CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Xxxxxx X Xxxxxx, 00 - 00000 XXXXX - telefono 0000000000 - codice fiscale: 80023240304 e-mail: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx - Indirizzo Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - PEC: xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
relativo a:
Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA (art.22, c.4, lett.c6 del CCNL 2016-2018)
Il giorno 13 settembre 2021, alle ore 9.00, presso l’Ufficio di Presidenza del Liceo Stellini in piazza Primo maggio 26 a Udine, si riuniscono la parte pubblica, rap- presentata dal Dirigente Scolastico pro tempore xxxx.Xxxx Xxxxxxxxxx e la parte sindacale, rappresentata dalla RSU di Istituto e dai rappresentanti delle XX.XX. territoriali, per sottoscrivere il presente contratto che si applica a tutti i profili pro- fessionali del personale ATA in servizio nel Liceo classico Stellini per il periodo compreso tra il 1 settembre 2021 e il 31 agosto 2022, fatta salva la possibilità di modifiche in qualsiasi momento a seguito di accordo tra le parti.
Art. 1 - Orario di lavoro flessibile
1. La flessibilità dell’orario in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è permessa qua- lora favorisca l’erogazione del servizio e sia funzionale all’orario di funzio- namento dell’Istituzione scolastica e di apertura all’utenza. All’apertura del- la scuola e degli uffici dovrà comunque essere assicurata la presenza di un collaboratore scolastico e di un assistente amministrativo.
2. L’orario flessibile di lavoro giornaliero consiste nell’anticipare e posticipare l’entrata e/o l’uscita di 30 minuti rispetto all’orario stabilito individualmente in modo occasionale e non sistematico, con recupero nella stessa giornata: qualora ciò non fosse possibile le modalità del recupero saranno concor- date con l’amministrazione.
3. I dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 52, punto 1, lett. a), del CCNL del 29.11.2007 (Legge 1204/71, n.903/77, n.104/92 e D.lgs.
26.03.2001, n. 151) e che ne facciano richiesta, devono essere favoriti nel- l’utilizzazione dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di ser- vizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’Istituzio- ne scolastica.
ART. 2 Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controver- sa.
2. La procedura deve concludersi entro venti giorni dalla data del primo incontro.
3. Allo scopo di cui al comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
4. L’eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio
di validità del contratto; ne verrà data tempestiva comunicazione al personale di- pendente mediante affissione all’Albo.
Il confronto si chiude positivamente e la parti concordano quanto sopra esposto Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Dirigente Scolastico Xxxx.Xxxx Xxxxxxxxxx | |
LA RSU di Istituto | |
Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxx | |
Le XX.XX. | |
CISL SCUOLA | |
FLC-CGIL | |
SNALS CONFSAL | |
UIL SCUOLA | |
GILDA UNAMS |