CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
Oggetto: procedura per la definizione di un accordo quadro per l’acquisizione di materiale di cancelleria personalizzato e servizi di stampa e rilegatura a favore delle strutture dell’Università di Siena - CIG 83128214E6
Il presente capitolato tecnico disciplina il rapporto contrattuale tra l’Università di Siena e l’Operatore economico che risulterà affidatario dell’accordo quadro per l’approvvigionamento di cancelleria personalizzata con il logo e acronimi vari riconducibili all’Ateneo (buste per lettera di vari formati, cartelline porta documenti, registri, ecc.), oltre che di servizi di stampa e rilegatura per le strutture dell’Università di Siena.
Art. 1 - Oggetto
1. Il servizio consiste nell’approvvigionare le strutture universitarie di cancelleria personalizzata con il logo e acronimi vari riconducibili all’Ateneo (buste per lettera di vari formati, cartelline porta documenti, registri, ecc.), oltre che di acquisire servizi di stampa e rilegatura, complessivamente da tutte le strutture dell’Ateneo.
2. L’Università potrà acquistare anche altri servizi e materiali non compresi nell’elenco riportato nel comma precedente e nel modello dell’offerta economica secondo condizioni che saranno di volta in volta definite.
Art. 2 – Durata e importo
1. L’accordo quadro avrà una durata annale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, in ca- so di persistenza dell’attualità dell’interesse dell’Università al detto servizio.
2. L’ammontare presunto annuale degli ordinativi discendenti dall’accordo quadro è al massimo stimato in € 75.000,00, al netto degli oneri fiscali. Si precisa che l’importo massimo indicato non è in alcun modo vincolante per l’Università, la quale potrà complessivamente acquisire dal fornitore individuato, forniture per importi inferiori a quanto indicato, o superiori al massimo per il 20%. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l’Operatore economico affidatario oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite
3. Nel caso in cui, al termine della durata contrattuale di un anno, non fosse stata interamente spesa la massima somma prevista, l’Università di Siena avrà facoltà di prorogare il termine dell’Accordo quadro per il periodo ragionevolmente correlato alla somma residua e comunque non superiore ad un ulteriore anno.
Art. 3 – Modalità di erogazione del servizio
1. L’accordo quadro interessa tutte le strutture dell’Ateneo, come di seguito individuate:
Struttura ordinante | Indirizzo di consegna |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | - xxx Xxx Xxxxxxx, 0 – Siena - palazzetto di Xxx Xxxxxxx (xxxxx 0) - xxx Xxx Xxxxxxx, 0 – Siena – palazzo del Rettorato (piano 0 – 5 scalini) |
Dipartimento di economia politica e statistica | - piazza San Xxxxxxxxx, 7 – Siena (piano 2 - ascensore) |
Dipartimento di studi aziendali e giuridici | - piazza San Xxxxxxxxx, 7 – Siena (ex-caserma |
Struttura ordinante | Indirizzo di consegna |
piano 1 - ascensore) | |
Centro linguistico di Xxxxxx | - xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, 0 – Siena (ex-caserma piano 1 - ascensore) |
Dipartimento di giurisprudenza | - via Xxxxxxxx, 10 – Siena (piano 4 - ascensore) |
Dipartimento di scienze politiche e internazionali | - via Xxxxxxxx, 10 – Siena (piano 3 - ascensore) |
Dipartimento di filologia e critica della letterature antiche e moderne | - palazzo Xxx Xxxxxxx, xxx Xxxx, 00 – Siena (piano 4 – ascensore) |
Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive | - palazzo Xxx Xxxxxxx, xxx Xxxx, 00 – Siena (piano 3 – ascensore) |
Dipartimento ingegneria dell’informazione e scienze matematiche | - palazzo Xxx Xxxxxxx, xxx Xxxx, 00 – Siena (piano 0) |
Dipartimento scienze storiche e dei beni culturali | - palazzo Xxxxxxxx Xxxxx, X.xxx Xxxxxxx (accanto alla Basilica dei Servi) – Siena (piano 1) - palazzo Xxx Xxxxxxx, xxx Xxxx, 00 – Siena (piano 1) |
Dipartimento biotecnologie, chimica e farmacia | - complesso San Miniato – via Xxxx Xxxx, 2 – Siena (piano 2 / settore B – ascensore) |
Dipartimento scienze della vita | - complesso San Miniato – via Xxxx Xxxx, 2 – Siena (piano 2 / settore C – ascensore) |
Dipartimento scienze, fisiche, della terra e dell’ambiente | - via Laterina, 8 – Siena (piano 1 – ascensore) pian dei Xxxxxxxxxx - (xxxxx 0 – ascensore) via Xxxxxxxx (piano 0) |
Dipartimento medicina molecolare e dello sviluppo | - complesso San Miniato – via Xxxx Xxxx, 2 – Siena (piano 3 / settore A – ascensore) |
Dipartimento scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione | - campus del Pionta, viale Luigi Cittadini, 33 – Arezzo – (piano 0 – palazzina Orologio) |
Centro Santa Chiara Lab | - Xxx Xxxxxxxxxxxx, 0 - Xxxxx |
Centro di Geotecnologie | - via Vetri Vecchi, 34 – San Xxxxxxxx Valdarno - AR (piano 0) |
2. Le strutture ordinanti e gli indirizzi di consegna potranno subire delle variazioni. Qualsiasi modifica concernente le modalità e le condizioni tecniche di svolgimento del servizio saranno concordate con l’Operatore economico affidatario.
3. Gli ordini saranno emessi, via mail o posta elettronica certificata, dai referenti universitari delle strutture sopra indicate, con la specifica della tipologia di acquisto (materiale o servizio) e dei prezzi stabiliti.
4. L’ordinativo deve essere soddisfatto entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi diversi accordi che di volta in volta possono intercorrere tra le parti in ordine alla complessità del servizio richiesto.
Art. 4 – Fatturazione e pagamenti
1. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse successivamente alla consegna della fornitura ordinata o del servizio svolto, con le seguenti modalità:
a) per gli ordini prodotti dall’Amministrazione centrale, la ditta emetterà una fattura elettronica indicando il numero dei buoni d’ordine di riferimento. Il codice IPA di riferimento è 1EO826;
b) per gli ordini prodotti da tutte le altre strutture, il codice IPA di riferimento sarà indicato nei singoli ordinativi.
2. I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di accertamento di conformità dei prodotti/servizi richiesti.
3. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dall’Operatore affidatario. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione dell’Accordo quadro.
Art. 5 – Garanzia definitiva
1. L’Operatore aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria di durata annuale, da rinnovare in caso di proroga del contratto per un ulteriore anno nei modi e nelle forme previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dall’appaltatore.
2. L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’appaltatore, quanto dell’Università o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. La Ditta appaltatrice rimarrà responsabile verso l’Amministrazione appaltante dell’osservanza delle norme del presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori.
Art. 6 – Penali
1. Per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo quadro, dipendenti da fatto e colpa dell’Operatore economico affidatario, fatta salva la riserva di richiesta di maggiori danni, l’Università procederà all’immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l’Operatore economico al tempestivo corretto adempimento. Trascorsi 3 giorni dalla contestazione, permanendo l’inadempimento dell’Operatore economico affidatario, saranno applicate le penali di seguito indicate:
Inadempimento | Penale |
Mancato rispetto dei termini di consegna dei 2 giorni dall’ordinativo o di quelli diversi, ma comunque formalmente stabiliti negli ordinativi | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
Materiale non rispondente ai requisiti richiesti nel presente capitolato o negli ordinativi specifici | € 50,00 per ogni contestazione |
2. In caso di inadempimento, è fatta salva comunque la possibilità per l’Università di ricorrere all’esecuzione in danno, con facoltà di acquisire la fornitura da terzi, addebitando all’Operatore economico inadempiente i relativi costi.
Art. 7 – Divieto di cessione del contratto
1. È vietata la cessione del contratto.
Art. 8 – Risoluzione del contratto
1. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Operatore economico risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.
Art. 9 – Clausole risolutive espresse
1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. è facoltà della Università risolvere l’Accordo quadro, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’Operatore economico affidatario nei seguenti casi:
- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall’Università;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenuti motivi di esclusione in capo all’aggiudicatario di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- applicazione a carico dell’Operatore economico affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
Art. 9 – Controversie
1. Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgerne in esecuzione dell’Accordo quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Siena.
Art. 10 - Riservatezza
1. Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 che l’Università di Siena procederà al trattamento dei dati comunicati e relativi all’Operatore economico esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.
2. I dati forniti non saranno comunicati a terzi, se non per le finalità e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla Legge.
3. Si informa, inoltre, che l’Operatore affidatario avrà la facoltà di esercitare i diritti ed in particolare di ottenere la cancellazione, la rettifica e l’aggiornamento dei dati contenuti negli archivi dell’Università di Siena.