interventi per la sicurezza
Articolo 18: Rimozione dei fattori di rischio
Articolo 19: Formazione
Articolo 20: Assemblee
Articolo 21: Espletamento delle funzioni di R.L.S.
Articolo 22: Videoterminali, sostanze chimiche ed impianti elettrici
CAPITOLO IV – MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA
Articolo 23: Ripartizione delle risorse
Articolo 24: Fondo d’accantonamento
Articolo 25: Collaboratori del Dirigente scolastico
Articolo 26: Funzioni strumentali all’offerta formativa
Articolo 27: Altre attività ed incarichi con compensi a carico del fondo di istituto
Articolo 28: Criteri per l’assegnazione degli incarichi
Articolo 29: Attribuzione incarichi specifici ex art. 47 ccnl 29.11.2007 con il combinato disposto ex art. 7 del ccnl 7.12.2005 per la realizzazione del POF al Personale ATA.
Articolo 30: Personale A.T.A. – Prestazioni aggiuntive Articolo 31: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Articolo 32: Termini e modalità di pagamento
Articolo 33: Informazione, monitoraggio e verifica
PARTE SPECIALE RISERVATA AI DOCENTI
CAPITOLO V – DIRITTI INDIVIDUALI E GARANZIE DEL PERSONALE DOCENTE
Articolo 34: Attività di insegnamento
Articolo 35: Attività funzionali all’insegnamento
Articolo 36: Sostituzione dei docenti assenti e ore eccedenti d’insegnamento
Articolo 37: Orario giornaliero
Articolo 38: Accesso agli uffici e regolamento di utenza
Articolo 39: Orario di servizio del personale docente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica
Articolo 40: Permessi per il Diritto allo studio
Articolo 41: Permessi retribuiti Articolo 42: Permessi brevi Articolo 43: Assenze per malattia
PARTE SPECIALE RISERVATA AL PERSONALE ATA
CAPITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE ATA
Articolo 44: Riunione programmatica d’inizio anno
Articolo 45: Turnazione
Articolo 46: Orario flessibile
Articolo 47: Orario plurisettimanale
Articolo 48: Orario individuale su cinque giorni del personale amministrativo Articolo 49: Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato Articolo 50: Chiusura prefestiva
Articolo 51: Criteri di assegnazione del personale ai reparti
Articolo 52: Contingente minimo in caso di sciopero e/o assemblea sindacale
Articolo 53: Permessi per motivi di studio
Articolo 54: Permessi retribuiti Articolo 55: Permessi brevi Articolo 56: Assenze per malattia Articolo 57: Ferie
PARTE FINALE COMUNE
CAPITOLO VII – NORME FINALI
Articolo 58: Verifica dell’accordo Articolo 59: Interpretazione autentica Articolo 60: Pubblicazione del contratto Articolo 61: Durata del contratto
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO PER IL PERSONALE SCOLASTICO
IN SERVIZIO PRESSO L’I.T.I.S. “X. XXXXXXX” DI GIUGLIANO
A.S. 2012-13
Il giorno ... del mese di ......... 2013 alle ore ......, presso la sede dell’ITIS “GALVANI” sono convocate le Parti Sindacali ai sensi dell’art. 6 comma 3 del CCNL del 29.11.2007, per la stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto relativo al personale Docente ed A.T.A.
Per la parte pubblica:
il Dirigente Scolastico XXXXXXXX XXXXX
il consulente del D.S. D.S.G.A. XXXXXXXXX XXXXX
Per la parte sindacale i componenti della R.S.U.:
1) XXXXXXXX XXXXXX
2) XXXXXX XXXXXXXXX
3) XXXXX XXXXXXXX
I Rappresentanti territoriali delle XX.XX. di categoria firmatarie del C.C.N.L./Comparto Scuola
29.11.2007, come previsto dall'Accordo quadro 7.8.1998 sulla costituzione della RSU.:
1) CGIL SCUOLA
2) CISL SCUOLA DI XXXXXXX XXXXXX - Terminale Associativo
3) SNALS/CONFSAL
4) UIL SCUOLA
5) GILDA/UNAMS: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX - Terminale Associativo
XXXXXXXX XXXXX - Terminale Associativo
PARTE GENERALE COMUNE
CAPITOLO I – REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Premessa
Sulla materia del presente capitolo profonde e sostanziali modifiche sono state apportate dalla riforma “Brunetta” contenuta nel combinato disposto della Legge 4 marzo 2009 n. 15 e del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni (d’ora in poi s.m.i.), tra cui risulta definitivamente dirimente l’interpretazione autentica fornita con l’art.5 del D.L.vo
n.141 del 1° agosto 2011.
Sul tema specifico della contrattazione integrativa, inoltre, è intervenuta la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 13 maggio 2010 n. 7 ( Gazzetta Ufficiale n. 163 del15 luglio 2010) che fornisce indirizzi applicativi e distingue tra norme di diretta ed immediata applicazione e norme la cui applicazione decorre a partire dalla stipulazione dei C.C.N.L. relativi al triennio 2010/2012.
Le Norme di diretta ed immediata applicazione sono relative a :
due relazioni a corredo della Contrattazione Integrativa, di cui una illustrativa di competenza del D.S., per l’esplicitazione del contenuto essenziale della stessa e, l’altra, tecnico finanziaria di competenza del D.S.G.A.;
controlli sui contratti integrativi per le XX.XX. permane la competenza dei Revisori dei Conti; clausole di nullità dei contratti integrativi che non rispettano le nuove disposizioni;
esclusione dalla contrattazione integrativa delle norme su organizzazione degli uffici e prerogative dirigenziali, con particolare riguardo alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.
ART. 1
MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Le parti, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del CCNL 29/11/2007 e letto il nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 165/01 (come modificato dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 150/09), letto il nuovo articolo 40 del D.Lgs. n. 165/01(come modificato dall’articolo 54 del D.Lgs. n. 150/09), dai quali si evince che la funzione dirigenziale recupera un proprio ambito di responsabilità e che lo recupera in via esclusiva, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, per cui le decisioni del dirigente in merito al proprio ambito di competenza non afferiscono più alle materie di contrattazione, ma rientrano ora nelle materie di informativa sindacale, individuano le seguenti quali materie oggetto di contrattazione integrativa a livello d’istituzione scolastica:
1. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
2. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA;
4. criteri per la ripartizione dei compensi al personale docente ed ata relativi ai progetti nazionali e comunitari;
5. criteri per la ripartizione dei compensi al personale docente ed ata relativi ai progetti delle aree a rischio e/o a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.
ART. 2
DIVIETO DEROGHE PEGGIORATIVE e PREROGATIVE DIRIGENZIALI PER L’ ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI e LA GESTIONE delle RISORSE UMANE
Si premette che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del codice civile) e che gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF non possono essere oggetto di trattativa.
Si precisa inoltre che, con l’entrata in vigore del D.L.vo n.150/2009 in data 16 novembre 2009 e s.m.i., si ristabilisce la gerarchia delle fonti e conseguentemente si ridisegnano i confini tra materie riserva di legge e materie devolute alla contrattazione collettiva, per cui si dichiara con particolare evidenza che la legge non è derogabile dai contratti collettivi, salvo i casi in cui sia la legge stessa a prevedere l’eventuale derogabilità e si restituisce alla funzione dirigenziale, nell’ambito della riserva di legge, la pienezza delle sue prerogative in ambito di organizzazione degli uffici e di gestione delle risorse umane.
ART. 3
AMBITO D’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed A.T.A., con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso l' I.T.I.S. “XXXXX XXXXXXX ” di Giugliano in Campania (NA).
ART. 4
ESPLETAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali:
l’informazione preventiva e successiva, prevista dall’art. 6 del CCNL 29/11/2007 cosi come integrato dal nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 165/01 (come modificato dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 150/09) e dal nuovo articolo 40 del D.Lgs. n. 165/01 (come modificato dall’articolo 54 del D.Lgs. n. 150/09), verranno fornite nel corso di appositi incontri unitamente alla relativa documentazione;
partecipazione: attraverso accordi e/o intese;
conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.
ART. 5 INFORMAZIONE PREVENTIVA
Il Dirigente scolastico fornisce l’informazione e l’eventuale documentazione sulle materie di cui all’art. 1 del presente contratto con anticipo adeguato per consentire gli incontri per un esame congiunto.
Per ogni anno scolastico il Dirigente può concordare con le R.S.U. un calendario d’incontri per un esame congiunto. Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico, anche su richiesta di almeno due delle componenti della RSU.
Ogni convocazione deve essere notificata, per iscritto alle singole parti, di norma 5 giorni prima della data dell’incontro, tranne nei casi di necessità ed urgenza per i quali, di comune accordo, si decide di non stabilire alcuna formalità e di poter procedere alla notifica con il mezzo più rapido.
Gli incontri, per il confronto/esame, possono concludersi con un’intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel verbale devono essere riportate le diverse posizioni.
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall’inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà d’iniziativa, nell’ambito della vigente normativa di legge, con espresso riferimento all’art. 40 comma 3/ter del vigente testo del D.Lgs. n. 165/01 che prevede: “Qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata (il Dirigente Scolastico) può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva contrattazione.
Xxxx atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria previste dall’art. 40- bis (Revisori dei Conti)”.
Sono materie di informazione preventiva quelle previste dal CCNL/2006-2009, ora arricchite dei contenuti prima soggetti a contrattazione.
ART. 6 INFORMAZIONE SUCCESSIVA
Il D.S. fornisce l’informazione successiva con le stesse modalità dell’informazione preventiva sulle materie previste dal CCNL/07.
ART. 7
PROCEDURE E TEMPI DELLA CONTRATTAZIONE
La contrattazione si svolge sulle materie già individuate nella prima parte del presente contratto.
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre e terminare non oltre il 30 novembre.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale.
Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal Direttore Scolastico Regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate, di norma, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento.
La richiesta d’avvio della contrattazione può anche essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale.
E’ diritto di ciascun membro della RSU e del Dirigente scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione, contemperando tale diritto con le scadenze della vita scolastica.
Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l’amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza.
Di ogni seduta, a cura della R.S.U, può essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutte le parti, copia del quale viene pubblicata all’albo sindacale per 10 giorni.
ART. 8
VALIDITA’ DELLE DECISIONI
Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza dei componenti della R.S.U. eletta.
ART. 9 ALBO SINDACALE
Per le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali è predisposto un apposito albo nella sede dell’istituzione scolastica per affiggere materiale inerente alla loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale.
La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte di tutto il personale in servizio nella scuola.
Alla cura dell’albo provvederanno le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.
I singoli componenti della R.S.U. hanno anche diritto ad affiggere materiale inerente alla loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie d’interesse sindacale.
Il materiale inviato per l’affissione dalle Organizzazioni Sindacali, tramite posta, fax o via telematica sarà affisso all’albo sindacale a cura dell’amministrazione.
Il Dirigente provvede a trasmettere alla R.S.U. il materiale d’interesse sindacale pervenuto all’Istituto per posta, fax o via telematica.
ART. 10
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
Il monte ore dei permessi spettanti alle R.S.U. è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito (25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato).
I componenti la R.S.U. hanno titolo ad usufruire, nei luoghi di lavoro, dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale o per la propria attività sindacale.
I permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti consensualmente fra membri della R.S.U. eletta.
I permessi sindacali R.S.U. possono essere cumulati per periodi – anche frazionati – non superiori a dodici giorni a trimestre. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato R.S.U. spetta all’O.S. d’appartenenza. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il Dirigente almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso, dalle segreterie territoriali delle XX.XX., se si tratta della quota di permessi di propria competenza o direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza.
ART. 11 ACCESSO AGLI ATTI
I componenti della R.S.U., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso agli atti della scuola, sulle materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.
ART. 12 AGIBILITA’ SINDACALE
A richiesta, comunicazioni della R.S.U. saranno distribuite in visione a tutto il personale.
Ai componenti della R.S.U., nell’espletamento del loro mandato, sono garantite le prerogative sindacali previste dalla vigente normativa.
Dalla R.S.U. potranno essere avanzate richieste di incontri da concordare con il dirigente su argomenti e problematiche inerenti la loro competenza per le quali dovesse essere ritenuto utile da entrambe le parti un confronto.
CAPITOLO II – NORME IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEE SINDACALI
ART. 13 DIRITTO DI SCIOPERO
La comunicazione dell’indizione di uno sciopero, da parte del Dirigente scolastico, prevista dall’articolo 2, c.3 dell’accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della Legge 146/1990, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione da parte del Direttore regionale.
La comunicazione del Dirigente scolastico avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all’interno dell’istituto per consentire una ponderata valutazione della decisione da parte del personale.
Ai sensi dell’art. 3 dell’accordo già citato, il Dirigente scolastico dispone anche il preavviso di sciopero alle famiglie.
Ai sensi dell’art. 3 e 4 dell’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990, allegato al CCNL 98, il Dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Si precisa che l’eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.
ART. 14
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall’art. 2 comma 1 dell’accordo sull’attuazione della Legge 146/90.
Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente.
Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e, in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa specificata nel contratto di istituto relativo al personale ATA.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.
ART. 15 ASSEMBLEE SINDACALI
La RSU nel suo complesso può indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di lavoro, normalmente della durata di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti.
Le assemblee possono anche essere indette dalla R.S.U. congiuntamente con una o più Organizzazioni Sindacali di categoria aventi diritto ai sensi delle disposizioni vigenti.
La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d’istituto o esterna), l’ordine del giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 10 giorni prima, al capo d’istituto.
Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 5 giorni.
La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa all’albo dell’istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio di esprimere la propria adesione.
Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il capo d’istituto provvederà, ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e, conseguentemente, predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.
Al personale non interpellato, o che non è stato informato (per esempio perché in servizio su più sedi), non può essere impedito di partecipare all’assemblea.
La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazioni della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso che l’assemblea si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il Dirigente scolastico consentirà ad ogni dipendente che partecipa all’assemblea il tempo necessario per raggiungere la sede dell’assemblea stessa.
Il Dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali ingressi o uscite anticipate degli alunni. Queste si rendono necessarie qualora gran parte del personale docente impegnato sulle prime o sulle ultime ore di lezione relative all’assemblea aderisca alla stessa.
Quando sono convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il Dirigente scolastico e le R.S.U. stabiliscono preventivamente il numero dei lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili.
Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono all’assemblea e, in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa.
Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.
Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.
CAPITOLO III - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
ART. 16
SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (S.P.P.)
Il servizio di protezione e prevenzione è formato da:
Il Dirigente Scolastico, Xxxxxxxx Xxxxx
I suoi obblighi sono disciplinati dagli artt.17 e 18 del D.L. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Il Preposto D.S.G.A. Xxxxxxxxx Xxxxx
I suoi obblighi sono disciplinati dagli artt. 19 del D.L. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, designato dal Dirigente scolastico, con i seguenti compiti:
Individua e valuta i fattori di rischio;
Individua ed elabora le misure di prevenzione e sicurezza, le procedure e i sistemi di controllo relativi;
Informa i lavoratori sui rischi relativi all’istituzione scolastica, sui rischi specifici inerenti la loro mansione, sulle misure di prevenzione, sulle sostanze pericolose, sulle procedure riguardanti l’antincendio, l’emergenza, il pronto soccorso e sull’organizzazione della sicurezza nell’istituzione scolastica;
Partecipa alla Riunione periodica;
Propone i programmi d’informazione e formazione dei lavoratori;
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, designato nell’ambito della R.S.U..
Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e segnala, con almeno 3 giorni d’anticipo, le visite che intende effettuare; può essere accompagnato dal Dirigente scolastico, o da un suo incaricato; il Dirigente potrà dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita sarà redatto verbale, a cura del Dirigente scolastico e la nota, attestante il giorno, la durata del sopralluogo e l’elenco dei partecipanti varrà come documento giustificativo dell’assenza del R.L.S..
In relazione a visite effettuare fuori della propria abituale sede di servizio, al R.L.S. è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente certificate.
Il R.L.S. può essere convocato per la sua consultazione dal Dirigente scolastico con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza. Il R.L.S. può dilazionare l’invito per esigenze di servizio o per motivi personali, comunicandolo con una propria nota al Dirigente scolastico, il R.L.S. può chiedere un’integrazione dell’ordine del giorno, che sarà quindi integrato. Il R.L.S. può inoltre chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione all’interno di un luogo o sede di lavoro.
Il R.L.S. in occasione della consultazione da parte del Dirigente scolastico ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione: la consultazione deve essere verbalizzata e, nel verbale, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del R.L.S..
Questi conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma in calce al verbale. Il R.L.S. ha diritto di ricevere gratuitamente le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti l’organizzazione del lavoro e degli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e ai servizi di vigilanza. Il R.L.S. ha diritto di partecipare, in orario di servizio, alla formazione specifica, che prevede un programma di base di minimo 32 ore; la sua attività di formazione non rientra in alcun modo nei permessi orari specifici (40 annui) e va considerata a tutti gli effetti orario di lavoro.
Per l’espletamento dei suoi compiti, oltre ai permessi già previsti per le R.S.U., utilizza appositi permessi retribuiti pari a 40 ore annue, autonomamente gestiti; il R.L.S. deve essere consultato sulla designazione degli addetti del servizio e sull’organizzazione della formazione inerente la sicurezza.
Gli addetti al Primo Soccorso, sono incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione per gli incendi e lotta antincendio, dell’evacuazione dei luoghi di lavoro nei casi di grave pericolo e di salvataggio di primo soccorso e, in ogni caso, di gestione delle emergenze.
Sono nominati dal Dirigente scolastico, che deve individuare tali figure tra il personale in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del R.L.S. e del R.S.P.P. e non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione ai sensi dell’art.43 del D.L. n.81 del 9/4/ 2008.
Partecipano a corsi di formazione da un minimo di 8 ad un massimo di 12 ore, organizzati dall’Ufficio Studi e Programmazione della Direzione Scolastica Regionale.
Per l’anno scolastico 2011/12 sono stati designati addetti al primo soccorso: Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; è in corso la predisposizione delle attività di formazione per almeno altri 5 addetti, in particolare docenti di Educazione Fisica.
I lavoratori (art. 5 del D.L. 626/1994) devono segnalare carenze e possibili fonti di pericolo di cui vengono a conoscenza. La segnalazione va fatta per iscritto al Dirigente scolastico.
Hanno l’obbligo di partecipare alle esercitazioni; hanno diritto di essere forniti gratuitamente di D.P.I utili per la sicurezza (mascherine, guanti, etc…).Hanno il diritto e il dovere di partecipare, con particolare riferimento al personale di nuova assunzione e con riferimento al posto di lavoro ed alla mansione svolta da ciascuno, a corsi di formazione sulla prevenzione e tutela della salute, durante l’espletamento della propria attività lavorativa, della durata non inferiore alle 8 ore annue pro-capite. Nell’anno scolastico 201/12 la formazione eventuale riguardante tutti i lavoratori dell’istituto si attuerà nel periodo che verrà indicato dal responsabile per la sicurezza. Qualora risulti impossibile la contemporanea partecipazione di tutti i lavoratori in orario di servizio, si procederà ad una formazione scaglionata e/o volontaria. Detti corsi dovranno svolgersi di norma entro il mese di dicembre.
ART. 17
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA
Per tutti gli interventi relativi alla sicurezza, esclusi quelli a carico dell’Ente proprietario dell’immobile, nel Programma Annuale dell’istituto scolastico sarà inserito per l’anno 2013 l’importo pari al finanziamento ministeriale che verrà eventualmente erogato. Tale importo è aggiuntivo e distinto dal fondo dell’istituzione scolastica, da cui è vietato attingere per interventi riguardanti la sicurezza o remunerare l'incarico di R.S.P.P.
ART. 18
RIMOZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
Il Dirigente scolastico, per la rimozione dei fattori di rischio, deve prioritariamente attivare l’ente locale proprietario dell’immobile. Può altrimenti stipulare un’apposita convenzione con l’Ente locale per la delega all’istituzione scolastica degli interventi da effettuare, che devono essere indicati con le priorità nella convenzione stessa, insieme alle risorse che l’Ente mette a disposizione ad ai tempi del loro trasferimento.
ART. 19 FORMAZIONE
Gli interventi di formazione vengono organizzati, prioritariamente, all’interno dell’orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile, per problemi organizzativi dei moduli formativi stessi oppure per esigenze di servizio, i partecipanti sono consideranti in servizio, il relativo tempo è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.
L’attività di formazione si completa con la predisposizione di un opuscolo informativo sulle principali norme di sicurezza, con particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna categoria di personale. E’ compito del Dirigente scolastico curare la distribuzione di tale opuscolo a tutti i lavoratori in servizio nonché a tutti quelli che prenderanno servizio in data successiva, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, entro 10 giorni dall’assunzione.
ART. 20 ASSEMBLEE
Il R.L.S., nel limite di 6 ore annue, può convocare assemblee dei lavoratori, in orario di lavoro, per illustrare l’attività svolta e/o per la trattazione d’argomenti specifici riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Tali ore sono da considerarsi aggiuntive al normale monte ore annuale di 10 ore, di cui ciascun lavoratore può disporre per la partecipazione alle assemblee sindacali.
ART. 21
ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI R.L.S.
L’istituzione scolastica mette a disposizione del R.L.S. quanto necessario al normale svolgimento della sua attività.
ART. 22
VIGILANZA SANITARIA, VIDEOTERMINALI, SOSTANZE CHIMICHE ED IMPIANTI ELETTRICI
Il Dirigente assicura il controllo riguardante:
l’uso di videoterminali (non più di 20 ore settimanali);
la manipolazione/esposizione a sostanze potenzialmente pericolose (rischio chimico e/o biologico); la sicurezza degli impianti (mediante richiesta all’Ente proprietario)
D’intesa con RSPP e RLS il Dirigente può prendere in considerazione la possibilità di nominare il Medico competente.
PARTE RISERVATA A RSU
CAPITOLO IV
MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
ART. 23 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Per un’equilibrata ripartizione delle risorse fra il personale docente ed il personale ATA, sia derivanti dallo sviluppo dei parametri per il calcolo del budget del FIS, sia derivanti da specifiche disposizioni ministeriali in materia, tenuto conto dell’art. 85 C.C.N.L. 29/11/2007 e della sequenza contrattuale F.I.S. 8/4/2008, sia quelle disponibili per il riutilizzo delle economie degli anni precedenti, si conviene che tutte le somme a destinazione comune saranno ripartite tenuto conto dell’apposita delibera n°27/12 dell'8.9.2012 del Consiglio d’Istituto (in modo proporzionale al numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire un’ora aggiuntiva - docenti tabella n. 5 allegata al C.C.N.L. 29/11/2007 - personale ATA tabella n. 6 allegata al
C.C.N.L. 29/11/2007), per circa il 70% al personale docente e per circa il 30% al personale a.t.a. .
All’uopo le risorse che si prevedono disponibili per l’attuazione di tutte le attività funzionali e dei progetti inseriti nel P.O.F. da parte del personale Docente ad A.T.A., da attingere dalla complessiva disponibilità del finanziamento M.I.U.R. per il F.I.S. anno 2012/2013 ammontano ad € 100.077,40 lordo dipendente e, quali economie consolidate al 31 agosto 2012, € 138.754,09 + € 58.473,02 lordo dipendente su STP cedolino unico,
Dal totale va preventivamente dedotta la quota. art. 59 CCNL 29/11/2007, come sostituito della sequenza contrattuale A.T.A. 25/07/2008 per l’indennità di direzione del D.S.G.A pari ad €. 6.767,70 lordo stato, e la quota art. 88 comma 2 lettera i e j CCNL 29/11/2007 per l’indennità di direzione per il sostituto D.S.G.A pari ad €. 1.343,99 lordo stato, per un totale di €.6.112,80, lordo dipendente:
Per cui:
Calcolo lordo dipendente : €. 100.077,40 - €. 6.112,80= €. 93.964,59
Sommando tale cifra alle cifre relative alle economie sopra citate, è possibile ricavare la quota da suddividere in percentuale tra personale Docente e ATA.
Calcolo lordo dipendente: €. 93.964,59 + 138.754,09 + 58.473,02 = € 291.191,70 per cui:
Personale Docente Personale A.T.A:
€. 203.834,19 lordo dipendente (pari al 70,00 %)
€.
87.357,51 lordo dipendente (pari al 30,00 %)
ART. 24
FONDO D’ACCANTONAMENTO
D'intesa con la RSU, si prevede un accantonamento prudenziale di una quota pari a circa € 90.000,00 lordo dipendente del fondo come sopra calcolato che verrà utilizzata per l'a.s. 2013/14 in caso di mancata, ritardata o parziale erogazione del MOF, con le modalità di ripartizione di cui all’articolo precedente, per retribuire le attività aggiuntive del personale Docente ed ATA indispensabili al funzionamento del servizio scolastico.
ART. 25
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ai sensi dell’art. 34 del CCNL 29/11/2007 e dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., nonché alla luce del disposto del nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 165/01 (come modificato dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 150/09) e del nuovo articolo 40 del D.Lgs.
n. 165/01(come modificato dall’articolo 54 del D.Lgs. n. 150/09), il Dirigente scolastico si avvale, nello pienezza dello svolgimento delle proprie funzioni e prerogative esclusive in ambito di organizzazione degli uffici e di gestione delle risorse umane, di tre docenti dallo stesso individuati, ai quali delega compiti di collaborazione con un compenso forfetario complessivo, stabilito dall’apposita delibera n°27/12 dell'adottata dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell' 8.9.2012, pari ad €. 15.071,59 lordo dipendente - a carico del fondo per le attività aggiuntive , di cui all’art. 88 comma 2 lettera e del CCNL 29/11/2007.
Per il Docente Collaboratore al quale il Dirigente scolastico ha delegato anche i compiti specifici di sostituzione in caso di sua assenza o impedimento, è destinato un compenso forfetario annuo ad €.6.405,44 lordo dipendente su STP cedolino unico; mentre, ai restanti docenti collaboratori è destinato un compenso forfetario annuo lordo stato rispettivamente pari ad €. 4.898, 26 lordo dipendente su STP cedolino unico); ed € 3.767, 89 lordo dipendente su STP cedolino unico).
ART. 2
FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA FORMATIVA
Tenuto conto dell’art. 30 comma 2 del CCNL 29/11/2007, nonché alla luce del disposto del nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 165/01 (come modificato dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 150/09) e del nuovo articolo 40 del D.Lgs. n. 165/01(come modificato dall’articolo 54 del D.Lgs. n. 150/09) e s.m.i., il Dirigente scolastico ha individuato n. 6 funzioni strumentali al P.O.F. per l’a.s. 2012/2013, di cui due per l’area n.1, una per l’area n.2, due per l’area n.3, una per l’area n.4.
Considerato che le risorse economiche utilizzabili per compensi ad essi destinati ammontano a €. 5.224,24 lordo dipendente su STP cedolino unico, alle quali si conviene di sommare le economie dei precedenti xx.xx. ammontanti a €. 2.670,88 lordo
dipendente su STP cedolino unico, per un totale di € 7.895,12, si ripartisce tale importo in ragione di un sesto per ciascuno dei
docenti Funzione Strumentale al P.O.F., per un compenso forfetario pro-capite annuo pari ad €.1.315,85 lordo dipendente su STP cedolino unico.
ART. 27
ALTRE ATTIVITA’ ED INCARICHI CON COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO
Ai sensi art. 88 c. 1 C.C.N.L 29/11/2007 saranno retribuite, in via previsionale e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, le seguenti attività e relativi incarichi per le diverse esigenze organizzative e didattiche, prevedendo compensi sia su base oraria che in misura forfetaria, nell’ambito del POF deliberato dal Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio d’Istituto.
N. | TIPOLOGIA DELL’INCARICO DA SVOLGERE PERSONALE DOCENTE | UNITA’ IMPEGNATE | N. ORE PROCAPITE | N. ORE TOTALE | € TOT |
1 | Gruppo “ H “ Coordinatore | 1 | 100 | 100 | € 1.750,00 |
2 | Gruppo “ H “ Componenti | 15 | 12 | 180 | € 3.150,00 |
3 | Responsabili attività di supporto alle elezioni XX.XX. | 3 | 25 | 75 | € 1.312,50 |
4 | Collaboratore del R.S.P.P | 1 | 50 | 50 | € 875,00 |
5 | Responsabile Ufficio Tecnico | 1 | 200 | 200 | € 3.500,00 |
6 | Collaborazione Uff. Tecnico | 1 | 50 | 50 | € 875,00 |
7 | Responsabile Annuario/doc. fotovideo | 1 | 100 | 100 | € 1.750,00 |
8 | Curatore responsabile sito WEB istituto | 1 | 50 | 50 | € 875,00 |
9 | Responsabile innovazione TIC - rete LAN | 1 | 150 | 150 | € 2.625,00 |
10 | Coordinatore Dipartimento | 18 | 50 | 900 | € 15.750,00 |
11 | Coordinatore e segret di classe 2^, 3^ e 5^ | 29 | 50 | 1450 | € 25.375,00 |
12 | Coordinatore e segret di classe 1^ e 4^ | 25 | 30 | 750 | € 13.125,00 |
13 | Tutor per anno di prova neoimmessi | 5 | 15 | 75 | € 1.312,50 |
14 | Attività alternative alunni non frequentanti lezioni di IRC | 13 | 30 | 390 | € 6.825,00 |
TOTALE ORE IMPEGNATE | 4520 | € 79.100,00 |
PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA AGGIUNTIVE ATA A.S. 2012-2013 | ||||||||||||||
COLLABORATORI SCOLASTICI | 4 DODICESIMI | 8 DODICESIMI | ||||||||||||
GG. | ORE | TOTALE | IMP. OR. | TOTALE | GG. | ORE | TOTALE | IMP. OR. | TOTALE | |||||
ORARIO POMERIDIANO ED. FISICA | 55 | 3 | 165 | € 12,50 | € | 2.062,50 | 100 | 3 | 300 | € 12,50 | € | 3.750,00 | ||
MANUTENZIONE GIARDINO | 20 | € 12,50 | € | 250,00 | 40 | € 12,50 | € | 500,00 | ||||||
MANUTENZIONE EDIFICIO | 50 | € 12,50 | € | 625,00 | 100 | € 12,50 | € | 1.250,00 | ||||||
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI | 60 | 1 | 60 | € 12,50 | € | 750,00 | 150 | 1 | 150 | € 12,50 | € | 1.875,00 | ||
ATTIVITA POMERIDIANE PROGETTI | 20 | 3 | 60 | € 12,50 | € | 750,00 | 100 | 9 | 790 | € 12,50 | € | 9.875,00 | ||
355 | € | 4.437,50 | 1380 | € 17.250,00 | € 21.687,50 | 1735 | ||||||||
ASSISTENTI TECNICI | 4 DODICESIMI | 8 DODICESIMI | ||||||||||||
N. A.T. | ORE | TOTALE | IMP. OR. | TOTALE | N. A.T. | ORE | TOTALE | IMP. OR. | TOTALE | |||||
IMPIANTO ELETTRICO CLASSI | 10 | 30 | 300 | € 14,50 | € | 4.350,00 | € 14,50 | € | - | |||||
MAGGIORE IMPEGNO(COMPUTER CLASSI) | 6 | 20 | 120 | € 14,50 | € | 1.740,00 | 6 | 40 | 240 | € 14,50 | € | 3.480,00 | ||
ATTIVITA POMERIDIANE PROGETTI | 12 | 12 | 144 | € 14,50 | € | 2.088,00 | 12 | 30 | 290 | € 14,50 | € | 4.205,00 | ||
564 | € | 8.178,00 | 530 | € | 7.685,00 | € 15.863,00 | 1094 | |||||||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | 4 DODICESIMI | 8 DODICESIMI | ||||||||||||
N. A.T. | ORE | TOTALE | IMP. OR. | TOTALE | N. A.T. | ORE | TOTALE | IMP. OR. | TOTALE | |||||
MAGGIORE IMPEGNO | 162 | € 14,50 | € | 2.349,00 | 300 | € 14,50 | € | 4.350,00 | ||||||
STRAORDINARIO | 9 | 30 | 270 | € 14,50 | € | 3.915,00 | 9 | 60 | 540 | € 14,50 | € | 7.830,00 | ||
ATTIVITA POMERIDIANE PROGETTI | 9 | 12 | 108 | € 14,50 | € | 1.566,00 | 9 | 30 | 168 | € 14,50 | € | 2.436,00 | ||
540 | € | 7.830,00 | 1008 | € 14.616,00 | € 22.446,00 | 1548 | ||||||||
€ 20.445,50 | € 39.551,00 | € 59.996,50 |
ART. 28
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI NELLE ATTIVITA’ POF, PON, POR, IFTS, e PROGETTI
U.E. , NAZIONALI e EE. LL.
Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia del Dirigente scolastico e degli XX.XX., gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dagli XX.XX. nell’ambito POF, PON, POR, IFTS, PROGETTI U.E., NAZIONALI e EE.LL. sono attribuiti ai docenti sulla base di spontanee candidature degli interessati.
In presenza di più candidature, il Dirigente scolastico attribuisce l’incarico tenendo conto dei seguenti elementi: curriculum vitae et studiorum personale;
precedenti esperienze nello stesso ambito didattico educativo e progettuale;
esperienze professionali maturate all’interno o all’esterno dell’Amministrazione scolastica debitamente documentate; competenze specifiche acquisite derivanti da titoli, pubblicazioni, masters, ecc., debitamente documentate;
competenze digitali certificate ed effettiva disponibilità ad utilizzare le tecnologie didattiche multimediali utili al proficuo svolgimento delle attività.
Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere candidature per gli incarichi, anche nell’ottica di un’equa distribuzione dei compensi derivanti dal fondo dell’istituzione o da altre fonti di risorse economiche, la Dirigenza assicura la massima pubblicità nell’occasione dell’assegnazione di un incarico o funzione.
Tale pubblicità viene assicurata tramite comunicazione recante l’indicazione dell’incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, con pubblicazione della stessa all’albo.
Il Dirigente scolastico informa la R.S.U. per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l’esigenza nel corso dell’anno scolastico.
Per il personale Docente e ATA impegnato nelle attività progettuali a carico del FIS, si conviene di definire un limite massimo retributivo annuale procapite di € 4.375,00 (lordo dipendente), corrispondente di norma, per i docenti, a circa h 250 funzionali per
a.s. e a circa h 125 di insegnamento per a.s.; per gli Assistenti amministrativi e Assistenti tecnici a circa h 300; per i Collaboratori scolastici a circa h 350. Tale limite può essere superato in caso di attività per le quali fosse insufficiente il n° di lavoratori per i quali sia stata accertata la competenza secondo i suddetti criteri e che abbiano dichiarato la disponibilità all'incarico.
ART. 29
ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI EX ART. 47 CCNL 29.11.2007 CON IL COMBINATO DISPOSTO EX ART. 7 DEL CCNL 7.12.2005 PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O.F. AL PERSONALE A.T.A.
Visto che ai sensi dell’art. 47 comma 1 lettera “b” del CCNL 29/11/2007 è necessario attribuire incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali A.T.A., comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dello svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa si propone l’attivazione di Incarichi Specifici per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, compatibilmente con il budget complessivo spettante a questa istituzione scolastica ed articolati per figure di riferimento, per lo che svolgimento compiti di coordinamento di aree e personale o, in misura minore, per compiti particolarmente gravosi o delicati secondo la proposta di attribuzione prevista dal piano annuale di lavoro del personale A.T.A. predisposto dal D.S.G.A. ed adottato dal Dirigente Scolastico.
Nell’attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto il personale destinatario della progressione orizzontale ex Art. 7 del CCNL 7/12/2005, secondo quanto stabilito dal l’Accordo Miur-OOSS del 10/5/2006, di cui si ritiene utile riportare il testo integrale riferito all’Art. 4 “Ricadute sull’organizzazione del lavoro” :
«1. All’inizio dell’anno scolastico 2006/2007 il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva di cui al successivo art. 6, comma 3, ed inserito nel percorso di formazione, è individuato - in relazione al numero delle posizioni economiche attribuibili
- nel piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA, quale titolare per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui al comma 3 dell’articolo 7 del CCNL succitato.
2. La contrattazione di scuola nella definizione dell’organizzazione del lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera i), del CCNL 24 luglio 2003, terrà conto delle ulteriori predette mansioni affidate al personale di cui al precedente comma 1, che escludono l’attribuzione degli incarichi e dei compiti previsti dall’articolo 47 del CCNL 24 luglio 2003, compresa, per il profilo dell’assistente amministrativo, la sostituzione del DSGA.
3. Qualora in talune istituzioni, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, sia previsto , ai sensi dell’articolo 47 citato, l’affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità - rispetto alle ulteriori mansioni disciplinate dal presente Accordo - ma comportanti, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di scuola, un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni economiche di cui all’articolo 7 del menzionato CCNL del 7 dicembre 2005, resta demandata alla stessa sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l’eventuale compensazione economica necessaria per assicurare la parità di trattamento tra le due retribuzioni.
Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse assegnate alla scuola ai sensi dell’art. 47, ferma restando la natura accessoria dell’eventuale integrazione compensativa adottata.»
Considerato che le risorse economiche utilizzabili per compensi ad essi destinati ammontano a € 3.236,30 lordo dipendente su NOIPA cedolino unico), il Dirigente informa la R.S.U., per quanto attiene al personale A.T.A. facente parte della qualifica professionale di assistente tecnico, valutato che occorre garantire in aggiunta alle normali attività e mansioni espressamente previste dai compiti propri dell’area di appartenenza, una più razionale e diffusa gestione delle risorse umane per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle potenzialità di tutti i dodici laboratori esistenti per l’anno 2012/13, che ha deciso di affidare a ciascun assistente tecnico con contratto di lavoro a tempo indeterminato non destinatario della progressione orizzontale di carriera prevista dall’art. 7 del CCNL 7/12/2005, né beneficiario della seconda posizione stipendiale un incarico specifico relativo all’area, al settore ed al laboratorio di competenza, nonché ad un coordinamento comparato e di sinergica collaborazione tra gli assistenti delle varie aree ai fini della sempre più efficace realizzazione del piano dell’offerta formativa. Pertanto le risorse economiche verranno ripartite in 6 quote annue lordo dipendente pari ad €. 400,00 (quattrocento/00) ciascuna. Il Dirigente scolastico informa inoltre la R.S.U. che decide di non attribuire per l’anno scolastico 2012/13 gli incarichi di cui sopra relativi al personale A.T.A. facente parte della qualifica professionale di assistente amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto tutti destinatari della progressione orizzontale di carriera prevista dall’art. 7 del CCNL 7/12/2005 o della seconda posizione stipendiale.
Il Dirigente scolastico, informa infine la R.S.U. che decide, per l’anno scolastico 2012/2013 gli incarichi di cui sopra relativi al personale A.T.A. facente parte della qualifica professionale di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato non destinatario della progressione orizzontale di carriera prevista dall’art. 7 del CCNL 7/12/2005 o della seconda posizione stipendiale, secondo i criteri della professionalità, responsabilità, disponibilità di ripartite in 3 quote annue lordo dipendente pari ad €. 278,83 (duecentosettantotto/83) ciascuna.
Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare dichiarazione di accettazione; la corresponsione del compenso previsto verrà effettuata previa certificazione di avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A e in ogni caso solo a coloro che durante il periodo dal 1/9/2012 al 30/6/2013 non avranno superato il limite complessivo di 60 giorni di assenza dal servizio per i motivi sottoindicati:
Assenza per qualunque tipo di malattia; Ferie e recupero ferie anno precedente; Festività soppresse;
Permessi retribuiti;
Permessi retribuiti per eventi e cause particolari; Permessi brevi non recuperati;
Aspettativa per motivi di Famiglia; Aspettativa per motivi di Lavoro; Aspettativa per motivi di studio; Aspettativa per motivi personali; Congedi Parentali;
Congedi per particolari patologie dei familiari
ART. 30
PERSONALE ATA – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Ai sensi dell’articolo 88 comma 2 lettera “e” e lettera “k” del CCNL 29/11/2007, fatte salve le quote del fondo già istituzionalmente destinate alle singole categorie, al personale ATA in servizio presso l’istituto viene riservata una quota pari a circa il 30% sull’importo totale del F.I.S. di ogni esercizio. Tale percentuale è calcolata tenendo conto del numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire un’ora aggiuntiva. Tale quota sarà utilizzata per retribuire il personale che abbia effettivamente svolto prestazioni aggiuntive per incarichi previsti dal contratto d’istituto o assegnati dalla Dirigenza nel rispetto di tale contratto, il compenso potrà essere stabilito secondo base oraria o anche in misura forfetaria.
Si concordano i seguenti criteri generali di impegno:
retribuzione per sostituzione colleghi assenti non sostituiti con supplente temporaneo; intensificazione per attività di maggiore impegno durante le ore di servizio;
compensi per flessibilità oraria e turnazioni; compensi per lavoro straordinario;
compensi per partecipazione ai progetti previsti dal POF.
ART. 31
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
L’articolo 3 della sequenza contrattuale A.T.A. del 25 luglio 2008, che ha sostituito l’art. 89 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007, ha stabilito che al Direttore dei servizi generali ed amministrativi possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto e che inoltre allo stesso compete, secondo la TABELLA 9 - MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’INDENNITA’ DI
DIREZIONE – una Indennità di Direzione a.s.2012/2013 determinata come segue.
1) Parte fissa, corrisposta direttamente dalla DPSV del MEF a decorrere dall’ 1/1/2006: €. 1.750,00.
2) Parte variabile, a carico del fondo di istituto a decorrere dal 1/9/2008, secondo valori annui determinati e specifici per l’ITIS “Xxxxx Xxxxxxx”, pari a €. 5.100 lordo dipendente su STP cedolino unico.
ART. 32
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
I compensi a carico del fondo sono liquidati interamente, di norma, entro il 31 agosto di ogni anno scolastico in cui si sono svolte le attività.
Per le attività finanziate da enti pubblici e privati i compensi saranno liquidati, di norma, entro 30 giorni dal momento in cui l’istituto disporrà del finanziamento presso la propria banca.
Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato deve presentare richiesta scritta, al termine di tutte le attività svolte, indirizzata al Dirigente scolastico.
La richiesta conterrà l’elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto dalla relativa nomina e tutta la documentazione relativa all’effettivo svolgimento delle attività.
In caso di ritardo nella disposizione dei finanziamenti si conviene che, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi circa la disponibilità di fondi presso l’istituto cassiere, il Dirigente scolastico potrà disporre i pagamenti relativi con eventuali anticipazioni di cassa.
ART. 33
INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA
Il Dirigente scolastico fornirà alle RSU l’informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica. Per le attività finanziate da enti pubblici o privati entro 60 giorni dall’approvazione delle attività stesse; l’informazione successiva, all’assegnazione degli incarichi ai singoli dipendenti, attraverso copia dell’elenco dei nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto.
PARTE SPECIALE RISERVATA
AI DOCENTI
CAPITOLO V
DIRITTI INDIVIDUALI E GARANZIE DEL PERSONALE DOCENTE
ART. 34
ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO
Si articolerà secondo l’integrale applicazione dell’art. 28 del C.C.N.L. 29/11/2007.
ART. 35
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Si articolerà secondo l’integrale applicazione dell’art. 29 del C.C.N.L. 29/11/2007, ed inoltre si prevede che in relazione a tutte le riunioni il D.S. ne predisponga comunicazione, mediante circolare contenente la convocazione almeno 5 giorni lavorativi prima, salvo casi di particolare urgenza o gravità. La circolare recherà la data, l’orario d’inizio e l’ordine del giorno della riunione.
Nella programmazione annuale delle attività collegiali il Dirigente scolastico terrà conto delle esigenze dei docenti con un numero di classi superiore a cinque.
Le riunioni collegiali saranno programmate, ove possibile, secondo una turnazione dei giorni della settimana, ossia impegnando i docenti, di volta in volta, in giorni diversi.
ART. 36
SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI E ORE ECCEDENTI D’INSEGNAMENTO
Nella procedura di sostituzione dei docenti assenti si procederà secondo il seguente ordine di priorità di utilizzo:
1. docenti totalmente a disposizione dell’istituto;
2. docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore;
3. docenti tenuti al recupero dei permessi brevi attribuiti dal Dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 16 del CCNL 29/11/2007;
4. docenti la cui classe è totalmente assente,
5. docenti che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti d’insegnamento tenuto conto del divieto di eccedere le 6 ore settimanali, oltre il normale orario di cattedra, di lezione frontale, a qualsiasi titolo prestate.
In tutte le fasi sopra descritte saranno utilizzati, per primi i docenti della classe , poi quelli delle stesse discipline dei docenti assenti, infine si adotterà il criterio della rotazione, fermo restando il superiore interesse alla vigilanza degli allievi, in particolare di quelli minori affidati all’istituto.
Le parti convengono di utilizzare i docenti, che ne fanno domanda ad inizio dell’anno scolastico, fino a sei ore aggiuntive di insegnamento settimanali complessive per sostituire colleghi assenti, ove in esse non si intendono comprese eventuali ore di lezione frontale prestate nell’ambito di attività o progetti del POF. Le ore sono compensate se effettivamente prestate e, quindi, non potrà essere considerata obbligatoria la presenza in istituto, durante le ore che non siano state richieste dall’amministrazione almeno un’ora prima della prestazione effettiva. Tale norma non si applica per coloro che hanno dato la disponibilità per la prima ora di lezione.
ART. 37 ORARIO GIORNALIERO
Non possono essere previste più di quattro ore consecutive d’insegnamento e di ore a disposizione per completamento cattedra, salvo diversa disponibilità del docente.
Non si possono in ogni caso superare le otto ore d’impegno giornaliero, considerando tutte le attività e comunque nello stabilire l’orario d’inizio delle riunioni collegiali e delle attività pomeridiane il Dirigente scolastico dovrà tenere conto del diritto del lavoratore d’usufruire della pausa per il pranzo.
ART. 38
ACCESSO AGLI UFFICI E REGOLAMENTO DI UTENZA
Ogni dipendente, docente o ATA, può accedere allo sportello degli uffici di segreteria per ogni pratica o necessità personale. L’accesso è consentito unicamente, attraverso lo sportello di Front-Office appositamente istituito e riservato a tale personale, nei giorni e negli orari che il Dirigente scolastico, sentito il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, stabilisce con proprio provvedimento pubblicato all’albo per opportuna conoscenza.
In nessun caso è consentito accedere direttamente all’interno degli uffici di segreteria; tanto sia nel rispetto della necessaria riservatezza che della regolare prestazione di lavoro degli addetti.
Il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, per motivi di urgenza e/o gravità, potranno eccezionalmente autorizzare, in deroga a quanto sopra, l’accesso agli uffici del personale docente ed ATA che ne avesse fatto ad essi richiesta.
Tutta la corrispondenza che il personale docente ed ATA intenda far pervenire al Dirigente scolastico dovrà essere unicamente consegnata allo sportello dell’ufficio di segreteria che, a richiesta, rilascerà eventuale ricevuta.
Il D.S. valutata se l’assunzione della corrispondenza indirizzatagli dovrà avvenire al protocollo generale oppure a quello riservato, impartirà poi opportune disposizioni al personale addetto; gli interessati potranno, quindi, richiedere gli estremi della assunzione al protocollo della propria corrispondenza, almeno 48 ore dopo l’avvenuta consegna allo sportello.
Il lavoratore ha diritto alla visione di tutti gli atti dell’istituzione scolastica, che non siano soggetti a protocollo riservato, che siano pertinenti con l’esercizio del legittimo interesse e del comprovato diritto soggettivo, che comunque non compromettano il diritto alla privacy di terzi; la presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 39
ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Durante tutti i periodi d’interruzione dell’attività didattica (vacanze estive, vacanze pasquali, vacanze natalizie, periodo 1° settembre – inizio delle lezioni, periodo successivo al termine dell’attività didattica) il personale docente è tenuto a prestare servizio solo per le attività predisposte dal Dirigente scolastico in quanto programmate e deliberate dal Collegio dei docenti.
Pertanto, i docenti sono tenuti all’obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola solo nei giorni in cui si svolgono tali attività.
ART. 40
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
I permessi per il diritto allo studio (150 ore) sono concessi a tutti i lavoratori che ne hanno diritto secondo le modalità previste dall’articolo 3 del D.P.R. n. 295/88 e dal CCDP 28/11/1995 integrato dal CCDP 4/12/1997, dalla Legge n. 53/2000 e dalla C.M. 4/11/2002 n. 120.
ART. 41 PERMESSI RETRIBUITI
Si darà applicazione integrale al disposto dell’articolo 15 del C.C.N.L. 29/11/2007.
ART. 42 PERMESSI BREVI
Si darà applicazione integrale al disposto dell’articolo 16 del C.C.N.L. 29/11/2007.
ART. 43 ASSENZE PER MALATTIA
Si darà applicazione integrale al disposto dell’articolo 17 del C.C.N.L. 29/11/2007.
PARTE SPECIALE RISERVATA AL PERSONALE A.T.A.
CAPITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE
A.T.A. e PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
ART. 44
RIUNIONE PROGRAMMATICA D’INIZIO ANNO
Contestualmente alla definizione del piano dell’offerta formativa da parte degli organi collegiali e precedentemente al confronto con la R.S.U. e le XX.XX. il Dirigente scolastico, qualora sia in servizio almeno l’80% del personale previsto nei singoli profili e comunque non oltre il 30 ottobre, sentito il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, convoca la riunione programmatica d’inizio anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale in merito a:
organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici; criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
articolazione dell’orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale; utilizzazione del personale;
individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa; effettuazione delle prestazioni aggiuntive.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi formula quindi una proposta di piano delle attività e la sottopone al Dirigente scolastico per la sua formale adozione.
Il Dirigente scolastico, informata la R.S.U. e le XX.XX, adotta il piano;
ne dà pubblicità attraverso l’affissione all’albo; incarica il D.S.G.A. della sua puntuale attuazione.
CRITERI E MODALITA’DI ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO
ART. 45 TURNAZIONE
L’organizzazione del lavoro articolata su turni potrà essere adottata da parte dell’istituzione scolastica qualora l’orario ordinario non riesca ad assicurare l’effettuazione di servizi legati alle attività pomeridiane, didattiche o d’istituto.
Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti, tenuto anche conto delle professionalità necessarie in ciascun turno. L’adozione dell’organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all’istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia nell’erogazione del servizio.
ART. 46 ORARIO FLESSIBILE
Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica, nell’ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita.
Potranno essere prese in considerazione eventuali richieste in tal senso, compatibilmente con le necessità dell’istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola.
ART. 47
ORARIO PLURISETTIMANALE
In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione delle unità di personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio, tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base della accertate disponibilità del personale interessato.
Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all’orario d’obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell’anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.
ART. 48
ORARIO INDIVIDUALE SU CINQUE GIORNI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Tenuto conto dello svolgimento dell’attività scolastica, da ottobre a maggio l’orario settimanale di lavoro del personale amministrativo può essere distribuito su cinque giorni. Tale articolazione deve essere adottata a seguito di richiesta e/o di esplicita disponibilità del personale interessato.
Non più del 50% del personale in organico potrà utilizzare lo stesso giorno libero.
I recuperi pomeridiani sono di norma programmati per almeno tre ore consecutive ma, qualora esistano particolari esigenze di servizio, sarà possibile articolare l’orario con periodi programmati non inferiori alle due ore con tre rientri pomeridiani, previo accordo con il personale interessato e senza che ciò determini aggravio di lavoro per gli altri dipendenti. Il giorno libero feriale s’intende comunque goduto anche nel caso di coincidente malattia o chiusura della scuola.
ART. 49
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l’orario di lavoro programmato per il titolare assente. Il Dirigente scolastico, sentito il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, può autorizzare, su richiesta dell’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a condizione che questo comporti la modifica dell’orario assegnato al rimanente personale; a tale personale possono essere riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per lo svolgimento di attività aggiuntive.
ART. 50 CHIUSURA PREFESTIVA
Nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio per giornate comprese fra l’inizio dell’anno scolastico e il 30 giugno, e del 75% per quelle ricadenti nei mesi di luglio e agosto.
Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:
- giornate di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.
Spetta al Direttore dei servizi generali ed amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il controllo del recupero delle ore di lavoro non prestate.
ART. 51
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI REPARTI
Nell’assegnazione del personale ai reparti si terrà conto:
- delle esigenze di servizio accertate, connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica;
- di un’equa distribuzione dei carichi di lavoro;
- della disponibilità dichiarata dal personale.
Salvo motivate esigenze di servizio, tale assegnazione verrà mantenuta per l’intero anno scolastico.
ART. 52
CONTIGENTE MINIMO PER SCIOPERO E ASSEMBLEA SINDACALE
Secondo quanto stabilito dalla legge 146/90, dalla legge 83/2000, dall’apposito allegato al CCNL 26/05/1999 art. 3 (che prevede un massimo 12 gg. di sciopero per le superiori), dall’accordo integrativo nazionale del 8/10/1999 e dalle attuali norme che prevedono 10 h di assemblee per ciascun anno scolastico, si conviene che in caso di sciopero deve essere garantito esclusivamente lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali. Per lo svolgimento di detto servizio necessitano di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico. In caso di assemblea del personale sarà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico e di un’unità di segreteria.
Al di fuori del servizio menzionato non potrà essere impedita l’adesione totale allo sciopero e/o assemblea. In caso d’adesione totale, l’individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà per sorteggio. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore dalla data dello sciopero il Dirigente scolastico invia alle RSU e agli uffici competenti una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti con relativa percentuale di adesione.
I dipendenti, di cui ai precedenti commi, ufficialmente precettati per l’espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
ART. 53
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
I permessi per il diritto allo studio (150 ore) sono concessi a tutti i lavoratori che ne hanno diritto secondo le modalità previste dall’articolo 3 del D.P.R. n. 295/88 e dal CCDP 28/11/1995 integrato dal CCDP 4/12/1997, dalla Legge n. 53/2000 e dalla C.M. 4/11/2002 n. 120.
ART. 54 PERMESSI RETRIBUITI
Si darà applicazione integrale al disposto dell’articolo 15 del C.C.N.L. 29/11/2007.
ART. 55 PERMESSI BREVI
Si darà applicazione integrale al disposto dell’articolo 16 del C.C.N.L. 29/11/2007.
ART. 56 ASSENZE PER MALATTIA
Si darà applicazione integrale al disposto dell’articolo 17 del C.C.N.L. 29/11/2007.
ART. 57 FERIE
Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie, da parte del personale, si procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie.
A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno il D. S. comunicherà a tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di sospensione dell’attività didattica; entro la settimana successiva il personale farà conoscere, per iscritto, le sue richieste. In caso di più richieste coincidenti, nell’autorizzare le ferie si attuerà il principio della turnazione rispetto ai periodi usufruiti nell’anno precedente. Il Direttore S.G.A. predisporrà quindi il piano ferie, e lo sottoporrà al visto di approvazione del
D.S. entro il 31 maggio di ogni anno; una volta approvato il piano il Direttore S.G.A. notificherà ai dipendenti i singoli provvedimenti concessivi delle ferie.
Salvo casi di motivate esigenze di servizio o di motivi di gravità ed urgenza sopravvenuti, riconducibili al dipendente, non saranno apportate modifiche al piano delle ferie se non dietro approvazione del Dirigente scolastico sentito il Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
PARTE FINALE COMUNE
CAPITOLO VII – NORME FINALI
ART. 58 VERIFICA DELL’ACCORDO
I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione la verifica del suo stato di attuazione.
E’ comunque prevista l’integrazione per istituti non trattati. Le integrazione possono venire richieste dai componenti della RSU eletta o dal Dirigente scolastico. La richiesta di integrazione da luogo a nuova trattativa.
Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.
ART. 59 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
In caso di controversie circa l’interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’accordo raggiunto sull’interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto, assumendo quindi valore retroattivo.
ART. 60 PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Al termine di tutte le attività connesse alla contrattazione integrativa di istituto, raggiunto l’accordo tra la parte pubblica, la R.S.U. e le XX.XX. il Dirigente scolastico curerà la pubblicazione all’albo nonché, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.150 del 27 ottobre 2009, nel sito web istituzionale del contratto per la conoscenza di tutti i lavoratori.
ART. 61
DURATA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica ed in particolare all’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n. 292 del 17 dicembre 2007 – Serie generale.
Il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo.
Il contratto può venire integrato o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti. Il contratto entra in vigore immediatamente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Giugliano in Campania, ……………………...
PER LA PARTE PUBBLICA:
il Dirigente Scolastico XXXXXXXX XXXXX ...................................................................................................
il consulente del D.S. D.S.G.A. XXXXXXXXX XXXXX ...............................................................................
PER LA PARTE SINDACALE:
i componenti della R.S.U.:
1) XXXXXXXX XXXXXX .............................................................................................................................
2) XXXXXX XXXXXXXXX ............................................................................................................................
3) XXXXX XXXXXXXX ..............................................................................................................................
I Rappresentanti territoriali delle XX.XX. di categoria firmatarie del C.C.N.L./Comparto Scuola
29.11.2007, come previsto dall'Accordo quadro 7.8.1998 sulla costituzione della RSU.:
1) CGIL SCUOLA ..............................................................................................................................
2) CISL SCUOLA DI XXXXXXX XXXXXX - Terminale Associativo .......................................................
3) SNALS/CONFSAL ..............................................................................................................................
4) UIL SCUOLA ..............................................................................................................................
5) GILDA/UNAMS XXXXXXX XXXXXXXXXXXX - Terminale Associativo........................................................................
XXXXXXXX XXXXX - Terminale Associativo.................................................................................................